Piano Regolatore Generale
Comune di Genova · Genova, Liguria
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2148 sezioni del documento
COMUNE DI GENOVA
Reparto Lavori Pubblici Ripartizione Urbanistica
PIANO REGOLATORE GENERALE
Decreti, regolamenti, relazioni del Piano Regolatore Generale e dei Piani Regolatori confermati
PROPRIETÀ RISERVATA
1044
FRATELLI PAGANO - TIPOGRAFI EDITORI s.a.s. GENOVA
Sindaco del Comune di Genova On. Avv. Vittorio Pertusio
Commissione per l'esame e per il perfezionamento del P. R. G.
Periodo 1954 - 1956
Presidenza
torio Pertusio**
Commissione per l'esame e per il perfezionamento del P. R. G.
Periodo 1954 - 1956
Presidenza
GEOM. RINALDO MERETA — Assessore ai Lavori Pubblici ING. ALESSANDRO DUFOUR — Assessore ai Lavori Pubblici
Membri
denza
GEOM. RINALDO MERETA — Assessore ai Lavori Pubblici ING. ALESSANDRO DUFOUR — Assessore ai Lavori Pubblici
Membri
ING. GIAN LUIGI CONNIO — Ingegnere Capo dei Lavori Pubblici ING. MARIO BRACCIALINI — Capo Ripartizione Piani Regolatori ING. ANDREA SELLENATI — Capo Ripartizione Ispettorato Edilizio PROF. ROSOLINO MULTEDO — Della Civica Direzione Belle Arti ARCH. GIUSEPPE GINATTA — Presidente dell'Ordine degli Architetti ING. ADRIANO BAGNASCO — Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
ING. GIOVANNI MANNELLI ING. EMANUELE ARNALDI ING. LUIGI FERRARI ARCH. PAOLO EMIL
H. GIUSEPPE GINATTA — Presidente dell'Ordine degli Architetti ING. ADRIANO BAGNASCO — Presidente dell'Ordine degli Ingegneri PROF. ING. ARCH. EUGENIO FUSELLI — Presidente della Sezione Ligure dell'I.N.U. ING. GIOVANNI MANNELLI ING. EMANUELE ARNALDI ING. LUIGI FERRARI ARCH. PAOLO EMILIO PUPPO ARCH. GIULIO ZAPPA — Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori ING. GIULIANO DURANTE — Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori
dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori* ING. GIULIANO DURANTE — Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori ARCH. FRANCESCO SURACE — Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori ING. ALDO SARTORI — Coadiutore dell'Ing. Capo Ripartizione Piani Regolatori DOTT. ALFREDO LANDI — Vice Capo Ripartizione - Segretario
Commissione per l'esame ed il vaglio delle osservazioni al P. R. G.
Periodo 1956 - 1958
Presidenza
DOTT. LUIGI GRONDONA — Assessore ai Lavori Pubblici ING. MATTEO VITA — Assessore ai Lavori Pubblici
Membri
Presidenza
DOTT. LUIGI GRONDONA — Assessore ai Lavori Pubblici ING. MATTEO VITA — Assessore ai Lavori Pubblici
Membri
ING. GIAN LUIGI CONNIO — Ingegnere Capo dei Lavori Pubblici ING. MARIO BRACCIALINI — Capo Ripartizione Piani Regolatori ING. ANDREA SELLENATI — Capo Ripartizione Ispettorato Edilizio AVV. FEDERICO ORENGO — Capo Ripartizione Legale PROF. ROSOLINO MULTEDO — In rappresentanza della Civica Direzione Belle Arti
AVV. FEDERICO ORENGO — Capo Ripartizione Legale PROF. ROSOLINO MULTEDO — In rappresentanza della Civica Direzione Belle Arti PROF. GAETANO RAITANO — In rappresentanza della Soprintendenza ai Monumenti della Liguria ING. RICCARDO GINATTA — In rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri ARCH. MARIO PATERI — In rappresentanza dell'Ordine degli Architetti ING. FRANCO GAMBELLA — In rappresentanza dei Costruttori
ARCH. MARIO PATERI — In rappresentanza dell'Ordine degli Architetti ING. FRANCO GAMBELLA — In rappresentanza dei Costruttori DOTT. MARIANO TROMBETTA — Presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Genova SIG. ALESSANDRO FALCHI — In rappresentanza della Camera di Commercio di Genova PROF. ING. ARCH. EUGENIO FUSELLI — In rappresentanza della Sezione Ligure dell'I.N.U. ARCH. GIULIO ZAPPA — Coadiutore dell'Ingegnere Capo Ripartizione Piani Regolatori
resentanza della Sezione Ligure dell'I.N.U.* ARCH. GIULIO ZAPPA — Coadiutore dell'Ingegnere Capo Ripartizione Piani Regolatori ARCH. FRANCESCO SURACE — Coadiutore dell'Ingegnere Capo Ripartizione Piani Regolatori DOTT. ALFREDO LANDI — Vice Capo Ripartizione - Segretario
Commissione Consiliare per l'esame del Piano Regolatore Generale della città
Periodo 1957-1958
Presidenza
DOTT. LUIGI GRONDONA — Assessore ai LL.PP. ING. MATTEO VITA — Assessore ai LL.PP.
Membri
o 1957-1958**
Presidenza
DOTT. LUIGI GRONDONA — Assessore ai LL.PP. ING. MATTEO VITA — Assessore ai LL.PP.
Membri
DOTT. PROF GELASIO ADAMOLI — Consigliere Comunale SIG. FRANCESCO BELLENTANI — » DOTT. FEDERICO MARIO BOERO — » AVV. LUCIANO CENNI — » AVV. MARCELLO CIRENEI — » DOTT. PROF. GIUSEPPE DE ANDRÈ — » DOTT. GIOVANNI FERRARI — » DOTT. BRUNO ORSINI — » DOTT. PROF. ETTORE FANCINI — » SIG. GIOVANNI PERAGALLO — » DOTT. ING. FRANCESCO PERRI — »
I — » DOTT. BRUNO ORSINI — » DOTT. PROF. ETTORE FANCINI — » SIG. GIOVANNI PERAGALLO — » DOTT. ING. FRANCESCO PERRI — » DOTT. ALFREDO LANDI — Vice Capo Ripartizione - Segretario
[Pagina 7 contiene un testo introduttivo lungo firmato da Vittorio Pertusio, Sindaco del Comune di Genova]
[Le pagine successive contengono testi tecnici e amministrativi relativi al Piano Regolatore Generale]
La impaginazione è stata eseguita dall'Arch. Capo Sezione - Ripartizione Urbanistica Dott. Arch. Francesco Surace, con la direzione dell'Ingegnere Capo dei LL.PP. Dott. Ing. Mario Braccialini e dell'Ingegnere Capo Ripartizione Urbanistica Dott. Ing. Giuliano Durante.
gnere Capo dei LL.PP. Dott. Ing. Mario Braccialini e dell'Ingegnere Capo Ripartizione Urbanistica Dott. Ing. Giuliano Durante.**
Le tavole del Piano Regolatore Generale e dei Piani confermati non sono copie conformi agli originali, in particolare perchè sono state aggiornate con le modifiche e le varianti stabilite dal decreto di approvazione del Piano Generale e con le varianti dei Piani confermati approvate prima del 14 ottobre 1959.
ite dal decreto di approvazione del Piano Generale e con le varianti dei Piani confermati approvate prima del 14 ottobre 1959.**
Le fotografie sono ricavate da: Archivio fotografico del Comune di Genova, Ripartizione Urbanistica; Cresta Foto; Consorzio Autonomo del Porto.
Questo volume è stato stampato nella Tipografia della Fratelli Pagano - Tipografi Editori s.a.s. Genova - via Monticelli, 11 nel luglio del 1962.
Piano Regolatore Generale
elli Pagano - Tipografi Editori s.a.s. Genova - via Monticelli, 11 nel luglio del 1962.**
Piano Regolatore Generale
Decreto 14 Ottobre 1959 del Presidente della Repubblica approvante il Piano Regolatore Generale del Comune di Genova.
Il Presidente della Repubblica,
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150;
olatore Generale del Comune di Genova.
Il Presidente della Repubblica,
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150;
Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare n. 362 del 29 marzo 1956, rinnovata dalla G.P.A. nella seduta del 23 maggio 1956, ha chiesto l'approvazione del piano regolatore generale del territorio comunale;
a dalla G.P.A. nella seduta del 23 maggio 1956, ha chiesto l'approvazione del piano regolatore generale del territorio comunale;
dalla G.P.A. nella seduta del 23 maggio 1956, ha chiesto l'approvazione del piano regolatore generale del territorio comunale;
Ritenuto che il precedente seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione
regolatore generale del territorio comunale;
Ritenuto che il precedente seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione, sono state presentate le seguenti osservazioni: Ordine degli Ingegneri (1); Ordine degli Architetti (2); Sezione Ligure dell'Istituto Nazionale dell'Urbanistica (3); Consorzio Autonomo del Porto di Genova (4); Capitaneria del Porto di Genova (5); Camera di Commercio Industria e Agricoltura (6); Soprintendenza ai Monumenti della Liguria (7); Curia Arcivescovile (8); Unione Donne
a di Commercio Industria e Agricoltura (6); Soprintendenza ai Monumenti della Liguria (7); Curia Arcivescovile (8); Unione Donne Italiane (9); Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato (10); Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Pegli (11); Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura di Nervi (12); Camera Confederale del Lavoro (13); Federazione Giovanile Comunista (14); Associazione « A
Compagna » (15); Federazione Provinciale delle Cooperative Mutue (16); Associazione di Proprietari di Fabbricati nella Provincia di Genova (17); 36° Corpo dei Vigili del Fuoco (18); Azienda Municipalizzata Gas e Acqua (19); C.O.N.I. (20); Genio Militare (21); A. Milone di Santella - Società « Esercizio Self-Sime » (22); Società Delfino & C. Spremitura Cacao (23); Prof. Alcardi Giorgio Matteo (24); Tassara Maria in Parodi (25); Società Medicea (26) e (27); Avv. Vincenzo ed Ing
a Cacao (23); Prof. Alcardi Giorgio Matteo (24); Tassara Maria in Parodi (25); Società Medicea (26) e (27); Avv. Vincenzo ed Ing. Enrico Reggio (28); Impresa Gaggero G. B. (29); Soc. Ferved (30); Soc. I.L.V.A. (31); Soc. Officine San Giorgio (32); Soc. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie (33); Società F.A.I
Soc. Ferved (30); Soc. I.L.V.A. (31); Soc. Officine San Giorgio (32); Soc. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie (33); Società F.A.I. ed altri (34); Bruni Idolo (35); Suor Maria Teodolinda (36); Ester Paolo Consolandi (37); Sebastiano e Luigi Bozzo e Stefano Cabella (38); Piero Guano ed altri (39); Madre Rosa Vernazza (40); Eredi Pietro Laura (41); Francesco Burlando (42); Eredi Garbatino Mario (43); Società F.A.I. (44); Maria Veronica Isnardi ved. Fava (45); Pier Edoardo Rosso (46) e (47); Soc
42); Eredi Garbatino Mario (43); Società F.A.I. (44); Maria Veronica Isnardi ved. Fava (45); Pier Edoardo Rosso (46) e (47); Soc. Immobiliare Brignole (48); Francesco Berta ed Irma Olini (49); Piano Carlo (50); Soc. « La Pegliese Prima » (51); Gambino Renata (52) e (53); Società Ligure Costruzioni e Terreni (54); Esercenti di via Lungo Mare di Pegli (55); Società I.N.F.R.A. (56); Mignone Alessio (57); Stabilimento Mongiardino (58); Società « Cosedi » (59); Secondi Vincenzo e Sac
); Società I.N.F.R.A. (56); Mignone Alessio (57); Stabilimento Mongiardino (58); Società « Cosedi » (59); Secondi Vincenzo e Sac. Carlo Bruzzone (60); Eugenio Giusti (61); Alberto Lupi (62); Società Ansaldo (63) e (64); Marchese Stefano e Ludovico Pallavicini (65); Rollino Umberto (66); Forno
[Il testo continua con un lungo elenco numerato di nomi e società dal numero 67 al 483]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 461 DEL 24 MARZO 1958
Decisione sulle osservazioni presentate in sede di pubblicazioni del piano regolatore generale della Città, e approvazione delle modifiche apportate al piano in accoglimento di alcune di tali osservazioni.
golatore generale della Città, e approvazione delle modifiche apportate al piano in accoglimento di alcune di tali osservazioni.
olatore generale della Città, e approvazione delle modifiche apportate al piano in accoglimento di alcune di tali osservazioni.
Il Presidente fa leggere la seguente deliberazione proposta dalla Commissione consiliare nominata dal Consiglio Comunale con provvedimento n
e fa leggere la seguente deliberazione proposta dalla Commissione consiliare nominata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 1001 del 26 ottobre 1956 allo scopo di esaminare il piano regolatore della Città, approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle modifiche che, nel rispetto della viabilità e della zonizzazione, fossero apparse tali da migliorare il piano stesso nell'interesse della Città:
« Premesso che con decreto interministeriale n. 391 dell'11 maggio 1954 la Città di Genova è stata inclusa in un primo elenco dei Comuni per i quali è resa obbligatoria la compilazione del piano regolatore generale ai sensi della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;
quali è resa obbligatoria la compilazione del piano regolatore generale ai sensi della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 362 del 29 marzo 1956, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento n. 1168 del 23 maggio 1958, il Comune ha adottato il progetto relativo al piano regolatore generale di cui sopra;
provvedimento n. 1168 del 23 maggio 1958, il Comune ha adottato il progetto relativo al piano regolatore generale di cui sopra;
provvedimento n. 1168 del 23 maggio 1958, il Comune ha adottato il progetto relativo al piano regolatore generale di cui sopra;
Che gli elaborati riguardanti il progetto anzidetto sono stati pubblicati, a' sensi della sopracitata Legge 17 agosto 1942 n. 1150, dal 28 giugno al cui alla circolare ministeriale 7 luglio 1954 n. 2495, del 7 giugno al 7 luglio 1956 e che entro il termine utile di 60 giorni dall'8 giugno 1956 sono pervenute n. 20 osservazioni da parte di Enti e n
luglio 1956 e che entro il termine utile di 60 giorni dall'8 giugno 1956 sono pervenute n. 20 osservazioni da parte di Enti e n. 392 osservazioni da parte di privati, mentre un'altra osservazione da parte di un Ente e n. 60 osservazioni da parte di privati sono state presentate fuori termine;
Considerato che il Comune deve ora prendere le proprie decisioni in merito alle osservazioni come sopra presentate, adornando apposita deliberazione consiliare, come prescritto dalla sopracitata circolare ministeriale 7 luglio 1954;
Ritenuto che con provvedimento n. 1001 del 26 ottobre 1956, e in considerazione delle numerose osservazioni presentate, il Consiglio Comunale ha approvato il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio Comunale »
In ordine al Piano Regolatore Generale della Città di Genova;
provato il seguente ordine del giorno:
« Il Consiglio Comunale »
In ordine al Piano Regolatore Generale della Città di Genova;
Ritenute le assai numerose osservazioni presentate nel termine di cui all'art. 9 della Legge Urbanistica (Legge 17 agosto 1942 n. 1150), da Associazioni, Enti ed Istituti interessati, osservazioni e proposte le quali concludono per un immediato riesame ed una sollecita rielaborazione del Piano stesso;
Considerata la necessità di provvedere in conformità;
er un immediato riesame ed una sollecita rielaborazione del Piano stesso;
Considerata la necessità di provvedere in conformità;
Visti gli artt. 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente Regolamento Consiliare
DELIBERA:
i gli artt. 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente Regolamento Consiliare
DELIBERA:
DELIBERA:
gli artt. 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente Regolamento Consiliare
DELIBERA:
di nominare una Commissione composta di 13 Consiglieri e presieduta dall'Assessore ai LL.PP., la quale, nell'espletamento del suo mandato, potrà avvalersi dell'opera di esperti, con il compito di esaminare il piano regolatore della Città, approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle eventuali modifiche che
piano regolatore della Città, approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle eventuali modifiche che, nel rispetto della osservazione viaria e di zonizzazione, appaiono tali da migliorare il piano stesso nell'interesse della Città; e di riferire quindi al Consiglio Comunale per le conclusive determinazioni entro 60 giorni dal suo insediamento ».
Considerato che la Commissione anzidetta, nominata con ordinanza del Sindaco n. 296 del 9 febbraio 1957, in esecuzione del provvedimento consiliare sopra praticato, ha eseguito il mandato affidatole, valendosi anche dell'opera svolta dalla Commissione Tecnica Consiliare, come risulta dalla relazione della Giunta Comunale n. 2234 del 9 agosto 1956, e ha presentato un'apposita relazione, alla fine della quale ha raccomandato quanto segue:
a Comunale n. 2234 del 9 agosto 1956, e ha presentato un'apposita relazione, alla fine della quale ha raccomandato quanto segue:
a) di approvare le controdeduzioni e le decisioni sulle osservazioni presentate, secondo le proposte contenute nel rapporto compilato dall'Ufficio Tecnico attendentosi alle conclusioni della Commissione stessa;
b) di approvare quindi il piano quale risulta in seguito alle modifiche da essa Commissione apportate sulla base delle decisioni sulle osservazioni;
di il piano quale risulta in seguito alle modifiche da essa Commissione apportate sulla base delle decisioni sulle osservazioni;
Vista la sopracitata relazione della Commissione Consiliare nonchè il rapporto dell'Ufficio Tecnico che si attiene alle conclusioni del lavoro svolto dalla Commissione Consiliare stessa;
Visto l'art. 9 della Legge Urbanistica e la circolare ministeriale n. 2495 del 7 luglio 1954;
Sentito il Segretario Generale;
DELIBERA:
DELIBERA:
rt. 9 della Legge Urbanistica e la circolare ministeriale n. 2495 del 7 luglio 1954;
Sentito il Segretario Generale;
DELIBERA:
- di approvare le seguenti controdeduzioni e decisioni in merito alle osservazioni presentate da Enti e da privati in sede di pubblicazione del progetto del
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piano regolatore generale della Città adottato con deliberazione consiliare n. 362 del 29 marzo 1956;
ORDINE DEGLI INGEGNERI - 1
o regolatore generale della Città adottato con deliberazione consiliare n. 362 del 29 marzo 1956;
ORDINE DEGLI INGEGNERI - 1
regolatore generale della Città adottato con deliberazione consiliare n. 362 del 29 marzo 1956;
ORDINE DEGLI INGEGNERI - 1
- Eccessivo dettaglio della zonizzazione e delle relative norme di fabbricabilità che sarebbero in contrasto con lo spirito della legge urbanistica. D'altra parte al su accennato dettaglio non corrisponderebbe un adeguata rete viaria. - Lo spirito della Legge Urbanistica è stato chiarito dalla circolare Ministeriale 7 luglio 1954 n
ebbe un adeguata rete viaria. - Lo spirito della Legge Urbanistica è stato chiarito dalla circolare Ministeriale 7 luglio 1954 n. 2495, la quale alla lettera i) ha precisato che i Piani Regolatori Generali debbono fra l'altro contenere:
« norme urbanistiche e edilizie di attuazione, precisanti i « caratteri e le limitazioni di zona (indice di sfruttamento « edilizio) nonchè i vincoli attinenti alle particolari servitù « e contenenti gli elementi atti ad integrare il regolamento « edilizio comunale ai sensi dell'art. 33 della Legge Urbanistica ».
Il lamentato maggior dettaglio delle zone è dovuto alle seguenti ragioni:
nale ai sensi dell'art. 33 della Legge Urbanistica ».
Il lamentato maggior dettaglio delle zone è dovuto alle seguenti ragioni:
- Dato che gran parte del territorio Comunale era stato posto sotto il vincolo generico della Soprintendenza ai Monumenti, occorreva addentrarsi in un maggior dettaglio onde poter raggiungere lo scopo di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione la cancellazione dello stesso dopo l'approvazione del Piano Generale.
scopo di richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione la cancellazione dello stesso dopo l'approvazione del Piano Generale.
- L'impossibilità di effettuare rapidamente i Piani esecutivi su tutto il territorio cittadino, per la difficile conformazione del terreno e per la mancanza di una adeguata cartografia. Comunque allo scopo di rendere più elastici i frazionamenti di queste zone, è stato proposto l'inserimento di un articolo (art. 14) nelle norme di fabbricabilità.
elastici i frazionamenti di queste zone, è stato proposto l'inserimento di un articolo (art. 14) nelle norme di fabbricabilità.
- Per quel che riguarda la lamentata mancanza di un'adeguata rete viaria, si ritiene osservare che la legge urbanistica e la sopracitata circolare ministeriale n. 2495 prescrivono la previsione della sola viabilità principale, la quale è stata diffusamente completata e perfezionata.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
iabilità principale, la quale è stata diffusamente completata e perfezionata.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
- Nello studio della viabilità non si è tenuto conto completamente del collegamento con i Comuni limitrofi, nè è stato affrontato il problema di una rete secondaria a servizio della viabilità in superficie.
mento con i Comuni limitrofi, nè è stato affrontato il problema di una rete secondaria a servizio della viabilità in superficie.
Sul primo punto si osserva che il Comune confina a Levante con Bogliasco ed a Ponente con Arenzano e nelle vallate con i Comuni di Mele, Ceranesi, Campomorone, Serra Riccò, Montoggio, Davagna, verso i quali il P. R. G. prevede strade di collegamento.
Non si comprende quindi a quali Comuni la osservazione faccia riferimento.
i quali il P. R. G. prevede strade di collegamento.
Non si comprende quindi a quali Comuni la osservazione faccia riferimento.
i quali il P. R. G. prevede strade di collegamento.
Non si comprende quindi a quali Comuni la osservazione faccia riferimento.
Comunque ove si dovessero presentare in avvenire situazioni particolari, sarà sempre possibile risolverle attraverso Piani Particolareggiati tanto più che i territori interessati sono orograficamente difficili per cui non è prevedibile lo sviluppo edilizio
colareggiati tanto più che i territori interessati sono orograficamente difficili per cui non è prevedibile lo sviluppo edilizio. Non è esatto che il Piano non abbia previsto la viabilità sotterranea, in quanto nello stesso è stata prevista una linea metropolitana. Si è ritenuto che la osserva-
zione si riferisca al mancato inserimento nel piano di un progetto dell'Ing. Grossi Puglisi che prevedeva una galleria traviaria fra Principe e Brignole dalla quale si dipartivano altri tronchi minori lungo i quali sarebbe stato possibile la formazione di ascensori in servizio delle zone alte della Città
no altri tronchi minori lungo i quali sarebbe stato possibile la formazione di ascensori in servizio delle zone alte della Città. Dopo l'esame del progetto si è concluso che la galleria sarebbe stata un inutile doppione della metropolitana, mentre il servizio delle zone alte può essere realizzato con la prevista galleria Principe-Zecca. Quale miglioramento della viabilità è stata inserita una nuova arteria che in gran parte in galleria, la cui descrizione è contenuta nella relazione dei Consiglieri.
L'osservazione è stata quindi parzialmente accolta.
- Si lamenta l'insufficienza delle zone di espansione industriale, e che sono state assoggettate a vincolo permanente di destinazione ad industria, aree anche di limitate estensioni, nel cuore di zone residenziali; destinazione riferita a situazioni attuali in molti casi costituenti un assurdo urbanistico che il piano vorrebbe a perpetuare.
destinazione riferita a situazioni attuali in molti casi costituenti un assurdo urbanistico che il piano vorrebbe a perpetuare.
destinazione riferita a situazioni attuali in molti casi costituenti un assurdo urbanistico che il piano vorrebbe a perpetuare.
La deficienza di aree destinate all'espansione industriale è stata segnalata nella relazione del Piano. Quanto è stato segnalato dall'Ordine degli Ingegneri concorda con analoga osservazione della Camera di Commercio la quale aveva richiesto di riservare nuove aree a tale scopo
egneri concorda con analoga osservazione della Camera di Commercio la quale aveva richiesto di riservare nuove aree a tale scopo. Tali proposte sono state esaminate con il risultato di una maggiore superficie da adibire alle industrie di metri quadrati 1.800.000. Si constata con il risultato quantitativo di mq
i una maggiore superficie da adibire alle industrie di metri quadrati 1.800.000. Si constata con il risultato quantitativo di mq. 1.800.000, risultante dalla revisione per l'espansione industriale, sia insufficiente, pur riconoscendo che nel territorio Comunale ed in quello limitrofi non sia possibile ottenere maggiore disponibilità data l'orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente attorno agli impianti industriali attuali
e disponibilità data l'orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente attorno agli impianti industriali attuali. Tale problema potrebbe trovare la sua soluzione nei Comuni di Busalla, Arquata Scrivia, Serravalle e Novi Ligure.
È stato preso atto di tale situazione, anche da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, il quale ha rilevato che la possibilità di una espansione delle zone industriali oltre il territorio comunale, verrà esaminata e definita in sede di Piano Regionale.
tà di una espansione delle zone industriali oltre il territorio comunale, verrà esaminata e definita in sede di Piano Regionale.
Circa l'interferenza fra zone industriali e zone residenziali, le eventuali lacune sono state colmate in parte con la proposta della Camera di Commercio, in parte con l'esame delle singole osservazioni presentate da Enti e privati. Inoltre nelle norme di fabbricabilità è stato inserito un articolo (art. 9) con lo scopo di perfezionare la situazione industriale.
ltre nelle norme di fabbricabilità è stato inserito un articolo (art. 9) con lo scopo di perfezionare la situazione industriale.
Si ritiene quindi che questa osservazione sia stata opportunamente valutata e tenuta in considerazione, pur rimanendo valide le raccomandazioni formulate nella relazione dei Signori Consiglieri.
valutata e tenuta in considerazione, pur rimanendo valide le raccomandazioni formulate nella relazione dei Signori Consiglieri.
- L'eccessivo dettaglio della zonizzazione e delle relative norme di fabbricabilità di cui al paragrafo 1), costituiscono vincolo pregiudizievole alla proprietà di solo, 3 quali in sede di P.R.G. non hanno facoltà di fare opposizione al vincolo stesso, ma soltanto in base alla Circolare Ministeriale LL.PP. del 7 luglio 1954 n. 2495 e non alla Legge, possono formulare osserva-
o, ma soltanto in base alla Circolare Ministeriale LL.PP. del 7 luglio 1954 n. 2495 e non alla Legge, possono formulare osserva-
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zioni « ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del Piano ».
Si è già osservato al paragrafo n. 1) la ragione per la quale è stato necessario il dettaglio della zonizzazione e si sono esposte le proposte formulate per renderla più elastica.
r la quale è stato necessario il dettaglio della zonizzazione e si sono esposte le proposte formulate per renderla più elastica.
Si precisa inoltre che le osservazioni presentate da privati sono state esaminate ed accolte ove si è riscontrato qualche errore di valutazione e di redazione del P.R.G. L'osservazione viene quindi debitamente considerata.
ve si è riscontrato qualche errore di valutazione e di redazione del P.R.G. L'osservazione viene quindi debitamente considerata.
e si è riscontrato qualche errore di valutazione e di redazione del P.R.G
e si è riscontrato qualche errore di valutazione e di redazione del P.R.G. L'osservazione viene quindi debitamente considerata.
- In subordine ai concetti esposti al paragrafo 1), l'indice di fabbricabilità inteso come indice fondiario, secondo il progetto del Piano, non dovrebbe essere vincolato alle distanze ed alle altezze
abilità inteso come indice fondiario, secondo il progetto del Piano, non dovrebbe essere vincolato alle distanze ed alle altezze, onde non ipotecare la formazione di Piani Particolareggiati e permettere in ogni caso una maggiore libertà di progettazione attraverso la quale si possono conseguire le migliori soluzioni architettoniche.
Tale osservazione viene parzialmente accolta con le modifiche apportate alla Tabella allegata alle norme di fabbricabilità.
- Nell'elenco delle zone già vincolate dai Piani Regolatori Particolareggiati non è fatto cenno al piano di ricostruzione il che lascia incerti sulle intenzioni del Comune.
L'osservazione è esatta e viene accolta con l'inserimento nelle norme del piano della validità del piano di ricostruzione.
une.
L'osservazione è esatta e viene accolta con l'inserimento nelle norme del piano della validità del piano di ricostruzione.
- Nella relazione del Piano Regolatore Generale manca lo studio delle necessità ospedaliere.
idità del piano di ricostruzione.
- Nella relazione del Piano Regolatore Generale manca lo studio delle necessità ospedaliere.
dità del piano di ricostruzione.
- Nella relazione del Piano Regolatore Generale manca lo studio delle necessità ospedaliere.
Il piano generale prevede zone di ampliamento per gli Ospedali Galliera, Celesia, San Martino e per l'Istituto Psichiatrico. Si è ritenuto di completare la relazione, segnalando che l'iniziativa della Presidenza degli Ospedali di San Martino, per la trasformazione dell'attuale complesso onde renderlo più funzionale ed aderente ai moderni rinovati dell'edilizia sanitaria
er la trasformazione dell'attuale complesso onde renderlo più funzionale ed aderente ai moderni rinovati dell'edilizia sanitaria. Il maggior sfruttamento attribuito degli edifici ci consentirà di sopperire largamente alle future necessità.
L'osservazione viene quindi accolta.
- Non risultando che vi sia stata collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, in merito alla progettazione e relativa ubicazione degli impianti ferroviari e delle strade di grande comunicazione, i vincoli derivanti alle aree private possono risultare privi di fondamento ed arrecare gravissimo danno alle proprietà private senza alcun utile pubblico per contropartita.
risultare privi di fondamento ed arrecare gravissimo danno alle proprietà private senza alcun utile pubblico per contropartita.
Tale osservazione risulta inesatta perchè lo schema dei nuovi impianti ferroviari inserito nel piano, corrisponde ai progetti da tempo studiati dal locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato. Si è rimasti profondamente sorpresi del fatto che la stessa Direzione Compartimentale abbia fatto opposizione a questo programma ripudiandolo.
rofondamente sorpresi del fatto che la stessa Direzione Compartimentale abbia fatto opposizione a questo programma ripudiandolo.
In conseguenza sono stati aboliti i tracciati ferroviari non ritenendo opportuno mantenere vincoli su proprietà private per un'opera che l'Amministrazione preposta alla sua attenzione ne disconosce la validità.
antenere vincoli su proprietà private per un'opera che l'Amministrazione preposta alla sua attenzione ne disconosce la validità.
Per quanto riguarda l'A.N.A.S. nessuna divergenza si è manifestata con questa Ente in quanto sono stati inseriti nel Piano gli studi maturati in questa epoca. Il raddoppio della Genova-Serravalle è maturato dopo l'approvazione del P.R.G. da parte del Comune e in seguito a richiesta fatta ufficialmente dalla A.N.A.S. tale raddoppio è stato inserito nel P.R.G.
.R.G. da parte del Comune e in seguito a richiesta fatta ufficialmente dalla A.N.A.S. tale raddoppio è stato inserito nel P.R.G.
R.G. da parte del Comune e in seguito a richiesta fatta ufficialmente dalla A.N.A.S
R.G. da parte del Comune e in seguito a richiesta fatta ufficialmente dalla A.N.A.S. tale raddoppio è stato inserito nel P.R.G.
- Premesso che comunque, ancorchè prevista dalla legge urbanistica, la ubicazione delle aree da destinare ai servizi generali e immature, il Piano per quanto si riferisce ai vincoli delle zone (militari, culto, sports, zone verdi e boschive, ecc.) riflette piuttosto lo stato attuale che non organiche previsioni di progetto
litari, culto, sports, zone verdi e boschive, ecc.) riflette piuttosto lo stato attuale che non organiche previsioni di progetto, creando dei vincoli pregiudizievoli nei riguardi delle proprietà interessate.
Per quanto si riferisce ai servizi, questi sono stati calcolati tenendo conto delle esigenze attuali e di quelle future, limitati, ad un accrescimento di popolazione di 1.000.000 di abitanti circa e non di due milioni e mezzo che potrà essere raggiunto dalla città quando saranno attuate e rese fabbricabili
di abitanti circa e non di due milioni e mezzo che potrà essere raggiunto dalla città quando saranno attuate e rese fabbricabili. I futuri servizi sono stati ubicati in funzione delle previsioni dei futuri quartieri residenziali di cui si prevede più facilmente l'espansione, per cui con la limitazione sopraddetta non esiste il timore che si sia ecceduto nelle previsioni.
ORDINE DEGLI ARCHITETTI - 2
- Si osserva che manca negli elaborati pubblicati una chiara distinzione fra gli elementi esistenti e i dettagli di progetto. Si ritiene quindi utile provvedere alla distinzione fra lo stato attuale e quello futuro sullo stesso elaborato o con due tavole separate.
Si ritiene inoltre utile distinguere sulle tavole del piano le varie zone edificabili con diversi indici di fabbricabilità con differenti colori o di distinte zonizzazioni.
avole del piano le varie zone edificabili con diversi indici di fabbricabilità con differenti colori o di distinte zonizzazioni.
Si propone di considerare la convenienza di studiare l'applicazione di una grafia monocromatica a tratteggi differenziati su carta lucida. - Il P.R.G. è stato già impostato secondo i concetti esposti nella osservazione.
tica a tratteggi differenziati su carta lucida. - Il P.R.G. è stato già impostato secondo i concetti esposti nella osservazione.
Infatti il piano è composto dalle planimetrie dello stato attuale, che erano state allegate alla relazione generale del piano, dalle previsioni future e di dettagli di viabilità.
o stato attuale, che erano state allegate alla relazione generale del piano, dalle previsioni future e di dettagli di viabilità.
stato attuale, che erano state allegate alla relazione generale del piano, dalle previsioni future e di dettagli di viabilità.
Per quanto riguarda la distinzione con colori diversi delle varie zone residenziali, si precisa che già nella vecchia edizione del piano si era applicato alle zonette un abbandonato per le difficoltà pratiche che presentava (troppi colori). Una grafia monocromatica si è dimostrata praticabile potendo però vaso rendere le letture delle planimetrie
ava (troppi colori). Una grafia monocromatica si è dimostrata praticabile potendo però vaso rendere le letture delle planimetrie. L'osservazione viene quindi respinta.
- Viabilità.
a) Si ritiene necessario estendere la rete stradale nell'entroterra, esempi: collegamento a quota 200 di S. Ilario alto, San Desiderio, Camaldoli, Pedegoil e San Eusebio.
Collegamento Val Bisagno - Val Polcevera - attraverso la costa di Pino, collegamento della parte alta della Città con la zona dei Forti Antichi. Collegamenti di Oregina con Begato; collegamento Coronata-Pàvoltri; collegamento Sestri-Pegli.
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zona dei Forti Antichi. Collegamenti di Oregina con Begato; collegamento Coronata-Pàvoltri; collegamento Sestri-Pegli.
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zona dei Forti Antichi. Collegamenti di Oregina con Begato; collegamento Coronata-Pàvoltri; collegamento Sestri-Pegli.
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a) La Legge Urbanistica e la Circolare Ministeriale non prescrivono che si debba includere la viabilità secondaria, e ciò è logico, in quanto è ammesso che il P.R.G. possa essere presentato in planimetrie in scala 1:5000 ed anche 1:10.000
aria, e ciò è logico, in quanto è ammesso che il P.R.G. possa essere presentato in planimetrie in scala 1:5000 ed anche 1:10.000. Se l'Ufficio fosse stato in possesso di rilievi in scala 1:2000, avrebbe potuto concretare anche uno schema di reti secondarie utile a quelle già inserite nel Piano. Del resto già queste ultime sono fonti di gravi difficoltà nei riguardi dei progetti presentati in quanto difficilmente questi tracciati possono essere riportati sul terreno
vi difficoltà nei riguardi dei progetti presentati in quanto difficilmente questi tracciati possono essere riportati sul terreno. Si ritiene inoltre che ove si dovessero presentare in avvenire indagini particolari, sarà sempre possibile risolverle, poichè i territori interessati sono orograficamente difficili ed avendo indici di fabbricabilità bassi, non dovranno con sviluppo edilizio, che possa compromettere le soluzioni viarie.
È stato proposto per facilitare questo problema, l'inserimento di un articolo (Art. 4) nelle norme di fabbricabilità.
L'osservazione viene quindi accolta parzialmente.
b) Viabilità centrale.
Continuità della Pedemontana con la sopraelevata.
à.
L'osservazione viene quindi accolta parzialmente.
b) Viabilità centrale.
Continuità della Pedemontana con la sopraelevata.
.
L'osservazione viene quindi accolta parzialmente.
b) Viabilità centrale.
Continuità della Pedemontana con la sopraelevata.
b) La Pedemontana ha la sua continuità con il sistema viario Via De Amicis - Via Serra - Gallerie
emontana con la sopraelevata.
b) La Pedemontana ha la sua continuità con il sistema viario Via De Amicis - Via Serra - Gallerie. Comunque l'osservazione sul restringimento della Via Tolemaide è stata presa in considerazione proponendo un senso unico sulle due vie parallele Tolemaide - Tomaso Invrea - migliorando l'incrocio Pedemontana - Corso di quest'ultima sulla Montevideo, mediante l'abolizione del caseggiato n.c. 2-A.
Nei riguardi delle altre proposte è stato deciso di respingerle ritenendole le previsioni del Piano.
Inoltre la viabilità è stata completata come sopra è stato detto nelle osservazioni dell'Ordine degli Ingegneri.
- Zonizzazione.
a) Frazionamento della zonizzazione.
a) La risposta è già contenuta nel paragrafo 1 delle osservazioni degli Ingegneri.
zione.
a) Frazionamento della zonizzazione.
a) La risposta è già contenuta nel paragrafo 1 delle osservazioni degli Ingegneri.
b) Formulazione di un più appropriato criterio di controllo per la distribuzione degli indici di fabbricabilità sul territorio, con l'uso di un indice medio « optimum » da adottarsi per tutto il territorio con l'applicazione di coefficienti di aumento o diminuzione suggeriti dalla natura del terreno.
dottarsi per tutto il territorio con l'applicazione di coefficienti di aumento o diminuzione suggeriti dalla natura del terreno.
b) Si è dimostrato di impossibile applicazione il concetto proposto basato sull'indice medio « optimum », per cui la osservazione viene respinta.
- Zone industriali.
Definire le zone di ampliamento delle industrie adottando gli stessi artt. ed evitare interferenze nocive tra le zone residenziali. Stabilire zone verdi di rispetto tra zone residenziali ed industriali.
Art 1) Altezza massima dei fabbricati;
ed evitare interferenze nocive tra le zone residenziali. Stabilire zone verdi di rispetto tra zone residenziali ed industriali.
È stato risposto nel paragrafo 3° delle osservazioni dell'Ordine degli Ingegneri.
- Norme di fabbricabilità.
Si propongono osservazioni e rettifiche ai seguenti articoli delle norme di fabbricabilità:
Art 1) Altezza massima dei fabbricati;
Art. 9) - Norme per la fabbricabilità;
Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparso e da altri edifici.
Art. 9) - Norme per la fabbricabilità;
bbricati;
Art. 9) - Norme per la fabbricabilità;
Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparso e da altri edifici.
- Comprensi di volume.
Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparso e da altri edifici.
per la fabbricabilità;
Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparso e da altri edifici.
- Comprensi di volume.
Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparso e da altri edifici.
per la fabbricabilità;
Art. 10) - Computo della distanza dal limite di scomparso e da altri edifici.
- Comprensi di volume.
È stata revisionata la tabella allegata alle norme di fabbricabilità tenendo conto delle osservazioni presentate. Tale revisione è basata sul nuovo concetto di rapporti tra l'altezza e le distanze, lunghezza e fronti e distanze. Gli indici sono aumentati di 0,50 mc/mq. per le zone estensive, di 0,20 mc/mq. per le zone verdi private ed alberate, mentre per la zona n
sono aumentati di 0,50 mc/mq. per le zone estensive, di 0,20 mc/mq. per le zone verdi private ed alberate, mentre per la zona n. 33 e per la zona verde di cui sono state delle diminuzioni. Gli altri articoli sono stati revisionati in funzione del nuovo concetto.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
- Piani Particolareggiati.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
- Piani Particolareggiati.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
- Piani Particolareggiati.
Si ritiene che con la segnalazione dei piani particolareggiati nel P.R.G
ndi parzialmente accolta.
- Piani Particolareggiati.
Si ritiene che con la segnalazione dei piani particolareggiati nel P.R.G. i compilatori abbiano inteso stabilire un criterio di precedenza, senza escludere dal programma la estensione del principio all'intero territorio con una giusta gradualità, in relazione con le future esigenze e specialmente in funzione delle località di particolare interesse paesistico, cercando di inserire la situazione attuale dei vincoli generici del Ministero della P.I.
I piani particolareggiati indicati nel P.R.G. non pregiudicano quanto previsto dalla Legge Urbanistica.
Nella considerazione della impossibilità di eseguire sollecitamente i piani esecutivi, per tutto il territorio Comunale, laddove si è riscontrata la necessità che taluni ad importanti nuclei esistenti fosse indispensabile uno sviluppo organico collegato ed ordinato, si sono indicate 10 zone da sottoporre a questi piani particolareggiati, che dovrebbero seguire immediatamente il P.R.G.
dinato, si sono indicate 10 zone da sottoporre a questi piani particolareggiati, che dovrebbero seguire immediatamente il P.R.G.
Ma non è in forma imperativa, per tuttavia questa previsione vuole indicare proprio quel programma di fabbricabilità che i rappresentanti degli Ordini richiedono.
SEZIONE LIGURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - 3
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- a) Si osserva l'eccessivo dettaglio della zonizzazione ed in particolare eccessi e sperequazioni nei riguardi degli indici di fabbricabilità.
l'eccessivo dettaglio della zonizzazione ed in particolare eccessi e sperequazioni nei riguardi degli indici di fabbricabilità.
l'eccessivo dettaglio della zonizzazione ed in particolare eccessi e sperequazioni nei riguardi degli indici di fabbricabilità.
a) Per superare l'osservazione sul frazionamento della zonizzazione, si è inserito un articolo (Art. 4) nelle norme di fabbricabilità. Questo articolo elimina l'inconveniente osservato sulla rigidità dei contorni di zona e rende nello stesso tempo facile l'applicazione delle lottizzazioni di proprietà singole o consociate
dità dei contorni di zona e rende nello stesso tempo facile l'applicazione delle lottizzazioni di proprietà singole o consociate. La zonizzazione, con l'applicazione del suddetto articolo, non potrà contrastare con la futura realizzazione del piano a mezzo dei piani particolareggiati. La zonizzazione è stata impostata dopo aver eseguito sopralluoghi nelle varie zone ed in base a criteri
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stabiliti dalla Commissione preposta, che corrispondono a quelli esposti nella osservazione. La revisione della zonizzazione viene effettuata dalla sottocommissione Edilizia che per questo lavoro impiega oltre due anni. Gli eventuali errori, le eventuali inesattezze e i criteri di valutazione, sono stati praticamente corretti in revisione in conseguenza delle osservazioni presentate da Enti e da privati.
di valutazione, sono stati praticamente corretti in revisione in conseguenza delle osservazioni presentate da Enti e da privati.
b) Si chiede come mai solo alcune zone sono state indicate come soggette a studio di Piano Particolareggiato.
b) Si è già risposto a proposito delle osservazioni degli Architetti.
- Si fa osservare:
a) Che nel piano vi sono inserite previsioni per quanto riguarda la destinazione delle zone residenziali.
a) Si è già risposto al paragrafo precedente (1-a).
ite previsioni per quanto riguarda la destinazione delle zone residenziali.
a) Si è già risposto al paragrafo precedente (1-a).
b) Che non appare l'indicazione della zona di espansione del nucleo urbano.
b) Non si è ritenuto opportuno prevedere tale zona.
c) La promiscuità delle zone industriali e residenziali (mancano di zone di rispetto).
c) Si è già risposto a proposito delle osservazioni degli Ingegneri.
industriali e residenziali (mancano di zone di rispetto).
c) Si è già risposto a proposito delle osservazioni degli Ingegneri.
d) Di avere consacrato lo stato attuale di aree industriali e di vicinanze ad aree nuclei abitati.
d) Si è risolta la situazione considerando tali industrie a consumazione ed inserendo un articolo (art. 9) nelle norme di fabbricabilità, considerando tali zone come residenziali nel P.R.G.
onsumazione ed inserendo un articolo (art. 9) nelle norme di fabbricabilità, considerando tali zone come residenziali nel P.R.G.
e) Che la zonizzazione in genere e le zone verdi e industriali in particolare, rispecchiano lo stato attuale.
e) Per le zone industriali si è già risposto nel paragrafo 1.
Per le zone industriali di si è già risposto alle osservazioni della Camera di Commercio.
Per le zone verdi si risponde in appresso.
f) Si osserva una troppo esigua previsione di verde pubblico.
Camera di Commercio.
Per le zone verdi si risponde in appresso.
f) Si osserva una troppo esigua previsione di verde pubblico.
f) Le zone verdi pubbliche nel territorio della Città, sono state limitate dalla impossibilità dell'Amministrazione di espropriare aree o beni. L'inserimento nel Piano di dette aree avrebbe portato ad una attuazione difficile dello stesso (vedere relazione generale).
eni. L'inserimento nel Piano di dette aree avrebbe portato ad una attuazione difficile dello stesso (vedere relazione generale).
ni. L'inserimento nel Piano di dette aree avrebbe portato ad una attuazione difficile dello stesso (vedere relazione generale).
L'inserimento dello Stadio Olimpionico nella Villa Gambaro, è stata inserita nel Piano di Albaro su viva richiesta del C.O.N.I. per cui la soppressione di questo impianto dovrebbe essere effettuata attraverso una variante al Piano suddetto
sta del C.O.N.I. per cui la soppressione di questo impianto dovrebbe essere effettuata attraverso una variante al Piano suddetto. Comunque per avvenire ad una simile variante, occorrerebbe individuare altro località, atta a contenere l'impianto ceduto a questo proposito alla risposta alle osservazioni della « A. Compagna ».
Per quanto si riferisce al Parco, la prevista realizzazione di un impianto scolastico non dovrebbe alterare le caratteristiche della zona, anzi mediante l'utilizzazione di una esigua parte del Parco, già praticamente sgombra da alberature, (essendovi stato sistemato il Cinema all'a-
perto), si avrebbe la possibilità di aprire al pubblico gran parte della Villa con vantaggio per la popolazione, per l'economia Comunale.
L'osservazione quindi viene respinta.
ubblico gran parte della Villa con vantaggio per la popolazione, per l'economia Comunale.
L'osservazione quindi viene respinta.
g) Si fa notare l'opportunità di ridurre le zone vincolate dalla Soprintendenza ai Monumenti, attraverso un riesame dei vincoli.
g) La costruzione compresa nelle zone vincolate dalla P.I., è stata studiata in modo particolareggiato appunto per permettere in un futuro l'eliminazione del vincolo stesso.
h) Servizi generali.
studiata in modo particolareggiato appunto per permettere in un futuro l'eliminazione del vincolo stesso.
h) Servizi generali.
h) I servizi e la saturazione delle necessità attuali, elencati nella relazione, corrispondono a quelli denunciati dai singoli Enti. Si è ritenuto opportuno rimandare alle previsioni future anche il completamento delle necessità di saturazione.
ai singoli Enti. Si è ritenuto opportuno rimandare alle previsioni future anche il completamento delle necessità di saturazione.
Per il calcolo dei servizi di previsione futura si sono applicati le formule del « Tedeschi » per cui si ritiene si sono ritenuti più possibili ed aderenti alla realtà nei riguardi dello sviluppo futuro. Naturalmente i risultati stessi sono stati modificati in quelle parti che si ritengono eccessive per la loro effettiva realizzazione e funzione.
isultati stessi sono stati modificati in quelle parti che si ritengono eccessive per la loro effettiva realizzazione e funzione.
L'inserimento della zona risguardante i pubblici sotto in edificio intitolato « Cimiteri » è dovuto ad un errore di impostazione tipografica; è logico che nella edizione definitiva si procederà alla correzione.
miteri » è dovuto ad un errore di impostazione tipografica; è logico che nella edizione definitiva si procederà alla correzione.
Per il « Mercato del Pesce » si sta procedendo a trattative con le Autorità Militari per l'area della Batteria Stella. Nei riguardi della Caserma dei Vigili del Fuoco, l'osservazione è stata superata in quanto il Consorzio del Porto ha aderito alla cessione di un'area nella zona di San Benigno.
l'osservazione è stata superata in quanto il Consorzio del Porto ha aderito alla cessione di un'area nella zona di San Benigno.
Solo nelle zone indicate come soggette a studio di Piano Particolareggiato, non si sono ubicati i servizi (ove quanto essi siano stati calcolati quantitativamente) in quanto si ritiene opportuno stabilirne l'ubicazione in sede di studio dei piani stessi.
no stati calcolati quantitativamente) in quanto si ritiene opportuno stabilirne l'ubicazione in sede di studio dei piani stessi.
Non è esatto affermare che non sono stati precisati nel piano i servizi e la loro ubicazione, poichè nella relazione quanto si afferma e nella zona del centro si sono calcolati i seguenti servizi »….. si intende trarre una conclusione numerica-quantitativa, in quanto per l'ubicazione si fa riferimento alle planimetrie.
izi »….. si intende trarre una conclusione numerica-quantitativa, in quanto per l'ubicazione si fa riferimento alle planimetrie.
Per quanto riguarda le Biblioteche Popolari, non si è provveduto alla loro ubicazione perchè si ritiene che poter sempre in futuro la possibilità di incorporare tali elementi negli impianti scolastici.
o ubicazione perchè si ritiene che poter sempre in futuro la possibilità di incorporare tali elementi negli impianti scolastici.
Nell'ubicazione delle zone di rispetto dei Cimiteri, si è provveduto ad indicare la zonizzazione onde permettere di regolare la fabbricabilità nel caso che l'Autorità Sanitaria rilasci il benestare. Quanto al caso di decadimento del vincolo Cimiteriale, onde automaticamente la fabbricabilità indicata nella zonizzazione.
tare. Quanto al caso di decadimento del vincolo Cimiteriale, onde automaticamente la fabbricabilità indicata nella zonizzazione.
Per quanto riguarda il Museo, il Giardino Zoologico, il Palazzo di Giustizia, l'Ippodromo, il Velodromo, il Palazzo dello Sport, non si è ritenuto opportuno vincolare inutilmente dei terreni, pensando di considerare tali problemi attraverso lo studio dei piani particolareggiati.
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colare inutilmente dei terreni, pensando di considerare tali problemi attraverso lo studio dei piani particolareggiati.
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Le Palestre e le Piscine, sono state previste negli impianti sportivi in vicinanza di quelli scolastici.
L'eliminazione del Campo Sportivo « Bacigalupo » a Cornigliano, è avvenuta in conseguenza della richiesta di ampliamento della zona industriale fatta da parte dello S.C.I.
Comunque è stata accolta la proposta di prevedere un nuovo impianto nella zona di Coronata.
striale fatta da parte dello S.C.I.
Comunque è stata accolta la proposta di prevedere un nuovo impianto nella zona di Coronata.
Per quanto riguarda gli acquedotti, si è detto nella relazione che con la previsione dell'impianto del Brugneto, la Città verrebbe servita sufficientemente. Per quanto riguarda la fornaia, si ritiene che tale problema sia materia di piano esecutivo.
verrebbe servita sufficientemente. Per quanto riguarda la fornaia, si ritiene che tale problema sia materia di piano esecutivo.
Per quanto riguarda i parcheggi, si precisa che il P.R.G. ha previsto nelle adiacenze delle strade di grande traffico delle per parcheggi. Il problema sarà perfezionato e risolto nella sua organicità attraverso la stesura dei piani particolareggiati. Si ritengono utili allo scopo le seguenti aree:
risolto nella sua organicità attraverso la stesura dei piani particolareggiati. Si ritengono utili allo scopo le seguenti aree:
- Piazza Dante (sotterraneo);
- Piccapietra (sotterraneo);
- Giardino pubblico Piazza Verdi (sotterraneo);
- Piazza a Mare del Piano di Madre di Dio (sotterraneo);
- Adiacenze del Palazzo S. Giorgio (in sopraelevazione);
- Salita della Provvidenza (in sopraelevazione).
i Dio (sotterraneo); 5) Adiacenze del Palazzo S. Giorgio (in sopraelevazione); 6) Salita della Provvidenza (in sopraelevazione).
Quando sarà eseguita la Via Madre di Dio, che porterà notevole vantaggio al traffico di Via San Lorenzo, sbloccando l'attuale congestione, potrà anche considerarsi lo sfruttamento in sottosuolo della Piazza Matteotti.
Altre possibilità verso la zona di Piazza Nunziata-Principe, potranno essere considerate nel piano esecutivo previsto per il quartiere di Prè.
ità verso la zona di Piazza Nunziata-Principe, potranno essere considerate nel piano esecutivo previsto per il quartiere di Prè.
i) Si fa osservare che non è precisato sufficientemente la funzione che il Centro Storico verrà ad assumere nel futuro.
Il Piano Generale ha previsto per il vecchio centro della Città, l'esecuzione di un piano particolareggiato di risanamento con lo scopo naturalmente di valorizzare le opere e Monumenti Nazionali o comunque edifici caratteristici.
ggiato di risanamento con lo scopo naturalmente di valorizzare le opere e Monumenti Nazionali o comunque edifici caratteristici.
Si fa presente che una speciale Commissione sta già esaminando il problema del Centro Storico e quanto prima perverrà a conoscenza dell'Amministrazione e conclusioni del lavoro svolto. I progettisti di tali studi è stata presentata ed accolta la proposta di inserire nelle norme di fabbricabilità un articolo (articolo 18).
sti di tali studi è stata presentata ed accolta la proposta di inserire nelle norme di fabbricabilità un articolo (articolo 18).
- Vengono presentate osservazioni sulla viabilità previste dal Piano Regolatore Generale.
icabilità un articolo (articolo 18).
- Vengono presentate osservazioni sulla viabilità previste dal Piano Regolatore Generale.
Si precisa per quanto riguarda la viabilità, che l'impostazione è stata data in stretta collaborazione con gli Enti interessati i quali hanno avuto a suo tempo il materiale necessario e mantenuto continuamente i contatti con gli Uffici. A tutti gli argomenti è stato risposto a proposito delle osservazioni degli Ingegneri e Architetti.
e i contatti con gli Uffici. A tutti gli argomenti è stato risposto a proposito delle osservazioni degli Ingegneri e Architetti.
Concludendo non si ravvisa in base alle osservazioni presentate dall'Istituto Nazionale di Urbanistica la necessità di procedere ad una revisione radicale del P.R.G.; quindi con gli articoli inseriti nelle norme di fabbricabilità e con le varianti proposte a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni, si è proceduto a quel perfezionamento richiesto.
e con le varianti proposte a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni, si è proceduto a quel perfezionamento richiesto.
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - 4
glimento di alcune osservazioni, si è proceduto a quel perfezionamento richiesto.
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - 4
limento di alcune osservazioni, si è proceduto a quel perfezionamento richiesto.
CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - 4
- La Presidenza del Consorzio osserva che il disposto degli artt. 30 e 35 del Codice di Navigazione, (confermati dell'art
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- La Presidenza del Consorzio osserva che il disposto degli artt. 30 e 35 del Codice di Navigazione, (confermati dell'art. 45 dalla Legge Urbanistica) prescrive che i Piani Regolatori che interessano il Demanio Marittimo, debbono essere approvati dall'Autorità Marittima e nel caso particolare del Consorzio Autonomo del Porto, invita quindi il Comune di volersi disporre opportuni contatti al fine di procedere, di comune accordo
orzio Autonomo del Porto, invita quindi il Comune di volersi disporre opportuni contatti al fine di procedere, di comune accordo, all'esame di quelle parti del Piano Generale che interessano il Demanio Marittimo e gli specchi d'acqua antistanti per la parte dipendente da questo Ente.
La osservazione è stata illustrata alla Commissione da Funzionari del Consorzio. Le previsioni del Piano che interessano la proprietà Demaniale del Consorzio riguardano particolarmente la strada sopraelevata e la Mosura del Mare sulla via Corso Quadrio. Per entrambe le questioni sono in corso trattative dirette che dovranno approdare ad apposite convenzioni come desiderato dalla Presidenza del Consorzio Auton. del Porto.
attative dirette che dovranno approdare ad apposite convenzioni come desiderato dalla Presidenza del Consorzio Auton. del Porto.
- In merito alla zonizzazione il Consorzio osserva che alcune aree consortili poste tra la Via di Francia e la Via Cantore sono state classificate nella zona industriale mentre dovrebbero essere attribuite alla fabbricabilità residenziale.
L'osservazione viene accolta proponendo di inserire quelle proprietà consortili nella zona 34b (Regolamento Edilizio attualmente vigente).
ione viene accolta proponendo di inserire quelle proprietà consortili nella zona 34b (Regolamento Edilizio attualmente vigente).
CAPITANERIA DEL PORTO DI GENOVA - 5
La Capitaneria del Porto osserva che nel P.R.G. sono state incluse aree appartenenti al Demanio Marittimo e come tali amministrate per legge dello Stato dall'Amministrazione Marittima.
Invita il Comune a prendere accordi diretti.
imo e come tali amministrate per legge dello Stato dall'Amministrazione Marittima.
Invita il Comune a prendere accordi diretti.
Si tratta delle aree già considerate nelle osservazioni del Consorzio Autonomo del Porto con il quale sono in corso trattative alle quali partecipano anche i rappresentanti dell'Amministrazione Demaniale.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA - 6
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- 3).
artecipano anche i rappresentanti dell'Amministrazione Demaniale.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA - 6
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- 3).
La Camera di Commercio fa riferimento esclusivamente alla questione industriale, specialmente per l'insufficienza delle zone di espansione.
Il presidente della Camera di Commercio Dr. Trombetta, ha illustrato verbalmente le osservazioni presentate dichiarando che ad una speciale Commissione del proprio organismo è stato affidato il compito di approfondire que-
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tate dichiarando che ad una speciale Commissione del proprio organismo è stato affidato il compito di approfondire que-
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ate dichiarando che ad una speciale Commissione del proprio organismo è stato affidato il compito di approfondire que-
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sto problema e di avanzare le relative proposte. Queste ultime verranno presentate a 15 aprile 1957. Le nuove aree industriali segnalate dalla Camera di Commercio, offrono una maggiore possibilità di espansione di mq. 1.000.000. Attraverso le revisioni compiute, tenuto per tavola, di emerso che le superfici accettabili per la espansione industriale potrebbero assommare a mq
ioni compiute, tenuto per tavola, di emerso che le superfici accettabili per la espansione industriale potrebbero assommare a mq. 1.080.000 circa, escludendo da detta superficie in zona proposta per i depositi petroliferi dell'entroterra del Porto Petroli di cui si dirà in appresso. L'esclusione di mq. 511.000 rispetto alla proposta della Camera di Commercio, trova giustificazione nel fatto che alcune zone indicate erano in contrasto con i criteri di impostazione del P.R.G.
Si constata con rammarico come il quantitativo complessivo di mq. 1.800.000 risultante dalla revisione per l'espansione industriale sia insufficiente. Pur riconoscendo, come risulta dalla relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione di studio della Camera di Commercio, che nel territorio Comunale ed in quello dei Comuni limitrofi, non sia possibile ottenere maggiore disponibilità, data l'orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente attorno agli impianti industriali attuali
disponibilità, data l'orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente attorno agli impianti industriali attuali. Tale problema potrebbe trovare la sua soluzione nei Comuni di Busalla, Arquata Scrivia, Serravalle e Novi Ligure
triali attuali. Tale problema potrebbe trovare la sua soluzione nei Comuni di Busalla, Arquata Scrivia, Serravalle e Novi Ligure. Di tale situazione si è preso atto anche da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, il quale ha dichiarato che la possibilità di una espansione delle zone industriali oltre il territorio Comunale, verrà esaminata e definita in sede di piano regionale
ità di una espansione delle zone industriali oltre il territorio Comunale, verrà esaminata e definita in sede di piano regionale. Sempre in accoglimento delle osservazioni della Camera di Commercio, è stato proposto di introdurre un articolo riguardante il problema industriale, nelle norme di fabbricabilità (art. 9).
- Si lamenta la mancanza di organicità nella progettazione delle vie di comunicazione in relazione ai fabbisogni industriali, commerciali, turistici, residenziali, etc.
Si richiedono varianti alla viabilità della Polcevera.
ne ai fabbisogni industriali, commerciali, turistici, residenziali, etc.
Si richiedono varianti alla viabilità della Polcevera.
e ai fabbisogni industriali, commerciali, turistici, residenziali, etc.
Si richiedono varianti alla viabilità della Polcevera.
Nella illustrazione, il Presidente della Camera di Commercio, ha chiarito essere necessario la creazione di un maggior sviluppo della viabilità in rapporto a quello industriale, ma tale visione doveva essere riferita alla credenza che la Camera di Commercio aveva di poter portare un notevole ampliamento come zone industriali
va essere riferita alla credenza che la Camera di Commercio aveva di poter portare un notevole ampliamento come zone industriali, ciò che praticamente non è avvenuto perchè il territorio cittadino non offre purtroppo questa possibilità
L'incremento della zona industriale, come sopra accennato da non imporre la necessità di una nuova e più estesa rete viaria, oltre a quella prevista dal P.R.G.
L'osservazione viene quindi respinta, salvo per quel che riguarda le varianti alla viabilità della zona del Polcevera che vengono accolte.
- Questa parte delle osservazioni riguarda la questione ferroviaria.
Su questo argomento si è già risposto nella osservazione degli Ingegneri.
- Si segnala la necessità di prevedere una zona di parcheggio per automezzi, per un migliore collegamento tra l'ambito Portuale e le vie di comunicazione attuali e di progetto, Statali e Comunali.
tomezzi, per un migliore collegamento tra l'ambito Portuale e le vie di comunicazione attuali e di progetto, Statali e Comunali.
A tale riguardo si ripete quanto già segnalato nelle osservazioni dell'Istituto di Urbanistica della Camera Confederale del Lavoro, alle quali si rimanda, precisando, che il Consorzio del Porto prevede una nuova disposizione di aree per la costruzione di un piazzale della superficie di mq. 20.000 destinata alla sosta degli autocarri.
uova disposizione di aree per la costruzione di un piazzale della superficie di mq. 20.000 destinata alla sosta degli autocarri.
- Si segnala la necessità di dare maggior distacco fra la zona prevalentemente industriale e quella residenziale turistica, specialmente per un ritenziamento del turismo commerciale ed alberghiero in relazione alla funzionalità dell'aeroporto.
ristica, specialmente per un ritenziamento del turismo commerciale ed alberghiero in relazione alla funzionalità dell'aeroporto.
istica, specialmente per un ritenziamento del turismo commerciale ed alberghiero in relazione alla funzionalità dell'aeroporto.
Per quanto si riferisce al primo punto è da notare che la vallata del Polcevera ed il litorale che va da Sampierdarena a Multedo, hanno caratteristiche industriali inconfondibili
che la vallata del Polcevera ed il litorale che va da Sampierdarena a Multedo, hanno caratteristiche industriali inconfondibili. Purtroppo la vicinanza e promiscuità della esistente edilizia residenziale, non consente la formazione di un distacco profondo in quanto per realizzare ciò, occorrerebbe prevedere la demolizione di numerosi complessi. Attraverso la revisione effettuata, si è cercato di attuare questa realtà.
Per quanto si riferisce al secondo argomento, si fa notare che dal Piano Particolareggiato di San Benigno, è prevista una grande costruzione (Grattacielo) prospettante sulla Via Fiume che secondo la intenzione dei progettisti, dovrebbe avere lo scopo di creare un complesso come auspicato dalla Camera di Commercio.
secondo la intenzione dei progettisti, dovrebbe avere lo scopo di creare un complesso come auspicato dalla Camera di Commercio.
secondo la intenzione dei progettisti, dovrebbe avere lo scopo di creare un complesso come auspicato dalla Camera di Commercio.
Il Piano Regolatore prevede inoltre il rinnovamento e la nuova lottizzazione di tutto il quartiere di Prè dove potranno essere inseriti nuovi complessi del genere. Anche nella stessa zona di Sampierdarena il Piano Particolareggiato dove potranno essere considerati gli stessi problemi
genere. Anche nella stessa zona di Sampierdarena il Piano Particolareggiato dove potranno essere considerati gli stessi problemi. Si ritiene quindi che i Piani Particolareggiati siano la sede più opportuna per le previsioni del genere. In quanto non si tratta di iniziative realizzate da Pubbliche Amministrazioni, ma da privati e quindi non ponderabili in sede di Piano Generale.
L'osservazione viene quindi respinta.
- La Camera di Commercio con lettera 16 aprile 1957, formulava proposte circa la espansione delle zone da destinare a depositi petroliferi in direzione del Porticciuolo posto in Multedo di Pegli che interessava una superficie di mq. 293.000, negli immediati territori della Villa Rosina e sulle colline a monte della prevista autostrada Ge-Savona.
rficie di mq. 293.000, negli immediati territori della Villa Rosina e sulle colline a monte della prevista autostrada Ge-Savona.
ficie di mq. 293.000, negli immediati territori della Villa Rosina e sulle colline a monte della prevista autostrada Ge-Savona.
Si è riconosciuto che il Consorzio Autonomo del Porto non ha la situazione di propri studi con i problemi che interessano la Città. Infatti l'impianto del Porto Petroli, installato presso Multedo già da molti anni, non ha tenuto conto dei problemi della Città e dei necessari servizi dell'entroterra
nstallato presso Multedo già da molti anni, non ha tenuto conto dei problemi della Città e dei necessari servizi dell'entroterra. Questa situazione ha creato oggi la necessità di dare una sanatoria agli impianti già compiuti ed a prendere quelle precauzioni affinchè gli spazi dell'entroterra, che solo oggi vengono richiesti in previsione del potenziamento di questo punto di approdo, possano essere sistemati in modo da non deturpare ulteriormente la località
isione del potenziamento di questo punto di approdo, possano essere sistemati in modo da non deturpare ulteriormente la località. Questo problema per la sua delicatezza è stato oggetto di meticoloso esame, dal quale è emersa la necessità che nella zona retrostante il Porto, vengano riservate aree esservite alle necessità del Porto stesso. Poichè le richieste
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della Camera di Commercio risultano eccessive, si ritiene che esse debbano essere ridotte sopprimendo le aree richieste indicate nella planimetria allegata alla relazione della Commissione consiliare con le lettere B e C, precisando quanto segue:
a) che tutta la zona del Torrente Varenna fino all'entroterra di Sestri, deve essere soggetta a studio di Piano Particolareggiato;
che tutta la zona del Torrente Varenna fino all'entroterra di Sestri, deve essere soggetta a studio di Piano Particolareggiato;
b) che la zona in cui potranno sorgere impianti petroliferi non dovrà oltrepassare comunque nè il Torrente Varenna, nè la linea di zona verde di Est, nè dovrà scendere al disotto della prevista autostrada Genova-Savona;
nè il Torrente Varenna, nè la linea di zona verde di Est, nè dovrà scendere al disotto della prevista autostrada Genova-Savona;
nè il Torrente Varenna, nè la linea di zona verde di Est, nè dovrà scendere al disotto della prevista autostrada Genova-Savona;
c) che comunque per il momento non si ravvisa la opportunità di precisare esattamente la zona in quanto il suo delineamento dalla stessa Portuale dovrebbe essere fatto in sede di redazione del piano particolareggiato di cui sopra è preso accennamento, attraverso il parere di esperti
essere fatto in sede di redazione del piano particolareggiato di cui sopra è preso accennamento, attraverso il parere di esperti, di tutti gli elementi tecnici (bombaggio dell'olio naturale direttamente dalle navi cisterna agli oleodotti, interrimento dei serbatoi, ubicazione degli uffici, dei serbatoi e capacità di eventuali serbatoi, polmoni etc.) che debbono essere alla base per definitive decisioni.
Non dovrà essere possibile pertanto installare nessun serbatoio, se non dopo l'approvazione del piano particolareggiato.
Le proposte sono integrate nella variante inserita nella planimetria del P.R.G. e nella Tabella allegata alle norme di fabbricabilità.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA LIGURIA - 7
le norme di fabbricabilità.
L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA LIGURIA - 7
- Nei riguardi della zonizzazione prevista dal P.R.G., la Soprintendenza osserva che sarebbe opportuno ridurre ulteriormente lo sfruttamento delle aree sembrandole eccessivo il previsto aumento di popolazione fino a due milioni e mezzo di abitanti.
ente lo sfruttamento delle aree sembrandole eccessivo il previsto aumento di popolazione fino a due milioni e mezzo di abitanti.
nte lo sfruttamento delle aree sembrandole eccessivo il previsto aumento di popolazione fino a due milioni e mezzo di abitanti.
È da più parti lamentato che la zonizzazione del Piano sia troppo restrittiva e questa affermazione può essere giustificata in quanto la previsione dell'attuale isolamento Edilizio, porterebbe ad una popolazione di oltre dieci milioni di abitanti. Da ciò si deduce che il P.R.G
ell'attuale isolamento Edilizio, porterebbe ad una popolazione di oltre dieci milioni di abitanti. Da ciò si deduce che il P.R.G. è effettivamente previsto per un uso sarebbe considerare porre maggiori riduzioni degli indici di fabbricabilità. Si osserva comunque che già con la revisione della Tabella allegata alle norme di fabbricabilità, sono stati diminuiti gli indici di fabbricabilità, come risulta nella risposta alla osservazione dagli Architetti.
L'osservazione viene quindi respinta.
- La Soprintendenza propone di prevedere una larga fascia verde di rispetto inedificabile attorno alla zona delle fortificazioni e delle cinte murarie.
pone di prevedere una larga fascia verde di rispetto inedificabile attorno alla zona delle fortificazioni e delle cinte murarie.
one di prevedere una larga fascia verde di rispetto inedificabile attorno alla zona delle fortificazioni e delle cinte murarie.
A tale riguardo si osserva che ovunque misura già il Piano prevede nella parte alta della Città, zone con indici di fabbricabilità minimi e dove è necessario la zona di rispetto lungo le mura
ede nella parte alta della Città, zone con indici di fabbricabilità minimi e dove è necessario la zona di rispetto lungo le mura. Per aderire a quanto segnalato, si è cercato di inserire un articolo mediante il quale sia possibile evitare l'accostamento delle costruzioni alle ex fortificazioni che costituiscono un caratteristico complesso.
Ciò però ha incontrato tali difficoltà da rendere impossibile la stesura dell'articolo stesso.
L'osservazione viene quindi respinta.
erò ha incontrato tali difficoltà da rendere impossibile la stesura dell'articolo stesso.
L'osservazione viene quindi respinta.
rò ha incontrato tali difficoltà da rendere impossibile la stesura dell'articolo stesso.
L'osservazione viene quindi respinta.
- La Soprintendenza propone che siano create apposite zone di rispetto attorno ai Monumenti religiosi, preferendo come esempio interno alla Chiesa di S. Siro di Struppa, alla Chiesa della Certosa, del Santuario del Boschetto, del Santuario del Gaz, alla Chiesa dell'Acquasanta, alla Chiesa di Santa Maria Assunta della Costa, al Santuario della Coronata, del Monte, di S
l Gaz, alla Chiesa dell'Acquasanta, alla Chiesa di Santa Maria Assunta della Costa, al Santuario della Coronata, del Monte, di S. Barnaba e San Bernardino.
Si deve argomento si osserva che in gran parte il Piano Generale ha creato zone alberate attorno ai Monumenti. Un perfezionamento alla situazione potrà essere proposto dalla Soprintendenza ai Monumenti in sede di esame del Piano prima che lo stesso sia trasmesso al Ministero.
L'osservazione viene quindi respinta.
a ai Monumenti in sede di esame del Piano prima che lo stesso sia trasmesso al Ministero.
L'osservazione viene quindi respinta.
- Per quanto riguarda la viabilità la Soprintendenza esprime le sue riserve circa lo studio di collegamento tra Piazza Nunziata e via Gramsci, sul rinnovamento del quartiere di Prè, e sull'allargamento di via S. Lorenzo.
di collegamento tra Piazza Nunziata e via Gramsci, sul rinnovamento del quartiere di Prè, e sull'allargamento di via S. Lorenzo.
i collegamento tra Piazza Nunziata e via Gramsci, sul rinnovamento del quartiere di Prè, e sull'allargamento di via S. Lorenzo.
Per quanto si riferisce alla diagonale Piazza Nunziata - Via Gramsci, occorre far notare che si tratta di una soluzione a carattere obbligato in quanto ad alcuni piani del passato. Particolarmente nel 1940 il Ministero LL.PP
tratta di una soluzione a carattere obbligato in quanto ad alcuni piani del passato. Particolarmente nel 1940 il Ministero LL.PP. col consenso della Soprintendenza aveva dato il benestare su questa soluzione urbanistica che peraltro riserva circa la composizione architettonica dei due nuovi edifici previsti sull'arteria verso piazza Nunziata
tica che peraltro riserva circa la composizione architettonica dei due nuovi edifici previsti sull'arteria verso piazza Nunziata. Circa il rinnovamento del quartiere di Prè questo è imposto oltre che per ragioni di viabilità (allungamento di via Gramsci e strada nazionale) anche per motivi di carattere igienico-sociale. Demoliti i caseggiati occorrenti alla formazione di dette arterie, il quartiere di Prè perderebbe le sue caratteristiche e sarebbe consigliabile la esistenza dei resti vecchi caseggiati
arterie, il quartiere di Prè perderebbe le sue caratteristiche e sarebbe consigliabile la esistenza dei resti vecchi caseggiati. Il P.R.G. si limita ad indicare la viabilità mentre rimanda ad un piano esecutivo la soluzione del rinnovamento urbanistico della zona, che dovrebbe tener conto degli edifici che possono avere qualche caratteristica di articolo ed arte
ento urbanistico della zona, che dovrebbe tener conto degli edifici che possono avere qualche caratteristica di articolo ed arte. Lo studio di questo dovrebbe essere affidato ad esperti che, con la collaborazione della Soprintendenza potrebbero trovare una soluzione che tenga conto delle caratteristiche di questo vecchio quartiere.
Per quanto riguarda l'allargamento della via San Lorenzo, si ritiene che con la prevista nuova arteria attraverso l'antico tracciato di via Madre di Dio, la quale situazione del traffico potrà essere sensibilmente migliorata istituendo un senso unico sulla via San Lorenzo. D'altra parte l'attuale larghezza edilizia di detta via non è suscettibile di subire variazioni nel tempo, per cui, se la necessità future lo richiedesse, questo allargamento potrà sempre essere realizzato attraverso un piano esecutivo.
er cui, se la necessità future lo richiedesse, questo allargamento potrà sempre essere realizzato attraverso un piano esecutivo.
L'osservazione viene quindi accolta per tale parte non inserendo nel Piano l'allargamento di via San Lorenzo.
L'osservazione viene invece respinta nei riguardi dei primi due punti.
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do nel Piano l'allargamento di via San Lorenzo.
L'osservazione viene invece respinta nei riguardi dei primi due punti.
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- La Soprintendenza propone che le ville Bruzzo, Quartara, De Albertis e Quinto, la villa Pallavicini e i terreni antistanti in via Multedo, nei quali il Piano prevede indici limitati di fabbricabilità, siano inserite quali ville da destinarsi ad uso pubblico.
Multedo, nei quali il Piano prevede indici limitati di fabbricabilità, siano inserite quali ville da destinarsi ad uso pubblico.
Questa osservazione sia pure in altra forma è stata avanzata anche dagli urbanisti, per cui si rimanda alle risposte inserite nelle osservazioni di quell'Ente.
CURIA ARCIVESCOVILE - 8
- Richiesta di una zona di rispetto e di ampliamento per la nuova Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Prà.
La richiesta viene respinta e rimandata allo studio di Piano Particolareggiato.
nuova Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Prà.
La richiesta viene respinta e rimandata allo studio di Piano Particolareggiato.
- Richiesta di spostamento della Chiesa prevista nel P.R.G. in via San Alberto. Si propone di ubicare il servizio presso Villa Maria.
La richiesta viene accolta.
- Richiesta di spostamento della Chiesa prevista nel P.R.G. tra via Sturla e via Serretto. Si propone di ubicare il servizio presso la villa Campostano presso via San Luca di Albaro.
La richiesta viene accolta.
rretto. Si propone di ubicare il servizio presso la villa Campostano presso via San Luca di Albaro.
La richiesta viene accolta.
- Si propone di sostituire l'attuale servizio ecclesiastico di Ponte Carrega con uno da ubicarsi nella zona di San Sebastiano, Rio Preli.
La richiesta viene accolta.
- Richiesta di spostamento della Chiesa prevista dal P.R.G. in via Amm. De Geneys con proposta di ubicare il servizio più a Nord (vedi planimetria).
La richiesta viene accolta.
dal P.R.G. in via Amm. De Geneys con proposta di ubicare il servizio più a Nord (vedi planimetria).
La richiesta viene accolta.
- Proposte di inserimento nel P.R.G. dei seguenti servizi ecclesiastici:
a) Chiesa in Genova-Molassana; b) Chiesa in San Gottardo; c) Chiesa in Genova-Quarto; d) Chiesa in Genova-Borgoratti; e) Chiesa in Genova-Bolzaneto.
Le proposte vengono accolte tranne quella di Genova-Bolzaneto.
; d) Chiesa in Genova-Borgoratti; e) Chiesa in Genova-Bolzaneto.
Le proposte vengono accolte tranne quella di Genova-Bolzaneto.
- Sono state proposte aree da vincolare per servizio ecclesiastico nelle zone di: San Ilario - Quinto - San Martino - via Donghi - via Ferdinando - via Piaggio - via Napoli - via Pacinotti - via La Spezia - via Fillak.
Le proposte vengono respinte.
Donghi - via Ferdinando - via Piaggio - via Napoli - via Pacinotti - via La Spezia - via Fillak.
Le proposte vengono respinte.
Viene deciso comunque di precisare nella relazione generale, che nella stesura dei Piani Particolareggiati verrà tenuto conto dei servizi ecclesiastici.
- Proposta di inserimento di un servizio ecclesiastico nella zona di villa Cataldi a Sestri.
La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.
astico nella zona di villa Cataldi a Sestri.
La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.
- Proposta di inserimento di un servizio ecclesiastico nella zona di Chiesino.
La proposta viene respinta rimandando tale possibilità ai Piani Particolareggiati.
- Si fa opposizione alla prevista demolizione della Chiesa di S. Nicolò a Sestri, mentre per l'Oratorio di Santa Caterina, si chiede la ricostruzione in altra zona.
molizione della Chiesa di S. Nicolò a Sestri, mentre per l'Oratorio di Santa Caterina, si chiede la ricostruzione in altra zona.
La prima proposta viene accolta inserendo la variante alla strada.
La seconda proposta viene accolta rivinando lo spostamento alla fase esecutiva della strada.
- Si fa opposizione alla prevista demolizione dell'Oratorio di San Giacomo di Priano.
Non sussiste il fatto in quanto non è prevista dal P.R.G. la demolizione della Chiesa.
dell'Oratorio di San Giacomo di Priano.
Non sussiste il fatto in quanto non è prevista dal P.R.G. la demolizione della Chiesa.
- Richiesta di vincolo delle Chiese di San Francesco in via Casati, di San Paolo in via Acquarone, della Chiesa annessa al Convento delle Suore Francescane, di S. M. Assunta della Castagna.
Le richieste vengono accolte.
- Si richiede la ricostruzione in altro sito della Chiesa di San Sisto di via Prè.
a Castagna.
Le richieste vengono accolte.
- Si richiede la ricostruzione in altro sito della Chiesa di San Sisto di via Prè.
La Chiesa di San Sisto, subirà uno spostamento quando si passerà alla fase esecutiva della strada.
- Richiesta di vincolo per la Chiesa di San Fruttuoso in piazza Martinez.
L'ampliamento della Chiesa è previsto dal Piano Particolareggiato di San Fruttuoso.
- Richiesta di limitazione del vincolo posto sul Monastero di S. M. della Sanità da ridurre alla sola Chiesa.
San Fruttuoso.
- Richiesta di limitazione del vincolo posto sul Monastero di S. M. della Sanità da ridurre alla sola Chiesa.
La richiesta viene accolta.
- Richiesta di inserimento di un servizio ecclesiastico in una parte dell'area già destinata a scuola dal P.R.G., nella zona di piazzale Parenzo.
La proposta viene respinta rimandando per una eventuale considerazione la possibilità ai Piani Particolareggiati.
UNIONE DONNE ITALIANE - 9
ne respinta rimandando per una eventuale considerazione la possibilità ai Piani Particolareggiati.
UNIONE DONNE ITALIANE - 9
- L'« U.D.I. » osserva l'insufficienza di zone verdi e di parchi di ricreazione per ragazzi.
Si rimanda alla risposta delle osservazioni presentate dalla Sezione Ligure di Urbanistica.
parchi di ricreazione per ragazzi.
Si rimanda alla risposta delle osservazioni presentate dalla Sezione Ligure di Urbanistica.
- Si fa osservare che il Piano Generale indica i nuovi edifici per le scuole elementari senza precisare il numero delle aule, per cui nasce il dubbio che le previsioni non siano proporzionate al futuro sviluppo della popolazione.
Come si è detto nella Relazione del Piano, una parte dei servizi sono previsti per le necessità attuali segna-
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azione.
Come si è detto nella Relazione del Piano, una parte dei servizi sono previsti per le necessità attuali segna-
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late dall'Assessorato all'Istruzione Pubblica. D'altra parte occorre prevedere anche le necessità future. Per queste ultime è stata adottata la formula suggerita dell'Arch. Tedeschi (Urbanistica n. 17) comprendente i seguenti elementi:
Ni = K Na/d in cui
Ni = numero impianti Na = numero abitanti d = numero alunni K = coefficiente
prendente i seguenti elementi:
Ni = K Na/d in cui
Ni = numero impianti Na = numero abitanti d = numero alunni K = coefficiente
Si vede quindi che il numero degli edifici è in funzione degli abitanti e degli alunni, e il numero delle aule è quindi implicitamente considerato. Nella relazione si è dato anche che i servizi sono stati calcolati per un sessantamento cioè di un milione di abitanti. Andare oltre a questa previsione sarebbe stato eccessivo.
L'osservazione viene quindi respinta.
cioè di un milione di abitanti. Andare oltre a questa previsione sarebbe stato eccessivo.
L'osservazione viene quindi respinta.
- L'UDPT lamenta che non sono stati previsti servizi sociali come asili d'infanzia, biblioteche, stanze di soggiorno etc.
Si tratta di particolari servizi non facilmente individuabili in P.R.G. Tali funzioni potranno essere considerate in sede di Piani Esecutivi.
L'osservazione viene respinta.
- Viene segnalata la mancata indicazione di colonie permanenti.
te in sede di Piani Esecutivi.
L'osservazione viene respinta.
- Viene segnalata la mancata indicazione di colonie permanenti.
Poichè le colonie vengono ubicate fuori del territorio Comunale, il Piano non poteva prevederle. Il Comune possiede numerose colonie montane alle quali in questi ultimi anni, ha dato notevole incremento. È quindi prevedibile che anche in avvenire queste opere possano essere potenziate ed ampliate.
nni, ha dato notevole incremento. È quindi prevedibile che anche in avvenire queste opere possano essere potenziate ed ampliate.
- Viene segnalata la mancata distinzione fra le zone residenziali e zone industriali.
Su questo argomento si è già risposto nelle osservazioni presentate da altri Enti (Ingg. etc.).
MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO - 10
i è già risposto nelle osservazioni presentate da altri Enti (Ingg. etc.).
MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO - 10
- L'Amministrazione delle FF.SS. chiede di conservare le attuali linee ferroviarie escludendo lo spostamento a monte nel tratto fra San Pier d'Arena e Pegli previsto dal P.R.G. 2), in quanto tale spostamento non rientra nei programmi dell'Amministrazione Ferroviaria.
r d'Arena e Pegli previsto dal P.R.G. 2), in quanto tale spostamento non rientra nei programmi dell'Amministrazione Ferroviaria.
d'Arena e Pegli previsto dal P.R.G. 2), in quanto tale spostamento non rientra nei programmi dell'Amministrazione Ferroviaria.
I nuovi tracciati ferroviari, inseriti nel P.R.G., corrispondono ai progetti da tempo trasmessi dal Comune dal locale Compartimento FF.SS. L'Amministrazione Ferroviaria riferisce di non avere progetti per realizzare questo programma e comunque ritiene che quei tracciati, dei quali riconosce la paternità, non sono più aderenti alle nuove vedute dell'Amministrazione stessa
itiene che quei tracciati, dei quali riconosce la paternità, non sono più aderenti alle nuove vedute dell'Amministrazione stessa. Di fronte a questa situazione non si può che confermare l'opportunità di cancellare dal Piano i tracciati previsti, onde non mantenere vincoli su proprietà private per un'opera di cui l'Amministrazione preposta alla sua attenzione ne disconosce la validità. Con rammarico si deve riconoscere che il P.R.G. non ha quindi alcuna previsione relativa ai nuovi impianti ferroviari
validità. Con rammarico si deve riconoscere che il P.R.G. non ha quindi alcuna previsione relativa ai nuovi impianti ferroviari. Si deve comunque sottolineare questo singolare atteggiamento proponendo di richiamare l'attenzione degli organi competenti affinchè il P.R.G. sulla grave lacuna rappresentata da tale mancanza.
L'osservazione viene comunque accolta.
- L'Amministrazione chiede di conservare in esercizio le linee e gli impianti ferroviari attuali (compresi i vari allacciamenti col Porto).
Tale osservazione conferma quanto espresso al n. 1.
- L'Amministrazione chiede di mantenere per quanto concerne le future linee le previsioni delle linee denominate e terre e valeo o con eventuali varianti di base limitata all'allacciamento bacino di San Pier d'Arena - Succursale dei Giovi poco dopo il bivio di Pegino.
uali varianti di base limitata all'allacciamento bacino di San Pier d'Arena - Succursale dei Giovi poco dopo il bivio di Pegino.
ali varianti di base limitata all'allacciamento bacino di San Pier d'Arena - Succursale dei Giovi poco dopo il bivio di Pegino.
Il Piano utilizzava il viadotto del Ferro unico quale raccordo della strada a traffico veloce con la camionale Genova-Prà-Savona, dato che era stato detto che il terzo valico sarebbe stato abbandonato quale linea ferroviaria
n la camionale Genova-Prà-Savona, dato che era stato detto che il terzo valico sarebbe stato abbandonato quale linea ferroviaria. La questione è peraltro superata in quanto secondo gli accordi intervenuti con il Consorzio Autonomo del Porto fu successivamente raccordata al piazzale della Camionale presso San Benigno.
- L'Amministrazione chiede di rendere compatibile con gli impianti attuali la progettata autostrada corrente in Reggio il bacino di San Pier d'Arena.
A tale osservazione si è risposto al paragrafo precedente.
- L'Amministrazione non accetta la variante al tracciato del binario industriale che verrebbe inserito sulla sponda sinistra del Bisagno con innesto sul piazzale di Genova-Brignole.
ato del binario industriale che verrebbe inserito sulla sponda sinistra del Bisagno con innesto sul piazzale di Genova-Brignole.
Tale negativa è stata confermata recentemente in risposta ad una richiesta diretta del Comune. È probabile che l'Amministrazione Comunale rinunci a questo servizio. Se invece si deciderà di conservare questo impianto sarà opportuno inserirlo presso l'Amministrazione Comunale. Comunque tale soluzione è
TESTO ESTRATTO DAL DOCUMENTO PDF
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pportuno inserirlo presso l'Amministrazione Comunale. Comunque tale soluzione è
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DOMENICO MUSSO (6) per conto SOC. «S. NATALIA» (F.T.) - 325
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
DOMENICO MUSSO (7) per conto SOC. 48. EMILIO» (F.T.) - 326
zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
DOMENICO MUSSO (7) per conto SOC. 48. EMILIO» (F.T.) - 326
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
DOMENICO MUSSO (8) per conto SOC. «S. MASSIMO» - 327
ING. PAOLO DE FERRARI E DOMENICO MUSSO (9)
on la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
DOMENICO MUSSO (8) per conto SOC. «S. MASSIMO» - 327
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - Vedere controdeduzioni precedenti (Domenico Musso n. 7).
ING. PAOLO DE FERRARI E DOMENICO MUSSO (9) per conto SOC. EDIL. «SANTA ILEANA» (5 osservazioni di cui 4 fuori termine) - 328-329
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - Vedere controdeduzioni precedenti (Domenico Musso n. 7 - 8).
GIUSEPPE MUSSO PIANTELLI (10) - 330
- 328-329
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - Vedere controdeduzioni precedenti (Domenico Musso n. 7 - 8).
GIUSEPPE MUSSO PIANTELLI (10) - 330
Si richiede l'abolizione del servizio sportivo previsti dal piano e della zona seminativa. - L'osservazione viene accolta, abolendo il campo sportivo lasciando intatta la previsione degli interessi. La zona agricola è un errore di lettura del P.R.G.
SOC. COSTREDIL (11) - 331
SOC. COSTREDIL (11) - 331
o lasciando intatta la previsione degli interessi. La zona agricola è un errore di lettura del P.R.G.
SOC. COSTREDIL (11) - 331
Si richiede l'inserimento dell'allargamento della via Berghini nel P.R.G. - L'osservazione viene accolta inserendo l'allargamento della via Berghini nel P.R.G.
MARCENARO FILIPPO (12) - 332
MARCENARO FILIPPO (12) - 332
i nel P.R.G. - L'osservazione viene accolta inserendo l'allargamento della via Berghini nel P.R.G.
MARCENARO FILIPPO (12) - 332
Si richiede l'abolizione della zona alberata ed un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 8 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente; occorre comunque conservare una fascia alberata di m. 20 lungo la via Pianderino.
SEBASTIANO BOCCARDO & C. (13) - 333
ING. ALDO BADANO (14) - 334
sistente; occorre comunque conservare una fascia alberata di m. 20 lungo la via Pianderino.
SEBASTIANO BOCCARDO & C. (13) - 333
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene parzialmente accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 33 in quanto l'alberatura risulta di minima consistenza.
ING. ALDO BADANO (14) - 334
ING. ALDO BADANO (14) - 334
sostituendo alla zona alberata la zona n. 33 in quanto l'alberatura risulta di minima consistenza.
ING. ALDO BADANO (14) - 334
Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta modificando il tracciato stradale in quanto più aderente alle esigenze del terreno.
DELLE PIANE GIUSEPPE E MADDALENA (15) - 335
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione
MADDALENA (15) - 335
MADDALENA (15) - 335
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione
ulene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
VIRGILIO RAGNI (16) - 336
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
ING. ALDO ZUCCARELLI (18) (F.T.)
ervazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
GIANI LEONE e GIANI CARLO (17) - 337
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 32, in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
ING. ALDO ZUCCARELLI (18) (F.T.) per conto SOC. IMPERIALE S. FRUTTUOSO - 338
ING. ALDO ZUCCARELLI (18) (F.T.)
to l'alberatura non costituisce massa consistente.
ING. ALDO ZUCCARELLI (18) (F.T.) per conto SOC. IMPERIALE S. FRUTTUOSO - 338
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona mista n. 8 con le zone n. 30 e 31 come indicato in planimetria.
ANNAMARIA GRAPPIOLO (19) (F.T.) - 339
ANNAMARIA GRAPPIOLO (19) (F.T.) - 339
colta sostituendo la zona mista n. 8 con le zone n. 30 e 31 come indicato in planimetria.
ANNAMARIA GRAPPIOLO (19) (F.T.) - 339
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta parzialmente sostituendo la zona alberata ratificata con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
EREDI BOZZANO (20) - 340
EREDI BOZZANO (20) - 340
a zona alberata ratificata con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
EREDI BOZZANO (20) - 340
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta parzialmente sostituendo la zona alberata ratificata con la zona n. 32 in quanto l'alberatura esistente non costituisce massa consistente.
VACCARO NICOLETTA (21) - 341
VACCARO NICOLETTA (21) - 341
a ratificata con la zona n. 32 in quanto l'alberatura esistente non costituisce massa consistente.
VACCARO NICOLETTA (21) - 341
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 8 che meglio si adatta alle condizioni del terreno. Viene inoltre inserita nel P.R.G. una fascia di m. 20 dalla via del Moro come zona alberata.
LAVAGGI MARIA SILVIA (22) - 342
LAVAGGI MARIA SILVIA (22) - 342
o. Viene inoltre inserita nel P.R.G. una fascia di m. 20 dalla via del Moro come zona alberata.
LAVAGGI MARIA SILVIA (22) - 342
Si richiede l'abolizione del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo il servizio scolastico con la zona residenziale prevista dal Piano di S.S. Nazaro e Celso e inserendo il P.R.G. il servizio scolastico nella zona indicata dalla Ripartizione Edilizia in via Cellini alta.
PARODI G. BATTISTA (23) - 343
PARODI G. BATTISTA (23) - 343
.R.G. il servizio scolastico nella zona indicata dalla Ripartizione Edilizia in via Cellini alta.
PARODI G. BATTISTA (23) - 343
Si richiede una modifica al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta inserendo la soluzione stradale proposta, nel P.R.G. e portando la larghezza a m. 10.
SHULZER GIOVANNA VED. HUBER (24) - 344
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona
Pagina 2
PARODI G.B. ING. G. LOMBARDO (25) - 345
-
- 344
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona
Pagina 2
alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
PARODI G.B. ING. G. LOMBARDO (25) - 345
PARODI G.B. ING. G. LOMBARDO (25) - 345
2
alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
PARODI G.B. ING. G. LOMBARDO (25) - 345
Si richiede una variante della viabilità prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta inserendo il tracciato stradale proposto con la larghezza di m. 10 e sostituendo alla zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
TERRILE MARIA (26) - 346
TERRILE MARIA (26) - 346
ituendo alla zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
TERRILE MARIA (26) - 346
Si richiede l'abolizione della zona alberata prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non forma massa consistente.
BEVEGNI MARIO (27) - 347
BEVEGNI MARIO (27) - 347
lta sostituendo la zona alberata con la zona n. 33 in quanto l'alberatura non forma massa consistente.
BEVEGNI MARIO (27) - 347
Si richiede la sostituzione della zona alberata con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la zona residenziale n. 33 in sostituzione della zona alberata, in quanto l'alberatura non forma massa consistente.
IRENE E BENEDETTO CAGNO (28) (F.T.) - 348
IRENE E BENEDETTO CAGNO (28) (F.T.) - 348
sostituzione della zona alberata, in quanto l'alberatura non forma massa consistente.
IRENE E BENEDETTO CAGNO (28) (F.T.) - 348
Si richiede la sostituzione della zona alberata con la zona residenziale. - Vedere controdeduzioni precedenti (Bevegni Mario n. 27).
FONTANA ERNESTO (29) - 349
FONTANA ERNESTO (29) - 349
a zona alberata con la zona residenziale. - Vedere controdeduzioni precedenti (Bevegni Mario n. 27).
FONTANA ERNESTO (29) - 349
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
ROSA BRUZZO ED EREDI DEL PIATTO (30) - 350
ROSA BRUZZO ED EREDI DEL PIATTO (30) - 350
alberata con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
ROSA BRUZZO ED EREDI DEL PIATTO (30) - 350
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
PAOLO DE FERRARI (31) - 351
PAOLO DE FERRARI (31) - 351
tuendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
PAOLO DE FERRARI (31) - 351
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità e l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene parzialmente accolta solo per quanto riguarda la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
MARGHERITA E GIOCONDA VACCARONE (32) - 352
MARGHERITA E GIOCONDA VACCARONE (32) - 352
tuendola con la zona n. 30 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
MARGHERITA E GIOCONDA VACCARONE (32) - 352
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
SOC. EDILIZIA «PESCATORE» (33) - 353
ALDO BADANO (54) - 365
zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
SOC. EDILIZIA «PESCATORE» (33) - 353
Si richiede l'abolizione della zona alberata e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
ALDO BADANO (54) - 365
ALDO BADANO (54) - 365
sostituendo la zona alberata con la zona n. 31 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
ALDO BADANO (54) - 365
Si richiede la demolizione dello stabile n. 75 di via Fereggiano. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
Pagina 3
CLAVARINO DOMENICO E EREDI GINO (41) (F.T.) - 366
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ING. CELESTINO VIBERTI (43) (F.T.) - 367
ING. CELESTINO VIBERTI (43) (F.T.) - 367
cabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ING. CELESTINO VIBERTI (43) (F.T.) - 367
Si richiede l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SOC. VERDEDIL (55) (F.T.) - 368
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SOC. «GHIROLA» (62) - 369
RAFFAELE, EDOARDO, ERMELINDA CARPANETO (27) - 370
ndici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SOC. «GHIROLA» (62) - 369
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
RAFFAELE, EDOARDO, ERMELINDA CARPANETO (27) - 370
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SOC. EDILIZIA «CITTÀ NUOVA» (49) - 371
ADALGISA, GIUSEPPINA, SILVANA E BRUNO RONDANINA (42) 372
ricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SOC. EDILIZIA «CITTÀ NUOVA» (49) - 371
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta trattandosi di errore di lettura.
ADALGISA, GIUSEPPINA, SILVANA E BRUNO RONDANINA (42) 372
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
FRATELLI PASSARELLI (44) - 373
FRATELLI PASSARELLI (44) - 373
di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
FRATELLI PASSARELLI (44) - 373
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EMO DE JULIS (42) - 374
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
DI MATTEI NICOLA (41) - 375
DI MATTEI NICOLA (41) - 375
ice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
DI MATTEI NICOLA (41) - 375
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
MASSONE GIOVANNI (29) - 376
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
MUSSO PIANTELLI (32) - 377
MUSSO PIANTELLI (32) - 377
dice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
MUSSO PIANTELLI (32) - 377
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
RICOVERO DI MENDICITÀ (39) - 378
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
DOTT. ANTONI FILIPPINI (38) - 379
DOTT. ANTONI FILIPPINI (38) - 379
fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
DOTT. ANTONI FILIPPINI (38) - 379
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ANTONIO DROVANDI E CARLO DENEGRI (40) - 380
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
COMM. CARLO BERUTTI - BERGOTTO (61) - 381
COMM. CARLO BERUTTI - BERGOTTO (61) - 381
abilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
COMM. CARLO BERUTTI - BERGOTTO (61) - 381
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità ed una variante dell'ampliamento previsto per il Cimitero di Staglieno. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
Tavola N. 22
SOC. TAMBURELLISTICA ITALIANA LIDO (2) - 382
SOC. TAMBURELLISTICA ITALIANA LIDO (2) - 382
rvazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
Tavola N. 22
SOC. TAMBURELLISTICA ITALIANA LIDO (2) - 382
Si richiede l'abolizione del servizio sportivo previsto dal P.R.G., a modifica del piano regolatore di Albaro. - L'osservazione viene accolta lasciando inalterata la destinazione prevista dal Piano di Albaro.
LUIGIA ED ENRICHETTA BOZZO (3) - 383
LUIGIA ED ENRICHETTA BOZZO (3) - 383
ervazione viene accolta lasciando inalterata la destinazione prevista dal Piano di Albaro.
LUIGIA ED ENRICHETTA BOZZO (3) - 383
Si richiede una variante al Piano di Albaro. - L'osservazione viene accolta inserendo nel Piano di Albaro la zona stessa e rimandando per la curva stradale al piano esecutivo.
EMMA VANNETTI BONINI IN CONTARDO (4) - 384
Si richiede una variante al piano di Albaro. - L'osservazione viene accolta in quanto già in corso di approvazione la variante al piano di Albaro.
ORESTE BON (5) - 385
riante al piano di Albaro. - L'osservazione viene accolta in quanto già in corso di approvazione la variante al piano di Albaro.
ORESTE BON (5) - 385
Si richiede lo svincolo del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta spostando il servizio scolastico.
CONTESSA CARLA D'ALBERTIS GNECCHI (7) (F.T.) - 386
Si richiede una variante della zonizzazione e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata, la zona n. 30.
PROVINCIA DI GENOVA (8) (F.T.) - 387
e e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata, la zona n. 30.
PROVINCIA DI GENOVA (8) (F.T.) - 387
Si richiede una variante alla zonizzazione. - L'osservazione viene accolta inserendo per le zone collegate la sostituzione del servizio ospedaliero con zona residenziale n. 31.
AMELIA E FEDERICO ALOI (9) - 388
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo le zone
Pagina 4
ISTITUTO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA (10) - 389
-
- 388
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo le zone
Pagina 4
n. 31 e n. 30 con la zone residenziale n. 33 come più rispondente alla località.
ISTITUTO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA (10) - 389
Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta per quanto riguarda la variante del tracciato stradale inserendo la soluzione studiata dall'ufficio.
ANTONIO E TERESA VAGLIANI (11) - 390
ANTONIO E TERESA VAGLIANI (11) - 390
riguarda la variante del tracciato stradale inserendo la soluzione studiata dall'ufficio.
ANTONIO E TERESA VAGLIANI (11) - 390
Si richiede una variante al P.R.G. relativa alla zona di via Palmaria. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ANGELO DE FERRARI (12) - 391
Si richiede una variante della zona alberata. - L'osservazione viene respinta ritenendo trattarsi di errore di lettura, in quanto il P.R.G. prevede la zona n. 34b).
TOMASINA DE FERRARI (14) - 392
TOMASINA DE FERRARI (14) - 392
respinta ritenendo trattarsi di errore di lettura, in quanto il P.R.G. prevede la zona n. 34b).
TOMASINA DE FERRARI (14) - 392
Si richiede una variante della zona alberata. - Vedi controdeduzioni precedenti (Angelo De Ferrari).
ROSETTA DORIA BOMERINI (13) - 393
Si richiede una variante al piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto si ritengono giuste le previsioni del P.R.G.
G.B. CANEPA (20) - 394
G.B. CANEPA (20) - 394
serito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta in quanto si ritengono giuste le previsioni del P.R.G.
G.B. CANEPA (20) - 394
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
PARODI FRANCESCO (10) - 395
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
BADIA BENEDETTINI DI S. ANDREA (54) (F.T.) - 396
BADIA BENEDETTINI DI S. ANDREA (54) (F.T.) - 396
. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
BADIA BENEDETTINI DI S. ANDREA (54) (F.T.) - 396
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ERNESTO PASSIO (46) - 397
ERNESTO PASSIO (46) - 397
baro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ERNESTO PASSIO (46) - 397
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta, precisando che lo spostamento del campo olimpionico potrà avvenire a condizione che venga trovata un'altra ubicazione.
ING. CARLO DANERI ED EUGENIO FUSELLI (17) - 398
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - Vedi controdeduzioni precedenti (Ernesto Passio).
GIUSEPPINA GAMBARO (18) - 399
(17) - 398
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - Vedi controdeduzioni precedenti (Ernesto Passio).
GIUSEPPINA GAMBARO (18) - 399
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - Vedi controdeduzioni precedenti (Ernesto Passio).
ATTILIO BALLETTO (20) - 400
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
GEROLAMO ORESTANO (22) - 401
GEROLAMO ORESTANO (22) - 401
o inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
GEROLAMO ORESTANO (22) - 401
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
FILIPPO MARESCHI (23) - 402
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EREDI SANGUINETI (41) - 403
EREDI SANGUINETI (41) - 403
ro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EREDI SANGUINETI (41) - 403
Si richiede una variante al Piano di Albaro inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
BOASI VITTORIA (13) - 404
Si richiede una variante alla zonizzazione. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EUGENIO PICASSO (21) - 405
EUGENIO PICASSO (21) - 405
ante alla zonizzazione. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EUGENIO PICASSO (21) - 405
Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G. Si fa comunque presente che i lavori in corso sulla strada Pedemontana prevedono il raccordo mediante gradinata con il tratto Nord di via Vigo.
SOC. IMMOBILIARE «LA STURLESE» (28) - 405
ROSETTA BOBO (25) - 407
Pedemontana prevedono il raccordo mediante gradinata con il tratto Nord di via Vigo.
SOC. IMMOBILIARE «LA STURLESE» (28) - 405
Si richiede lo svincolo del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ROSETTA BOBO (25) - 407
Si richiede l'abolizione del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta rimandando la sua considerazione in sede di piano particolareggiato.
ANTONIETTA CERIONI PENATI (26) - 408
ANTONIETTA CERIONI PENATI (26) - 408
azione viene respinta rimandando la sua considerazione in sede di piano particolareggiato.
ANTONIETTA CERIONI PENATI (26) - 408
Si richiede una variante della viabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ADRIANO TARANTO (30) - 409
Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ANTONIO NOVELLA (27) - 410
ANTONIO NOVELLA (27) - 410
ale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ANTONIO NOVELLA (27) - 410
Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
CELESTINA CASALEGGIO (13) (F.T.) - 411
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
CONTI AMNERIS IN SCATÀ (31) - 412
CONTI AMNERIS IN SCATÀ (31) - 412
fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
CONTI AMNERIS IN SCATÀ (31) - 412
Si richiede una variante del tracciato stradale previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
Pagina 5
Tavola N. 24
GIUSEPPE TESTINO (9) - 413
Si richiede una variante al tracciato stradale previsto dal Piano. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
G.B. PARODI (1) - 414
G.B. PARODI (1) - 414
stradale previsto dal Piano. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
G.B. PARODI (1) - 414
Si richiede l'abolizione della zona alberata prevista dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona alberata la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
EREDI CHIAPPELLA (3) - 415
EREDI CHIAPPELLA (3) - 415
stituendo alla zona alberata la zona n. 33 in quanto l'alberatura non costituisce massa consistente.
EREDI CHIAPPELLA (3) - 415
Si richiede l'abolizione del vincolo del servizio ecclesiastico. - L'osservazione viene accolta sostituendo al servizio la zona n. 34 in conformità a quanto richiesto dalla Curia Arcivescovile.
NOSENZO RICCARDO (5) - 416
NOSENZO RICCARDO (5) - 416
ta sostituendo al servizio la zona n. 34 in conformità a quanto richiesto dalla Curia Arcivescovile.
NOSENZO RICCARDO (5) - 416
Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 34 che meglio si adatta alle condizioni dell'ambiente.
LEONARDO DURAND (12) - 417
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
TORRIANI FERDINANDO (8) - 418
richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
TORRIANI FERDINANDO (8) - 418
Si richiede una variante alla viabilità. - L'osservazione viene respinta rimandando al piano particolareggiato la possibilità dello spostamento richiesto.
TODARO GIUSEPPE (13) (F.T.) - 419
Si richiede l'abolizione della zona alberata. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. rispettano le condizioni dell'ambiente.
SIRIO MORANO (10) - 423
della zona alberata. - L'osservazione viene respinta in quanto le previsioni del P.R.G. rispettano le condizioni dell'ambiente.
GIUSEPPE, FRANCESCO E INNOCENZO ODETTI (13) (5 osservazioni) 420-421-422-423-424
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - Le osservazioni vengono respinte considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SIRIO MORANO (10) - 423
SIRIO MORANO (10) - 423
dice di fabbricabilità. - Le osservazioni vengono respinte considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SIRIO MORANO (10) - 423
Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
CARLO CASTAGNA (7) - 424
Si richiede l'ampliamento della zona industriale. - L'osservazione viene respinta in quanto le norme di fabbricabilità del Piano prevedono la possibilità di costruire piccole industrie.
Tavola N. 25
CAMILLO GUIDOTTI (1) (F.T.) - 425
e respinta in quanto le norme di fabbricabilità del Piano prevedono la possibilità di costruire piccole industrie.
Tavola N. 25
CAMILLO GUIDOTTI (1) (F.T.) - 425
Si richiede l'abolizione della zona alberata e una variante alla viabilità. - L'osservazione viene respinta per la richiesta di variante alla viabilità considerando giuste
le previsioni del piano, mentre viene accolta per la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 essendo l'alberatura di poca consistenza.
SOC. «PLINTHOS» (3) - 426
SIGNORI SARTORIS (2) - 427
ccolta per la zona alberata sostituendola con la zona n. 30 essendo l'alberatura di poca consistenza.
SOC. «PLINTHOS» (3) - 426
Si richiede la sostituzione della zona industriale con la zona residenziale, una variante alla viabilità e uno spostamento del Cimitero inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SIGNORI SARTORIS (2) - 427
SIGNORI SARTORIS (2) - 427
ero inserito nel P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SIGNORI SARTORIS (2) - 427
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
Tavola N. 26
COOP. EDIL. «SALVO D'ACQUISTO N. 2» (2) - 428
BARTOLOMEO MUSANTE-OLCESE GIUSEPPE (1) - 429
vazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
Tavola N. 26
COOP. EDIL. «SALVO D'ACQUISTO N. 2» (2) - 428
Si richiede lo spostamento del servizio ecclesiastico. - L'osservazione viene accolta in quanto lo spostamento del servizio ecclesiastico viene richiesto dalla Curia, la zona viene trasformata in zona residenziale n. 31.
BARTOLOMEO MUSANTE-OLCESE GIUSEPPE (1) - 429
BARTOLOMEO MUSANTE-OLCESE GIUSEPPE (1) - 429
viene richiesto dalla Curia, la zona viene trasformata in zona residenziale n. 31.
BARTOLOMEO MUSANTE-OLCESE GIUSEPPE (1) - 429
Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta inserendo nel piano la variante proposta che meglio si adatta alle condizioni del terreno.
CATERINA ED ELENA MORA (4) - 430
Si richiede una variante alla viabilità. - L'osservazione viene accolta in quanto la proposta variante meglio si adatta alle condizioni del terreno.
MADRE DEL MONASTERO SUORE PASSIONISTE (5) - 431
ante alla viabilità. - L'osservazione viene accolta in quanto la proposta variante meglio si adatta alle condizioni del terreno.
MADRE DEL MONASTERO SUORE PASSIONISTE (5) - 431
Si richiede la soppressione di un tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta sopprimendo la strada del P.R.G. in quanto esiste una strada eseguita da privati.
PAOLO TASSARA (3) - 432
Si richiede la soppressione di un tracciato stradale - Vedere controdeduzioni precedenti.
EMANUELE SCIACCALUGA (6) - 433
EMANUELE SCIACCALUGA (6) - 433
- 432
Si richiede la soppressione di un tracciato stradale - Vedere controdeduzioni precedenti.
EMANUELE SCIACCALUGA (6) - 433
Si richiede la sostituzione della zona verde con zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30 che meglio si adatta alle condizioni del terreno.
ANGELO MAINE (7) - 434
ANGELO MAINE (7) - 434
ndo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30 che meglio si adatta alle condizioni del terreno.
ANGELO MAINE (7) - 434
Si richiede l'abolizione di un tracciato stradale. - L'osservazione viene accolta sopprimendo la strada del P.R.G. in quanto esiste attualmente una strada eseguita dai privati.
EUGENIO SABBATINI (8) - 435
EUGENIO SABBATINI (8) - 435
olta sopprimendo la strada del P.R.G. in quanto esiste attualmente una strada eseguita dai privati.
EUGENIO SABBATINI (8) - 435
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona n. 30 nelle zone residenziali n. 31-32 e 33 ritenendole più aderenti alla situazione attuale.
Pagina 6
TOMASO MORO (9) - 436
TOMASO MORO (9) - 436
. 30 nelle zone residenziali n. 31-32 e 33 ritenendole più aderenti alla situazione attuale.
Pagina 6
TOMASO MORO (9) - 436
Si richiede la soppressione di un tracciato stradale previsto dal piano. - L'osservazione viene accolta decidendo di sopprimere la strada del P.R.G. in quanto esiste una strada eseguita da privati.
ANFO AMEDEO (10) - 437
ANFO AMEDEO (10) - 437
ne accolta decidendo di sopprimere la strada del P.R.G. in quanto esiste una strada eseguita da privati.
ANFO AMEDEO (10) - 437
Si richiede la conservazione di un tracciato stradale già previsto dal piano. - L'osservazione non dà luogo ad una decisione perchè tratta una strada già inserita nel P.R.G.
CRESTA MARIO (11) - 438
Si richiede la sostituzione della zona industriale con zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 31.
MARIA GRANELLO (12) - 439
industriale con zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona industriale la zona residenziale n. 31.
MARIA GRANELLO (12) - 439
Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - L'osservazione viene accolta considerando l'industria a consumazione e inserendo nel P.R.G. la zona residenziale n. 30.
SOCIETÀ «IRIS» (13) - 440
FLORA MUSANTE IN SCHIAPPACASSE (14) - 441
ne accolta considerando l'industria a consumazione e inserendo nel P.R.G. la zona residenziale n. 30.
SOCIETÀ «IRIS» (13) - 440
Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona industriale con la zona residenziale n. 31, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.
FLORA MUSANTE IN SCHIAPPACASSE (14) - 441
FLORA MUSANTE IN SCHIAPPACASSE (14) - 441
ale con la zona residenziale n. 31, che meglio si adatta alle condizioni del terreno.
FLORA MUSANTE IN SCHIAPPACASSE (14) - 441
Si richiede una modifica di zona. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata, la zona residenziale n. 31, come più rispondente allo stato attuale del terreno.
GEOM. LAZZARO E SIG. REPETTO (13) (F.T.) - 442
GEOM. LAZZARO E SIG. REPETTO (13) (F.T.) - 442
la zona residenziale n. 31, come più rispondente allo stato attuale del terreno.
GEOM. LAZZARO E SIG. REPETTO (13) (F.T.) - 442
Si richiede un passaggio da zona industriale a zona residenziale. - L'osservazione viene accolta considerando l'industria a consumazione e prevedendo zona residenziale n. 30.
SILVIA SABBATINI (16) - 443
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta assegnando alla località la zona n. 33 che meglio si adatta alle condizioni della stessa.
FRATELLI NAVONE (18) - 445
bilità. - L'osservazione viene accolta assegnando alla località la zona n. 33 che meglio si adatta alle condizioni della stessa.
SOC. «OLEANDRO» (17) (F.T.) - 444
Si richiede una rettifica della zona verde. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30.
FRATELLI NAVONE (18) - 445
FRATELLI NAVONE (18) - 445
erde. - L'osservazione viene accolta sostituendo alla zona verde privata la zona residenziale n. 30.
FRATELLI NAVONE (18) - 445
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene accolta sostituendo la zona n. 8 con la zona n. 29 e 30 essendo tutta la proprietà soggetta a studio di Piano Particolareggiato.
GIUSEPPE CATTANEO DELLA VOLTA (19) (6 osservazioni) 446-447
BORDO ANGELO (F.T.) (22) - 448
do tutta la proprietà soggetta a studio di Piano Particolareggiato.
GIUSEPPE CATTANEO DELLA VOLTA (19) (6 osservazioni) 446-447
Si richiede un passaggio della zona industriale a residenziale. - Le osservazioni vengono accolte decidendo di sostituire alla zona industriale la zona residenziale n. 33.
BORDO ANGELO (F.T.) (22) - 448
BORDO ANGELO (F.T.) (22) - 448
azioni vengono accolte decidendo di sostituire alla zona industriale la zona residenziale n. 33.
BORDO ANGELO (F.T.) (22) - 448
Si richiede una modifica al P.R.G. riguardante il piano paesistico di Nervi. - L'osservazione viene respinta in quanto che il P.R.G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.
MASSIMO E DARIO ARDIZZONI (1) - 449
MASSIMO E DARIO ARDIZZONI (1) - 449
revede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.
MASSIMO E DARIO ARDIZZONI (1) - 449
Si richiede l'abolizione del servizio scolastico previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene accolta abolendo totalmente il vincolo essendo stato il servizio trasportato sulla villa Stalder, di proprietà comunale.
IMPRESA SALATI ARMANDO (F.T.) (22) - 450
Si richiede un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
GALLINO ANTONIO (23) - 451
.) (22) - 450
Si richiede un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
GALLINO ANTONIO (23) - 451
Si richiede una variante degli indici per la zona del piano paesistico di Nervi. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano Paesistico di Nervi inserito nel P.R.G.
4° ERMINIA LEGLER (40) - 452
Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MARGHERITA GALLINO (48) - 453
52
Si richiede una variante al tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MARGHERITA GALLINO (48) - 453
Si richiede una modifica al P.R.G. per la zona del piano paesistico di Nervi. - L'osservazione viene respinta in quanto che il P.R.G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.
MADDALENA CAMPOSTANO (47) - 454
MADDALENA CAMPOSTANO (47) - 454
G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.
MADDALENA CAMPOSTANO (47) - 454
Si richiede una variante al P.R.G. per la zona del piano paesistico di Nervi. - L'osservazione viene respinta in quanto che il P.R.G. prevede l'inserimento del Piano Paesistico di Nervi che non si ritiene opportuno modificare.
G.B. POGGI (46) - 455
Si richiede una modifica alla viabilità. - L'osservazione viene respinta rimandando qualsiasi decisioni al piano particolareggiato.
SOC. EDILNERVI (43) - 457
richiede una modifica alla viabilità. - L'osservazione viene respinta rimandando qualsiasi decisioni al piano particolareggiato.
SOC. S.G.P. «GALENIA» S.A. (44) - 456
Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
SOC. EDILNERVI (43) - 457
Si richiede una variante della zonizzazione. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
ANTONIO GALLINO (42) - 458
ANTONIO GALLINO (42) - 458
nte della zonizzazione. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
ANTONIO GALLINO (42) - 458
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
Pagina 7
FRATELLI NAVONE (21) - 459
Si richiede una variante dell'ampliamento dell'ospedale di Nervi. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EMMA LOMBARDO (40) - 460
EMMA LOMBARDO (40) - 460
o dell'ospedale di Nervi. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EMMA LOMBARDO (40) - 460
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
DE ANNA GIUSEPPE (39) - 461
Si richiede una variante alle norme di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
CARLO ROCCO (38) - 462
CARLO ROCCO (38) - 462
le norme di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
CARLO ROCCO (38) - 462
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MANCHETTI TOMASO (37) - 463
Si richiede l'abolizione del verde privato e un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MICHELE ZANASI (23) - 464
MICHELE ZANASI (23) - 464
ndice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MICHELE ZANASI (23) - 464
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
FRIZZI MASSIMO (36) (F.T.) - 465
Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
FILIPELLO FELICITA (33) - 466
FILIPELLO FELICITA (33) - 466
tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
FILIPELLO FELICITA (33) - 466
Si richiede un aumento dell'indice «di» fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
IDA BALDIN (31) - 467
Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
VASSALLO TOMMASO (33) - 468
VASSALLO TOMMASO (33) - 468
el tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
VASSALLO TOMMASO (33) - 468
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del Piano.
SETTI TITO (32) - 469
Si richiede una variante di un tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
RISSO ANTONIO (31) - 470
RISSO ANTONIO (31) - 470
di un tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
RISSO ANTONIO (31) - 470
Si richiede una variante del tracciato stradale della Pedemontana. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MANCHETTI TOMASO (30) - 471
Si richiede l'abolizione del verde privato previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ALESSANDRO RIVARA (29) - 472
ALESSANDRO RIVARA (29) - 472
o previsto dal P.R.G. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ALESSANDRO RIVARA (29) - 472
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
TITO SCAZZOLA (28) - 473
Si richiede un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
QUARTARA EMANUELE (17) - 474
QUARTARA EMANUELE (17) - 474
aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
QUARTARA EMANUELE (17) - 474
Si richiede l'abolizione del servizio scolastico. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
QUARTARA EMANUELE (26) - 475
Si richiede l'aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
IMMOBILIARE ALCO (29) - 476
IMMOBILIARE ALCO (29) - 476
ici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
IMMOBILIARE ALCO (29) - 476
Si richiede un aumento degli indici di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
EUGENIO SABBATINI (25) - 477
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SILVIO RONASO (23) - 478
SILVIO RONASO (23) - 478
indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SILVIO RONASO (23) - 478
Si richiede un aumento dell'indice di fabbricabilità. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
ANGELO ERMANO (24) - 479
Si richiede un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
PIETRO BISSO (23) - 480
PIETRO BISSO (23) - 480
e un aumento degli indici. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
PIETRO BISSO (23) - 480
Si richiede una variante del tracciato stradale. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
SOC. «CASA NOSTRA» (F.T.) (21) - 481
Si richiede una variante del tracciato della Metropolitana. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MARCHESA MATILDE GIUSTINIANI - 482
MARCHESA MATILDE GIUSTINIANI - 482
Metropolitana. - L'osservazione viene respinta considerando giuste le previsioni del P.R.G.
MARCHESA MATILDE GIUSTINIANI - 482
Si richiede una variante della zonizzazione in varie proprietà. - Si è ritenuto opportuno prendere le seguenti decisioni:
- allegato - osservazione respinta (1) tav. 3;
- allegato - osservazione respinta (1) tav. 9;
- allegato - osservazione accolta (9) tav. 10;
Pagina 8
espinta (1) tav. 3; 2) allegato - osservazione respinta (1) tav. 9; 3) allegato - osservazione accolta (9) tav. 10;
Pagina 8
- allegato - respinto per quanto riguarda gli indici, accolto per la rettifica della zona alberata (14) tav. 15;
- allegato - respinto, salvo la rettifica della zona alberata (10) tav. 16;
- allegato - osservazione respinta (44) tav. 16;
- allegato - osservazione parzialmente accolta (13) tav. 16;
- allegato - osservazione respinta salvo rettifica zona alberata (18) tav. 16;
osservazione parzialmente accolta (13) tav. 16; 8) allegato - osservazione respinta salvo rettifica zona alberata (18) tav. 16; 9) allegato - osservazione respinta (43) tav. 16; 10) allegato - osservazione respinta (89) tav. 17; 11) allegato - osservazione respinta per quanto riguarda gli indici, accolta per la zona alberata (8) tav. 20; 12) allegato - osservazione respinta (10) tav. 20; 13) allegato - osservazione respinta (21) tav. 20;
zona alberata (8) tav. 20; 12) allegato - osservazione respinta (10) tav. 20; 13) allegato - osservazione respinta (21) tav. 20; 14) allegato - osservazione accolta sostituendo la zona alberata con zona residenziale n. 34 (4) tav. 20; 15) allegato - osservazione respinta (23) tav. 20; 16) allegato - osservazione respinta (38) tav. 20; 17) allegato - osservazione respinta (54) tav. 21;
one respinta (23) tav. 20; 16) allegato - osservazione respinta (38) tav. 20; 17) allegato - osservazione respinta (54) tav. 21; 18) allegato - osservazione respinta per quanto riguarda gli indici, accolta per quanto riguarda la rettifica della zona alberata (2) tav. 24; 19) allegato - osservazione respinta (6) tav. 24; 20) allegato - osservazione accolta con cancellazione del vincolo di asilo (4) tav. 24; 21) allegato - osservazione respinta (11) tav. 24.
N.B. — I numeri tra parentesi indicano l'ubicazione delle osservazioni sulle tavole.
- di approvare pertanto il piano stesso quale risulta in seguito alle modifiche apportatevi con l'accoglimento di alcune delle osservazioni di cui sopra, il tutto come indicato nei seguenti elaborati allegati al presente provvedimento, insieme alla relazione della Commissione di cui alle premesse:
dicato nei seguenti elaborati allegati al presente provvedimento, insieme alla relazione della Commissione di cui alle premesse:
a) n. 28 planimetrie recanti le variazioni alla viabilità, alla zonizzazione ed ai servizi, conseguenti all'accoglimento di alcune osservazioni;
b) norme edilizie del piano, modificate in seguito alle osservazioni degli Enti;
c) appendice alla Relazione generale.
azioni;
b) norme edilizie del piano, modificate in seguito alle osservazioni degli Enti;
c) appendice alla Relazione generale.
- di mandare all'Ufficio Comunale competente di predisporre al più presto tutti i documenti necessari perchè la pratica venga trasmessa alla Prefettura, al Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria, e quindi al Ministero dei Lavori Pubblici per la definitiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica ».
(omessa la discussione)
stero dei Lavori Pubblici per la definitiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica ».
(omessa la discussione)
tero dei Lavori Pubblici per la definitiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica ».
(omessa la discussione)
Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio ad approvare le controdeduzioni e decisioni in merito alle osservazioni presentate da Enti e da Privati in sede di pubblicazione del progetto del Piano Regolatore Generale della Città; la votazione fatta per alzata di mano e con l'assistenza dei Consiglieri Cavallini, Gustavino e Moreno
ore Generale della Città; la votazione fatta per alzata di mano e con l'assistenza dei Consiglieri Cavallini, Gustavino e Moreno, dà il seguente risultato:
L. BOFFARDI R. CARDINALE
Presenti e votanti n. 52 Voti favorevoli n. 51 Voti contrari n. 1 Astenuti —
Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta.
Il Presidente A. BOVO
Pubblicata il giorno 26 marzo 1958 e lasciata affissa all'albo pretorio nel modo di cui all'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530, senza che siano state presentate opposizioni.
Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario Generale L. BOFFARDI R. CARDINALE
L. BOFFARDI R. CARDINALE
530, senza che siano state presentate opposizioni.
Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario Generale L. BOFFARDI R. CARDINALE
N.B. - La cifra in neretto indica il numero d'ordine di ogni osservazione stabilito dal decreto di approvazione del P.R.G.
RELAZIONE
del Piano Regolatore Generale della Città di Genova
COMITATO DI COORDINAMENTO E REDAZIONE:
Dott. Ing. Mario Braccialini Arch. Giulio Zappa Arch. Francesco Surace
L'ambiente
OMITATO DI COORDINAMENTO E REDAZIONE:
OMITATO DI COORDINAMENTO E REDAZIONE:
Dott. Ing. Mario Braccialini Arch. Giulio Zappa Arch. Francesco Surace
L'ambiente
Studio delle condizioni dell'ambiente urbano nei suoi aspetti fisico, storico, sociale, funzionale.
aspetto fisico
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GENOVA - EVOLUZIONE URBANISTICA
ZONIZZAZIONE
mare, dove erano state messe a difese le torri sui moli, la catena che sbarrava il porto e la flottiglia che era di guardia.
NE
mare, dove erano state messe a difese le torri sui moli, la catena che sbarrava il porto e la flottiglia che era di guardia.
E
mare, dove erano state messe a difese le torri sui moli, la catena che sbarrava il porto e la flottiglia che era di guardia.
L'arsenale con i suoi venti cantieri coperti era attrezzato per la costruzione di nuove galee ed in esso erano annessi i magazzini per il rifornimento delle navi
eri coperti era attrezzato per la costruzione di nuove galee ed in esso erano annessi i magazzini per il rifornimento delle navi. Infine sulla punta del molo vecchio veniva realizzato nell'anno 1324 la torre detta dei Greci che serviva a segnalare l'arrivo delle Galee, essa faceva riscontro alla torre del Faro, che era eretta sul promontorio di ponente, rovinata poi insieme alla Briglia, cedeva il posto alla Lanterna a partire dal 1543.
Questi ampliamenti delle cinte racchiudenti così vasto territorio, non devono far credere che l'interno delle mura, fosse tanto affollato di case e di
le cinte racchiudenti così vasto territorio, non devono far credere che l'interno delle mura, fosse tanto affollato di case e di
e cinte racchiudenti così vasto territorio, non devono far credere che l'interno delle mura, fosse tanto affollato di case e di
abitanti. In realtà se si eccettua la più antica da Soziglia alle Grazie, le altre regioni avevano copiosa popolazione molto rada. Così attorno a Castello, verso la Marina, al Molo Vecchio, dove era massima la densità di abitazioni, usavamo trovare, secoli successivi al X, vasti tratti di terreno messi a cultura. Così a Banchi e a S
la densità di abitazioni, usavamo trovare, secoli successivi al X, vasti tratti di terreno messi a cultura. Così a Banchi e a S. Andrea, il ricordo delle antiche culture arrivò fino a noi nel nome delle località degli orti di Banchi e degli orti di S. Andrea.
Frammischiati ai terreni coltivi, ai giardini e alle case nell'interno delle città rimanevano ancora liberi da abitazioni i recinti di terreno annessi a molte delle chiese e dei conventi.
Erano fra i più vasti quello di S. Andrea, S. Ambrogio, S. Giovanni di Prè, S. Lorenzo, S. Maria di Castello, S. Maria delle Vigne, esterni alla città erano quelli della chiesa della Pace e di Campo Pisano.
[MAPPA: Genova nel 1400]
Genova nel 1600
LA SUPERFICIE.
à erano quelli della chiesa della Pace e di Campo Pisano.
[MAPPA: Genova nel 1400]
Genova nel 1600
LA SUPERFICIE.
La città aveva in questo periodo una superficie di 903 ha.
TRACCIATI STRADALI.
Genova nel 1600
LA SUPERFICIE.
La città aveva in questo periodo una superficie di 903 ha.
TRACCIATI STRADALI.
La morfologia urbanistica di Genova fatta di gruppi di vie riunite a centri e di arterie e di arterie sostanzialmente radiali ancodate alla via della Ripa che fa da canale irragiante trovò nelle nuove strade del XVI sec. la prima vera eccezione a questo suo schema originario. La via Aurea o Nuova o Garibaldi, e la
ò nelle nuove strade del XVI sec. la prima vera eccezione a questo suo schema originario. La via Aurea o Nuova o Garibaldi, e la
via Balbi vennero tagliate, quali secanti rispetto alla ordinata preesistente, ampie e rigidamente diritte, noncuranti del finale, delle quote, degli innesti obliqui, della lottizzazione mal scompartita; esse sono espressione però del concetto del rettifilo.
delle quote, degli innesti obliqui, della lottizzazione mal scompartita; esse sono espressione però del concetto del rettifilo.
Il 14 maggio del 1550 il Doge ed i Procuratori decretarono in conformità ai concetti dei Padri del Comune l'apertura di una nobile strada che da Fontane Marose attraverso il groviglio dei vicoli, fra la Maddalena e il Castelletto, tenendosi all'interno lungo di S. Francesco. Con la via Aurea, si realizzava così il primo allineamento dei nuovi palazzi gentilizi, da piazza
interno lungo di S. Francesco. Con la via Aurea, si realizzava così il primo allineamento dei nuovi palazzi gentilizi, da piazza
[MAPPA: Pianta di Genova eseguita per ordine dei Padri del Comune 1656 - copia eseguita da Giacomo Brusco nel 1785]
, da piazza
[MAPPA: Pianta di Genova eseguita per ordine dei Padri del Comune 1656 - copia eseguita da Giacomo Brusco nel 1785]
Fontane Marose, fino alla salita di S. Francesco, costituendosi in tal modo il quartiere aristocratico che sostituiva quello precedente di via Giustiniani. Dopo mezzo secolo, nel 1606 si inizia muovendo dal Guastato e tagliando i sentieri di Pietraminuta fino all'Acquaverde, la via Balbi.
mezzo secolo, nel 1606 si inizia muovendo dal Guastato e tagliando i sentieri di Pietraminuta fino all'Acquaverde, la via Balbi.
La via Aurea e la via Balbi erano però da interpretarsi ancora come opera di edilizia, non come vitale elemento del sistema viario: la prima infatti si arrestava alla salita di S. Francesco, la seconda si strozzava verso il largo dell'Acquaverde che ne chiudeva il passo.
fatti si arrestava alla salita di S. Francesco, la seconda si strozzava verso il largo dell'Acquaverde che ne chiudeva il passo.
Non tarda però a sentirsi il bisogno di arterie che stabilissero comunicazioni dirette a sollievo della rete stradale medioevale che sviluppatasi frammentariamente attorno a certi nuclei, non ne aveva curato, ma anzi,
Genova nel 1800
L'EVOLUZIONE.
sviluppatasi frammentariamente attorno a certi nuclei, non ne aveva curato, ma anzi,
Genova nel 1800
L'EVOLUZIONE.
Caratteristica di questo periodo è lo sviluppo economico causato dal sorgere di grandi complessi industriali, e della nuova attrezzatura portuale, e della rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie, dell'edilizia urbana.
SUPERFICIE.
La città aveva in questo periodo una superficie di 3.215 ha. (1874).
TRACCIATI.
ie, dell'edilizia urbana.
SUPERFICIE.
La città aveva in questo periodo una superficie di 3.215 ha. (1874).
TRACCIATI.
L'allargamento ed il nuovo tracciato rettilineo della via Carlo Felice dà inizio ad una serie di progetti di
[MAPPA: Genova nel 1840]
[Continua con dettagli urbanistici del 1800, sviluppo della città, piani regolatori, e successive evoluzioni fino al 1900]
Piano di ricostruzione
anistici del 1800, sviluppo della città, piani regolatori, e successive evoluzioni fino al 1900]
Piano di ricostruzione
Nel periodo di guerra compreso fra il giugno 1940 e l'aprile 1945, la città di Genova ha subito due bombardamenti navali e 85 incursioni aeree, che hanno determinato gravissimi danni alla sua consistenza edilizia, sia nei riguardi degli edifici pubblici che di quelli privati, con perdite talora irreparabili per il suo patrimonio culturale e monumentale.
rdi degli edifici pubblici che di quelli privati, con perdite talora irreparabili per il suo patrimonio culturale e monumentale.
[Continua con dettagli sulla ricostruzione post-bellica]
ASPETTO SOCIALE
Demografia - Censimenti
[TABELLE DETTAGLIATE con dati demografici dal 1861 al 1951, inclusi censimenti, popolazione, superficie, densità per vari sestieri e comuni]
MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE
1951, inclusi censimenti, popolazione, superficie, densità per vari sestieri e comuni]
MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE
[GRAFICI E STATISTICHE su nascite, morti, incremento naturale e sociale della popolazione dal 1901 al 1951]
ASPETTO FUNZIONALE
[Sezione finale del documento]
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
Tavola III - Viabilità nella regione
[Mappa della regione con legenda che mostra diversi tipi di strade e collegamenti]
Tavola IV - Viabilità nella provincia
ne
[Mappa della regione con legenda che mostra diversi tipi di strade e collegamenti]
Tavola IV - Viabilità nella provincia
[Mappa della provincia con legenda che mostra autostrade, strade provinciali, statali, e confini della provincia]
Regione e sue vie di comunicazione
Impianti ferroviari
de, strade provinciali, statali, e confini della provincia]
Regione e sue vie di comunicazione
Impianti ferroviari
Le ubicazioni e le caratteristiche degli impianti ferroviari della Regione ed in particolare del Comune hanno notevolmente influito sullo sviluppo della città e rappresentano motivi di grande importanza nello studio del futuro assetto cittadino.
Le linee ferroviarie più importanti sono:
rappresentano motivi di grande importanza nello studio del futuro assetto cittadino.
Le linee ferroviarie più importanti sono:
La ferrovia Tirrena, che percorre tutta la Regione dal confine francese fino al confine con la Toscana. Essa è costituita dalla linea Genova-Ventimiglia e dalla Genova-La Spezia-Roma.
Da questa ferrovia, che costituisce la linea fondamentale, si diramano verso l'interno le linee che mettono in comunicazione la Liguria col Piemonte, la Lombardia e l'Emilia.
ondamentale, si diramano verso l'interno le linee che mettono in comunicazione la Liguria col Piemonte, la Lombardia e l'Emilia.
Esse sono costituite dalla Genova-Ovada, Genova-Arquata-Milano e Torino (via Busalla), dalla Genova-Arquata-Milano e Torino (via Mignanego).
Da La Spezia si dirama la linea per Bologna (via Pontremoli).
Da Savona si dirama la linea per Torino (via Mondovì) e la linea per Acqui (Cairo Montenotte).
Da Ventimiglia si dirama la linea per Cuneo (via Borgo S. Dalmazzo).
ino (via Mondovì) e la linea per Acqui (Cairo Montenotte).
Da Ventimiglia si dirama la linea per Cuneo (via Borgo S. Dalmazzo).
I centri ferroviari più importanti sono: Genova, Savona, La Spezia. Genova costituisce il nucleo ferroviario più importante in conseguenza della sua situazione economica e della grande attività portuale.
Gli impianti più importanti si riassumono nel seguente:
— Stazioni viaggiatori principali:
- Stazione di Ge-Principe;
- Stazione di Ge-Brignole.
portanti si riassumono nel seguente:
— Stazioni viaggiatori principali:
- Stazione di Ge-Principe;
- Stazione di Ge-Brignole.
— Stazioni viaggiatori secondarie:
- Stazioni di Voltri, Prà, Pegli, Sestri, Cornigliano, Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Quarto, Quinto, Nervi.
— Stazioni merci e di manovra:
- Parco del Campasso, piazza d'Armi del Polcevera, parco Prova, scalo Terralba, officina di Rialto di Trasta ed il complesso di manovra e smistamento della zona portuale.
lcevera, parco Prova, scalo Terralba, officina di Rialto di Trasta ed il complesso di manovra e smistamento della zona portuale.
Concludendo si nota la necessità di incrementare e di sistemare radicalmente gli impianti ferroviari per adeguarsi alle crescenti necessità industriali, commerciali e turistiche della regione.
Sono gravi le insufficienze degli impianti della stazione di Ge-Principe, Sampierdarena e dal lato efficienza anche della stazione di Ge-Brignole.
fficienze degli impianti della stazione di Ge-Principe, Sampierdarena e dal lato efficienza anche della stazione di Ge-Brignole.
Il piazzale della stazione di Genova Principe come in generale tutto il complesso della stazione viaggiatori, pure essendo stato ampliato recentemente a nord, rimane insufficiente alle esigenze di traffico sempre crescente.
e viaggiatori, pure essendo stato ampliato recentemente a nord, rimane insufficiente alle esigenze di traffico sempre crescente.
Il piazzale della stazione di Genova Brignole che risale al 1905, anno nel quale venne realizzato un primo ampliamento del piazzale stesso e venne inaugurato l'attuale fabbricato viaggiatori. In esso la costruzione di una venuta baracca in legname, non ha nel suo complesso quella efficienza che effettivamente potrebbe possedere.
costruzione di una venuta baracca in legname, non ha nel suo complesso quella efficienza che effettivamente potrebbe possedere.
Infine per quanto riguarda la stazione di Sampierdarena si manifesta la necessità di una radicale sistemazione dei suoi impianti (fabbricati viaggiatori, fabbricato servizi accessori ecc.) nonché del riordino del piano dei binari.
Occorre inoltre mettere in evidenza l'insufficienza della linee Genova-Savona e Genova-La Spezia, inadeguate a sopportare un servizio eccessivo.
mettere in evidenza l'insufficienza della linee Genova-Savona e Genova-La Spezia, inadeguate a sopportare un servizio eccessivo.
Nell'ambito della zona portuale ed efficiente si nota la mancanza di parchi e collegamenti con i binari di servizio.
Comunicazioni stradali
Le grandi arterie che interessano tutta la Liguria sono:
Per la provincia di Genova:
servizio.
Comunicazioni stradali
Le grandi arterie che interessano tutta la Liguria sono:
Per la provincia di Genova:
La via Aurelia (statale n. 1) che percorre tutta la regione e confina con la Toscana e con la Francia con la Toscana. Da essa si diramano verso l'interno le strade statali e le provinciali che mettono in comunicazione la Liguria con le regioni confinanti.
La statale n. 35 (Val Polcevera-Giovi) che mette in comunicazione con la Lombardia ed il Piemonte.
a con le regioni confinanti.
La statale n. 35 (Val Polcevera-Giovi) che mette in comunicazione con la Lombardia ed il Piemonte.
La statale n. 45 (Val Bisagno-Torriglia-Piacenza) che mette in comunicazione con l'Emilia.
L'autostrada Genova-Serravalle che mette in comunicazione con la Lombardia.
-Piacenza) che mette in comunicazione con l'Emilia.
L'autostrada Genova-Serravalle che mette in comunicazione con la Lombardia.
Le strade provinciali di grande comunicazione sono: la Voltri-Strada, la Busalla-Bossi-Cicagna-Chiavari, S. la Genova-Voltaggio, Recco-Uscio-Gattorna-Chiavari-S. Stefano d'Aveto, Piacenzi-Borgotaro-Sestri Levante-Parma, ed in provincia di La Spezia la strada provinciale per Parma.
Per la provincia di Savona:
La statale n. 29 (Savona-Acqui).
ed in provincia di La Spezia la strada provinciale per Parma.
Per la provincia di Savona:
La statale n. 29 (Savona-Acqui).
La statale n. 28 (Savona-Torino) che permette le comunicazioni con il Piemonte.
Le strade provinciali sono: Albissola-Acqui-Ovada (via Sassello) - Varazze-C. del Olovo, Albenga-Pieve di Teco (Garessio).
Per la provincia di Imperia:
Statale n. 28 (Imperia-Torino, via Ceva).
Statale n. 20 (Ventimiglia-Colle della Maddalena).
Per la provincia di Imperia:
Statale n. 28 (Imperia-Torino, via Ceva).
Statale n. 20 (Ventimiglia-Colle della Maddalena).
Occorre notare come tutte le vie di comunicazione si sono adattate seguendo i percorsi più naturali di un terreno particolarmente accidentato.
come tutte le vie di comunicazione si sono adattate seguendo i percorsi più naturali di un terreno particolarmente accidentato.
come tutte le vie di comunicazione si sono adattate seguendo i percorsi più naturali di un terreno particolarmente accidentato.
Infatti l'asse costiero della regione, dallo sviluppo complessivo di 350 Km. e lo sviluppo interno di 450 Km. racchiudendo un territorio caratterizzato ovunque da una stretta fascia costiera, alla quale stanno immediatamente a ridosso i colli ed i monti innalzantesi progressivamente fino a raggiungere le potenti strutture dell'Appennino
immediatamente a ridosso i colli ed i monti innalzantesi progressivamente fino a raggiungere le potenti strutture dell'Appennino. Come conseguenza si hanno degli sviluppi dei tracciati a percorso tortuoso, lungo,
ed in molti casi, come ad esempio la ferrovia Tirrena, si sono create delle interferenze gravi tra le vie di grande comunicazione ed i centri urbani che vengono attraversati direttamente da esse.
Viabilità nel comune
Osserviamo adesso quali sono le vie di comunicazioni nell'ambito del territorio comunale in funzione dell'attraversamento del nucleo centrale della Città. Seguiamo, per rendere chiara la descrizione del sistema viario attuale, l'andamento naturale del territorio comunale.
lla Città. Seguiamo, per rendere chiara la descrizione del sistema viario attuale, l'andamento naturale del territorio comunale.
Infatti le caratteristiche orografiche di esso sono la fascia costiera relativamente stretta, le 2 vallate principali del Polcevera e del Bisagno e la direttrice del Turchino.
Lungo la fascia costiera, da levante, nel tratto di Nervi-Sturla, l'unica arteria esistente di grande comunicazione è la via Aurelia (statale n. 1).
iera, da levante, nel tratto di Nervi-Sturla, l'unica arteria esistente di grande comunicazione è la via Aurelia (statale n. 1).
L'innesto con la rete stradale urbana da Sturla verso il centro della città, avviene con la ripartizione dell'unica suddetta strada in due e poi in quattro direttrici tracciati.
La prima è quella più a nord che passando da S. Martino scende lungo la linea ferroviaria Genova-Pisa, fino alla stazione Brignole.
prima è quella più a nord che passando da S. Martino scende lungo la linea ferroviaria Genova-Pisa, fino alla stazione Brignole.
La seconda corrisponde al vecchio percorso della via Pisa che segue con andamento mosso le ondulazioni della collina di Albaro.
La terza è il sistema di via De Gaspari - via Righetti, a tracciato più rettilineo ed infine corso Italia.
Lungo la vallata del Bisagno vi è l'arteria diretta a Piacenza (statale n. 45), mentre lungo la vallata del
nfine corso Italia.
Lungo la vallata del Bisagno vi è l'arteria diretta a Piacenza (statale n. 45), mentre lungo la vallata del
Polcevere vi è l'autostrada Genova-Serravalle e l'antica strada statale dei Giovi (n. 35) che attraversa tutti gli abitati distribuiti lungo la Val Polcevera.
Da ponente arriva la via Aurelia che da Voltri a Cornigliano rappresenta l'unica arteria di comunicazione ed attraversa tutti i centri abitati.
va la via Aurelia che da Voltri a Cornigliano rappresenta l'unica arteria di comunicazione ed attraversa tutti i centri abitati.
Il problema delle comunicazioni urbane, che dall'interno del centro cittadino è assai gravemente problema di comunicazione in senso longitudinale raggiunge il punto critico tra la spianata del Bisagno e piazza Principe.
mente problema di comunicazione in senso longitudinale raggiunge il punto critico tra la spianata del Bisagno e piazza Principe.
ente problema di comunicazione in senso longitudinale raggiunge il punto critico tra la spianata del Bisagno e piazza Principe.
Le circonvallazione a mare con andamento periferico all'aggregato edilizio intermedia tra questo e gli impianti portuali, i due tracciati pressoché paralleli e paralleli tra loro che seguono la direttrice via Carlo Barabino - galleria Colombo fino a piazza Dante ovvero da via XX Settembre fino a piazza De Ferrari e da qui si diramano per scendere al porto attraverso via S
o a piazza Dante ovvero da via XX Settembre fino a piazza De Ferrari e da qui si diramano per scendere al porto attraverso via S. Lorenzo, oppure per risalire in via Roma e da piazza Corvetto per immettersi nel sistema stradale che ha per vertici piazza Zecca, teatro Carlo Felice, piazza Corvetto.
Infine la quarta arteria, quella più a monte della stazione Brignole che passa per via Serra e piazza Corvetto, che si inoltra poi nelle due gallerie Nino Bixio e Garibaldi e raggiunge via Balbi e la stazione Principe.
Efficienza delle strade esistenti
Per lo studio dell'intensità di traffico sulle strade esistenti nell'ambito del territorio comunale si sono individuati 35 punti di rilevamento scelti nelle posizioni più utili in funzione dell'afflusso dei veicoli.
rio comunale si sono individuati 35 punti di rilevamento scelti nelle posizioni più utili in funzione dell'afflusso dei veicoli.
Il rilevamento è stato eseguito dalle ore 7 alle ore 23 nel periodo febbraio 1954.
utili in funzione dell'afflusso dei veicoli.
Il rilevamento è stato eseguito dalle ore 7 alle ore 23 nel periodo febbraio 1954.
Da esso è stata rilevata l'intensità di traffico totale per ogni punto e quella caratteristica dell'ora di punta (ora degli spostamenti). L'intensità di traffico è costituita dal numero complessivo dei seguenti veicoli: autocarri - pullman - auto - tram - furgoncini - moto - cicli - carri - carrette - carrozze.
o complessivo dei seguenti veicoli: autocarri - pullman - auto - tram - furgoncini - moto - cicli - carri - carrette - carrozze.
Nei punti più caratteristici i valori d'intensità di traffico, iniziando da ponente sono:
cicli - carri - carrette - carrozze.
Nei punti più caratteristici i valori d'intensità di traffico, iniziando da ponente sono:
cicli - carri - carrette - carrozze.
Nei punti più caratteristici i valori d'intensità di traffico, iniziando da ponente sono:
Lungo la via Aurelia (statale n. 1 al confine con Arenzano, P. 1, si ha una intensità totale di 1.152 veicoli diretti verso Arenzano e di 1.202 diretti verso Genova con una intensità di traffico nei due sensi nelle ore di punta (18-19, 17-18), di 232 v/h distribuita su di una sezione di m. 10
con una intensità di traffico nei due sensi nelle ore di punta (18-19, 17-18), di 232 v/h distribuita su di una sezione di m. 10. Poiché la capacità teorica di questa sezione è di 600 v/h, si dovrebbe concludere che essa è sufficiente.
Occorre però notare che tale sufficienza è relativa, infatti l'afflusso estivo e le continue interferenze con
la ferrovia sono elementi che congestionano il traffico.
S'innesta sulla via Aurelia la strada per Ovada in località Voltri nel punto di rilevamento P. 3.
In esso si nota una intensità totale di 553 veicoli verso Mele e di 607 verso Voltri con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (17-19, 11-12) di 119 v/h distribuita su di una sezione di m. 6,50.
una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (17-19, 11-12) di 119 v/h distribuita su di una sezione di m. 6,50.
La capacità teorica di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è sufficiente al traffico.
Consideriamo adesso ancora due punti lungo la via Aurelia il P. 4 a Pegli ed il P. 5 in via Sestri a Sestri.
iente al traffico.
Consideriamo adesso ancora due punti lungo la via Aurelia il P. 4 a Pegli ed il P. 5 in via Sestri a Sestri.
Nel punto 4 si nota una intensità totale di 3.843 veicoli verso Pra, di 3.707 verso Sestri, con una intensità di traffico nei due sensi nelle ore di punta (18-19, 17-18) di 660 v/h distribuita su di una sezione di m. 10,50.
La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si può ritenere sufficiente.
tribuita su di una sezione di m. 10,50.
La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si può ritenere sufficiente.
Nel punto 5 si nota una intensità totale di 5.268 veicoli verso Sestri e di 5.177 verso Genova con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (15-16, 17-18) di 934 v/h distribuita su di una sezione
o Genova con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (15-16, 17-18) di 934 v/h distribuita su di una sezione
di m. 14,20. La capacità teorica di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi essa è insufficiente. È da notare nel tratto Pegli-Sestri-Cornigliano un forte afflusso verso Sestri che costituisce un nucleo di assorbimento e di smistamento di traffico dovuto alla presenza degli impianti industriali.
o Sestri che costituisce un nucleo di assorbimento e di smistamento di traffico dovuto alla presenza degli impianti industriali.
Sestri che costituisce un nucleo di assorbimento e di smistamento di traffico dovuto alla presenza degli impianti industriali.
Nella vallata del Polcevera si è considerato il punto 34 (statale dei Giovi n. 35). In esso si nota una intensità totale di 1.852 veicoli verso Pontedecimo e di 1.838 verso Bolzaneto con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (17-18, 13-14) di 311 v/h, distribuita su di una sezione di m. 12,70
una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (17-18, 13-14) di 311 v/h, distribuita su di una sezione di m. 12,70. La capacità teorica di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi è sufficiente.
Nel punto 6 si ha una intensità totale di 4.320 veicoli verso Rivarolo e di 3.024 verso Sampierdarena con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (14-15, 17-18) di 744 v/h, distribuita su di una sezione di m. 8,70. La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si potrebbe ritenere sufficiente. (Occorre tenere presente la congestione causata dal movimento dei tram per la presenza del deposito).
ebbe ritenere sufficiente. (Occorre tenere presente la congestione causata dal movimento dei tram per la presenza del deposito).
bbe ritenere sufficiente. (Occorre tenere presente la congestione causata dal movimento dei tram per la presenza del deposito).
Le due arterie l'Aurelia a ponente e la statale n. 35 della Val Polcevera si innestano in via Cantore nel punto 8. In esso si nota una intensità totale di 5.821 veicoli dal centro per via Montano e di 7.833 da via Montano per il centro con una intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (12-13, 17-18) di 1.151 v/h, distribuita su di una sezione di m. 19,80
a intensità di traffico nei due sensi, nelle ore di punta (12-13, 17-18) di 1.151 v/h, distribuita su di una sezione di m. 19,80. La capacità teorica di questa sezione è di 1.800 v/h, quindi si può ritenere sufficiente.
All'imbocco dell'autostrada Genova-Serravalle, P. 9, si ha una intensità totale di 2.032 veicoli verso Serravalle e di 1.923 in arrivo a Genova, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (17-18, 10-11) di 337 v/h distribuita su di una sezione di m. 9. La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si dovrebbe ritenere sufficiente.
tribuita su di una sezione di m. 9. La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si dovrebbe ritenere sufficiente.
ribuita su di una sezione di m. 9. La capacità teorica di questa sezione è di 900 v/h, quindi si dovrebbe ritenere sufficiente.
Consideriamo adesso l'intensità di traffico nel punto 13 (via Buozzi). Esso ha una intensità totale di 13.443 veicoli verso Sampierdarena e di 13.008 verso il centro, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (17-18, 17-18) di 1.998 v/h, distribuita nella sezione di m. 25,75
una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (17-18, 17-18) di 1.998 v/h, distribuita nella sezione di m. 25,75. La capacità teorica oraria di questa sezione è di 1.800 v/h, quindi essa è insufficiente. (Nel calcolo è stata considerata la larghezza utile al servizio tranviario la sede propria del tram).
Per quanto riguarda la via Buozzi, pur risultando al calcolo teorico leggermente insufficiente, si deve notare che la separazione della sede tranviaria e le strade a senso unico ne aumentano in effetti la capacità di traffico, che allo stato attuale risulta fluida e senza arresti.
La stessa insufficienza si ha nel P. 12 dovuta al traffico di smistamento della zona portuale di S. Benigno.
a e senza arresti.
La stessa insufficienza si ha nel P. 12 dovuta al traffico di smistamento della zona portuale di S. Benigno.
Seguiamo adesso l'andamento delle due arterie che attraversano il nucleo urbano: la via Gramsci a mare e l'arteria a monte.
La via Gramsci, P. 15, ha una intensità totale di veicoli 15.676 verso levante e di 10.039 verso ponente, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore
ensità totale di veicoli 15.676 verso levante e di 10.039 verso ponente, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore
di punta (12-13, 11-12) di 2.614 v/h distribuita su di una sezione di m. 18,30. La capacità teorica attuale di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi essa è insufficiente.
ibuita su di una sezione di m. 18,30. La capacità teorica attuale di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi essa è insufficiente.
In via S. Lorenzo, P. 16, l'intensità di traffico totale è di 4.216 verso piazza Matteotti e di 5.678 verso piazza Raibetta con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (19-20, 15-16) di 923 v/h distribuita su di una sezione di m. 8,15. La capacità teorica-oraria di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è insufficiente.
istribuita su di una sezione di m. 8,15. La capacità teorica-oraria di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è insufficiente.
stribuita su di una sezione di m. 8,15. La capacità teorica-oraria di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è insufficiente.
Lungo la via Gramsci l'insufficienza è continua fino a piazza Cavour. Prima di considerare la portata delle arterie nel nucleo interno della città, esaminiamo quale è l'intensità del traffico stradale nella statale n. 45 in Val Bisagno
arterie nel nucleo interno della città, esaminiamo quale è l'intensità del traffico stradale nella statale n. 45 in Val Bisagno. Nel punto 21 si ha una intensità totale di 6.647 veicoli verso il centro e di 4.990 verso Prato, con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (12-13, 14-15), di 1.065 v/h distribuita su di una sezione di m. 16,44. La capacità teorica di questa sezione è di 1.200 v/h, quindi essa è appena sufficiente.
Da levante, l'Aurelia, nel P. 32, si biforca in corrispondenza dei punti 30-31. Solo nel punto 31 si nota una deficienza di capacità potenziale al traffico nei due sensi e di 880 v/h distribuita su di una sezione di m. 5,75, con una capacità attuale di 500 v/h. Dalle due descritte quattro strade di penetrazione arrivano nei punti di contatto col nucleo interno della città nei punti 27 e 28 (via C. Barabino, corso Buenos Ayres, via Tolemaide), e sono tutti sufficienti
col nucleo interno della città nei punti 27 e 28 (via C. Barabino, corso Buenos Ayres, via Tolemaide), e sono tutti sufficienti. Arrivano nell'interno del nucleo urbano le arterie a monte, ossia il sistema formato da via Balbi, piazza Corvetto, via Dante, via De Amicis, Brignole.
Nel punto 14 (via Bensa) vi è una intensità totale di 12.427 veicoli verso ponente e di 14.779 verso levante con una intensità di traffico nei due sensi di 2.321 v/h distribuito su di una sezione di m. 9,70. La capacità teorica di questa sezione è di 1.800 v/h, quindi essa è insufficiente. La stessa insufficienza si riscontra nel P. 18 con una intensità di traffico nei due sensi di 1.336 v/h distribuita su di una sezione di m. 11,40. La capacità teorica attuale è di 1.200 v/h.
tà di traffico nei due sensi di 1.336 v/h distribuita su di una sezione di m. 11,40. La capacità teorica attuale è di 1.200 v/h.
In via San Giacomo e Filippo ed in via De Amicis vi è appena la sufficienza.
Concludendo si nota:
— La mancanza assoluta di differenziazione qualitativa delle strade, infatti quelle fino adesso considerate tramite a Genova-Serravalle sono soggette ad un traffico misto.
qualitativa delle strade, infatti quelle fino adesso considerate tramite a Genova-Serravalle sono soggette ad un traffico misto.
— La zona di ponente, iniziando da Cornigliano, e quella di levante, iniziando da Sturla, è servita da un'unica arteria che sopporta anche tutto il traffico dovuto ai servizi.
— Le strade effettivamente insufficienti sono quelle che attraversano il nucleo urbano. Esse sono: via Gramsci fino a piazza Cavour, via Balbi fino a Brignole, via S. Lorenzo ed il P. 31 nel levante.
l nucleo urbano. Esse sono: via Gramsci fino a piazza Cavour, via Balbi fino a Brignole, via S. Lorenzo ed il P. 31 nel levante.
Occorre però notare come la sufficienza delle altre strade sia quasi sempre relativa, essendo essa soggetta alla presenza dei binari del tram che diminuiscono la sezione utile al traffico.
Tavola V - Indagine sulle strade esistenti - statistica del traffico
[Mappa dettagliata con dati statistici sul traffico]
Tavola V - Indagine sulle strade esistenti - statistica del traffico
[Mappa dettagliata con dati statistici sul traffico]
Tavola VI - Distribuzione dei servizi pubblici - stato attuale
[Mappa che mostra la distribuzione di:
- Linee ferroviarie
- Autolinee
- Linee filoviarie
- Funicolari]
Tavola VII - Intensità giornaliera del traffico autofilotranviario - Stato attuale
[Diagramma dettagliato del traffico con numeri e percorsi]
situazione economica
[Pagina di divisione]
to attuale
[Diagramma dettagliato del traffico con numeri e percorsi]
situazione economica
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71 Complesso industriale lungo la Val Polcevera. - Sullo sfondo si nota lo sviluppo residenziale.
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72 Zona industriale lungo la Val Polcevera.
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Industrie siderurgiche e metallurgiche
e.
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72 Zona industriale lungo la Val Polcevera.
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Industrie siderurgiche e metallurgiche
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72 Zona industriale lungo la Val Polcevera.
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Industrie siderurgiche e metallurgiche
Nel quadro dell'economia comunale e provinciale, hanno molta importanza sia per capacità produttiva che per maestranza impiegata, le industrie metallurgiche e siderurgiche. La loro attività si esplica attraverso una trentina di stabilimenti con un totale di circa quindicimila dipendenti, secondo quanto risulta dalle Direttive Associative degli Industriali
tabilimenti con un totale di circa quindicimila dipendenti, secondo quanto risulta dalle Direttive Associative degli Industriali. Alcune di esse, per citare soltanto le più importanti, come la S.I.A.C., l'I.L.V.A., le Acciaierie e Ferriere di Bolzaneto, la « Cornigliano », rivestono il carattere di grossi complessi.
È chiaramente spiegabile come tali stabilimenti, che hanno mere riserve di materia prima, siano sorti nel territorio adiacente ad un grande porto: infatti essi sono situati, in gran parte, nel triangolo Pontedecimo-Genova-Voltri, zona nella quale lo sviluppo delle industrie complementari e dei complessi meccanico-navali ha determinato uno spiccato addensamento industriale.
lo sviluppo delle industrie complementari e dei complessi meccanico-navali ha determinato uno spiccato addensamento industriale.
o sviluppo delle industrie complementari e dei complessi meccanico-navali ha determinato uno spiccato addensamento industriale.
Dai dati sulla produzione siderurgica si rileva come negli stabilimenti locali si svolgano soltanto due fasi successive della produzione di primo grado, cioè la fabbricazione dell'acciaio grezzo (acciaierie) e la fabbricazione di laminati (ferriere e laminatoi). Solo con la costruzione dell'impianto S.C.I
l'acciaio grezzo (acciaierie) e la fabbricazione di laminati (ferriere e laminatoi). Solo con la costruzione dell'impianto S.C.I. di Cornigliano si è data inizio anche alla produzione di ghisa, infatti l'impianto che era stato distrutto dai tedeschi nel 1945, è stato rimesso in efficienza con la ricostruzione di due altiforni da 750 tonn. e l'installazione di 5 forni Martin da 180 tonn. e di modernissimi impianti di laminazione.
La produzione programmata è di 430.000 tonn. all'anno e di 500.000 tonn. di acciaio.
La produzione programmata è di 430.000 tonn. all'anno e di 500.000 tonn. di acciaio.
La produzione programmata è di 430.000 tonn. all'anno e di 500.000 tonn. di acciaio.
La Soc
La produzione programmata è di 430.000 tonn. all'anno e di 500.000 tonn. di acciaio.
La Soc. Italiana Acciaierie Cornigliano (S.I.A.C.) possiede ed esercisce gli stabilimenti siderurgici di Campi già « Acciaierie e fonderie di acciaio » dell'Ansaldo, e due stabilimenti rilevati nel 1942 - 1943 da altre aziende, uno per la laminazione di lamiere sottili e fabbricazione di latta, adiacente agli stabilimenti di Campi, l'altro per la laminazione di ferri mercantili e profilati vari
e fabbricazione di latta, adiacente agli stabilimenti di Campi, l'altro per la laminazione di ferri mercantili e profilati vari, situato in prossimità di Pontedecimo.
La produzione raggiunge 150.000 tonn. di acciaio all'anno, successivamente lavorato a prodotti finiti; le cifre lavorative attualmente occupano assiduamente circa 4.400 di cui 700 tra impiegati e dirigenti.
L'acciaieria e ferriera di Bolzaneto occupa attualmente 2.150 unità lavorative, di cui 250 impiegati, e dà una produzione annua possibile di 137.500 tonn. di acciaio, 115.000 tonn. di barre, profilati, 95.000 tonn. di lamiere grosse e medie e tonn. 31.500 di lamiere sottili.
0 tonn. di acciaio, 115.000 tonn. di barre, profilati, 95.000 tonn. di lamiere grosse e medie e tonn. 31.500 di lamiere sottili.
tonn. di acciaio, 115.000 tonn. di barre, profilati, 95.000 tonn. di lamiere grosse e medie e tonn. 31.500 di lamiere sottili.
L'I.L.V.A., che ha la sua sede in Genova e 18 stabilimenti, di cui 3 altiforni, sparsi nelle varie regioni d'Italia, in relazione al piano di riordino dei suoi impianti non esercita più attività siderurgica in provincia di Genova (lo stabilimento di Bolzaneto è stato da lungo tempo operato di una vertenza sindacale)
ività siderurgica in provincia di Genova (lo stabilimento di Bolzaneto è stato da lungo tempo operato di una vertenza sindacale). Infatti lo stabilimento di Sestri è ridotto a magazzino e quello di Voltri svolge solo attività meccanica.
Oltre a quelle succitate esistono in provincia altre acciaierie e ferriere, quali la Morteo, e numerose fonderie.
Industrie meccaniche
Si è già accennato come, con un sottosuolo povero quale il nostro, si spiegasse il sorgere lungo il mare e nel territorio adiacente, delle industrie metallurgiche e siderurgiche, che ricevono dal mare le materie prime indispensabili alla loro esistenza.
acente, delle industrie metallurgiche e siderurgiche, che ricevono dal mare le materie prime indispensabili alla loro esistenza.
Si spiega quindi il sorgere e lo svilupparsi nelle adiacenze di quelle industrie, di tutto un complesso di attività industriali connesse, molte delle quali trovano una manifesta ragione di vita anche nella esistenza di un'altra caratteristica e vasta attività legata al mare: quella delle costruzioni navali.
gione di vita anche nella esistenza di un'altra caratteristica e vasta attività legata al mare: quella delle costruzioni navali.
ione di vita anche nella esistenza di un'altra caratteristica e vasta attività legata al mare: quella delle costruzioni navali.
Nel triangolo Pontedecimo-Voltri-Genova, si concentra, oltre alle industrie metallurgiche e siderurgiche, tutta una vasta attività industriale nella quale primeggiano i complessi organismi delle industrie meccaniche e navali: stabilimenti, officine di costruzione, riparazione, allestimento, cantieri, fonderie
anismi delle industrie meccaniche e navali: stabilimenti, officine di costruzione, riparazione, allestimento, cantieri, fonderie, quelli si leva il ferro e l'acciaio dalla carpenteria metallica alla bulloneria ecc., producendo macchine, motori, materiali, locomotive e materiale rotabile, navi, cisterne, serbatoi e numerosi altri prodotti della meccanica.
Accanto a questa grande industria, troviamo minori officine meccaniche, per la produzione di oggetti di lamina sottile ed utensili, per la fabbricazione di apparecchi e di accessori elettrici, per apparecchi sanitari, per riscaldamento, refrigerazione ed illuminazione ecc., appartenenti alla media industria mentre si raggruppano nella piccola industria i numerosi modesti laboratori di fabbro ferraio, le piccole officine meccaniche, i laboratori per la costruzione di reti metalliche, strumenti da tagli
ratori di fabbro ferraio, le piccole officine meccaniche, i laboratori per la costruzione di reti metalliche, strumenti da tagli, utensili ecc., per la fabbricazione di apparecchi ortopedici e per innumerevoli altre svariate lavorazioni.
CANTIERI NAVALI.
L'industria delle costruzioni navali occupa, in virtù della capacità e dell'attrezzatura dei suoi cantieri, un posto di preminente importanza nella economia della provincia.
in virtù della capacità e dell'attrezzatura dei suoi cantieri, un posto di preminente importanza nella economia della provincia.
n virtù della capacità e dell'attrezzatura dei suoi cantieri, un posto di preminente importanza nella economia della provincia.
Il cantiere navale di Sestri Ponente dell'Ansaldo, Società che possiede anche quelli di Muggiano e di Livorno, può a buon diritto essere ritenuto il maggiore d'Italia (capacità produttive tonn. 30.000 di scafo annuo; potenza complessiva installata kw. 14.300, unità lavorative occupate 6.257). È fornita di 8 scali per navi da 10.000 T.D.W
nnuo; potenza complessiva installata kw. 14.300, unità lavorative occupate 6.257). È fornita di 8 scali per navi da 10.000 T.D.W. di cui 6 volanti uno in muratura ed uno in cemento armato per navi di massima lunghezza ed è servito da un impianto con 33 funi portanti 7 tonn. ciascuna e da 42 gru di vario tipo e portata.
Hanno sede in Genova anche il Cantiere di Riva Trigoso della Soc. Cantieri del Tirreno, i Cantieri Navali Riuniti e la Soc. Cantieri del Mediterraneo.
OFFICINE E STABILIMENTI MECCANICI.
oc. Cantieri del Tirreno, i Cantieri Navali Riuniti e la Soc. Cantieri del Mediterraneo.
OFFICINE E STABILIMENTI MECCANICI.
Le maggiori officine sono naturalmente collegate all'industria delle costruzioni navali e tra le più importanti sono da citare quelle delle Società Ansaldo-Cantiere del Ponente: l'Officina Allestimento Navi (O.A.R.N.), Officina Allestimento Navi dell'Ansaldo, le Officine Allestimento Riparazione Navi dei Cantieri del Tirreno e le Officine OTO. - Le Grazie.
lestimento Navi dell'Ansaldo, le Officine Allestimento Riparazione Navi dei Cantieri del Tirreno e le Officine OTO. - Le Grazie.
Numerose officine sono nell'ambito portuale e ne trattiamo a lungo lungo elencarle. Le officine riparatrici (officine 69, imprese 196, unità lavorative 6.500 cui vanno aggiunti i 2.750 operai del Porto), sono attrezzate per qualsiasi tipo di riparazione agli scafi, ai motori, alle sovrastrutture, ecc.
ti i 2.750 operai del Porto), sono attrezzate per qualsiasi tipo di riparazione agli scafi, ai motori, alle sovrastrutture, ecc.
Lo stabilimento meccanico Ansaldo produce motori Diesel, industriali e marini, turbine a vapore, caldaie marine e terrestri: occupa 4.500 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di Hp. 8.000 motori e tonn. 50 di caldaie.
rine e terrestri: occupa 4.500 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di Hp. 8.000 motori e tonn. 50 di caldaie.
Lo stabilimento Carpenteria produce ponti, tettoie, gru, serbatoi, pali traslicco: occupa 644 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di tonn. 350.
Lo stabilimento Utensileria occupa 580 unità lavorative ed ha una capacità produttiva di 1 tonn.
oduttiva mensile di tonn. 350.
Lo stabilimento Utensileria occupa 580 unità lavorative ed ha una capacità produttiva di 1 tonn.
duttiva mensile di tonn. 350.
Lo stabilimento Utensileria occupa 580 unità lavorative ed ha una capacità produttiva di 1 tonn.
Lo stabilimento OTO, è attrezzato specialmente per la grande lavorazione meccanica ed in particolare per la produzione di apparati motori di propulsione a vapore e specialmente di quelli a turbina: ha attualmente circa dipendenti e la capacità di produzione potrebbe giungere ad un turboriduttore al mese di potenza fino a circa 60.000 cav
e circa dipendenti e la capacità di produzione potrebbe giungere ad un turboriduttore al mese di potenza fino a circa 60.000 cav. A., oltre a notevoli quantitativi di carpenteria metallica.
Lo stabilimento Ferroviario Ansaldo, produce locomotori, carrozze, carri ferroviari, trams, carrelli ecc., occupa 1.825 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di 3 locomotori, 3 carrozze, 45 carri, 3 trams.
rrelli ecc., occupa 1.825 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di 3 locomotori, 3 carrozze, 45 carri, 3 trams.
relli ecc., occupa 1.825 unità lavorative ed ha una capacità produttiva mensile di 3 locomotori, 3 carrozze, 45 carri, 3 trams.
Nel settore elettromeccanico si annoverano una settantina di aziende che occupano circa 10.000 unità lavorative, hanno particolare importanza gli Stabilimenti Elettromeccanici riuniti Ansaldo-S
nde che occupano circa 10.000 unità lavorative, hanno particolare importanza gli Stabilimenti Elettromeccanici riuniti Ansaldo-S. Giorgio costituitisi nel 1950 mediante l'apporto dello stabilimento elettrotecnico di Cornigliano (Campi) e degli stabilimenti elettrotecnici di Sestri e di Rivarolo, già di proprietà della S.A. S. Giorgio.
73 Industria lungo il torrente Burba.
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74 Zona industriale della Val Polcevera.
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75 Gli stabilimenti dell'Ansaldo in Liguria.
[Mappa e fotografia degli stabilimenti]
76 Industria nella Val Polcevera.
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Tavola VIII - Situazione economica
[Due grafici a barre che mostrano:
- NUMERO DEGLI ADDETTI
- NUMERO DELLE UNITÀ LOCALI
Con categorie di attività economica]
Industrie alimentari
strano:
- NUMERO DEGLI ADDETTI
- NUMERO DELLE UNITÀ LOCALI
Con categorie di attività economica]
Industrie alimentari
Lo stabilimento più importante è quello di Sampierdarena della Soc. Eridania - zuccherifici nazionali. Questo gruppo proviene dalla fusione dell'Eridania, della Soc. Ligure Lombarda per la raffinazione degli zuccheri e dello zuccherificio e distilleria alcool Gultanelli e relative consociate.
Ligure Lombarda per la raffinazione degli zuccheri e dello zuccherificio e distilleria alcool Gultanelli e relative consociate.
Gestisce ventun zuccherifici, sei raffinerie, sei distillerie alcool, otto essiccatoi polpe, due lieviterie, un eterificio, una fabbrica di acido lattico, uno jurificio e tre aziende agricole, tutti sparsi per le varie regioni del nord e centro Italia.
una fabbrica di acido lattico, uno jurificio e tre aziende agricole, tutti sparsi per le varie regioni del nord e centro Italia.
na fabbrica di acido lattico, uno jurificio e tre aziende agricole, tutti sparsi per le varie regioni del nord e centro Italia.
La raffineria di Sampierdarena fu costruita nel 1873 per la raffinazione degli zuccheri greggi esteri. A complemento dell'attività principale suddetta, lo stabilimento è dotato di una distilleria della potenza di e.dri 120 giornalieri, di uno jurificio e di una fabbrica di lievito compresso. Nel 1950 la raffineria di Sampierdarena lavorò q
e.dri 120 giornalieri, di uno jurificio e di una fabbrica di lievito compresso. Nel 1950 la raffineria di Sampierdarena lavorò q. 960.000 di greggio ottenendo una produzione di q. 870.000 di raffinato ed occupò in media 750 lavoratori.
INDUSTRIA DELLA BIRRA.
La fabbrica più importante è quella di Rivarolo: la Soc. Cervisia. Essa produce birra tipo Pilsen e tipo Monaco, acido carbonico ed estratto di malto: la media delle unità lavorative occupate risulta di 185 operai e 18 impiegati. la produzione complessiva ottenuta nel 1950 è di hl. 57.735.
INDUSTRIA DOLCIARIA.
La produzione ha una gamma molto vasta; tra le più note ditte, citiamo: la S.A.I.W.A., la Dufour, la Elah, la Princeps.
INDUSTRIA OLEARIA.
a una gamma molto vasta; tra le più note ditte, citiamo: la S.A.I.W.A., la Dufour, la Elah, la Princeps.
INDUSTRIA OLEARIA.
Sono degni di speciale menzione 5 grandi stabilimenti con raffinerie d'olio: a Rivarolo ed a Bolzaneto, la Soc. Gastini, la ditta Costa, la ditta Moro, la Soc. Oleifici Liguri Lombardi; tutti di Sampierdarena.
CENTRALE DEL LATTE.
Gli impianti della locale Centrale del Latte sono attrezzati per mettere in commercio una quantità pari a 150.000 litri al giorno.
ianti della locale Centrale del Latte sono attrezzati per mettere in commercio una quantità pari a 150.000 litri al giorno.
Industrie edilizie
INDUSTRIA DEL CEMENTO.
ti per mettere in commercio una quantità pari a 150.000 litri al giorno.
Industrie edilizie
INDUSTRIA DEL CEMENTO.
i per mettere in commercio una quantità pari a 150.000 litri al giorno.
Industrie edilizie
INDUSTRIA DEL CEMENTO.
Merita di essere messa in particolare rilievo, per l'importanza che ha assunto nella nostra circoscrizione, la produzione dei cementi artificiali. Il suo sviluppo è dovuto soprattutto all'ottima organizzazione dello stabilimento dell'Unical-Italcementi (Fabbrica Riunite Cemento di Bergamo), posto sulla rive sinistra del torrente Bisugno a ponte Carrega
to dell'Unical-Italcementi (Fabbrica Riunite Cemento di Bergamo), posto sulla rive sinistra del torrente Bisugno a ponte Carrega. Esso è stato costruito nel 1928 e successivamente sempre più migliorato e potenziato nella sua attrezzatura. Le principali materie prime necessarie per la produzione sono: la marna ed il calcare.
La marna proviene da una cava posta nei pressi di Ponte Ratti ad una distanza dalla cementeria di 2300 metri ed avente una potenzialità praticamente illimitata; il calcare giunge da Finale e da Pietra Ligure.
Lo stabilimento produce qualsiasi tipo di cemento artificiale che, per le sue qualità, gode di giusta rinomanza all'interno ed all'estero. La produzione può raggiungere 2.000.000 di quintali l'anno, ed il personale è pari circa a 250 unità.
INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEI LATERIZI.
aggiungere 2.000.000 di quintali l'anno, ed il personale è pari circa a 250 unità.
INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEI LATERIZI.
ggiungere 2.000.000 di quintali l'anno, ed il personale è pari circa a 250 unità.
INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEI LATERIZI.
Le aziende più importanti sono: la Ceramica Ligure Vaccari con i suoi stabilimenti di Borzoli e le Plinthos con gli stabilimenti delle Doria e di S. Desiderio. Nel ramo dei laterizi la produzione, sotto la spinta della vivace domanda del settore edile, ha un andamento soddisfacente e si mantiene sull'80-90% della potenzialità degli impianti
ella vivace domanda del settore edile, ha un andamento soddisfacente e si mantiene sull'80-90% della potenzialità degli impianti. Nel 1950 la Plinthos è arrivata ad una capacità produttiva di 17.000.000 pezzi all'anno. Anche nel ramo della ceramica la produzione raggiunge il 90% della potenzialità degli impianti.
Industrie tessili e chimiche
LE INDUSTRIE TESSILI.
Le filature e tessiture di cotone si trovano situate nelle Delegazioni della riviera di Ponente e nella val Polcevera. Attualmente le industrie cotoniere e la loro attività raggiunge in talune aziende il 100% della potenzialità degli impianti. A queste industrie risultano assorbiti circa 5077 dipendenti.
LE INDUSTRIE CHIMICHE.
00% della potenzialità degli impianti. A queste industrie risultano assorbiti circa 5077 dipendenti.
LE INDUSTRIE CHIMICHE.
0% della potenzialità degli impianti. A queste industrie risultano assorbiti circa 5077 dipendenti.
LE INDUSTRIE CHIMICHE.
Meritevoli di speciali considerazioni sono le fabbriche di sapone: a Genova vi sono infatti tre grandi saponifici (Mira-Lanza, Lo Faro, Moro). Nella produzione di saponi Genova tiene pertanto il primo posto tra le provincie italiane. Qui infatti si concentra il 25% della produzione nazionale
aponi Genova tiene pertanto il primo posto tra le provincie italiane. Qui infatti si concentra il 25% della produzione nazionale. Le tre grandi fabbriche sopracitate producono anche glicerina greggia di saponificazione e di sottolaciva e glicerina distillata. Per quanto riguarda l'industria ceraria non esistono grandi fabbriche, ma piccoli stabilimenti che occupano in totale 300 unità.
BENZINA, PETROLIO E LUBRIFICANTI.
A Genova hanno la proprie sede tre grandi gruppi di Società che si occupano dell'importazione, del trasporto e della distribuzione dei prodotti petroliferi: si tratta della Esso Standard Italiana, della Shell Italiana e della Motor Oil Italiana.
distribuzione dei prodotti petroliferi: si tratta della Esso Standard Italiana, della Shell Italiana e della Motor Oil Italiana.
istribuzione dei prodotti petroliferi: si tratta della Esso Standard Italiana, della Shell Italiana e della Motor Oil Italiana.
Nel porto di Genova le tre Società petrolifere suddette, e così pure l'Agip, la Compagnia Generale Olii Minerali, la ditta Tagliabue, la Permolio, possiedono grandi impianti serbatoi il cui rifornimento sin dalle navi che dell'entroterra, il quale va inteso come costituito non solo dall'Italia del Nord
erbatoi il cui rifornimento sin dalle navi che dell'entroterra, il quale va inteso come costituito non solo dall'Italia del Nord, che nel nostro paese è la zona più industrialmente e commercialmente consunamata, ma anche dalla Svizzera, per la quale funzionano impianti come quello di Calata Canzio a Genova.
È da notare che hanno preso sviluppo importanti raffinerie per la distillazione del greggio e la produzione di gasolio, benzina e carbolubranti, quali la raffineria Garrone e la Delle Piane entrambe di S. Quirico. In Liguria non esistono raffinerie a ciclo completo per la produzione di lubrificanti pregiati, ad esclusione della Raffineria Genovese Permolio.
istono raffinerie a ciclo completo per la produzione di lubrificanti pregiati, ad esclusione della Raffineria Genovese Permolio.
Hanno pure avuto notevole sviluppo alcune medie aziende per la produzione di grassi speciali, ed alcuni depositi costieri: come quello di Pegli dell'Api e quello di Bolzaneto della Permolio.
ALCOOL.
i grassi speciali, ed alcuni depositi costieri: come quello di Pegli dell'Api e quello di Bolzaneto della Permolio.
ALCOOL.
Esiste, come si è già accennato a proposito della industria degli zuccheri, un solo stabilimento per la produzione dell'alcool: quello di Sampierdarena della Eridania. Questa distilleria, che ha una potenzialità di e.dri 120 giornalieri, ottenne nel 1950 una produzione pari a 33.000 e.dri.
COLORI E VERNICI.
a, che ha una potenzialità di e.dri 120 giornalieri, ottenne nel 1950 una produzione pari a 33.000 e.dri.
COLORI E VERNICI.
Assai sviluppata è la fabbricazione di colori e vernici, specialmente in dipendenza dei bisogni della industria navale.
Vi sono fabbriche distribuite per la maggior parte in val Polcevera.
ESTRATTI TANNICI E DA CONCIA.
della industria navale.
Vi sono fabbriche distribuite per la maggior parte in val Polcevera.
ESTRATTI TANNICI E DA CONCIA.
Vi sono alcune importanti fabbriche come quella di ponte Carrega, già della Soc. Etna ed ora della Fnet di Torino che l'ha assorbita; quella di Borzoli dei fratelli Dufour, di Sampierdarena Dufour-Lepetit.
oc. Etna ed ora della Fnet di Torino che l'ha assorbita; quella di Borzoli dei fratelli Dufour, di Sampierdarena Dufour-Lepetit.
L'approvvigionamento di legno di castagno si fa di anno in anno più difficile, specialmente in Liguria, tanto che i due stabilimenti (Sampierdarena e Borzoli) hanno dovuto chiudere.
COKE E SOTTOPRODOTTI DEL LITANTRACE.
Liguria, tanto che i due stabilimenti (Sampierdarena e Borzoli) hanno dovuto chiudere.
COKE E SOTTOPRODOTTI DEL LITANTRACE.
Considerevole ed importante è nella nostra circoscrizione l'industria della distillazione del carbon fossile per la produzione del coke metallurgico, del gas e per il recupero degli altri sottoprodotti del litantrace.
del carbon fossile per la produzione del coke metallurgico, del gas e per il recupero degli altri sottoprodotti del litantrace.
Gli impianti dell'Ansaldo Coke, con 21 fogli di silice del sistema Lecocq, sono in grado di produrre 220 tonnellate di coke metallurgico al giorno, ossia circa 80.000 tonnellate all'anno.
sistema Lecocq, sono in grado di produrre 220 tonnellate di coke metallurgico al giorno, ossia circa 80.000 tonnellate all'anno.
Mediante opportuni processi vengono recuperati gli altri sottoprodotti del litantrace e cioè: il catrame (5 tonnellate al giorno), il benzolo grezzo (1 tonnellata al giorno), il solfato ammonico, (1,5 tonnellate al giorno).
Il surplus del gas di distillazione viene ceduto all'AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua).
o, (1,5 tonnellate al giorno).
Il surplus del gas di distillazione viene ceduto all'AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua).
, (1,5 tonnellate al giorno).
Il surplus del gas di distillazione viene ceduto all'AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua).
Lo stabilimento che sorge nella zona di Cornigliano-Campi ed occupa un'area di circa 21.000 mq., dispone di un gasometro della capacità di 10.000 mc. di proprietà dell'AMGA; è collegato con un altro gasometro della capacità di 100.000, raccordato sia con il nuovo pontile di scarico dello SCI, sia con le stazioni di S. S
altro gasometro della capacità di 100.000, raccordato sia con il nuovo pontile di scarico dello SCI, sia con le stazioni di S. S. Benigno e Campi: può quindi ricevere e spedire i materiali per via mare come per via terra.
Impianti acquedotti
L'acquedotto Civico — la costruzione di questo acquedotto fu iniziata nel 1871 sulle rovine di un acquedotto romano, del 1° Bacquedotto è stato pressoché radiato dall'uso: i recenti eventi bellici hanno messo fuori servizio l'intero ramo delle Fucine ed il ramo Cassinello. Per la massima parte l'acqua non viene utilizzata.
hanno messo fuori servizio l'intero ramo delle Fucine ed il ramo Cassinello. Per la massima parte l'acqua non viene utilizzata.
L'acquedotto Nicolay — fu costruito nel 1853-54, fornisce circa 40.000 mc. di acqua al giorno, derivata dal torrente Scrivia a mezzo di una galleria drenante e quindi convogliata all'impianto di filtrazione e sterilizzazione (Mignanego) e di qui alle reti di distribuzione.
ria drenante e quindi convogliata all'impianto di filtrazione e sterilizzazione (Mignanego) e di qui alle reti di distribuzione.
ia drenante e quindi convogliata all'impianto di filtrazione e sterilizzazione (Mignanego) e di qui alle reti di distribuzione.
L'acquedotto De Ferrari Galliera — fu costruito nel 1882, distribuisce circa 850-950 litri-secondo, il che rappresenta più del 50% dell'intero consumo della città. Trae la sua alimentazione da tre serbatoi o laghi artificiali creati a mezzo di dighe in muratura, nell'alta valle del Gorzente, che sottendono un bacino imbrifero avente la superficie di 48.797 Kmq
mezzo di dighe in muratura, nell'alta valle del Gorzente, che sottendono un bacino imbrifero avente la superficie di 48.797 Kmq. sul versante settentrionale dell'Appennino e quindi facente parte del displuvio adriatico. La rete di distribuzione si sviluppa per circa 360 km.
L'acquedotto Genovese — fu costruito nel 1913-24, e distribuisce una quantità giornaliera di 14.500 mc. di acqua, che viene captata mediante due elettropompe della capacità di 100 litri al secondo.
quantità giornaliera di 14.500 mc. di acqua, che viene captata mediante due elettropompe della capacità di 100 litri al secondo.
In tutti e due gli impianti la natura geologica del terreno è tale che le acque profonde prelevate sono perfettamente protette da potenti strati di terreno impermeabile e quindi risultano purissime, per cui vengono distribuite senza alcun trattamento. La rete di distribuzione ha una lunghezza di circa 350 km.
ltano purissime, per cui vengono distribuite senza alcun trattamento. La rete di distribuzione ha una lunghezza di circa 350 km.
L'acquedotto val Noci — è il più recente essendo stato costruito nel 1923-24, esso è alimentato da un lago artificiale di mc. 3.300.000 ed ha una portata di mc. 22.000 al giorno.
Attività edilizia
esso è alimentato da un lago artificiale di mc. 3.300.000 ed ha una portata di mc. 22.000 al giorno.
Attività edilizia
Una intensa attività edilizia ha portato Genova alla avanguardia tra le città italiane per l'opera di ricostruzione. Infatti dei suoi 68.497 appartamenti colpiti, 12.440 erano già riparati alla fine del 1946, 25.700 alla fine del 1947, 30.357 alla fine del 1948.
Commercio
colpiti, 12.440 erano già riparati alla fine del 1946, 25.700 alla fine del 1947, 30.357 alla fine del 1948.
Commercio
colpiti, 12.440 erano già riparati alla fine del 1946, 25.700 alla fine del 1947, 30.357 alla fine del 1948.
Commercio
L'attività commerciale di Genova è per molta parte legata alle vicende del movimento portuale e pertanto risente, soprattutto nell'andamento del traffico con l'estero, traffico che ha una caratteristica e particolare importanza poiché è intimamente vincolato all'attività di tutti i commerci all'ingrosso
che ha una caratteristica e particolare importanza poiché è intimamente vincolato all'attività di tutti i commerci all'ingrosso. E così dei tra i principali prodotti commerciali si annoverano quelli che danno vita alle più rilevanti correnti di scambio attraverso il porto: gli olii minerali, i minerali metalliferi ed i metalli, i cereali, gli olii ed i semi oleosi, il caffè,
il cacao ed i coloniali, i carboni, le materie grasse per usi industriali, le pelli, i legnami, i manufatti di iuta.
Tali prodotti ad eccezione degli olii minerali, per i quali le grandi aziende importatrici svolgono anche un minuto lavoro di distribuzione, e dei minerali metallici, costituiscono anche i principali oggetti di scambio presso la borsa merci, nella tradizionale loggia di Banchi.
erali metallici, costituiscono anche i principali oggetti di scambio presso la borsa merci, nella tradizionale loggia di Banchi.
rali metallici, costituiscono anche i principali oggetti di scambio presso la borsa merci, nella tradizionale loggia di Banchi.
I cerealisti sono la categoria di commercianti che, in tempo normale, svolge l'attività più importante della Borsa Merci; notevole è peraltro il commercio di semi oleosi e olii
he, in tempo normale, svolge l'attività più importante della Borsa Merci; notevole è peraltro il commercio di semi oleosi e olii. Rilevante importanza ha anche il commercio del caffè, quanto riguardo l'importazione, in quanto il regresso per la sempre più grande tendenza all'impiego dei combustibili liquidi, solidi e gassosi delle navi, del riordino del piano dei binari.
Concludendo si nota:
In via S. Lorenzo, P. 16, l'intensità di traffico totale è di 4.216 verso piazza Matteotti e di 5.678 verso piazza Raibetta con una intensità di traffico nei due sensi e nelle ore di punta (19-20, 15-16) di 923 v/h distribuita su di una sezione di m. 8,15. La capacità teorica-oraria di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è insufficiente.
Trasporti - Comunicazioni
8,15. La capacità teorica-oraria di questa sezione è di 600 v/h, quindi essa è insufficiente.
Trasporti - Comunicazioni
Nell'economia ligure il problema dei trasporti marittimi ha da secoli importanza preminente. La rilevanza dell'armamento genovese, in campo nazionale, appare evidente se si pensa che nella Azienda dell'armamento libero, cioè non compreso nel gruppo Finmare, aventi navi che superano le 4000 tonn. s.l., più del 60%, hanno sede in questa città.
ero, cioè non compreso nel gruppo Finmare, aventi navi che superano le 4000 tonn. s.l., più del 60%, hanno sede in questa città.
ro, cioè non compreso nel gruppo Finmare, aventi navi che superano le 4000 tonn. s.l., più del 60%, hanno sede in questa città.
Per quanto riguarda infine le quattro Società del gruppo Finmare: Lloyd Triestino, Tirrenia, Adriatica, Italia, si deve notare che hanno in Genova le loro sedi di esercizio ed in questo porto svolgono traffici notevoli ed un complesso di attività che investe larghi interessi locali
sedi di esercizio ed in questo porto svolgono traffici notevoli ed un complesso di attività che investe larghi interessi locali. Mancano dati recenti circa la consistenza del naviglio locale (la fine del 1946 risultava di 20 unità per 495.000 tonn. s.l.). Può pertanto ritenersi che tra armamento libero, naviglio minore e marina della Finmare, la consistenza sia del 50% circa di tutta la Marina Mercantile nazionale.
Le linee della rete ferroviaria statale, interessanti Genova, sono le seguenti: Genova-Torino e Milano, Genova-Pisa-Roma, Genova-Savona-Ventimiglia, Genova-Ovada-Acqui.
Occorre inoltre considerare la linea montana Genova-Casella e la guidovia della Madonna di Guardia di proprietà privata e attualmente sotto gestione governativa.
nea montana Genova-Casella e la guidovia della Madonna di Guardia di proprietà privata e attualmente sotto gestione governativa.
ea montana Genova-Casella e la guidovia della Madonna di Guardia di proprietà privata e attualmente sotto gestione governativa.
Nel Compartimento di Genova delle FF.SS., Compartimento che abbraccia non solo tutta la Liguria ma anche qualche tronco fuori regione, il chilometraggio delle linee in esercizio è pari a 486. L'intensità del traffico che si svolge appare evidente se si pensa che, escluso il porto, le merci partite ammontano in media a circa 200.000 tonn
affico che si svolge appare evidente se si pensa che, escluso il porto, le merci partite ammontano in media a circa 200.000 tonn. mensili con un totale di circa 19.000 carri caricati.
Porto di Genova
Il porto di Genova è amministrato da un Consorzio obbligatorio formato dallo Stato, dal Comune, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al servizio passeggeri sono adibite le stazioni di ponte del Mille e di ponte Andrea Doria per un accosto contemporaneo di 5 navi e con una capacità media giornaliera di smistamento di oltre 600 passeggeri.
Andrea Doria per un accosto contemporaneo di 5 navi e con una capacità media giornaliera di smistamento di oltre 600 passeggeri.
Le caratteristiche attrezzature sono le seguenti: le navi di qualunque pescaggio, entrano ed escono, attraverso la bocca di ponente, le opere di difesa foranea si sviluppano per oltre 5 km. e sono: la diga foranea (m. 3400), il Molo Galliera (m. 1250), il Molo Cagni (m. 357) ed il Molo Vecchio (m. 203).
r oltre 5 km. e sono: la diga foranea (m. 3400), il Molo Galliera (m. 1250), il Molo Cagni (m. 357) ed il Molo Vecchio (m. 203).
Gli specchi acquei racchiusi dalle opere foranee misurano complessivamente circa 330 ha. e si denominano: porto avamporto, particolarmente Duca degli Abruzzi, bacino delle Grazie, porto Vecchio, bacino della Lanterna, bacino di Sampierdarena.
amporto, particolarmente Duca degli Abruzzi, bacino delle Grazie, porto Vecchio, bacino della Lanterna, bacino di Sampierdarena.
In essi bacini ed adiacenti sussistono 20 pontili sporgenti: i muri di banchina, per un totale di m. 19704, essi sono costruiti sia in muratura normale, poggiante su scogli, e su arenile sovente di piloni, in cemento armato o cassoni cellulari.
o costruiti sia in muratura normale, poggiante su scogli, e su arenile sovente di piloni, in cemento armato o cassoni cellulari.
Lo sviluppo delle banchine consente l'accosto contemporaneo, per operazioni di sbarco ed imbarco a circa 100 navi mentre la ricettività complessiva del porto raggiunge 200 unità.
La rete ferroviaria ha uno sviluppo totale di binario, nell'ambito del porto, di m. 103.000 (escluse le gallerie); ogni ponte è servito da binari di raccordo diretti e da piattaforme di smistamento.
porto, di m. 103.000 (escluse le gallerie); ogni ponte è servito da binari di raccordo diretti e da piattaforme di smistamento.
Due stazioni (S. Limbania e S. Benigno) e due sottostazioni (Di Negro e Caricamento), provvedono ad inserire i complessi ferroviari nella rete nazionale.
Consideriamo adesso gli impianti commerciali ed industriali.
rovvedono ad inserire i complessi ferroviari nella rete nazionale.
Consideriamo adesso gli impianti commerciali ed industriali.
Anteguerra i magazzini consortili occupavano una superficie complessiva di mq. 190.450: a seguito delle distruzioni belliche, tale superficie si ridusse a mq. 56.260.
L'opera di ricostruzione portò la superficie complessiva a mq. 111.880 nel 1946, mq. 153.574 nel 1947, mq. 173.000 nel 1948, mq. 175.021 nel 1950.
uzione portò la superficie complessiva a mq. 111.880 nel 1946, mq. 153.574 nel 1947, mq. 173.000 nel 1948, mq. 175.021 nel 1950.
Oltre a quelli consortili esistono i magazzini privati o di altri Enti: Dogana, Darsena, Porto Franco, Docks Liguri, Frigoriferi Marinetti e Gadau, la superficie complessiva di essi che anteguerra era di mq. 96.076 ora risulta di mq. 111.630.
i, Frigoriferi Marinetti e Gadau, la superficie complessiva di essi che anteguerra era di mq. 96.076 ora risulta di mq. 111.630.
, Frigoriferi Marinetti e Gadau, la superficie complessiva di essi che anteguerra era di mq. 96.076 ora risulta di mq. 111.630.
A questi vanno aggiunti i magazzini in concessione armatoriale. Sorsero così nel 1948 i magazzini di Ponte Assereto (complessivi mq. 27.613) della Soc. Finmare, distrutto Lloyd Triestino e Italia e nel 1949 i magazzini della Montrial e dell'Unital a ponte Caracciolo (complessivi mq. 15.487)
strutto Lloyd Triestino e Italia e nel 1949 i magazzini della Montrial e dell'Unital a ponte Caracciolo (complessivi mq. 15.487). Nel 1950 entrò in esercizio nel levante Ponte Etiopia il magazzino a due piani della superficie utile di mq. 6820.
In conclusione la superficie complessiva dei magazzini portuali consortili, privati o di altri enti, in concessione armatoriale risulta attualmente di metri quadrati 306.526.
agazzini portuali consortili, privati o di altri enti, in concessione armatoriale risulta attualmente di metri quadrati 306.526.
gazzini portuali consortili, privati o di altri enti, in concessione armatoriale risulta attualmente di metri quadrati 306.526.
Silos e depositi di olii minerali — Il silos granario occupa una superficie di circa 7000 mq. ed è calata S. Limbania ed ha una capacità di deposito di oltre 65.000 tonn.; vi sono inoltre nel porto due silos per vino: uno a pella del porto vecchio ed uno nel bacino di Sampierdarena della capacità complessiva di hl. 80.400
to due silos per vino: uno a pella del porto vecchio ed uno nel bacino di Sampierdarena della capacità complessiva di hl. 80.400. Per quanto riguarda gli olii minerali, il cui traffico ha una accentuata tendenza all'aumento con la recente entrata in servizio dei depositi Esso Standard Italiana e con l'ampliamento dei preesistenti depositi della altre Società. Il Porto dispone di una capacità ricettiva pari a mq. 400.000.
È in progetto il collegamento a mezzo oleodotto con raffinerie della Lombardia.
Sulla calata Bengasi i monopoli dello Stato hanno in corso di costruzione un grande e moderno stabilimento per deposito raffinerie di sale; inoltre, da parte di alcune ditte importatrici di olii vegetali e grassi animali verrà eretto quanto prima un grande depositi nel porticciuolo di servizio a Sampierdarena, della capacità complessiva di mq. 11.000.
à eretto quanto prima un grande depositi nel porticciuolo di servizio a Sampierdarena, della capacità complessiva di mq. 11.000.
La Società Edison sta ampliando la grande centrale termoelettrica per la produzione termica di energia elettrica, che passerà da 50.000 a 170.000kwh.
Aziende industriali — Nella zona portuale, ed in particolare in prossimità dei bacini, sono sistemati ed
.000 a 170.000kwh.
Aziende industriali — Nella zona portuale, ed in particolare in prossimità dei bacini, sono sistemati ed
autorizzati ad operare oltre 80 stabilimenti ed officine in grado di eseguire qualsiasi lavoro di allestimento e di riparazione navale.
Bacini di carenaggio — Sono di proprietà del Consorzio del Porto e gestiti dall'Ente Bacini. Essi funzionano alle Grazie ed hanno le seguenti dimensioni:
no di proprietà del Consorzio del Porto e gestiti dall'Ente Bacini. Essi funzionano alle Grazie ed hanno le seguenti dimensioni:
| bacino n. | lunghezza | larghezza | profondità | |-----------|-----------|-----------|------------| | bacino n. 1 | 170 | 29,40 | 8,50 | | bacino n. 2 | 210 | 24,90 | 8,— | | bacino n. 3 | 260 | 32,— | 10,70 | | bacino n. 4 | 280 | 40,— | 12,— |
70 | 29,40 | 8,50 | | bacino n. 2 | 210 | 24,90 | 8,— | | bacino n. 3 | 260 | 32,— | 10,70 | | bacino n. 4 | 280 | 40,— | 12,— |
Per le navi di tonnellaggio minore è in esercizio il Bacino di Carenaggio della Darsena di proprietà del Comune di Genova, le cui dimensioni risultano le seguenti: lunghezza m. 84, larghezza m. 16, profondità m. 6.
La situazione dei bacini può considerarsi normale ed il lavoro vi si svolge in modo regolare.
larghezza m. 16, profondità m. 6.
La situazione dei bacini può considerarsi normale ed il lavoro vi si svolge in modo regolare.
Tratto linee regolari di navigazione — Al porto di Genova fanno capo: 20 linee regolari di navigazione di cabotaggio, 40 per il bacino Mediterraneo, 25 per il nord Europa, 20 per l'Africa, 20 per l'America del Nord, 30 per l'America del Sud, Centro Nord e Sud Pacifico, 20 per le Indie, Golfo Persico ed estremo Oriente ed 8 per l'Australia.
d, 30 per l'America del Sud, Centro Nord e Sud Pacifico, 20 per le Indie, Golfo Persico ed estremo Oriente ed 8 per l'Australia.
Il quantitativo delle merci sbarcate ed imbarcate in media mensilmente nel Porto di Genova oscillò nell'ultimo quadriennio da un minimo di tonn. 551.000 nel 1948, ad un massimo di tonn. 667.000 nel 1950, anno in cui si superò non soltanto oscillò il livello dei precedenti anni, ma anche quello del 1938.
di tonn. 667.000 nel 1950, anno in cui si superò non soltanto oscillò il livello dei precedenti anni, ma anche quello del 1938.
Il nostro emporio ha marcate caratteristiche di porto importatore ed infatti le merci sbarcate rappresentano in genere il 90% del movimento complessivo. Tra di esse predominano quantitativamente i carboni e gli olii minerali, la cui incidenza tende ad aumentare essendo passata dal 45% (come tonnellaggio) nel 1948 al 57% nel 1949 ed al 56% nel 1950.
li, la cui incidenza tende ad aumentare essendo passata dal 45% (come tonnellaggio) nel 1948 al 57% nel 1949 ed al 56% nel 1950.
Tra le merci imbarcate hanno particolare rilevanza quantitativa gli alimentari, i minerali non metallici, i minerali metallici e metalli, i tessili, le macchine ed i veicoli.
Delle correnti di traffico le più rilevanti, per quanto riguarda gli arrivi, sono quelle dal Nord Europa e del Nord Centro America, rispettivamente il 25% ed il 20% degli sbarchi complessivi in peso.
rivi, sono quelle dal Nord Europa e del Nord Centro America, rispettivamente il 25% ed il 20% degli sbarchi complessivi in peso.
Il dispacciamento del traffico portuale si svolge un intenso movimento ferroviario e camionistico: la ripartizione delle merci mosse per la Lombardia, il Piemonte (23-28%) e la Liguria (15-20%) in ordine di importanza.
nistico: la ripartizione delle merci mosse per la Lombardia, il Piemonte (23-28%) e la Liguria (15-20%) in ordine di importanza.
Il movimento passeggeri si aggiró in questo ultimo triennio su una media mensile di 15-16 mila unità: il movimento da e per le Americhe rappresenta la parte preponderante (65-75%).
Credito
Le banche che operano nell'ambito della Provincia di Genova, con l'indicazione a fianco di ciascuna di
esse del numero degli uffici relativi (sedi - agenzie - succursali) sono:
di Genova, con l'indicazione a fianco di ciascuna di
esse del numero degli uffici relativi (sedi - agenzie - succursali) sono:
| | uffici n. | |---|---| | Banca d'Italia | 3 | | Cassa di Risparmio | 34 | | Credito Italiano | 28 | | Banco di Chiavari e della Riviera Ligure | 27 | | Banca Commerciale Italiana | 13 | | Banca di Roma | 13 | | Banca d'America e d'italia | 9 | | Banca Nazionale del Lavoro | 8 | | Istituto S. Paolo di Torino | 8 | | Banco di Napoli | 6 | | Banco di Sicilia | 3 |
ia | 9 | | Banca Nazionale del Lavoro | 8 | | Istituto S. Paolo di Torino | 8 | | Banco di Napoli | 6 | | Banco di Sicilia | 3 | | Banca Popolare di Novara | 6 | | Banco Ambrosiano | 3 | | Banco Chiasso | 1 | | Banca Casereto | 1 | | Banca Passadore | 1 | | Banco Ferretti | 1 | | Banca Massone | 1 | | Banca Zanone | 1 | | Istituto Naz. di Prev. Cred. delle comunicazioni | 1 | | Banca Nazionale dell'Agricoltura | 1 | | Banca de Italia y Rio de la Plata | 1 | | American Express Company | 1 |
azioni | 1 | | Banca Nazionale dell'Agricoltura | 1 | | Banca de Italia y Rio de la Plata | 1 | | American Express Company | 1 | | Banco Anselmi | 1 |
Secondo i dati della Banca d'Italia sugli impieghi e depositi delle Aziende di Credito al 31 dicembre 1949, la Provincia di Genova figura al 4º posto nella graduatoria delle Provincie Italiane.
Turismo
Il turismo della Provincia di Genova è essenzialmente balneare, in quanto la stagione invernale è limitata a poche nella settimana di Natale, Capodanno ed a poche stazioni: Nervi, Rapallo, S. Margherita Ligure.
one invernale è limitata a poche nella settimana di Natale, Capodanno ed a poche stazioni: Nervi, Rapallo, S. Margherita Ligure.
Il turismo appenninico è limitato perché manca una sufficiente attrezzatura ricettiva anche nei tre o tre centri più frequentati. Inesistente il turismo invernale sull'Appennino.
sufficiente attrezzatura ricettiva anche nei tre o tre centri più frequentati. Inesistente il turismo invernale sull'Appennino.
Anche nel 1950 il turismo della Provincia di Genova si è concentrato nelle seguenti undici località riconosciute stazioni di soggiorno e turismo: Arenzano, Camogli, Chiavari, Nervi, Pegli, Portofino, Rapallo, S. Margherita, Sestri Levante, Zoagli.
ni di soggiorno e turismo: Arenzano, Camogli, Chiavari, Nervi, Pegli, Portofino, Rapallo, S. Margherita, Sestri Levante, Zoagli.
Il movimento complessivo è stato, per l'anno 1950, di 113.196 italiani arrivati con 497.196 presenze e 92.171 stranieri, con 391.004 presenze.
omplessivo è stato, per l'anno 1950, di 113.196 italiani arrivati con 497.196 presenze e 92.171 stranieri, con 391.004 presenze.
mplessivo è stato, per l'anno 1950, di 113.196 italiani arrivati con 497.196 presenze e 92.171 stranieri, con 391.004 presenze.
Poiché per la Grande Genova i rilevamenti statistici sono uno per il territorio dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Nervi, il secondo per il territorio dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Pegli ed il terzo per il rimanente Comune; necessario è aggiungere che nel 1950 affluirono a Genova-Centro e Delegazioni, escluse quelle di Nervi e Pegli
rimanente Comune; necessario è aggiungere che nel 1950 affluirono a Genova-Centro e Delegazioni, escluse quelle di Nervi e Pegli, 306.864 italiani e 141.159 stranieri (contro, rispettivamente 370.677 italiani e 93.314 stranieri nel 1949).
Tavola IX - PORTO DI GENOVA
[Mappa dettagliata del porto con legenda]
[Fotografia aerea del porto]
Tavola X - La distrib
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
Tavola XVII
La distribuzione degli impianti di uso pubblico - Stato attuale
[Mappa della regione con legenda]
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Tavola XVII
La distribuzione degli impianti di uso pubblico - Stato attuale
[Mappa della regione con legenda]
Legenda:
- Vigili del fuoco
- Prefettura
- Amministraz. Provinciale
- Comuni Edifici comunali
- Comuni Edifici municipali
- Intendenza di Finanza
- Uffici finanziari
- Uffici giudiziari
- Questure
- Opere Camera Commercio
- Poste postale
- Telefoni Stato (centraliz)
- Caserme ed imp. militari
- Musei e pinacoteche
- Scuole di cultura
- Istituti bancari
- Mercati FF. SS.
foni Stato (centraliz)
- Caserme ed imp. militari
- Musei e pinacoteche
- Scuole di cultura
- Istituti bancari
- Mercati FF. SS.
- Mercati FF. SS. secondarie
- Telecomunicazioni
Tavola XVIII
Distribuzione linee ad alta tensione
[Mappa della regione con legenda]
Legenda:
- Linee a 132 kV.
- Linee a 60 kV.
- Linee a 30 kV.
- Cavi sotterranei a 132 kV.
- Cavi sotterranei a 60 kV.
- Cavi sott. a 132 kV. in cosp.
- Stazioni di trasformazione
- Staz. di trasform. in progetto
Tavola XIX
Aree disponibili per l'espansione urbana
[Mappa della regione con legenda]
Legenda:
- Aree industriali
- Nuclei abitati esistenti
- Zone di espansione
- Zone agricola
ppa della regione con legenda]
Legenda:
- Aree industriali
- Nuclei abitati esistenti
- Zone di espansione
- Zone agricola
Abitazione - Spazi liberi
Il problema dell'abitazione, dopo la stasi e la distruzione della guerra è di capitale importanza per la soluzione dei problemi sociali attuali.
'abitazione, dopo la stasi e la distruzione della guerra è di capitale importanza per la soluzione dei problemi sociali attuali.
Le statistiche per la regione ligure davano, prima della guerra un coefficiente di affollamento di 0,9 persone per vano. Tale coefficiente corrispondeva alla situazione del capoluogo ed era il migliore rispetto a quello di altre regioni e città italiane, di cui si conoscevano i dati.
a situazione del capoluogo ed era il migliore rispetto a quello di altre regioni e città italiane, di cui si conoscevano i dati.
Ma, come per tutte le medie, il suo valore è molto variabile da zona a zona; infatti il grado di affollamento effettivo dei rioni più popolosi di Genova è notevolmente più alto.
o variabile da zona a zona; infatti il grado di affollamento effettivo dei rioni più popolosi di Genova è notevolmente più alto.
Le condizioni igieniche dell'abitato della vecchia città e di altri vecchi nuclei situati nelle delegazioni sono note; già prima della guerra solidamente, come in quasi tutti i centri d'Italia e d'Europa, si sono aggravati con la guerra.
ono note; già prima della guerra solidamente, come in quasi tutti i centri d'Italia e d'Europa, si sono aggravati con la guerra.
Di indagini eseguite risulta che le abitazioni del Comune coprono una superficie complessiva di 185 ha. circa, pari a 7,9% dell'intero territorio e dell'83% della superficie fabbricata.
coprono una superficie complessiva di 185 ha. circa, pari a 7,9% dell'intero territorio e dell'83% della superficie fabbricata.
Data la configurazione generale del terreno, gli spazi liberi esterni sono abbastanza prossimi ad ogni punto dell'abitato nel quale si insinuano i verdi rialzi montuosi ad interrompere la massa urbana.
I dislivelli rendono però tali località poco accessibili.
si insinuano i verdi rialzi montuosi ad interrompere la massa urbana.
I dislivelli rendono però tali località poco accessibili.
La funzione essenziale degli spazi liberi esterni è quella di costituire polmoni della città; essi si possono classificare nelle seguenti tre categorie:
- zone montagnose disabitate, gerbide ed in parte rocciose con altezze variabili, le quali raggiungono anche i 1000 metri di livello del mare e formano il 52% circa della superficie del Comune;
tezze variabili, le quali raggiungono anche i 1000 metri di livello del mare e formano il 52% circa della superficie del Comune;
-
zone alberate e macchie sparse di alberi, coprenti il 24% circa della superficie totale (ora, specialmente in vicinanza del litorale, in gran parte disboscate);
-
terreni con uliveti e di cultura, costituenti una fascia corrente a monte dell'abitato e formante il 12% del territorio comunale.
erreni con uliveti e di cultura, costituenti una fascia corrente a monte dell'abitato e formante il 12% del territorio comunale.
Il verde urbano copre con i suoi 344 ha. l'1,4% circa della superficie comunale ed in rapporto alla popolazione si ha un coefficiente di 0,55 ha. per ogni 1000 persone.
l'1,4% circa della superficie comunale ed in rapporto alla popolazione si ha un coefficiente di 0,55 ha. per ogni 1000 persone.
Mancano i parchi ricreativi attorno alle scuole, i giardini d'infanzia, complessi sportivi, i parchi veri e propri. Questi ultimi ad uso della comunità sono così poco estesi e frammentariamente disposti da non riuscire affatto efficaci. Assumono considerevole importanza alcuni parchi, di proprietà privata, disposti però in maggioranza in località periferica.
Servizi
o considerevole importanza alcuni parchi, di proprietà privata, disposti però in maggioranza in località periferica.
Servizi
I servizi (acquedotti, fognature, nettezza urbana, elettricità, gas, ospedali, chiese, scuole, musei, impianti per la ricreazione, ecc.), formano un vasto complesso interdipendente quanto serve al benessere ed alla funzione vitale degli individui.
icreazione, ecc.), formano un vasto complesso interdipendente quanto serve al benessere ed alla funzione vitale degli individui.
In generale, dallo studio eseguito sulla situazione attuale, si può trarre la conclusione che essi non sono adeguati alle esigenze della città, la quale, in conseguenza di ciò non è mai stata considerata come unità organica.
Conclusione generale dello stato attuale
à, la quale, in conseguenza di ciò non è mai stata considerata come unità organica.
Conclusione generale dello stato attuale
Riassumendo, i risultati principali dell'indagine svolta sulla situazione attuale dell'abitato ligure, si conclude che tra i vari problemi trattati esigono più urgente soluzione quelli della circolazione, dell'abitazione e degli spazi liberi tra loro strettamente connessi e complementari l'uno dell'altro.
quelli della circolazione, dell'abitazione e degli spazi liberi tra loro strettamente connessi e complementari l'uno dell'altro.
L'indagine svolta su ciascun argomento conferma l'evidente disagio della grande città dovuto al suo accrescimento disordinato, il quale ha fatto perdere quel carattere di organicità che è di prima evidenza in ogni centro antico.
[Immagine: Sviluppo edilizio sulle alture di Quezzi.]
Piano Regolatore Generale
prima evidenza in ogni centro antico.
[Immagine: Sviluppo edilizio sulle alture di Quezzi.]
Piano Regolatore Generale
Il Piano Regolatore Generale è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione per la parte viaria di una Commissione di Consulenza composta dagli Architetti Franco Albini, Eugenio Fuselli e Gen. Mario Pucci. Tale Commissione svolse i propri lavori dal 1948 al 1951.
Il Piano Regolatore Generale comprende il seguente materiale:
. Tale Commissione svolse i propri lavori dal 1948 al 1951.**
Il Piano Regolatore Generale comprende il seguente materiale:
- planimetria riguardante lo stato attuale in scala 1:5000 (composta da 28 tavole).
- planimetria riguardante la viabilità e la zonizzazione in scala 1:5000 (composta da 28 tavole).
:5000 (composta da 28 tavole).
- planimetria riguardante la viabilità e la zonizzazione in scala 1:5000 (composta da 28 tavole).
- planimetria della parte centrale della città e dello litoraneo del levante e di ponente, per una profondità di circa m. 500 dal mare, indicante la viabilità principale e secondaria nonchè la zonizzazione in scala 1:2000.
Il Piano è stato impostato svolgendo i seguenti argomenti: Viabilità, Zonizzazione, Servizi.
[Pagina vuota con testo centrato:] la viabilità
Criteri
I criteri adottati per lo studio della viabilità, possono essere basati principalmente sui seguenti punti:
- Potenziare la viabilità esistente assicurando ad essa un adeguato dimensionamento e quelle necessarie soluzioni di continuità attraverso tutto il territorio urbano.
sicurando ad essa un adeguato dimensionamento e quelle necessarie soluzioni di continuità attraverso tutto il territorio urbano.
-
Creare nuove strade adatte alle future necessità del traffico, ed a favorire l'incremento e rinnovamento edilizio.
-
Dotare la Città di strade indipendenti, non soggette ad incroci, in modo che il traffico possa svolgersi fluido e tale che la distanza tra i veri punti estremi della Città risultino diminuite.
in modo che il traffico possa svolgersi fluido e tale che la distanza tra i veri punti estremi della Città risultino diminuite.
-
Creare un piano realistico, impostato su basi concrete, scevro da previsioni chimeriche suscettatrici di facili euforie in sede di progettazione ma fonti di amare disillusioni in sede esecutiva.
-
Creare una nuova rete autostradale per gli scambi regionali.
Considerazioni generali.
re disillusioni in sede esecutiva.
- Creare una nuova rete autostradale per gli scambi regionali.
Considerazioni generali.
Dopo l'annessione dei Comuni limitrofi avvenuta nel 1926, la Città ha assunto una conformazione irregolare, di notevole sviluppo con un perimetro comunale di una superficie di 3473 ha., passò a ben 23474 ha., portando lo sviluppo costiero a km. 33,500, quello del confine montano a km. 96,200, e quello complessivo a chilometri 129,700.
portando lo sviluppo costiero a km. 33,500, quello del confine montano a km. 96,200, e quello complessivo a chilometri 129,700.
La regione chiusa entro questo perimetro è intersecata da nord a sud da due lunghe valli: quella del Bisagno a levante e quella del Polcevera a ponente ed altre minori.
è intersecata da nord a sud da due lunghe valli: quella del Bisagno a levante e quella del Polcevera a ponente ed altre minori.
Brevi zone pianeggianti sono distribuite lungo il litorale e lungo le sponde dei torrenti, mentre ai margini di queste incombe subito la collina ed il monte, il territorio preso in considerazione offre, per quanto su detto, gravi difficoltà sia allo sviluppo delle strade che a quello della fabbricabilità.
in considerazione offre, per quanto su detto, gravi difficoltà sia allo sviluppo delle strade che a quello della fabbricabilità.
Ma se è vero che questo territorio è ostile, d'altra parte pure è vero che una tale configurazione offre in alcuni tratti, soluzioni di superficie e di sotterraneo quasi obbligato.
parte pure è vero che una tale configurazione offre in alcuni tratti, soluzioni di superficie e di sotterraneo quasi obbligato.
parte pure è vero che una tale configurazione offre in alcuni tratti, soluzioni di superficie e di sotterraneo quasi obbligato.
Le strade in superficie sono preferibili a quelle in galleria, le quali offrono i noti inconvenienti di illuminazione, di aerazione e rumorosità; uniti a quelli di estetica finanziaria potchè per le gallerie la spesa è completamente passiva, mentre con le prime si valorizzano anche le zone attraversate
nanziaria potchè per le gallerie la spesa è completamente passiva, mentre con le prime si valorizzano anche le zone attraversate. La morfologia della regione ha imposto dunque soluzioni obbligate alla circolazione interurbana e non ha consentito notevoli variazioni alla rete principale stradale e ferroviaria.
In forma del terreno con la impossibilità di realizzare vaste zone pianeggianti rappresenta anche un ostacolo alle comunicazioni aeree. Il movimento esterno di transito e di traffico è quindi costretto entro 2 direttrici e cioè: le due litoranee e le tre interne della
val Bisagno, della val Polcevera e del Turchino; sulle quali direttrici si addensano strade, tranvie e ferrovie.
interne della
val Bisagno, della val Polcevera e del Turchino; sulle quali direttrici si addensano strade, tranvie e ferrovie.
Come è stabilito dalla legge urbanistica del 1942, il Piano regolatore generale, nei riguardi della viabilità, prevede le seguenti arterie:
- arterie stradali di grande traffico
- arterie di alimentazione
esse fanno parte della viabilità a traffico misto.
- ferrovie e metropolitane
- linee ferroviarie
- autostrade
esse fanno parte della viabilità a traffico selezionato.
co misto.
- ferrovie e metropolitane
- linee ferroviarie
- autostrade
esse fanno parte della viabilità a traffico selezionato.
La viabilità secondaria non è prevista dalla legge urbanistica. Sono stati però inseriti nel piano tutti gli studi esistenti.
Arterie di grande traffico e di alimentazione
(da levante a ponente).
però inseriti nel piano tutti gli studi esistenti.
Arterie di grande traffico e di alimentazione
(da levante a ponente).
Il piano prevede di completare l'allargamento a m. 15 della litoranea di levante fra Quinto ed il ponte sul torrente Sturla, con ampliamento delle curve, delle visuali e formazioni di piazzuole di servizio.
te fra Quinto ed il ponte sul torrente Sturla, con ampliamento delle curve, delle visuali e formazioni di piazzuole di servizio.
Presso Sturla vengono mantenute le previsioni del piano di Albaro e cioè l'allargamento a m. 25 della via dei Mille e della successiva via Caprera. L'allargamento della strada centrale di Albaro fino alle vie Galli e Righetti) le quali ultime, convenientemente raccordate, sortirebbero in senso unico l'attuale via Cavallotti.
o alle vie Galli e Righetti) le quali ultime, convenientemente raccordate, sortirebbero in senso unico l'attuale via Cavallotti.
Indi l'arteria prosegue lungo la strada a nastro (la prima parallela a corso Italia) nella direzione della galleria Mazzini per raggiungere la piazza del Bisagno dove piega a sud verso il corso A. Saffi ed in corso Quadrio (circonvallazione a mare) fino a piazza Caricamento.
za del Bisagno dove piega a sud verso il corso A. Saffi ed in corso Quadrio (circonvallazione a mare) fino a piazza Caricamento.
Qui il piano prevede notevoli cambiamenti. Anzitutto la demolizione dell'attuale mercato del pesce, e quindi la formazione di una nuova arteria della larghezza di m. 25 fra detta piazza e Caricamento passando a sud del palazzo S. Giorgio (l'attuale diagonale rappresenta una soluzione provvisoria).
ra detta piazza e Caricamento passando a sud del palazzo S. Giorgio (l'attuale diagonale rappresenta una soluzione provvisoria).
Questa nuova arteria era già prevista dal Piano di massima del 1932 ed è stata recentemente riconfermata mediante l'approvazione di un piano esecutivo che prevede anche il mantenimento della via Turati, che aveva il termine verso S. Lorenzo.
l'approvazione di un piano esecutivo che prevede anche il mantenimento della via Turati, che aveva il termine verso S. Lorenzo.
Come si è detto nella premessa, il Piano di massima del 1932 giuoca ancora un ruolo importante nel quadro dello sviluppo centrale e rappresenta una fortunata circostanza per la Città.
1932 giuoca ancora un ruolo importante nel quadro dello sviluppo centrale e rappresenta una fortunata circostanza per la Città.
Esso infatti è perfettamente sincronizzato con le linee del Piano generale proposto per cui sarà possibile fino alla sua validità, fare approvare i Piani esecutivi già predisposti ed approvati dalla Commissione Edilizia per le zone di S. Vincenzo e Madre di Dio che abbracciano il nucleo centrale della Città. Esse com-
i dalla Commissione Edilizia per le zone di S. Vincenzo e Madre di Dio che abbracciano il nucleo centrale della Città. Esse com-
pletano le realizzazioni già avvenute (piazza Dante, piazza della Vittoria) ed in atto (piazza Marconi alla Foce).
à. Esse com-
pletano le realizzazioni già avvenute (piazza Dante, piazza della Vittoria) ed in atto (piazza Marconi alla Foce).
Esse com-
pletano le realizzazioni già avvenute (piazza Dante, piazza della Vittoria) ed in atto (piazza Marconi alla Foce).
Da piazza Caricamento proseguendo verso ponente si prevede l'allargamento a m. 25 della via Gramsci, da piazza dello Statuto, mediante l'arretramento della attuale palazzata e tranviamento dell'intero quartiere di Prè. Attraverso il viadotto Adua, l'arteria finora descritta (n
della attuale palazzata e tranviamento dell'intero quartiere di Prè. Attraverso il viadotto Adua, l'arteria finora descritta (n. 1) raggiunge la via Buozzi, zona obbligata per tutto il traffico che deve essere diretto verso ponente e verso nord. Ritornando all'arteria n
la via Buozzi, zona obbligata per tutto il traffico che deve essere diretto verso ponente e verso nord. Ritornando all'arteria n. 1, al punto in cui questa raggiunge il Bisagno, è d'uopo osservare che anzichè volgere a sud questa potrebbe proseguire direttamente verso la galleria Cristoforo Colombo e piazza Dante assicurando all'arteria di grande traffico di penetrazione (arteria n. 2). Presso piazza Dante il Piano prevede notevoli opere: una breve galleria della larghezza di m. 50 che la lunghezza di m
ia n. 2). Presso piazza Dante il Piano prevede notevoli opere: una breve galleria della larghezza di m. 50 che la lunghezza di m. 50 che sottopassando la collina di Porta Soprana, raggiunge convenientemente raccordata la piazza Marcotti e culatta la via S. Lorenzo.
La piazza Dante è parimenti il punto d'incrocio della nuova arteria di penetrazione nord-sud fra piazza Corvetto e corso Quadrio attraverso il quartiere di Piccapietra e via Madre di Dio.
Il primo tronco è stato recentemente sanzionato dal Piano esecutivo di Piccapietra, nel quale è previsto anche un sottopassaggio di raccordo tra i due quartieri, in modo da eliminare i due tronchi di attraversamento (via XX Settembre e piazza Dante).
saggio di raccordo tra i due quartieri, in modo da eliminare i due tronchi di attraversamento (via XX Settembre e piazza Dante).
aggio di raccordo tra i due quartieri, in modo da eliminare i due tronchi di attraversamento (via XX Settembre e piazza Dante).
Va osservato che la Circonvallazione a mare (arteria n. 1) può essere raggiunta da piazza Dante, da via S. Lorenzo oppure dalla nuova via Madre di Dio. I due punti di confluenza a mare distano fra loro di m. 800. Il Piano prevede generalmente l'abolito la parallela alla via S
io. I due punti di confluenza a mare distano fra loro di m. 800. Il Piano prevede generalmente l'abolito la parallela alla via S. Lorenzo, già prevista dal piano 1932, perchè quel tracciato veniva ad attraversare tutta una zona antica della città, la cui alterazione non sarebbe attualmente consentita dal Ministero della Pubblica istruzione.
D'altra parte la sua attuazione sarebbe stata problematica perchè si volto onerosa, dal lato finanziario mancando di aree marginali di compenso.
Alcuni progetti (arch. Barbieri) avevano studiato per l'addietro un tracciato intermedio che per adattarsi all'altimetria ed alla conservazione di alcuni edifici monumentali avrebbe risultato più adatto per un'arteria a traffico pedonale che non per un'arteria a traffico misto.
uni edifici monumentali avrebbe risultato più adatto per un'arteria a traffico pedonale che non per un'arteria a traffico misto.
Questo progetto potrà essere preso in considerazione in sede di Piano di risanamento dei detti quartieri della Città (le zone di rinnovamento sono indicate nel Piano come carreggi stradali).
Il Piano prevede invece l'allargamento della via S. Lorenzo dal 3 al levante.
sono indicate nel Piano come carreggi stradali).
Il Piano prevede invece l'allargamento della via S. Lorenzo dal 3 al levante.
Arteria n. 3 — Nel 1938 il Comune conduceva a termine la costruzione della strada a monte dell'abitato di Nervi, la quale risolveva l'attraversamento di quel ridente centro turistico (via Somma Donato).
Il Piano regolatore di Albaro prevedeva un'arteria della larghezza di m. 25 avente inizio da corso Gastaldi presso gli Istituti Universitari, e da questi attraverso la
un'arteria della larghezza di m. 25 avente inizio da corso Gastaldi presso gli Istituti Universitari, e da questi attraverso la
regione di S. Martino e Sturla raggiungeva il torrente omonimo.
Era quindi logica la soluzione di raccordare questi due tronchi stradali mediante una nuova arteria intermedia verso il territorio di Quarto e Quinto.
oluzione di raccordare questi due tronchi stradali mediante una nuova arteria intermedia verso il territorio di Quarto e Quinto.
Nel 1945, l'Ufficio Piani regolatori eseguiva un progetto di massima di questa strada, che ebbe allora prese il nome di Pedemontana. La sua larghezza era stata prevista in m. 18,50.
Il progetto veniva approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - con voto n. 789, dell'11 marzo 1949.
,50.
Il progetto veniva approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - con voto n. 789, dell'11 marzo 1949.
È stata questa una fortunata circostanza perchè, nonostante la intensa attività edilizia, ha permesso di salvare in gran parte il tracciato di questa arteria, la cui attuazione è ormai già iniziata.
attività edilizia, ha permesso di salvare in gran parte il tracciato di questa arteria, la cui attuazione è ormai già iniziata.
Col Piano regolatore, il progetto è stato perfezionato mediante la creazione delle arterie di raccordo con la litoranea, portando a m. 28,50 la sezione stradale, in modo da consentire una speciale distribuzione delle correnti di traffico.
La Pedemontana raggiunge la piazza Verdi attraverso la via Tolemaide.
re una speciale distribuzione delle correnti di traffico.
La Pedemontana raggiunge la piazza Verdi attraverso la via Tolemaide.
In questo punto occorre fare una parentesi, necessaria ad illustrare le varie soluzioni prese in esame per la attraversamento di questa strada attraverso il nucleo centrale della Città.
illustrare le varie soluzioni prese in esame per la attraversamento di questa strada attraverso il nucleo centrale della Città.
illustrare le varie soluzioni prese in esame per la attraversamento di questa strada attraverso il nucleo centrale della Città.
1 soluzione — Prosecuzione diretta attraverso la via S. Vincenzo (convenientemente allargata), via 20 e ingresso nell'attuale marginale), verso Piccapietra (raggiunta sottopassando il corso A
o (convenientemente allargata), via 20 e ingresso nell'attuale marginale), verso Piccapietra (raggiunta sottopassando il corso A. Podestà) di dove avrebbe dovuto raggiungere, sottopassando la via XXV aprile, attraverso il quartiere della Maddalena la confluenza della via Gramsci (la tanto discussa strada della Maddalena).
2 soluzione — Prosecuzione attraverso San Vincenzo con derivazione in galleria verso piazza Corvetto attraverso l'Acquasola (progetto Piacentini, 1938).
3 soluzione — Prosecuzione attraverso San Vincenzo con derivazione in gallerie sotto l'Acquasola con sbocco in piazza Portello a tergo del palazzo Pallavicini (progetto March. Cattaneo).
ivazione in gallerie sotto l'Acquasola con sbocco in piazza Portello a tergo del palazzo Pallavicini (progetto March. Cattaneo).
4 soluzione — (Inserita nel Piano approvato dal Consiglio Comunale). Prosecuzione attraverso San Vincenzo con derivazione diagonale all'aperto nella Villa Serea e Filippo, dalla dichiesta verso la via SS. Giacomo e Filippo convenientemente allargata.
diagonale all'aperto nella Villa Serea e Filippo, dalla dichiesta verso la via SS. Giacomo e Filippo convenientemente allargata.
5 soluzione — (Proposta dalla Commissione Edilizia). Prosecuzione attraverso la via E. De Amicis fino a piazza Brignole e formazione di una via parallela alla via Serra della larghezza di m. 12 attraverso il parco comunale — allargamento medio a m. 20 della via SS. Giacomo e Filippo mediante arretramento del muraglione dell'Acquasola.
parco comunale — allargamento medio a m. 20 della via SS. Giacomo e Filippo mediante arretramento del muraglione dell'Acquasola.
La prima soluzione è stata ampliamente discussa attraverso la stampa cittadina. Questo progetto aveva naturalmente molti sostenitori, ma anche molti avversari. Era l'altro la sua approvazione avrebbe trovato gravi difficoltà da parte del Ministero della Pubblica
ma anche molti avversari. Era l'altro la sua approvazione avrebbe trovato gravi difficoltà da parte del Ministero della Pubblica
a anche molti avversari. Era l'altro la sua approvazione avrebbe trovato gravi difficoltà da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione perchè la formazione di una arteria della larghezza di m. 25 avrebbe portato necessariamente alla distruzione dell'intero quartiere in quanto sarebbe stato necessario, anche per ragioni di estetica, la creazione di aree marginali
truzione dell'intero quartiere in quanto sarebbe stato necessario, anche per ragioni di estetica, la creazione di aree marginali. Si deve inoltre considerare che in forza del Piano regolatore scompariranno completamente i vecchi quartieri di Piccapietra, Madre di Dio, San Vincenzo e Prè. Quello della Maddalena è uno dei pochi che sopravviverebbero ma pure con la condizione di essere successivamente sottoposti a piano di rinnovamento.
D'altra parte anche se fosse stato possibile realizzare la strada senza la creazione delle aree marginali sarebbe stata necessaria la demolizione da 600 a 700 mc. di costruzioni con una spesa molto rilevante e completamente passiva.
i sarebbe stata necessaria la demolizione da 600 a 700 mc. di costruzioni con una spesa molto rilevante e completamente passiva.
sarebbe stata necessaria la demolizione da 600 a 700 mc. di costruzioni con una spesa molto rilevante e completamente passiva.
Osservano inoltre gli oppositori che una strada di molto traffico deve preferibilmente passare ai margini del centro urbano e non attraversarlo diagonalmente come avverrebbe nel caso della Maddalena
preferibilmente passare ai margini del centro urbano e non attraversarlo diagonalmente come avverrebbe nel caso della Maddalena. Comunque il piano studiato non esclude la possibilità che in avvenire possa essere realizzata anche questa arteria ed a tale scopo nel piano esecutivo di Piccapietra è stato predisposto un varco di passaggio lungo il lato nord del teatro Carlo Felice.
La 2ª soluzione non è stata accolta perchè oltre a prevedere una arteria in galleria attraverso un terreno completamente di riporto, essa era subordinata alla realizzazione della via San Vincenzo che si presenta difficile agli effetti finanziari.
te di riporto, essa era subordinata alla realizzazione della via San Vincenzo che si presenta difficile agli effetti finanziari.
La 3ª soluzione è anche da escludersi oltre per il fatto che comporterebbe la galleria della lunghezza di 700 metri circa, ed anche perchè non risolverebbe completamente il problema in quanto avvierebbe il traffico sulla piazza Portello verso una galleria la cui larghezza rimarrebbe di m. 15.
ente il problema in quanto avvierebbe il traffico sulla piazza Portello verso una galleria la cui larghezza rimarrebbe di m. 15.
La 4ª soluzione è stata prescelta perchè si presenta facile di immediata esecuzione. D'altra parte era anche logico dare alle gallerie Zecca-Portello-Corvetto, quelle soluzioni di continuità che non erano state previste all'epoca della loro costruzione.
gallerie Zecca-Portello-Corvetto, quelle soluzioni di continuità che non erano state previste all'epoca della loro costruzione.
gallerie Zecca-Portello-Corvetto, quelle soluzioni di continuità che non erano state previste all'epoca della loro costruzione.
L'osservazione che piazza Corvetto possa col tempo risultare eccessivamente congestionata può essere fondata, ma la soluzione di superficie prevista dal Piano e pertanto l'unica possibile ad eccezione di quella della Maddalena, mentre qualora non potrà avvenire se non attraverso un sistema di gallerie realizzabile in ogni tempo
di quella della Maddalena, mentre qualora non potrà avvenire se non attraverso un sistema di gallerie realizzabile in ogni tempo. Comunque è stato inserito nel Piano una strada con tracciato in galleria. La nuova arteria ha inizio in via De Amicis con una rampa di discesa centrale e con due corsie laterali in superficie ognuna della larghezza di m. 10 collegante piazza Verdi e piazza Corvetto.
La rampa di discesa, della larghezza di m. 13,50 più due strisce pedonali di servizio di m. 1,00 ognuna, è separata dalle strade laterali mediante muri di sostegno di altezza crescente all'ingresso della galleria e porta, dal punto di quota (9,00) di via De Amicis, alla quota (3,50) d'inizio della galleria, con una pendenza del 3,60% con uno sviluppo di m. 7.
Subito all'imbocco la galleria ha una curva del raggio interno di m. 300 ed ampiezza di 29º per assu-
con uno sviluppo di m. 7.
Subito all'imbocco la galleria ha una curva del raggio interno di m. 300 ed ampiezza di 29º per assu-
on uno sviluppo di m. 7.
Subito all'imbocco la galleria ha una curva del raggio interno di m. 300 ed ampiezza di 29º per assu-
mere poi una direzione planimetricamente rettilinea fino al punto posto sotto via Caffaro, dove si volge verso mare con una curva di raggio interno di m. 39 di via Caffaro. Nel tratto in curva si fino all'altezza dell'Hotel Astoria, per uno sviluppo di m
rva di raggio interno di m. 39 di via Caffaro. Nel tratto in curva si fino all'altezza dell'Hotel Astoria, per uno sviluppo di m. 93, il fondo stradale rimane alla quota (5,50), per continuare poi una lunghezza della lunghezza di 582, con una pendenza del 2,83% che porta al fondo stradale alla quota (10%).
Il raggiungimento di tale quota deriva dalla necessità di passare in questo punto sopra le due gallerie ferroviarie, per Principe e per Brignole, distanzionati della galleria delle Grazie, che misurano al piano del ferro rispettivamente le quote (10,80) (6,46) la cui altezza misura è 5,25 fino al cielo della galleria stessa.
Si prosegue poi con un'altra livelletta, in discesa, dello sviluppo di m. 612, con una pendenza dell'1,55% fino a raggiungere l'uscita in largo Zecca alla quota (10,50).
in discesa, dello sviluppo di m. 612, con una pendenza dell'1,55% fino a raggiungere l'uscita in largo Zecca alla quota (10,50).
Questo tratto è rettilineo fino al punto posto sotto via Caffaro, dove si porta alla quota (16,8) si volge verso mare con una curva di raggio interno di m. 40 e si ampliezza di 20º, riprende un breve tratto rettilineo e quindi sbocca in largo Zecca con una lieve curva del raggio di m. 200 e di ampiezza di 15º.
La galleria ha una lunghezza di m. 1287.
i sbocca in largo Zecca con una lieve curva del raggio di m. 200 e di ampiezza di 15º.
La galleria ha una lunghezza di m. 1287.
Sorge la necessità di demolire il largo Zecca l'edificio scolastico posto proprio davanti all'ingresso della nuova galleria, il palazzo Parrone e logicamente il caseggiato basso che restringe la via Bensa. Il progetto risolve anche convenientemente l'aspetto architettonico con la costruzione di edifici marginali alla sistemazione stradale.
etto risolve anche convenientemente l'aspetto architettonico con la costruzione di edifici marginali alla sistemazione stradale.
Naturalmente questa soluzione va proiettata nel futuro cielo quando la raggiunta necessità, di ciò lo richiederà.
one stradale.
Naturalmente questa soluzione va proiettata nel futuro cielo quando la raggiunta necessità, di ciò lo richiederà.
Riprendendo la descrizione della soluzione n. 4. Raggiunta piazza Corvetto, l'arteria prosegue attraverso le gallerie esistenti, la piazza Corridoni, per raggiungere nella via dell'Annunziata convenientemente allargata a m. 20 sino alla piazza omonima dove secondo gli studi esistenti le soluzioni possibili erano due:
a convenientemente allargata a m. 20 sino alla piazza omonima dove secondo gli studi esistenti le soluzioni possibili erano due:
-
formare una parallela a nord del palazzo Durante-Pallavicino di via Balbi con sbocco presso l'ultimo tratto di questa via;
-
formazione di un'arteria diagonale fra le piazze Nunziata e dello Statuto con ingresso presso la via Gramsci secondo un progetto esistente presso l'ufficio.
gonale fra le piazze Nunziata e dello Statuto con ingresso presso la via Gramsci secondo un progetto esistente presso l'ufficio.
La prima soluzione è stata scartata perchè a parte il costo e le particolari difficoltà esecutive non risolveva radicalmente il problema in quanto presso la stazione Principe il traffico sarebbe stato incanalato sulla via A. Doria angusta ed insufficiente.
problema in quanto presso la stazione Principe il traffico sarebbe stato incanalato sulla via A. Doria angusta ed insufficiente.
La 2ª soluzione è stata scartata perchè è costituita da una arteria di superficie, sulle quali nel 1940 il Ministero dei Lavori Pubblici si era espresso favorevolmente.
è costituita da una arteria di superficie, sulle quali nel 1940 il Ministero dei Lavori Pubblici si era espresso favorevolmente.
Presso piazza dello Statuto avviene quindi il congiungimento fra l'arteria n. 1 e l'arteria n. 3 sopradescritte che costituiranno quindi le due grandi Circonvallazioni di attraversamento l'una lato a mare e l'altra a lato monte.
Il Piano prevede anche l'allargamento della via Fontane.
allazioni di attraversamento l'una lato a mare e l'altra a lato monte.
Il Piano prevede anche l'allargamento della via Fontane.
llazioni di attraversamento l'una lato a mare e l'altra a lato monte.
Il Piano prevede anche l'allargamento della via Fontane.
La via Buozzi costituisce l'unica arteria comune per dirigersi verso la zona di ponente e verso il settentrione. Fortunatamente nel 1933 la preesistente larghezza di m. 10 (oltre il marciapiede a sbalzo) mediante rilevanti opere di cemento armato per una lunghezza di km. 1, ricavati quasi esclusivamente sulla zona acclive, venne portata a m
ilevanti opere di cemento armato per una lunghezza di km. 1, ricavati quasi esclusivamente sulla zona acclive, venne portata a m. 30 (oltre il marciapiede a sbalzo) mediante rilevanti opere di cemento armato per una lunghezza di km. 1, ricavati quasi esclusivamente sulla zona acclive. Se non fosse stata eseguita questa arteria oggi il traffico cittadino sarebbe quasi paralizzato. La sezione studiata comporta un originale binario in sede propria e due opposte correnti di traffico della larghezza di m
zzato. La sezione studiata comporta un originale binario in sede propria e due opposte correnti di traffico della larghezza di m. 9 oltre il marciapiede. In questa arteria è previsto possono avvenire facilmente ed il traffico si svolge in maniera spedita non essendo soggetto alle fermate tranviarie.
La celerizzazione di Sampierdarena è attraversata da due grandi arterie di recente costruzione. La via di Francia e la via Cantore: la prima orientata verso la Circonvallazione a mare, l'altra verso la Stazione Ferroviaria. Alla estremità della via Cantore si presenta un importante bivio stradale rappresentato dal sottopassaggio ferroviario Degola diretta verso la riviera di ponente e la nazionale diretta alle delegazioni del Polcevera e al passo dei Giovi. Il Piano prevede l'allargamento a m
viera di ponente e la nazionale diretta alle delegazioni del Polcevera e al passo dei Giovi. Il Piano prevede l'allargamento a m. 20 dell'attuale sottopassaggio come pure l'ampliamento della piazza Montano con un migliore raccordo alla strada nazionale.
Seguendo le direttrici di ponente nessun mutamento viene apportato all'attuale sistema viario fino al limite della delegazione di Cornogliano dopo la quale la via Aurelia subisce un allargamento di m. 20. Oltre il nuovo stabilimento siderurgico ed il costruendo aeroporto è prevista una nuova arteria che si porta sul confine della delegazione di Sestri Ponente all'altezza di via Paglia, la quale verrebbe allargata a m
arteria che si porta sul confine della delegazione di Sestri Ponente all'altezza di via Paglia, la quale verrebbe allargata a m. 30 con un completo rinnovamento edilizio dei vecchi quartieri marginali che si trovano in condizioni igieniche veramente deplorevoli.
Tale arteria prosegue oltre la villa comunale Rossi, a monte della via Merano con andamento parallelo a questa fino alla via Multedo la quale viene convenientemente allargata fino all'innesto sul lungomare di Pegli, che a sua volta verrebbe conservato non essendo possibile la formazione di una arteria di attraversamento
ul lungomare di Pegli, che a sua volta verrebbe conservato non essendo possibile la formazione di una arteria di attraversamento. Presso il casosello tranviario di Pegli, viene creato, oltre l'attuale via Aurelia, un'altra strada a monte dell'abitato di Prà, convenientemente raccordata all'autostrada Genova-Savona, che si inserisce sulla via Buffa e quale rappresenta la Circonvallazione a monte della delegazione di Voltri.
Viabilità lungo la valle del Bisagno.
La ferrovia Genova-Pisa taglia normalmente il corso del torrente Bisagno e divide la città in due zone. Tre sono i varchi che sottopassando la ferrovia assicurano le comunicazioni a precisione:
-
Sottopassaggio presso la stazione Brignole in continuazione dell'abbinata esistente sulla copertura del Bisagno avente per direttrice la via Canevari (esistente).
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Sottopassaggio presso il mercato dei Fiori avente per direttrice la via Archimede (esistente).
la via Canevari (esistente).
-
Sottopassaggio presso il mercato dei Fiori avente per direttrice la via Archimede (esistente).
-
Sottopassaggio fra corso Torino e corso Sardegna (in fase di realizzazione).
Il primo varco orienta il traffico sulla strada posta lungo la sponda destra del torrente, il secondo ed il terzo sulla sponda sinistra.
varco orienta il traffico sulla strada posta lungo la sponda destra del torrente, il secondo ed il terzo sulla sponda sinistra.
Un altro collegamento è rappresentato dal sovrappasso esistente fra corso Gastaldi e la piazza Terralba. Tale collegamento non ridona alcun interesse nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente al traffico di penetrazione fra due quartieri della Città.
sse nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente al traffico di penetrazione fra due quartieri della Città.
Nei riguardi della sistemazione del torrente Bisagno, il Piano prevede un'arginatura generale estesa fino alla delegazione di Prato con la verità di copertura totale sistemati rispettivamente fra il ponte ferroviario ed il ponte di S. Agata presso lo stadio Ferraris ed infine presso il limitero di Staglieno.
ttivamente fra il ponte ferroviario ed il ponte di S. Agata presso lo stadio Ferraris ed infine presso il limitero di Staglieno.
tivamente fra il ponte ferroviario ed il ponte di S
tivamente fra il ponte ferroviario ed il ponte di S. Agata presso lo stadio Ferraris ed infine presso il limitero di Staglieno.
L'arginatura e le coperture parziali permetteranno la realizzazione di due grandi arterie situate rispettivamente sulle opposte sponde fino alla delegazione di Prato, nonchè la formazione di vasti spazi in servizio dei complessi sportivi esistenti, del cimitero di Staglieno, e della edilizia civile e industriale in genere
i spazi in servizio dei complessi sportivi esistenti, del cimitero di Staglieno, e della edilizia civile e industriale in genere, in quanto restringendo l'alveo del torrente Bisagno verranno acquisite aree fabbricabili vaste zone di territorio.
Sulla sponda sinistra oltre le strade di traffico normale, è prevista un'arteria sopraelevata destinata al traffico veloce e disimpegnata da qualsiasi incrocio oltre ad essere collegata con l'autostrada Spezia-Genova-Ventimiglia.
Si deve rilevare che attraverso la valle del Bisagno si svolgono le comunicazioni dirette verso Piacenza (via n. 45) verso Chiavari (provinciale Fontana-Cicagna-Boasi) per Busalla (provinciale Laccio-Montoggio).
irette verso Piacenza (via n. 45) verso Chiavari (provinciale Fontana-Cicagna-Boasi) per Busalla (provinciale Laccio-Montoggio).
L'arteria Chiavari-Boasi-Busalla si è dimostrata di grande attività durante la limitazione del traffico sullo Aurelia dovuta alle frane di Pieve Ligure; per cui la Amministrazione Provinciale sta provvedendo al potenziamento di questa strada.
Viabilità lungo la valle del Polcevera.
La valle del Polcevera accoglie la maggior parte dei complessi industriali della Città.
Viabilità lungo la valle del Polcevera.
La valle del Polcevera accoglie la maggior parte dei complessi industriali della Città.
Per questo torrente il Piano prevede l'arginatura e la formazione di altre strade situate sulle opposte sponde.
Sono previsti inoltre miglioramenti, allargamenti e rettifiche sulla attuale strada fra Sampierdarena e Pontedecimo, nonchè sulla continuazione del corso P. Perroni, fra Cornigliano e S. Quirico.
a attuale strada fra Sampierdarena e Pontedecimo, nonchè sulla continuazione del corso P. Perroni, fra Cornigliano e S. Quirico.
attuale strada fra Sampierdarena e Pontedecimo, nonchè sulla continuazione del corso P. Perroni, fra Cornigliano e S. Quirico.
Le quattro arterie previste saranno destinate esclusivamente al traffico locale di carattere prevalentemente industriale. Anche in questo caso l'arginatura consentirà di realizzare vasti territori la cui destinazione sarà indubbiamente industriale e ferroviaria
esto caso l'arginatura consentirà di realizzare vasti territori la cui destinazione sarà indubbiamente industriale e ferroviaria. È stato anche previsto dal Piano un allacciamento delle valli del Polcevera e del Bisagno mediante una strada, che partendo da Molassana attraverso la località di Pino
Soprano raggiunge, in parte anche in galleria il torrente Secca. La lunghezza della galleria è di circa due chilometri.
Strada e traffico veloce.
parte anche in galleria il torrente Secca. La lunghezza della galleria è di circa due chilometri.
Strada e traffico veloce.
È noto come il traffico urbano, anche quando le arterie stradali hanno capienza, è soggetto a notevoli rallentamenti a causa degli attraversamenti, incroci, semafori, dei diversi mezzi di locomozione. La creazione di una arteria che permettesse la eliminazione di questi rallentamenti era quindi indispensabile, specie in un Piano regolatore che deve proiettarsi nel futuro.
a eliminazione di questi rallentamenti era quindi indispensabile, specie in un Piano regolatore che deve proiettarsi nel futuro.
Scartare le soluzioni in galleria perchè oltre all'alto costo e difficoltà tecniche dovute al sottosuolo non sono le più idonee per un traffico automobilistico, la Commissione preposta allo studio del Piano, dava la preferenza alla costruzione di una strada sopraelevata.
automobilistico, la Commissione preposta allo studio del Piano, dava la preferenza alla costruzione di una strada sopraelevata.
automobilistico, la Commissione preposta allo studio del Piano, dava la preferenza alla costruzione di una strada sopraelevata.
Si tratta di un vero e proprio viadotto in cemento armato alto da 5 a 6 m. sul livello delle attuali sedi stradali e della larghezza di m. 13 (compresi due sbalzi laterali di m. 1,50). Nella soluzione, se si considerano le caratteristiche della Città, risulta in sostanza la più economica
zi laterali di m. 1,50). Nella soluzione, se si considerano le caratteristiche della Città
zi laterali di m. 1,50). Nella soluzione, se si considerano le caratteristiche della Città, risulta in sostanza la più economica. Infatti le arterie cittadine sono derivate in gran parte o mediante la costruzione di gallerie (o ne contano 3 nel centro ed una nella periferia) o mediante opere in cemento armato (via Buozzi-corso Gastaldi) o con sventramenti di vecchi quartieri (via XX Settembre-piazza Dante-via Cantore a Sampierdarena) o mediante la costruzione di ponti viadotti (corso Italia-litoranea di
ia XX Settembre-piazza Dante-via Cantore a Sampierdarena) o mediante la costruzione di ponti viadotti (corso Italia-litoranea di levante o a mezzo di sbancamenti e muraglioni di sostegno (strada a nastro
Pozzo, inizio via Cantore, Circonvallazione a monte, via Napoli, ecc.). La sopraelevata utilizza in sostanza la sede di strade già esistenti, quindi usufruisce già di spazi acquisiti a costo zero per gravi sacrifici finanziari e sotto questo aspetto risulta la più economica. La strada a traffico veloce ha inizio presso la casa dei Pescatori alla Foce, si svolge parallelamente a sud di sotto del corso M. Quadrio, attraversa la piazza Cavour e la nuova arteria a mare del palazzo S
i svolge parallelamente a sud di sotto del corso M. Quadrio, attraversa la piazza Cavour e la nuova arteria a mare del palazzo S. Giorgio, lambisce la zona portuale lungo la via Gramsci, sottopassa il viadotto dei Mille, costeggia quello Adua per innestarsi nella zona centrale della via Buozzi e della via Francia. Infine, passando sulla strada a mare di Sampierdarena si raccorda con l'autostrada Genova-Savona utilizzando il ponte di ferro della ferrovia a Cornigliano.
Metropolitana.
La configurazione della Città è certamente la più favorevole per lo sviluppo di una linea metropolitana. Infatti la grande arteria di circolazione si estende linearmente da levante a ponente e su queste convergono i traffici provenienti dalle valli. È come un grande collettore che debba necessariamente accogliere le diramazioni minori.
gono i traffici provenienti dalle valli. È come un grande collettore che debba necessariamente accogliere le diramazioni minori.
Attualmente campo le opinioni non sono però tutte concordi. D'altra parte l'idea della necessità di una ferrovia metropolitana in Genova ha da tempo guadagnato il consenso di larghi strati dell'opinione pubblica cittadina (più volte anche sostenuti dalla stampa).
a ha da tempo guadagnato il consenso di larghi strati dell'opinione pubblica cittadina (più volte anche sostenuti dalla stampa).
ha da tempo guadagnato il consenso di larghi strati dell'opinione pubblica cittadina (più volte anche sostenuti dalla stampa).
Gli studi della metropolitana di Genova sono stati approfonditi, da oltre un ventennio, da una Società per cui è da ritenere che il progetto predisposto corrisponda a quanto di meglio potesse farsi
ltre un ventennio, da una Società per cui è da ritenere che il progetto predisposto corrisponda a quanto di meglio potesse farsi. Va notato che tali studi che hanno importato una somma di lavoro notevole ed una più notevole spesa, sono stati suffragati da rilievi e sondaggi diretti sul terreno per cui offrono la migliore garanzia di serietà.
Considerato che il tracciato adottato non interferiva con le previsioni del Piano regolatore e che seguiva l'andamento più logico e naturale, la Commissione ha ritenuto di inserirlo nel Piano.
La metropolitana si sviluppa fra la delegazione di Nervi e quella di Pegli, con uno sviluppo di km. 19,581. Essa si svolge in parte allo scoperto ed in parte in galleria attraverso il territorio di S. Olcese-Quarto-Sturla-Genova-Centro - Sampierdarena - Sestri - Pegli. I tronchi previsti sono quattro e cioè:
il territorio di S. Olcese-Quarto-Sturla-Genova-Centro - Sampierdarena - Sestri - Pegli. I tronchi previsti sono quattro e cioè:
1º tronco: Pegli-Sestri Km. 2,579 2º tronco: Sestri-Sampierdarena » 3,710 3º tronco: Sampierdarena-Sturla » 8,972 4º tronco: Sturla-Nervi » 4,320
La precedenza di esecuzione dovrebbe essere riservata al 2º e 3º tronco (km. 12,682).
Sistemazione ferroviaria.
rvi » 4,320
La precedenza di esecuzione dovrebbe essere riservata al 2º e 3º tronco (km. 12,682).
Sistemazione ferroviaria.
Tutte le città grandi e piccole distribuite lungo l'arco della costa ligure fra Chiavari e Ventimiglia, da tempo invocano lo spostamento a monte della linea ferroviaria che taglia il litorale e divide i centri urbani in due zone distinte saldate da rari e antiestetic sottopassaggi o da scomodi passaggi a livello.
orale e divide i centri urbani in due zone distinte saldate da rari e antiestetic sottopassaggi o da scomodi passaggi a livello.
Ragioni di carattere unicamente finanziario hanno impedito ed impediscono tuttora l'accoglimento di questi studi desiderata in quanto lo Stato non è in grado di finanziare le nuove opere occorrenti a risolvere l'annoso problema dei vari Comuni interessati hanno la possibilità di contribuire, anche in minima parte, alla spesa necessaria.
l'annoso problema dei vari Comuni interessati hanno la possibilità di contribuire, anche in minima parte, alla spesa necessaria.
Per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova fin dal 1938 il Ministero delle Comunicazioni ha provveduto ad una notevole riforma dei servizi ferroviari tuttora in atto.
È noto infatti come in quell'epoca l'Amministrazione ferroviaria abbia provveduto al potenziamento delle stazioni di P. Principe e P. Brignole.
come in quell'epoca l'Amministrazione ferroviaria abbia provveduto al potenziamento delle stazioni di P. Principe e P. Brignole.
Sarebbe inutile quanto inopportuno aprire una nuova polemica circa la riforma allora adottata in quanto la stessa è stata ormai in gran parte realizzata e dal momento che fu oggetto a sua volta di ampie discussioni e critiche.
È certo che la soluzione allora adottata non fu, a nostro parere, la più idonea.
o a sua volta di ampie discussioni e critiche.
È certo che la soluzione allora adottata non fu, a nostro parere, la più idonea.
L'elevazione di Brignole a stazione principale (dove esistevano condizioni più favorevoli per l'ampliamento e per la viabilità) e la creazione di una nuova stazione ausiliaria in Sampierdarena avrebbe risolto il problema in maniera molto più razionale ed economica.
zione di una nuova stazione ausiliaria in Sampierdarena avrebbe risolto il problema in maniera molto più razionale ed economica.
La sistemazione degli impianti ferroviari di Genova dopo il periodo della rapida progettazione e del suo primo sviluppo si è trovata nel 1943, ed anche prima, alla fine del 1945 in periodo di stasi in conseguenza degli eventi bellici.
rimo sviluppo si è trovata nel 1943, ed anche prima, alla fine del 1945 in periodo di stasi in conseguenza degli eventi bellici.
Detta sistemazione avrebbe dovuto essere realizzata in tre tempi in ordine alla urgenza ed all'importanza dei nuovi impianti, che nel 1938 fu stabilito di distribuire come segue:
Nel primo tempo, sistemazione delle stazioni di Genova P.P., Genova P.R. e Sampierdarena; costruzione di un tronco di linea per il raccordo diretto per la stazione di Genova P.P. con le linee del nord.
e Sampierdarena; costruzione di un tronco di linea per il raccordo diretto per la stazione di Genova P.P. con le linee del nord.
Nel secondo tempo, completamento del raddoppio tra le stazioni di Genova e Savona con l'internamento della linea tra Sampierdarena e Sestri Ponente, nonchè del nuovo tronco di linea tra il raccordo del Porto occidentale del Porto con le linee del nord, nella sponda destra del Polcevera.
nuovo tronco di linea tra il raccordo del Porto occidentale del Porto con le linee del nord, nella sponda destra del Polcevera.
Nel terzo tempo, completamento del raddoppio tra Savona e Ventimiglia e tra Genova e La Spezia. Sostituzione della corrente continua a quella trifase tra Genova e Viareggio (lavoro questo successivamente spostato al primo tempo).
Descrizione degli impianti relativi al 1º periodo interessanti la grande Genova.
Erano previsti i seguenti lavori:
tempo).
Descrizione degli impianti relativi al 1º periodo interessanti la grande Genova.
Erano previsti i seguenti lavori:
-
Notevole ampliamento e radicale sistemazione delle stazioni di Genova P.B. e Genova P.P., nonchè sistemazione di quella di Genova-Sampierdarena.
-
Quadruplicamento della linea fra le stazioni di Genova-Principe e Genova-Brignole.
azione di quella di Genova-Sampierdarena.
-
Quadruplicamento della linea fra le stazioni di Genova-Principe e Genova-Brignole.
-
Costruzione di un nuovo tronco di linea a doppio binario per raccordare direttamente la stazione di Genova P.P. con le linee del Nord, indipendentemente dal transito di Sampierdarena.
o per raccordare direttamente la stazione di Genova P.P. con le linee del Nord, indipendentemente dal transito di Sampierdarena.
- Costruzione di una nuova grande squadra di rialzo a Genova-Trasta sulle sponde destra del Polcevera anche in sostituzione della squadra di rialzo di Genova P.B. demolita per far luogo agli impianti di sistemazione della stazione.
nche in sostituzione della squadra di rialzo di Genova P.B. demolita per far luogo agli impianti di sistemazione della stazione.
- Realizzare gli altri impianti minori connessi ai precedenti come: ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Genova Bolzaneto, costruzione di nuovi ponti attraverso il Polcevera, ecc.
liamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Genova Bolzaneto, costruzione di nuovi ponti attraverso il Polcevera, ecc.
iamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Genova Bolzaneto, costruzione di nuovi ponti attraverso il Polcevera, ecc.
Piazzale di Genova P.P. — Le espropriazioni delle aree occorrenti per l'ampliamento e sistemazione degli impianti sono state eseguite e le aree stesse occupate con le nuove opere. Anche per questa stazione, per quanto riguarda l'Amministrazione ferroviaria, nessun'altra occupazione è prevista
e nuove opere. Anche per questa stazione, per quanto riguarda l'Amministrazione ferroviaria, nessun'altra occupazione è prevista. La sistemazione delle strade al limite della proprietà ferroviaria, è stata da tempo ultimata; la massima parte dei nuovi lavori
previsti sul piazzale sono stati portati a termine ed altri sono in corso di avanzata esecuzione.
Resta da eseguire la sostituzione della travata in ferro, sistemata a carattere provvisorio, in corrispondenza della via Bianchetti, con un'opera definitiva.
ione della travata in ferro, sistemata a carattere provvisorio, in corrispondenza della via Bianchetti, con un'opera definitiva.
Piazzale di Genova P.B. — Le espropriazioni dei terreni occorrenti per l'ampliamento e sistemazione degli impianti sono state eseguite e le aree occupate con le nuove opere. Pertanto nei riguardi dell'Amministrazione ferroviaria nessun'altra occupazione di aree è prevista.
occupate con le nuove opere. Pertanto nei riguardi dell'Amministrazione ferroviaria nessun'altra occupazione di aree è prevista.
I lavori sono stati nella quasi totalità compiuti; resta da eseguire il completamento del sottovia di corso Torino e di alcuni fabbricati sul piazzale interno della Stazione.
uti; resta da eseguire il completamento del sottovia di corso Torino e di alcuni fabbricati sul piazzale interno della Stazione.
ti; resta da eseguire il completamento del sottovia di corso Torino e di alcuni fabbricati sul piazzale interno della Stazione.
Stazione di Sampierdarena — Le condizioni di questa stazione sono difficilissime data la ristrettezza dello spazio, va anche la costruzione del nuovo raccordo diretto tra Genova P.P. e le linee dei Giovi, esse risulteranno migliorate e per la sua sistemazione sarà quindi sufficiente l'esecuzione di alcuni lavori integrativi come: sottopassaggi, nuovi marciapiedi, ecc
a sua sistemazione sarà quindi sufficiente l'esecuzione di alcuni lavori integrativi come: sottopassaggi, nuovi marciapiedi, ecc. Si prevedeva la costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori in sostituzione di quello attuale che è deficiente sotto tutti i punti di vista, nonchè la costruzione di un fabbricato per servizi accessori ed alloggi.
Per questa stazione, ad eccezione della pensilina in cemento armato costruita sul marciapiede lato Ventimiglia, ben poco è stato fatto.
Opere complementari — La sistemazione degli impianti ferroviari di Genova oltre all'ampliamento delle stazioni suddette, prevede alcune altre importanti opere complementari che vengono qui di seguito elencate:
ll'ampliamento delle stazioni suddette, prevede alcune altre importanti opere complementari che vengono qui di seguito elencate:
l'ampliamento delle stazioni suddette, prevede alcune altre importanti opere complementari che vengono qui di seguito elencate:
- Quadruplicamento della linea fra le stazioni di Genova P.P. e Genova P.B., - per rendere possibile la migliore integrazione di servizio fra le due stazioni di Genova P.P. e Genova P.B., secondo un nuovo programma di esercizio da attuarsi, è stato previsto di portare da due a quattro binari il collegamento fra le due stazioni medesime
ramma di esercizio da attuarsi, è stato previsto di portare da due a quattro binari il collegamento fra le due stazioni medesime. Ciò è stato ottenuto mediante l'apertura di una nuova galleria a doppio binario svolgentesi completamente sotto l'Albero della città a monte di quella già esistente. Le opere murarie sono già state eseguite ed è stato impiantato, per ora, uno solo dei due binari previsti.
- Nuovo tronco di linea per il raccordo diretto Genova P.P., linea dei Giovi - tale raccordo è stato previsto allo scopo di alleggerire il traffico sul tratto Genova P.P.-Sampierdarena, ora saturo per l'eccezionale servizio a cui è assoggettato. Esso dipartendosi dall'estremo occidentale della stazione di Principe, devia verso nord-ovest e dopo aver percorso la nuova galleria Granarolo, lunga m. 2880, sbocca sul val Polcevera che viene attraversata con un imponente viadotto della lunghezza di m
alleria Granarolo, lunga m. 2880, sbocca sul val Polcevera che viene attraversata con un imponente viadotto della lunghezza di m. 950 disturbando il meno possibile l'abitato di Rivarolo e le zone, così intensamente sfruttate, della val Polcevera.
Oltre il viadotto, a mezzo di altra breve galleria (Facchini) e di altro breve tratto scoperto il nuovo
Oltre il viadotto, a mezzo di altra breve galleria (Facchini) e di altro breve tratto scoperto il nuovo
Oltre il viadotto, a mezzo di altra breve galleria (Facchini) e di altro breve tratto scoperto il nuovo
tronco di raccordo dopo aver percorso il viadotto di Borzoli, innesta alla linea esistente in sponda sinistra
scoperto il nuovo
tronco di raccordo dopo aver percorso il viadotto di Borzoli, innesta alla linea esistente in sponda sinistra. La vecchia linea dei Giovi svolgentesi sulla sponda sinistra, che viene scavalcata con il suddetto grande viadotto, viene pure allacciata al nuovo raccordo con una diramazione che partendosi mediante biforcazione dall'interno della galleria il Granarolo, presso il suo sbocco a nord, discende a raggiungere la vecchia linea tra le stazioni di Rivarolo e Bolzareto.
Sono già state eseguite le opere in galleria e per circa il 70% tutte le altre.
-
Nuova squadra di rialzo di Genova-Trasta - lavori sono già stati portati a termine.
-
Allacciamento in sponda sinistra del Polcevera del bacino occidentale del Porto con le linee per i Giovi - i lavori sono, per la parte indispensabile, già eseguiti.
Lavori del 2º e 3º tempo.
ale del Porto con le linee per i Giovi - i lavori sono, per la parte indispensabile, già eseguiti.
Lavori del 2º e 3º tempo.
Dei lavori previsti nel 2º tempo sono state eseguite una parte delle opere del nuovo tronco di linea per il collegamento delle calate occidentali del Porto con le linee del nord in sponda destra del Polcevera, l'Amministrazione Ferroviaria pur tenendo i lavori tuttora sospesi non ha, a quanto risulta, intenzione di rinunciare a detto collegamento.
azione Ferroviaria pur tenendo i lavori tuttora sospesi non ha, a quanto risulta, intenzione di rinunciare a detto collegamento.
Dei lavori del 3º tempo sono stati eseguiti solo quelli per la sostituzione della corrente continua a quella trifase fra Genova Brignole e Viareggio.
Ciò premesso, i nuovi programmi formulari della Amministrazione ferroviaria e che furono inseriti nelle previsioni del Piano Regolatore, sono i seguenti:
grammi formulari della Amministrazione ferroviaria e che furono inseriti nelle previsioni del Piano Regolatore, sono i seguenti:
- per la zona de Brignole verso Levante non si prevede nessun spostamento a monte della linea ferroviaria;
re, sono i seguenti:
- per la zona de Brignole verso Levante non si prevede nessun spostamento a monte della linea ferroviaria;
e, sono i seguenti:
-
per la zona de Brignole verso Levante non si prevede nessun spostamento a monte della linea ferroviaria;
-
per la zona di Ponente la nuova linea è spostata a monte nel tratto Principe-Pegli
ostamento a monte della linea ferroviaria;
- per la zona di Ponente la nuova linea è spostata a monte nel tratto Principe-Pegli. Il nuovo percorso è quasi esclusivamente in gallerie tranvie che nell'attraversamento della valle del Polcevera in località Certosa (qui si ha l'allacciamento della linea Milano-Torino) e nei tratti riguardanti le stazioni di Sestri presso località San Giacomo e di Pegli, adiacente Villa Pallavicini. Qui come già detto si rientra nell'attuale percorso.
Questa nuova linea prevede gli allacciamenti anche con quella di Ovada. Il vecchio percorso dovrebbe servire esclusivamente le zone portuali e industriali. Il Piano prevede inoltre ampie zone di parcheggio ricavate dalla copertura del Polcevera.
Autostrade.
ortuali e industriali. Il Piano prevede inoltre ampie zone di parcheggio ricavate dalla copertura del Polcevera.
Autostrade.
In una città come Genova, eminentemente commerciale ed industriale, le autostrade acquistano una importanza vitale anche per lo sviluppo preso dai trasporti automobilistici in concorrenza con quelli ferroviari. Quando fu costruita la prima camionale Genova-Serravalle non si pensava certamente che a distanza di
enza con quelli ferroviari. Quando fu costruita la prima camionale Genova-Serravalle non si pensava certamente che a distanza di
pochi anni si dovesse già sentire la necessità di aumentarne la capacità.
Quando poi nel 1940 si sentì parlare per la prima volta dell'autostrada La Spezia-Genova-Ventimiglia, si pensava ad una chimerica eventualità dell'anno 2000 e non certamente si immaginava che nel 1952 sarebbero stati iniziati i lavori del primo tronco Genova-Serravalle.
dell'anno 2000 e non certamente si immaginava che nel 1952 sarebbero stati iniziati i lavori del primo tronco Genova-Serravalle.
Come è noto esso ha inizio dalla delegazione di Prà dove è raccordato alla via Aurelia mediante apposito innesto.
a-Serravalle.
Come è noto esso ha inizio dalla delegazione di Prà dove è raccordato alla via Aurelia mediante apposito innesto.
-Serravalle.
Come è noto esso ha inizio dalla delegazione di Prà dove è raccordato alla via Aurelia mediante apposito innesto.
Il progetto inserito nel Piano comporta una arteria della larghezza di m. 16 suddivisa in due corsie correnti di marcia che attraversa il territorio delle delegazioni di Prà, Pegli, Sestri, Cornigliano e Sampierda rena fino al piazzale della Camionale
attraversa il territorio delle delegazioni di Prà, Pegli, Sestri, Cornigliano e Sampierda rena fino al piazzale della Camionale. Caratteristica del progetto è la sovrapposizione delle due distinte correnti di traffico in alcune zone che presentavano notevoli difficoltà altrimetriche.
Sono previsti un allacciamento al costruendo aeroporto, un altro presso Cornigliano vicino all'attuale corso Perrone ed un terzo presso il Campasso con la camionale Genova-Serravalle. Questo tronco ha una lunghezza di 13 km. circa dei quali ml. 4,611 in superficie, ml. 4,236 in galleria, 4.653 in viadotto.
Secondo il tracciato di massima, verso il levante il secondo tronco ha inizio a circa 500 m. dal piazzale della Camionale.
tto.
Secondo il tracciato di massima, verso il levante il secondo tronco ha inizio a circa 500 m. dal piazzale della Camionale.
Da questo punto l'autostrada (nella direzione della Spezia) deve attraversare la zona montana.
m. dal piazzale della Camionale.
Da questo punto l'autostrada (nella direzione della Spezia) deve attraversare la zona montana.
dal piazzale della Camionale.
Da questo punto l'autostrada (nella direzione della Spezia) deve attraversare la zona montana.
Presso il torrente Torbella ha inizio la galleria di attraversamento lunga m. 1.800 a quota 150 per raggiungere la località di S. Antonio a quota £20. Indi rientra in galleria dopo un tronco di circa 80 metri allo scoperto. La seconda galleria è lunga 1 km. ed esce alla località Gavette a quota 50
leria dopo un tronco di circa 80 metri allo scoperto. La seconda galleria è lunga 1 km. ed esce alla località Gavette a quota 50. In questo punto avviene l'attraversamento del torrente Bisagno con un viadotto convenientemente raccordato al sistema di rampe a quadrifoglio alla viabilità di fondo valle.
Attraversato il Bisagno l'autostrada prosegue in una galleria della lunghezza di 1 km. in località nord-est di Quezzi per inoltrarsi in superficie verso il torrente Fereggiano a quota 100 - dopodiché entra di nuovo in galleria presso l'indefettibile (intercalata da due tratti della lunghezza di circa 50 metri all'aperto) e precisamente nel fondo valle di S. Tecla ed in prossimità di Rio Vernazza
tratti della lunghezza di circa 50 metri all'aperto) e precisamente nel fondo valle di S. Tecla ed in prossimità di Rio Vernazza. La galleria sbocca in località Cadigliana, attraverso il torrente Sturla e dopo circa 400 metri rientra in galleria (sempre a quota 100) per un tratto di km. 2,5 con tre intervalli in superficie in zona Rio Pdaruggia della lunghezza di 50 metri, in Rio Torbido di circa 150 metri e presso Rio Bisgnara per altri 150 metri.
La galleria sbocca quindi presso la riva destra di Rio S. Pietro a quota 130 circa. L'autostrada prosegue quindi in superficie, a quota uniforme 100, attraversa il torrente Nervi in zona Scagaggino, svolge a mezzoggiorno, passa a sud di S. Ilario alto ed attraverso Boplasco esce dai confini del Comune.
Comunicazioni verso la Lombardia ed il Piemonte — Per quanto riguarda le comunicazioni verso la Lombardia ed il Piemonte nulla è stato ancora deciso ma
mbardia ed il Piemonte** — Per quanto riguarda le comunicazioni verso la Lombardia ed il Piemonte nulla è stato ancora deciso ma
esistono però alcuni progetti; si prospettano pertanto le seguenti soluzioni.
- il raddoppio dell'attuale tracciato Genova-Serravalle con la formazione dopo Serravalle, di appositi diramazioni verso la Lombardia ed il Piemonte.
ttuale tracciato Genova-Serravalle con la formazione dopo Serravalle, di appositi diramazioni verso la Lombardia ed il Piemonte.
- Formazione di una strada da Mulcedo (Pegli) passante per Campoligure - Ovada - Retorto. Presso quest'ultima località si forma un bivio: un tronco devierebbe verso Tortona che attraversa la Lombardia con direttrice la Val Sesia. Presso Ovada è prevista altra diramazione verso Acqui e Melazzo.
I chilometraggi sarebbero i seguenti:
direttrice la Val Sesia. Presso Ovada è prevista altra diramazione verso Acqui e Melazzo.
I chilometraggi sarebbero i seguenti:
Tronco Genova-Mulcedo-Ovada km. 34.760 Tronco Genova-Acqui-Melazzo » 52.650 Tronco Genova-Tortino » 133.185 Tronco Genova-Alessandria » 66.200 Tronco Rivalta-Scrivia (Tortona) » 67.650 Tronco Retorto-Rivalta-Strivia » 16.890
o » 133.185 Tronco Genova-Alessandria » 66.200 Tronco Rivalta-Scrivia (Tortona) » 67.650 Tronco Retorto-Rivalta-Strivia » 16.890
Ai vari tracciati sono particolarmente interessate le città e le provincie di Genova-Savona-Milano, Torino-Alessandria, per cui è naturale che siano seguiti con interesse dalle rispettive Camere di Commercio.
nova-Savona-Milano, Torino-Alessandria, per cui è naturale che siano seguiti con interesse dalle rispettive Camere di Commercio.
Nei riguardi del Piano Regolatore gli estensori hanno inserito anche il tracciato Mulcedo-Campoligure convenientemente collegato all'autostrada La Spezia-Genova-Ventimiglia.
ri hanno inserito anche il tracciato Mulcedo-Campoligure convenientemente collegato all'autostrada La Spezia-Genova-Ventimiglia.
Riassumendo, le strade di grande traffico e di traffico selezionato (considerando il territorio comunale suddiviso nelle tre zone, del levante, del centro, di ponente e nelle tre vallate del Bisagno, del Polcevera e del Leiro), saranno le seguenti:
Zona del levante (Nervi-Centro):
Strade di grande traffico:
el Bisagno, del Polcevera e del Leiro), saranno le seguenti:
Zona del levante (Nervi-Centro):
Strade di grande traffico:
-
via dei Mille, via Caprera, galleria Mameli, via C. Barabino (arteria n. 1);
-
strada Pedemontana, Quarto, S. Martino, Brignole (arteria n. 3);
Strade di traffico selezionato:
- autostrada;
- metropolitana.
Zona del centro (Bisagno-Principe):
Strade di grande traffico:
- circonvallazione a mare (arteria n. 1);
metropolitana.
Zona del centro (Bisagno-Principe):
Strade di grande traffico:
-
circonvallazione a mare (arteria n. 1);
-
via Barabino, piazza Dante, via S. Lorenzo, via Gramsci (arteria n. 2);
-
Brignole, via Serra, piazza Corvetto, Zecca, piazza Statuto (arteria n. 3), via Gramsci e via Buozzi;
-
galleria Brignole, Zecca.
Strade di traffico selezionato:
- autostrada;
- metropolitana;
- sopraelevata.
Zona di ponente:
Strade di grande traffico:
de di traffico selezionato:*
- autostrada;
- metropolitana;
- sopraelevata.
Zona di ponente:
Strade di grande traffico:
- via Francia, via Cantore, via Degola, via Cornigliano, via Paglia e litoranea fino al confine;
Strade di traffico selezionato:
- autostrada;
- metropolitana;
- sopraelevata.
Zona della Val Bisagno:
Strade di grande traffico:
- Brignole, via Canevari, via Piacenza, via Struppa (arteria sulla sponda destra);
Strade di traffico selezionato:
- sopraelevata.
nole, via Canevari, via Piacenza, via Struppa (arteria sulla sponda destra);
Strade di traffico selezionato:
- sopraelevata.
Zona della Val Polcevera:
Strade di grande traffico:
- via Walter Fillak, via Carnia, via Bolzaneto e l'attuale strada fino al confine;
Strade di traffico selezionato:
- autostrada.
a Walter Fillak, via Carnia, via Bolzaneto e l'attuale strada fino al confine;
Strade di traffico selezionato:
- autostrada.
N.B. — Occorre notare che la strada sulla sponda destra del torrente e quella sulla sponda sinistra insieme al corso Perrone costituiranno un sistema viario per il servizio dell'industria. Fra le due vallate il piano prevede una strada di collegamento di grande traffico.
Zona della Valle del Leiro:
Strade di grande traffico:
- l'attuale strada del Turchino.
ollegamento di grande traffico.
Zona della Valle del Leiro:
Strade di grande traffico:
- l'attuale strada del Turchino.
Conclusioni sulla viabilità.
Concludendo, si deve notare che le sezioni stradali insufficienti già descritte nella parte riguardante lo stato attuale della viabilità (via Buozzi, via Gramsci, via Balbi, via S. Lorenzo), verranno sanate dalla futura viabilità.
e lo stato attuale della viabilità (via Buozzi, via Gramsci, via Balbi, via S. Lorenzo), verranno sanate dalla futura viabilità.
Il traffico assorbito da queste strade, infatti, verrà distribuito, anche in previsione degli incrementi futuri, dalla nuova strada sopraelevata, dall'allargamento di via Gramsci, di via S. Lorenzo e di via dei Mille. Del resto la rete viaria prevista dal Piano soddisfa largamente, con la sua capacità di traffico le previsioni future.
ei Mille. Del resto la rete viaria prevista dal Piano soddisfa largamente, con la sua capacità di traffico le previsioni future.
[Segue tabella con dati statistici sulle arterie]
[Pagina vuota con testo centrato:] zone soggette a piani particolari
[Immagini di vecchi quartieri di Piccapietra con didascalie]
80 - 81 - 82 Vecchio quartiere di Piccapietra. Vederi pittoresche dell'ing. Mario Braccialini.
Zone soggette a piani particolari
82 Vecchio quartiere di Piccapietra. Vederi pittoresche dell'ing. Mario Braccialini.
Zone soggette a piani particolari
Oltre la rete delle strade di grande comunicazione urbana, autostrada, ferroviaria e metropolitana, il Piano ha inserito alcune zone della città, specialmente nella parte centrale, che si trovano nelle seguenti condizioni:
tana, il Piano ha inserito alcune zone della città, specialmente nella parte centrale, che si trovano nelle seguenti condizioni:
- zone già interessate da Piani Regolatori di recente approvazione od in corso di approvazione che non si ritiene di modificare (esse sono elencate nel Regolamento allegato al Piano).
pprovazione od in corso di approvazione che non si ritiene di modificare (esse sono elencate nel Regolamento allegato al Piano).
-
zone soggette a vincoli speciali (risanamento edilizio e zone da trasformare). La zona da risanare comprende il nucleo vecchio della Città, mentre quella da trasformare la via Prè fino a via Buozzi.
-
zone da sottoporsi a successivi piani particolareggiati; esse sono le seguenti:
da trasformare la via Prè fino a via Buozzi.
- zone da sottoporsi a successivi piani particolareggiati; esse sono le seguenti:
- zona di Quarto, per una superficie totale di ha. 31,54;
- zone di Molassana, per una superficie totale di ha. 156,10;
- zona di Pontedecimo, per una superficie totale di ha. 109,12;
- zona di Bolzaneto, per una superficie totale di ha. 202,94;
- zona di Sestri, per una superficie totale di ha. 239;
- zona di Pegli - Prà, per una superficie totale di ha. 180,96;
02,94; 5) zona di Sestri, per una superficie totale di ha. 239; 6) zona di Pegli - Prà, per una superficie totale di ha. 180,96; 7) zona di Voltri, per una superficie totale di ha. 160,42; 8) zona di via Paglia e Sestri; 9) zona di Quezzi, per una superficie totale di ha. 40,5.
I piani particolareggiati indicati nel P.R.G. non escludono logicamente l'approvazione degli stessi in altre zone del territorio Comunale come previsto dalla Legge Urbanistica. Essi vogliono indicare una precedenza motivata dalla urgente necessità di sistemare zone già in fase di intenso sviluppo.
stica. Essi vogliono indicare una precedenza motivata dalla urgente necessità di sistemare zone già in fase di intenso sviluppo.
tica. Essi vogliono indicare una precedenza motivata dalla urgente necessità di sistemare zone già in fase di intenso sviluppo.
Occorre notare, ora, quanto riguarda il centro urbano, come sia già in corso di esecuzione il Piano esecutivo di Piccapietra. Essa è una regione di altissimo valore commerciale che quali sono previsti 21.000 vani, circa di nuove costruzioni
Piccapietra. Essa è una regione di altissimo valore commerciale che quali sono previsti 21.000 vani, circa di nuove costruzioni. Le opere pubbliche (comprese le costruzioni delle case occorrenti ad accogliere le 600 famiglie che abitano nella zona) importeranno una spesa di L. 4.600.000.000.
I nuovi edifici costruendi importeranno una spesa di circa lire 10 miliardi.
Seguiranno prossimamente i piani particolareggiati della zona di Madre di Dio, S. Donato, S. Vincenzo.
Va notato che mediante la realizzazione di questi piani e di quello generale scompariranno completamente i vecchi quartieri: Piccapietra, Madre di Dio, San Vincenzo e Prè. Quello della Maddalena è uno dei pochi che sopravviverebbero ma pure con la condizione di essere successivamente sottoposti a piano
llo della Maddalena è uno dei pochi che sopravviverebbero ma pure con la condizione di essere successivamente sottoposti a piano
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di studiosi ed alla quale era favorevole la Commissione del 1940.
Tale arteria avrebbe determinato lo scompio di quel vecchio quartiere, come può facilmente intuirsi.
Lo schema descritto è integrato da altre arterie sussidiarie anche in senso nord-sud.
quartiere, come può facilmente intuirsi.
Lo schema descritto è integrato da altre arterie sussidiarie anche in senso nord-sud.
Dalla galleria Cristoforo Colombo, che attualmente è inserita nella stanza di Piazza Ferrari, si potrai raggiungere direttamente Piazza Matteotti e Via S. Lorenzo mediante una galleria a tergo della Porta Soprana.
Ferrari, si potrai raggiungere direttamente Piazza Matteotti e Via S. Lorenzo mediante una galleria a tergo della Porta Soprana.
Con l'altra strada nord-sud, che da Corvetto attraverso Piacepietra e Madre di Dio discenderà fino a raggiungere Corso Quadrio, si potrà istituire un senso unico in Via S. Lorenzo ed una circolazione anellare.
Da notarsi la previsione del raccordo sotterraneo fra Piccapietra e Via Madre di Dio e quello fra questa ultima arteria e la sopraelevata.
la previsione del raccordo sotterraneo fra Piccapietra e Via Madre di Dio e quello fra questa ultima arteria e la sopraelevata.
Il primo eviterà gli incroci sulla Via XX Settembre e la piazza Dinegro, secondo opererà il drenaggio del traffico centrale verso la periferia.
La seconda circonvallazione a monte al disotto della Via Chiodo completerà il quadro delle strade panoramiche.
Viabilità orientale del Bisagno verso Nervi.
te al disotto della Via Chiodo completerà il quadro delle strade panoramiche.
Viabilità orientale del Bisagno verso Nervi.
La regione di Albaro costituisce il territorio di passaggio fra la zona centrale ed il levante.
Il piano regolatore di Albaro prevedeva quattro grandi strade di attraversamento in massima parte già realizzate, e precisamente:
l piano regolatore di Albaro prevedeva quattro grandi strade di attraversamento in massima parte già realizzate, e precisamente:
- Corso Italia e strada a nastro (Burbino, Galleria Mameli, Corso Raggio, Via Cavallotti) che costituiscono la continuità dell'arteria litoranea e marginale alla zona portuale descritta nella viabilità generale.
lotti) che costituiscono la continuità dell'arteria litoranea e marginale alla zona portuale descritta nella viabilità generale.
-
Strada centrale di Albaro (in parte realizzata con la Via Albaro, Piazza Leonardo da Vinci - Via Paolo Boselli, Via Caprere). Rimane da completare il tratto fra Via Galli e Villa Raggio.
-
Primo tronco della Pedemontana che costituisce la continuazione dell'arteria di attraversamento mediano e dell'attraversamento superiore descritto nella viabilità centrale.
ce la continuazione dell'arteria di attraversamento mediano e dell'attraversamento superiore descritto nella viabilità centrale.
Il piano generale ha previsto la costruzione della arteria n. 3 attraverso il territorio di Sturla, Quarto e Nervi (Pedemontana) arteria che come è noto è in corso di realizzazione.
Prevede altresì l'allargamento della Via Aurelia di Levante, anch'essa in corso di ultimazione.
Rimane da completare il tratto fino a Villa Quartara, per il quale sono in corso trattative.
anch'essa in corso di ultimazione.
Rimane da completare il tratto fino a Villa Quartara, per il quale sono in corso trattative.
Con questo sistema viario il problema delle comunicazioni con il levante può ritenersi risolto, anche in considerazione che in avvenire potrà essere costruita la Camionale Genova - La Spezia già descritta.
Viabilità occidentale.
Come la regione di Albaro costituisce il territorio di passaggio fra il centro ed il levante, così la delega-
lità occidentale.
Come la regione di Albaro costituisce il territorio di passaggio fra il centro ed il levante, così la delega-
zione di Sampierdarena costituisce quello fra il centro, il ponente ed il nord.
io fra il centro ed il levante, così la delega-
zione di Sampierdarena costituisce quello fra il centro, il ponente ed il nord.
La zona è attraversata da due grandi arterie realizzate attorno al 1930 e precisamente la Via di Francia e la Via Cantore la prima, orientata presso la circonvallazione a mare (Corso Canepa), confluisce presso la sponda sinistra del Polcevera sulla grande arteria di Cornigliano; l'altra converso la Via Pacinotti l'altra verso la stazione ferroviaria.
stra del Polcevera sulla grande arteria di Cornigliano; l'altra converso la Via Pacinotti l'altra verso la stazione ferroviaria.
All'estremità della Via Cantore si presenta un importante bivio stradale rappresentato dal sottopassaggio ferroviario Degola, diretto verso la riviera di ponente e la nazionale diretta alle delegazioni del Polcevera e di Giovia del Giovia.
viario Degola, diretto verso la riviera di ponente e la nazionale diretta alle delegazioni del Polcevera e di Giovia del Giovia.
Il piano prevede l'allargamento a m. 20 dell'attuale sottoppassaggio (in corso di ultimazione), come pure l'ampliamento della piazza Montano ed un miglior raccordo alla strada nazionale.
ppassaggio (in corso di ultimazione), come pure l'ampliamento della piazza Montano ed un miglior raccordo alla strada nazionale.
Secondo le direttrice di ponente nessun mutamento viene apportato all'attuale sistema viario fino al limite della delegazione di Cornigliano, dopo la quale la Via Aurelia subisce un allargamento a m. 20.
le sistema viario fino al limite della delegazione di Cornigliano, dopo la quale la Via Aurelia subisce un allargamento a m. 20.
Oltre il nuovo stabilimento siderurgico ed il conseguendo Aeroporto è prevista una nuova arteria che si sporta a confine della Delegazione di Sestri Ponente all'altezza di Via Feglia, la quale verrebbe allargata a m. 30 con un completo rinnovamento edilizio dei vecchi quartieri marginali, che si trovano in condizioni igieniche deplorevoli.
m. 30 con un completo rinnovamento edilizio dei vecchi quartieri marginali, che si trovano in condizioni igieniche deplorevoli.
Tale arteria prosegue oltre la Villa comunale Rossi, a monte della Via Merano, con andamento parallelo a questa fino alla Via Multedo la quale viene convenientemente allargata fino all'innesto all'innesto di Pegli che verrebbe conservata, non essendo possibile la sopraelevazione di altra arteria di attraversamento.
esto all'innesto di Pegli che verrebbe conservata, non essendo possibile la sopraelevazione di altra arteria di attraversamento.
Presso il carosello tranviario di Palmaro viene creata, oltre l'attuale Via Aurelia, un'altra strada a monte dell'autostrada di ponente convenientemente raccordata alla Cantonale Genova-Savona, che si inserisce sulla Via Buffa che rappresenta la circonvallazione a monte della delegazione di Voltri.
Viabilità lungo la Valle del Bisagno.
sulla Via Buffa che rappresenta la circonvallazione a monte della delegazione di Voltri.
Viabilità lungo la Valle del Bisagno.
La ferrovia Genova-Pisa taglia normalmente il torrente del Bisagno e divide la città in due zone.
Tre sono i varchi che, sottopassando la ferrovia, ne assicurano le comunicazioni, e precisamente:
- Sottopassaggio presso la Stazione Brignole in continuazione della binata esistente sulla copertura del Bisagno, avente per direttrice la Via Canevari (esistente).
Brignole in continuazione della binata esistente sulla copertura del Bisagno, avente per direttrice la Via Canevari (esistente).
-
Sottopassaggio presso il Mercato dei Fiori, avente per direttrice la Via Archimede (esistente).
-
Sottopassaggio fra Corso Torino e Corso Sardegna realizzato a seguito ed in apposita recente convenzione fra Comune e FF.SS.
Il primo varco orienta il traffico sulla strada posta lungo la sponda destra del torrente; il secondo ed il terzo su quella della sponda sinistra.
enta il traffico sulla strada posta lungo la sponda destra del torrente; il secondo ed il terzo su quella della sponda sinistra.
Altro collegamento è rappresentato dal cavalcavia esistente fra Corso Gastaldi e la Piazza Terralba. Tale
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collegamento non riveste alcun interesse nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente il traffico di penetrazione fra altri quartieri della città.
e nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente il traffico di penetrazione fra altri quartieri della città.
nei riguardi della viabilità generale, in quanto serve unicamente il traffico di penetrazione fra altri quartieri della città.
Nei riguardi della sistemazione del torrente Bisagno, il piano prevede un'arginatura generale fino alla delegazione di Prato, nonché la formazione di vasti spiazzi in servizio dei complessi sportivi esistenti ed in cantiere di Staglieno e dell'edilizia civile ed industriale in genere, in quanto
servizio dei complessi sportivi esistenti ed in cantiere di Staglieno e dell'edilizia civile ed industriale in genere, in quanto, restringendo l'alveo del torrente Bisagno verranno acquisite alla fabbricabilità vaste zone di territorio.
Sulla sponda sinistra, oltre le strade di traffico normale, è prevista un'arteria sopraelevata destinata al traffico veloce disimpegnata da qualsiasi incrocio in collegamento con l'autostrada Spezia-Genova-Ventimiglia.
Si deve rilevare che attraverso la Valle del Bisagno si svolgono le comunicazioni dirette verso Genova (Statale 45) e verso Chiavari (provinciale Bossi-Gattorna-Cicagna) verso Busalla (provinciale Laccio-Montoggio).
te verso Genova (Statale 45) e verso Chiavari (provinciale Bossi-Gattorna-Cicagna) verso Busalla (provinciale Laccio-Montoggio).
L'arteria Chiavari-Bossi-Busalla si è dimostrata di grande utilità durante la interruzione del traffico sulla Aurelia dovuta alla frana di Pieve Ligure.
L'Ammne Provinciale sta provvedendo al potenziamento di queste strade.
Viabilità lungo la Valle del Polcevera.
La valle del Polcevera accoglie la maggior parte dei complessi industriali della città.
Viabilità lungo la Valle del Polcevera.
La valle del Polcevera accoglie la maggior parte dei complessi industriali della città.
Il torrente omonimo scorre presso la foce sul confine delle delegazioni di Sampierdarena e Cornigliano.
ndustriali della città.
Il torrente omonimo scorre presso la foce sul confine delle delegazioni di Sampierdarena e Cornigliano.
Il progetto predisposto da tecnici specializzati a cura del Consorzio del Polcevera concerne il mantenere le previsioni del piano generale relative alla formazione di un'arteria della larghezza di m. 61 m. sulla sponda destra del torrente stesso nel tratto compreso fra Pontedecimo e Pegino (raccordo al Corso Perrone).
za di m. 61 m. sulla sponda destra del torrente stesso nel tratto compreso fra Pontedecimo e Pegino (raccordo al Corso Perrone).
Il tratto fra Pegino e Ponto a foce, si inserisce nel piano, non è realizzabile se non con una nuova sezione che in alcuni punti dovrebbe essere sopraelevata.
foce, si inserisce nel piano, non è realizzabile se non con una nuova sezione che in alcuni punti dovrebbe essere sopraelevata.
Il piano prevede inoltre la continuazione del Corso P. Perrone, che inizia da Cornigliano fino a S. Quirico, nonché miglioramento, allargamento e rettifiche nella attuale arteria di comunicazione fra Pontedecimo e Pontedecimo e la statale dei Giovi.
oramento, allargamento e rettifiche nella attuale arteria di comunicazione fra Pontedecimo e Pontedecimo e la statale dei Giovi.
Il piano conferma il progetto predisposto dalla Amministrazione Provinciale della strada che, partendo da Molassana attraverso la località di Pino Soprano, raggiungera, con un'opera in galleria della lunghezza di circa 2 Km. il torrente Secca realizzando il collegamento delle valli del Bisagno e del Polcevera.
n galleria della lunghezza di circa 2 Km. il torrente Secca realizzando il collegamento delle valli del Bisagno e del Polcevera.
Il Comune ha eseguito un tratto di questa arteria fra Molassana e Pino Soprano.
Metropolitana.
Il piano generale prevede anche una metropolitana fra Nervi e Pegli il cui tracciato è in massima parte ancora oggi efficiente, salvo che per l'attraversamento della zona centrale ed in qualche tratto del ponente, che dovrà essere riveduto.
L'INGEGNERE CAPO
ggi efficiente, salvo che per l'attraversamento della zona centrale ed in qualche tratto del ponente, che dovrà essere riveduto.
La realizzazione di questa opera non appare per il momento possibile da parte della Civica Amministrazione, a meno che l'iniziativa nasca da parte di Enti privati o con l'intervento dello Stato.
In tal senso si è espressa recentemente un'apposita Commissione che ha esaminato a fondo questo problema.
L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini
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L'INGEGNERE CAPO
pposita Commissione che ha esaminato a fondo questo problema.
L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini
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Commissione Consiliare per l'esame del Piano Regolatore Generale della città
Relazione Generale Riassuntiva del lavoro svolto
Commissione Consiliare per l'esame del Piano Regolatore Generale della città
Relazione Generale Riassuntiva del lavoro svolto
A seguito di mozione del Consigliere Cirenei, con la quale era stata chiesta la nomina di una Commissione Consiliare per il riesame del Piano Regolatore Generale della Città, il Consiglio Comunale, in una sua seduta del 26 ottobre 1956, approvava all'unanimità il seguente ordine del giorno proposto dai capi gruppo consiliari:
« il Consiglio Comunale,
tobre 1956, approvava all'unanimità il seguente ordine del giorno proposto dai capi gruppo consiliari:
« il Consiglio Comunale,
In ordine al Piano Regolatore Generale della città di Genova;
Ritenute le assai numerose osservazioni presentate nel termine di cui all'art. 9 della Legge Urbanistica (Legge 17 agosto 1942 n. 1150); da Associazioni, Enti ed Istituti interessati, osservazioni e proposte le quali concludono per una immediata riesame ed una sollecita rielaborazione del Piano stesso;
ressati, osservazioni e proposte le quali concludono per una immediata riesame ed una sollecita rielaborazione del Piano stesso;
Considerata la necessità di provvedere in conformità;
Visti gli articoli 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente regolamento consiliare;
DELIBERA:
i articoli 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente regolamento consiliare;
DELIBERA:
DELIBERA:
articoli 9 della Legge Urbanistica, 304 della Legge Comunale e Provinciale e 24 del vigente regolamento consiliare;
DELIBERA:
di nominare una Commissione composta di 13 Consiglieri e presieduta dall'Assessore ai LL.PP., la quale, nell'espletamento del suo mandato, potrà avvalersi dell'opera di esperti, con il compito di esaminare il Piano regolatore della Città approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle eventuali modifiche
re il Piano regolatore della Città approvato dal Consiglio Comunale precedente, al fine di apportarvi quelle eventuali modifiche, che nel rispetto della impostazione viaria e di zonizzazione, appaiono tali da migliorare il Piano stesso nell'interesse della Città, e di riferirne quindi al Consiglio Comunale per le conclusive determinazioni entro 60 giorni dal suo insediamento ».
La Commissione anzidetta veniva nominata con ordinanza del Sindaco n. 296 del 9 febbraio 1957, e di essa venivano chiamati a far parte, su designazione dei capi gruppo consiliari, i seguenti Signori:
— Assessore ai Lavori Pubblici Presidente — Consigliere Dr. Prof. Gelasio Adamoli Membro — » Francesco Bellentani » — » Dr. Federico-Mario Boero » — » Avv. Luciano Cenni » — » Avv. Marcello Cirenei » — » Dr. Prof. Giuseppe De Andrè »
llentani » — » Dr. Federico-Mario Boero » — » Avv. Luciano Cenni » — » Avv. Marcello Cirenei » — » Dr. Prof. Giuseppe De Andrè »
— Consigliere Dr. Giovanni Ferrari Membro — » Dr. Bruno Orsini » — » Dr. Prof. Ettore Pancini » — » Giovanni Peregallo » — » Dr. Ing. Francesco Perri » — Vice Capo Rip. Ammva LL.PP. Dr. Alfredo Landi Segretario
ore Pancini » — » Giovanni Peregallo » — » Dr. Ing. Francesco Perri » — Vice Capo Rip. Ammva LL.PP. Dr. Alfredo Landi Segretario
La Commissione veniva insediata dal Presidente, Assessore ai Lavori Pubblici Dr. Luigi Grondona il 25 febbraio 1957, e formulato il suo programma di lavoro, decideva di riunirsi ogni settimana, chiamando a partecipare alle sue sedute l'ing. Mario Braccialini, Capo della Ripartizione Piani Regolatori.
irsi ogni settimana, chiamando a partecipare alle sue sedute l'ing. Mario Braccialini, Capo della Ripartizione Piani Regolatori.
I lavori vennero svolti dal 25 febbraio 1957 al 24 gennaio 1958 con n. 27 sedute, 17 delle quali e 6 decisioni scaturite da tali sedute risultano nei relativi verbali che vengono depositati a disposizione dei Signori Consiglieri presso la Segreteria del Comune.
sultano nei relativi verbali che vengono depositati a disposizione dei Signori Consiglieri presso la Segreteria del Comune.
ultano nei relativi verbali che vengono depositati a disposizione dei Signori Consiglieri presso la Segreteria del Comune.
All'inizio dei lavori e in relazione al mandato affidato alla Commissione dal Consiglio Comunale, alcuni Consiglieri hanno fatto presente che qualora i lavori della Commissione si fossero svolti indipendentemente e oltre i limiti delle osservazioni presentate in sede di pubblicazione del piano, sarebbe stata necessaria una nuova pubblicazione del piano medesimo
osservazioni presentate in sede di pubblicazione del piano, sarebbe stata necessaria una nuova pubblicazione del piano medesimo, con la conseguente riapertura di termini per la presentazione di nuove osservazioni, che avrebbe causato un forte ritardo nell'inoltro della pratica alle Autorità superiori per la definitiva approvazione.
Al fine di ovviare a tale inconveniente considerato molto grave, l'urgenza dell'approvazione del piano, e ritenuto d'altronde che il mandato affidato alla Commissione poteva essere assolto ugualmente, in quanto le osservazioni presentate, e in particolare quelle degli Enti, riguardavano i più importanti problemi sia della viabilità, sia della zonizzazione, sia dei servizi, la Commissione ha deciso di porre a base dei suoi lavori tali osservazioni, con particolare riguardo a quelle degli Enti
ervizi, la Commissione ha deciso di porre a base dei suoi lavori tali osservazioni, con particolare riguardo a quelle degli Enti, e di apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie per migliorare il piano nell'interesse della Città, quali modifiche conseguenti all'esame ed al vaglio delle osservazioni presentate, ed alle decisioni che il Consiglio Comunale deve prendere in merito alle stesse.
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precise norme di fabbricabilità, siano aderenti alle prescrizioni della Legge Urbanistica che all'art. 7 comma 2) stabilisce che il piano debba contenere « la divisione in zone del territorio con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e i vincoli di zone da osservare nella edificazione ».
di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e i vincoli di zone da osservare nella edificazione ».
Le esigenze di stabilire in questa sede precise norme di fabbricabilità derivano infatti dalla necessità pratica di permettere lo svolgere dell'attività edilizia nel rispetto delle linee del piano, anche indipendentemente dalla progettazione dei piani particolareggiati di non attuazione e comunque non estensibili, almeno in breve termine, a tutto il territorio comunale.
i piani particolareggiati di non attuazione e comunque non estensibili, almeno in breve termine, a tutto il territorio comunale.
Parte degli inconvenienti segnalati a questo riguardo nelle osservazioni sono st
piani particolareggiati di non attuazione e comunque non estensibili, almeno in breve termine, a tutto il territorio comunale.
Parte degli inconvenienti segnalati a questo riguardo nelle osservazioni sono stati eliminati con la revisione delle norme di fabbricabilità e della tabella concernente la classificazione della zonizzazione, e con le varianti apportate in seguito all'esame delle osservazioni
a tabella concernente la classificazione della zonizzazione, e con le varianti apportate in seguito all'esame delle osservazioni, modifiche delle quali la Commissione ha preso atto approvandole in quanto tali nuovi articoli introdotti nelle norme tendono ad attenuare la rigidità dei vincoli delle zone e rendono più pratica l'applicazione delle norme stesse.
La Commissione ha preso in esame la proposta di uno dei suoi membri, tendente ad eliminare dalle norme di fabbricabilità il limite di altezza dei fabbricati nel rispetto dei volumi, e pur ritenendola degna di considerazione, non ha ritenuto di inserirla nel Piano stesso per non pregiudicare o ritardare la superiore approvazione del Piano, in relazione alle prevedibili difficoltà che potrebbero sorgere in sede ministeriale.
rdare la superiore approvazione del Piano, in relazione alle prevedibili difficoltà che potrebbero sorgere in sede ministeriale.
La Commissione pertanto è concorde nell'affermare che il principio sarà accolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.
a Commissione pertanto è concorde nell'affermare che il principio sarà accolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.
In seguito al rilievo fatto da un Consigliere per la mancanza nel piano di una previsione di sistemazione degli Istituti Universitari, la Commissione ha ritenuto che il problema della sistemazione della Università potrà essere risolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.
enuto che il problema della sistemazione della Università potrà essere risolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.
nuto che il problema della sistemazione della Università potrà essere risolto in sede di redazione dei piani particolareggiati.
Per quanto riguarda la classificazione delle zone industriali, la Commissione ha preso atto del lavoro compiuto dall'Ufficio Tecnico del Comune e della Camera di Commercio, nonché della particolare relazione dell'Ufficio in questo momento (relazione che viene allegata alla presente) constatando con rammarico come il quantitativo complessivo di mq. 1.800.000 di cui mq
elazione che viene allegata alla presente) constatando con rammarico come il quantitativo complessivo di mq. 1.800.000 di cui mq. 711.000 già previsti nel Piano e mq. 1.089.000 reperiti in seguito alla revisione, sia del tutto insufficiente ed inadeguato.
Ha riconosciuto però che nel territorio comunale ed in quello dei Comuni limitrofi non sia possibile ottenere maggiore disponibilità, data la orografia dei territori e l'intenso sviluppo edilizio esistente intorno agli impianti industriali attuali, e meno che non si voglia ricorrere a previsioni praticamente inattuabili.
o esistente intorno agli impianti industriali attuali, e meno che non si voglia ricorrere a previsioni praticamente inattuabili.
Allo scopo di attenuare tale insufficienza è stato introdotto il seguente articolo nelle norme di fabbricabilità, per permettere in qualsiasi zona residenziale il sorgere di piccole industrie aventi caratteristiche speciali:
i fabbricabilità, per permettere in qualsiasi zona residenziale il sorgere di piccole industrie aventi caratteristiche speciali:
fabbricabilità, per permettere in qualsiasi zona residenziale il sorgere di piccole industrie aventi caratteristiche speciali:
« Nelle zone residenziali è consentita la destinazione di parte di edifici od anche di edifici completi a carattere unitario, a piccole industrie non rumorose nè emananti esalazioni moleste o nocive, sempreché detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente
ni moleste o nocive, sempreché detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente. Per le industrie di cui sopra, già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla data della relativa deliberazione 26 marzo 1956 n
del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla data della relativa deliberazione 26 marzo 1956 n. 362 è fatta salva la conservazione dei relativi edifici, anche se non corrispondenti alle norme edilizie del piano, fino a quando sia mantenuta la destinazione all'industria esercitata.
Saranno altresì ammesse eventuali trasformazioni o ampliamenti, purché le innovazioni avvengano esclusivamente nell'ambito del perimetro del complesso immobiliare pertinente all'industria, come esistente a detta data.
Dette innovazioni saranno soggette alla regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.
Art. 10
regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.
Gli impianti industriali già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Regolatore Generale, non aventi le caratteristiche sopraddette, sono considerati a consumazione escludendo ogni possibilità di ampliamento ».
Art. 10
COMPUTO DELLA DISTANZA DAL LIMITE DI SCOMPARTO E DA ALTRI EDIFICI
Art. 10
azione escludendo ogni possibilità di ampliamento ».
Art. 10
COMPUTO DELLA DISTANZA DAL LIMITE DI SCOMPARTO E DA ALTRI EDIFICI
Le distanze dei fabbricati dal limite di scomparto e da altri edifici, stabilite per ogni zona nell'apposita tabella, debbono intendersi come distanze minime della fronte del limite di scomparto e da altri edifici.
gni zona nell'apposita tabella, debbono intendersi come distanze minime della fronte del limite di scomparto e da altri edifici.
Quando la pianta del fabbricato sia costituita da linee spezzate, da avancorpi o rientranze, il computo della distanza sarà effettuato assumendo la media distanza dal limite di scomparto sia dagli altri edifici singolarmente per ogni tratto di fronte.
effettuato assumendo la media distanza dal limite di scomparto sia dagli altri edifici singolarmente per ogni tratto di fronte.
Deve intendersi per distanza di un elemento di fronte del fabbricato dal limite di scomparto e da fronti ed elementi di fronti di altri edifici, la lunghezza della perpendicolare al limite di scomparto e alle fronti e parti di fronti di altri edifici condotta orizzontalmente da tale elemento.
Art. 11
erpendicolare al limite di scomparto e alle fronti e parti di fronti di altri edifici condotta orizzontalmente da tale elemento.
I terreni lungo le fronti secondarie dei fabbricati dovranno essere sistemati a piano orizzontale, salvo la lieve inclinazione per lo scolo delle acque, per una ampiezza di almeno metri tre.
La distanza dal limite di scomparto o da altri edifici si misura a partire dal vivo dei muri perimetrali del fabbricato.
Art. 11
DESTINAZIONE DEI DISTACCHI - MURI DI CINTA
Art. 11
i edifici si misura a partire dal vivo dei muri perimetrali del fabbricato.
Art. 11
DESTINAZIONE DEI DISTACCHI - MURI DI CINTA
Gli spazi attorno alle case dovranno essere destinati a giardino, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo « Norme di fabbricabilità » e salvo la formazione di passaggi necessari per l'accesso al fabbricato.
Una fascia lungo le pareti degli edifici di larghezza compresa tra uno e due metri dovrà però essere pavimentata con materiale impermeabile.
ungo le pareti degli edifici di larghezza compresa tra uno e due metri dovrà però essere pavimentata con materiale impermeabile.
Gli spazi così sistemati, come ogni altra superficie scoperta attorno alle case, non dovranno essere recinti e suddivisi che mediante cancellate in ferro
infisse sopra banchine o muri aventi dal suolo una altezza non superiore a metri uno, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza.
i dal suolo una altezza non superiore a metri uno, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza.
È vietato addossare anche in parte a tali cancellate tavole, lamiere, vetri, cannicolati od altro.
di equivalente consistenza.
È vietato addossare anche in parte a tali cancellate tavole, lamiere, vetri, cannicolati od altro.
Nei suddetti spazi aperti non saranno eseguiti costruzioni in sopraelevato o in sottosuolo di qualsiasi tipo, di qualsiasi materiale, né conserversi materiali in deposito, vecchie costruzioni muri od altro. Saranno consentite nel sottosuolo dei distacchi solamente cisterne per acqua, serbatoi per carburante, pozzi neri e fosse settiche.
Art. 12
anno consentite nel sottosuolo dei distacchi solamente cisterne per acqua, serbatoi per carburante, pozzi neri e fosse settiche.
I comuni muri di cinta, d'altezza superiore a quella sopra stabilita, potranno a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, essere consentiti in stabilimenti industriali, in località aventi carattere rurale od in aperta campagna.
Art. 12
COMPENSI DI VOLUME
Art. 12
consentiti in stabilimenti industriali, in località aventi carattere rurale od in aperta campagna.
Art. 12
COMPENSI DI VOLUME
consentiti in stabilimenti industriali, in località aventi carattere rurale od in aperta campagna.
Art
Art. 12
consentiti in stabilimenti industriali, in località aventi carattere rurale od in aperta campagna.
Art. 12
COMPENSI DI VOLUME
Nelle zone di fabbricabilità intensiva e semiintensiva potranno essere eseguiti compensi di volume in altezza tra le varie parti di uno stesso edificio quando questi compensi, "a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia
tezza tra le varie parti di uno stesso edificio quando questi compensi, "a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, rappresentino una soluzione estetica ed urbanistica migliore di quella ottenibile con la normale applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Il compenso suddetto potrà essere autorizzato subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
-
Il volume totale del fabbricato non potrà essere superiore a quello risultante dalla normale applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
-
Potranno essere raggiunte altezze sino ad una volta e mezza quelle stabilite per la relativa zona.
del presente regolamento.
-
Potranno essere raggiunte altezze sino ad una volta e mezza quelle stabilite per la relativa zona.
-
La parte eseguita per effetto del compenso di volume oltre l'altezza stabilita per le singole zone dalla tabella dell'articolo: « Classificazione delle zone edificabili » dovrà risultare contenuta entro piani passanti per le linee di perimetro della copertura teorica regolamentare, facenti con l'orizzonte un angolo di 70°
Art. 13
a entro piani passanti per le linee di perimetro della copertura teorica regolamentare, facenti con l'orizzonte un angolo di 70°
- Non saranno computati agli effetti del compenso di volume arretramenti minori di m. 2 rispetto agli allineamenti delle fronti del fabbricato eseguibile senza compenso di volume.
Art. 13
CORPI BASSI NEI DISTACCHI E NELLE ZONE DI ARRETRAMENTO
Art. 13
elle fronti del fabbricato eseguibile senza compenso di volume.
Art. 13
CORPI BASSI NEI DISTACCHI E NELLE ZONE DI ARRETRAMENTO
Nella zona intensiva sarà permessa la costruzione di corpi ad altezza massima non superiore a m. 6 estesi nei distacchi e lungo le strade, alle seguenti condizioni:
- Il volume di questi corpi bassi sia computato nel volume costruibile in base all'indice di fabbricabilità.
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- Siano rispettate le minime distanze dal confine e dall'asse stradale.
Art. 14
base all'indice di fabbricabilità.
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- Siano rispettate le minime distanze dal confine e dall'asse stradale.
Potrà essere consentito di estendere detti corpi sino al confine di proprietà solo con il consenso del confinante, da dimostrarsi atto registrato e trascritto. Nello stesso atto il confinante dovrà obbligarsi ad eseguire uguale costruzione al distacco al momento dell'edificazione della sua proprietà, mantenendo la stessa ricorrenza della linea di gronda e delle aperture.
Art. 14
Art. 14
momento dell'edificazione della sua proprietà, mantenendo la stessa ricorrenza della linea di gronda e delle aperture.
Art. 14
PROPRIETÀ COMPRESE IN PIU' ZONE
Art. 14
sua proprietà, mantenendo la stessa ricorrenza della linea di gronda e delle aperture.
Art. 14
PROPRIETÀ COMPRESE IN PIU' ZONE
ua proprietà, mantenendo la stessa ricorrenza della linea di gronda e delle aperture.
Art
Art. 14
ua proprietà, mantenendo la stessa ricorrenza della linea di gronda e delle aperture.
Art. 14
PROPRIETÀ COMPRESE IN PIU' ZONE
Quando le proprietà unitarie o consorziate interessano territori classificati nella categoria residenziale con vari indici di fabbricabilità, il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Edilizia
nella categoria residenziale con vari indici di fabbricabilità, il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà consentire la distribuzione del volume totale (somma dei volumi risultanti dalla applicazione delle norme di regolamento per ogni singola porzione di zona) senza tener conto dei contorni stabiliti per ogni zona.
Art. 15
L'altezza consentita non potrà in ogni caso superare quella massima tra le zone interessate.
Le distanze (fermo restando quanto stabilito dall'articolo «Computo delle distanze» dovranno essere sino all'altezza di mt. 22 quelle stabilite per le zone dal n. 28 al n. 33; mentre per altezze superiori quelle della zona n. 34.
Art. 15
SISTEMAZIONE DI PROPRIETÀ DI SUPERFICIE SUPERIORE A 10.000 METRI QUADRATI
Art. 15
r altezze superiori quelle della zona n. 34.
Art. 15
SISTEMAZIONE DI PROPRIETÀ DI SUPERFICIE SUPERIORE A 10.000 METRI QUADRATI
altezze superiori quelle della zona n. 34.
Art
Art. 15
altezze superiori quelle della zona n. 34.
Art. 15
SISTEMAZIONE DI PROPRIETÀ DI SUPERFICIE SUPERIORE A 10.000 METRI QUADRATI
Il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, per le proprietà unitarie o consorziali aventi superficie almeno 10.000 mq., sempre che il progetto di sistemazione edilizia dell'intera superficie presenti requisiti architettonici, ambientali, ed urbanistici di notevole pregio
di sistemazione edilizia dell'intera superficie presenti requisiti architettonici, ambientali, ed urbanistici di notevole pregio, potrà autorizzare le seguenti particolari norme edificatorie: (fermo restando l'indice di fabbricabilità):
Art. 16
-
La distribuzione del volume totale (somma dei volumi risultanti dall'applicazione delle norme di regolamento di ogni singola zona) potrà avvenire senza tener conto dei contorni stabiliti per ogni zona stessa.
-
Nei riguardi delle proprietà confinanti si dovranno rispettare le distanze minime, i rapporti fra altezze e distanze e quelle fra lunghezza delle fronti di distacco.
Art. 16
ZONE GIÀ VINCOLATE DA PIANI REGOLATORI
Art. 16
apporti fra altezze e distanze e quelle fra lunghezza delle fronti di distacco.
Art. 16
ZONE GIÀ VINCOLATE DA PIANI REGOLATORI
Le norme di fabbricabilità dei seguenti piani preesistenti e successive varianti:
-
Piano Regolatore d'Albaro - Decreto Presidenziale 26 febbraio 1949;
-
Piano di S. Fruttuoso - R. D. 2 agosto 1912;
-
Piano di Marassi - D. L. 27 aprile 1916, n. 485;
-
Piano di massima del Centro - R. D. 8 settembre 1932, n. 1390 e particolareggiato;
i Marassi - D. L. 27 aprile 1916, n. 485;
-
Piano di massima del Centro - R. D. 8 settembre 1932, n. 1390 e particolareggiato;
-
Piano di via del Cantore a San Pier d'Arena - R. D. 28 giugno 1934;
-
Piano di corso Monte Grappa - R. D. 26 febbraio 1934;
-
Piano della zona di Carpaneto - R. D. 4 ottobre 1934, n. 1744;
-
Piano territoriale paesistico di Nervi-S. Ilario;
-
Piano di Ricostruzione - approvato con D. M. 4361 in data 24 gennaio 1950.
Piano territoriale paesistico di Nervi-S. Ilario;
- Piano di Ricostruzione - approvato con D. M. 4361 in data 24 gennaio 1950.
Le cui previsioni, ove non modificate, sono fatte proprie dal piano regolatore generale, continueranno ad applicarsi per quanto attiene alle porzioni del territorio comunale già soggette ai rispettivi piani di cui sopra, anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale e delle presenti norme di fabbricabilità.
rispettivi piani di cui sopra, anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale e delle presenti norme di fabbricabilità.
Si intendono tuttavia abrogate tutte quelle disposizioni in essi contenute che siano in contrasto con le norme della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 17
tutte quelle disposizioni in essi contenute che siano in contrasto con le norme della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Quando le norme di fabbricabilità relative ai suddetti piani regolatori preesistenti fanno riferimento al regolamento edilizio comunale, per esso deve intendersi quello vigente al momento dell'approvazione del piano regolatore generale, e sue eventuali modificazioni.
Art. 17
Art. 17
ve intendersi quello vigente al momento dell'approvazione del piano regolatore generale, e sue eventuali modificazioni.
Art. 17
ZONE SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI FABBRICABILITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 199 DEL 28/5/1954
ICAZIONE DELLE NORME DI FABBRICABILITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 199 DEL 28/5/1954
In queste zone, indicate nel piano col n. 34 bis, in sostituzione delle norme di fabbricabilità del Cap. III del presente regolamento, avranno vigore, fino all'attuazione edilizia delle zone stesse, le norme indicate negli articoli dal 19 al 42 del Regolamento Edilizio approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28 gennaio 1952.
Art. 18
orme indicate negli articoli dal 19 al 42 del Regolamento Edilizio approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28 gennaio 1952.
Per tutto il resto ha vigore quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 18
ZONA DA RISANARE
Art. 18
n. 199 del 28 gennaio 1952.
Per tutto il resto ha vigore quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 18
ZONA DA RISANARE
Nelle zone da risanare la modificazione anche parziale degli edifici esistenti e l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree libere potrà avere luogo solo in base a direttive stabilite nel Piano Regolatore Particolareggiato o in comparti approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
te nel Piano Regolatore Particolareggiato o in comparti approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Indipendentemente dalla disposizione precedente e salva l'applicazione delle norme di cui ai DD. MM. 19 giugno 1939, 2 luglio 1938 e 29 luglio 1939, n. 1497, il Sindaco potrà autorizzare la esecuzione di modificazioni interne e di opere straordinarie di manutenzione che non diano luogo a trasformazioni essenziali della struttura degli edifici.
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straordinarie di manutenzione che non diano luogo a trasformazioni essenziali della struttura degli edifici.
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[Questa pagina contiene principalmente tabelle e grafici del Piano Regolatore Generale - LEGGENDA con classificazione delle zone, norme generali relative alla fabbricabilità, viabilità, e traffico. La tabella è molto dettagliata con numerose colonne e righe contenenti dati tecnici, distanze, altezze, rapporti e altre specifiche urbanistiche.]
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merose colonne e righe contenenti dati tecnici, distanze, altezze, rapporti e altre specifiche urbanistiche.]
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Situazione delle zone verdi nel Piano Regolatore Generale
Relazione per la Commissione Consiliare
In alcune osservazioni degli Enti si lamenta che il Piano Regolatore Generale non abbia previsto una conveniente estensione delle zone verdi pubbliche, in particolar modo nella zona centrale della Città.
le non abbia previsto una conveniente estensione delle zone verdi pubbliche, in particolar modo nella zona centrale della Città.
Le ragioni di questa lacuna sono state determinate unicamente da preoccupazioni di carattere economico in quanto sarebbe stato molto semplice dare una pennellata di colore verde su alcune proprietà suscettibili di essere asservite ad un vincolo.
bbe stato molto semplice dare una pennellata di colore verde su alcune proprietà suscettibili di essere asservite ad un vincolo.
Qualora il Comune per mancanza di mezzi non potesse entrare sollecitamente in possesso di queste proprietà, molto probabilmente gli interessati si adopererebbero per distruggere gli alberi e le piante.
e in possesso di queste proprietà, molto probabilmente gli interessati si adopererebbero per distruggere gli alberi e le piante.
Comunque, siccome il problema è di carattere economico, nessuno meglio della Commissione dei Consiglieri può opportunamente decidere circa la estensione o meno di queste previsioni.
o, nessuno meglio della Commissione dei Consiglieri può opportunamente decidere circa la estensione o meno di queste previsioni.
Esaminando la parte centrale della Città, compresa fra l'allineamento di via Casaregis, piazza Dinegro ed a monte fino alle mura, si nota che la consistenza del verde pubblico esistente è la seguente:
via Casaregis, piazza Dinegro ed a monte fino alle mura, si nota che la consistenza del verde pubblico esistente è la seguente:
— Villa Rosazza (in parte in affitto - via Fassolo) . . . . . . . . . . . . . . . mq. 2.500 — Villetta Dinegro (piazzale Mazzini) . . . . » 13.800 — Acquasola (spianata recinta) . . . . . . . . . » 22.650 — Villa Croce (via I. Ruffini). . . . . . . . . . . » 17.000 — Villa Giuseppina (via Bologna). . . . . . . . » 12.000
Totale mq. 67.950
Croce (via I. Ruffini). . . . . . . . . . . » 17.000 — Villa Giuseppina (via Bologna). . . . . . . . » 12.000
Totale mq. 67.950
Come è stato raccomandato dalla Commissione Tecnica, la Commissione Consiliare potrebbe considerare, allo scopo di aumentare le zone verdi pubbliche, l'eventualità di vincolare a verde pubblico le seguenti ville:
bbe considerare, allo scopo di aumentare le zone verdi pubbliche, l'eventualità di vincolare a verde pubblico le seguenti ville:
— Villa Doria (piazza Principe) . . . . . . . . . mq. 20.600 — Villa Rosazza (Dinegro) . . . . . . . . . . . . » 20.000 — Villa Gruber (corso Solferino) . . . . . . . . » 18.000 — Villa Gropallo (piazza Manin) . . . . . . . . » 30.000
Totale mq. 88.600
La regione di Albero comprende la seguente consistenza di zone verdi pubbliche:
in) . . . . . . . . » 30.000
Totale mq. 88.600
La regione di Albero comprende la seguente consistenza di zone verdi pubbliche:
— Villa Cambiaso (via Montallegro) . . . . . . mq. 20.600 — Villa Raggio (in parte - via Pisa) . . . . . . » 9.400 — Villa Gambero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.100
Totale mq. 50.100
Ove si volesse aumentare le zone verdi pubbliche in Albaro, si potrebbero vincolare le seguenti ville:
0.100
Totale mq. 50.100
Ove si volesse aumentare le zone verdi pubbliche in Albaro, si potrebbero vincolare le seguenti ville:
— Villa Raggio (via Pisa). . . . . . . . . . . . . . mq. 18.750 — Villa Bombrini (via Albaro) . . . . . . . . . . » 18.000
Totale mq. 36.750
o (via Pisa). . . . . . . . . . . . . . mq. 18.750 — Villa Bombrini (via Albaro) . . . . . . . . . . » 18.000
Totale mq. 36.750
Inoltre la Commissione Tecnica avrebbe proposto alla Commissione dei Sigg. Consiglieri la apposizione del Campo Sportivo previsto dal Piano di Albaro presso Villa Gambaro, consigliando di vincolare la zona a verde pubblico per una superficie di mq. 80.000.
o dal Piano di Albaro presso Villa Gambaro, consigliando di vincolare la zona a verde pubblico per una superficie di mq. 80.000.
Nella zona del Levante, ove aumentare le zone verdi pubbliche, si potrebbe esaminare la possibilità di vincolare le seguenti ville:
— Villa Carrera (via Carrara) . . . . . . . . . . . mq. 400.000 — Villa Quartara (Viale Quartara) . . . . . . . » 90.000
Totale mq. 490.000
La Delegazione di Nervi è già sufficientemente servita dai seguenti parchi:
uartara) . . . . . . . » 90.000
Totale mq. 490.000
La Delegazione di Nervi è già sufficientemente servita dai seguenti parchi:
— Villa Luxoro (via Capolungo) . . . . . . . . . mq. 8.500 — Villa Serra (via Capolungo) . . . . . . . . . . » 23.415 — Villa Gropallo (via Casotti) . . . . . . . . . . » 36.215
Totale mq. 68.130
La zona di Ponente è servita dalle seguenti ville:
Villa Gropallo (via Casotti) . . . . . . . . . . » 36.215
Totale mq. 68.130
La zona di Ponente è servita dalle seguenti ville:
— Villa Doria (piazza Bonavino - Pegli) mq. 115.000 — Villa Pallavicini (Pegli) . . . . . . . . . . . . . » 97.000 — Rossi - Martini (piazza Poch - Sestri) . . . » 40.426 — Villa Galliera (Voltri) . . . . . . . . . . . . . . » 250.000 — Villa Serra (Cornigliano) . . . . . . . . . . . . » 12.400
Totale mq. 514.826
(Voltri) . . . . . . . . . . . . . . » 250.000 — Villa Serra (Cornigliano) . . . . . . . . . . . . » 12.400
Totale mq. 514.826
Presso Pegli si potrebbe asservire a Parco pubblico la zona circostante il progettato Ippodromo per una superficie di mq. 120.000
Le vallate del Bisagno e del Polcevera ed adiacente non posseggono ville da vincolare e pertanto presentano eccessiva consistenza di verde pubblico infatti in tali zone vi sono:
te non posseggono ville da vincolare e pertanto presentano eccessiva consistenza di verde pubblico infatti in tali zone vi sono:
— Villa Garibaldi (Bolzaneto). . . . . . . . . . . mq. 4.090 — Villa Scassi (Sampierdarena) . . . . . . . . . » 13.980 — Villa Imperiale (S. Fruttuoso) . . . . . . . . . » 22.720
Totale mq. 40.790
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na) . . . . . . . . . » 13.980 — Villa Imperiale (S. Fruttuoso) . . . . . . . . . » 22.720
Totale mq. 40.790
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Riassumendo le zone verdi di proprietà Comunale, esclusi i Giardini Storici come piazza Verdi, piazza Paolo Da Novi, ecc. i vivai, si estendono per una superficie complessiva di mq. 721.796 (pari alla primitiva disponibilità dell'espansione industriale) mentre le proposte di ampliamento sopra precisate porterebbero un ulteriore incremento di mq. 735.350.
l'espansione industriale) mentre le proposte di ampliamento sopra precisate porterebbero un ulteriore incremento di mq. 735.350.
Occorre inoltre considerare che nei nuovi grandi complessi dei quartieri I.N.A. si tende alla realizzazione di vaste zone verdi. Uguale concetto verrà adottato nelle nuove 9 località previste per la formazione dei Piani Esecutivi che interessano complessivamente un territorio di ha. 1.140.
L'INGEGNERE CAPO
lle nuove 9 località previste per la formazione dei Piani Esecutivi che interessano complessivamente un territorio di ha. 1.140.
Va notato che il Piano Regolatore Generale prevede molte zone alberate dove gli indici di fabbricabilità sono pressoché nulli e dove il valore dei terreni, anche in futuro, sarà molto modesto per cui non sarebbe necessaria una previsione in questo senso in quanto sarà sempre possibile l'acquisto diretto.
Genova, 3 dicembre 1957.
L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini
L'INGEGNERE CAPO
so in quanto sarà sempre possibile l'acquisto diretto.
Genova, 3 dicembre 1957.
L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini
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Situazione delle zone industriali nel Piano Regolatore Generale
Relazione per la Commissione Consiliare
Nella relazione sul Piano Regolatore Generale, pag. 141, si è detto che le superfici occupate dalle industrie assommano a mq. 4.572.740.
lazione sul Piano Regolatore Generale, pag. 141, si è detto che le superfici occupate dalle industrie assommano a mq. 4.572.740.
Attraverso la revisione della situazione industriale ed alla ricerca di nuove aree si è concluso che la città avrebbe potuto offrire un incremento futuro di metri quadrati 774.200.
Nella relazione è pure detto che questa espansione è indubbiamente modesta se paragonata alle caratteristiche prevalentemente industriali della città.
detto che questa espansione è indubbiamente modesta se paragonata alle caratteristiche prevalentemente industriali della città.
Nelle osservazioni degli Enti e specialmente in quella della Camera di Commercio questa deficienza è stata ulteriormente sottolineata e denunziata come una grave manchevolezza del Piano Regolatore Generale.
io questa deficienza è stata ulteriormente sottolineata e denunziata come una grave manchevolezza del Piano Regolatore Generale.
Questa presa di posizione della Camera di Commercio è molto giustificata in quanto l'accertamento delle entità esistenti e l'espansione per le zone future sono state inserite nel Piano su precisa segnalazione della Camera di Commercio stesso e detto a pag. 141 della relazione generale.
o state inserite nel Piano su precisa segnalazione della Camera di Commercio stesso e detto a pag. 141 della relazione generale.
Ciò premesso, la Camera di Commercio fu chiamata a partecipare ai lavori della Commissione Tecnica incaricata di riferire alla Commissione Consiliare circa l'esame delle osservazioni presentate dagli Enti e dai privati durante la pubblicazione del Piano Regolatore Generale.
are circa l'esame delle osservazioni presentate dagli Enti e dai privati durante la pubblicazione del Piano Regolatore Generale.
Speciali Commissioni furono istituite presso la Camera di Commercio per singoli settori e problemi di categoria ed in particolare per quella relativa al settore industriale. Dopo un accurato lavoro la Camera di Commercio presentava le proprie proposte enunciate dal Presidente con lettera in data 18 aprile 1957.
curato lavoro la Camera di Commercio presentava le proprie proposte enunciate dal Presidente con lettera in data 18 aprile 1957.
Questa relazione ci informa che nonostante le affannose ricerche le ulteriori nuove possibilità per le zone industriali sarebbero ammontate a mq. 1.600.000.
che nonostante le affannose ricerche le ulteriori nuove possibilità per le zone industriali sarebbero ammontate a mq. 1.600.000.
he nonostante le affannose ricerche le ulteriori nuove possibilità per le zone industriali sarebbero ammontate a mq. 1.600.000.
Tali proposte furono oggetto di revisione da parte della Commissione Tecnica anche in relazione alle osservazioni presentate da privati a questo argomento. Esaminando le proposte svolte per tavola si conclude, in accordo con la Camera di Commercio, di ridurre a mq. 1.089.000 le aree industriali precedentemente richieste e mq
i conclude, in accordo con la Camera di Commercio, di ridurre a mq. 1.089.000 le aree industriali precedentemente richieste e mq. 1.600.000 perché si trattava di superfici non unitarie e frazionate in più parti del territorio che avrebbero determinato situazione di contrasto con le aree residenziali.
Ciò nonostante per raggiungere questo maggior quantitativo si è dovuto estendere la zona industriale in località collinose che sarebbe stato preferibile destinare a zone residenziali. Va notato che sono state acquisite maggiori superfici con minime frazioni distribuite in varie parti del territorio per cui non si prevede
dono superfici di notevole estensione adatte allo sviluppo di nuovi grandi complessi industriali.
itorio per cui non si prevede
dono superfici di notevole estensione adatte allo sviluppo di nuovi grandi complessi industriali.
Le future possibilità di espansione industriale assommeranno quindi a 1.863.200 mq.; quantità che non è molto modesto che non risolverà evidentemente il problema.
e industriale assommeranno quindi a 1.863.200 mq.; quantità che non è molto modesto che non risolverà evidentemente il problema.
La Commissione Tecnica ha anche proposto di considerare la possibilità di risolvere tale problema mediante piani intercomunali, ma dall'esame dell'orografia dei Comuni limitrofi ha constatato in accordo con i rappresentanti della Camera di Commercio, che questi non avrebbero potuto offrire possibilità apprezzabili.
ato in accordo con i rappresentanti della Camera di Commercio, che questi non avrebbero potuto offrire possibilità apprezzabili.
to in accordo con i rappresentanti della Camera di Commercio, che questi non avrebbero potuto offrire possibilità apprezzabili.
Si è anche detto nella risposta alle osservazioni della Camera di Commercio che le industrie avrebbero potuto trovare possibilità di espansione ai Comuni di Arquata Scrivia, di Busalla e di Novi Ligure e che quindi sarebbe stato opportuno rimettere questo problema alla competenza dei piani regionali
di Busalla e di Novi Ligure e che quindi sarebbe stato opportuno rimettere questo problema alla competenza dei piani regionali. Considerando inoltre la giusta osservazione avanzata da alcuni enti che lamentavano la promiscuità dell'industria con le zone residenziali, pur constatando che ragioni di carattere economico e di contingenza non avrebbero consentito una netta separazione tra l'edilizia e l'abitazione
che ragioni di carattere economico e di contingenza non avrebbero consentito una netta separazione tra l'edilizia e l'abitazione, si è cercato di attenuare questa realtà della situazione prescrivendo ed indicando nel piano quelle industrie che si trovano inserite più direttamente in complessi edilizi per le quali venne prescritto nelle norme di fabbricabilità la dicitura di industrie a consumazione in cui cessata l'attività della stessa l'area diverrebbe destinata a zona residenziale
Le suddette condizioni e quelle per aumentare le possibilità di espansione delle piccole industrie sono contenute nel seguente articolo:
Art. « Nelle zone residenziali è consentita la destinazione di parte di edifici od anche di edifici completi a carattere unitario a piccole industrie non rumorose nè emananti esalazioni moleste e nocive, sempreché detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente
ni moleste e nocive, sempreché detti edifici rispettino in modo tassativo tutte le norme della zona e particolarmente l'ambiente. Per le industrie di cui sopra, già in esercizio alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla data della relativa deliberazione 26 marzo 1956 n
del Consiglio Comunale del progetto del presente piano regolatore, e cioè alla data della relativa deliberazione 26 marzo 1956 n. 362 è fatta salva la conservazione dei relativi edifici, anche se non corrispondenti alle norme edilizie del piano, fino a quando sia mantenuta la destinazione all'industria esercitata.
Saranno altresì ammesse eventuali trasformazioni o ampliamenti, purché le innovazioni avvengano esclusivamente nell'ambito del perimetro del complesso
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immobiliare pertinente all'industria, come esistente a detta data.
Dette innovazioni saranno soggette alla regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.
regolamentazione delle norme edilizie preesistenti, con salvezza tuttavia di ogni diversa eventuale successiva regolamentazione.
Gli impianti industriali già in esercizio alla data di approvazione del Consiglio Comunale del Piano Regolatore Generale, non aventi le caratteristiche sopraddette, sono considerati a consumazione escludendo ogni possibilità di ampliamento ».
nerale, non aventi le caratteristiche sopraddette, sono considerati a consumazione escludendo ogni possibilità di ampliamento ».
Concludendo ove si volesse risolvere radicalmente questo problema entro i confini del territorio comunale occorrerebbe ricorrere allo spianamento di colline ed alla demolizione di interi quartieri, a meno che non si voglia considerare il riempimento degli specchi acquei lungo il littorale di ponente.
one di interi quartieri, a meno che non si voglia considerare il riempimento degli specchi acquei lungo il littorale di ponente.
ne di interi quartieri, a meno che non si voglia considerare il riempimento degli specchi acquei lungo il littorale di ponente.
Tale soluzione potrebbe essere adottata per l'ampliamento del complesso delle SCI. L'attuale scogliera di contenimento del complesso SCI è impostata su fondali di mt. 7, allargandosi verso il mare di mt. 100 si otterrebbe una superficie utile di mq. 160.000 interessando fondali di circa mt. 8,50 mentre allargandosi per una profondità di 200 metri si otterrebbe una superficie di mq
00 interessando fondali di circa mt. 8,50 mentre allargandosi per una profondità di 200 metri si otterrebbe una superficie di mq. 320.000 interessando fondali di mt. 9,5.
L'attuale diga foranea è impostata su fondali di mt. 9,50 e la continuazione della stessa verrebbe fondata sull'allineamento parallelo alla costa interesserebbe fondali di mt. 15 e 16 e sarebbe distanziata dalla scogliera dello SCI di mt. 500 per cui un eventuale ampliamento del complesso industriale di 200 metri non comprometterebbe l'espansione del porto.
di mt. 500 per cui un eventuale ampliamento del complesso industriale di 200 metri non comprometterebbe l'espansione del porto.
La prima ipotesi (larghezza di mt. 100) è simile a quella che si è prospettata per la mostra del mare dove la diga frangifluti è impostata ad eguale quota. È stato dimostrato che terreni riscavati importerebbero una spesa inferiore a L. 10.000 al mq.
La seconda ipotesi (larghezza 200 metri) non porterebbe a risultati molto diversi.
bbero una spesa inferiore a L. 10.000 al mq.
La seconda ipotesi (larghezza 200 metri) non porterebbe a risultati molto diversi.
Da ciò si può dedurre che anche nell'eventualità di dover affrontare fondali maggiori al costo del terreno ricavato sarebbe molto inferiore a quello che occorrerebbe per ricavare eguali spazi nella zona a monte della strada di attraversamento di Cornigliano senza alcun turbamento della situazione economica, delle proprietà e della consistenza edilizia esistente.
L'INGEGNERE CAPO
amento di Cornigliano senza alcun turbamento della situazione economica, delle proprietà e della consistenza edilizia esistente.
Genova, 20 novembre 1957.
L'INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Mario Braccialini
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piano regolatore di Albaro
Pagina 12 (229)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 Febbraio 1949.
Approvazione della variante al Piano Regolatore di Albaro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
e della Repubblica 26 Febbraio 1949.
Approvazione della variante al Piano Regolatore di Albaro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 giugno 1914 n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di Albaro; assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quaranta anni dalla pubblicazione della legge medesima;
a nella zona di Albaro; assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quaranta anni dalla pubblicazione della legge medesima;
Vista la domanda in data 16 giugno 1943, con la quale il Comune di Genova, in base a deliberazione 10 stesso mese ed anno, ha chiesto che venga approvato, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 28 giugno 1914, un progetto di variante al suindicato piano regolatore e di ampliamento della città di Genova;
la predetta legge 28 giugno 1914, un progetto di variante al suindicato piano regolatore e di ampliamento della città di Genova;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni vennero presentate trentuno opposizioni da parte delle seguenti ditte:
imento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni vennero presentate trentuno opposizioni da parte delle seguenti ditte:
- Drovanti Anna e Maria fu Attilio;
- Trivero Alberto;
- Pozzo Maria fu Francesco, vedova Tomaselli;
- Parodi Vittorio e Giuseppe e d'Importano Eugenio;
- Bonino Pietro, fratelli e sorelle;
- Bonino Giovanni e fratelli e Gambaro Giuseppe;
- Ragnoli Adriano e Carolina;
- Pareto Aurelio;
- Parodi Maria in Costa;
- Istituto delle Suore dell'Immacolata;
Giuseppe; 7) Ragnoli Adriano e Carolina; 8) Pareto Aurelio; 9) Parodi Maria in Costa; 10) Istituto delle Suore dell'Immacolata; 11) Principe Santino, De Ferrari Lorenzo fu Girolamo ed altri; 12) Brian Alessandro fu Alessio; 13) Gattorno Andreina fu Giacomo; 14) Brian Andrea e fratelli fu Alessio; 15) Campostano Antonio; 16) Caprile Angelo Enrico fu Tito e Caprile Ninetta in Ferrari; 17) Marchesa Donghi Smith Eileen; 18) Contessa De Ferrari Enrichetta fu Gerolamo e Marchesa Rosetta De Ferrari fu Gerolamo;
ari; 17) Marchesa Donghi Smith Eileen; 18) Contessa De Ferrari Enrichetta fu Gerolamo e Marchesa Rosetta De Ferrari fu Gerolamo; 19) Gambaro Carlo fu Francesco; 20) Soc. An. Alberghi Riviera (S.A.A.R.); 21) Albertazzi Ariberto fu Michele; 22) Soc. An. Immobiliare « Rex »; 23) Soc. An. « S.A.I.W.A. »; 24) Rebora Giuseppe, Giovanni ed Andrea fu Francesco; 25) Società Edile Industriale (S.E.I.); 26) Eredi Sen. Raggio Carlo; 27) Clinica « Villa Serena »; 28) Società Fondiaria Albarese;
) Società Edile Industriale (S.E.I.); 26) Eredi Sen. Raggio Carlo; 27) Clinica « Villa Serena »; 28) Società Fondiaria Albarese; 29) Palan Mariano fu Emanuele; 30) Figari Antonia fu Giuseppe; 31) Soc. An. Immobiliare « L'Edificio »; (Soc. Telefonica Tirrena).
Considerato che il piano di variante in esame è informato agli stessi criteri del piano regolatore originario per quanto riguarda la viabilità principale;
Che le modifiche apportate a detto piano originario, ispirate a più moderni concetti urbanistici, mirano, soprattutto, ad una riduzione della rete stradale prevista, ad un suo maggiore adattamento alle condizioni altimetriche del terreno e ad una razionale zonizzazione;
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ta, ad un suo maggiore adattamento alle condizioni altimetriche del terreno e ad una razionale zonizzazione;
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a, ad un suo maggiore adattamento alle condizioni altimetriche del terreno e ad una razionale zonizzazione;
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Che con le varianti previste per la rete stradale, si viene notevolmente a ridurre l'onere del Comune, sia per la nuova classifica delle strade private, sia per la soppressione di costose opere di movimenti di terra, con il gran vantaggio di sostituire ai monotoni rettifili originariamente previsti, strade in curva che
e di movimenti di terra, con il gran vantaggio di sostituire ai monotoni rettifili originariamente previsti, strade in curva che, si presentano molto più varie nei riguardi visuali e panoramici, semplificando inoltre il problema della fabbricazione ai margini delle strade stesse;
Che la zonizzazione progettata appare rispondente all'organica visione delle esigenze estetiche e panoramiche della zona, oltre che alla necessità della sua popolazione;
pondente all'organica visione delle esigenze estetiche e panoramiche della zona, oltre che alla necessità della sua popolazione;
ondente all'organica visione delle esigenze estetiche e panoramiche della zona, oltre che alla necessità della sua popolazione;
Considerato per quanto riguarda l'eliminazione, proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'edificio progettato in prossimità della Villa Ravano, che occorre studiare una soluzione, la quale, pur rispondendo alle necessità ambientali del sito, renda conto dell'indispensabile equilibrio volumetrico degli edifici che circondano la nuova piazza ed, in particolare
del sito, renda conto dell'indispensabile equilibrio volumetrico degli edifici che circondano la nuova piazza ed, in particolare, della funzione determinante — quali elementi di chiusura — dei due edifici posti alla estremità orientale della piazza stessa (ex Stellare);
Considerato, nei riguardi della crosa prospiciente la Villa Ravano, che si ravvisa opportuno mantenere a detta materia, sul tracciato previsto dal piano di variante, la sua caratteristica fisionomia di sentiero racchiuso, rendendo pertanto l'opportunità, qualora sia altimetricamente possibile, di creare dei sottopassaggi agli incroci con la nuova arteria;
o pertanto l'opportunità, qualora sia altimetricamente possibile, di creare dei sottopassaggi agli incroci con la nuova arteria;
Considerato, pertanto, che è da stralciare la zona triangolare in prossimità della villa Ravano — compresa tra le crosa e le due strade di piano regolatore che sfociano nella nuova piazza (ex stellare) — perché sia sottoposta a nuovo studio in conformità dei suggerimenti contenuti nei precedenti considerando;
iazza (ex stellare) — perché sia sottoposta a nuovo studio in conformità dei suggerimenti contenuti nei precedenti considerando;
Considerato che tutte le opposizioni presentate non contestano in linea giuridica la legittimità delle previsioni e prescrizioni del piano di variante, bensì tendono ad ottenere modificazioni al piano medesimo, intese a salvaguardare i particolari interessi degli opponenti, per il minor sacrificio o il maggior vantaggio che ne risentirebbero le rispettive proprietà;
icolari interessi degli opponenti, per il minor sacrificio o il maggior vantaggio che ne risentirebbero le rispettive proprietà;
Che, pertanto, le seguenti opposizioni sono da respingere, in quanto le modifiche in esse proposte altererebbero, ove fossero accolte, l'unitaria organicità di vedute e di direttive del piano urbanisticamente rispondente alle necessità dell'abitante, sono incompatibili, ovvero:
nicità di vedute e di direttive del piano urbanisticamente rispondente alle necessità dell'abitante, sono incompatibili, ovvero:
icità di vedute e di direttive del piano urbanisticamente rispondente alle necessità dell'abitante, sono incompatibili, ovvero:
- Drovanti; 2) Trivero; 3) Pozzo; 4) Parodi e d'Importano; 5) Bonino; 6) Bonino e Gambaro; 7) Ragnoli; 8) Pareto; 9) Parodi; 10) Istituto delle Suore dell'Immacolata; 11) Santino e De Ferrari; 12) Brian Alessandro; 13) Brian Andrea e fratelli; 14) Campostano; 15) Caprile; 16) Donghi Smith Eileen; 17) De Ferrari; 18) Gambaro; 19) Alberghi Riviera; 21) S.A
rea e fratelli; 14) Campostano; 15) Caprile; 16) Donghi Smith Eileen; 17) De Ferrari; 18) Gambaro; 19) Alberghi Riviera; 21) S.A. Immobiliare « Rex »; 22) S.A.I.W.A.; 23) Rebora; 23) Soc. Edile Industriale; 24) Eredi Raggio; 25) Clinica « Villa Serena »; 26) Soc. Fondiaria Albarese; 27) Palan; 28) Figari;
Che per quanto riguarda, invece, la opposizione a firma Gattorno Andreina, essa può essere parzialmente accolta, nel senso di permettere la destinazione a villini su di una striscia profonda m. 30, lungo il fronte est della strada Leonardo da Vinci accede verso la strada di lottizzazione che si collega con la piazza e con il secondo la delimitazione segnata in linea rosa sull'unità planimetria), onde permettere la libera visuale della Villa Cambiaso;
secondo la delimitazione segnata in linea rosa sull'unità planimetria), onde permettere la libera visuale della Villa Cambiaso;
secondo la delimitazione segnata in linea rosa sull'unità planimetria), onde permettere la libera visuale della Villa Cambiaso;
Che l'opposizione della Soc. An. S. A. I. W. A., tendente ad ottenere che un'area, dell'estensione di circa mq
Villa Cambiaso;
Che l'opposizione della Soc. An. S. A. I. W. A., tendente ad ottenere che un'area, dell'estensione di circa mq. 2.000, venga destinata ad uso industriale invece che ad abitazioni collettive come previsto dalla variante in esame, è meritevole di accoglimento, a condizione che le fabbriche lungo il fronte del Corso Giulio Cesare abbiano un aspetto appropriato all'ambiente circostante;
Considerato che la Soc. An. Immobiliare l'Edificio (Soc. Telefonica Tirrena) proprietaria di alcune aree, in S. Francesco d'Albaro, su cui sorge la centrale telefonica di Albaro, in con aree 24 agosto 1943 chiese rato di procedere alla propria espulsione, a condizione che venga consentito in suo favore, ai sensi di quanto dispone il regolamento edilizio del Comune di Genova, che sul tratto di terreno di sua proprietà misurante circa mq
si di quanto dispone il regolamento edilizio del Comune di Genova, che sul tratto di terreno di sua proprietà misurante circa mq. 1.750 (posto al ponente della strada risultante dal prolungamento a levante della centrale telefonica, delimitazione dalle linee patti dai confini con proprietà dei terzi) e sul quale, in base al vigente piano regolatore, potrebbero erigersi fabbricati fino all'altezza di tre piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda, possano
regolatore, potrebbero erigersi fabbricati fino all'altezza di tre piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda, possano, invece sorgere costruzioni non superiori a quattro piani dalle norme del nuovo piano regolatore di Albaro per i terreni della 1ª categoria, e che a tale costruzione sia applicabile il compenso dei volumi di cui agli art
93 e 95 del predetto regolamento;
Che, avuto riguardo alla particolare destinazione ed alle esigenze di pubblico servizio, cui deve soddisfare la predetta centrale telefonica e che ne rendono indispensabile l'ampliamento, può accogliersi la richiesta della S.A. Immobiliare l'Edificio, in merito alla quale il Comune si è pronunciato favorevolmente;
può accogliersi la richiesta della S.A. Immobiliare l'Edificio, in merito alla quale il Comune si è pronunciato favorevolmente;
Considerato che i lavori occorrenti per detta variante risultano notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti in base all'originario piano regolatore e che si può, pertanto, mantenere, per l'attuazione della variante stessa,
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e all'originario piano regolatore e che si può, pertanto, mantenere, per l'attuazione della variante stessa,
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il termine stabilito dall'art. 4 della legge 28 giugno 1914, n. 667, limitendolo, peraltro, al 31 ottobre 1952, in conformità del disposto dell'art. 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visti i voti n. 2153 del 28 ottobre 1947 e n. 2357 del 30 agosto 1948 emessi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
e 1947 e n. 2357 del 30 agosto 1948 emessi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
e del Consiglio di Stato;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
del Consiglio di Stato;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
Accolte, nei sensi indicati nelle premesse, le opposizioni a firma Andreina Gattorno, Soc. An. S.A.I.W.A. e S.A
lici;
DECRETA:
Accolte, nei sensi indicati nelle premesse, le opposizioni a firma Andreina Gattorno, Soc. An. S.A.I.W.A. e S.A. Immobiliare l'Edificio e respinte tutte le altre opposizioni, è approvata la variante al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova nella zona di Albaro, salvo lo stralcio della zona triangolare in prossimità della Villa Ravano, e compresa tra la crosa e le due strade di piano regolatore sboccanti nella nuova piazza ex Stellare da sottoporsi a nuovo studio.
Detta variante sarà vistata dal Ministro proponente in una tavola d'insieme in scala 1:5000, in tredici tavole in scala 1:1000, in due tavole planimetriche comprendenti rispettivamente la distribuzione delle reti di fognatura e dell'acqua potabile, e nel testo delle nuove norme relative al piano regolatore composto di quarantadue articoli.
Per l'esecuzione della predetta variante dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
nte dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1949.
F.to: LUIGI EINAUDI F.to: TUPINI
Registrato alla Corte dei Conti Addì 6 aprile 1949 Reg. 4 Lavori Pubblici Foglio 219
Per copia conforme p. Il Direttore Capo Divisione Firma illeggibile
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Decreto del Presidente della Repubblica 4 Dicembre 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
me p. Il Direttore Capo Divisione Firma illeggibile
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Decreto del Presidente della Repubblica 4 Dicembre 1954
Approvazione del piano particolareggiato della piazza centrale di Albaro e della strada centrale tra via Pisa e via Galli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25/6/1865 n. 2359;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
e di Albaro e della strada centrale tra via Pisa e via Galli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25/6/1865 n. 2359;
Vista la legge 28/6/1914 n. 667; con la quale fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di Albaro, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di 40 anni dalla pubblicazione della legge medesima;
Genova nella zona di Albaro, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di 40 anni dalla pubblicazione della legge medesima;
Visti i decreti presidenziali 26 Febbraio 1949 e 5 Luglio 1950, coi quali vennero approvati rispettivamente, una variante al piano regolatore anzidetto, ed una variante relativa alla sistemazione delle aree circostanti la Villa Ravano (ex Piazza Stellare);
no regolatore anzidetto, ed una variante relativa alla sistemazione delle aree circostanti la Villa Ravano (ex Piazza Stellare);
Vista la domanda in data 19 Ottobre 1951, con la quale il Comune di Genova, in base a deliberazione del 3 Ottobre 1951 n. 664, ha chiesto che venga approvato il progetto di piano particolareggiato di esecuzione della zona compresa tra Via Pisa e la Via Galli che prevede la sistemazione della nuova strada e della nuova Piazza centrale di Albaro;
ona compresa tra Via Pisa e la Via Galli che prevede la sistemazione della nuova strada e della nuova Piazza centrale di Albaro;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che, durante la pubblicazione sono state presentate le seguenti opposizioni: Soc. Telefonica Tirrena, in proprio ed anche a nome della S.A. « L'EDIFICIO » (1); F.lli Piero Ravano, Isabella Cavallesoni Ravano ed altri (2); Piaggio Enrico (3);
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A. « L'EDIFICIO » (1); F.lli Piero Ravano, Isabella Cavallesoni Ravano ed altri (2); Piaggio Enrico (3);
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Considerato che le soluzioni previste dal progetto sono aderenti alle previsioni del piano regolatore generale, e sono ben studiate dal punto di vista urbanistico;
te dal progetto sono aderenti alle previsioni del piano regolatore generale, e sono ben studiate dal punto di vista urbanistico;
e dal progetto sono aderenti alle previsioni del piano regolatore generale, e sono ben studiate dal punto di vista urbanistico;
Che l'opposizione presentata dalla Soc
sioni del piano regolatore generale, e sono ben studiate dal punto di vista urbanistico;
Che l'opposizione presentata dalla Soc. Telefonica Tirrena, la quale sostiene che, per quanto riguarda la zonta verde - di sua proprietà - a levante della Centrale Telefonica, il piano particolareggiato comporterebbe maggiori espropriazioni di quelle previste dal piano di massima è infondata ed è quindi da respingere; poiché il progetto di piano particolareggiato risulta in tutto conforme a quello di massima;
Che l'opposizione presentata dai F.lli Ravano è da respingere per i
PIANO REGOLATORE DI S. FRUTTUOSO
Art. 4
Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, potrà imporre modifiche o varianti ai progetti di strade private qualora riconosca in essi non equamente rispettati gli interessi pubblici e quelli di tutti i proprietari interessati.
Art. 5
ualora riconosca in essi non equamente rispettati gli interessi pubblici e quelli di tutti i proprietari interessati.
Art. 5
alora riconosca in essi non equamente rispettati gli interessi pubblici e quelli di tutti i proprietari interessati.
Art. 5
I proprietari di strade private, quando queste siano state costruite in conformità del progetto approvato e secondo le precedenti disposizioni, potranno farne iscrizione gratuita al Comune, il quale si impegna di accettarle e di iscriverle nell'elenco delle strade comunali dopo la loro completa ultimazione previo collaudo
ale si impegna di accettarle e di iscriverle nell'elenco delle strade comunali dopo la loro completa ultimazione previo collaudo. Sarà in facoltà del Comune di accettare un tronco parziale di strada privata anche se sia raccordato solo da una parte con una strada pubblica.
All'atto della cessione sarà redatta in accordo una perizia del valore delle opere cedute al Comune (escluso il valore dei terreni) e tale somma verrà accreditata al proprietario cedente unicamente per la deduzione dell'importo del contributo che lo stesso dovesse corrispondere al Comune. Mancando l'accordo la perizia verrà deferita ad uno o tre periti da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Genova.
Art. 6
Mancando l'accordo la perizia verrà deferita ad uno o tre periti da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Genova.
Art. 6
Tutti i terreni compresi tra le strade e le piazze pubbliche del piano regolatore sono distinti e classificati secondo un piano di zonizzazione che comprende sei categorie o zone.
pubbliche del piano regolatore sono distinti e classificati secondo un piano di zonizzazione che comprende sei categorie o zone.
ubbliche del piano regolatore sono distinti e classificati secondo un piano di zonizzazione che comprende sei categorie o zone.
— Zona 1ª delle ville o villini; zona 2ª delle palazzine; zona 3ª delle case di abitazione collettiva; zona 4ª delle case popolari o fabbricati per piccole industrie; zona 5ª dei terreni per spazi verdi privati inedificabili, o destinati a giardini, parchi pubblici, scarpate, impianti sportivi all'aperto; zona 6ª delle proprietà vincolate, comprendenti edifici notevoli, parchi
archi pubblici, scarpate, impianti sportivi all'aperto; zona 6ª delle proprietà vincolate, comprendenti edifici notevoli, parchi, cannocchiali di visuali panoramici, aree di rispetto.
Le zone specificate sono quelle indicate con colorazioni diverse.
— 1ª gialla; 2ª viola; 3ª marrone; 4ª grigia; 5ª verde; 6ª azzurra nella planimetria del piano di zonizzazione che fa parte integrante del piano regolatore.
Art. 7
Nessun movimento di terra costituente modificazioni alle condizioni naturali del terreno naturale è ammesso senza la preventiva autorizzazione da parte del Podestà.
e modificazioni alle condizioni naturali del terreno naturale è ammesso senza la preventiva autorizzazione da parte del Podestà.
Ogni nuova costruzione, sopraelevazione, modifica od ampliamento di una costruzione esistente, dovrà essere sottoposta, allo stato di progetto, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale unitamente a quella del relativo scomparco da formarsi secondo le
to di progetto, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale unitamente a quella del relativo scomparco da formarsi secondo le
disposizioni tutte del piano di zonizzazione e delle seguenti norme generali, nonché di quelle particolari relative alla zona entro cui cade l'immobile.
Per le proprietà la cui superficie raggiunga i mq. 5.000 dovrà nel contempo essere presentato, per l'approvazione, il piano di lottizzazione di tutta la proprietà.
raggiunga i mq. 5.000 dovrà nel contempo essere presentato, per l'approvazione, il piano di lottizzazione di tutta la proprietà.
Il tracciamento delle linee limiti degli scomparti sarà effettuato dal Comune, ed il relativo verbale dovrà essere firmato per accettazione dal proprietario del terreno.
Le eventuali riduzioni di scomparti approvate e tracciati dal Comune non saranno compensate agli effetti di aumentare la fabbricabilità degli scomparti vicini.
arti approvate e tracciati dal Comune non saranno compensate agli effetti di aumentare la fabbricabilità degli scomparti vicini.
Il Comune, su parere favorevole della Commissione edilizia, potrà consentire che la superficie delle strade private di lottizzazione sia computata in aggiunta a quella degli scomparti limitrofi, ai soli effetti della determinazione della percentuale di fabbricazione consentita per le diverse categorie di terreno.
Art. 8
soli effetti della determinazione della percentuale di fabbricazione consentita per le diverse categorie di terreno.
Art. 8
Salvi i maggiori vincoli a cui le singole proprietà fossero soggette per effetto della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per i terreni classificati in categorie nel piano di zonizzazione sarà ammessa la seguente destinazione:
29 giugno 1939 n. 1497, per i terreni classificati in categorie nel piano di zonizzazione sarà ammessa la seguente destinazione:
I terreni della 1ª categoria potranno destinarsi dai rispettivi proprietari, con l'approvazione del Comune, agli usi della categoria 6ª; quelli della 2ª anche agli usi della 1ª, 6ª; quelli della 3ª anche agli usi della 1ª, 2ª e 6ª; quelli della 4ª anche agli usi della 1ª, 2ª e 6ª; quelli della 5ª e 6ª non potranno avere altra destinazione né reciproca.
e 6ª; quelli della 4ª anche agli usi della 1ª, 2ª e 6ª; quelli della 5ª e 6ª non potranno avere altra destinazione né reciproca.
Le sedi stradali che risulteranno soppresse per effetto del presente piano regolatore potranno essere cedute a trattativa privata ai proprietari confinanti ripartendole secondo il loro asse.
Art. 9
o regolatore potranno essere cedute a trattativa privata ai proprietari confinanti ripartendole secondo il loro asse.
Art. 9
Tutte le approvazioni del Comune per i progetti relativi alle strade di lottizzazione ed agli scomparti fabbricabili saranno effettuate a mezzo di provvedimento podestarile, previo parere della Commissione Edilizia del Comune.
Art. 10
cabili saranno effettuate a mezzo di provvedimento podestarile, previo parere della Commissione Edilizia del Comune.
Art. 10
abili saranno effettuate a mezzo di provvedimento podestarile, previo parere della Commissione Edilizia del Comune.
Art
abili saranno effettuate a mezzo di provvedimento podestarile, previo parere della Commissione Edilizia del Comune.
Art. 10
Se un terreno fabbricabile, o tronco di strada privata, non confina con strade pubbliche, il suo proprietario, dopo l'approvazione del piano particolareggiato, avrà diritto di richiedere al Comune lo esproprio degli immobili necessari per crearsi l'accesso o un collegamento, avente tutte le caratteristiche delle strade private di cui al precedente articolo 2
ri per crearsi l'accesso o un collegamento, avente tutte le caratteristiche delle strade private di cui al precedente articolo 2, con la strada più vicina.
241
In caso di mancato accordo, il Comune, se riterrà approvabile il progetto presentato, procederà all'esproprio.
Le spese relative saranno a carico del richiedente.
Art. 11
rà approvabile il progetto presentato, procederà all'esproprio.
Le spese relative saranno a carico del richiedente.
Art. 11
à approvabile il progetto presentato, procederà all'esproprio.
Le spese relative saranno a carico del richiedente.
Art
à approvabile il progetto presentato, procederà all'esproprio.
Le spese relative saranno a carico del richiedente.
Art. 11
È in facoltà del Podestà, sentito il parere della Commissione Edilizia, di concedere che edifici di carattere pubblico come scuole, chiese, edifici per pubblici spettacoli, collegi, alberghi, stadi, ed edifici sportivi in genere possano essere edificati in qualunque zona della 2ª
pubblici spettacoli, collegi, alberghi, stadi, ed edifici sportivi in genere possano essere edificati in qualunque zona della 2ª, 3ª e 4ª categoria con rispetto del rapporto di superficie fra zona fabbricata e l'intero scomparco o dell'allegare prevista per ogni singola zona.
Nella zona 5ª verde, previa autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale, potranno sorgere piccole costruzioni a carattere turistico e Impianti sportivi all'aperto.
Art. 12
ell'Educazione Nazionale, potranno sorgere piccole costruzioni a carattere turistico e Impianti sportivi all'aperto.
Art. 12
Lungo le strade pubbliche aventi larghezza di m. 20 e più si potrà costruire sull'intero limite. Lungo quelle di larghezza inferiore, anche se già esistenti, ma conservate dal piano regolatore, si potranno elevare nuove costruzioni né ricostruzioni, sopraelevazioni o modifiche delle esistenti ad una distanza minore di m. 10 dal loro asse.
Art. 13
ruzioni né ricostruzioni, sopraelevazioni o modifiche delle esistenti ad una distanza minore di m. 10 dal loro asse.
Art. 13
Lungo le strade private di lottizzazione non si potranno elevare costruzioni né ricostruzioni, sopraelevazioni o modifiche delle esistenti ad una distanza minore di metri 10 dall'asse, il quale sarà considerato come limite del corrispondente scomparco.
Art. 14
ti ad una distanza minore di metri 10 dall'asse, il quale sarà considerato come limite del corrispondente scomparco.
Art. 14
Ogni lato della costruzione nuova o di quella modificata o sopraelevata dovrà distare dal corrispondente lato del proprio scomparco di una distanza pari alla quarta parte della propria lunghezza e non meno di metri sei.
I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi edifici, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 40.
coscritto alle piante dei nuovi edifici, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 40.
Art. 15
le piante dei nuovi edifici, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 40.
Art. 15
e piante dei nuovi edifici, o circoscritto alle piante di più fabbricati riuniti, non dovranno eccedere i metri 40.
Art. 15
Agli effetti della distanza da tenersi dai lati dello scomparco, a' sensi dell'art. 14 nel caso di edificio a piante non rettangolari, si sommano le lunghezze di due lati contigui se l'angolo interno, formato dai corridoi muri perimetrali, non supera i 135° (sessagesimali)
le lunghezze di due lati contigui se l'angolo interno, formato dai corridoi muri perimetrali, non supera i 135° (sessagesimali). Se trattasi di più lati contigui la somma delle lunghezze si effettua per tutti quelli compresi entro l'angolo interno maggiore od uguale a 135° formato da due lati esterni; nel computo verranno comprese le lunghezze di tali lati esterni.
Art. 16
I cortili chiusi sono vietati per le nuove costruzioni; solo, per imprescindibili necessità da riconoscersi dal Podestà su parere della Commissione Edilizia, potranno essere consentiti in casi particolari.
In tale caso però la loro superficie non potrà essere inferiore ad un quinto della somma delle superfici di tutti i muri che li delimitano.
o però la loro superficie non potrà essere inferiore ad un quinto della somma delle superfici di tutti i muri che li delimitano.
Le rientranze o cortili aperti per tutta la loro altezza nei muri di perimetro non possono mai avere nessuna muro profondità maggiore della metà della ampiezza della fronte.
La superficie dei cortili chiusi, delle rientranze e cortili aperti deve essere considerata come superficie coperta dalla costruzione agli effetti del computo della area totale fabbricabile.
Art. 17
ssere considerata come superficie coperta dalla costruzione agli effetti del computo della area totale fabbricabile.
Art. 17
Le altezze fissate per i fabbricati dalle norme particolari per ogni singola zona saranno sempre computate dalla quota media della superficie da costruirsi. In ogni caso il numero dei piani non potrà superare quello stabilito per ogni singola categoria di terreni.
ficie da costruirsi. In ogni caso il numero dei piani non potrà superare quello stabilito per ogni singola categoria di terreni.
La formazione e l'approvazione di ogni scomparco dovrà comprendere anche la relativa quota media di sistemazione, della superficie da costruirsi.
Lo scomparco dovrà essere sistemato con quei movimenti di terra che si rendessero indispensabili per la costruzione, sempre seguendo l'andamento naturale del terreno.
n quei movimenti di terra che si rendessero indispensabili per la costruzione, sempre seguendo l'andamento naturale del terreno.
Per speciali esigenze di carattere estetico ed a salvaguardia di particolari visuali, il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, potrà fissare d'autorità le necessarie limitazioni in altezza ed in dimensioni, della costruzione.
tita la Commissione Edilizia, potrà fissare d'autorità le necessarie limitazioni in altezza ed in dimensioni, della costruzione.
Per un fabbricato in terreno in declivio, l'altezza delle fronti o degli spigoli potrà superare di due metri al massimo l'altezza stabilita per la zona in cui sorge.
Art. 18
La quota media della superficie da costruirsi rispetto alle strade pubbliche o private di prospetto, potrà essere inferiore, pari o superiore a quella della strada.
ostruirsi rispetto alle strade pubbliche o private di prospetto, potrà essere inferiore, pari o superiore a quella della strada.
Per gli scomparti a quota stradale la quota media di sistemazione sarà quella della strada misurata dal corrispondente lato dell'edificio e la sistemazione potrà seguire la pendenza stradale.
ne sarà quella della strada misurata dal corrispondente lato dell'edificio e la sistemazione potrà seguire la pendenza stradale.
Negli scomparti sistemati a quota media più alta o più bassa della strada, la sistemazione oltre al quanto disposto dagli art. 12 e 13 dovrà essere convenientemente arretrata, ed in ogni caso non meno di m. 6 dal lembo stradale.
Gli accessi alla strada pubblica dovranno essere stabiliti mediante scalinata o rampe ed eventualmente anche mediante strade private di raccordo.
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a pubblica dovranno essere stabiliti mediante scalinata o rampe ed eventualmente anche mediante strade private di raccordo.
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Art. 19
Tutte le porzioni di fabbricati costruite sotto la quota media dell'area da costruirsi non potranno essere destinate a locali di abitazione e saranno quindi escluse dal decreto podestarile che stabilisce l'abitabilità delle costruzione.
estinate a locali di abitazione e saranno quindi escluse dal decreto podestarile che stabilisce l'abitabilità delle costruzione.
Esse potranno essere esclusivamente destinate a cantina, depositi, cisterne, autorimesse, od altri servizi, escluso anche quello della portineria e dei locali di abitazione del portiere.
Art. 20
terne, autorimesse, od altri servizi, escluso anche quello della portineria e dei locali di abitazione del portiere.
Art. 20
Gli scomparti compresi nella 1ª categoria (zona ville e villini, tinteggiatura gialla), avranno superficie pari almeno a cinque volte quella dell'area fabbricata; la costruzione dovrà distare in ogni modo almeno 5 m. dal lembo stradale, salvo gli arretramenti maggiori stabiliti dagli art. 12, 13 e 18.
one dovrà distare in ogni modo almeno 5 m. dal lembo stradale, salvo gli arretramenti maggiori stabiliti dagli art. 12, 13 e 18.
Le costruzioni non potranno avere più di tre piani in tutto, né altezza superiore a m. 12 alla gronda e m. 16 al colmo del tetto a partire dalla quota media dell'area da costruirsi.
Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
Art. 21
quota media dell'area da costruirsi.
Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
Art. 21
Gli scomparti compresi nella 2ª categoria (zona delle palazzine, tinteggiatura viola) avranno superficie almeno eguale a quattro volte quella dell'area coperta.
Le costruzioni non potranno avere più di quattro piani in tutto, né altezza superiore a m. 16 alla gronda e m. 20 al colmo del tetto a partire dalla quota media dell'area da costruirsi.
tutto, né altezza superiore a m. 16 alla gronda e m. 20 al colmo del tetto a partire dalla quota media dell'area da costruirsi.
Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
Art. 22
Per i fabbricati compresi nella 3ª categoria (case di abitazione collettiva, tinteggiatura marrone) ove per effetto di quanto disposto dagli art. 12 e 13 debba effettuarsi un arretramento rispetto al lembo stradale, tale arretramento non potrà essere inferiore a m. 4.
art. 12 e 13 debba effettuarsi un arretramento rispetto al lembo stradale, tale arretramento non potrà essere inferiore a m. 4.
Le costruzioni di questa categoria non potranno avere più di cinque piani in tutto, né altezza superiore a metri 20 alla gronda e m. 24 al colmo del tetto misurata dalla quota media dell'area da costruirsi.
Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
Art. 23
quota media dell'area da costruirsi.
Le facciate dovranno presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
Art. 23
I fabbricati compresi nella 4ª categoria (tinta grigia, case popolari ed edifici per piccole industrie) saranno regolati soltanto dalle norme generali comuni a tutte
le zone e potranno avere altezza non eccedente i 18 m. alla gronda e i metri 22 al colmo del tetto, misurata dalla quota media dell'area da costruirsi.
Art. 24
n eccedente i 18 m. alla gronda e i metri 22 al colmo del tetto, misurata dalla quota media dell'area da costruirsi.
Art. 24
Le proprietà private della categoria 6ª (tinta azzurra) sono vincolate e debbono essere conservate per quanto riguarda il loro aspetto esterno nello stato in cui si trovano al momento dell'approvazione del presente piano regolatore.
uanto riguarda il loro aspetto esterno nello stato in cui si trovano al momento dell'approvazione del presente piano regolatore.
Qualsiasi lavoro che ne possa comunque interessare l'aspetto esteriore dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero dell'Educazione Nazionale.
Le costruzioni che, in via eccezionale, il Ministero dell'Educazione Nazionale intendesse di consentire, non dovranno comunque superare i limiti stabiliti per la categoria 1ª.
Art. 25
ducazione Nazionale intendesse di consentire, non dovranno comunque superare i limiti stabiliti per la categoria 1ª.
Art. 25
Nelle zone da destinarsi a ville e villini, o palazzina (prima e seconda categoria) e anche nei terreni della zona 5ª, è ammessa la costruzione di piccoli edifici ad uso di autorimessa e portineria nello stesso scomparco del fabbricato principale.
è ammessa la costruzione di piccoli edifici ad uso di autorimessa e portineria nello stesso scomparco del fabbricato principale.
ammessa la costruzione di piccoli edifici ad uso di autorimessa e portineria nello stesso scomparco del fabbricato principale.
La superficie coperta da tali costruzioni sarà sommata a quella dell'edificio principale per il computo dell'area fabbricabile dello scomparco; esse avranno altezza non superiore a metri sei e saranno soggette alle disposizioni degli art
area fabbricabile dello scomparco; esse avranno altezza non superiore a metri sei e saranno soggette alle disposizioni degli art. 12, 13, 14 e 18 delle presenti norme generali ed alle altre disposizioni particolari relative alla zona cui appartiene il terreno dello scomparco. Le distanze dal limite di scomparco, quando questo rappresenti il confine di proprietà saranno quelle stabilite dalle leggi e precisate dal codice Civile.
Art. 26
Agli effetti della fabbricabilità dei terreni prevista dal piano di zonizzazione, uno scomparco interessato da due o più categorie potrà assegnarsi alla categoria di maggiore fabbricabilità.
Sarà pure ammesso, nel computo della superficie dello scomparco, includere porzioni di terreni di particolari ad uno stesso proprietario e destinati alla 6ª categoria, sempreché, per tali porzioni, rimanga inalterata la caratteristica di inedificabilità.
oprietario e destinati alla 6ª categoria, sempreché, per tali porzioni, rimanga inalterata la caratteristica di inedificabilità.
In tal caso però, ferma restando l'applicazione dell'art. 14, non potranno computarsi lungo i corrispondenti lati dello scomparco, strisce di terreno superiore a metri dodici di larghezza.
Art. 27
no computarsi lungo i corrispondenti lati dello scomparco, strisce di terreno superiore a metri dodici di larghezza.
Art. 27
È in facoltà del Podestà, salvo l'autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale nei casi previsti dalle leggi, sentito il parere della Commissione Edilizia, di concedere deroghe alle disposizioni conte-
243
nute nei precedenti art. 20, 21, 22 e 23, per gli edifici pubblici di nuova costruzione che rivestano particolare carattere di monumentalità.
edenti art. 20, 21, 22 e 23, per gli edifici pubblici di nuova costruzione che rivestano particolare carattere di monumentalità.
Tali costruzioni del tutto eccezionali, potranno sorgere su terreno di qualsiasi categoria, con esclusione della zona VI (azzurra) e della zona V (verde).
Art. 28
Quando un fabbricato sia coperto a forma di terrazzo, sopra di questo non sarà consentita alcuna costruzione, ad eccezione di:
- una difesa costituita da parapetto, balaustra o ringhiera;
i questo non sarà consentita alcuna costruzione, ad eccezione di:
-
una difesa costituita da parapetto, balaustra o ringhiera;
-
una bottola a copertura scorrevole per l'accesso;
-
eventuali lucernari per l'illuminazione delle scale ed eventuali rialzi, o casotti per macchinari di ascensori o per riparo di serbatoi per acqua.
Tutte queste opere dovranno essere limitate alle dimensioni strettamente necessarie e, comunque, non superare in altezza un metro misurato dalla linea di gronda.
e limitate alle dimensioni strettamente necessarie e, comunque, non superare in altezza un metro misurato dalla linea di gronda.
Le opere di cui ai numeri 2 e 3 potranno avere altezze superiori, ma un metro soltanto qualora siano raggruppate in un unico insieme architettonico.
Saranno tollerate inoltre:
a) i fumaioli e gli sfiatatoi delle latrine, i quali, tutti dovranno essere opportunamente riuniti a gruppi ed architettonicamente ultimati;
i e gli sfiatatoi delle latrine, i quali, tutti dovranno essere opportunamente riuniti a gruppi ed architettonicamente ultimati;
b) i parafulmini, aste di bandiere e simili disposti con ordine ed armonicamente intonati alla costruzione.
Anche tutte le opere previste dal presente articolo dovranno essere indicate sul progetto edilizio da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale ai sensi del precedente articolo 7.
Art. 29
l progetto edilizio da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale ai sensi del precedente articolo 7.
Art. 29
progetto edilizio da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale ai sensi del precedente articolo 7.
Art. 29
Nel progetto edilizio di ogni singola costruzione da approvarsi a norma degli articoli 7 e 9, dovrà essere indicato il tipo di chiusura della proprietà ed il sistema di divisione del relativo distacco; la chiusura e la divisione della proprietà potranno essere formate con parapetto di altezza non maggiore di metri uno ed eventuale sovrastante cancellata a libera visura
à potranno essere formate con parapetto di altezza non maggiore di metri uno ed eventuale sovrastante cancellata a libera visura. L'altezza totale della recinzione non potrà in ogni caso superare i m. 2,50. La chiusura e la divisione potranno anche essere effettuate con siepi verdi od, infine con altre sistemazioni da approvarsi da parte del Comune unitamente al relativo progetto edilizio.
Nei terreni di 3ª e 4ª categoria è ammessa la riunione senza divisioni intermedie dei distacchi relativi a diversi caseggiati, purché sistemati convenientemente in modo da formare ampi spazi liberi per uso comune degli inquilini e per la creazione di campi da giuoco.
I terreni che circondano gli edifici della categoria 1ª e 2ª dovranno essere sistemati decorosamente a giardino od a spazio verde.
Art. 30
circondano gli edifici della categoria 1ª e 2ª dovranno essere sistemati decorosamente a giardino od a spazio verde.
Art. 30
Trascorso il tempo fissato per l'esecuzione del piano cesserà il diritto per il Comune di procedere ad espropriazioni e cadranno tutti i vincoli sulle proprietà dipendenti da tale diritto; permarranno invece gli altri obblighi sulla proprietà, in dipendenza al piano di zonizzazione ed alle norme del presente regolamento.
rranno invece gli altri obblighi sulla proprietà, in dipendenza al piano di zonizzazione ed alle norme del presente regolamento.
I terreni della categoria 5ª destinati ad impianti sportivi all'aperto, al parco pubblico della Valletta Cambiaso, ad aiuole centrali o laterali di strade o piazze, saranno espropriati dal Comune entro il tempo di validità del piano regolatore, gli spazi verdi, della stessa categoria, resteranno di proprietà privata.
Art. 31
il tempo di validità del piano regolatore, gli spazi verdi, della stessa categoria, resteranno di proprietà privata.
Art. 31
La fabbricabilità delle nuove aree prospicienti la nuova piazza prevista all'incrocio delle vie Centrale con la via Monte Zovetto, Dodecanneso, Zovetto, e con quella fiancheggiante la valletta Cambiaso, sarà soggetta alle seguenti norme particolari:
Zovetto, Dodecanneso, Zovetto, e con quella fiancheggiante la valletta Cambiaso, sarà soggetta alle seguenti norme particolari:
I porti, previsti dal piano ai lati della piazza avranno altezza uguale a quelle del piano terreno. I vani e corpi di fabbrica costituenti un insieme isolato dovranno avere carattere architettonico unitario e presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
un insieme isolato dovranno avere carattere architettonico unitario e presentare soluzione architettonica su tutti i prospetti.
Tutte le fronti stradali dovranno avere rivestimento in pietra da taglio, almeno per tutta l'altezza del piano terreno.
Art. 32
I proprietari di vecchi muri di cinta, specialmente lungo le antiche « crose », dovranno provvedere alla conservazione degli stessi mantenendo il carattere originale.
specialmente lungo le antiche « crose », dovranno provvedere alla conservazione degli stessi mantenendo il carattere originale.
Per qualsiasi lavoro di restauro, a tal uopo necessario dovrà presentarsi domanda al Podestà sufficientemente documentata.
ale.
Per qualsiasi lavoro di restauro, a tal uopo necessario dovrà presentarsi domanda al Podestà sufficientemente documentata.
Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, e previo accertamento della Soprintendenza ai Monumenti della Liguria, avrà facoltà di permettere al proprietario l'esecuzione di aperture in detti muri allo scopo di creare pubbliche visuali nei punti di particolare interesse.
Art. 33
io l'esecuzione di aperture in detti muri allo scopo di creare pubbliche visuali nei punti di particolare interesse.
Art. 33
È consentita al Municipio, dopoché saranno approvati i piani particolareggiati di esecuzione delle rispettive zone, la facoltà di espropriare la parte restante per conto e spese del proprietario della parte maggiore in superficie di uno scomparco, che ne abbia fatta richiesta.
244
per conto e spese del proprietario della parte maggiore in superficie di uno scomparco, che ne abbia fatta richiesta.
244
Il proprietario che farà la domanda dovrà contemporaneamente depositare nelle casse municipali le somme concorrenti previste ed indicate dal Municipio, salvo ad integrarle alla prima richiesta.
sitare nelle casse municipali le somme concorrenti previste ed indicate dal Municipio, salvo ad integrarle alla prima richiesta.
Se due o più proprietari si trovassero nella condizione di possedere parti eguali di uno scomparco, e concorressero entrambi per l'acquisto della parte restante, la scelta sarà esercitata per conto di quello che prima ne avrà fatta domanda.
Art. 34
per l'acquisto della parte restante, la scelta sarà esercitata per conto di quello che prima ne avrà fatta domanda.
Art. 34
Decorso un anno dacché il Municipio avrà aperte le strade o piazze, se il proprietario della maggiore non abbia fatta la richiesta di cui all'articolo precedente, il diritto di far espropriare trapasserà agli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possedere la maggior superficie.
te, il diritto di far espropriare trapasserà agli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possedere la maggior superficie.
La data dell'apertura delle strade dovrà per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino ufficiale degli annunci legali della Prefettura.
Art. 35
elle strade dovrà per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino ufficiale degli annunci legali della Prefettura.
Art. 35
lle strade dovrà per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino ufficiale degli annunci legali della Prefettura.
Art
lle strade dovrà per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino ufficiale degli annunci legali della Prefettura.
Art. 35
Trascorsi tre anni dalla ultimazione delle strade senza che le costruzioni siano iniziate, il Municipio avrà diritto di espropriare lo scomparco anche per conto di terzi, pagando il prezzo che per lo stesso scomparco sarebbe spettato prima dell'esecuzione dell'opera e stabilito all'epoca delle espropriazioni
prezzo che per lo stesso scomparco sarebbe spettato prima dell'esecuzione dell'opera e stabilito all'epoca delle espropriazioni, aumentando della metà del maggior valore accertato per il pagamento del contributo fondiario e del rimborso delle quote di questo eventualmente pagate.
Art. 36
Per tutto quanto non sia in contrasto con le presenti norme avranno vigore le disposizioni dei regolamenti d'igiene e di edilizia del Comune di Genova.
NORME RELATIVE AL CONTRIBUTO
Art. 37
Il contributo è dovuto al Comune da tutte le proprietà comprese nel presente piano regolatore avvantaggiate dalle opere compiute in attuazione del piano stesso.
da tutte le proprietà comprese nel presente piano regolatore avvantaggiate dalle opere compiute in attuazione del piano stesso.
Il contributo sarà fissato nella misura di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 1914 n. 667 approvativa del piano e nei modi indicati nei seguenti articoli, salvo i casi nei quali fosse concordato convenzionalmente.
667 approvativa del piano e nei modi indicati nei seguenti articoli, salvo i casi nei quali fosse concordato convenzionalmente.
Nella determinazione del contributo sia con concordato unilaterale, che per valutazione fatta d'ufficio dal Comune, verranno porsi in evidenza per ogni proprietà i valori seguenti:
a) valore del terreno da espropiarsi per la formazione di strade e piazze;
si in evidenza per ogni proprietà i valori seguenti:
a) valore del terreno da espropiarsi per la formazione di strade e piazze;
b) valore del terreno da assegnarsi agli scomparti in base ai parcelli precedenti, anche se coperti da case da demolirsi o da conservarsi.
del terreno da assegnarsi agli scomparti in base ai parcelli precedenti, anche se coperti da case da demolirsi o da conservarsi.
Delle case da demolirsi non dovrà essere eseguita nessuna valutazione ed il terreno da esse occupato, ai soli effetti della determinazione del contributo, sarà valutato come terreno scoperto; delle case da conservarsi dovrà invece essere eseguita speciale valutazione;
el contributo, sarà valutato come terreno scoperto; delle case da conservarsi dovrà invece essere eseguita speciale valutazione;
c) indennità per l'occupazione del terreno necessario per dare scarpate al taglio o rilevato stradale o per la sede dei muri di sostegno delle strade.
Tali valori saranno stabiliti senza tener conto alcuno dei vantaggi immediati o speciali provenuti dall'opera ai terreni che residueranno ai proprietari.
liti senza tener conto alcuno dei vantaggi immediati o speciali provenuti dall'opera ai terreni che residueranno ai proprietari.
L'indennità dei terreni soggetti ad espropriazione per apertura o allargamento di strade o di altri spazi pubblici dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità e senza riguardo al maggior valore che il piano abbia potuto conferire al terreno.
no, indipendentemente dalla sua edificabilità e senza riguardo al maggior valore che il piano abbia potuto conferire al terreno.
Il maggiore valore della proprietà soggetta a contributo sarà computato come uguale alla differenza tra il valore attribuito allo scomparco posteriormente alla esecuzione dell'opera comunale ed il valore originario che allo scomparco stesso era stato valutato indipendentemente dell'intervento del piano regolatore.
ale ed il valore originario che allo scomparco stesso era stato valutato indipendentemente dell'intervento del piano regolatore.
La deliberazione dell'elenco dei cui sopra è depositata per 30 giorni nell'ufficio comunale e del deposito viene dato avviso pubblico con appositi manifesti; osa e a inoltre notificata individualmente ai proprietari interessati dal messo comunale.
vviso pubblico con appositi manifesti; osa e a inoltre notificata individualmente ai proprietari interessati dal messo comunale.
Ogni proprietario interessato può esperire i ricorsi previsti dagli articoli 227 e 288 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni.
245
Art. 40
testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni.
245
Art. 40
La prima quota del contributo dovuto al Comune scadrà con l'imposta prediale dell'anno successivo al compimento di ciascun tratto di opere per proseguire a decimi di anno in anno come e prescritto dall'art. 78 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Art. 41
di opere per proseguire a decimi di anno in anno come e prescritto dall'art. 78 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Art. 41
Le strade pubbliche costruite da privati in esecuzione del piano regolatore verranno assunte dal Comune quando gliene venga fatta cessione gratuita; il contributo dei beni confinanti e contigui sarà regolato come per le altre strade e diminuito di quel tanto che si riferirà ai soli lavori compiuti da privati in conformità del piano regolatore.
Art. 42
ade e diminuito di quel tanto che si riferirà ai soli lavori compiuti da privati in conformità del piano regolatore.
Art. 42
L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, verrà iscritta a garanzia del pagamento del contributo a favore del Comune non oltre i 180 giorni dalla notifica della deliberazione di cui all'art. 39.
Le spese per la cancellazione dell'ipoteca di cui sopra sono a carico del proprietario del fondo colpito.
e di cui all'art. 39.
Le spese per la cancellazione dell'ipoteca di cui sopra sono a carico del proprietario del fondo colpito.
Visto: Come da decreto del Presidente della Repubblica in data odierna.
Roma, li 26 febbraio 1949.
Il Ministro per i LL.PP. F.to: TUPINI
INDICE
DELLE PRINCIPALI NORME DEL REGOLAMENTO
rna.
Roma, li 26 febbraio 1949.
Il Ministro per i LL.PP. F.to: TUPINI
INDICE
DELLE PRINCIPALI NORME DEL REGOLAMENTO
| Strade private | Art. 1-5 | | Suddivisione della regione in zone | » 7 | | Movimenti terreno - Scomparti - Lottizzazioni - Computo strade private | » 7 | | Scambi di categoria | » 8 | | Sedi stradali soppresse | » 8 | | Diritti d'accesso alle strade pubbliche | » 10 | | Edifici pubblici - Zone verdi | » 11 | | Distanze dalle assi stradali | » 12 | | » » strade private | » 12 |
ubbliche | » 10 | | Edifici pubblici - Zone verdi | » 11 | | Distanze dalle assi stradali | » 12 | | » » strade private | » 12 | | Distanze dai confini - Lunghezza fronti | » 13 | | Computo dei lati - Rispetto ai confini | » 15 | | Cortili | » 16 | | Altezze - Quota di sistemazione | » 17 | | Terreni in declivio | » 17 | | Scomparti a quota media | » 18 | | Vani sotto quota media | » 19 |
| Zona gialla - Fabbricabilità | Art. 20 | | » viola » | » 21 | | » marrone » | » 22 | | » grigia » | » 23 | | » azzurra » | » 24 | | Portinerie - Autorimesse | » 25 | | Scomparti fra due zone | » 26 | | Edifici Monumentali | » 27 | | Soprastrutture | » 28 | | Recinzioni | » 29 | | Diritti espropri - Termini | » 30 | | Zone verdi | » 30 | | Piazza centrale | » 31 | | Antiche crose | » 32 | | Espropri | » 33 | | Termini espropri | » 34 | | » » | » 35 | | Contributi - Miglioria | » 37-42 |
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VITTORIO EMANUELE III
rose | » 32 | | Espropri | » 33 | | Termini espropri | » 34 | | » » | » 35 | | Contributi - Miglioria | » 37-42 |
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[Pagina vuota con solo il titolo centrato:]
piano regolatore di S. Fruttuoso
Regio Decreto Legge 20 Giugno 1877, n. 3908
Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle Frazioni Suburbane.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III
e nella parte piana delle Frazioni Suburbane.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
RE D'ITALIA
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
È approvato il piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle Frazioni Suburbane, secondo il progetto dell'ingegnere civico municipale signor Michele Marcenaro, colle modificazioni indicate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero della Guerra come fu adottato dal Consiglio municipale di quella Città.
dicate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero della Guerra come fu adottato dal Consiglio municipale di quella Città.
Un esemplare di questo progetto così modificato e vidimato dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Guerra sarà depositato nell'archivio di Stato.
Art. 2
to così modificato e vidimato dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Guerra sarà depositato nell'archivio di Stato.
Art. 2
È concessa facoltà al Comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano i proprietari di beni compresi nel piano, confinanti o contigui, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 3
i nel piano, confinanti o contigui, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 3
Il Governo avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni di questo piano, che venissero dal Comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.
Art. 4
e modificazioni di questo piano, che venissero dal Comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.
Art. 4
Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio municipale di Genova, ed approvato con Decreto Reale, previo avviso della Deputazione e del Consiglio di Stato.
Art. 5
iglio municipale di Genova, ed approvato con Decreto Reale, previo avviso della Deputazione e del Consiglio di Stato.
Art. 5
È assegnato il tempo di anni quaranta per la esecuzione di questo piano regolatore e di ampliamento. Questo tempo comincerà a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI
uesto piano regolatore e di ampliamento. Questo tempo comincerà a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pollenzo addì 20 giugno 1877.
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - li 30 giugno 1877)
249
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI
giugno 1877.
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - li 30 giugno 1877)
249
Regio Decreto Legge 24 Agosto 1877
Approvazione del Regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni compresi, confinanti o contigui del piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III
e nella parte piana delle frazioni suburbane.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Vista la legge 20 giugno 1877, n. 3908, che approva il piano regolatore e d'ampliamento della Città di Genova dal lato orientale delle frazioni Suburbane, con facoltà al Comune di chiamare a contributo per l'esecuzione di esso i proprietari dei beni compresi nel piano, confinanti o contigui.
Visto l'art. 4 di detta legge;
ibuto per l'esecuzione di esso i proprietari dei beni compresi nel piano, confinanti o contigui.
Visto l'art. 4 di detta legge;
Visto il regolamento deliberato in esecuzione della legge stessa dal Consiglio comunale di Genova in seduta del 14 giugno 1877, ed approvato dalla Deputazione Provinciale il 21 successivo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo Unico
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo Unico
È approvato l'annesso Regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni stabili confinanti o contigui (compresi nel sopradetto piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova) nella spesa di esecuzione del piano stesso in osservanza della legge 20 giugno 1877, n. 3908, il quale regolamento sarà visto d'ordine nostro dal prossimo Ministro.
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI ---
stesso in osservanza della legge 20 giugno 1877, n. 3908, il quale regolamento sarà visto d'ordine nostro dal prossimo Ministro.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI ---
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.
VITTORIO EMANUELE G. ZANARDELLI
Regolamento per l'applicazione del contributo ai proprietari dei beni compresi, confinanti o contigui del piano regolatore e d'ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.
Art. 1
ano regolatore e d'ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.**
Art. 1
La nota dei proprietari liberi e enfiteuti di edifici, case e terreni sottoposti a contributo dovrà per cura della Giunta municipale, compilarsi e pubblicarsi prima del cominciamento delle opere pubbliche comprese nel piano, in conformità dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865.
licarsi prima del cominciamento delle opere pubbliche comprese nel piano, in conformità dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865.
Per le opere già costruite od in corso di costruzione questa pubblicazione sarà fatta dentro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.
Art. 2
Costituiscono elemento di maggiore valore, da sottoposi a contributo, l'aumento di area, di luce e di prospetto, la più larga o comoda circolazione, la mag-
ggiore valore, da sottoposi a contributo, l'aumento di area, di luce e di prospetto, la più larga o comoda circolazione, la mag-
giore sicurezza di accesso, la cessazione di oneri o di servitù gravanti il frontista o vicino, il prosciugamento e risanamento di terreni acquistati, o migliori, il cambiamento in aree fabbricabili de' suoli prima destinati alla semina, ad orti, giardini, ville e generalmente ogni sorta di vantaggi apprezzabili venuti al fondo dall'opera o per l'opera comunale.
Art. 3
giardini, ville e generalmente ogni sorta di vantaggi apprezzabili venuti al fondo dall'opera o per l'opera comunale.
Art. 3
Dentro quindici giorni dal giorno che una strada o piazza abbia ricevuto la sua regolare sistemazione, dovrà dal Comune notificarsi, nella forma delle citazioni, ai proprietari, di che nell'art. 1 il maggior valore attribuito alla loro proprietà con invito nei quindici giorni successivi ad accettarlo, od a concordarne altra liqui-
250
attribuito alla loro proprietà con invito nei quindici giorni successivi ad accettarlo, od a concordarne altra liqui-
250
dazione in iscritto col proporzionale contributo portato dagli articoli 78 e 79 della legge 25 giugno 1865.
Art. 4
250
dazione in iscritto col proporzionale contributo portato dagli articoli 78 e 79 della legge 25 giugno 1865.
Art. 4
50
dazione in iscritto col proporzionale contributo portato dagli articoli 78 e 79 della legge 25 giugno 1865.
Art
50
dazione in iscritto col proporzionale contributo portato dagli articoli 78 e 79 della legge 25 giugno 1865.
Art. 4
Scaduti i quindici giorni senza accettazione o concordato da parte dei proprietari notificati, verrà per cura del Sindaco, trasmesso al Presidente del Tribunale Civile l'atto di notificazione con la relativa perizia, in appoggio alla quale venne attribuito il maggior valore, perché abbia senz'altro luogo la stima secondo procedura tracciata dagli articoli 32, 34
ale venne attribuito il maggior valore, perché abbia senz'altro luogo la stima secondo procedura tracciata dagli articoli 32, 34, 36 e 38 di detta legge.
Art. 5
Per le spese giudiziarie di nomina di periti e di perizia saranno osservate le norme contenute nell'art. 37 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni.
Art. 6
Il Presidente del Tribunale trasmetterà al Sindaco la relazione dei periti con tutti i documenti, alla liquidazione delle spese relative e l'assegno delle medesime sulle norme dell'articolo precedente.
i con tutti i documenti, alla liquidazione delle spese relative e l'assegno delle medesime sulle norme dell'articolo precedente.
Il Sindaco notificherà, colla forma delle citazioni, le conclusioni della perizia al proprietario chiamato al contributo, per gli effetti dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865.
Art. 7
La prima quota del contributo scadrà con la prediale dell'anno successivo al compimento di ciascun
e 25 giugno 1865.
Art. 7
La prima quota del contributo scadrà con la prediale dell'anno successivo al compimento di ciascun
tratto d'opera ai termini dell'art. 3, per proseguire a decimi di anno in anno, come è detto nell'art. 78 della detta legge.
Art. 8
L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865 verrà, per ordine del Comune, inscritta nei venti giorni della notificazione ordinata coll'articolo 3 per la risultante somma di contributo.
G. ZANARDELLI
rdine del Comune, inscritta nei venti giorni della notificazione ordinata coll'articolo 3 per la risultante somma di contributo.
Visto ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 giugno 1876
Il R. Delegato Straordinario SEGRE
Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale nella seduta del 21 giugno 1877
Il Prefetto Presidente CASALIS
Addì 30 agosto 1877.
Visto d'ordine di S.M. Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici G. ZANARDELLI
G. ZANARDELLI
esidente CASALIS
Addì 30 agosto 1877.
Visto d'ordine di S.M. Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici G. ZANARDELLI
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 28 settembre 1877).
Regio Decreto Legge 2 Agosto 1912, n. 1036
Approvazione della variante al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III
dal lato orientale delle frazioni suburbane.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Vista la legge 20 giugno 1877 n. 3908, con cui fu approvato un piano regolatore e di ampliamento per la città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane assegnandosi per il suo compimento, il termine di anni 40;
to per la città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane assegnandosi per il suo compimento, il termine di anni 40;
o per la città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane assegnandosi per il suo compimento, il termine di anni 40;
Ritenuto che tale piano, modificato con decreto Reale 28 gennaio 1894, è ormai attuato nella zona posta a mezzogiorno della ferrovia Genova-Pisa, ma è appena iniziato nelle parte a nord della medesima, dove l'edificazione è stata finora ostacolata e persino impedita onde non fosse pregiudicato l'impianto dello scalo-merci di Terralba
l'edificazione è stata finora ostacolata e persino impedita onde non fosse pregiudicato l'impianto dello scalo-merci di Terralba, che dovrà in parte occuparla e il cui perimetro, di recente accertato, non coincide le linee organiche del piano, ma abbraccia parti di strade e piazze e talcolte aree fabbricabili;
Che sorge perciò la necessità di una seconda variazione in rapporto ai nuovi impianti ferroviari, ed all'uopo l'ufficio tecnico municipale compilo un progetto, adottato dal Consiglio comunale nell'adunanza del 27 aprile 1910;
251
po l'ufficio tecnico municipale compilo un progetto, adottato dal Consiglio comunale nell'adunanza del 27 aprile 1910;
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o l'ufficio tecnico municipale compilo un progetto, adottato dal Consiglio comunale nell'adunanza del 27 aprile 1910;
251
Che sottoposto una prima volta alla formalità della pubblicazione e del deposito, il piano diede luogo a undici opposizioni da parte dei signori: 1° Avv. Luigi Biancheri, 2° Centanaro Emilia ved
e del deposito, il piano diede luogo a undici opposizioni da parte dei signori: 1° Avv. Luigi Biancheri, 2° Centanaro Emilia ved. Orasso, 3° Viganego Simone, 4° Armenino Adolfo, 5° Pio ricovero Martinez, 6° Società anonima cooperativa per la costruzione di case economiche, 7° Virginia Franchetti maritata Canessa, 8° Teresina Bevilacqua Arbocò, 9° Senatore Erasmo Piaggio, 10° Ditta Andrea Bevilacqua, 11° Confessa Mariquita Figoli Des Geneys ved. Quartara;
Che di queste opposizioni il Comune con deliberazione motivata del 22 novembre 1910, accolse la quarta e la decima, respingendo le altre;
Che le lievi varianti introdotte nel piano in seguito all'accoglimento dei predetti ricorsi, resero necessaria la rinnovazione della pubblicazione e del deposito, senza che ciò facesse produrre nuovi reclami;
tti ricorsi, resero necessaria la rinnovazione della pubblicazione e del deposito, senza che ciò facesse produrre nuovi reclami;
Considerato che l'avvocato Luigi Biancheri afferma non necessaria tutta l'espropriazione progettata e nella quale è compreso uno stabile, sito in Via Archimede, di cui egli ha l'usufrutto, ed impugna inoltre l'eccessiva larghezza del termine di esecuzione come gravemente pregiudizievole al suo diritto;
l'usufrutto, ed impugna inoltre l'eccessiva larghezza del termine di esecuzione come gravemente pregiudizievole al suo diritto;
Che non sono attendibili, né il primo motivo, in quanto l'espropriazione è conseguenza necessaria dell'allargamento della stazione ferroviaria, né il secondo, poiché il piano darà luogo a derivare al reclamante dal lungo termine, durante il quale può godere tutti i benefizi del piano senza corrispondere il contributo;
ivare al reclamante dal lungo termine, durante il quale può godere tutti i benefizi del piano senza corrispondere il contributo;
vare al reclamante dal lungo termine, durante il quale può godere tutti i benefizi del piano senza corrispondere il contributo;
Che la Signora Centanaro fa generiche riserve per imperfette qualificazioni del piano parcellare e per i danni che eventualmente possono derivarne; dei quali, s'intende, non è possibile tener conto in questa sede
o parcellare e per i danni che eventualmente possono derivarne; dei quali, s'intende, non è possibile tener conto in questa sede. Inoltre richiama un'opposizione formulata contro un altro piano di variante pubblicato nel 1909, diverso da quello attuale opposizione priva, ad ogni modo, di sostanziali argomenti e riducibile a vaghe accuse di non rispondenza del piano all'utile pubblico, di danni alla ricorrente e di vantaggi alla privata utilità di terzi;
Che il Sig. Viganego non solo reclama il diritto di edificare nell'sua area, secondo le norme edilizie vigenti all'epoca della prima, pubblicazione del piano, e di essere in conseguenza da esso esonerato, ma pretende ancora di mantenere aperti al transito, come sono segnati nel piano, i distacchi di terreno che dalla via Giacomo Maresca mettono alla sua area
nere aperti al transito, come sono segnati nel piano, i distacchi di terreno che dalla via Giacomo Maresca mettono alla sua area. Al che è agevole rispondere che le due prime richieste sono interamente estranee alla materia della proposta variante e l'ultima riguarda rapporti di viabilità interna rapporti di diritto privato;
Che il Pio ricovero Martinez adduce come motivi principali di opposizione: 1) che la variante mantiene inalterata la linea limite del piano regolatore, il che impedirebbe la occupazione della contigua proprietà Mela e renderebbe impossibile la esecuzione del secondo braccio dell'edificio già progettato; 2) che la stessa variante impone la graticciata di un distacco nella deficiente zone
condo braccio dell'edificio già progettato; 2) che la stessa variante impone la graticciata di un distacco nella deficiente zone, cogliendo l'allargamento la possibilità di avvolgere secondo al terreno retrostante di sua proprietà; 3) che è pregiudizievole all'ente il proseguimento della nuova via segnata in sommità di quello Albertis, senza precisa indicazione diretta sul terreno di proprietà dell'Istituto;
Che al riguardo è da notare come il Comune, per aderire al desiderio dell'Opera Pia, ha consentito a segnare i due nuovi bracci dell'edificio, giustamente col corrispondente terreno la « servitus non aedificandi » quanto ai rapporti con la proprietà, Mela giustamente ha rilevato la necessità di ricorrere alle private trattative o ad un'apposita deliberazione del pubblico per l'ingrandimento del fabbricato;
a necessità di ricorrere alle private trattative o ad un'apposita deliberazione del pubblico per l'ingrandimento del fabbricato;
Che, d'altra parte, l'Opera pia ha mutato il suo progetto d'ingrandimento, presentando analoga domanda di variante e rinunciando a quella segnata nel piano;
Che il Comune, non potendo ora introdurre nel piano la variante suddetta, si riserva di darle corso in seguito per quanto riguarda lo spostamento del limite;
a introdurre nel piano la variante suddetta, si riserva di darle corso in seguito per quanto riguarda lo spostamento del limite;
Che, quanto agli altri motivi addotti dalla Pia Opera, il secondo si riduce in fondo ad un danno privato risarcibile, non certo al pregiudizio del pubblico interesse; e quanto al terzo ed agli altri punti accennati dal reclamo, concernenti questioni di compensi, permute di aree, ecc. ecc., sono tutti intempestivi, avendo attinenza a ragioni esclusivamente private;
i questioni di compensi, permute di aree, ecc. ecc., sono tutti intempestivi, avendo attinenza a ragioni esclusivamente private;
Che la Società anonima cooperativa per la costruzione di case economiche in Genova chiede le sia concesso di allungare la fronte di una sua area fabbricabile e di ridurre quella di un'altra contigua;
e in Genova chiede le sia concesso di allungare la fronte di una sua area fabbricabile e di ridurre quella di un'altra contigua;
Che giustamente il Comune non ha accolto la prima domanda, per non recare pregiudizi ai terzi a cui edifici già costruiti avrebbero sofferto una diminuzione della visuali verso mezzogiorno, e quanto alla seconda, questa è diventata inutile perché la Cooperativa, edificando, ha ristretto la fronte dell'area secondo era il suo intendimento;
questa è diventata inutile perché la Cooperativa, edificando, ha ristretto la fronte dell'area secondo era il suo intendimento;
Che il reclamo della Signora Virginia Franchetti in Canessa perde ogni valore, avendo il Comune rinunciato alla proroga di dieci anni del termine stabilito per l'esecuzione del piano, proroga impugnata appunto dalla ricorrente;
unciato alla proroga di dieci anni del termine stabilito per l'esecuzione del piano, proroga impugnata appunto dalla ricorrente;
Che le opposizioni della Signora Teresina Bevilacqua Arbocò e del Senatore Erasmo Piaggio si riducono sostanzialmente a pure questioni di danni patrimoniali e quindi sono intempestive;
252
Senatore Erasmo Piaggio si riducono sostanzialmente a pure questioni di danni patrimoniali e quindi sono intempestive;
252
enatore Erasmo Piaggio si riducono sostanzialmente a pure questioni di danni patrimoniali e quindi sono intempestive;
252
Che non si può accogliere il reclamo della Contessa Mariquita Figoli Des Geneys
rimoniali e quindi sono intempestive;
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Che non si può accogliere il reclamo della Contessa Mariquita Figoli Des Geneys. Difatti per la parte riguardante l'espropriazione di una parte del fondo, il Comune ha fatto giustamente rilevare come quest'ultima sia indispensabile alla formazione del piazzale innanzi al grande scalo-merci; per quanto poi riguarda la riserva di danni per l'inadempimento di un contratto stipulato nel 1902 in base al piano allora vigente
r quanto poi riguarda la riserva di danni per l'inadempimento di un contratto stipulato nel 1902 in base al piano allora vigente, del pari giustamente il Comune ha osservato che l'inosservanza del contratto, conseguenza di nuovi fatti che onde fu resa necessaria, non pregiudica in alcun modo le ragioni patrimoniali derivanti dal patto interceduto, in cui esistenza non può d'altronde influire sulle considerazioni di pubblico interesse su cui è fondato il piano in esame;
Che nel piano dovranno essere introdotte le modifiche concordate tra il Comune e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in quanto concerne il sottopassaggio del Corpo Torino e il sovrapassaggio di Terralba, come risulta dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Genova e dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie nelle adunanze rispettivamente del 9 Ottobre 1911 e 7 Marzo 1912;
le di Genova e dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie nelle adunanze rispettivamente del 9 Ottobre 1911 e 7 Marzo 1912;
Che il piano in esame risponde a vive e sentite esigenze economiche di un grande centro di commerci e di traffici, qual'è Genova, ed è perciò superfluo discutere sui grandi vantaggi di ordine pubblico che da esso deriveranno;
ci e di traffici, qual'è Genova, ed è perciò superfluo discutere sui grandi vantaggi di ordine pubblico che da esso deriveranno;
Che nulla si oppone ad accogliere la domanda del Comune in quanto concerne l'approvazione di due articoli aggiuntivi da inserire nel regolamento speciale per l'esecuzione del piano, i quali meglio e più chiaramente disciplinando le norme relative ai distacchi tra fabbricati e alla altezza dei medesimi;
piano, i quali meglio e più chiaramente disciplinando le norme relative ai distacchi tra fabbricati e alla altezza dei medesimi;
Che deve intendersi come non fatta la richiesta di una clausola modificante il contributo, il quale venne imposto per legge e che solo per legge potrebbe essere modificato; del che è persuasa la stessa Amministrazione comunale;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ato;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
to;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
to;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
Respinte le opposizioni su menzionate, è approvata la variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale delle frazioni suburbane, redatto dall'Ufficio tecnico municipale e visto, per ordine Nostro, dal ministro proponente, in due planimetrie e dieci elenchi, approvati tutti dal Consiglio comunale in data 27 Aprile e 22 novembre 1910
stro proponente, in due planimetrie e dieci elenchi, approvati tutti dal Consiglio comunale in data 27 Aprile e 22 novembre 1910, con le modifiche risultanti dalla convenzione colle ferrovie dello Stato dianzi citata.
Resta ferma l'esecuzione della variante approvata col presente decreto il termine stabilito dall'art. 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3908.
Art. 2
È approvata l'aggiunta delle seguenti disposizioni al regolamento per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane:
per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane:
er l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane:
a) Il Consiglio comunale è autorizzato a permettere la riunione in una sola di due o più aree fabbricabili contigue, quando ciò sia reso necessario dalle particolari esigenze di qualche costruzione (edifici pubblici, alberghi, laboratori, industrie). Tale concessione potrà limitarsi alla riunione dei piani inferiori nel caso di industrie
lici, alberghi, laboratori, industrie). Tale concessione potrà limitarsi alla riunione dei piani inferiori nel caso di industrie. La riunione non dovrà per nulla modificare le linee stradali e dovrà conservare inalterati i distacchi verso le proprietà dei confinanti;
b) È vietato fare sterri a livello inferiore della strada o terreno, che deve regolare le altezze dei fabbricati, allo scopo di aggiungere piani a quelli consentiti dai regolamenti edilizi in relazione alle strade o spazi sui quali prospettano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 Agosto 1912.
VITTORIO EMANUELE SACCHI
egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 Agosto 1912.
VITTORIO EMANUELE SACCHI
Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
253
Regio Decreto Legge 21 Agosto 1936, n. 1683
Approvazione della variante al Piano Regolatore di Genova nella regione S. Fruttuoso (zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini.
VITTORIO EMANUELE III
e al Piano Regolatore di Genova nella regione S. Fruttuoso (zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana della zona suburbana;
to il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana della zona suburbana;
Vista la domanda del Podestà di Genova in data 16 settembre 1935-XIII, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al piano suddetto per la regione di S. Fruttuoso nella zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini;
Visto il relativo progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Genova;
ra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini;
Visto il relativo progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Genova;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;
va;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;
Considerato che la variante consiste in un raccordo più breve in confronto di quello attualmente previsto tra il corso Sardegna e la salita dell'Orso con riduzione di spese e con ampliamento di aree utilizzabili per costruzioni, e che pertanto il vantaggio dei proposti lavori appare evidente;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 30/6/1936 n. 1043;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
il vantaggio dei proposti lavori appare evidente;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 30/6/1936 n. 1043;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'art. 3 della legge 20/6/1877 n. 3908, e la legge 25/6/1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
6/1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
/1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
È approvata la variante al piano regolatore di Genova nella regione S
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
o per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
È approvata la variante al piano regolatore di Genova nella regione S. Fruttuoso (zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini) quale risulta dall'apposito progetto costituito da una planimetria in iscala 1:1000, da un piano parcellare in iscala 1:1000 e da un elenco delle proprietà da occuparsi, atti a firma del vice podestà di Genova - Luogomaggiore -, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
VITTORIO EMANUELE COBOLLI - GIGLI
Per la esecuzione di detta variante rimane fermo il termine stesso stabilito per la esecuzione del vigente suindicato piano regolatore.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936-XIV.
VITTORIO EMANUELE COBOLLI - GIGLI
VITTORIO EMANUELE COBOLLI - GIGLI
i di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936-XIV.
VITTORIO EMANUELE COBOLLI - GIGLI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 settembre 1936-XIV. Atti del Governo, registro 377, foglio 70 - MANCINI.
La variante è indicata nella planimetria con la lettera D.
254
Regio Decreto Legge 22 Maggio 1941, n. 657
VITTORIO EMANUELE III
MANCINI.
La variante è indicata nella planimetria con la lettera D.
254
Regio Decreto Legge 22 Maggio 1941, n. 657
Variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova per la zona compresa tra piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
VITTORIO EMANUELE III
el Bisagno.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, approvato con legge 20 giugno 1877, n. 3908, e successivamente modificato con i Regi decreti 2 agosto 1912, n. 1036, e 4 marzo 1921 n. 403;
on legge 20 giugno 1877, n. 3908, e successivamente modificato con i Regi decreti 2 agosto 1912, n. 1036, e 4 marzo 1921 n. 403;
Visto il R. Decreto - legge 27 ottobre 1937 XV, n. 1965, convertito nella legge 3 febbraio 1938 XVI, n. 938, in forza del quale il termine per l'attuazione del piano di che trattasi è stato prorogato fino al 19 giugno 1947 XXV;
, n. 938, in forza del quale il termine per l'attuazione del piano di che trattasi è stato prorogato fino al 19 giugno 1947 XXV;
Vista la domanda 8 novembre 1939 XVII, con la quale il Podestà di Genova chiede l'approvazione di una nuova variante al detto piano regolatore, di cui alla citata legge ed ai Regi decreti, per la regione di San Fruttuoso, nella zona tra Piazza Romagnosi, Via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno;
gi decreti, per la regione di San Fruttuoso, nella zona tra Piazza Romagnosi, Via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;
ra del Bisagno;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;
a del Bisagno;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;
Considerato che la presente variante si rende necessaria in quanto non ha potuto avere pratica attuazione la precedente variante approvata con il detto Regio decreto 2 agosto 1921, n
ia in quanto non ha potuto avere pratica attuazione la precedente variante approvata con il detto Regio decreto 2 agosto 1921, n. 1036, per difficoltà sorte nella espropriazione di aree interessanti la conceria di pelli della ditta Bocciardo, proprietaria degli stabili compresi nel piano e siti lungo il primo tronco della via Canevari;
Che la variante attuale, mentre permette un maggiore sviluppo dello stabilimento della Ditta Bocciardo, riduce sensibilmente l'area da espropiarsi alla ditta stessa per la formazione della nuova strada in prosecuzione della via Giacomo Moresco sino al suo incontro con la via Bobbio, riducendo conseguentemente l'area degli espropri a carico del Comune;
ia Giacomo Moresco sino al suo incontro con la via Bobbio, riducendo conseguentemente l'area degli espropri a carico del Comune;
Che la variante stessa è soddisfacente nei riguardi della viabilità e rimuove le difficoltà che hanno impedito l'attuazione del piano precedente e che pertanto essa appare ammissibile;
Considerato che per l'attuazione della variante deve rimanere fermo il termine vigente del piano originario soprindicato;
bile;
Considerato che per l'attuazione della variante deve rimanere fermo il termine vigente del piano originario soprindicato;
Considerato che i Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale hanno espresso parere favorevole alla approvazione della variante per la parte di loro competenza;
Visto il parere n. 2595 del 28 dicembre 1940-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
940-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la guerra e per la educazione nazionale;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la guerra e per la educazione nazionale;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Ai sensi e per gli effetti della citata legge 20 giugno 1877, n. 3908, è approvata la nuova variante al piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, per la regione di S. Fruttuoso, nella zona compresa tra Piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.
ne, per la regione di S. Fruttuoso, nella zona compresa tra Piazza Romagnosi, via Canevari e la nuova via in destra del Bisagno.
Detto piano di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000 ed in un elenco delle proprietà da occuparsi, atti a firma dell'Ing. capo Contini e dell'addetto con deliberazione 29 settembre 1939-XVII, n. 1210, sarà depositato all'Archivio di Stato.
dell'Ing. capo Contini e dell'addetto con deliberazione 29 settembre 1939-XVII, n. 1210, sarà depositato all'Archivio di Stato.
Per l'attuazione della variante resta fermo il termine vigente stabilito pel piano regolatore originario, giusta il citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937 XV, n. 1945, convertito nella legge 3 febbraio 1938 XVI, n. 938.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - BOTTAI
e originario, giusta il citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937 XV, n. 1945, convertito nella legge 3 febbraio 1938 XVI, n. 938.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - BOTTAI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera F.
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VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - BOTTAI
941-XIX.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - BOTTAI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera F.
255
Decreto del Presidente della Repubblica 27 Agosto 1955, n. 1011
Approvazione di una variante al piano regolatore di S. Fruttuoso in Genova della zona compresa tra piazza Solari e via G. B. d'Albertis.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
na compresa tra piazza Solari e via G. B. d'Albertis.**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 20 giugno 1877, n. 3908, con la quale fu approvato il piano regolatore delle zone suburbane della città di Genova;
Visto il regio decreto 2 agosto 1912, n. 1036, con il quale venne approvato il piano regolatore della zona di San Fruttuoso, quale variante al piano regolatore delle zone suburbane;
quale venne approvato il piano regolatore della zona di San Fruttuoso, quale variante al piano regolatore delle zone suburbane;
Vista la legge 27 giugno 1952, n. 902, con la quale è stato assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, approvato con la predetta legge 20 giugno 1877, n. 3908;
VITTORIO EMANUELE III
Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, approvato con la predetta legge 20 giugno 1877, n. 3908;
Vista la domanda in data 7 Settembre 1954, con la quale il sindaco di Genova, in esecuzione della deliberazione consiliare
REGIO DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 1932, N. 1390
Approvazione del piano regolatore di alcune zone del Centro della Città di Genova e delle relative norme di attuazione
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III
Genova e delle relative norme di attuazione**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Ritenuta l'assoluta e l'urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio di massima di alcune zone del centro della Città di Genova;
Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Art. 1
ne del centro della Città di Genova;
Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova.
Art. 2
1
È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova.
Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in scala 1:2000 munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.
Art. 2
Art. 2
a planimetria in scala 1:2000 munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.
Art. 2
È approvato l'annesso regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto, il quale regolamento vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.
Art. 3
Art. 3
l quale regolamento vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.
Art. 3
Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.
rettive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.
Il Comune di Genova provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zone, e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.
re comprendenti la planimetria particolareggiata della zone, e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.
I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Comune di Genova a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.
Art. 4
ini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.
L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio Decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
Art. 4
Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal Comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.
Art. 5
Art. 5
erroviari, saranno presi dal Comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.
Art. 5
Art. 5
rroviari, saranno presi dal Comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.
Art. 5
L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore e di edifici o aree non destinate dal piano regolatore a strade, piazze e spazi di uso pubblico, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località
azione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località. Tuttavia, qualora nel periodo di validità del piano regolatore di massima, lo Stato addi-
Art. 6
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venisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sarà quello risultante alla data della avvenuta revisione.
Con lo stesso criterio verrà determinata l'indennità per edifici cadenti su aree destinate a suolo pubblico.
L'indennità di espropriazione delle aree libere da costruzione destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno considerato come non edificabile.
Art. 6
Art. 6
piazze e spazi di uso pubblico, dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno considerato come non edificabile.
Art. 6
Nella determinazione del valore venale agli effetti del precedente articolo non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del presente piano di massima o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.
Art. 7
Art. 7
ttamente, in dipendenza dell'approvazione del presente piano di massima o della sua esecuzione, anche soltanto parziale.
Art. 7
Il Comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni, che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo, non superiore ai tre quarti dell'aumento effettivo di valore da riscuotersi con le norme di cui al titolo 2ª, capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
dell'aumento effettivo di valore da riscuotersi con le norme di cui al titolo 2ª, capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
È concessa ai contribuenti la facoltà di rinviare il pagamento dell'anzidetto contributo all'atto del trapasso di proprietà, in caso di vendita, ma il pagamento dovrà in ogni caso essere effettuato per intero e maggiorato dell'interesse legale, prima della scadenza del decennio.
Art. 8
pagamento dovrà in ogni caso essere effettuato per intero e maggiorato dell'interesse legale, prima della scadenza del decennio.
L'ipoteca che il Comune di Genova può iscrivere ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è esente dalla tassa fissa.
È fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di quest'articolo.
Art. 8
Art. 8
ssa.
È fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di quest'articolo.
Art. 8
Il Comune di Genova è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni, per esecuzione di opere pubbliche da includersi nei piani particolareggiati di esecuzione, anche i beni posti in aree destinate ad uso privato, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le prevedibili esigenze future.
d uso privato, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le prevedibili esigenze future.
È inoltre autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati.
L'indennità sarà fissata con i criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
dei piani particolareggiati che saranno approvati.
L'indennità sarà fissata con i criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
dei piani particolareggiati che saranno approvati.
L'indennità sarà fissata con i criteri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
Prima di procedere alla espropriazione delle dette aree il Comune dovrà invitare i proprietari degli stabili cadenti nelle zone stesse a dichiarare entro il termine che verrà fissato dalla Civica Amministrazione se intendano o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà
o dalla Civica Amministrazione se intendano o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie e nel termine che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e del regolamento edilizio, singolarmente se trattasi di proprietà dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in Consorzio, se trattasi di più proprietari.
Art. 9
Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.
Art. 9
Approvato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto legge il piano particolareggiato di esecuzione di una zona, il Comune di Genova pubblicherà l'elenco dei beni da espropiarsi, indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.
di una zona, il Comune di Genova pubblicherà l'elenco dei beni da espropiarsi, indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.
i una zona, il Comune di Genova pubblicherà l'elenco dei beni da espropiarsi, indicando il prezzo offerto per l'espropriazione.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione il Prefetto, su richiesta del Comune, ordinerà il deposito della somma offerta nella Cassa Depositi e Prestiti ed, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito prenumerà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni
lla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito prenumerà l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni. in caso di mancata accettazione dell'offerta il deposito delle indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza, da redigere in contraddittorio con gli espropriandi.
Art. 10
I proprietari espropriandi, che invitati ad intervenire alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio non intervenissero, si intenderà abbiano rinunciato al contraddittorio.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata.
Art. 10
Art. 10
l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata.
Art. 10
Nessuno avrà diritto ad indennità per qualsiasi danno conseguente alla risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore di cui all'art. 1 del presente decreto.
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Art. 11
Art. 11
i di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore di cui all'art. 1 del presente decreto.
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Art. 11
Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti, da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona, è subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Comune che potrà negarlo quando, a suo giudizio in insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere più costosa la futura attuazione del piano.
Art. 12
o, a suo giudizio in insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere più costosa la futura attuazione del piano.
Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 12
Art. 12
contravvenzione alla presente disposizione è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 12
Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente e in suo nome e conto per l'esecuzione del presente piano regolatore, saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.
Art. 13
nno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.
La stessa disposizione si applica per l'esproprio o l'acquisto di aree fabbricabili comprese nelle zone dei piani particolareggiati che saranno approvati di cui è menzione nell'art. 8. I mutui da contrarsi eventualmente dal Comune di Genova per l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dell'imposta di ricchezza mobile.
Art. 13
Art. 13
l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dell'imposta di ricchezza mobile.
Art. 13
l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dell'imposta di ricchezza mobile.
Art
Art. 13
l'esecuzione delle opere riguardanti l'attuazione del piano suddetto, saranno esenti dell'imposta di ricchezza mobile.
Art. 13
È concessa l'esenzione della imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che in detto periodo del piano regolatore particolareggiato
i ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che in detto periodo del piano regolatore particolareggiato, entro il termine di anni 5 dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato la costruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, garages, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, sempre che le opere abbiano termine nel periodo di anni dieci dall'inizio.
Art. 14
In caso di trasformazione di fabbricati l'esenzione sarà liquidata alla parte effettivamente demolita e ricostruita.
L'esenzione di cui ai precedenti commi è estesa alle costruzioni iniziate dal Comune direttamente o mediante cessione ai privati del diritto di esproprio a termini del primo comma, secondo parte, del precedente art. 8 nel termine di anni dieci dall'inizio dei lavori, come al primo comma del presente articolo e ultimate entro il quinquennio successivo.
Art. 14
Art. 14
nni dieci dall'inizio dei lavori, come al primo comma del presente articolo e ultimate entro il quinquennio successivo.
Art. 14
I proprietari delle nuove costruzioni, le quali secondo il presente piano regolatore dovranno essere dotate di portici, dovranno, senza indennizzo di sorta, lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi e ciò senza pregiudizio di cui all'art. 7 del presente decreto.
Art. 15
Art. 15
conseguente effetto come pubblica via, i portici stessi e ciò senza pregiudizio di cui all'art. 7 del presente decreto.
Art. 15
I getti di torrente e gli arenili del mare che risulteranno comunque utilizzabili a seguito delle opere compiute dal Comune per l'esecuzione del presente piano regolatore e dei quali le competenti Amministrazioni autorizzeranno il passaggio al patrimonio dello Stato saranno ceduti gratuitamente in proprietà al Comune salvo i diritti dei terzi.
Art. 16
Art. 16
o il passaggio al patrimonio dello Stato saranno ceduti gratuitamente in proprietà al Comune salvo i diritti dei terzi.
Art. 16
Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di venticinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 17
Art. 17
rt. 16
Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di venticinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 17
Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio Decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del presente piano regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.
Art. 18
Art. 18
no regolatore e delle norme generali per la sua esecuzione che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.
Art. 18
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento perchè sia convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
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VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA DE FRANCISCI - ERCOLE - GAZZERA - J
sia convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA DE FRANCISCI - ERCOLE - GAZZERA - JUNG
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA DE FRANCISCI - ERCOLE - GAZZERA - J
n Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X.*
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA DE FRANCISCI - ERCOLE - GAZZERA - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI - Atti del Governo, registro 325, foglio 104 - MANCINI. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 5 novembre 1932 - Anno XI - N. 255.
Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio del centro della città di Genova.
Art. 1
XI - N. 255.*
Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio del centro della città di Genova.
Art. 1
I proprietari dei terreni e degli edifici compresi nella zona del piano regolatore, volendo fare nuove costruzioni, o riedificare o modificare quelle esistenti, debbono, salvo quanto è disposto nei successivi articoli, uniformarsi alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente nel Comune di Genova, omologato dal Ministro dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1931 n. 1951.
oni del Regolamento edilizio vigente nel Comune di Genova, omologato dal Ministro dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1931 n. 1951.
Art. 2
lamento edilizio vigente nel Comune di Genova, omologato dal Ministro dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1931 n. 1951.
Art. 2
amento edilizio vigente nel Comune di Genova, omologato dal Ministro dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1931 n. 1951.
Art. 2
Agli effetti dell'altezza a cui le nuove costruzioni possono essere elevate, tutto il territorio cadente entro i limiti del piano regolatore è considerato Prima Zona e disciplinato cioè dalle disposizioni del comma b), meno l'ultimo capoverso, dell'art. 88 del Regolamento edilizio sopracitato
e disciplinato cioè dalle disposizioni del comma b), meno l'ultimo capoverso, dell'art. 88 del Regolamento edilizio sopracitato. Fanno eccezione le otto aree figuranti in piazza della Vittoria ai lati del Monumento ai Caduti, per le quali restano in vigore le speciali norme annesse al piano di sistemazione di piazza della Vittoria, già approvato ed in esecuzione.
Art. 3
Oltre le altezze massime consentite a sensi del precedente art. 88 del regolamento edilizio, resta vietata la costruzione di qualsiasi ulteriore piano, e più precisamente resta vietata la costruzione del piano attico e del piano arretrato dal vivo dei muri perimetrali, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del regolamento edilizio.
Art. 4
del piano arretrato dal vivo dei muri perimetrali, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del regolamento edilizio.
Art. 4
Per tutte le aree che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 49 del regolamento edilizio e cioè che abbiano tutto all'intorno uno spazio libero da costruzione, sia in soprasuolo che in sottosuolo, di almeno metri 15 e che si trovino lungo
tto all'intorno uno spazio libero da costruzione, sia in soprasuolo che in sottosuolo, di almeno metri 15 e che si trovino lungo
vie, o piazze, di larghezza non inferiore ai metri venti, sarà consentita la costruzione di un piano in più oltre il massimo di cui è consentito dal regolamento stesso. La quota di gronda al di sopra di detto ulteriore piano.
L'altezza misurata dei marciapiedi alla linea di gronda non potrà superare i metri trenta.
Art. 5
i detto ulteriore piano.
L'altezza misurata dei marciapiedi alla linea di gronda non potrà superare i metri trenta.
Art. 5
È in facoltà del Podestà di prescrivere, se del caso e volta per volta, per la copertura con tetti alla genovese, per quelle costruzioni, che a parere della Commissione edilizia, verrebbero a turbare i caratteri locali d'insieme, qualora fossero altrimenti ultimate.
Art. 6
della Commissione edilizia, verrebbero a turbare i caratteri locali d'insieme, qualora fossero altrimenti ultimate.
Art. 6
della Commissione edilizia, verrebbero a turbare i caratteri locali d'insieme, qualora fossero altrimenti ultimate.
Art. 6
Per le costruzioni ultimate a terrazzo saranno consentite al disopra le opere soltanto le opere elencate nella seconda parte dell'art. 26 del regolamento edilizio. Per le costruzioni ultimate in parte a tetto ed in parte a terrazzo, le prescrizioni ora dette saranno applicate senza restrizione alle parti ultimate a terrazzo
rte a tetto ed in parte a terrazzo, le prescrizioni ora dette saranno applicate senza restrizione alle parti ultimate a terrazzo. Per la forma da assegnare ai tetti e per le eventuali opere al disopra di essi, restano in vigore le disposizioni del citato regolamento edilizio (art. 23 ultimi tre commi ed art. 24).
Art. 7
È in facoltà del Podestà, su parere della Commissione edilizia, di prescrivere, se del caso e volta per volta, un'altezza minore di quella consentita all'applicazione del regolamento edilizio, qualora ciò si renda necessario per ragioni di equilibrio di masse, concchè non venga diminuito il numero dei piani che potrebbero ricavarsi in applicazione del regolamento stesso.
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Art. 8
enga diminuito il numero dei piani che potrebbero ricavarsi in applicazione del regolamento stesso.
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Art. 8
Le aree segnate nel piano regolatore in tinta rosa chiaro, potranno essere edificate con altezza non superiore a metri dieci, e misurata dal marciapiede stradale. Tali costruzioni, agli effetti dei diritti di fabbricabilità spettanti alle aree segnate in rosso cupo in conformità del regolamento edilizio e del presente regolamento, saranno considerate come non esistenti.
segnate in rosso cupo in conformità del regolamento edilizio e del presente regolamento, saranno considerate come non esistenti.
Art. 9
Oltre le altezze massime potrà essere consentita dal Podestà, su parere della Commissione edilizia, la costruzione di soprastrutture qualificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:
zione di soprastrutture qualificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:
a) che il volume fabbricabile al di sopra del piano orizzontale passante per la linea di gronda del caseggiato, sia, almeno, compensato da altrettanto volume eseguito in meno tra la linea stradale e tale piano;
nea di gronda del caseggiato, sia, almeno, compensato da altrettanto volume eseguito in meno tra la linea stradale e tale piano;
ea di gronda del caseggiato, sia, almeno, compensato da altrettanto volume eseguito in meno tra la linea stradale e tale piano;
b) che il volume eseguito in meno, nella parte di fabbricato comprese tra la quota stradale ed il piano di gronda, sia costituito da arretramenti sulle fronti esterne non inferiori a metri 4,50 con formazioni di loggie aperte verande, rientranze o vani, di interesse per il movimento delle masse architettoniche
metri 4,50 con formazioni di loggie aperte verande, rientranze o vani, di interesse per il movimento delle masse architettoniche. Non saranno computati i volumi eventualmente eseguiti in meno oltre l'arretramento di metri sei dalle fronti esterne;
c) che per ogni fronte di fabbricato, sopra la quota stradale, la superficie frontale delle soprastrutture non sia superiore alla superficie frontale degli arretramenti (di almeno metri 4,50) effettuati sotto il piano di gronda;
d) che l'altezza media dei piani ricavati nelle soprastrutture non sia inferiore all'altezza media dei piani ricavati sotto il piano di gronda e soprastanti al piano terreno.
e soprastrutture non sia inferiore all'altezza media dei piani ricavati sotto il piano di gronda e soprastanti al piano terreno.
Il volume dei terzi a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad esse.
Art. 10
terzi a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad esse.
Art. 10
erzi a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad esse.
Art. 10
Quando, in esecuzione del piano regolatore, il terreno ai fianchi ed alle spalle di un fabbricato risulti ad un livello notevole più in basso di quello su cui sorge la fronte principale, in base ad una sistemazione preventivamente approvata dal Podestà, sarà su dette parti consentita la costruzione di un unico e solo piano in più, sotto il piano terreno, e qualunque uso destinato
sarà su dette parti consentita la costruzione di un unico e solo piano in più, sotto il piano terreno, e qualunque uso destinato. Questa prescrizione non riguarda gli ulteriori eventuali piani di fondi o di cantine che risultano totalmente interrati entro il perimetro dell'area fabbricabile e non visibili dall'esterno.
Art. 11
In qualunque punto delle fronti secondarie l'altezza, misurata tra il terreno sistemato e la linea di gronda o il sottotetto, potrà superare, come massimo, di metri 4,50 l'altezza risultante sulla fronte principale.
e la linea di gronda o il sottotetto, potrà superare, come massimo, di metri 4,50 l'altezza risultante sulla fronte principale.
e la linea di gronda o il sottotetto, potrà superare, come massimo, di metri 4,50 l'altezza risultante sulla fronte principale.
La sistemazione di piano orizzontale, o soltanto inclinato nato per lo scolo delle acque, dei terreni a lato delle fronti secondarie dei fabbricati, dovrà essere estesa fino all'asse dei distacchi e fino al margine di eventuali strade vicine, intendendosi per strade vicine quelle che distano col loro margine metri 10 o meno dalla fronte di fabbricato più vicina ad esse
intendendosi per strade vicine quelle che distano col loro margine metri 10 o meno dalla fronte di fabbricato più vicina ad esse. Per i lati secondari che corrispondono a distacchi che superino i metri 20 di larghezza e per quelli che distino più di metri 10 da una strada vicina, la sistemazione del terreno ai piedi delle fronti secondarie, dovrà essere per una striscia di larghezza non inferiore a metri 6.
Art. 12
Per le quattro aree segnate in tinta rosso brillante ai lati della piazza presso l'imbocco o rotatoria della Galleria sotto il Colle di Carignano resta illimitata l'altezza, oltre le altezze massime regolamentari, e giudizio del Podestà, su parere della Commissione edilizia.
Art. 13
ta l'altezza, oltre le altezze massime regolamentari, e giudizio del Podestà, su parere della Commissione edilizia.
Art. 13
Il vincolo di rifacimento dei prospetti tracciati nel piano importa l'obbligo per i proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Comune.
proprietari, in caso di modificazioni al fabbricato, di variare i prospetti stessi secondo un progetto da approvarsi dal Comune.
Il Comune avrà facoltà di autorizzare ai proprietari soggetti al vincolo dinazi accennato di procedere al rifacimento entro un termine stabilito, corrispondendo loro in tal caso un contributo pari al presumibile costo dell'opera, decurtato della somma corrispondente all'eventuale aumento di valore che dall'esecuzione di essa deriverà al fabbricato.
'opera, decurtato della somma corrispondente all'eventuale aumento di valore che dall'esecuzione di essa deriverà al fabbricato.
In caso di rifiuto il Comune avrà facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui alla legge di approvazione del piano.
Art. 14
DI CROLLALANZA ---
dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui alla legge di approvazione del piano.
Art. 14
Resta annullato l'ultimo capoverso dell'art. 88 del Regolamento edilizio, in quanto le nuove costruzioni devono corrispondere alle aree segnate sui piani particolareggiati di esecuzione.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici DI CROLLALANZA
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REGIO DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 1935, N. 1981
DI CROLLALANZA ---
stà il Re:*
Il Ministro per i lavori pubblici DI CROLLALANZA
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REGIO DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 1935, N. 1981
Norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore della città di Genova
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100;
RE D'ITALIA
UELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 12 del R. Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, con cui fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
creto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, con cui fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di chiarire alcune disposizioni emanate con detta legge nei riguardi della determinazione delle tasse di registro e di trascrizione ipotecaria cui devono essere sottoposti tutti gli atti di trasferimento di immobili compiuti per l'esecuzione di detto piano regolatore;
ia cui devono essere sottoposti tutti gli atti di trasferimento di immobili compiuti per l'esecuzione di detto piano regolatore;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, con cui fu approvato il piano particolareggiato edilizio di Genova-San Fier d'Arena per la zona compresa fra via Cavour, Colombo e Garibaldi e ritenuto che nell'art. 8 fu ripetuta la disposizione dell'art. 12 del precedente R. decreto-legge 8 settembre 1932 n. 1390;
di e ritenuto che nell'art. 8 fu ripetuta la disposizione dell'art. 12 del precedente R. decreto-legge 8 settembre 1932 n. 1390;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934 con cui fu approvato il progetto di piano regolatore della zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G.B. Raggi e via Canevari in Genova;
Visto il R. Decreto 28 giugno 1934 col quale fu approvato il piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena;
il R. Decreto 28 giugno 1934 col quale fu approvato il piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena;
Ritenuto che nei succitati decreti 26 febbraio 1934 e 28 giugno 1934 non è stata compresa alcuna norma regolatrice del trattamento fiscale dei trapassi di proprietà inerenti all'esecuzione dei piani regolatori, mentre si ravvisa l'opportunità di estendere ad essi le norme dettate in proposito per gli altri piani;
Udito il Consiglio dei Ministri;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ravvisa l'opportunità di estendere ad essi le norme dettate in proposito per gli altri piani;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 12 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, e dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744 convertito nella legge 17 dicembre 1934, n
gge 30 marzo 1933, n. 361, e dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744 convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alla ricostruzione in luogo e vece del Comune, in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa stipulate per l'esecuzione del piano regolatore previsto dalla detta legge.
Art. 2
Per l'esecuzione del piano regolatore della zona compresa fra corso Monte Grappa, piazza G.B. Raggi e via Canevari, approvato con R. decreto 26 febbraio 1934 e del piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena, approvato con R. decreto 28 giugno 1934, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, e quelle del presente decreto.
Art. 3
pplicano le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, e quelle del presente decreto.
Art. 3
Le disposizioni dei precedenti articoli entrano in vigore della data di pubblicazione del presente decreto, ma non si estendono alle tasse già pagate e nemmeno a quelle già accertate, anche se non ancora pagate.
Art. 4
Il presente decreto verrà presentato al parlamento per essere convertito in legge.
Page 278
ancora pagate.
Art. 4
Il presente decreto verrà presentato al parlamento per essere convertito in legge.
Page 278
« Il presente articolo è valido esclusivamente per le aree della zona posta a levante del torrente Bisagno (zona B) ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936-XIV.
VITTORIO EMANUELE III COBOLLI GIGLI
ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936-XIV.
VITTORIO EMANUELE III COBOLLI GIGLI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 aprile 1936-XIV. Atti del Governo, registro 371, foglio 5: MANCINI.
REGIO DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1419
VITTORIO EMANUELE III
addì 2 aprile 1936-XIV.* Atti del Governo, registro 371, foglio 5: MANCINI.
REGIO DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1419
Norme integrative al R. Decreto Legge 8 Settembre 1932, n. 1390, relativo al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, nonchè dei piani regolatori di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città suddetta.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
VITTORIO EMANUELE III
della città suddetta.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme integrative per l'esecuzione del piano regolatore di San Pier d'Arena e dei pressi del corso Monte Grappa della città stessa;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
rso Monte Grappa della città stessa;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
n quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Articolo unico. All'articolo 8 del R. decreto legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933 - XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
1933 - XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
1933 - XI, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
« Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighi alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione, e fornisca idonea garanzia
proprietari si obblighi alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione, e fornisca idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di altri proprietari alla espropriazione della parte dell'area e relativi distacchi di proprietà degli altri, con le norme fissate dal decreto-legge che approva il piano regolatore.
« Tra i soli interessati che si obbligano come sopra si presume che la garanzia hanno la preferenza coloro che riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggior superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quello da destinarsi a distacchi.
ari della maggior superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quello da destinarsi a distacchi.
ri della maggior superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quello da destinarsi a distacchi.
« I commi suindicati sono altresì aggiunti in fine dell'art. 4 del R. decreto legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, XIII, n. 2138, circa il piano regolatore di San Pier d'Arena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi nonchè in fine dell'art. 4 delle norme approvate con R
Pier d'Arena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi nonchè in fine dell'art. 4 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1934-XII relativo al piano regolatore della zona di corso Monte Grappa in Genova.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL - DE VECCHI DI VA
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 4 giugno 1936-XIV.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL - DE VECCHI DI VAL CISMON
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL - DE VECCHI DI VA
re.
Dato a Roma, 4 giugno 1936-XIV.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL - DE VECCHI DI VAL CISMON
Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV. Atti del Governo, registro 375 foglio 132: MANCINI.
Page 280
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL
stro 375 foglio 132:* MANCINI.
Page 280
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL
ervare.
Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - COBOLLI GIGLI - SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV - Atti del Governo, registro 366, foglio 126 - MANCINI.
REGIO DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N. 501
VITTORIO EMANUELE III
re 1935 - Anno XIV - Atti del Governo, registro 366, foglio 126 -* MANCINI.
REGIO DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N. 501
Modificazione dell'art. 14 delle norme di attuazione del R. Decreto-legge 8 Settembre 1932. n. 1390, relativo all'approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro di Genova.
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III
latore di alcune zone del centro di Genova.**
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Visto il R. Decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone della città di Genova, e le relative norme di attuazione;
933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone della città di Genova, e le relative norme di attuazione;
Vista la domanda in data 22 gennaio 1935-XIII con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione in data 26 novembre 1934, n. 2167, ed a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge sopraindicato ha chiesto che sia approvata una variante all'art. 14 delle norme sopraindicato ma solo per le aree della zona posta a levante del torrente Bisagno (Zona B);
una variante all'art. 14 delle norme sopraindicato ma solo per le aree della zona posta a levante del torrente Bisagno (Zona B);
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che l'unica opposizione presentata in sede di pubblicazione degli atti è stata in seguito regolarmente ritirata;
to è regolare e che l'unica opposizione presentata in sede di pubblicazione degli atti è stata in seguito regolarmente ritirata;
o è regolare e che l'unica opposizione presentata in sede di pubblicazione degli atti è stata in seguito regolarmente ritirata;
Considerato che la proposta modifica non intacca in alcun modo le direttive fondamentali del piano regolatore e che per secondo di conseguenza mediante arretramento, una uniformità di altezza per i nuovi caseggiati della zona nonchè, con la suddivisione degli scomparti, una più sollecita edificazione ed una eliminazione di cortili chiusi
ati della zona nonchè, con la suddivisione degli scomparti, una più sollecita edificazione ed una eliminazione di cortili chiusi, con vantaggio dell'igiene e della difesa antiaerea;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Vista la lettera della Sovraintendenza all'Arte Medioevale e Moderna di Genova;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1876 del 31 ottobre 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
o 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto legge 8 settembre 1932 n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale fu approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, l'art. 14 delle norme di attuazione annesse al decreto-legge anzidetto è sostituito col seguente:
Art. 14
città di Genova, l'art. 14 delle norme di attuazione annesse al decreto-legge anzidetto è sostituito col seguente:
Art. 14
Resta annullato l'ultimo capoverso dell'art. 88 del regolamento edilizio in quanto le nuove costruzioni possano raggiungere le dimensioni delle aree segnate sul piano particolareggiato di esecuzione.
o in quanto le nuove costruzioni possano raggiungere le dimensioni delle aree segnate sul piano particolareggiato di esecuzione.
« Il Podestà, su parere favorevole della Commissione Edilizia potrà ammettere arretramenti e suddivisione delle aree fabbricabili portate dal piano particolareggiato di esecuzione ed alle nuove aree così risultanti saranno applicate le norme tutte stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento.
Page 279
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ee così risultanti saranno applicate le norme tutte stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento.
Page 279
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1957, N. 340
Approvazione della variante al piano regolatore del centro di Genova riguardante la zona di via Madre di Dio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 settembre 1932 n. 1390, con la quale è stato approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova;
bre 1932 n. 1390, con la quale è stato approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova;
Vista la domanda in data 21 gennaio 1955, con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibera consiliare del 7 gennaio 1955, ha chiesto che venga approvato un progetto di variante al piano regolatore del centro della Città, riguardante la zona della Via Madre di Dio;
venga approvato un progetto di variante al piano regolatore del centro della Città, riguardante la zona della Via Madre di Dio;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna osservazione;
il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata alcuna osservazione;
Ritenuto che il progetto in esame prevede alcune varianti al tracciato dell'arteria che congiunge piazza Dante al corso Quadrio, attraverso il quartiere di Via Madre di Dio, ed il conseguente risanamento edilizio di tutti i vecchi quartieri marginali;
drio, attraverso il quartiere di Via Madre di Dio, ed il conseguente risanamento edilizio di tutti i vecchi quartieri marginali;
Considerato che il nuovo studio proposto per l'arteria che attraversa il quartiere di Via Madre di Dio è meritevole di approvazione in quanto presenta, rispetto al tracciato precedente, una maggiore articolazione ed una fabbricazione marginale che tiene nel dovuto conto le particolari condizioni di ambiente e di visuale;
iore articolazione ed una fabbricazione marginale che tiene nel dovuto conto le particolari condizioni di ambiente e di visuale;
Che è peraltro da prescrivere che in sede di piano particolareggiato l'andamento del tracciato stradale sia perfezionato e l'altezza di alcuni edifici sia ridotta per non turbare alcune vedute panoramiche e le visuali verso la Basilica di Carignano;
Che, in particolare, è da prescrivere:
a per non turbare alcune vedute panoramiche e le visuali verso la Basilica di Carignano;
Che, in particolare, è da prescrivere:
- che i due fabbricati a monte del vecchio ponte di Carignano, in sponda sinistra, previsti con terrazza di copertura a quota 55,40 siano ridotti di 7 metri in altezza;
io ponte di Carignano, in sponda sinistra, previsti con terrazza di copertura a quota 55,40 siano ridotti di 7 metri in altezza;
o ponte di Carignano, in sponda sinistra, previsti con terrazza di copertura a quota 55,40 siano ridotti di 7 metri in altezza;
- che il fabbricato a valle della vecchia via del Colle, che occupa parte della ex piazza Bonifacio, sia ridotto da quota 55,40 a quota 40, oppure che la massa di detti fabbricati venga diviso in due parti disposte normalmente all'asse della strada, in modo da lasciare libere, tra i due edifici di fabbricato, le visuali verso Carignano, tenendo presente che
asse della strada, in modo da lasciare libere, tra i due edifici di fabbricato, le visuali verso Carignano, tenendo presente che, nella seconda alternativa, l'altezza dei fabbricati non dovrà superare la quota di m
- che l'altezza del fabbricato, in sponda destra a monte del ponte di Carignano, venga ridotta a m. 48,50, mentre quella dei fabbricati in sponda sinistra, a valle del ponte può essere aumentata fino a raggiungere quota 48,50;
Considerato che appare ammissibile lo studio delle corsie e dei piani inclinati, dei passaggi e degli altri attraversamenti stradali a diverso livello, nonchè degli attraversamenti in galleria, che costituiscono una nota caratteristica di Genova;
menti stradali a diverso livello, nonchè degli attraversamenti in galleria, che costituiscono una nota caratteristica di Genova;
Che, peraltro, appare opportuno prescrivere che, in sede di piano particolareggiato, le soluzioni predette siano rese evidenti con appositi profili schematici della fabbricazione o con disegni assonometrici;
iato, le soluzioni predette siano rese evidenti con appositi profili schematici della fabbricazione o con disegni assonometrici;
Considerato, per quanto riguarda l'attraversamento in galleria, a fianco ed a quota più bassa, di Porta Sant'Andrea, dalla parte di piazza Dante, che appare opportuno prescrivere che il portale della galleria sia allontanato, il più possibile, dalle vecchie mura e dalla porta allo scopo di salvaguardare l'ambiente monumentale originario;
a allontanato, il più possibile, dalle vecchie mura e dalla porta allo scopo di salvaguardare l'ambiente monumentale originario;
Che, a tal uopo, è necessario, in fase di progetto esecutivo, che il Comune di Genova presenti anche studi prospettivi dell'insieme di piazza Dante, in maniera da mostrare l'ambiente architettonico, volumetrico e paesistico così come si presenterà quando saranno realizzate le previsioni di piano;
re l'ambiente architettonico, volumetrico e paesistico così come si presenterà quando saranno realizzate le previsioni di piano;
Considerato che è ancora da prescrivere - allo scopo di salvaguardare le visuali verso San Lorenzo dalla parte interna di Porta Sant'Andrea - che l'isolato nella discesa verso Via Petrarca, sia realizzato facendolo lievemente ruotare onde conservare dette visuali;
rea - che l'isolato nella discesa verso Via Petrarca, sia realizzato facendolo lievemente ruotare onde conservare dette visuali;
Che, inoltre - allo scopo di salvaguardare le visuali della salita del Prione verso la parte interna di Porta Sant'Andrea - è da prescrivere che la previsione del passaggio coperto sopra l'imbocco della galleria, verso via Petrarca, venga eliminata e che l'imbocco stesso sia portato in avanti in modo da consentire il prolungamento della salita del Prione fino a Porta Sant'Andrea;
l'imbocco stesso sia portato in avanti in modo da consentire il prolungamento della salita del Prione fino a Porta Sant'Andrea;
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Visto il parere n. 1444, espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 23 luglio 1955;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito Il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
DECRETA:
parere del Consiglio di Stato;
Sentito Il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
DECRETA:
È approvata con le prescrizioni indicate nelle premesse, la variante al piano regolatore del centro della città di Genova, riguardante la zona di Via Madre di Dio, vistata dal Ministro proponente in due tavole in scala 1:500 e 1:2500 e nella deliberazione consiliare 7 gennaio 1955, contenente anche la relazione tecnica;
te in due tavole in scala 1:500 e 1:2500 e nella deliberazione consiliare 7 gennaio 1955, contenente anche la relazione tecnica;
Per l'esecuzione delle opere resta fermo il termine di cui all'art. 1, 2° comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1957.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1957.
F.to GRONCHI F.to SEGNI - ROMITA
La variante è indicata nella planimetria con la lettera M.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 APRILE 1959, N. 425
Approvazione di una variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova, relativa al quartiere di San Vincenzo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
regolatore di massima del centro della città di Genova, relativa al quartiere di San Vincenzo.**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Regio Decreto-Legge 8 settembre 1932 n. 1390, convertito nella legge 20/3/1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
lla legge 20/3/1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
Vista la domanda in data 2/7/1957, con la quale il Sindaco di Genova in base a delibera consiliare 17 Giugno 1957, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 12 marzo 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano Regolatore del centro, relativa al quartiere di San Vincenzo;
12 marzo 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano Regolatore del centro, relativa al quartiere di San Vincenzo;
12 marzo 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano Regolatore del centro, relativa al quartiere di San Vincenzo;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Pisano Guglielmo (1), Banco di Chiaveri e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina ved. Porcile e Gamba (3), Condomini caseggiato c.n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved
to e Spinola Aldina ved. Porcile e Gamba (3), Condomini caseggiato c.n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved
n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per eredi Garbarino (10), Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), eredi di G.B
cello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), eredi di G.B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello Fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di Via Palmaria n. 9 (26);
Ritenuto che, fuori termini, è stata presentata una opposizione da parte di Antonio e Teresa Vagliani (27);
Ritenuto che il Comune di Genova ha formulato le proprie deduzioni alle opposizioni presentate con delibera consiliare n. 183 del 4 Febbraio 1958;
Ritenuto che la variante proposta prevede essenzialmente:
a) l'allargamento a m. 25 della Via San Vincenzo, la quale avrà una pendenza non superiore all'1% e sarà fiancheggiata da edifici a portici, tutti di altezza notevole;
Vincenzo, la quale avrà una pendenza non superiore all'1% e sarà fiancheggiata da edifici a portici, tutti di altezza notevole;
b) la costruzione di un edificio a torre, dell'altezza di m. 103 circa sul livello del mare, prospiciente la piazza della stazione di Brignole;
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c) la costruzione, lungo la via San Vincenzo, di alcuni edifici che possono raggiungere la quota di m. 37,40 sul livello del mare, uniti fra loro dai corpi più bassi;
ncenzo, di alcuni edifici che possono raggiungere la quota di m. 37,40 sul livello del mare, uniti fra loro dai corpi più bassi;
d) la costruzione, nella via XX Settembre, di un corpo lamellare dell'altezza di m. 102, 50 ortogonale ed altro corpo lamellare lungo la stessa via, dell'altezza di m. 37;
e) la destinazione di una vasta area, compresa tra le vie Ricci, Galata e Tollot, alla costruzione del nuovo palazzo di Giustizia;
la destinazione di una vasta area, compresa tra le vie Ricci, Galata e Tollot, alla costruzione del nuovo palazzo di Giustizia;
Considerato che la variante proposta appare, in linea di massima, ammissibile in quanto mantiene i tracciati stradali previsti nel piano di massima e precisa la volumetria di alcuni edifici, tra i quali i più notevoli sono via XX Settembre;
adali previsti nel piano di massima e precisa la volumetria di alcuni edifici, tra i quali i più notevoli sono via XX Settembre;
Considerato, per quanto riguarda il nuovo palazzo di Giustizia, che, pur riconoscendosi l'idoneità dell'area prescelta, in sede esecutiva, una accurata definizione della volumetria dell'edificio, la cui mole non dovrà recare pregiudizio all'edilizia residenziale circostante, e non dovrà superare la quota dei limitrofi giardini dell'Acquasola;
à recare pregiudizio all'edilizia residenziale circostante, e non dovrà superare la quota dei limitrofi giardini dell'Acquasola;
Che, pertanto, è da prescrivere che il progetto del nuovo edificio venga scelto per mezzo di un pubblico concorso, attraverso il quale dovranno essere risolte sia le questioni riguardanti l'ambientamento del palazzo di Giustizia sulla via S. Vincenzo, sia la sistemazione dei parcheggi;
sia le questioni riguardanti l'ambientamento del palazzo di Giustizia sulla via S. Vincenzo, sia la sistemazione dei parcheggi;
Che, per quanto riguarda l'edificio all'ingresso della via San Vincenzo, appare inammissibile la relativa proposta in quanto, mancando evidenti motivi di pubblica utilità non è necessario aumentare in maniera tanto notevole la densità edilizia di una zona così centrale.
i motivi di pubblica utilità non è necessario aumentare in maniera tanto notevole la densità edilizia di una zona così centrale.
Che l'edificio alto m. 102,50 posto sulla via XX Settembre, può considerarsi ammissibile, con la riduzione di tre piani e con la raccomandazione di risolvere il problema dei parcheggi dato che la notevole larghezza della via XX Settembre e gli ampi spazi laterali garantiscono idonee condizioni igieniche accettabili;
che la notevole larghezza della via XX Settembre e gli ampi spazi laterali garantiscono idonee condizioni igieniche accettabili;
he la notevole larghezza della via XX Settembre e gli ampi spazi laterali garantiscono idonee condizioni igieniche accettabili;
Che, per quanto riguarda le opposizioni, quelle a firma Banco di Chiavari e della riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c.n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved
n. 51 e 49 di Via San Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7) Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per Eredi Garbarino (10), relativa a demolizione di edifici esistenti dell'area destinata alla costruzione del Palazzo di Giustizia
Eredi Garbarino (10), relativa a demolizione di edifici esistenti dell'area destinata alla costruzione del Palazzo di Giustizia, sono da respingere in quanto sono evidenti sia il pubblico interesse di tale edificio che la necessità di realizzarlo nella zona indicata dal Comune;
Che le opposizioni Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo di G.B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (24), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di Via Palmaria n
ico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di Via Palmaria n. 29 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27), non danno luogo a provvedere in questa sede poichè i ricorrenti potranno con le modalità previste dalle vigenti disposizioni partecipare al consorzio per la riedificazione dell'area sita tra via Palmaria e via Delle Gazzelle;
Che l'opposizione Pisano Guglielmo (1) può essere accolta in quanto si riferisce ad una pura omissione che il Comune provvederà a rettificare graficamente;
Visto il parere n. 1743 espresso nell'adunanza dell'11 settembre 1958 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito Il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
parere del Consiglio di Stato;
Sentito Il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
Con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse è approvata la variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova relativa al quartiere di San Vincenzo.
La variante suindicata sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:2000, in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.
inistro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:2000, in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.
nistro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:2000, in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.
Sono respinte le seguenti opposizioni: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c.n. 51 e 49 di via S. Vincenzo (5), Berretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la « Soc
Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la « Soc. Biorci& Ferruzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per eredi Garbarino (10),
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Non danno luogo a provvedere le seguenti opposizioni: Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), Eredi di G.B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di via Palmaria n. 29 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27).
, Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di via Palmaria n. 29 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27).
È accolta l'opposizione Pisano Guglielmo (1).
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1959.
f.to GRONCHI f.to SEGNI - TOGNI
bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1959.
f.to GRONCHI f.to SEGNI - TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera V.
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PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO - ZONA C
Regio Decreto Legge 4 Aprile 1940
Approvazione del piano particolareggiato del centro - zona C.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, con le relative norme per la sua attuazione;
Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.
a sua attuazione;
Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.
sua attuazione;
Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.
Vista la domanda 28 novembre 1938-XVII con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione 14 novembre 1938-XVII, n. 1484, chiede che sia approvato, ai sensi della legge 30 marzo 1933-XI, n
se alla propria deliberazione 14 novembre 1938-XVII, n. 1484, chiede che sia approvato, ai sensi della legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà; le Mura del Prato, il Corso Mentana, la Via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C);
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni furono prodotte tre opposizioni di cui due, presentate una dalla ditta Linda Nasturzio in Bruno ed altri proprietari del fabbricato n. 15 di via Frugoni, e l'altra dalla ditta Dott. Prof
dalla ditta Linda Nasturzio in Bruno ed altri proprietari del fabbricato n. 15 di via Frugoni, e l'altra dalla ditta Dott. Prof. Enrico Poli proprietario di appartamenti nel fabbricato 19 di via Frugoni, contro le previsioni di uno scomparto fabbricabile tra via degli Archi e via Frugoni, sottocritto a Corso Podestà, che nel piano di massima era lasciato libero come area inedificabile; e la terza da parte della Sig.ra Ester Bruzzone ved
destà, che nel piano di massima era lasciato libero come area inedificabile; e la terza da parte della Sig.ra Ester Bruzzone ved. Gallino ed altri per l'aggiunta di uno scomparto fabbricabile, che sarebbe previsto nel piano di massima, implicante la demolizione del fabbricato in Via Cavalletto n. 1 di loro proprietà.
Considerato che il presente piano particolareggiato risponde alle direttive ed ai criteri informatori del piano di massima al quale è conforme pure negli sviluppi segnalati nei ricorsi suddetti;
Considerato che l'opportunità di predisporre il piano di esecuzione per la zona « C » è determinata dal bisogno, tra l'altro di sistemare l'Ospedale Galliera, con l'introduzione nella sua proprietà delle aree fabbricabili destinate a nuove migliori per le sale operatorie e di degenza annuali e di annessi servizi;
a proprietà delle aree fabbricabili destinate a nuove migliori per le sale operatorie e di degenza annuali e di annessi servizi;
Considerato che il piano di che trattasi non contiene, come oppugnano i ricorrenti, modifiche al piano di massima in quanto le nuove previsioni non ne modificano i criteri fondamentali, ma costituiscono una particolare ammissibile applicazione di dettaglio, giustificata da esigenze estetiche ed urbanistiche;
ali, ma costituiscono una particolare ammissibile applicazione di dettaglio, giustificata da esigenze estetiche ed urbanistiche;
Che pertanto il piano di che trattasi sostituisce, per la località contemplata per la zona « C », qualsiasi altra destinazione che era prevista in precedenti piani regolatori, e diviene senz'altro di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;
ene senz'altro di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;
ne senz'altro di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n
ne senz'altro di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;
Considerato che appare necessario stabilire che la progettata costruzione sopra il volto della galleria Cristoforo Colombo, destinata a sede del gruppo Rionale Fascista, per coprire la vista del muraglione di sostegno di corso Andrea Podestà, abbia un prospetto rispondente per decoro ed armonia alla sua ubicazione, al che non sembra corrispondere il bozzetto esibito
à, abbia un prospetto rispondente per decoro ed armonia alla sua ubicazione, al che non sembra corrispondere il bozzetto esibito, e che a ciò il Comune potrà provvedere al momento dell'esecuzione dei lavori;
Considerato che la competente autorità militare ha dato il nulla osta, nei riguardi militari, all'esecuzione del piano in parola ai sensi delle leggi in vigore nelle zone militarmente importanti;
ta, nei riguardi militari, all'esecuzione del piano in parola ai sensi delle leggi in vigore nelle zone militarmente importanti;
Considerato che il piano è stato ritenuto meritevole di approvazione, nei riguardi artistici e panoramici, dal Ministero dell'Educazione Nazionale e dal Sottosegretariato che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione sia limitata a m. 39 sul livello medio del mare, al che, del pari dovrà provvedere il Comune all'atto esecutivo;
ova costruzione sia limitata a m. 39 sul livello medio del mare, al che, del pari dovrà provvedere il Comune all'atto esecutivo;
Che tali quote non potranno essere superate neppure dalle eventuali sovrastrutture progettate con compenso di volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X
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so di volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X
311
o di volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X
311
Considerato, quanto si ricorsi prodotti, che tanto la prima opposizione delle ditte Linda Nasturzio in Bruno, Ing. Giovanni Bruno, Dott. Plaisant Pier Luigi, Dott. Podestà, Giovanni ed Avv. Ernesto Schiaffino, proprietari dei caseggiati di via Innocenao Frugoni n
. Plaisant Pier Luigi, Dott. Podestà, Giovanni ed Avv. Ernesto Schiaffino, proprietari dei caseggiati di via Innocenao Frugoni n. 15 compreso tra le vie degli Archi e Frugoni, ed avente fronte in curva sulla strada, in raccordo con la ditta Poli, quanto la seconda opposizione della ditta Prof. Dott. Enrico Poli, proprietaria di appartamenti nel caseggiato n
la ditta Poli, quanto la seconda opposizione della ditta Prof. Dott. Enrico Poli, proprietaria di appartamenti nel caseggiato n. 19 di via Frugoni, entrambe contro la prevista costruzione nello slargo attualmente esistente fra i detti due edifici, sono da respingere, essendo i gravami di carattere igienico identici, in quanto l'attuale Comune dichiara esplicitamente che il nuovo edificio dovrà essere costruito osservando tutte le norme dei vigenti regolamenti edilizio e sanitario
plicitamente che il nuovo edificio dovrà essere costruito osservando tutte le norme dei vigenti regolamenti edilizio e sanitario, in modo che non rimangano menomate le condizioni di salubrità degli fabbricati edilizi adiacenti e i gravami riguardanti la viabilità sono da ritenere in considerazione perchè la via degli Archi ha un limitato transito di carri, essendo da un estremo chiusa e dall'altro in comunicazione con la Via XX Settembre mediante gradinata
E d'altra parte i previsti accessi, della larghezza di m. 8, permetteranno il passaggio di qualsiasi veicolo;
Considerato, quanto alla terza opposizione, prodotta dalla Ditta Ester Bruzzone ved. Gallino, Ing. Antonio, Avv. Luigi, Ing. Carlo, Ing. Filippo, Maria in Bozzo Costa e Dott. Enrico, fratelli e sorelle Gallino fu Natale, Emilia, Martini Gallino ved. Ing. Adolfo Gallino, Emilia Gallino ved
Costa e Dott. Enrico, fratelli e sorelle Gallino fu Natale, Emilia, Martini Gallino ved. Ing. Adolfo Gallino, Emilia Gallino ved. Novi Giuseppe, Antonio e Natalia in Febre Repetto fratelli e sorelle Novi fu Giovanni, come possa, mediante opportuni accordi, sia in parte intervenuta, essente intimata concedendo ai proprietari del fabbricato di via Cavalletto n. 1 la facoltà di rettificare la costruzione in conformità al perimetro dello scomparto fabbricabile;
Che pertanto le opposizioni prodotte non devono essere prese in considerazione e sono da respingere in questa sede;
Visto il voto n. 2832 del 28 dicembre 1939-XVIII del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII n. 35;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
istro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
stro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Con le osservazioni di cui alle premesse, e respinti tutti i ricorsi prodotti, salvo l'avvertenza per il ricorso Ester Bruzzone ed altri è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1933-XI, n
alvo l'avvertenza per il ricorso Ester Bruzzone ed altri è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà, le Mura del Prato, il Corso Mentana, la via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C) nella città di Genova.
Detto piano sarà redatto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un elenco dei beni da espropriasi e nel relativo piano parcellare in scala 1:500, documenti a firma dell'Ing. Contini ed adottati dal Comune di Genova con deliberazione podestarile del 14 novembre 1938-XVII, n. 1484.
Per la attuazione del presente piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361 e successive modificazioni.
lareggiato resta fermo il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361 e successive modificazioni.
Per le opere previste nel presente piano è concessa la esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, nei limiti e nei sensi di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modifiche.
Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
COSTANTINO
-XI, n. 361, e successive modifiche.
Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1940.
f.to VITTORIO EMANUELE a SERENA p. DI REVEL
Copia conforme Il Direttore COSTANTINO
Il piano è indicato nella planimetria con la lettera C.
312
Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1950
Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - in via Silvio Pellico.
pubblica 20 Marzo 1950
Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - in via Silvio Pellico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme per la sua attuazione;
361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme per la sua attuazione;
Visto il R.D. 18 ottobre 1934 (registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al reg. 15 LL.PP. foglio 219) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova - Zona A;
foglio 219) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova - Zona A;
Vista la domanda in data 23 aprile 1949, con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in base a deliberazione consiliare del 20 settembre 1948, che sia approvata la variante al suindicato piano particolareggiato relativa al tracciato della via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara;
nte al suindicato piano particolareggiato relativa al tracciato della via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante la pubblicazione non è stata presentata alcuna opposizione;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. emesso nella adunanza del 10 gennaio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
DECRETA:
uperiore dei LL.PP. emesso nella adunanza del 10 gennaio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
DECRETA:
È approvata la variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Genova - zona A, relativa al nuovo tracciato della Via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara, giusta progetto vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, munita del bollo dell'Ufficio del Registro di Genova, in data 25 maggio 1949.
stro proponente in una planimetria in scala 1:500, munita del bollo dell'Ufficio del Registro di Genova, in data 25 maggio 1949.
Per l'attuazione di detta variante rimane fermo il termine del 4 novembre 1957, stabilito all'art. 16 del citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, per l'esecuzione del piano regolatore originario.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1950.
f.to LUIGI EINAUDI f.to S. ALDISIO
ente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1950.
f.to LUIGI EINAUDI f.to S. ALDISIO
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 1 C.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 Dicembre 1955
Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - dell'Ospedale Galliera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
e di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - dell'Ospedale Galliera.**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto i R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro cittadino di Genova;
Visto il R.D. 4 aprile 1940, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione della cosidetta « zona C »;
Visto il R.D. 4 aprile 1940, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione della cosidetta « zona C »;
Vista la domanda in data 2 novembre 1954, con la quale il Sindaco di Genova ha chiesto che sia approvata una variante al detto piano particolareggiato in corrispondenza di un'area di proprietà dell'Ospedale « Duchessa di Galliera »;
Ritenuto che il provvedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
enuto che il provvedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
Considerato che la variante progettata dal Comune appare, di massima, ammissibile;
313
sono state presentate opposizioni;
Considerato che la variante progettata dal Comune appare, di massima, ammissibile;
313
Che, peraltro, allo scopo di limitare l'altezza dei fabbricati in rapporto alla superficie coperta ed al volume si ravvisa necessario stabilire che in nessun caso detta altezza possa superare i m. 35 e che comunque tale limite possa essere raggiunto solo sull'area tinteggiata in marrone scuro sulla unita planimetria in iscala 1:500;
comunque tale limite possa essere raggiunto solo sull'area tinteggiata in marrone scuro sulla unita planimetria in iscala 1:500;
Che, è opportuno altresì prescrivere che il compenso di volume previsto dalla variante possa essere ammesso solo a condizione che l'area mantenga la sua attuale destinazione ospedaliera;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1955, con voto numero 1035;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
ore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1955, con voto numero 1035;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:
DECRETA:
È approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al piano particolareggiato della cosidetta « zona C » in Genova in corrispondenza dell'area di proprietà dell'Ospedale « Duchessa di Galliera », vistata dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:500 ed in una relazione sommaria.
edale « Duchessa di Galliera », vistata dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:500 ed in una relazione sommaria.
Il Ministro del Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955.
f.to GRONCHI f.to ROMITA
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 C.
Decreto del Presidente della Repubblica 12 Maggio 1959, n. 685
riante è indicata nella planimetria con la lettera 2 C.*
Decreto del Presidente della Repubblica 12 Maggio 1959, n. 685
Approvazione di una variante al piano particolareggiato di Genova, relativa alla zona C, riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
to di Genova, relativa alla zona C, riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1380, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, con il quale fu approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro cittadino di Genova;
Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;
o cittadino di Genova;
Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;
Vista la domanda in data 10 luglio 1957, con la quale, in base a delibera consiliare 20 maggio 1957, n. 502, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di una variante al piano particolareggiato sopracitato, riguardante due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
ovazione di una variante al piano particolareggiato sopracitato, riguardante due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), dr. Mario Pettazzi (3);
ate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), dr. Mario Pettazzi (3);
Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle dette opposizioni con deliberazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;
berazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;
erazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;
Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m
13 febbraio 1958, n. 9643;
Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m. 10 il distacco compreso tra una costruzione già eseguita sullo scomparto indicato con la lettera A e quella ancora da costruire sullo scomparto denominato B, nonché nella previsione della costruzione che dovrà sorgere sul comparto B, per la quale viene proposta una misura pari a quella del fabbricato adiacente e contrassegnato con il n. 1 di Via Granello;
Considerato che la proposta di che trattasi ha origine dalla richiesta della Società Pama e Cesarea, proprietaria dei due scomparti (A e B), la quale desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con l'intento di migliorare lo svolgimento della propria attività;
Considerato che la variante adottata dal Comune di Genova può considerarsi ammissibile in quanto tende, mediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramen-
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e, mediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramen-
314
zionata, senza costituire svantaggio per il pubblico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;
ico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;
co, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;
Considerato, inoltre, che la soluzione di collegamento tra i due edifici appare ammissibile, purchè il passaggio pedonale mediante galleria coperta e mediante collegamento con le Vie Granello e Cesarea venga realizzato conformemente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga regolata e trascritta una convenzione
memente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga regolata e trascritta una convenzione, con la quale si assicuri l'uso della galleria da parte del pubblico, senza alcun onere da parte della Amministrazione Comunale per la pavimentazione, l'illuminazione e la manutenzione, che dovranno essere a carico della Società stessa;
Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate dai signori Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2); Dottor Mario Pettazzi (3), che esse possono essere parzialmente accolte nel senso che, come sopra detto, il distacco fra i due edifici dovrà essere adibito a pubblica galleria.
Visto il voto n. 1501, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
i Lavori Pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
re del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
Accolte, limitatamente a quanto precisato nelle premesse, le opposizioni Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), Dottor Pettazzi (3); è approvata la variante al piano particolareggiato della zona C, in esecuzione del piano regolatore di massima di alcune zone del Centro della Città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
atore di massima di alcune zone del Centro della Città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
Il progetto sarà vistato in tre planimetrie in scala 1:500, in un profilo altimetrico in scala 1:200, in una tavola comprensiva planimetria in scala 1:500, pianta, prospetto e sezione in scala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.
a planimetria in scala 1:500, pianta, prospetto e sezione in scala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1959.
f.to GRONCHI f.to SUONI - TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 C.
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addì 12 maggio 1959.*
f.to GRONCHI f.to SUONI - TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 C.
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PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DI PICCAPIETRA - ZONA P
Decreto del Presidente della Repubblica 22 Novembre 1953
Approvazione del piano regolatore particolareggiato della zona di Piccapietra - zona P.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Approvazione del piano regolatore particolareggiato della zona di Piccapietra - zona P.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale venne approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
ella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale venne approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibere consiliari in data 31 luglio 1950 e 2 ottobre 1950 ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra;
Ritenuto che il progetto adottato con le delibere di cui sopra, venne regolarmente pubblicato, e che nei termini furono presentate le sottoelencate opposizioni:
o con le delibere di cui sopra, venne regolarmente pubblicato, e che nei termini furono presentate le sottoelencate opposizioni:
- Santi Pietro; 2) Cabona Pietro Elio; 3) Parodi Giacomo e Carola; 4) Cevasco Luigina ed Assunta; 5) Soc. Immobiliare « S. Stefano »; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;
Immobiliare « S. Stefano »; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;
Immobiliare « S. Stefano »; 6) Soc. An
Immobiliare « S. Stefano »; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;
Ritenuto che, in seguito a modifiche introdotte nel progetto posteriormente alle delibere e alla pubblicazione suddette dietro suggerimento del Ministero della Pubblica Istruzione, il piano, così modificato, venne nuovamente adottato con delibera consiliare in data 9 agosto 1952, e pubblicato
ica Istruzione, il piano, così modificato, venne nuovamente adottato con delibera consiliare in data 9 agosto 1952, e pubblicato, dando luogo alle presentazione in termine delle seguenti opposizioni: 1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; 2) Amministrazione stabili n
civico 31 Piccapietra e n. Civico 4 - 6 Vico Chiuso S. Francesco, di proprietà Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; 3) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 4) Rubis Elisa; 5) Soc. Assicurazioni Generali; 6) Parrocchia S. Stefano; 7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Rita e del Santuario della Madonnetta in Genova; 8) Parrocchia S. Stefano; 9) Camossi Luisita in Zoazza, per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; 10) Magistrato della Misericordia; 11) Ornano Ines ved
no; 9) Camossi Luisita in Zoazza, per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; 10) Magistrato della Misericordia; 11) Ornano Ines ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; 14) Arcivescovo di Genova pro-tempore; 15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; 16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;
Ritenuto che il progetto di cui sopra rappresenta lo sviluppo particolareggiato - nell'ambito della zona compresa fra la Galleria Mazzini, Piazza Corvetto, Viale IV Novembre, Via B. Bosco, Piazza Case Nuove, Via Michele, Vico Santi, Via XX Settembre e il Teatro Carlo Felice - del piano regolatore approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390;
le, Vico Santi, Via XX Settembre e il Teatro Carlo Felice - del piano regolatore approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390;
Considerato che la definitiva soluzione per il piano particolareggiato che è stata studiata tenendo conto anche del nuovo piano regolatore generale del Comune, attualmente in fase di elaborazione - si attiene, come schema viario, ai suggerimenti espressi dalla speciale Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;
e - si attiene, come schema viario, ai suggerimenti espressi dalla speciale Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Che detta soluzione lascia inalterati, e in parte migliora, i criteri che a suo tempo, ispirarono il progetto di piano regolatore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;
olatore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;
latore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;
Che lo schema della viabilità, redatto in base ai suaccennati criteri si compone di due arterie principali di traffico di soddisfacente tracciato una nord-sud, che unisce piazza Dante e piazza Corvetto, e l'altra est-ovest che, partendo dalla zona di S
ddisfacente tracciato una nord-sud, che unisce piazza Dante e piazza Corvetto, e l'altra est-ovest che, partendo dalla zona di S. Vincenzo con un tratto iniziale in galleria, si sdoppia mediante un bivio in due tranci di cui quello destro dopo un breve tratto a cielo scoperto, prosegue, sempre in galleria, portando il traffico verso la zona portuale in corrispondenza dei bacini, e ciò in previsione della futura sistemazione della zona Gran Madre di Dio, sottostante la Chiesa di S.M
rispondenza dei bacini, e ciò in previsione della futura sistemazione della zona Gran Madre di Dio, sottostante la Chiesa di S.M. di Carignano, mentre il sinistro serve a collegare la Via S. Vincenzo ed il centro del nuovo quartiere, l'Accademia e il Teatro Carlo Felice;
Che, all'incontro degli assi principali di cui sopra, è opportunamente prevista una piazza da cui si diparte un'arteria secondaria, pure in direzione est-ovest che, diramandosi ancora in galleria alle quote 21,25 e 18,65 smista il traffico a fianco del Teatro Carlo Felice, arteria quest'ultima che è stata segnata senza sbocco, per cui non risultando studiata in rapporto alle previsioni generali, è necessario venga eliminata, ad eccezione del tratto iniziale
cui non risultando studiata in rapporto alle previsioni generali, è necessario venga eliminata, ad eccezione del tratto iniziale, che potrà servire come sottopassaggio di accesso al posteggio sotterraneo alla piazza triangolare a quota 28,70;
Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente al posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente al posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente al posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto
indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1953 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro
teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;
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Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pammatone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;
Che, le rimanenti soluzioni volumetriche, costituite da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
e modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
ano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
no;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S
licazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizie (SALIE); (7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria
re opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria, e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; (3) SALIE (Soc
Az. Lavori Imprese Edilizie); (4) Rubis Elisa; (5) Soc. Assicurazioni Generali; (6) Chiesa S. Stefano; (7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova; (8) Parrocchi Carola e Giacomo; (9) Camossi Luisita in Zoazza, per vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; (10) Magistrato della Misericordia; (11) Ornano Ines Ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; (12) Passino Maria; (13) Rag
ro; (10) Magistrato della Misericordia; (11) Ornano Ines Ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; (12) Passino Maria; (13) Rag. Giannarasso Edoardo; (14) Arcivescovo di Genova pro-tempore; (15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; (16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;
Che l'opposizione a firma Cevasco Luigina ed Assunta, limitatamente alla osservazione di cui al punto (7) dell'opposizione stessa, non dà luogo a provvedere, in quanto il progetto, approvato dal Consiglio Comunale in data 9 agosto 1952, prevedendo l'allontanamento dei tratti in curva della galleria e il collegamento tra Piccapietra e la Gran Madre di Dio è venuta a migliorare, rispetto alla prima edizione del progetto stesso, la visibilità e la viabilità del tratto di galleria oggetto dell'osservazione
rispetto alla prima edizione del progetto stesso, la visibilità e la viabilità del tratto di galleria oggetto dell'osservazione, mentre è da respingere per quanto riguarda le rimanenti argomentazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 7 maggio 1953;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:
DECRETA:
za del 7 maggio 1953;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:
DECRETA:
a del 7 maggio 1953;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:
DECRETA:
Respinte le opposizioni di prima pubblicazione: Santi Pietro (1) Cabona Pietro Elio (2); Parodi Giacomo e Carola (3); Soc. Immobiliare S. Stefano (5); SALIE (Soc. Az
licazione: Santi Pietro (1) Cabona Pietro Elio (2); Parodi Giacomo e Carola (3); Soc. Immobiliare S. Stefano (5); SALIE (Soc. Az. Lavori Imprese Edilizie) (6); Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri (7); nonchè quelle di seconda pubblicazione: Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico (1); Amm.ne Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Luzza (2); SALIE (Soc. Az. Imprese Costruzioni Edilizie) (3); Rubis Elisa (4); Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S
ria Luzza (2); SALIE (Soc. Az. Imprese Costruzioni Edilizie) (3); Rubis Elisa (4); Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S. Stefano (6); Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova (8); Camossi Luisita in Zoazza per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ornano Ines ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli (11); Passino Maria (12); Rag. Giannarasso Edoardo (13); Arcivescovo di Genova pro-tempore; (14)
Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente al posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente al posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente al posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto
indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1953 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro
teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;
Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pammatone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;
Che le rimanenti soluzioni volumetriche, costituite da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
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, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
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Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
e modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
ano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
no;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S
licazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizie (SALIE); (7) Canniani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe
le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canessa Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; (3) SALIE (Soc
Az. Lavori Imprese Edilizie); (4) Rubis Elisa; (5) Soc. Assicurazioni Generali; (6) Chiesa S. Stefano; (7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova; (8) Parrocchi Carola e Giacomo; (9) Camossi Luisita in Zoazza, per vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; (10) Magistrato della Misericordia; (11) Ornano Ines Ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; (12) Passino Maria; (13) Rag
ro; (10) Magistrato della Misericordia; (11) Ornano Ines Ved. Farelli e Cambiaso Ines in Paganelli; (12) Passino Maria; (13) Rag. Giannarasso Edoardo; (14) Arcivescovo di Genova pro-tempore; (15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; (16) Ente Comunale di Assistenza di Genova; con parziale non luogo a provvedere per l'opposizione di prima pubblicazione Cevasco Luigina ed Assunta (4) ed il rigetto della restante parte della detta opposizione; è approvato il progetto del piano particolareggiato
a ed Assunta (4) ed il rigetto della restante parte della detta opposizione; è approvato il progetto del piano particolareggiato della zona di Piccapietra
in esecuzione del piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, approvato con R.D.L
Sono altresì approvate le relative norme di esecuzione e il piano finanziario.
Detto piano particolareggiato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:200, in n. 7 grafici, in una pianta delle fognature e gallerie di servizio, in un elenco delle proprietà vincolante, nelle delibere consiliari in data 2 ottobre 1950, n. 897 e 9 agosto 1952, n. 918, documenti tutti che formano parte integrante del presente decreto.
liari in data 2 ottobre 1950, n. 897 e 9 agosto 1952, n. 918, documenti tutti che formano parte integrante del presente decreto.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, 22 novembre 1953.
f.to LUIGI EINAUDI f.to U. MERLIN
Il piano è indicato nella planimetria con la lettera P.
Regolamento edilizio per l'esecuzione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra.
lettera P.*
Regolamento edilizio per l'esecuzione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra.
lettera P.*
Regolamento edilizio per l'esecuzione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra.
Oltre che dalle norme portate dal R.D. 8 settembre 1932 n. 1390 che approva il piano di massima di alcune zone del Centro della Città, ed il relativo Regolamento Edilizio, integrato e modificato dai successivi R.D.L. 10 ottobre 1935 n. 1981 e R.D.L. 4 giugno 1936 n
il relativo Regolamento Edilizio, integrato e modificato dai successivi R.D.L. 10 ottobre 1935 n. 1981 e R.D.L. 4 giugno 1936 n. 1419, l'esecuzione del piano particolareggiato della zona di Piccapietra è regolata dalle seguenti norme edilizie integrative.
Art. 1
I fabbricati di nuova costruzione, per quanto si riferisce agli allineamenti perimetrali, alla superficie ed all'altezza (riferita al livello del mare), corrisponderanno alle dimensioni ed alle quote rappresentate graficamente ed indicate numericamente per ciascuno nello stesso fabbricato sulla planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato di esecuzione e sulle sezioni.
per ciascuno nello stesso fabbricato sulla planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato di esecuzione e sulle sezioni.
Ove, però, non vi sia incompatibilità con le previsioni del piano nei riguardi degli allineamenti stradali, potranno, a richiesta degli interessati, essere con-
sentiti dal Sindaco eventuali arretramenti, sentito il parere della Commissione Edilizia.
Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.
entito il parere della Commissione Edilizia.
Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.
ntito il parere della Commissione Edilizia.
Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.
Per quanto riguarda lo scomparto previsto a quota 94,80, ferme restando le altezze stabilite per la zoccolatura e la quota massima di copertura, nonchè l'insieme dei volumi, sarà in facoltà del Sindaco, quando su conforme parere della Commissione Edilizia si fini estetici, di autorizzare qualche modifica al perimetro della costruzione per la parte sovrastante la detta zoccolatura.
Art. 2
Tutte le fronti dei nuovi fabbricati prospettanti su vie e su spazi pubblici comprese le pareti interne dei porticati, saranno rivestite di materiali pregiati e duraturi ed avranno carattere di particolare dignità architettonica, in relazione alla tecnica costruttiva moderna, ispirata all'armonica unità della sistemazione del suo
321
complesso, sia pure con libera interpretazione dei particolari.
spirata all'armonica unità della sistemazione del suo
321
complesso, sia pure con libera interpretazione dei particolari.
L'impiego di elementi decorativi sarà subordinato al concorrente artistico degli elementi stessi che dovranno essere realizzati con tecnica e materiali adeguati all'aspetto ed alla consistenza del rivestimento delle facciate.
Nelle relazioni tecniche che accompagneranno i singoli progetti dovranno essere specificati i materiali e le colorazioni da impiegarsi.
Art. 3
niche che accompagneranno i singoli progetti dovranno essere specificati i materiali e le colorazioni da impiegarsi.
Art. 3
Tutti gli edifici, indicati dal piano nelle sezioni e nelle piante, dovranno avere immediatamente al di sopra del corpo della zoccolatura un piano arretrato di m. 1,20 dal filo dei piani superiori.
Art. 4
e immediatamente al di sopra del corpo della zoccolatura un piano arretrato di m. 1,20 dal filo dei piani superiori.
Art. 4
I porticati pubblici aderenti alle strade ed agli spazi destinati alla pubblica circolazione, ovvero collegamento fra questi, avranno una profondità netta di m. 6,20 salvo modificazioni particolari contenute nel piano e l'altezza indicata dalle planimetrie e sezioni illustrate del piano stesso.
Art. 5
azioni particolari contenute nel piano e l'altezza indicata dalle planimetrie e sezioni illustrate del piano stesso.
Art. 5
I materiali e le modalità costruttive della pavimentazione dei porticati stessi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione anche colla pavimentazione dei marciapiedi.
Art. 6
i stessi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione anche colla pavimentazione dei marciapiedi.
Art. 6
Le fronti su via Cebà dei fabbricati a levante della Galleria Mazzini, che in conseguenza della prevista sistemazione verranno a prospettare sopra una nuova strada, oltre che in relazione alla nuova quota che dovranno assumere, dovranno essere a cura e spese dei proprietari, convenientemente rifatte per adeguarle all'insieme della nuova sistemazione urbanistica.
essere a cura e spese dei proprietari, convenientemente rifatte per adeguarle all'insieme della nuova sistemazione urbanistica.
L'Amministrazione terrà conto in opportuna sede di corrispondere i proprietari di questi edifici, con una diminuzione proporzionale dei contributi di miglioria.
Le opere di cui sopra dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art. 7
no essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art. 7
o essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art
o essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art. 7
Riguardo alla utilizzazione del sottosuolo della zona di Piccapietra in relazione agli allacciamenti stradali previsti dal piano regolatore verso i quartieri a levante ed a ponente della sistemazione, nonchè in relazione agli accordi con col parcheggi sotterranei ed di piazza De Ferrari e delle zone adiacenti
ella sistemazione, nonchè in relazione agli accordi con col parcheggi sotterranei ed di piazza De Ferrari e delle zone adiacenti, ed infine in relazione alla stazione della progettata ferrovia metropolitana, per le opere di fondazione e per la costruzione dei piani sotterranei ed anche dei piani terreni dei nuovi fabbricati, saranno da osservare le limitazioni imposte dai tracciati indicati in allineamento ed in quota dalla planimetria della sistemazione del sottosuolo.
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PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DEL PORTO FRANCO - ZONA H
Decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1955
Approvazione del piano particolareggiato di Genova relativo al Porto Franco - zona H.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertita nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;
932, n. 1390, convertita nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;
Vista la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Genova chiede che sia approvato, ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto Legge, il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex Deposito Franco (zona H), compreso nei limiti del piano di massima anzidetto;
particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex Deposito Franco (zona H), compreso nei limiti del piano di massima anzidetto;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti non sono state prodotte opposizioni;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti non sono state prodotte opposizioni;
Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi segue le direttive del piano regolatore di massima ed è inteso a risolvere il problema delle comunicazioni fra la zona di levante e quella di ponente della città, che viene attualmente agitata dalla struttura esistente intorno al Palazzo San Giorgio;
levante e quella di ponente della città, che viene attualmente agitata dalla struttura esistente intorno al Palazzo San Giorgio;
Considerato che nel suo insieme il piano suddetto appare rispondere alla finalità di conferire un compiuto assetto all'importante zona prospiciente il Porto, sia per quanto concerne le sedi stradali che per quanto riguarda l'edilizia che dovrà sorgere;
tante zona prospiciente il Porto, sia per quanto concerne le sedi stradali che per quanto riguarda l'edilizia che dovrà sorgere;
Che, in particolare, nessun inconveniente si ritiene possa derivare al Porto dalla lieve diminuzione di area disponibile, essendo ormai la zona interessata tagliata fuori dai traffici portuali, mentre ne deriva un vantaggio notevole alla circolazione cittadina nella importante zona commerciale oggetto del piano;
ortuali, mentre ne deriva un vantaggio notevole alla circolazione cittadina nella importante zona commerciale oggetto del piano;
Che, in merito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;
rito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;
ito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;
Che, tuttavia non si ritiene giustificata la necessità di elevare il corpo di fabbrica di testata prospiciente Piazza Cavour a quota 48,60, lasciando che le quote di copertura degli altri corpi di fabbrica atti raggiungono la quota di m
te Piazza Cavour a quota 48,60, lasciando che le quote di copertura degli altri corpi di fabbrica atti raggiungono la quota di m. 33,50, mentre si ravvisa opportuno che tutti i corpi di fabbrica (tranne quelli intermedi elevabili a quota 13.000) abbiano un volume ragguagliabile alla quota di m. 33,50;
Che, peraltro, potranno essere consentite, in sede esecutiva, altezze maggiori sempreché queste siano compensate con minore altezze in altre parti dei corpi di fabbrica alti;
Considerato che il Palazzo S. Giorgio rivesce un carattere monumentale di speciale rilievo e che pertanto, va conservato non solo nelle sue linee architettoniche attuali, ma anche per quanto riguarda il suo ambientamento nella edilizia circostante;
non solo nelle sue linee architettoniche attuali, ma anche per quanto riguarda il suo ambientamento nella edilizia circostante;
Che, invece, il progetto di piano prevede dal lato opposto dell'edificio rispetto alla piazza Caricamento un piazzale molto ampio in cui prospetterebbero i nuovi fabbricati elevabili fino a quota 33,50, il che verrebbe a danneggiare fortemente le caratteristiche del Palazzo San Giorgio;
vi fabbricati elevabili fino a quota 33,50, il che verrebbe a danneggiare fortemente le caratteristiche del Palazzo San Giorgio;
Che, pertanto, appare necessario che venga studiata la inserzione di qualche altro elemento edilizio intermedio tra il Palazzo suddetto ed i nuovi fabbricati considerati dal piano, ridimensionando il piazzale allo sbocco di Via S. Lorenzo che, nelle previsioni attuali, risulta anche alquanto esuberante alle esigenze del traffico;
zzale allo sbocco di Via S. Lorenzo che, nelle previsioni attuali, risulta anche alquanto esuberante alle esigenze del traffico;
Che, in relazione a quanto sopra detto è da stralciare dal piano di cui in narrativa la zona delimitata con segno verde sulla planimetria in iscala 1:500, perchè si provveda ad un nuovo studio in maniera da destinare all'edilizia parte di detto tratto;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 5 settembre 1953, n. 1680;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 5 settembre 1953, n. 1680;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:
DECRETA:
Salvo lo stralcio della zona delimitata con linea continua verde sulla planimetria del piano in iscala 1:500, è approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex De-
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, è approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex De-
325
posito Franco (zona H) nella città di Genova, giusta progetto vistato dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:500, in un piano parcellare ed in dieci elenchi di immobili da occupare.
Per l'attuazione del piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'art. 16 del succitato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390.
mo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'art. 16 del succitato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955.
f.to GRONCHI
Il piano è indicato nella planimetria con la lettera H.
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PIANO REGOLATORE DELLA NUOVA STRADA CENTRALE DI GENOVA - SAMPIERDARENA (VIA CANTORE)
Regio Decreto Legge 28 Giugno 1934
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PIANO REGOLATORE DELLA NUOVA STRADA CENTRALE DI GENOVA - SAMPIERDARENA (VIA CANTORE)
Regio Decreto Legge 28 Giugno 1934
Approvazione del piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
entrale di Genova-San Pier d'Arena.**
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Vista la domanda in data 19 novembre 1932 del Podestà di Genova intesa ad ottenere l'approvazione del piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia, tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato;
Visto il relativo progetto redatto dall'Ingegnere Capo del Comune, comm. Tomaso Badano;
oto e la via S. Bartolomeo del Fossato;
Visto il relativo progetto redatto dall'Ingegnere Capo del Comune, comm. Tomaso Badano;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni del piano definitivo vennero avanzati tre reclami rispettivamente dalla S.A. Immobiliare Samengo, dalla Ditta Tomaso Moro e Figli e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;
Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;
Consorzio Autonomo del Porto di Genova;
Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;
onsorzio Autonomo del Porto di Genova;
Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;
- Ricorso Samengo, diretto contro l'allargamento a sud della via Nicolò d'Aste, con conseguente parziale demolizione della proprietà di detta Società è da respingere, perchè l'offerta d'indennizzo da parte del Comune
eguente parziale demolizione della proprietà di detta Società è da respingere, perchè l'offerta d'indennizzo da parte del Comune. Acquistato l'intero della via Podestà venne consigliato al Comune dal Ministero dei Lavori Pubblici, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per evidente necessità igienica ed urbanistica, di assoluta prevalenza sulle ragioni d'interesse privato enunciate dalla Ditta; inoltre
dente necessità igienica ed urbanistica, di assoluta prevalenza sulle ragioni d'interesse privato enunciate dalla Ditta; inoltre, poichè la fabbricazione dello scomparto a sud di via d'Aste era già nel 1931 iniziata e nel 1932 quasi ultimata, il Comune non poteva che proporre l'arretramento del fronte sud di via d'Aste
Infine, la questione relativa alla misura dell'indennità di esproprio da corrispondere alla Ditta, dovrà essere proposta a risolvere in altra sede.
- Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.
) Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.
Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.
- Ricorso del Consorzio Autonomo del Porto tendente ad ottenere un lieve spostamento del tracciato della via Carducci, al suo sbocco con la via Milano, per consentire la costruzione dell'allacciamento della stazione con le calate Orientali
rducci, al suo sbocco con la via Milano, per consentire la costruzione dell'allacciamento della stazione con le calate Orientali. Anche questo ricorso è da considerare superato poichè, col recente progetto del 9 marzo 1934 compilato dall'Ufficio speciale del Genio Civile di Genova per le strade di accesso al Porto, l'allacciamento della camionale con le calate di levante è previsto in modo da non più interessare il raccordo di via Carducci con la via Milano;
Considerato che il piano di cui trattasi risponde nel miglior modo ai bisogni igienici, edilizi, estetici e di viabilità della zona;
Considerato che la competente Autorità Militare ha dato il suo prescritto nulla osta all'esecuzione del progetto subordinandolo alla osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;
ritto nulla osta all'esecuzione del progetto subordinandolo alla osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;
Considerato che nel tracciato dell'opera sono inclusi fabbricati di proprietà demaniale, per la cui occupazione sono in corso opportuni accordi tra il Comune e le Amministrazioni competenti;
Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
ropriazioni per causa di pubblica utilità;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
io di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
o di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Respinte tutte le opposizioni sopraindicate, è approvato il piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia tra la via Milite Ignoto e la via S
approvato il piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, visto d'ordine nostro dal Ministero proponente in una planimetria in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000, in un elenco delle proprietà da occuparsi ed in un esemplare del regolamento d'esecuzione, documenti tutti approvati con deliberazione podestarile n. 2387 del 22 ottobre 1932-X.
Per l'occupazione dei beni di demanio pubblico, il Comune dovrà prendere preventivi opportuni accordi colle Amministrazioni competenti.
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Il Comune prenderà altresì, per l'esecuzione dei lavori, preventivi accordi colla competente Autorità Militare per l'osservanza delle condizioni della stessa poste nell'interesse dell'Amministrazione Militare.
Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune di Genova il termine di anni quindici da oggi.
dell'Amministrazione Militare.
Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune di Genova il termine di anni quindici da oggi.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934.
f.to VITTORIO EMANUELE f.to CROLLALANZA
Registrato alla Corte dei Conti addì 12 luglio 1934-XII. Reg. n. 10 - Lavori Pubblici, foglio 30.
Norme del Piano Regolatore di via Cantore
Art. 1
ì 12 luglio 1934-XII.* Reg. n. 10 - Lavori Pubblici, foglio 30.
Norme del Piano Regolatore di via Cantore
Art. 1
Nel perimetro del piano regolatore sono fabbricabili soltanto quelle zone di terreno che sono graficamente indicate per tali nel piano mediante figure regolari di delimitare al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta azzurra.
tali nel piano mediante figure regolari di delimitare al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta azzurra.
Le nuove costruzioni dovranno essere elevate nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forma che indichi la strada, piazze ed altri spazi pubblici, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.
Art. 2
pazi pubblici, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.
Art. 2
Gli scomparti fabbricabili s'intendono sistemati secondo le quote altimetriche dei piani stradali corrispondenti ed a tali fabbricati che si ergeranno saranno soggetti alla prescrizione dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art. 3
ne dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art. 3
e dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art
e dei regolamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art. 3
I proprietari ed i costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Comune abbia provveduto alla apertura o costruzione della strada, e relativi accordi con le strade esistenti, osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla allineametria
rdi con le strade esistenti, osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla allineametria, quanto per l'altimetria e per l'area che il Comune incontra in alcuna responsabilità, nè sia obbligato ad alcun indennizzo sia nel caso in cui nella esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscessero necessarie delle varianti
nella esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscessero necessarie delle varianti, che nel caso in cui il Comune non provvedesse in seguito all'apertura o sistemazione e sistemazione delle strade, sull'allineamento delle quali le costruzioni sull'anzidette fossero state eseguite.
Art. 4
Allorquando il Comune deliberi di procedere alla esecuzione di una parte del piano, esso ne darà notizia ai proprietari degli stabili che dovranno venire espro-
priati a tale scopo e contemporaneamente dovrà inviitarli a dichiarare entro il termine da fissarsi dal Podestà se intendono di entrare essi stessi indennemente alla costruzione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.
Art. 5
indennemente alla costruzione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.
Art. 5
La fabbricazione sui singoli isolati tracciati nel piano compresi nell'isolotto, riuniti in Consorzio.
ti articoli.
Art. 5
La fabbricazione sui singoli isolati tracciati nel piano compresi nell'isolotto, riuniti in Consorzio.
i articoli.
Art. 5
La fabbricazione sui singoli isolati tracciati nel piano compresi nell'isolotto, riuniti in Consorzio.
Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati e dei contigui distacchi appartengo a due o più proprietari e questi non siano d'accordo per la costruzione in comune, il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34 del R. Decreto 3 febbraio 1923, n
'accordo per la costruzione in comune, il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34 del R. Decreto 3 febbraio 1923, n. 422 trascorso il termine fissato dal Podestà, conforme e quanto stabilito nel precedente articolo, avrà diritto di espropriare a favore del proprietario della maggior superficie di terreno la restante area compresa nello scompartimento, purchè questi si obblighi di dare all'isolato, entro un termine da fissarsi dal Podestà, la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Se ai diversi proprietari di uno scompartimento appartenga una quantità uguale di terreno l'espropriazione potrà essere fatta dal Comune a favore del proprietario di quello parte che avrà una maggior fronte sulla linea stradale, sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Art. 6
inea stradale, sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Art. 6
nea stradale, sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Art
nea stradale, sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Art. 6
Quando i proprietari di cui nel precedente articolo non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, i diritti di cui sopra trapasseranno negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi
di chi possederà negli scompartimenti la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi, sempreché venga data al Comune la garanzia stabilita nei precedenti articoli.
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Art. 7
Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia stato possibile addivenire alla costituzione del Consorzio nè i singoli proprietari si siano valsi del diritto di esproprio a sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli, sarà in facoltà del Comune di espropriare anche per conto di un terzo, a condizione sempre che dia all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia, i terreni e le opere entrostanti che dovranno servire di area ai nuovi fabbricati e loro dipendenze.
e fornisca idonea garanzia, i terreni e le opere entrostanti che dovranno servire di area ai nuovi fabbricati e loro dipendenze.
Art. 8
L'altezza dei nuovi fabbricati prospettanti la nuova strada fra piazza Di Negro e il ponte di Cornigliano, misurata fra il piano del marciapiede e la gronda del tetto potrà sempre raggiungere i m. 26,50. La quota di gronda potrà essere conservata per tutte le fronti. In questa altezza saranno consentiti non più di sette piani, compreso quello terreno.
Art. 9
onservata per tutte le fronti. In questa altezza saranno consentiti non più di sette piani, compreso quello terreno.
Art. 9
Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati, nonchè i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini, in conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti di edilizia della Città di Genova.
luce, essere coltivati a giardini, in conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti di edilizia della Città di Genova.
I distacchi fra i fabbricati avranno una larghezza fissa di metri 10.
Art. 10
Il Comune potrà concedere che i distacchi normali alla strada principale nel tratto soprindicato, siano
metri 10.
Art. 10
Il Comune potrà concedere che i distacchi normali alla strada principale nel tratto soprindicato, siano
fabbricati fino all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, sempreché la costruzione si estenda a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo in proposito tra i proprietari interessati.
Art. 11
struzione si estenda a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo in proposito tra i proprietari interessati.
Art. 11
Il Comune avrà il diritto di appoggiare ai fabbricati per tutta la larghezza dei porticati, le opere necessarie alla copertura delle strade trasversali e dei distacchi liberi da costruzioni, in modo da riunire tra loro i porticati stessi.
Art. 12
ura delle strade trasversali e dei distacchi liberi da costruzioni, in modo da riunire tra loro i porticati stessi.
Art. 12
Il Podestà potrà inibire, far modificare o distruggere ogni costruzione la quale sia in opposizione alle presenti norme ed ai regolamenti di edilizia richiamati all'art. 11, salvo e impregiudicato ogni altro procedimento contro i contravventori, a norma di legge.
Art. 13
a richiamati all'art. 11, salvo e impregiudicato ogni altro procedimento contro i contravventori, a norma di legge.
Art. 13
Per l'esecuzione del presente piano sarà dovuto al Comune il contributo di miglioria per tutte le proprietà che comunque ne risentiranno vantaggio.
*Visto d'ordine di Sua Maestà come
REGIO DECRETO LEGGE 4 APRILE 1940
Approvazione del piano particolareggiato del centro - zona C.
rdine di Sua Maestà come
REGIO DECRETO LEGGE 4 APRILE 1940
Approvazione del piano particolareggiato del centro - zona C.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, con le relative norme per la sua attuazione;
ova il piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, con le relative norme per la sua attuazione;
Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.
a sua attuazione;
Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.
sua attuazione;
Viste le leggi 29 gennaio 1936-XIV, n. 23 e 18 gennaio 1937-XV, n. 199 recanti modifiche alla legge suddetta.
Vista la domanda 28 novembre 1938-XVII con la quale il Podestà di Genova, in base alla propria deliberazione 14 novembre 1938-XVII, n. 1484, chiede che sia approvato, ai sensi della legge citata 30 marzo 1933-XI, n
propria deliberazione 14 novembre 1938-XVII, n. 1484, chiede che sia approvato, ai sensi della legge citata 30 marzo 1933-XI, n. 361, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà, le Mura del Prato, corso Mentana, la Via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C);
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni furono prodotte tre opposizioni di cui due, presentate una dalla ditta Lincio Nasturzio in Bruno ed altri proprietari del fabbricato n. 15 di via Frugoni, e l'altra dalla ditta Dott. Prof
dalla ditta Lincio Nasturzio in Bruno ed altri proprietari del fabbricato n. 15 di via Frugoni, e l'altra dalla ditta Dott. Prof. Enrico Poli, sono da respingere per gli argomenti nel fabbricato 19 di via Frugoni, contro la previsione di uno scompartio fabbricabile nello slargo fra via degli Archi e via Frugoni, sottostante a Corso Podestà, che nel piano di massima era lasciato libero come area inedificabile; e la terza da parte della Sigra Ester Bruzzone ved
odestà, che nel piano di massima era lasciato libero come area inedificabile; e la terza da parte della Sigra Ester Bruzzone ved. Gallino ed altri per l'aggiunta di uno scompartio fabbricabile non previsto nel piano di massima, implicante la demolizione del fabbricato in Via Cavalletto n. 1 di loro proprietà.
Considerato che il presente piano particolareggiato risponde alle direttive ed ai criteri informatori del piano di massima al quale è conforme pure negli sviluppi segnalati nei ricorsi suddetti;
Considerato che l'opportunità di predisporre il piano di esecuzione per la zona «C» è determinata dal bisogno, tra l'altro di sistemare l'Ospedale Galliera, con l'introduzione nella proprietà delle aree fabbricabili destinate a nuovi padiglioni per le sale operatorie e di degenza annalati, ed annessi servizi;
proprietà delle aree fabbricabili destinate a nuovi padiglioni per le sale operatorie e di degenza annalati, ed annessi servizi;
Considerato che il piano di che trattasi non contiene, come oppugnano i ricorrenti, modifiche al piano di massima in quanto le nuove previsioni non ne modificano i criteri fondamentali, ma costituiscono una particolare ammissibile applicazione di dettaglio, giustificata da esigenze estetiche ed urbanistiche;
ali, ma costituiscono una particolare ammissibile applicazione di dettaglio, giustificata da esigenze estetiche ed urbanistiche;
Che pertanto il piano di che trattasi sostituisce, per la località contemplata per la zona «C», qualsiasi altra destinazione che sia prevista in precedenti piani regolatori, e che pertanto è suscettibile di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 3 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;
è suscettibile di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 3 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;
suscettibile di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 3 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n
suscettibile di approvazione come piano particolareggiato ai sensi dell'art. 3 della su citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361;
Considerato che appare necessario stabilire che la progettata costruzione sopra il volto della galleria Cristoforo Colombo, destinata a sede del gruppo Rionale Fascista, per coprire la vista del muraglione di sostegno di corso Andrea Podestà, abbia nel progetto rispondente al decoro ed armonia in linee alla sua ubicazione ed alla sua destinazione
corso Andrea Podestà, abbia nel progetto rispondente al decoro ed armonia in linee alla sua ubicazione ed alla sua destinazione, sì che non sembra corrispondere il bozzetto esibito, e che a ciò il Comune potrà provvedere al momento dell'esecuzione dei lavori;
Considerato che la competente autorità militare ha dato il nulla osta, nei riguardi militari, all'esecuzione del piano in parola ai sensi delle leggi in vigore nelle zone militarmente importanti;
ta, nei riguardi militari, all'esecuzione del piano in parola ai sensi delle leggi in vigore nelle zone militarmente importanti;
Considerato che il piano è stato ritenuto meritevole di approvazione, nei riguardi artistici e panoramici, dal Ministero dell'Educazione Nazionale, a considerazione che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione sia limitata a m. 39 sul livello medio del mare, al che, del pari dovrà provvedere il Comune all'atto esecutivo;
ova costruzione sia limitata a m. 39 sul livello medio del mare, al che, del pari dovrà provvedere il Comune all'atto esecutivo;
Che tali quote non potranno essere superate neppure dalle eventuali soprastrutture progettate con compenso di volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X
311
i volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X
311
volume, in virtù dell'art. 9 del regolamento speciale edilizio annesso al Regio Decreto Legge 8 settembre 1932-X
311
Considerato, quanto ai ricorsi prodotti, che tanto la prima opposizione delle ditte Linda Nasturzio in Bruno, Ing. Giovanni Bruno, Dott. Placido Pier Luigi, Dott. Podestà, Giovanni ed Avv. Ernesto Schiaffino, proprietari del caseggiati di via Innocenzo Frugoni n
t. Placido Pier Luigi, Dott. Podestà, Giovanni ed Avv. Ernesto Schiaffino, proprietari del caseggiati di via Innocenzo Frugoni n. 15 compreso tra le vie degli Archi e Frugoni, ed avente fronte in curva sullo slargo di raccordo fra le due strade, quanto la seconda opposizione della ditta Prof. Dott. Enrico Poli, proprietaria ed appaltante del caseggiato n
ra le due strade, quanto la seconda opposizione della ditta Prof. Dott. Enrico Poli, proprietaria ed appaltante del caseggiato n. 19 di via Frugoni, estranea contro le previste costruzione nello slargo in attualmente esistente fra i detti due edifici, sono da respingere, essendo i gravami di carattere igienico infondati, in quanto l'autorità Comunale dichiara esplicitamente che il nuovo edificio dovrà essere costruito osservando tutte le norme vigenti in materia di igiene, edilizio e sanitario
amente che il nuovo edificio dovrà essere costruito osservando tutte le norme vigenti in materia di igiene, edilizio e sanitario, in modo che non rimangano menomate le condizioni di salubrità dei fabbricati adiacenti, e i gravami riguardanti la viabilità non sono da prendersi in considerazione perchè la via degli Archi ha un limitato transito di carri, cascando da un estremo chiusa e dall'altro in comunicazione con la Via XX Settembre, distante gradinata
E d'altra parte i previsti accessi, della larghezza di m. 8, permetteranno il passaggio di qualsiasi veicolo;
Considerato, quanto alla terza opposizione, prodotta dalla Ditta Ester Bruzzone ved. Gallino, Ing. Antonio, Avv. Luigi, Ing. Carlo, Ing. Adolfo, Maria in Bozzo Costa e Dott. Enrico, fratelli e sorelle Gallino fu Natalia, Martini Gallino ved. Ing. Adolfo Gallino, Emilia Gallino ved. Novi Giuseppe, Antonio e Natalia fu Fabre Repetto fratelli e sorelle Novi fu Giovanni, come possa, mediante opportuni accordi, già in parte intervenuti, essere eliminata coincidenza di proprietà del fabbricato di via Cavalletto n
diante opportuni accordi, già in parte intervenuti, essere eliminata coincidenza di proprietà del fabbricato di via Cavalletto n. 1 la facoltà di rettificare la costruzione in conformità al perimetro dello scompartio fabbricabile;
Che pertanto le opposizioni prodotte non devono essere prese in considerazione e sono da respingere in questa sede;
Visto il voto n. 2832 del 28 dicembre 1939-XVIII del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;
Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII n. 35;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
nistro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
istro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Con le osservazioni di cui alle premesse, e respinti tutti i ricorsi prodotti, salvo l'avvertenza per il ricorso Ester Bruzzone ed altri è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1933-XI, n
alvo l'avvertenza per il ricorso Ester Bruzzone ed altri è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona compresa tra il corso Andrea Podestà, le Mura del Prato, il Corso Mentana, la via Alessandro Volta, la Piazza della Vittoria, la Via Brigata Liguria e la Via XX Settembre (zona C) nella città di Genova.
Detto piano sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un elenco dei beni da espropriare e del relativo piano parcellare in scala 1:500, documenti a stampa dell'Ing. Contini ed adottati dal Comune di Genova con deliberazione podestarile del 14 novembre 1938-XVII, n. 1484.
Per la attuazione del presente piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361 e successive modificazioni.
lareggiato resta fermo il termine stabilito dall'art. 16 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361 e successive modificazioni.
Per le opere previste nel presente piano è concessa la esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, nei limiti e nei sensi di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, e successive modifiche.
Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
-XI, n. 361, e successive modifiche.
Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1940.
f.to VITTORIO EMANUELE a SERENA p. DE REVEL
Copia conforme Il Direttore COSTANTINO
Il piano è indicato nella planimetria con la lettera C.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1950
Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - in via Silvio Pellico.
PUBBLICA 20 MARZO 1950
PUBBLICA 20 MARZO 1950
Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - in via Silvio Pellico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della Città di Genova e le relative norme di attuazione;
1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro della Città di Genova e le relative norme di attuazione;
Visto il R.D. 18 ottobre 1934 (registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1934, al reg. 15 LL.PP., foglio 29) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova - Zona A;
, foglio 29) col quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del centro di Genova - Zona A;
Vista la domanda in data 23 aprile 1949, con la quale il Comune di Genova ha chiesto, in base a deliberazione consiliare del 20 settembre 1948, che sia approvata la variante al suindicato piano particolareggiato relativa al tracciato della via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara;
nte al suindicato piano particolareggiato relativa al tracciato della via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante la pubblicazione non è stata presentata alcuna opposizione;
Visto il parere dal Consiglio Superiore dei LL.PP. emesso nella adunanza del 10 gennaio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
DECRETA:
Superiore dei LL.PP. emesso nella adunanza del 10 gennaio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
DECRETA:
È approvata la variante al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Genova - zona A, relativa al nuovo tracciato della Via Silvio Pellico in corrispondenza di Mura Santa Chiara, giusta progetto vistato dal Ministero proponente in una planimetria in scala 1:500, munita del bollo dell'Ufficio del Registro di Genova, in data 25 maggio 1949.
tero proponente in una planimetria in scala 1:500, munita del bollo dell'Ufficio del Registro di Genova, in data 25 maggio 1949.
Per l'attuazione di detta variante rimane fermo il termine del 4 novembre 1957, stabilito all'art. 16 del citato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390, per l'esecuzione del piano regolatore originario.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1950.
f.to LUIGI EINAUDI f.to S. ALDISIO
è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1950.
f.to LUIGI EINAUDI f.to S. ALDISIO
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 1 C.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 DICEMBRE 1955
Approvazione di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - dell'Ospedale Galliera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ne di una variante al piano regolatore particolareggiato - zona C - dell'Ospedale Galliera.**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto i R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro cittadino di Genova;
Visto il R.D. 4 aprile 1940, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione della cosidetta «zona C»;
Visto il R.D. 4 aprile 1940, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione della cosidetta «zona C»;
Vista la domanda in data 2 novembre 1954, con la quale il Sindaco di Genova ha chiesto che sia approvata una variante al detto piano particolareggiato in corrispondenza di un'area di proprietà dell'Ospedale «Duchessa di Galliera»;
Ritenuto che il provvedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
enuto che il provvedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
Considerato che la variante progettata dal Comune appare, di massima, ammissibile;
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state presentate opposizioni;
Considerato che la variante progettata dal Comune appare, di massima, ammissibile;
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Che, peraltro, allo scopo di limitare l'altezza dei fabbricati in rapporto alla superficie coperta ed al volume si ravvisa necessario stabilire che in nessun caso detta altezza possa superare i m. 35 e che comunque tale limite possa essere raggiunto solo sull'area tinteggiata in marrone scuro sulla unità planimetria in scala 1:500;
comunque tale limite possa essere raggiunto solo sull'area tinteggiata in marrone scuro sulla unità planimetria in scala 1:500;
Che, è opportuno altresì prescrivere che il compenso di volume previsto dalla variante possa essere ammesso solo a condizione che l'area mantenga la sua attuale destinazione ospedaliera;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1955, con voto numero 1035;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
ore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza del 14 maggio 1955, con voto numero 1035;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:
DECRETA:
È approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al piano particolareggiato della cosidetta «zona C» in Genova in corrispondenza dell'area di proprietà dell'Ospedale «Duchessa di Galliera», vista dal Ministro proponente in due planimetrie in scala 1:500 ed in una relazione sommaria.
l'Ospedale «Duchessa di Galliera», vista dal Ministro proponente in due planimetrie in scala 1:500 ed in una relazione sommaria.
Il Ministero del Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955.
f.to GRONCHI f.to ROMITA
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 2 C.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 MAGGIO 1959, N. 685
ariante è indicata nella planimetria con la lettera 2 C.*
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 MAGGIO 1959, N. 685
Approvazione di una variante al piano particolareggiato di Genova, relativa alla zona C, riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ato di Genova, relativa alla zona C, riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1380, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, con il quale fu approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro cittadino di Genova;
Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;
o cittadino di Genova;
Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;
Vista la domanda in data 10 luglio 1957, con la quale, in base a delibera consiliare 20 maggio 1957, n. 502, il Sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di una variante al piano particolareggiato sopracitato, riguardante due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
ovazione di una variante al piano particolareggiato sopracitato, riguardante due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), dr. Mario Pettazzi (3);
ate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), dr. Mario Pettazzi (3);
Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle dette opposizioni con deliberazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;
berazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;
erazione in data 4 Febbraio 1958, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;
Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m
13 febbraio 1958, n. 9643;
Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m. 10 il distacco compreso tra una costruzione già eseguita sullo scompartio indicato con la lettera A e quella ancora da costruire sullo scompartio denominato B, nonchè nella precisazione della altezza della costruzione che dovrà sorgere sul comparto B, per la quale viene proposta una misura pari a quella del fabbricato adiacente e contrassegnato con il n. 1 di Via Granello;
Considerato che la proposta di che trattasi ha origine dalla richiesta della Società Pama e Cesarea, proprietaria dei due scomparti (A e B), la quale desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con l'intento di migliorare lo svolgimento della propria attività;
Considerato che la variante adottata dal Comune di Genova può considerarsi ammissibile in quanto tende, mediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramen-
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ediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramen-
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zionata, senza costituire svantaggio per il pubblico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;
ico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;
co, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;
Considerato, inoltre, che la soluzione di collegamento tra i due edifici appare ammissibile, purchè il passaggio pedonale mediante galleria coperta o mediante collegamento con Via Granello e Cesarea venga realizzato conformemente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga regolata e trascritta una convenzione
memente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga regolata e trascritta una convenzione, con la quale sia assicurato l'uso della galleria da parte del pubblico, senza alcun onere da parte della Amministrazione Comunale per la pavimentazione, l'illuminazione e la manutenzione, che dovranno essere a carico della Società stessa;
Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate dai signori Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2); Dottor Mario Pettazzi (3), che esse possono essere parzialmente accolte nel senso che, come sopra detto, il distacco fra i due edifici dovrà essere adibito a pubblica galleria.
Visto il voto n. 1501, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
i Lavori Pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
ere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici;
DECRETA:
Accolte, limitatamente a quanto precisato nelle premesse, le opposizioni Meloni Attilio (1), Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S. (2), Dottor Pettazzi (3); è approvata la variante al piano particolareggiato della zona C, in esecuzione del piano regolatore di massima di alcune zone del Centro della Città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
atore di massima di alcune zone del Centro della Città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra Via Cesarea e Via Brera;
Il progetto sarà vistato in tre planimetrie in scala 1:500, in un profilo altimetrico in scala 1:200, in una tavola comprendente: planimetria in scala 1:500, pianta, prospetto e sezione in scala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.
: planimetria in scala 1:500, pianta, prospetto e sezione in scala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1959.
f.to GRONCHI f.to SEGNI - TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 C.
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o 1959.*
f.to GRONCHI f.to SEGNI - TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con la lettera 3 C.
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PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO
DELLA ZONA DI PICCAPIETRA - ZONA P
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 NOVEMBRE 1953
Approvazione del piano regolatore particolareggiato della zona di Piccapietra - zona P.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Approvazione del piano regolatore particolareggiato della zona di Piccapietra - zona P.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale venne approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
ella legge 30 marzo 1933, n. 361, col quale venne approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;
Vista la domanda con la quale il Sindaco di Genova, in base a delibere consiliari in data 31 luglio 1950 e 2 ottobre 1950 ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Piccapietra;
Ritenuto che il progetto adottato con le delibere di cui sopra, venne regolarmente pubblicato, e che nei termini furono presentate le sottoelencare opposizioni:
o con le delibere di cui sopra, venne regolarmente pubblicato, e che nei termini furono presentate le sottoelencare opposizioni:
- Santi Pietro; 2) Cabona Pietro Elio; 3) Parodi Giacomo e Carola; 4) Cevasco Luigina ed Assunta; 5) Soc. Immobiliare «S. Stefano»; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;
c. Immobiliare «S. Stefano»; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;
Immobiliare «S. Stefano»; 6) Soc. An
Immobiliare «S. Stefano»; 6) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri;
Ritenuto che, in seguito a modifiche introdotte nel progetto posteriormente alle delibere e alla pubblicazione suddette dietro suggerimento del Ministero della Pubblica Istruzione, il piano, così modificato, venne nuovamente adottato con delibera consiliare in data 9 agosto 1952, e quindi luogo alla presentazione in termine delle seguenti opposizioni: 1) Canesse Giuseppe
a consiliare in data 9 agosto 1952, e quindi luogo alla presentazione in termine delle seguenti opposizioni: 1) Canesse Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; 2) Amministrazione stabili n
civico 31 Piccapietra e n. Civico 4 - 6 Vico Chiuso S. Francesco, di proprietà Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; 3) Soc. An. Lavori Imprese Edilizie (SALIE); 4) Rubis Elias; 5) Soc. Assicurazioni Generali; 6) Parrocchia S. Stefano; 7) Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova; 8) Parodi Carola e Giacomo; 9) Cernosi Luisita in Zoazza, per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; 10) Magistrato della Misericordia; 11) Ornano Ines Ved
mo; 9) Cernosi Luisita in Zoazza, per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro; 10) Magistrato della Misericordia; 11) Ornano Ines Ved. Farelli e Cambiano Ines in Paganelli; 14) Arcivescovo di Genova-protempore; 15) Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; 16) Ente Comunale di Assistenza di Genova;
Ritenuto che il progetto di cui sopra rappresenta lo sviluppo particolareggiato - nell'ambito della zona compresa fra la Galleria Mazzini, Piazza Corvetto, Viale IV Novembre, Via B. Bosco, Piazza Case Nuove, Via S. Michele, Vico Santi, Via XX Settembre e il Teatro Carlo Felice - del piano regolatore approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390;
le, Vico Santi, Via XX Settembre e il Teatro Carlo Felice - del piano regolatore approvato con R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390;
Considerato che la definitiva soluzione per il piano particolareggiato che è stata studiata tenendo conto anche del nuovo piano regolatore generale del Comune, attualmente in fase di istruttoria - si attiene, come schema viario, ai suggerimenti espressi dalla speciale Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;
a - si attiene, come schema viario, ai suggerimenti espressi dalla speciale Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Che detta soluzione lascia inalterati, e in parte migliora, i criteri che a suo tempo, ispirarono il progetto di piano regolatore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;
olatore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;
latore approvato con il ripetuto R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, per quanto attiene alle comunicazioni Nord-Sud ed Est-Ovest;
Che lo schema della viabilità, redatto in base ai suaccennati criteri si compone di due arterie principali di traffico di soddisfacente tracciato una nord-sud, che unisce piazza Dante e piazza Corvetto, e l'altra est-ovest che, partendo dalla zona di S
ddisfacente tracciato una nord-sud, che unisce piazza Dante e piazza Corvetto, e l'altra est-ovest che, partendo dalla zona di S. Vincenzo con un tratto iniziale in galleria, si soddivide mediante un bivio a forcella in due tracci di cui quello destro dopo a cielo scoperto, prosegue, sempre in galleria, per sbocco verso il tratto verso lo sbocco verso la via portuale in corrispondenza dei bacini, e ciò in previsione della futura sistemazione della zona Gran Madre di Dio, sec. sottoposta a Città di S.M
spondenza dei bacini, e ciò in previsione della futura sistemazione della zona Gran Madre di Dio, sec. sottoposta a Città di S.M. di Carignano mentre serve ad allargare la Via S. Vincenzo ed il centro del nuovo quartiere, l'Accademia e il Teatro Carlo Felice;
Che, all'incontro degli assi principali di cui sopra, è opportunamente prevista una piazza da cui si diparte un'arteria secondaria, pure in direzione est-ovest che, diramandosi ancora in galleria alle quote 21,25 e 18,65 sinistra il traffico a fianco del Teatro Carlo Felice, arteria questa che è stata separata senza sbocco, per cui, non risultando studiata in rapporto alle previsioni generali, è necessario venga eliminata, ad eccezione del tratto iniziale
ui, non risultando studiata in rapporto alle previsioni generali, è necessario venga eliminata, ad eccezione del tratto iniziale, che potrà servire come sottopassaggio di accesso al posteggio sotterraneo alla piazza triangolare a quota 28,70;
Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente a posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
l di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente a posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente a posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto
indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1953 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro
teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;
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Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pennarone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;
Che, le rimanenti soluzioni volumetriche, costituite da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
e modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
ano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
no;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S
licazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizie (SALIE); (7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canesse Giuseppe, Luigi e Maria
re opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canesse Giuseppe, Luigi e Maria, e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Buzza; (3) SALIE (Soc
Az. Lavori Imprese Costruzioni Edilizie) (3); (4) Rubis Elias; (5) Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S. Stefano (6); Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova (7); Parodi Carola e Giacomo (8); Cernosi Luisita in Zoazza per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ornano Ines ved. Farelli e Cambiano Ines in Paganelli (11); Fassino Maria (12); Rag
dro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ornano Ines ved. Farelli e Cambiano Ines in Paganelli (11); Fassino Maria (12); Rag. Giannattasio Edoardo (13); Arcivescovo di Genova-protempore (14); Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede (16); Comune di Assistenza di Genova;
Che l'opposizione a firma Cevasco Luigina ed Assunta, limitatamente alla osservazione di cui al punto (7) dell'opposizione stessa, non dà luogo a provvedere, in quanto il progetto, approvato dal Consiglio Comunale in data 9 agosto 1952, prevedendo l'allontanamento dei tratti in curva della galleria di collegamento di Piccapietra e la Gran Madre di Dio è venuta a migliorare, rispetto alla prima edizione del progetto stesso, la visibilità e la viabilità del tratto di galleria oggetto dell'osservazione
rispetto alla prima edizione del progetto stesso, la visibilità e la viabilità del tratto di galleria oggetto dell'osservazione, mentre è da respingere per quanto riguarda le rimanenti argomentazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 7 maggio 1953;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:
DECRETA:
nza del 7 maggio 1953;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:
DECRETA:
za del 7 maggio 1953;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Ministro per i lavori Pubblici:
DECRETA:
Respinte le opposizioni di prima pubblicazione: Santi Pietro (1) Cabona Pietro Elio (2); Parodi Giacomo e Carola (3); Soc. Immobiliare S. Stefano (5); SALIE (Soc. Az
licazione: Santi Pietro (1) Cabona Pietro Elio (2); Parodi Giacomo e Carola (3); Soc. Immobiliare S. Stefano (5); SALIE (Soc. Az. Lavori Imprese Edilizie) (6); Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri (7); nonchè quelle di seconda pubblicazione: Canesse Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico (1); Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso e Maria Zuzza (2); SALIE (Soc. Az. Imprese Costruzioni Edilizie) (3); Rubis Elias (4); Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S
ria Zuzza (2); SALIE (Soc. Az. Imprese Costruzioni Edilizie) (3); Rubis Elias (4); Soc. Assicurazioni Generali (5); Parrocchia S. Stefano (6); Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta e S. Zita e del Santuario della Madonnetta in Genova (7); Parodi Carola e Giacomo (8); Cernosi Luisita in Zoazza per Vicini Alfredo e Zoazza Alessandro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ornano Ines ved. Farelli e Cambiano Ines in Paganelli (11); Fassino Maria (12); Rag
dro (9); Magistrato della Misericordia (10); Ornano Ines ved. Farelli e Cambiano Ines in Paganelli (11); Fassino Maria (12); Rag. Giannattasio Edoardo (13); Arcivescovo di Genova-protempore (14);
Che il progetto prevede, inoltre, una piazza triangolare, posta al di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
di fuori delle correnti di traffico, da destinarsi opportunamente ai posteggio, indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto
indispensabili nella zona centrale della città;
Considerato, per quanto riguarda le soluzioni volumetriche previste in progetto, che è opportuno prescrivere per i motivi di cui al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza 7 maggio 1953 che l'altezza del grattacielo attiguo al nuovo teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro
teatro Carlo Felice venga definita dopo che sarà stata precisata quella del corpo di fabbrica lamellare annesso al nuovo Teatro, di modo che i due suddetti fabbricati si armonizzino tra loro convenientemente;
Che, sempre per i motivi esposti nel voto sopra citato, si rende necessario prescrivere che la quota massima della costruzione a nord del Palazzo Pennarone venga ridotta da m. 81,20 a m. 65,30;
Che, le rimanenti soluzioni volumetriche, costituite da corpi di fabbrica alti all'incirca fra i 20 e i 35 metri, collegati da altre costruzioni più basse e porticate, e quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
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quindi accessibili al traffico pedonale, sono da ritenersi ben studiate e, in conseguenza, pienamente accettabili;
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Considerato che le norme che dovranno regolare l'attuazione del piano particolareggiato di Piccapietra oltre a quelle approvate col R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, e successive modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
e modificazioni adottate con la delibera consiliare 9 agosto 1952, sono pienamente accettabili ed atte all'esecuzione del piano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
ano;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
no;
Considerato che il piano finanziario, di cui alla ripetuta delibera consiliare 9 agosto 1952 non dà luogo ad osservazioni;
Considerato che, per i motivi esposti nel già citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7 maggio 1953, e che qui si intendono ripetuti e trascritti sono da respingere le seguenti opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S
licazione del progetto originario: (1) Santi Pietro; (2) Cabona Pietro Elio; (3) Parodi Giacomo e Carola; (5) Soc. Immobiliare S. Stefano; (6) Società Azionaria Lavori Imprese Edilizie (SALIE); (7) Canziani Iole, Gatto Solferina e Impresa Forghieri; e sono parimenti da respingere le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canesse Giuseppe
le seguenti altre opposizioni, presentate in sede di pubblicazione del progetto successivamente modificato: (1) Canesse Giuseppe, Luigi e Maria e Dapelo Federico; (2) Amministrazione Ente Morale Fondazione Tomaso Opera Pia Diocesana di Preservazione della Fede; (15); Ente Comunale di Assistenza di Genova (16); con parziale non luogo a provvedere per l'opposizione di prima pubblicazione Cevasco Luigina ed Assunta (4) ed il rigetto della restante parte della detta opposizione; è approvato il progetto del
licazione Cevasco Luigina ed Assunta (4) ed il rigetto della restante parte della detta opposizione; è approvato il progetto del piano particolareggiato della zona di Piccapietra
in esecuzione del piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova, approvato con R.D.L
Sono altresì approvate le relative norme di esecuzione e il piano finanziario.
Detto piano particolareggiato sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:200, in n. 7 grafici, in una pianta delle fognature e gallerie di servizio, in un elenco delle proprietà vincolate, nelle delibere consiliari in data 2 ottobre 1950, n. 897 e 9 agosto 1952, n. 918, documenti tutti che formano parte integrante del presente decreto.
liari in data 2 ottobre 1950, n. 897 e 9 agosto 1952, n. 918, documenti tutti che formano parte integrante del presente decreto.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, 22 novembre 1953.
f.to LUIGI EINAUDI f.to U. MERLIN
Il piano è indicato nella planimetria con la lettera P.
REGOLAMENTO EDILIZIO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DELLA ZONA DI PICCAPIETRA.
a lettera P.*
REGOLAMENTO EDILIZIO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DELLA ZONA DI PICCAPIETRA.
lettera P.*
REGOLAMENTO EDILIZIO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DELLA ZONA DI PICCAPIETRA.
Oltre che dalle norme portate dal R.D. 8 settembre 1932 n. 1390 con il quale è approvato il piano di massima di alcune zone del Centro della Città, ed il relativo Regolamento Edilizio, e modificato dai successivi R.D.L. 10 ottobre 1935 n. 1981 e R.D.L. 4 giugno 1936 n
Città, ed il relativo Regolamento Edilizio, e modificato dai successivi R.D.L. 10 ottobre 1935 n. 1981 e R.D.L. 4 giugno 1936 n. 1419, l'esecuzione del piano particolareggiato della zona di Piccapietra è regolata dalle seguenti norme edilizie integrative.
Art. 1
I fabbricati di nuova costruzione, per quanto si riferisce agli allineamenti perimetrali, alla superficie ed all'altezza (riferita al livello del mare), corrisponderanno alle dimensioni ed alle quote rappresentate graficamente nell'indicato piano numerico per ciascuno scomparto fabbricabile sulla planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato di esecuzione e sulle sezioni.
per ciascuno scomparto fabbricabile sulla planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato di esecuzione e sulle sezioni.
Ove, però, non vi sia incompatibilità con le previsioni del piano nei riguardi degli allineamenti stradali, potranno, a richiesta degli interessati, essere consentiti dal Sindaco eventuali arretramenti, sentito il parere della Commissione Edilizia.
Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.
entito il parere della Commissione Edilizia.
Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.
ntito il parere della Commissione Edilizia.
Tali arretramenti non costituiranno motivo alla concessione di compensi di volume.
Per quanto riguarda lo scompartio previsto a quota 94,80, ferme restando le altezze stabilite per la zoccolatura e la quota massima di copertura, nonchè l'insieme dei volumi, sarà in facoltà del Sindaco, quando su conforme parere della Commissione Edilizia si ravvisi un miglioramento ai fini estetici
, sarà in facoltà del Sindaco, quando su conforme parere della Commissione Edilizia si ravvisi un miglioramento ai fini estetici, di autorizzare qualche modifica al perimetro della costruzione per la parte sovrastante la detta zoccolatura.
Art. 2
Tutte le fronti dei nuovi fabbricati prospettanti su vie e su spazi pubblici comprese le pareti interne dei porticati, saranno rivestite di materiali pregiati e duraturi ed avranno carattere di particolare dignità architettonica, in relazione alla tecnica costruttiva moderna, ispirata all'armonica unità della sistemazione del suo
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complesso, sia pure con libera interpretazione dei particolari.
ata all'armonica unità della sistemazione del suo
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complesso, sia pure con libera interpretazione dei particolari.
L'impiego di elementi decorativi sarà subordinato al concorso artistico degli elementi stessi che dovranno essere realizzati con tecnica e materiali adeguati all'aspetto ed alla consistenza del rivestimento delle facciate.
Nelle relazioni tecniche che accompagneranno i singoli progetti dovranno essere specificati i materiali e le colorazioni da impiegarsi.
Art. 3
cniche che accompagneranno i singoli progetti dovranno essere specificati i materiali e le colorazioni da impiegarsi.
Art. 3
Tutti gli edifici, indicati dal piano nelle sezioni e nelle piante, dovranno avere immediatamente al di sopra del corpo della zoccolatura un piano arretrato di m. 1,20 dal filo dei piani superiori.
Art. 4
re immediatamente al di sopra del corpo della zoccolatura un piano arretrato di m. 1,20 dal filo dei piani superiori.
Art. 4
I porticati pubblici aderenti alle strade ed agli spazi destinati alla pubblica circolazione, ovvero di collegamento fra questi, avranno una profondità netta di m. 6,20 salvo indicazioni particolari contenute nel piano e l'altezza indicata dalle planimetrie e sezioni illustrate del piano stesso.
Art. 5
cazioni particolari contenute nel piano e l'altezza indicata dalle planimetrie e sezioni illustrate del piano stesso.
Art. 5
I materiali e le modalità costruttive della pavimentazione dei porticati stessi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione anche colla pavimentazione dei marciapiedi.
Art. 6
ti stessi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione anche colla pavimentazione dei marciapiedi.
Art. 6
Le fronti su via Cebà dei fabbricati a levante della Galleria Mazzini, che in conseguenza della nuova sistemazione verranno a prospettare sopra una nuova strada, oltre che in relazione alla nuova quota che dovranno assumere, dovranno essere a cura e spese dei proprietari, convenientemente rifatte per adeguarle all'insieme della nuova sistemazione urbanistica.
essere a cura e spese dei proprietari, convenientemente rifatte per adeguarle all'insieme della nuova sistemazione urbanistica.
L'Amministrazione terrà conto in opportuna sede di compensare i proprietari di questi edifici, con una diminuzione proporzionale del contributi di miglioria.
Le opere di cui sopra dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art. 7
nno essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art. 7
no essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art
no essere ultimate entro il termine massimo di 2 anni dalla sistemazione della strada su cui verranno a prospettare.
Art. 7
Riguardo alla utilizzazione del sottosuolo della zona di Piccapietra in relazione agli allacciamenti stradali previsti dal piano regolatore verso i quartieri a levante ed a ponente della sistemazione, nonchè in relazione ai raccordi coi parcheggi sotterranei di piazza De Ferrari e delle zone adiacenti, ed infine in relazione alla stazione della progettata ferrovia metropolitana
rranei di piazza De Ferrari e delle zone adiacenti, ed infine in relazione alla stazione della progettata ferrovia metropolitana, per le opere di fondazione e per la costruzione dei piani sotterranei ed anche dei piani terreni dei nuovi fabbricati, saranno da osservare le limitazioni imposte dai tracciati indicati in allineamento ed in quota dalla planimetria della sistemazione del sottosuolo.
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PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO
DELLA ZONA DEL PORTO FRANCO - ZONA H
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1955
Approvazione del piano particolareggiato di Genova relativo al Porto Franco - zona H.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertita nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;
932, n. 1390, convertita nella legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di alcune zone del centro di Genova;
Vista la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Genova chiede che sia approvato, ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto Legge, il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex Deposito Franco (zona H), compreso nei limiti del piano di massima anzidetto;
particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex Deposito Franco (zona H), compreso nei limiti del piano di massima anzidetto;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti non sono state prodotte opposizioni;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti non sono state prodotte opposizioni;
Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi segue le direttive del piano regolatore di massima ed è inteso a risolvere il problema delle comunicazioni fra la zona di levante e quella di ponente della città, che viene attualmente tagliata dalle strettissime esistente intorno al Palazzo San Giorgio;
nte e quella di ponente della città, che viene attualmente tagliata dalle strettissime esistente intorno al Palazzo San Giorgio;
Considerato che nel suo insieme il piano suddetto appare rispondente alla finalità di conferire un compiuto assetto all'importante zona prospiciente il Porto, sia per quanto concerne le sedi stradali che per quanto riguarda l'edilizia che dovrà esservi sviluppata;
prospiciente il Porto, sia per quanto concerne le sedi stradali che per quanto riguarda l'edilizia che dovrà esservi sviluppata;
Che, in particolare, nessun inconveniente si ritiene possa derivare al Porto dalla lieve diminuzione di area disponibile, essendo ormai tale interesse tagliate fuori dai traffici portuali, mentre ne deriva un vantaggio notevole alla circolazione cittadina nella importante zona commerciale oggetto del piano;
ortuali, mentre ne deriva un vantaggio notevole alla circolazione cittadina nella importante zona commerciale oggetto del piano;
Che, in merito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;
rito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;
ito all'edilizia che si prevede di far sorgere nella suddetta zona, appare opportuna la definizione della volumetria d'insieme;
Che, in particolare, non si ritiene giustificata la necessità di elevare il corpo di fabbrica di testata prospiciente Piazza Cavour a quota 48,60, lasciando che le quote di copertura degli altri corpi di fabbrica alti raggiungono la quota di m
te Piazza Cavour a quota 48,60, lasciando che le quote di copertura degli altri corpi di fabbrica alti raggiungono la quota di m. 33,50, mentre si ravvisa conveniente che tutti i corpi di fabbrica (tranne quelli intermedi elevabili a quota 13.000) abbiano un volume ragguagliabile alla quota di m. 33,50;
Che, peraltro, potranno essere consentite, in sede esecutiva, altezze maggiori sempreché queste siano compensate con minore altezze in altre parti dei corpi di fabbrica alti;
Considerato che il Palazzo S. Giorgio riveste un carattere monumentale di speciale rilievo e che pertanto, va conservato non solo nelle sue linee architettoniche attuali, ma anche per quanto riguarda il suo ambientamento nella edilizia circostante;
non solo nelle sue linee architettoniche attuali, ma anche per quanto riguarda il suo ambientamento nella edilizia circostante;
Che, invece, il progetto di piano prevede dal lato opposto dell'edificio rispetto alla piazza Caricamento un piazzale molto ampio in cui prospettereranno i nuovi fabbricati elevabili fino a quota 33,50, il che verrebbe a danneggiare fortemente le caratteristiche del Palazzo San Giorgio;
vi fabbricati elevabili fino a quota 33,50, il che verrebbe a danneggiare fortemente le caratteristiche del Palazzo San Giorgio;
Che, pertanto, appare necessario che venga studiata la inserzione di qualche altro elemento edilizio intermedio tra il Palazzo suddetto ed i nuovi fabbricati considerati dal piano, ridimensionando il piazzale allo sbocco di Via S. Lorenzo che, nelle previsioni attuali, risulta anche alquanto esuberante alle esigenze del traffico;
zzale allo sbocco di Via S. Lorenzo che, nelle previsioni attuali, risulta anche alquanto esuberante alle esigenze del traffico;
Che, in relazione a quanto sopra detto è da stralciare dal piano di cui in narrativa la zona delimitata con segno verde sulla planimetria in scala 1:500, perchè si provveda ad un nuovo studio in maniera da destinare all'edilizia parte del detto tratto;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il parere del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici 5 settembre 1953, n. 1680;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il parere del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici 5 settembre 1953, n. 1680;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;
DECRETA:
Salvo lo stralcio della zona delimitata con linea continua verde sulla planimetria del piano in scala 1:500, è approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex De-
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approvato con le prescrizioni di cui alle premesse il piano particolareggiato di esecuzione della zona dell'ex De-
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posito Franco (zona H) nella città di Genova, giusta progetto visto dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:500, in un piano parcellare ed in dieci elenchi di immobili da occupare.
Per l'attuazione del piano particolareggiato resta fermo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'art. 16 del succitato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390;
mo il termine stabilito per il piano generale in forza dell'art. 16 del succitato Regio Decreto Legge 8 settembre 1932, n. 1390;
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955.
f.to GRONCHI
Il piano è indicato nella planimetria con la lettera H.
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PIANO REGOLATORE DELLA NUOVA STRADA CENTRALE
DI GENOVA - SAMPIERDARENA (VIA CANTORE)
[Pagina vuota]
REGIO DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 1934
A STRADA CENTRALE
A STRADA CENTRALE
DI GENOVA - SAMPIERDARENA (VIA CANTORE)
[Pagina vuota]
REGIO DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 1934
Approvazione del piano regolatore della nuova strada centrale di Genova-San Pier d'Arena.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
centrale di Genova-San Pier d'Arena.**
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Vista la domanda in data 19 novembre 1932 del Podestà di Genova intesa ad ottenere l'approvazione del piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia, tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato;
Visto il relativo progetto redatto dall'Ingegnere Capo del Comune, comm. Tomaso Badano;
oto e la via S. Bartolomeo del Fossato;
Visto il relativo progetto redatto dall'Ingegnere Capo del Comune, comm. Tomaso Badano;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni del piano definitivo vennero avanzati tre reclami rispettivamente dalla S.A. Immobiliare Samengo, dalla Ditta Tomaso Moro e Figli e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;
Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;
Consorzio Autonomo del Porto di Genova;
Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;
onsorzio Autonomo del Porto di Genova;
Ritenuto che nessuna di queste tre opposizioni sia da accogliere per i seguenti motivi;
- Ricorso Samengo, diretto contro l'allargamento a sud della via Nicolò d'Aste, con conseguente parziale demolizione della proprietà e a danno Società e contro l'offerta di indennità da parte del Comune
Aste, con conseguente parziale demolizione della proprietà e a danno Società e contro l'offerta di indennità da parte del Comune. Ampliamento della via predetta venne consigliato al Comune dal Ministero dei Lavori Pubblici, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per evidente necessità igienica ed urbanistica, di assoluta prevalenza sulle ragioni d'interesse privato della Ditta; inoltre
i, per evidente necessità igienica ed urbanistica, di assoluta prevalenza sulle ragioni d'interesse privato della Ditta; inoltre, poichè la fabbricazione dello scompartio a sud di via d'Aste era già nel 1931 iniziata e nel 1932 quasi ultimata, il Comune non poteva che proporre l'arretramento del fronte sud di via d'Aste
Infine, la questione relativa alla misura dell'indennità di esproprio da corrispondere alla Ditta, dovrà essere proposta e risolta in altra sede.
- Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.
) Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.
Ricorso Ditta Moro: è da ritenersi ormai superato, avendo l'interessato dichiarato di ritirarlo, con lettera 21 dicembre 1932.
- Ricorso del Consorzio Autonomo del Porto tendente ad ottenere un lieve spostamento del tracciato della via Cantore, al suo innesto con Via Milano, per consentire la costruzione dell'allacciamento della ferrovia con le calate Orientali
Cantore, al suo innesto con Via Milano, per consentire la costruzione dell'allacciamento della ferrovia con le calate Orientali. Anche questo ricorso è da considerare superato poichè, col recente progetto del 9 marzo 1934 compilato dall'Ufficio speciale del Genio Civile di Genova per le strade di accesso al Porto, l'allacciamento della camionale con le calate di levante è previsto in modo da non più interessare il raccordo di via Carducci con la via Milano;
Considerato che il piano di cui trattasi risponde nel miglior modo ai bisogni igienici, edilizi, estetici e di viabilità della zona;
Considerato che la competente Autorità Militare ha dato il suo prescritto nulla osta all'esecuzione del progetto subordinandolo alla osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;
ritto nulla osta all'esecuzione del progetto subordinandolo alla osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare;
Considerato che nel tracciato dell'opera sono inclusi fabbricati di proprietà demaniale, per la cui occupazione sono in corso opportuni accordi tra il Comune e le Amministrazioni competenti;
Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
ropriazioni per causa di pubblica utilità;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
lio di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
io di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Respinte tutte le opposizioni sopraindicate, è approvato il piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia tra la via Milite Ignoto e la via S
approvato il piano regolatore di Genova-San Pier d'Arena per la zona a monte della ferrovia tra la via Milite Ignoto e la via S. Bartolomeo del Fossato, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione e d'ordine vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 in un piano parcellare in scala 1:1000 in un piano parcellare in scala 1:1000 in un esemplare del regolamento d'esecuzione, documenti tutti approvati con deliberazione podestarile n. 2387 del 22 ottobre 1932-X.
Per l'occupazione dei beni di demanio pubblico, il Comune dovrà prendere preventivi opportuni accordi colle Amministrazioni competenti.
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Il Comune prenderà altresì, per l'esecuzione dei lavori, preventivi accordi colla competente Autorità Militare per l'osservanza delle condizioni dalla stessa poste nell'interesse dell'Amministrazione Militare.
Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune di Genova il termine di anni quindici da oggi.
dell'Amministrazione Militare.
Per l'esecuzione del piano è assegnato al Comune di Genova il termine di anni quindici da oggi.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934.
f.to VITTORIO EMANUELE f.to CROLLALANZA
Registrato alla Corte dei Conti addì 12 luglio 1934-XII. Reg. n. 10 - Lavori Pubblici, foglio 59.
NORME DEL PIANO REGOLATORE DI VIA CANTORE
Art. 1
ddì 12 luglio 1934-XII.* Reg. n. 10 - Lavori Pubblici, foglio 59.
NORME DEL PIANO REGOLATORE DI VIA CANTORE
Art. 1
Nel perimetro del piano regolatore sono fabbricabili le zone di terreno graficamente indicate per tali, mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta azzurra.
ndicate per tali, mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee color nero e distinte all'interno con tinta azzurra.
Le nuove costruzioni dovranno essere elevate nelle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze ed altri spazi pubblici, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.
e ed altri spazi pubblici, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.
Le aree non delimitate che venissero create mediante la demolizione volontaria di fabbricati esistenti dovranno essere edificate secondo le presenti norme.
Art. 2
reate mediante la demolizione volontaria di fabbricati esistenti dovranno essere edificate secondo le presenti norme.
Art. 2
Gli scomparti fabbricabili s'intendono sistemati secondo le quote altimetriche dei piani stradali corrispondenti ed i fabbricati che vi sorgeranno saranno costruiti alle prescrizioni di allineamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art. 3
oni di allineamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art. 3
ni di allineamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art
ni di allineamenti di edilizia della Città di Genova per quanto non è diversamente specificato nelle presenti norme.
Art. 3
I proprietari ed i costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Comune abbia provveduto all'apertura e costruzione delle nuove strade e relativi raccordi con le strade esistenti osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria
ccordi con le strade esistenti osservando, per altro, le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria e senza che il Comune incorra in alcuna responsabilità, nè sia obbligato ad alcun indennizzo nel caso in cui nella esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscessero necessarie delle varianti, che nel caso in cui il Comune non provvedesse in seguito all'apertura, costruzione e sistemazione delle strade
e delle varianti, che nel caso in cui il Comune non provvedesse in seguito all'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, dalle quali le costruzioni anzidette fossero state eseguite.
Art. 4
Allorquando il Comune deliberi di procedere alla esecuzione di una parte del piano, esso ne darà notizia ai proprietari degli stabili che dovranno venire espro-
priati a tale scopo e contemporaneamente li inviterà a dichiarare entro il termine da fissarsi dal Podestà se intendono o meno essi stessi addivenire alla costruzione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.
Art. 5
si addivenire alla costruzione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.
Art. 5
La fabbricazione sui singoli isolati tracciati nel piano compete di preferenza ai proprietari degli immobili compresi nell'isolato, riuniti in Consorzio.
oli isolati tracciati nel piano compete di preferenza ai proprietari degli immobili compresi nell'isolato, riuniti in Consorzio.
li isolati tracciati nel piano compete di preferenza ai proprietari degli immobili compresi nell'isolato, riuniti in Consorzio.
Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati e dei contigui distacchi appartengo a due o più proprietari e questi non siano d'accordo per la costruzione in comune, il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4 della legge 1923, n
sti non siano d'accordo per la costruzione in comune, il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4 della legge 1923, n. 422 trascorso il termine fissato dal Podestà conforme a quanto stabilito al precedente articolo, avrà diritto di espropriare a favore del proprietario della maggior superficie di terreno la restante area compresa nello scompartimento, purchè questi si obblighi di dare all'isolato, entro un termine da fissarsi dal Podestà, la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Se ai diversi proprietari di uno scompartimento appartiene una quantità uguale di terreno l'espropriazione potrà essere fatta dal Comune a favore del proprietario che desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con l'intento di migliorare lo svolgimento della propria attività sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
nto della propria attività sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
to della propria attività sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Se ai diversi proprietari di uno scompartimento appartiene una quantità uguale di terreno l'espropriazione potrà essere fatta dal Comune a favore del proprietario che desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con l'intento di migliorare lo svolgimento della propria attività sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea
o svolgimento della propria attività sempreché questi si obblighi di dare all'isolato la prevista destinazione e fornisca idonea garanzia.
Art. 6
Quando i proprietari di cui nel precedente articolo non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, i diritti di cui sopra traspasseranno negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi, sempreché venga data al Comune la garanzia stabilita nei precedenti articoli.
Art. 7
r fronte secondo la diversità dei casi, sempreché venga data al Comune la garanzia stabilita nei precedenti articoli.
Art. 7
I distacchi tra i fabbricati compresi nel piano avranno una larghezza di m. 11,25 e dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino.
cchi tra i fabbricati compresi nel piano avranno una larghezza di m. 11,25 e dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino.
chi tra i fabbricati compresi nel piano avranno una larghezza di m. 11,25 e dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino.
Sarà tuttavia consentito di rigervi costruzioni fino all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, quando queste sia adibito ad abitazione, sempreché chè le costruzioni siano estese a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo tra i proprietari degli scomparti interessati
chè le costruzioni siano estese a tutta la larghezza del distacco e vi sia accordo tra i proprietari degli scomparti interessati. Sarà invece consentita senza restrizione di destinazione l'edificazione, nei distacchi normali ai porticati, di una striscia larga m. 6 adiacente ai cavalcavia in curva purché quanto il distacco. La costruzione avrà in tal caso l'altezza del cavalcavia e non potrà comprendere più di due piani compreso il terreno.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici Di CROLLALANZA
REGIO DECRETO LEGGE 17 FEBBRAIO 1936 N. 362
Modifica dell'art. 4 delle norme generali e prescrizioni tecniche.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
me generali e prescrizioni tecniche.**
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, col quale fu approvato il piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, nonchè il relativo regolamento di esecuzione;
Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, nonchè il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la domanda in data 30 aprile 1935, con la quale il Podestà di Genova, in esecuzione della propria deliberazione 28 febbraio 1935, n. 354, ed a norma dell'art. 12 del Regio decreto-legge sopra indicato, ha chiesto che sia approvata una variante all'art. 4 del regolamento d'esecuzione di detto decreto-legge;
-legge sopra indicato, ha chiesto che sia approvata una variante all'art. 4 del regolamento d'esecuzione di detto decreto-legge;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;
Considerato che la proposta modifica ha per iscopo di uniformare le nuove costruzioni a quelle delle altre zone della città e potrà migliorare le condizioni estetiche degli edifici consentendo la sostituzione del piano attico al piano arretrato;
città e potrà migliorare le condizioni estetiche degli edifici consentendo la sostituzione del piano attico al piano arretrato;
Ritenuto però che il nuovo proposto articolo debba essere completato con l'espr
DOCUMENTO PDF - TRASCRIZIONE COMPLETA
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uto però che il nuovo proposto articolo debba essere completato con l'espr
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Che il piano stesso è stato ripubblicato a termini di legge, dando luogo alle ulteriori seguenti 53 opposizioni:
A
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Che il piano stesso è stato ripubblicato a termini di legge, dando luogo alle ulteriori seguenti 53 opposizioni:
- Orso Serra; 2) Guido Berna; 3) Olga Lago Ingaramo; 4) Soc. Unione Fondiaria Italiana; 5) Salute Podestà in Zeme; 6) Zeme Carlo; 7) Rebora Maria, Silvia e Teresa; 8) Emilio Parodi; 9) Pignone Francesco; 10) Condominio via Innocenzo Frugoni nn
- Zeme Carlo; 7) Rebora Maria, Silvia e Teresa; 8) Emilio Parodi; 9) Pignone Francesco; 10) Condominio via Innocenzo Frugoni nn. 3 e 5; 11) Gianna Malinverni per il condominio di via XX Settembre 16; 12) Giuseppe Borasi; 13) Tomaso Vicari per il Condominio di Salita Provvidenza, 12; 14) Ugo Oneto; 15) Grondona Giorgio ed altro; 16) Aldo Assereto ed altri; 17) Paolo Spinola; 18) Giorgio Grondona ed altri; 19) Albina Artom ved
- Grondona Giorgio ed altro; 16) Aldo Assereto ed altri; 17) Paolo Spinola; 18) Giorgio Grondona ed altri; 19) Albina Artom ved. Levi; 20) Paganetto G.B.; 21) Paganetto Eugenio per il condominio Piazza Matteotti, 3; 22) Pinetta Domenico; 23) Irene Rossi in Parini ed altri; 24) Polleri Emanuele ed altri; 25) Zella Mario per Soc
a Matteotti, 3; 22) Pinetta Domenico; 23) Irene Rossi in Parini ed altri; 24) Polleri Emanuele ed altri; 25) Zella Mario per Soc. Oregina; 26) Eugenio Dall'Orto; 27) Vittoria Stefani; 28) Veneselli Tito per l'Impresa Invade; 29) Fondi Vittorio ed altri; 30) Thea Spinola in Cattaneo della Volta ed altri; 31) Agostino Ravano; 32) Ludovico Chierici per il Condominio Via Fossatello
; 30) Thea Spinola in Cattaneo della Volta ed altri; 31) Agostino Ravano; 32) Ludovico Chierici per il Condominio Via Fossatello, 2; 33) Marianna Costa per Opera per la protezione della Giovane; 34) Storace Ida Elisa ed altri; 35) Polotto Arturo ed altri; 36) A.M
Lasagna per Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio; 37) Domenico Casà ed altri; 38) Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino; 39) Soc. Italo Spagnola Imprese Immobiliari; 40) Egle Cervetto ved
- Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino; 39) Soc. Italo Spagnola Imprese Immobiliari; 40) Egle Cervetto ved. Tirasso ed altri; 41) Spinola Thea ed altri; 42) Gaetano Amero d'Aste Stella ed altri; 43) Fassio Piero e Francesco; 44) Tito Berna; 45) Bottino Giacomo; 46) Bottino Giacomo; 47) Giovanni Massone per Opera Pia Marchese Paggi; 48) Imprese edili e stradali ed altri; 49) Arioli Augusto ed altri; 50) Anastasi Giulio; 1s) Paolina Municchi ed altri; 2s) Ditta Luigi Pittaluga; 3s) Tanino
ed altri; 49) Arioli Augusto ed altri; 50) Anastasi Giulio; 1s) Paolina Municchi ed altri; 2s) Ditta Luigi Pittaluga; 3s) Tanino Pietro ed altri;
Visto il voto 6 ottobre 1949, n. 5436 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria;
Visto il voto 10 ottobre 1949, n. 2995 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
orato Regionale alle OO.PP. per la Liguria;
Visto il voto 10 ottobre 1949, n. 2995 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
rato Regionale alle OO.PP. per la Liguria;
Visto il voto 10 ottobre 1949, n
rato Regionale alle OO.PP. per la Liguria;
Visto il voto 10 ottobre 1949, n. 2995 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Considerato che, per quanto riguarda l'area in angolo tra le vie Corsica e Bixio, si ritiene per ragioni di estetica ed a ridurre in quota del fabbricato più alto e conseguentemente l'ampia l'ampiezza della piazzetta antistante anche per non interrompere la continuità della via Corsica, pertanto si ravvisa opportuno stralciare detta zona d'infiche
stante anche per non interrompere la continuità della via Corsica, pertanto si ravvisa opportuno stralciare detta zona d'infiche, d'intesa con la locale Sovrintendenza ai Monumenti, sia ristudiato l'aspetto del fronte dell'edificio in questione sulla via Corsica;
Considerato che si ravvisa opportuno limitare l'altezza del ricostruendo edificio, sito su via Giustiniani e incidente sul mappale 4751, a quota 36,40 in modo da armonizzare l'edificio stesso con il circostante complesso edilizio;
iani e incidente sul mappale 4751, a quota 36,40 in modo da armonizzare l'edificio stesso con il circostante complesso edilizio;
ani e incidente sul mappale 4751, a quota 36,40 in modo da armonizzare l'edificio stesso con il circostante complesso edilizio;
Considerato che la prevista sistemazione dell'area incidente sui mappali 4632, 4633, 4635, 4638 non è consona all'ambiente architettonico della zona circostante la Chiesa S
l'area incidente sui mappali 4632, 4633, 4635, 4638 non è consona all'ambiente architettonico della zona circostante la Chiesa S. Maria di Castello e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di sottoporla a nuovo studio, affinchè, sempre di intesa con la Sovrintendenza ai Monumenti, si prospetti una soluzione che valorizzi opportunamente la Chiesa stessa e l'attiguo Chiostro Bellimbari;
Considerato che l'area destinata alla ricostruzione della canonica di S. Sisto appare troppo esigua e, quindi, si ravvisa opportuno che tale ricostruzione occupi anche i mappali 1154 e 1157, su cui già insisteva la Canonica stessa;
quindi, si ravvisa opportuno che tale ricostruzione occupi anche i mappali 1154 e 1157, su cui già insisteva la Canonica stessa;
Considerato, per quanto riguarda la zona portuale di S. Benigno, che la sistemazione proposta non risulta accettabile, onde si ritiene necessario stralciare la zona stessa dal presente piano, affinchè, di concerto con il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, sia studiata una nuova soluzione che meglio si adegui alle esigenze del movimento portuale;
sorzio Autonomo del Porto di Genova, sia studiata una nuova soluzione che meglio si adegui alle esigenze del movimento portuale;
Considerato esser miglior partito che i corpi di fabbrica circostanti il Chiostro di SS. Giacomo e Filippo conservino le altezze preesistenti;
ser miglior partito che i corpi di fabbrica circostanti il Chiostro di SS. Giacomo e Filippo conservino le altezze preesistenti;
er miglior partito che i corpi di fabbrica circostanti il Chiostro di SS. Giacomo e Filippo conservino le altezze preesistenti;
Considerato che gli edifici progettati a monte di Palazzo Tursi, per ragioni panoramiche, non dovranno superare in altezza il piano visuale inclinato, determinato dalla linea orizzontale passante a m
gioni panoramiche, non dovranno superare in altezza il piano visuale inclinato, determinato dalla linea orizzontale passante a m. 1,50 di altezza, sopra il mappale 4632, in corrispondenza del ciglio delle spiagge Casteletto della linea orizzontale passante attraverso il ciglio di gronda degli abbaini posti nel tetto a tergo di Palazzo Tursi;
Considerato che, allo scopo di non ledere l'integrità ed il carattere del giardino penale e non alterare la prospettiva del fianco di Palazzo Tursi, si ritiene opportuno di contenere il corpo, destinato a quanto risulta, ad aula consiliare, entro il limite del muro cieco, che chiude attualmente a nord e risolve architettonicamente il giardino stesso;
aula consiliare, entro il limite del muro cieco, che chiude attualmente a nord e risolve architettonicamente il giardino stesso;
ula consiliare, entro il limite del muro cieco, che chiude attualmente a nord e risolve architettonicamente il giardino stesso;
Considerato che la previsione di vincolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 17 aprile 1948, n
itettonicamente il giardino stesso;
Considerato che la previsione di vincolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 17 aprile 1948, n. 740, ad espropriazione alcune zone nel presente piano come da riferimento nella relativa leggenda, non può essere accolta in questa sede se prima il Comune non avrà richiesto e giustificato, nei modi prescritti, detto vincolo, e pertanto la sistemazione di tali zone va stralciata per essere opportunamente a suo tempo riprodotta;
Che, la sistemazione dell'area già occupata dalla distrutta Chiesa di S. Stefano, prospiciente una delle predette zone che si vorrebbero vincolare, dovrà essere studiata in modo da armonizzare con le ricostruzioni vicine e, pertanto, va pure stralciata del presente piano;
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Considerato l'opportunità di limitare l'allargamento di Vico Gibello, in corrispondenza del mappale 4020, a soli metri 3, e di eliminare il previsto archivetto verso via S. Lorenzo;
di Vico Gibello, in corrispondenza del mappale 4020, a soli metri 3, e di eliminare il previsto archivetto verso via S. Lorenzo;
Considerato che la previsione relativa all'imbocco della nuova strada, nel quartiere degli Angeli, non è più attuabile a causa dello stato di fatto che si è venuto a creare in seguito alle ricostruzioni già eseguite, onde detta previsione deve essere stralciata e ripresentata opportunamente variata;
in seguito alle ricostruzioni già eseguite, onde detta previsione deve essere stralciata e ripresentata opportunamente variata;
in seguito alle ricostruzioni già eseguite, onde detta previsione deve essere stralciata e ripresentata opportunamente variata;
Considerato che la sistemazione proposta per la riedificazione dell'edificio incidente sul mappale 3030 non rappresenta una soluzione ammissibile, in quanto, per mantenere l'ambiente l'altezza prevista di m
ncidente sul mappale 3030 non rappresenta una soluzione ammissibile, in quanto, per mantenere l'ambiente l'altezza prevista di m. 25 fra la nuova costruzione e quella esistente e pertanto conviene che la zona venga stralciata per essere sottoposta a nuovo studio, che tenga presente l'opportunità di non pregiudicare la eventuale apertura della strada prevista dal Comune per alleggerire il traffico della via Serra;
Che in conseguenza di quanto sopra detto le opposizioni Orso Serra (2-1) non danno luogo a provvedere;
Considerato che l'opposizione Corsati ed altri (1) è da respingere perchè contenente critiche di carattere generale;
rovvedere;
Considerato che l'opposizione Corsati ed altri (1) è da respingere perchè contenente critiche di carattere generale;
ovvedere;
Considerato che l'opposizione Corsati ed altri (1) è da respingere perchè contenente critiche di carattere generale;
Considerato che sono da respingere, perchè motivate da interessi privati in contrasto con le finalità del piano le opposizioni: Olimpia Ciurlo ed altri (3); Bottino Giacomo ed altri, (4-45); Mario Lichinchi per Società Arenzano (5); Imprese Edili Stradali ed altri (8-48); Bottino Giacomo ed altri (6-46); Eredi Caterina Cambiano (10); Eredi Rebora Maria
o (5); Imprese Edili Stradali ed altri (8-48); Bottino Giacomo ed altri (6-46); Eredi Caterina Cambiano (10); Eredi Rebora Maria, Silvia e Teresa (17-7); Tealdo Davide per eredi di Romairone Alfredo (18); Zeme Carlo (19-6); Ernesta De Negri ved
Massa (20); Podestà Salute in Zeme (21-5); Stefano Fernando per Soc. P.A.M.A. (24); Rosetti Ettore (32); Impresa Garbarino Sciacaluga (38); Aicilia Conti per condominio via Giustiniani 15 (42); Giuseppe Crosa per Opera Pia Oneto Mons. Filippo (44); Morino G.B
ga (38); Aicilia Conti per condominio via Giustiniani 15 (42); Giuseppe Crosa per Opera Pia Oneto Mons. Filippo (44); Morino G.B. (57); Ida e Cleopatra Garibaldo (58); Devoti Armando (62); Amero d'Aste Stella, Gaetano, Maria, Teresa, Bruno (63-42); Impresa Riotti Raffaele (64); Thea Cattaneo della Volta per Emanuele Spinola in Tortona (70); Panadi Bruno Enrico (71); Paganetto G.B. (15-20); Giorgio Grondona ed altri (18); Albina Artom ved
uele Spinola in Tortona (70); Panadi Bruno Enrico (71); Paganetto G.B. (15-20); Giorgio Grondona ed altri (18); Albina Artom ved. Levi (19); Borasi Giuseppe (12); Spinola Thea ed altri (59-36); Ida Ciampolini Orengo (60); Costa Giovanni ed altri (61); Fondi Vittorio ed altri (29); Francesco Ferrante per Albergo dei Poveri (30); Polotto Luigi ed altri (66); Storace Ida Elisa ed altri (34); Polotto Arturo ed altri (35); Soc
nte per Albergo dei Poveri (30); Polotto Luigi ed altri (66); Storace Ida Elisa ed altri (34); Polotto Arturo ed altri (35); Soc. Unione Fondiaria (4); Pinetta Domenico (22); Irene Rossi in Parini ed altri (23); Polleri Emanuele ed altri (24); Agostino Ravano (31); A.M. Lasagna per Opera Pia Sussidio Demetrio (36); Spinola Emanuele ed altri (37); Spinola Emanuele ed altri (41); Paolina Municchi ed altri (1s); Paganetto Eugenio per Condominio P
inola Emanuele ed altri (37); Spinola Emanuele ed altri (41); Paolina Municchi ed altri (1s); Paganetto Eugenio per Condominio P. Matteotti (21); Lodovico Chierici per Condominio Via Fossatello (32); Marianna Costa per Opera per la protezione della Giovane (33); Soc. Italo Spagnola Imprese Immobiliari (39); Giovanni Massone per Opera Pia Marchese Paggi (47); Ditta Luigi Pittaluga (2s);
Considerato che non vi è luogo a provvedere - in quanto superate a seguito delle variazioni apportate al piano secondo le osservazioni espresse dal citato voto 8 ottobre 1948 del Comitato Tecnico Amm.vo col provveditorato Reg. alle OO.PP. per la Liguria e dal Comitato alle opposizioni: Enrico Croce (25); Soc. Asili e Giardini Infantili (26); Borsarelli Maria Maddalena (27); Carola e Parodi (28) Parodi Antonio (22); Ufficio del Genio Civile di Genova (29); Dante Dara (34); Mons
i Maria Maddalena (27); Carola e Parodi (28) Parodi Antonio (22); Ufficio del Genio Civile di Genova (29); Dante Dara (34); Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Donato (45); Edoardo Repetto (46); Congregazione di Misericordia (43); Ordinario diocesano per la Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato (72); Crivelli Luisa (48); Zunino Giuseppe ed altri (14); Roberto Borasi (23);
Che parimenti non è luogo a provvedere, trattandosi di previsioni stralciate o rinviate a nuovo studio in base a precedenti considerando in merito alle opposizioni: Antonio Gallino (36); Vittorio Zappi ed altri (37); Padre Alessio Vittorio Cerruti per Parrocchia S
in merito alle opposizioni: Antonio Gallino (36); Vittorio Zappi ed altri (37); Padre Alessio Vittorio Cerruti per Parrocchia S. Maria dei Servi (40); Compagnia di Misericordia (41); Angelo ed Enrico Bodoano (50); Carlo Francavilla (11); Anna Lastrico in Bianchi (12); Carlo Besozzi e Luisa Sclari in Besozzi (13); Sergio Costa (47); Bianchini Giorgio, Cesare ed altri (51); Bianchi Giorgio
(12); Carlo Besozzi e Luisa Sclari in Besozzi (13); Sergio Costa (47); Bianchini Giorgio, Cesare ed altri (51); Bianchi Giorgio, Cesare ed altri (52); Bagnara Giuseppe ed Ermilio (53); Bagnara Giuseppina ed Ermillo (54); Leonelli Carmine ed altri (55); Opera Pia Oneto Mons
Filippo (56); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S. Stefano (39); Costa Giacomo per Opera Pia De Ferrari Brignole Sale Ospedalini Galliera (49); Guido Berna (2); Grondona Giorgio ed altro (15); Zella Mario per Soc. Oregina (25); Eugenio Dall'Orto (26); Vittoria Stefani (27); Veneselli Tito per Impresa Invade (28); Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino (38); Orso Serra (2-1);
Considerato che per il rispetto dei fabbricati già ricostruiti, si ravvisa opportuno accogliere le opposizioni Achille Lauro (33); Conenna Stefano (35);
Considerato che l'Opposizione della Soc. Ricostruzione Politeama Margherita (74) non dà luogo a provvedere per quanto concerne l'andamento planimetrico, mentre nei riguardi dell'altezza del ricostruendo edificio può accogliersi parzialmente in quanto l'edificio stesso non dovrà superare in alcun punto la quota 37;
el ricostruendo edificio può accogliersi parzialmente in quanto l'edificio stesso non dovrà superare in alcun punto la quota 37;
Che, in base a quanto sopra detto va respinta l'opposizione Emilia Parodi (8), mentre sono da accogliersi parzialmente le opposizioni Mignone Francesco (9), Condominio Via Innocenzo Frugoni nn. 3 e (10), Gianna Malinverni per il Condominio Via XX Settembre 16 (11);
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o (9), Condominio Via Innocenzo Frugoni nn. 3 e (10), Gianna Malinverni per il Condominio Via XX Settembre 16 (11);
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Considerato che l'opposizione Figallo Armando (7) è inattendibile, in quanto il previsto sottopassaggio di collegamento tre la Piazza Lavagna e Vico Dietro il Coro delle Vigne risolve convenientemente il traffico della zona;
ssaggio di collegamento tre la Piazza Lavagna e Vico Dietro il Coro delle Vigne risolve convenientemente il traffico della zona;
Considerato, che in conseguenza di quanto risulta da precedente considerando, è venuto a trovare parziale accoglimento la richiesta contenuta nel ricorso dei Sigg. Reggio Vincenzo ed Enrico (65), mentre sono integralmente soddisfatti i desiderata formulati dai Sigg. Fassio Piero e Penco Francesco (43) nel reclamo presentato in sede di seconda pubblicazione;
ti i desiderata formulati dai Sigg. Fassio Piero e Penco Francesco (43) nel reclamo presentato in sede di seconda pubblicazione;
Considerato che l'opposizione - Banca Nazionale del Lavoro (73) - deve considerarsi parzialmente accolta a seguito delle modifiche apportate al piano dopo la prima pubblicazione;
l Lavoro (73) - deve considerarsi parzialmente accolta a seguito delle modifiche apportate al piano dopo la prima pubblicazione;
Considerato che, sempre in dipendenza di dette modifiche l'opposizione - Tanino Pietro (75) presentata in quella sede, non dà più luogo a provvedere, mentre l'opposizione Tanino Pietro ed altri (3s) presentata in sede di seconda pubblicazione è da respingere perchè motivata da interessi privati in contrasto con le norme edilizie;
entata in sede di seconda pubblicazione è da respingere perchè motivata da interessi privati in contrasto con le norme edilizie;
Considerato che le opposizioni Maragliano Italo (31) e Gentile Alessandro ed altri (69) sono parzialmente accolte nei limiti previsti dal piano di ricostruzione;
Considerato che le opposizioni Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Sabina (67) e Agnese Cattaneo (68) sono accolte in parte secondo le previsioni del piano;
erolamo Reverdini per la Parrocchia S. Sabina (67) e Agnese Cattaneo (68) sono accolte in parte secondo le previsioni del piano;
Considerato che non si ravvisa l'opportunità di far gravare l'allargamento della Via Baliano sull'area del Palazzo Spinola, allargamento che potrà essere realizzato secondo le previsioni del piano regolatore del 1932 e che, pertanto, lo stesso Palazzo Spinola potrà essere ricostruito sul vecchio perimetro;
visioni del piano regolatore del 1932 e che, pertanto, lo stesso Palazzo Spinola potrà essere ricostruito sul vecchio perimetro;
Che conseguentemente sono accolte le opposizioni Aldo Assereto ed altri (16) e Paolo Spinola (17);
Considerato che le opposizioni Tito Berna (44), Arioli Augusto ed altri (49); Anastasi Giulio (50), possono essere accolte in quanto le richieste in esse contenute non ledono i criteri informatori del presente piano;
iulio (50), possono essere accolte in quanto le richieste in esse contenute non ledono i criteri informatori del presente piano;
Considerato che le opposizioni Tomaso Vicari per il Condominio di Salita della Provvidenza (13) e Ugo Oneto (14) possono essere accolte convenientemente alle conseguenti variazioni accettare dal Comune;
ella Provvidenza (13) e Ugo Oneto (14) possono essere accolte convenientemente alle conseguenti variazioni accettare dal Comune;
Considerato che le opposizioni Olga Lago Ingaramo (3) e Cervetto Egle ved. Tirasso ed altri (40) sono parzialmente da accogliere in quanto occasionate da erronea colorazione dei mappali ai quali si riferiscono;
Considerato che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurarne la buona esecuzione;
DECRETA:
uali si riferiscono;
Considerato che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurarne la buona esecuzione;
DECRETA:
ali si riferiscono;
Considerato che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurarne la buona esecuzione;
DECRETA:
Art. I — Con declamatoria di non luogo a provvedere in merito alle opposizioni: Repetto Stefania ed Enrico Croce (25); Soc. Asili e Giardini Infantili (26); Borsarelli M. Maddalena (27); Carola e Parodi (28); Parodi Antonio (22); Uff. del Genio Civile di Genova (29); Dante Dara (34); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S
rodi (28); Parodi Antonio (22); Uff. del Genio Civile di Genova (29); Dante Dara (34); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S. Donato (45); Edoardo Repetto (46); Compagnia di Misericordia (43); Ordinario Diocesano per la Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato (72); Crivelli Luisa (48); Zunino Giuseppe ed altri (14); Roberto Borasi (23); Antonio Gallino (36); Vittorio Zappi ed altri (37); Padre Alessio Vittorio Cerruti per Parrocchia S
i (14); Roberto Borasi (23); Antonio Gallino (36); Vittorio Zappi ed altri (37); Padre Alessio Vittorio Cerruti per Parrocchia S. Maria dei Servi (40); Compagnia di Misericordia (41); Angelo ed Enrico Bodoano (50); Carlo Francavilla (11); Anna Lastrico in Bianchi (12); Carlo Besozzi e Luisa Sclari in Besozzi (13); Giorgio Costa (47); Bianchi Giorgio, Cesare ed altri (51); Bianchi Giorgio
i (12); Carlo Besozzi e Luisa Sclari in Besozzi (13); Giorgio Costa (47); Bianchi Giorgio, Cesare ed altri (51); Bianchi Giorgio, Cesare ed altri (52); Bagnara Giuseppina ed Ermillo (53); Bagnara Giuseppina ed Ermillo (54); Leonelli Carmine ed altri (55); Opera Pia Oneto Mons
Filippo (56); Mons. Gerolamo Reverdini per la Parrocchia S. Stefano (39); Costa Giacomo per Opera Pia De Ferrari Brignole Sale Ospedalini Galliera (49); Guido Berna (2); Grondona Giorgio ed altro (15); Zella Mario per Soc. Oregina (45); Eugenio Dall'Orto (26); Vittoria Stefani (27); Veneselli Tito per Impresa Invade (28); Giuseppe Bianchini per Soc. Immobiliare Nicolò Barabino (38); Orso Serra (2-1); Tanino Pietro (75);
Respinte le opposizioni: Piero Corsati (1); Olimpia Ciurlo ed altri (3); Bottino Giacomo ed altri (4-45); Mario Lichinchi per Soc. Arenzano (5); Bottino Giacomo ed altri (6-46); Imprese Edili e Stradali ed altri (8-48); Eredi Boccalandro (9); Eredi Caterina Cambiano (10); Anita Rebora Maria, Silvia e Teresa (17-7); Tealdo Davide per Eredi di Romairone Alfredo (18); Zeme Carlo (19-6); Ernesta De Negri ved. Massa (20); Podestà Salute in Zeme (21-5); Stefano Fernando per Soc. P.A.M.A
redo (18); Zeme Carlo (19-6); Ernesta De Negri ved. Massa (20); Podestà Salute in Zeme (21-5); Stefano Fernando per Soc. P.A.M.A. (24); Noceti Ettore (32); Impresa Garbarino Sciacaluga (38); Aicilia Conti per condominio Via Giustiniani 15 (42); Giuseppe Crosa per Opera Pia Oneto Mons. Filippo (44); Morino G.B
ga (38); Aicilia Conti per condominio Via Giustiniani 15 (42); Giuseppe Crosa per Opera Pia Oneto Mons. Filippo (44); Morino G.B. (57); Ida e Cleopatra Garibaldo (58); Devoti Armando (62); Amero d'Aste Stella, Gaetano, Maria, Teresa e Bruno (63-41); Impresa Riotti Raffaele (64); Thea Cattaneo della Volta per Emanuele Spinola in Tortona (70); Paganetto G.B. (15-20); Giorgio Grondona ed altri (18); Albina Artom ved
taneo della Volta per Emanuele Spinola in Tortona (70); Paganetto G.B. (15-20); Giorgio Grondona ed altri (18); Albina Artom ved. Levi (19); Borasi Giuseppe (12); Spinola Thea ed altri (59-36); Ida Ciampolini Orengo (60); Costa Giovanni ed altri (61); Fondi Vittorio ed altri (29); Francesco Ferrante per Albergo dei Poveri (30); Polotto Luigi ed altri (66); Storace Ida Elisa ed altri (34); Polotto Arturo ed altri (35); Società Unione Fondiaria (4); Pinetta Do-
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menico (22); Irene Rossi in Parini ed altri (23); Polleri Emanuele ed altri (24); Agostino Ravano (31); A.M. Lasagna per Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio (36); Casà Domenico ed altri (37); Spinola Emanuele (41); Paolina Municchi ed altri (1s); Paganetto Eugenio per condominio P. Matteotti (21); Lodovico Chierici per condominio Via Fossatello (32); Marianna Costa per Opera per la protezione della Giovane (33); Soc
i (21); Lodovico Chierici per condominio Via Fossatello (32); Marianna Costa per Opera per la protezione della Giovane (33); Soc. Italo Spagnola di Imprese Immobiliari (39); Giovanni Massone per Opera Pia Marchese Paggi (47); Ditta Luigi Pittaluga (3s); Parodi Emilio (8); Figallo Armando (7); Tanino Pietro ed altri (3s);
Accolte le opposizioni: Achille Lauro (33); Conenna Stefano (35); Aldo Assereto ed altri (16); Paolo Spinola (17); Tito Berna (41); Arioli Augusto ed altri (49); Anastasi Giulio (50); Tomaso Vicari per il condominio Salita Provvidenza (13); Ugo Oneto (14); Olga Lago Ingaramo (3); Cervetto Egle ved. Tirasso ed altri (40); Fassio Piero e Francesco Penco (43);
nza (13); Ugo Oneto (14); Olga Lago Ingaramo (3); Cervetto Egle ved. Tirasso ed altri (40); Fassio Piero e Francesco Penco (43);
za (13); Ugo Oneto (14); Olga Lago Ingaramo (3); Cervetto Egle ved. Tirasso ed altri (40); Fassio Piero e Francesco Penco (43);
In parte accolte, in parte respinte, in parte non luogo a provvedere per le opposizioni: Soc. Ricostruzione Politeama Margherita (74); Mignone Francesco (5); Condominio Via Innocenzo Frugoni nn
ere per le opposizioni: Soc. Ricostruzione Politeama Margherita (74); Mignone Francesco (5); Condominio Via Innocenzo Frugoni nn. 3 e (10); Gianna Malinverni per Condominio Via XX Settembre 16 (11); Vincenzo ed Enrico Reggio (65); Banca Nazionale del Lavoro (7); Maragliano Italo (31); Gentile Alessandro ed altri (69); Mons. Gerolamo Reverdini per Parrocchia S. Sabina (67); Agnese Cattaneo (68);
Art. 2 — Sono approvate e rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano anc
È approvato con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui alle premesse il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, vistato dal sottoscritto in 4 planimetrie in iscala 1:2000 e 18 in iscala 1:500.
Art. 2 — Sono approvate e rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano anch'esse vistate dal sottoscritto.
Art. 3 — Per l'esecuzione di detto piano è assegnato, il termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Il Ministro (f.to TUPINI)
Art. 1
e di detto piano è assegnato, il termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Il Ministro (f.to TUPINI)
Roma, li 24 gennaio 1950.
Ministero dei LL.PP. Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche.
Per copia conforme Il Direttore Capo Divisione
Regolamento per l'applicazione del piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena
Art. 1
Art. 1
rettore Capo Divisione
Regolamento per l'applicazione del piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena
Art. 1
« Nel piano di ricostruzione con riferimento agli edifici distrutti e sinistrati per causa di guerra sono adottate nella tavola dello stato attuale i seguenti simboli:
-
Tratteggio nero semplice e colorazione gialla: edifici distrutti.
-
Colorazione gialla senza tratteggio: edifici gravemente sinistrati.
o nero semplice e colorazione gialla: edifici distrutti.
- Colorazione gialla senza tratteggio: edifici gravemente sinistrati.
« Nella tavola del piano di ricostruzione si sono adottati i seguenti simboli:
-
Rosso carminio: ricostruzione o ripristino nel perimetro e con l'altezza preesistente.
-
Rosso vermiglione: ricostruzione su nuovo perimetro o nuova costruzione con altezza rispondente al regolamento edilizio salvo indicazione particolare di altezza.
su nuovo perimetro o nuova costruzione con altezza rispondente al regolamento edilizio salvo indicazione particolare di altezza.
-
Rosa: costruzioni o ricostruzioni di altezza limitata su vecchio o nuovo perimetro.
-
Giallo cromo: edifici sinistrati da non ricostruire per effetto del piano di ricostruzione.
-
Giallo cromo strisciato: edifici sinistrati da non ricostruire per effetto del piano di ricostruzione ma e particolareggiati che vengono confermati dal piano di ricostruzione.
non ricostruire per effetto del piano di ricostruzione ma e particolareggiati che vengono confermati dal piano di ricostruzione.
-
Tratteggio rosso con contorno rosso: zone fabbricabili con l'osservanza del vigente regolamento edilizio destinate ad edifici privati.
-
Tratteggio verde con contorno rosso: zone fabbricabili con l'osservanza del regolamento edilizio vigente, destinate a edifici pubblici.
gio verde con contorno rosso: zone fabbricabili con l'osservanza del regolamento edilizio vigente, destinate a edifici pubblici.
-
Tratteggio rosso incrociato con contorno rosso: zone soggette a successiva lottizzazione e con comparto fabbricabili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 740 del 17 aprile 1948.
-
Linee rosse tratteggiate: comparti ed allineamenti stradali del piano regolatore di massima e dei piani particolareggiati di alcune zone del Centro che vengono confermati dal piano di ricostruzione.
regolatore di massima e dei piani particolareggiati di alcune zone del Centro che vengono confermati dal piano di ricostruzione.
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-
Linee azzurre tratteggiate: scomparti ed allineamenti stradali del piano regolatore di massima e dei piani particolareggiati di alcune zone del Centro che vengono abbandonati dal piano di ricostruzione.
-
Perimetri azzurro: edifici danneggiati di interesse storico artistico dei quali si consente il ripristino.
i ricostruzione.
- Perimetri azzurro: edifici danneggiati di interesse storico artistico dei quali si consente il ripristino.
« Le altezze limitate di cui al n. 4 e 5 sono rappresentate con numeri neri racchiusi entro circoletti e devono applicarsi secondo le norme del vigente Regolamento edilizio.
rappresentate con numeri neri racchiusi entro circoletti e devono applicarsi secondo le norme del vigente Regolamento edilizio.
« Quando il piano di ricostruzione faccia riferimento allo stato preesistente di edifici distrutti o sinistrati, agli effetti della loro ricostruzione o ripristino, gli interessati all'atto della presentazione del perimetro di ricostruzione, devono documentare la consistenza di perimetro ed altezza del preesistente edificio.
Art. 2
esentazione del perimetro di ricostruzione, devono documentare la consistenza di perimetro ed altezza del preesistente edificio.
« Le indicazioni di altezze limitate e di allineamento delle fronti per gli edifici o per corpi di fabbrica da ricostruire, sono da applicare con la tolleranza di un metro in più o in meno, per rispettare, secondo concordanze di piani, ricorrenze di linee architettoniche, o delimitazioni di proprietà tra corpi di fabbrica contigui ».
Art. 2
Art. 2
oncordanze di piani, ricorrenze di linee architettoniche, o delimitazioni di proprietà tra corpi di fabbrica contigui ».
Art. 2
Le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le modifiche di edifici entro il perimetro delle zone soggette al piano di ricostruzione, dovranno, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, e salvo quanto risulta dal Piano di ricostruzione stesso, essere uniformate alle disposizioni del vigente regolamento edilizio del Comune di Genova.
Art. 3
ta dal Piano di ricostruzione stesso, essere uniformate alle disposizioni del vigente regolamento edilizio del Comune di Genova.
Per tutto il territorio cadente entro il detto perimetro e compreso nell'area interessata del Piano Regolatore delle zone del centro della città, approvato con R.D. 8 settembre 1932, n. 1390, rimane valido il regolamento per la esecuzione del piano regolatore medesimo.
Art. 3
Art. 3
rovato con R.D. 8 settembre 1932, n. 1390, rimane valido il regolamento per la esecuzione del piano regolatore medesimo.
Art. 3
Agli effetti dell'altezza massima a cui le nuove costruzioni possono essere elevate e salvo quanto diversamente stabilito in appresso, vengono mantenute le distinzioni in zone di cui al Regolamento Edilizio. Fanno eccezione le aree del piano sulle quali è fissata l'altezza massima della copertura.
Art. 4
Art. 4
cui al Regolamento Edilizio. Fanno eccezione le aree del piano sulle quali è fissata l'altezza massima della copertura.
Art. 4
Oltre le altezze massime singolarmente fissate dal piano di ricostruzione, è vietata la costruzione di qualsiasi ulteriore piano attico od arretrato, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del citato regolamento edilizio.
Art. 5
Art. 5
i qualsiasi ulteriore piano attico od arretrato, quali risultano dagli articoli 26 e 49 del citato regolamento edilizio.
Art. 5
Le ricostruzioni e modifiche di edifici dovranno essere eseguite in osservanza delle norme del vigente regolamento di igiene edilizia estendendo ad esse i temperamenti di cui all'articolo 71 del regolamento stesso.
Art. 6
Art. 6
vigente regolamento di igiene edilizia estendendo ad esse i temperamenti di cui all'articolo 71 del regolamento stesso.
Art. 6
Art. 6
vigente regolamento di igiene edilizia estendendo ad esse i temperamenti di cui all'articolo 71 del regolamento stesso.
Art. 6
È in facoltà del Sindaco, dietro parere della Commissione Edilizia, e della Sovrintendenza ai Monumenti, di prescrivere la copertura a tetto con manto di ardesia per i fabbricati cadenti dentro il perimetro del vecchio centro storico monumentale
re la copertura a tetto con manto di ardesia per i fabbricati cadenti dentro il perimetro del vecchio centro storico monumentale. Tutti i progetti per nuove costruzioni, ricostruzioni o modifiche di edifici posti entro tale perimetro dovranno ottenere, oltre l'approvazione del Comune, quella della locale Sovrintendenza ai Monumenti.
Art. 7
Art. 7
Per le nuove costruzioni, oltre le altezze massime consentite per la rispettiva zona del vigente Regolamento Edilizio, potrà essere autorizzata dal Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, la costruzione di soprastrutture giustificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:
ione di soprastrutture giustificate dal complesso architettonico ed estetico d'insieme, a qualunque uso destinate, a condizione:
a) che il volume fabbricato al disopra del piano orizzontale passante per la linea di gronda del caseggiato, sia almeno compensato da altrettanto volume costruito in 'meno tra la quota stradale e tale piano;
nea di gronda del caseggiato, sia almeno compensato da altrettanto volume costruito in 'meno tra la quota stradale e tale piano;
ea di gronda del caseggiato, sia almeno compensato da altrettanto volume costruito in 'meno tra la quota stradale e tale piano;
b) che il volume eseguito in meno, nella parte di fabbricato compreso tra la quota stradale e la linea di gronda sia costituita da arretramenti scoperti sulle fronti esterne non inferiori a m. 4,50, con formazione di terrazze o vani, di interesse per il movimento delle masse architettoniche. Non saranno computati i volumi eventualmente eseguiti in meno oltre l'arretramento di m
l movimento delle masse architettoniche. Non saranno computati i volumi eventualmente eseguiti in meno oltre l'arretramento di m. 6 dalle fronti esterne;
Art. 8
c) che per ogni fronte di fabbricato, sopra la quota stradale, la superficie frontale delle soprastrutture non sia superiore alla superficie frontale degli arretramenti (di almeno m. 4,50); effettuati entro il piano di gronda.
Il volume dei tetti a falde inclinate non è considerato volume di soprastrutture e non va computato nei calcoli relativi ad essi.
Il presente articolo costituisce l'art. 95 del vigente Regolamento Edilizio sui compensi di volume.
Art. 8
Art. 8
i relativi ad essi.
Il presente articolo costituisce l'art. 95 del vigente Regolamento Edilizio sui compensi di volume.
Art. 8
relativi ad essi.
Il presente articolo costituisce l'art. 95 del vigente Regolamento Edilizio sui compensi di volume.
Art
Art. 8
relativi ad essi.
Il presente articolo costituisce l'art. 95 del vigente Regolamento Edilizio sui compensi di volume.
Art. 8
È in facoltà del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, consentire la costruzione di nuovi edifici in tutto rispondenti alle norme del vigente regolamento Edilizio, in luogo di uno o più edifici la cui ricostruzione sia prevista nel presente piano di ricostruzione
igente regolamento Edilizio, in luogo di uno o più edifici la cui ricostruzione sia prevista nel presente piano di ricostruzione, a meno che quest'ultimo non stabilisca per gli edifici suddetti norme più restrittive di quelle del regolamento edilizio.
Art. 9
Art. 9
Le aree ricavabili nelle zone non assoggettate a lottizzazione nel Piano, dovranno uniformarsi alle norme del vigente regolamento edilizio per quanto non diversamente stabilito dal piano stesso.
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Delibera del Consiglio Comunale n. 835 del 18 Settembre 1950
Approvazione di rettifiche e modifiche al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena prescritte dal Ministero dei Lavori Pubblici.
ttifiche e modifiche al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena prescritte dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Il presidente fa leggere la seguente deliberazione presa dalla Giunta in data 31 agosto 1950, n. 1724:
« Visto il seguente rapporto dell'Ingegnere Capo;
Genova, li 24 agosto 1950
Ill.mo Signor Sindaco,
a 31 agosto 1950, n. 1724:
« Visto il seguente rapporto dell'Ingegnere Capo;
Genova, li 24 agosto 1950
Ill.mo Signor Sindaco,
31 agosto 1950, n. 1724:
« Visto il seguente rapporto dell'Ingegnere Capo;
Genova, li 24 agosto 1950
Ill.mo Signor Sindaco,
I Sigg. Ing. Aldo Assereto, Arch. Mario Labò, Ing. Eugenio Fuselli, in base all'incarico loro affidato con deliberazione n. 841 del 15 novembre 1945 convocata dal Ministero dei Lavori Pubblici hanno presentato alcune rettifiche e modifiche al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena effettuate in base alle prescrizioni del decreto n
che e modifiche al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena effettuate in base alle prescrizioni del decreto n. 4361 del 24 gennaio 1950 con il quale il piano stesso veniva approvato.
Queste rettifiche e modifiche sono raggruppate in due distinti fascicoli e precisamente: 1° fascicolo: 11 rettifiche ordinare e dettagliate dal decreto ministeriale 4361 del 24 gennaio 1950. 2° fascicolo: 7 modifiche (stralci) al piano studiate in base a quanto prescritto dal sopraccitato decreto.
Dette rettifiche e modifiche sono dettagliatamente illustrate dalla relazione che qui si riporta per esteso.
Ill.mo Signor Sindaco,
e rettifiche e modifiche sono dettagliatamente illustrate dalla relazione che qui si riporta per esteso.
Ill.mo Signor Sindaco,
rettifiche e modifiche sono dettagliatamente illustrate dalla relazione che qui si riporta per esteso.
Ill.mo Signor Sindaco,
Con suo decreto in data 24 gennaio 1950 n. 4361, il Ministero dei Lavori Pubblici approvava il piano di ricostruzione di Genova Centro e San Pier d'Arena. Esso prescriveva però alcune rettifiche, ed alcune zone rimetteva a nuovo studio
ostruzione di Genova Centro e San Pier d'Arena. Esso prescriveva però alcune rettifiche, ed alcune zone rimetteva a nuovo studio. Gli stralci che si sottopongono all'approvazione della S.V., e che furono redatti in pieno accordo fra la Divisione Urbanistica ed i professionisti incaricati della compilazione del Piano, sono diligentemente informati all'applicazione del citato decreto, come risulta dalle seguenti note.
Fascicolo 1°
Rettifiche fissate dal decreto Ministeriale n. 4361
-
Si è eliminata (conformemente al disposto del Decreto) l'erronea colorazione rosa sui mappali 8526, 2127 (opp.ne n. 40).
-
Altrettanto per piazza dei Greci (opp.ne n. 50).
-
Altrettanto per via Cairoli (opp.ne n. 50).
-
Per il ricostruendo Politeama Margherita è stata stabilita la quota 37 indicata nel decreto.
per via Cairoli (opp.ne n. 50).
-
Per il ricostruendo Politeama Margherita è stata stabilita la quota 37 indicata nel decreto.
-
(Salita della Provvidenza). In conformità del Decreto, sono confermate le varianti già accettate dal Comune (opp.ne n. 13) per cui è ammesso alla ricostruzione integrale il caseggiato cadente nel mappale 8107. La fabbricabilità delle zone sinistrate, tratteggiate, è rimessa al Regolamento Edilizio.
l caseggiato cadente nel mappale 8107. La fabbricabilità delle zone sinistrate, tratteggiate, è rimessa al Regolamento Edilizio.
-
Anche per via Balbi, in conformità del Decreto è accolta l'opposizione n. 14.
-
Il corpo di fabbrica lungo via S. Maria in via Lata è stato ammesso alla ricostruzione integrale, come dispone il decreto. Per quello prospiciente la Chiesa di Carignano è stato precisato il mappale (6988) dell'area non edificanda.
dispone il decreto. Per quello prospiciente la Chiesa di Carignano è stato precisato il mappale (6988) dell'area non edificanda.
-
La quota del ricostruendo edificio in via Giustiniani, incidente sul mappale 4571, è già stata realizzata in m. 36.42, come il Decreto prescriveva.
-
Per piazza Leccavela si è tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione n. 49 annesso dal Decreto.
-
L'allargamento di vico Gibello è stato limitato secondo le prescrizioni del Decreto, eliminando l'archivvolto previsto.
to.
- L'allargamento di vico Gibello è stato limitato secondo le prescrizioni del Decreto, eliminando l'archivvolto previsto.
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2° Fascicolo
Modifiche redatte in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 4361
- Le riedificazione dell'edificio incidente sul mappale 3030 è stata studiata, secondo il disposto del Decreto, salvaguardando l'eventuale apertura della strada prevista dal Comune per alleggerire il traffico di via Serra.
osto del Decreto, salvaguardando l'eventuale apertura della strada prevista dal Comune per alleggerire il traffico di via Serra.
Gli edifici progettati a monte di palazzo Tursi sono stati definiti secondo un progetto aggiornato che si uniforma alle disposizioni del Decreto per quanto riguarda le visuali da Casteletto e l'integrità del giardino a levante di Palazzo Tursi.
lle disposizioni del Decreto per quanto riguarda le visuali da Casteletto e l'integrità del giardino a levante di Palazzo Tursi.
le disposizioni del Decreto per quanto riguarda le visuali da Casteletto e l'integrità del giardino a levante di Palazzo Tursi.
- Per l'area in angolo tra le vie Corsica e Nino Bixio, una di quelle rimesse ad ulteriore studio, si è ritenuto, d'accordo con la Soprintendenza ai Monumenti, opportuno limitarne l'arretramento a metri 5 dal filo del caseggiato ai n.ri 1, 3, 5, con due piccole rientranze alle estremità, contenendo così la continuità di via Corsica
dal filo del caseggiato ai n.ri 1, 3, 5, con due piccole rientranze alle estremità, contenendo così la continuità di via Corsica, e le esigenze urbanistiche di piazza Nino Bixio e dell'inizio di via Nino Bixio
L'altezza è fissata in metri 31, come quelle del fabbricato adiacente.
- La sistemazione dell'area già occupata dalla distrutta chiesa di S. Stefano è stata (secondo il disposto del Decreto) ristudiata con l'obiettivo di armonizzarla con le costruzioni vicine, e col rispetto dovuto all'adiacente Chiesa esistente. Di conseguenza è stata definita anche l'area contigua, posta a ponente, parimenti in massima parte sinistrata, anche in accoglimento delle richieste degli interessati. Tali sistemazioni sono inquadrate nello studio del piano generale della zona.
in accoglimento delle richieste degli interessati. Tali sistemazioni sono inquadrate nello studio del piano generale della zona.
n accoglimento delle richieste degli interessati. Tali sistemazioni sono inquadrate nello studio del piano generale della zona.
- L'imbocco della nuova strada del quartiere degli Angeli è stato ristudiato, come disponeva il Decreto, tenendo conto dello stato di fatto che si è venuto creando in seguito alle costruzioni nel frattempo eseguite. È stato giuoco forza scegliere per tale imbocco l'estremità di levante del piazzale della Caserma Camionale
frattempo eseguite. È stato giuoco forza scegliere per tale imbocco l'estremità di levante del piazzale della Caserma Camionale. La conseguente lottizzazione è stata estesa a tutta la proprietà sinistrata dell'ex ospedale militare della Chiappella, che ha urgenza di essere realizzata.
- Conformemente al disposto del Decreto si è provveduto a nuovo studio dell'area compresa tra via Nicolò Barabino, via Chiesa e via Coscia (opp.ne n. 38, Cervetto Egle ved. Tirasso d'Arena).
o studio dell'area compresa tra via Nicolò Barabino, via Chiesa e via Coscia (opp.ne n. 38, Cervetto Egle ved. Tirasso d'Arena).
studio dell'area compresa tra via Nicolò Barabino, via Chiesa e via Coscia (opp.ne n. 38, Cervetto Egle ved. Tirasso d'Arena).
Si aggiunge ancora che la previsione di vincolare ad espropriazione alcune zone del presente piano è stata ritirata, con lo stralcio di dette zone, come il Decreto precleava. È che per la zona portuale di S. Benigno gli accordi col Consorzio Autonomo del Porto sono già stati riflessi nel piano di ricostruzione presentato
ortuale di S. Benigno gli accordi col Consorzio Autonomo del Porto sono già stati riflessi nel piano di ricostruzione presentato. Le altezze dei corpi di fabbrica adiacenti al chiostro dei SS. Giacomo e Filippo sono state concordate con la Soprintendenza.
MARIO LABÒ EUGENIO FUSELLI ALDO ASSERETO
Col lavoro di cui è dato conto, si ritiene di avere ottemperato a tutte le disposizioni del Ministero, avviando così la pratica del piano di ricostruzione alla sua definitiva soluzione.
Con osservanti obblighi
Genova, 18 agosto 1950
MARIO LABÒ EUGENIO FUSELLI ALDO ASSERETO
Questa Divisione nulla ha da eccepire circa l'operato della suddetta Commissione per cui lo sottopone integralmente all'approvazione della Civica Amministrazione.
Quanto sopra porta a conoscenza della S.V. per la delibera del caso.
M. BRACCIALINI
tegralmente all'approvazione della Civica Amministrazione.
Quanto sopra porta a conoscenza della S.V. per la delibera del caso.
L'Ingegnere Capo Divisione M. BRACCIALINI
L'Ingegnere Capo G.L. CONRIO
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4361 in data 24 gennaio 1950 (Div. 23ª), con il quale veniva approvato con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al decreto stesso, il piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena;
DELIBERA:
ifiche, prescrizioni e stralci di cui al decreto stesso, il piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena;
Visti i nuovi disegni comprendenti n. 11 rettifiche e n. 7 modifiche al piano, illustrate nell'unita relazione dell'Ingegnere Capo;
Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici avv. G. Tarello; La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità;
DELIBERA:
di proporre al Consiglio comunale:
DELIBERA:
ri Pubblici avv. G. Tarello; La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità;
DELIBERA:
di proporre al Consiglio comunale:
- di prendere atto, approvandole, delle rettifiche apportate al piano di ricostruzione di Genova-Centro e San Pier d'Arena con il D.M. n. 4361 in data 24 gennaio 1950 (Div. 23) che ha approvato detto piano, rettifiche
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figuranti nelle allegate planimetrie compilate in conformità alle prescrizioni di cui al sopracitato decreto Ministeriale (vedi allegato n. 1);
allegate planimetrie compilate in conformità alle prescrizioni di cui al sopracitato decreto Ministeriale (vedi allegato n. 1);
- di approvare inoltre i nuovi elaborati predisposti dei compilatori del piano Arch. Mario Labò, Eugenio Fuselli e Aldo Assereto per le zone stralciate dal Ministero e rimandate a nuovo studio, in conformità al più volte citato Decreto Ministeriale n. 4361 del 24 gennaio 1950 (vedi allegato n. 2);
mandate a nuovo studio, in conformità al più volte citato Decreto Ministeriale n. 4361 del 24 gennaio 1950 (vedi allegato n. 2);
- di esperire la procedura prevista dal D.L.L. n. 154 del 1° marzo 1945 al fine di ottenere la superiore definitiva approvazione del Ministero Lavori Pubblici limitatamente agli elaborati di cui al precedente paragrafo 2°».
G. ADAMOLI
superiore definitiva approvazione del Ministero Lavori Pubblici limitatamente agli elaborati di cui al precedente paragrafo 2°».
Non essendo fatte osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta; e la stessa, mediante regolare votazione, fatta coll'assistenza di tre consiglieri, viene approvata all'unanimità.
Il Presidente G. ADAMOLI
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale Regg. G. TARELLO G. BADANO
G. ADAMOLI
ene approvata all'unanimità.
Il Presidente G. ADAMOLI
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale Regg. G. TARELLO G. BADANO
Pubblicata il giorno 19 settembre 1950 e lasciata affissa all'albo pretorio nel modo di cui allart. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530, senza che siano state presentate opposizioni.
Per copia conforme ad uso amministrativo Il Segretario Generale
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4653 del 28-3-51.
d uso amministrativo Il Segretario Generale
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4653 del 28-3-51.
Approvazione della variante di palazzo Spinola (corso A. Podestà).
Visti il D.L.L. 1° marzo 1945, n. 154, il D.L. 17 aprile 1948, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
8, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n
egli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo (indicato in rosso e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena
e delimitato con linea azzurra nella planimetria allegata al decreto medesimo) ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Teglia e Voltri (indicate in rosso nella relativa planimetria anche essa allegata al citato D.M.) è stato incluso nel VII elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, con il quale è stato approvato salvo alcuni stralci, modifiche e prescrizioni il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena;
to approvato salvo alcuni stralci, modifiche e prescrizioni il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena;
o approvato salvo alcuni stralci, modifiche e prescrizioni il piano parziale di ricostruzione di Genova centro e Sampierdarena;
Che in particolare, per quanto riguarda l'area di Palazzo Spinola ed adiacenze, col succitato D.M
enova centro e Sampierdarena;
Che in particolare, per quanto riguarda l'area di Palazzo Spinola ed adiacenze, col succitato D.M. veniva stabilito testualmente: « Considerato che non si ravvisa l'opportunità di far gravare l'allargamento di via Baliano sulla area di Palazzo Spinola, allargamento che potrà essere realizzato secondo le previsioni del piano regolatore del 1932, e che, pertanto, lo stesso Palazzo Spinola potrà essere ricostruito sul vecchio perimetro;
« Che, conseguentemente, sono accolte le opposizioni Aldo Assereto ed altri e Paolo Spinola »;
Ritenuto che, all'atto esecutivo, per quanto concerne la costruibilità o meno del giardino annesso al Palazzo Spinola, sono sorte divergenze di vedute fra il Comune di Genova e la Società Immobiliare Andrea Podestà avente causa dal Marchese Spinola, a proposito dell'interpretazione da dare a quanto espresso in argomento nel surriportato considerando;
usa dal Marchese Spinola, a proposito dell'interpretazione da dare a quanto espresso in argomento nel surriportato considerando;
Vista l'istanza presentata in data 30 luglio 1950 dalla predetta Società Immobiliare Andrea Podestà;
Vista la lettera 18 agosto 1950, n. 39407, con la quale la Prefettura di Genova chiede che questo Ministero, in relazione all'accennata divergenza emani « un provvedimento chiarificativo e correttivo »;
enova chiede che questo Ministero, in relazione all'accennata divergenza emani « un provvedimento chiarificativo e correttivo »;
Ritenuta l'opportunità di una preclasazione circa la volontà espressa dall'Amministrazione col ripetuto D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361;
Visti i voti 23 ottobre 1950, n. 4143, e 10 febbraio 1951, n. 959, al riguardo emessi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;
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i 23 ottobre 1950, n. 4143, e 10 febbraio 1951, n. 959, al riguardo emessi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;
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23 ottobre 1950, n. 4143, e 10 febbraio 1951, n
23 ottobre 1950, n. 4143, e 10 febbraio 1951, n. 959, al riguardo emessi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;
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Considerato che il nuovo edificio da costruire può beneficiare planimetricamente di tutta l'area già occupata dal vecchio Palazzo Spinola coprendo altresì, gli spazi liberi prima destinati a giardino privato, e ciò con le seguenti precisazioni: 1) per la parte sulla quale insisteva l'antico Palazzo Spinola
destinati a giardino privato, e ciò con le seguenti precisazioni: 1) per la parte sulla quale insisteva l'antico Palazzo Spinola, la nuova ricostruzione potrà essere eseguita entro il perimetro esterno preesistente, e per lo spazio di un normale corpo di fabbrica di circa m
12, conservandone l'altezza entro i limiti di una ragionevole tolleranza, limiti che possono fissarsi in un massimo di m
12, conservandone l'altezza entro i limiti di una ragionevole tolleranza, limiti che possono fissarsi in un massimo di m. 2 al di sopra della quota della linea di gronda del fabbricato distrutto che comprendeva del soprastante attico relativo copertura a tergolo; 2) per la rimanente area di comparto, la quale prima dei danni bellici risultava in gran parte libera della fabbricazione, la nuova costruzione potrà essere eseguita in conformità del regolamento edilizio e di tutte le altre norme vigenti
bbricazione, la nuova costruzione potrà essere eseguita in conformità del regolamento edilizio e di tutte le altre norme vigenti, adottando un eventuale compenso dei volumi onde rendere più graduale lo sviluppo altimetrico delle masse;
Che, in conseguenza di quanto sopra, a parziale modifica delle determinazioni adottate con suddetto D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, l'opposizione Assereto Aldo ed altri, deve considerarsi respinta per quanto concerne alla ultimazione della zona scoperta entro il perimetro del vecchio Palazzo Spinola, la quale, come si è detto, potrà, invece, essere edificata;
DECRETA:
Art. 1) Le statuizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, relative all
a scoperta entro il perimetro del vecchio Palazzo Spinola, la quale, come si è detto, potrà, invece, essere edificata;
DECRETA:
Art. 1) Le statuizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, relative all'area Spinola, vanno interpretate e applicate, per ogni effetto, secondo le precisazioni espresse nelle premesse del presente decreto.
Art. 2) È respinta, nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto, l'opposizione Aldo Assereto ed altri.
Roma, li 28 marzo 1951.
Il Ministro f.to ALDISIO
ti nelle premesse del presente decreto, l'opposizione Aldo Assereto ed altri.
Roma, li 28 marzo 1951.
Il Ministro f.to ALDISIO
La variante è indicata nella planimetria con il numero 1.
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2161 del 10-7-52.
Approvazione delle varianti di: S. Maria di Castello; via Corsica; S. Stefano; via Garaventa; via Portoria; via Milano.
0-7-52.
Approvazione delle varianti di: S. Maria di Castello; via Corsica; S. Stefano; via Garaventa; via Portoria; via Milano.
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
ano.
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) con il quale il Comune di Genova, limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Sampierdarena, Rivarolo (Certosa), Teglia e Voltri fu incluso tra quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;
zone di Sampierdarena, Rivarolo (Certosa), Teglia e Voltri fu incluso tra quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, con il quale il piano parziale di Genova centro e Sampierdarena è stato approvato, con prescrizioni e stralci di alcune sistemazioni, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;
ato approvato, con prescrizioni e stralci di alcune sistemazioni, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;
Visto il D.M. 23 marzo 1950, n. 4239, con il quale il piano parziale di ricostruzione delle zone di Teglia Rivarolo (Certosa) e Voltri è stato approvato, con prescrizioni ed uno stralcio, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;
sa) e Voltri è stato approvato, con prescrizioni ed uno stralcio, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;
a) e Voltri è stato approvato, con prescrizioni ed uno stralcio, assegnandosi per la sua attuazione il termine di quattro anni;
Considerato che il progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro a Sampierdarena relativo alla sistemazione di n. 7 zone precedentemente stralciate in base al D.M. 24 gennaio 1950 redatto dai medesimi progettisti del piano originario, e adottato con deliberazione Consiliare n. 835 del 18 settembre 1950 approvata dalla G.P
esimi progettisti del piano originario, e adottato con deliberazione Consiliare n. 835 del 18 settembre 1950 approvata dalla G.P. Amm.va del 23 maggio 1951 fu pubblicato a termini di legge a decorrere dal 18 ottobre 1950 dando luogo alle seguenti opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco;
- Codebò Armando fu Pietro; 2) Mameli Giovanni; 3) Campi Vittorio; 4) Gallino Antonio; 5) Soc. An. Immobiliare « La Monumentale »; 6) Carrino Pasquale; 7) Soc. Castagnola Giuseppe; 8) Crosa di Vergagni Giuseppe; 9) Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I.; 10) Orzali Gaetano ed altri.
Considerato che dette varianti furono rinviate dal Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria al Comune interessato in quanto non risultarono redatte nella forma prevista dalla legge;
vveditorato alle OO.PP. per la Liguria al Comune interessato in quanto non risultarono redatte nella forma prevista dalla legge;
Visto il rielaborato progetto di varianti che, ripubblicato a termini di legge, a decorrere dal 29 agosto 1951, dette luogo alle seguenti opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco;
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- M.R. Salvati e Giovanni Mameli; 12) Parodi Siria ed altri; 13) Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I.;
il Sindaco;
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- M.R. Salvati e Giovanni Mameli; 12) Parodi Siria ed altri; 13) Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I.;
Visti gli esposti direttamente inviati al Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria: Serra Orso fu Gerolamo e Carrino Pasquale e l'esposto Gallino Antonio inviato direttamente al Ministero dei LL.PP.;
Visto il voto 18 dicembre 1951, n. 6647, del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;
Visto il voto 10 maggio 1952, n. 1038, del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria;
Visto il voto 10 maggio 1952, n. 1038, del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
Considerato che il C.T.A. in base al succitato voto ha restituito al Comune gli atti riguardanti la variante n. 2 relativa agli edifici a monte di Palazzo Tursi giacchè nel nuovo studio si è prevista una soluzione meno felice della precedente già stralciata col D.M. 24 Gennaio 1950, n. 4361;
cchè nel nuovo studio si è prevista una soluzione meno felice della precedente già stralciata col D.M. 24 Gennaio 1950, n. 4361;
Che parimenti il Consiglio Superiore dei LL.PP. col predetto parere ha confermato quanto disposto dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria; per la variante n. 2 e cultiva che le opposizioni e le opposizioni che ad essa si riferiscono Mameli Giovanni (2); e R.M. Salvati e Giovanni Mameli (11); non sono da prendersi in considerazione;
che ad essa si riferiscono Mameli Giovanni (2); e R.M. Salvati e Giovanni Mameli (11); non sono da prendersi in considerazione;
Che, di conseguenza, le opposizioni, prodotte in sede di pubblicazione, riguardanti il presente provvedimento, risultano le seguenti:
di conseguenza, le opposizioni, prodotte in sede di pubblicazione, riguardanti il presente provvedimento, risultano le seguenti:
Codebò Armando fu Pietro (1); Campi Vittorio ed altri (3); Gallino Antonio (4); Soc. An. Immobiliare « La Monumentale » (5); Carrino Pasquale (6); Sac. Castagnola Giuseppe (7); Crosa di Vergagni Giuseppe (8); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (9); Orzali Gaetano ed altri (10); Parodi Siria ed altri (12); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (13);
8); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (9); Orzali Gaetano ed altri (10); Parodi Siria ed altri (12); Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (13);
Considerato che la variante n. 7 per la zona tra Via Nicolò Barabino, Via Pietro Chiesa e Via Coscia, è da stralciare per essere rinviata a nuovo studio, che dovrà essere adeguato effettuato con il Consorzio Autonomo del porto di Genova, per meglio adeguare le previsioni delle sistemazioni alle esigenze del movimento portuale;
nsorzio Autonomo del porto di Genova, per meglio adeguare le previsioni delle sistemazioni alle esigenze del movimento portuale;
Considerato che pertanto la opposizione Parodi Siria ed altri (12) non dà luogo a provvedere;
esigenze del movimento portuale;
Considerato che pertanto la opposizione Parodi Siria ed altri (12) non dà luogo a provvedere;
esigenze del movimento portuale;
Considerato che pertanto la opposizione Parodi Siria ed altri (12) non dà luogo a provvedere;
Considerato che per la variante n. 1, relativa alla ricostruzione di un unico edificio sul mappale 3030 e parte del 3031 sulla via Serra fermo restando quanto già precisato dal D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, e cioè: di mantenere una distanza di m
31 sulla via Serra fermo restando quanto già precisato dal D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361, e cioè: di mantenere una distanza di m. 25 fra la costruzione esistente e la nuova costruzione allo scopo di tutelare l'ambiente esistente e la nuova costruzione allo scopo di tutelare l'ambiente intorno all'antico Parco Serra, è necessario ed opportuno per non pregiudicare la creazione di una eventuale strada di alleggerimento del traffico della Via Serra, prevedere la ricostruzione dell'edificio in questione
ne di una eventuale strada di alleggerimento del traffico della Via Serra, prevedere la ricostruzione dell'edificio in questione, nuovo costruito sulla linea segnato sulla modifica n
1 della planimetria delle varianti di cui alle lettere A.B.C.D.E.;
Che in dipendenza di quanto sopra le previsioni di cui ella variante n. 1 va stralciata (per essere sottoposta a nuova pubblicazione) conseguentemente l'opposizione Codebò Armando fu Pietro (1) e l'esposto Serra Orso fu Gerolamo non danno luogo a provvedere;
ne) conseguentemente l'opposizione Codebò Armando fu Pietro (1) e l'esposto Serra Orso fu Gerolamo non danno luogo a provvedere;
e) conseguentemente l'opposizione Codebò Armando fu Pietro (1) e l'esposto Serra Orso fu Gerolamo non danno luogo a provvedere;
Considerato che per la variante n. 3 relativa all'edificio in angolo tra la Via Bixio e la via Corsica di (particolare importanza ambientale nei riguardi dell'alta e bella mole del prospetto posteriore, della monumentale Chiesa di S. Maria di Carignano che non emerge sullo sfondo di via Nino Bixio) è ammissibile la costruzione di un piano attico opportunamente arretrato di m
ano che non emerge sullo sfondo di via Nino Bixio) è ammissibile la costruzione di un piano attico opportunamente arretrato di m. 3,50 dal filo del fabbricato a compenso dell'arretramento dal filo stradale su via Corsica di m. 5 del medesimo fabbricato, com'è stato proposto dal Sindaco nelle controdeduzioni alle opposizioni presentate in sede di 1ª pubblicazione di concerto con la Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria;
Che data l'importanza degli edifici prospicienti la via Nino Bixio i prospetti del nuovo edificio dovranno essere sottoposti alla approvazione della citata Soprintendenza;
ienti la via Nino Bixio i prospetti del nuovo edificio dovranno essere sottoposti alla approvazione della citata Soprintendenza;
Considerato che pertanto l'opposizione Gallino Antonio (4) e l'esposto del medesimo tendenti ad ottenere la costruzione di un piano attico a compenso del volume perduto dal fabbricato arretrato dal filo della Via Corsica è accolta, mentre che l'opposizione Campi Vittorio ed altri (3) favorevole ad un arretramento di m. 10 del prospetto del fabbricato di via Corsica;
he l'opposizione Campi Vittorio ed altri (3) favorevole ad un arretramento di m. 10 del prospetto del fabbricato di via Corsica;
e l'opposizione Campi Vittorio ed altri (3) favorevole ad un arretramento di m. 10 del prospetto del fabbricato di via Corsica;
Considerato che la variante n. 4 riguardante l'ambiente architettonico intorno all'antica Chiesa di S
abbricato di via Corsica;
Considerato che la variante n. 4 riguardante l'ambiente architettonico intorno all'antica Chiesa di S. Stefano, studiata in modo da non creare volumi eccessivi di fabbricati, tali da soffocare la piccola mole della Chiesa, è idonea allo scopo, onde alla data di approvazione del monumento è opportuno che i progetti dei nuovi edifici siano preventivamente sottoposti all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti;
Considerato che, pertanto, le opposizioni) Soc. An. Immobiliare « La Monumentale » (5) è da respingere in quanto è eccessiva per le ragioni suddette l'altezza di m. 35 che l'opponente richiede per la costruzione vicina alla Chiesa in questione; Carrino Pasquale (6) e l'esposto a firma del medesimo non danno luogo a provvedere in quanto il vicolo Garaventa non è stato abolito dalla variante in esame;
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esimo non danno luogo a provvedere in quanto il vicolo Garaventa non è stato abolito dalla variante in esame;
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Sac. Castagnola Giuseppe (7) è da respingere in quanto per le ragioni esposte al precedente considerando, non è ammissibile addossare alla restaurata Chiesa di S. Stefano un corpo di fabbrica, che ne detturperebbe il volume;
iderando, non è ammissibile addossare alla restaurata Chiesa di S. Stefano un corpo di fabbrica, che ne detturperebbe il volume;
Considerato che la variante n. 5 che ha ridotto di m 8 em. 3,20 l'altezza del fabbricato addossato alla Chiesa di S. Maria di Castello è ammissibile tutelando essa maggiormente la libera visuale del basso della facciata della Chiesa medesima;
S. Maria di Castello è ammissibile tutelando essa maggiormente la libera visuale del basso della facciata della Chiesa medesima;
Maria di Castello è ammissibile tutelando essa maggiormente la libera visuale del basso della facciata della Chiesa medesima;
Considerato che la variante n
ile tutelando essa maggiormente la libera visuale del basso della facciata della Chiesa medesima;
Considerato che la variante n. 6 riguardante la sistemazione della zona di Piazza di Negro e via Milano è ammissibile eccettuata la parte relativa alle previsioni del mappale 8575, per la quale è opportuno adottare la soluzione proposta dell'Amm.ne Comunale nelle controdeduzioni delle opposizioni prodotte dagli interessati in sede di 1ª pubblicazione
one proposta dell'Amm.ne Comunale nelle controdeduzioni delle opposizioni prodotte dagli interessati in sede di 1ª pubblicazione, nel prevedere la continuità edilizia dei fronti degli edifici afferenti i mappali 144, 8575, e 146 verso la via Milano e Piazza di Negro;
Che in dipendenza di quanto sopra la parte relativa alle previsioni nei riguardi del mappale 8575 va stralciata dall'approvazione perchè venga modificata sulla base della soluzione sopra specificata;
Che conseguentemente la opposizione Crosa di Vergagni Giuseppe (8) non dà luogo a provvedere;
ella soluzione sopra specificata;
Che conseguentemente la opposizione Crosa di Vergagni Giuseppe (8) non dà luogo a provvedere;
Considerato che le opposizioni Massa Ugo e Soc. S.A.I.F.I. (9 e 13); e Orzali Gaetano ed altri (10) non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a zone incluse nel piano di ricostruzione originario e approvare con modifiche introdotte nel decreto D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361;
DECRETA:
Respinte le opposizioni Soc. An.
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
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o D.M. 24 gennaio 1950, n. 4361;
DECRETA:
Respinte le opposizioni Soc. An.
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
Pagina 1
Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
osi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
i che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957 e 23 ottobre 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957 e 23 ottobre 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957 e 23 ottobre 1957 approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
Vista la variante al piano di ricostruzione di Genova-Centro relativa al caseggiato in Via Fossatello n. 2 che secondo il piano originario approvato con D.M. 24 giugno 1950 n. 4361, avrebbe dovuto essere ricostruito limitatamente all'altezza di m. 8 a filo della via Fossatello arretrando poi il fronte del fabbricato stesso di m. 5 per la rimanente altezza fino a m
zza di m. 8 a filo della via Fossatello arretrando poi il fronte del fabbricato stesso di m. 5 per la rimanente altezza fino a m. 22 dalla quota stradale;
Considerato che detta variante è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare 17 ottobre 1955 n. 954, approvata dalla G.P.A. P.11.1.1956;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che non sono state presentate opposizioni;
Visto il voto del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 24 gennaio 1956 n. 7608;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 272;
er la Liguria in data 24 gennaio 1956 n. 7608;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 272;
Considerato che la variante di che trattasi è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951 n. 1402;
Che essa prevede la ricostruzione del fabbricato di che trattasi arretrata di metri uno rispetto al sito stradale di Via Fossatello considerando, però, un'unica altezza di m. 22;
i che trattasi arretrata di metri uno rispetto al sito stradale di Via Fossatello considerando, però, un'unica altezza di m. 22;
Ritenuto che tale variante, così come proposta, non può trovare accoglimento sia per ragioni estetiche e di soleggiamento sia perchè è indispensabile conservare gli allineamenti e le caratteristiche ambientali di quell'artica e tipica strada della vecchia Genova;
Considerato, pertanto che occorre modificare la variante di che trattasi;
di quell'artica e tipica strada della vecchia Genova;
Considerato, pertanto che occorre modificare la variante di che trattasi;
i quell'artica e tipica strada della vecchia Genova;
Considerato, pertanto che occorre modificare la variante di che trattasi;
Che, di conseguenza, la ricostruzione del fabbricato in parola dovrà essere attuata, per quanto riguarda il piano terreno e l'eventuale piano ammezzato e precisamente per un'altezza superiore a metri otto e cinquanta, secondo l'artico allineamento della Via Fossatello, mentre, per la restante altezza sino alla quota massima di metri ventidue misurato a quella stradale
mento della Via Fossatello, mentre, per la restante altezza sino alla quota massima di metri ventidue misurato a quella stradale, il fronte dell'edificio dovrà essere arretrato di metri due rispetto all'allineamento predetto;
Art. 1
Considerato inoltre che lo studio del progetto verso Via Fossatello dovrà essere elaborato d'intesa e con l'approvazione della locale Soprintendenza ai Monumenti;
DECRETA
Art. 1
È approvata con le modifiche e la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro riguardante la ricostruzione del fabbricato in Via Fossatello n. 2, vistata dal sottoscritto in 3 planimetrie in iscala 1:500.
Art. 2
Art. 2
dante la ricostruzione del fabbricato in Via Fossatello n. 2, vistata dal sottoscritto in 3 planimetrie in iscala 1:500.
Art. 2
Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955 n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 11 dicembre 1957
Il Ministro f.to TOGNI
efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 11 dicembre 1957
Il Ministro f.to TOGNI
Ministero dei LL.PP. - Direx. Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche
Per copia conforme il Direttore Capo Divisione
La variante è indicata nella planimetria con il numero 28.
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Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 2806 del 10-3-58.
Approvazione della variante di salita alla Spianata di Castelletto.
o di Stato per i Lavori Pubblici n. 2806 del 10-3-58.**
Approvazione della variante di salita alla Spianata di Castelletto.
Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
re 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Cerrosa) Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
rrosa) Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè fino al 24 gennaio 1954;
si per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè fino al 24 gennaio 1954;
Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
osi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
i che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957 approvandi alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
zo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957 approvandi alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
o 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957 approvandi alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
Ritenuto che in sede di attuazione del suindicato piano di ricostruzione è stata accertata una discordanza grafica tra la planimetria dello stato attuale e la corrispondenza tavola degli edifici da ricostruire in Salita Spianata Castelletto su cui l'edificio disegnato avente i numeri civici 20 e 22 e di cui ai mappali 2394 e 2395
truire in Salita Spianata Castelletto su cui l'edificio disegnato avente i numeri civici 20 e 22 e di cui ai mappali 2394 e 2395, è stato erroneamente traslato a nord ed indicato con i mappali 2396 e 2397;
Vista la relativa variante di rettifica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione di Giunta n. 284 in data 23 marzo 1955 approvata dalla G.P.A. il 13 luglio 1955;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante le pubblicazioni sono state presentate le seguenti tre opposizioni da quali si è contraddedotto il Sindaco: 1) Reati fu Carlo; 2) Soc. p. Az. Ligure Impianto Esercizio Ascensori; 3) Alberto Ravano Luisa e Pietro;
traddedotto il Sindaco: 1) Reati fu Carlo; 2) Soc. p. Az. Ligure Impianto Esercizio Ascensori; 3) Alberto Ravano Luisa e Pietro;
Che successivamente i sigg. Ravano Alberto, Luisa e Pietro e la Società Ligure Impianto Esercizio Ascensori hanno rinunciato alla loro opposizione;
Visto il voto del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 27 febbraio 1957 n. 8479;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 813;
r la Liguria in data 27 febbraio 1957 n. 8479;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 13 aprile 1957, n. 813;
Considerato che la variante in esame è ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, trattandosi di una rettifica ad un errore risultante dai grafici del piano approvato;
. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, trattandosi di una rettifica ad un errore risultante dai grafici del piano approvato;
Considerato che si rende opportuno precisare che l'immobile in parola, corrispondente ai numeri di mappa 2394 e 2395, dovrà essere ricostruito come era e dove era prima dei danni bellici, e che la ricostruzione stessa dovrà essere perciò effettuata nell'ambito dello stesso reale perimetro, con la medesima altezza e quindi con il volume preesistente;
Art. 1
essere perciò effettuata nell'ambito dello stesso reale perimetro, con la medesima altezza e quindi con il volume preesistente;
Considerato che l'opposizione Reati Luigi non dà luogo a provvedere poichè come sopra specificato, l'edificio da ricostruirsi sulle particelle catastali 2394 e 2395 in Via Salita Spianata di Castelletto numeri civici 20 e 22 dovrà essere ricostruito nel reale perimetro e col medesimo volume preesistente;
DECRETA
Art. 1
Art. 1
telletto numeri civici 20 e 22 dovrà essere ricostruito nel reale perimetro e col medesimo volume preesistente;
DECRETA
Art. 1
Non luogo a provvedere nei riguardi delle opposizioni:
- Reati fu Carlo; 2) Soc. p. Az. Ligure Impianto Esercizio Ascensori; 3) Alberto Ravano Luisa e Pietro; è approvata con la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante la rico-
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Art. 2
prescrizione di cui alle premesse la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante la rico-
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struzione del fabbricato ai numeri 20 e 22 in Salita Spianata Castelletto vistato dal sottoscritto in una planimetria in iscala 1:500;
Art. 2
Art. 2
fabbricato ai numeri 20 e 22 in Salita Spianata Castelletto vistato dal sottoscritto in una planimetria in iscala 1:500;
Art. 2
Per l'attuazione dell'opera prevista da detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 10 marzo 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
re efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 10 marzo 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
Ministero dei LL.PP. - Direzione Gener. dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche
Per copia conforme il Direttore Capo Divisione
La variante è indicata nella planimetria con il numero 29.
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4720 del 26-3-58.
Approvazione della variante di via SS. Giacomo e Filippo (AMGA).
ario di Stato per i Lavori Pubblici n. 4720 del 26-3-58.**
Approvazione della variante di via SS. Giacomo e Filippo (AMGA).
Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402, e 21 dicembre 1955, numero 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
51, n. 1402, e 21 dicembre 1955, numero 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
tosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;
i per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;
Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai professionisti sopracitati, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
osi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
i che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957; 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;
o 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957 e 11 dicembre 1957, approvanti alcune varianti al piano di ricostruzione di cui trattasi;
Vista la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro relativa ad un'area posta sul lago sud della via SS. Giacomo e Filippo redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare 17 aprile 1957, n. 409 approvata dalla G.P.A. il 3 luglio 1957;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che non sono state presentate opposizioni;
ata dalla G.P.A. il 3 luglio 1957;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che non sono state presentate opposizioni;
Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria in data 4 settembre 1957, n. 8959;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 28 ottobre 1957 n. 1972;
Considerato che detta variante prevede:
959;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 28 ottobre 1957 n. 1972;
Considerato che detta variante prevede:
- l'allargamento della via SS. Giacomo e Filippo, mediante demolizione del caseggiato contrassegnato dal civico n. 15 e la costruzione sulla relativa area e su quella già di proprietà comunale di un edificio edicacente al palazzo dell'Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua;
382
Pagina 4
ella già di proprietà comunale di un edificio edicacente al palazzo dell'Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua;
382
Pagina 4
- l'aumento della altezza di due ali dell'edificio a monte della Via SS. Giacomo e Filippo anticacamente adibito a convento;
4
- l'aumento della altezza di due ali dell'edificio a monte della Via SS. Giacomo e Filippo anticacamente adibito a convento;
- l'aumento della altezza di due ali dell'edificio a monte della Via SS. Giacomo e Filippo anticacamente adibito a convento;
Considerato che la demolizione del fabbricato sopraspecificato, pur non essendo stato lo stesso danneggiato dalla guerra è ammissibile in quanto con la demolizione medesima il Comune di Genova raggiunge il fine di allargare la Via SS
to dalla guerra è ammissibile in quanto con la demolizione medesima il Comune di Genova raggiunge il fine di allargare la Via SS. Giacorno e Filippo rettificandone il fronte e di disporre di un'area sufficientemente vasta per la costruzione di un edificio che formi una continuità architettonica con il palazzo dell'A.M.G.A. come previsto nel piano di ricostruzione;
Art. 1
Considerato che non può essere consentito l'aumento di altezza di due ali del vecchio convento in quanto l'aumento stesso creerebbe una aproproprzione col chiostro interno ed un peggioramento delle condizioni igieniche, conseguente all'addensamento edilizio;
DECRETA
Art. 1
Art. 1
one col chiostro interno ed un peggioramento delle condizioni igieniche, conseguente all'addensamento edilizio;
DECRETA
Art. 1
È approvata - con lo stralcio della parte relativa all'aumento di altezza di due ali del fabbricato adibito anticacamente a convento - la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro riguardante il lato nord della via SS. Giacomo e Filippo vistata dal sottoscritto in una planimetria in iscala 1:500;
Art. 2
Art. 2
ro riguardante il lato nord della via SS. Giacomo e Filippo vistata dal sottoscritto in una planimetria in iscala 1:500;
Art. 2
Per l'attuazione delle opere previste in detta variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 26 marzo 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
re efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 26 marzo 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con il numero 30.
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 606 del 31-5-58.
Approvazione della variante di villa Pallavicini.
Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, numero 1357, recenti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, numero 1357, recenti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
tosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano; assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;
per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;
Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone di Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai succitati professionisti, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
osi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale, stabilendosi che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
i che il piano di ricostruzione continuerà ad avere efficacia fino alla formale approvazione di detto piano regolatore generale;
Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957,
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Pagina 5
1954, 23 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957,
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Pagina 5
4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, e 26 marzo 1958, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
, 11 dicembre 1957, e 26 marzo 1958, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano di ricostruzione di che trattasi;
Considerato che il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, prevede fra l'altro il ripristino dell'ex Palazzo Pallavicini e Sampierdarena, danneggiati dagli eventi bellici classificandolo edificio monumentale da ricostruire con il conseguente vincolo della zona adicacente al fabbricato stesso;
llici classificandolo edificio monumentale da ricostruire con il conseguente vincolo della zona adicacente al fabbricato stesso;
Che il Ministero della Pubblica Istruzione in considerazione dello stato di distruzione dell'immobile di che trattasi ha svincolato l'immobile stesso dalla classifica di edificio monumentale dando mandato alla locale Soprintendenza ai Monumenti di recuperare la parte di affreschi rimasta indenne;
edificio monumentale dando mandato alla locale Soprintendenza ai Monumenti di recuperare la parte di affreschi rimasta indenne;
Che, in conseguenza di quanto sopra, il Comune di Genova ha predisposto una variante al piano di ricostruzione allo scopo di permettere l'abbattimento dei resti del vetusto edificio e la costruzione di un nuovo fabbricato per civili abitazioni;
scopo di permettere l'abbattimento dei resti del vetusto edificio e la costruzione di un nuovo fabbricato per civili abitazioni;
Vista la predetta variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed adottata con deliberazione 7 dicembre 1956 n. 1167 approvata dalla G.P.A. il 28 settembre 1957;
dall'Ufficio Tecnico Comunale ed adottata con deliberazione 7 dicembre 1956 n. 1167 approvata dalla G.P.A. il 28 settembre 1957;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che durante il periodo di pubblicazione è stata presentata una opposizione da parte della ditta Luigi Pittaluga Vapori successivamente ritirata dalla stessa ditta con nota 9 aprile 1957;
Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 7 ottobre 1957, n. 9064;
ta 9 aprile 1957;
Visto il voto del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria in data 7 ottobre 1957, n. 9064;
Visto il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 16 dicembre 1957; n. 2335;
Considerato che la variante di che trattasi è ammissibile in base all'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;
Considerato che la proposta costruzione di un nuovo edificio per abitazioni in luogo del vetusto edificio da demolire armonizza con le costruzioni contigue di edilizia popolare;
Art. 1
vo edificio per abitazioni in luogo del vetusto edificio da demolire armonizza con le costruzioni contigue di edilizia popolare;
Considerato che si ritiene però, opportuno prescrivere che l'altezza massima del nuovo edificio sia mantenuta entro i m. 26,50 compreso l'eventuale attico e qualsiasi altra struttura;
Considerato che l'opposizione Luigi Pittaluga Vapori non dà luogo a provvedere, in quanto successivamente ritirata;
DECRETA
Art. 1
Art. 1
iderato che l'opposizione Luigi Pittaluga Vapori non dà luogo a provvedere, in quanto successivamente ritirata;
DECRETA
Art. 1
Con declaratoria di non luogo a provvedere nei riguardi dell'opposizione Luigi Pittaluga Vapori è approvata con la prescrizione di cui alle premesse la variante al piano di ricostruzione di Genova-centro, relativa all'area dell'ex Palazzo Pallavicini in Sampierdarena vistata dal sottoscritto in 1 planimetria in iscala 1:2000/1:500.
Art. 2
Art. 2
all'area dell'ex Palazzo Pallavicini in Sampierdarena vistata dal sottoscritto in 1 planimetria in iscala 1:2000/1:500.
Art. 2
Per l'attuazione delle opere previste in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena che - giusta il disposto dell'art. 1 della citata legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, 31 maggio 1958.
. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, 31 maggio 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con il numero 31.
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Pagina 6
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3030 del 16-6-58.
Approvazione della variante di piazza Cavour.
del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3030 del 16-6-58.**
Approvazione della variante di piazza Cavour.
Viste le leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
re 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2), col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Cerrosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;
Cerrosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: ing. Aldo Assereto, ing. arch. Eugenio Fuselli, arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè fino al 24 gennaio 1954;
i per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, e, cioè fino al 24 gennaio 1954;
Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai succitati professionisti, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
osi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954 col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954 col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954 col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 24 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 settembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, 26 marzo 1958 e 31 maggio 1958, n
7, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, 26 marzo 1958 e 31 maggio 1958, n. 606, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di cui trattasi;
Vista la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro concernente la sistemazione di un fabbricato in piazza Cavour, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottata con deliberazione consiliare in data 15 ottobre 1957, approvata dalla G.P.A. nella seduta dell'8 gennaio 1958;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso detta variante non sono state presentate opposizioni;
nnaio 1958;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che avverso detta variante non sono state presentate opposizioni;
Visto il voto n. 9300 del Comitato tecnico amm.vo presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria, reso nell'adunanza del 4 febbraio 1958;
Visto il voto n. 782 in data 18 aprile 1958, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
so nell'adunanza del 4 febbraio 1958;
Visto il voto n. 782 in data 18 aprile 1958, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Considerato che la variante in questione è giustificata ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951 in quanto il criterio dei compensi di volume è usuale ed accertabile nell'attuale regolamentazione urbanistica ed edilizia di Genova.
anto il criterio dei compensi di volume è usuale ed accertabile nell'attuale regolamentazione urbanistica ed edilizia di Genova.
nto il criterio dei compensi di volume è usuale ed accertabile nell'attuale regolamentazione urbanistica ed edilizia di Genova.
Che, in particolare, la prevista sopraelevazione del fabbricato in questione è ammissibile in quanto, pur non presentando alcun inconveniente dal punto di vista panoramico, presuppone la non ricostruzione di quella parte del fabbricato prospiciente la chiesa di N.S
ente dal punto di vista panoramico, presuppone la non ricostruzione di quella parte del fabbricato prospiciente la chiesa di N.S. delle Grazie, per cui il sacro edificio vien posto in maggior risalto traendo vantaggio dalla libera visuale che si viene così a permettere;
Art. 1
DECRETA
Art. 1
È approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova relativa alla sistemazione di un fabbricato di piazza Cavour vistata dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:500.
Art. 2
Per l'esecuzione delle opere previste nella variante di cui al precedente art. 1 è assegnato lo stesso termine di validità del piano originario che - giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
della legge 21 dicembre 1955 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, 16 giugno 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con il numero 32.
385
Pagina 7
Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3593 del 11-9-58.
Approvazione della variante del piano di S. Donato.
nistro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici n. 3593 del 11-9-58.**
Approvazione della variante del piano di S. Donato.
Viste le Leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
re 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;
Visto il D.M. 28 maggio 1946, n. 1357 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133/2) col quale il Comune di Genova - limitatamente al centro del capoluogo ed alle zone di Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;
Certosa), Sampierdarena, Voltri e Teglia - è stato incluso negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;
Visto il D.M. 24 gennaio 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione di Genova-centro e Sampierdarena, redatto dai professionisti: Ing. Aldo Assereto, Ing. Arch. Eugenio Fuselli, Arch. Mario Labò e Giovanni Romano, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;
i per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 24 gennaio 1954;
Visto il D.M. 23 marzo 1950, col quale è stato approvato il piano parziale di ricostruzione delle zone Voltri, Rivarolo e Teglia, redatto anch'esso dai succitati professionisti, assegnandosi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
osi per la sua esecuzione il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 23 marzo 1954;
Visto il D.M. 23 gennaio 1954, col quale i succitati termini sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
1955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
955;
Visto il D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
Visti i DD.MM
D.M. 18 ottobre 1954, col quale il Comune di Genova è stato autorizzato a redigere il piano regolatore generale;
Visti i DD.MM. 28 marzo 1951, 10 luglio 1952, 12 settembre 1952, 7 ottobre 1952, 24 luglio 1953, 16 luglio 1954, 24 luglio 1954, 30 luglio 1954, 27 dicembre 1954, 30 dicembre 1954, 20 dicembre 1956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, 26 marzo 1958
956, 18 febbraio 1957, 4 marzo 1957, 5 marzo 1957, 6 marzo 1957, 5 agosto 1957, 23 ottobre 1957, 11 dicembre 1957, 26 marzo 1958, 31 maggio 1958 e 16 giugno 1958 con i quali sono state approvate alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di cui trattasi;
Considerato che col citato D.M. 18 febbraio 1957 fu stabilito - tra l'altro - il rinvio a nuovo studio della sistemazione della zona di S. Donato;
Che, nelle more della decisione di cui sopra, il Comune di Genova - essendo stato informato del parere sfavorevole già emesso in proposito dal C.T.A. del Provv. Reg. alle OO.PP. di Genova - predispose altro studio della zona di cui trattasi adottandolo con deliberazione consiliare del 25 novembre 1955;
P. di Genova - predispose altro studio della zona di cui trattasi adottandolo con deliberazione consiliare del 25 novembre 1955;
Considerato che nel periodo di pubblicazione degli atti, furono presentate le seguenti nove opposizioni: 1) Soc. Imm. Santagostino; 2) Repetto Lazzaro e Teresa; 3) Soc. Genova Edile; 4) Ven. Compagnia di Misericordia; 5) Oneto Amedeo; 6) De Maglianis Guglielmo; 7) Paolo De Ferrari per sè e per la Soc. San Serafino; 8) Crovetto Arnaldo ed altri, 9) Ferraro Agostino;
e Maglianis Guglielmo; 7) Paolo De Ferrari per sè e per la Soc. San Serafino; 8) Crovetto Arnaldo ed altri, 9) Ferraro Agostino;
Visto il voto n. 7797 del 12 giugno 1956, col quale il C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria espresse l'avviso che la sistemazione della zona di S. Donato dovesse essere riprodotta opportunamente modificata secondo i suggerimenti di cui al voto stesso;
azione della zona di S. Donato dovesse essere riprodotta opportunamente modificata secondo i suggerimenti di cui al voto stesso;
Che, conseguentemente, il Comune rielaborò ancora il progetto, adattandolo con deliberazione consiliare del 29 gennaio 1957, approvata dalla Giunta Prov.le Amm.va nella seduta del 12 giugno 1957;
tandolo con deliberazione consiliare del 29 gennaio 1957, approvata dalla Giunta Prov.le Amm.va nella seduta del 12 giugno 1957;
Considerato che la procedura seguita è regolare e che verso il progetto stesso sono state presentate le seguenti sette opposizioni: 1) Aurelia Denutti ed altri; 2) De Ferrari Paolo; 3) Consorzio Sarzano; 4) Repetto Lazzaro e Teresa; 5) Soc. Genova Edile; 6) Ven. Compagnia di Misericordia; 7) Ferraro Agostino;
Viste le controdeduzioni del Sindaco alle sopraelencate opposizioni;
e; 6) Ven. Compagnia di Misericordia; 7) Ferraro Agostino;
Viste le controdeduzioni del Sindaco alle sopraelencate opposizioni;
Vista la lettera 28 settembre 1957, con la quale il Comune di Genova ha fornito al competente Provveditorato alle OO.PP. taluni chiarimenti relativi al progetto di cui trattasi;
Visti i voti nn. 8960 e 9001 del C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria resi nelle adunanze, rispettivamente del 4 settembre e 7 ottobre 1957;
. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Liguria resi nelle adunanze, rispettivamente del 4 settembre e 7 ottobre 1957;
Visto il voto n. 2336/105 del 24 marzo 1958 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
ente del 4 settembre e 7 ottobre 1957;
Visto il voto n. 2336/105 del 24 marzo 1958 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Considerato che le successive rielaborazioni della zona di S. Donato, predisposte in base ai cennati suggerimenti del Comitato Tecnico Amm.vo presso il Provv.to Reg.le alle OO.PP. per la Liguria, si è raggiunta la formazione di un complesso di elaborati che risolvono adeguatamente le necessità urbanistiche e viarie della zona stessa;
nta la formazione di un complesso di elaborati che risolvono adeguatamente le necessità urbanistiche e viarie della zona stessa;
Che, pertanto, le opposizioni Aurelia Denutti ed altri (1), De Ferrari Paolo (2), Ven. Compagnia di Misericordia (6), Ferraro Agostino (7), sono da respingere perchè contrastanti con gli scopi del piano di che trattasi;
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dia (6), Ferraro Agostino (7), sono da respingere perchè contrastanti con gli scopi del piano di che trattasi;
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Considerato che, per quanto riguarda la sistemazione degli edifici affacciantisi su Vico S. Donato, si ritiene opportuno prescrivere che venga adottata la prima soluzione proposta dal Comune così come previsto nella annessa planimetria in scala 1:500 nella parte compresa nei cerchi secondo il nero;
proposta dal Comune così come previsto nella annessa planimetria in scala 1:500 nella parte compresa nei cerchi secondo il nero;
Che tale soluzione, mentre consente una migliore visuale prospettica della Chiesa S. Donato, meglio armonizza costruendi fabbricati all'edilizia circostante;
Che, conseguentemente, l'opposizione Soc. Genova Edile (5) è da accogliere;
zza costruendi fabbricati all'edilizia circostante;
Che, conseguentemente, l'opposizione Soc. Genova Edile (5) è da accogliere;
Considerato che l'opposizione Consorzio Sarzano (3) è da accogliere in quanto non si ravvisa l'opportunità di attuare la prevista riduzione di quota del complesso di proprietà del Consorzio stesso poichè gli edifici circostanti raggiungono tutti quote più alte di Donato;
quota del complesso di proprietà del Consorzio stesso poichè gli edifici circostanti raggiungono tutti quote più alte di Donato;
Considerato che le opposizioni Repetto Lazzaro e Teresa (4) sono da accogliere per quanto riguarda la conservazione del giardino di proprietà dei ricorrenti a quota 21, mentre sono da respingere per le restanti argomentazioni, in quanto le contrarie con le finalità di assetto urbanistico che il progetto in esame risolve soddisfacentemente;
gomentazioni, in quanto le contrarie con le finalità di assetto urbanistico che il progetto in esame risolve soddisfacentemente;
omentazioni, in quanto le contrarie con le finalità di assetto urbanistico che il progetto in esame risolve soddisfacentemente;
Considerato che le sottoelencate opposizioni, presentate in sede di prima pubblicazione del progetto, non danno luogo a provvedere in quanto debbono intendersi superate a seguito delle successive rielaborazioni del progetto stesso: Soc. Imm. S. Agostino (1), Repetto Lazzaro e Teresa (2); Soc. Genova Edile (3); Ven
ccessive rielaborazioni del progetto stesso: Soc. Imm. S. Agostino (1), Repetto Lazzaro e Teresa (2); Soc. Genova Edile (3); Ven. Compagnia di Misericordia (4), Oneto Amedeo (5); De Maglianis Guglielmo (6); Paolo De Ferrari per sè e per la Soc. S. Serafino (7); Crovetto Arnaldo ed altri (8); Ferraro Agostino (9);
Art. 1
DECRETA
Art. 1
- Non essendovi luogo a provvedere in merito alle opposizioni: Soc. Imm. S. Agostino (1); Repetto Lazzaro e Teresa (2); Soc. Genova Edile (3); Ven. Compagnia di Misericordia (4); Oneto Amedeo (5); De Maglianis Guglielmo (6); Paolo De Ferrari per sè e per la Soc. S. Serafino (7); Crovetto Arnaldo ed altri (8); Ferraro Agostino (9); respinte le opposizioni: Aurelia Denutti ed altri (1); De Ferrari Paolo (2); Ven
tto Arnaldo ed altri (8); Ferraro Agostino (9); respinte le opposizioni: Aurelia Denutti ed altri (1); De Ferrari Paolo (2); Ven. Compagnia di Misericordia (6); Ferraro Agostino (7); accolte le opposizioni: Soc. Genova Edile (5); Consorzio Sarzano (3); in parte accolta in parte respinta l'opposizione Repetto Lazzaro e Teresa (4); è approvato con la prescrizione di cui alle premesse il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro interessante la zona S
crizione di cui alle premesse il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro interessante la zona S. Donato, vistato dal sottoscritto in due planimetrie in scala 1:500.
Art. 2
Art. 2
Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto di cui al precedente Art. 1 è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che - giusta il disposto della Legge 21 dicembre 1955 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.
Roma, li 11 settembre 1958.
Il Ministro f.to TOGNI
La variante è indicata nella planimetria con il numero 33.
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
variante è indicata nella planimetria con il numero 33.
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piano territoriale paesistico
di Genova-Nervi e Sant' Ilario
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Decreto Ministeriale 4 Luglio 1953.
Approvazione del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi - Sant' Ilario.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
PUBBLICA ISTRUZIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Visto il piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova;
di Genova-Nervi-Sant'Ilario, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova;
Considerato che il piano territoriale paesistico è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, al parere della Commissione incaricata dell'esame del piano stesso;
to sottoposto, ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, al parere della Commissione incaricata dell'esame del piano stesso;
Considerato che il detto piano è stato affisso dal 18 gennaio al 18 aprile 1951, all'albo del comune di Genova, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione sopraindicata;
va, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione sopraindicata;
Considerato inoltre che l'Amministrazione ha esaminato, sentita la Commissione incaricata dell'esame del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, le opposizioni contro il piano stesso e che per ciascuna di esse ha adottato le soluzioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località dandone comunicazione agli interessati;
ioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località dandone comunicazione agli interessati;
DECRETA
È approvato il predetto piano territoriale paesistico di Genova Nervi-Sant'Ilario predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova.
Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
la collaborazione del comune di Genova.
Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Detta Gazzetta Ufficiale dovrà essere affissa, insieme alla planimetria della zona e al regolamento del piano, all'albo del comune di Genova, e vi rimarrà affissa per il prescritto periodo di tre mesi.
Roma, addì 4 luglio 1953.
Il Ministro f.to SEGNI
Art. 1
e di Genova, e vi rimarrà affissa per il prescritto periodo di tre mesi.
Roma, addì 4 luglio 1953.
Il Ministro f.to SEGNI
Regolamento per l'applicazione del piano territoriale paesistico di Nervi - Sant'Ilario, approvato con D. M. del 4 Luglio 1953 G. U. n. 184 del 13 Agosto 1953.
Art. 1
Art. 1
territoriale paesistico di Nervi - Sant'Ilario, approvato con D. M. del 4 Luglio 1953 G. U. n. 184 del 13 Agosto 1953.**
Art. 1
Art. 1
erritoriale paesistico di Nervi - Sant'Ilario, approvato con D. M. del 4 Luglio 1953 G. U. n. 184 del 13 Agosto 1953.**
Art. 1
Nel territorio di Nervi e S
Art. 1
rvi - Sant'Ilario, approvato con D. M. del 4 Luglio 1953 G. U. n. 184 del 13 Agosto 1953.**
Art. 1
Nel territorio di Nervi e S. Ilario delimitato ad est dal confine tra il Comune di Genova ed il Comune di Bogliasco Pieve, a nord della linea che scende dalla vetta del Monte Otugo (quota 467), fino a quota 410 all'incontro della carreggiabile di Centalupa, e prosegue fino alla zona di Galetta all'incontro col Torrente Nervi, a ovest da detto torrente fino al mare, a sud dal mare
pa, e prosegue fino alla zona di Galetta all'incontro col Torrente Nervi, a ovest da detto torrente fino al mare, a sud dal mare, è obbligatorio l'osservanza del Piano Territoriale Paesistico disposto dall'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n
1497 nonchè delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 2
Art. 2
Tutte le costruzioni di qualsivoglia tipo e destinazione, devono essere approvate dalla Soprintendenza
ai Monumenti per la Liguria oltre che dalla Azienda Autonoma di Nervi e dal Comune di Genova, a tale scopo e per disciplinare le costruzioni stesse sono stabilite le seguenti suddivisioni in zone, che sono delimitate sulle mappe del Piano Territoriale Paesistico.
Art. 3
Zona 1ª Intensiva
Art. 3
le seguenti suddivisioni in zone, che sono delimitate sulle mappe del Piano Territoriale Paesistico.
Art. 3
Zona 1ª Intensiva
In questa zona sono consentite costruzioni contenute nei seguenti limiti: rapporto fra area coperta ed area scoperta 1/2, altezza m. 19,50 con un massimo di cinque piani.
Quando la costruzione sorge a filo stradale l'altezza sarà misurata in corrispondenza del punto medio del prospetto, dal marciapiede stradale al piano di
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l'altezza sarà misurata in corrispondenza del punto medio del prospetto, dal marciapiede stradale al piano di
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gronda, o in caso di copertura piana al livello del terrazzo.
Nel caso che l'area fabbricabile sia compresa fra due o più strade a livello diverso si dovrà fare riferimento alla strada situata al livello più basso.
Nel caso invece che la costruzione sia arretrata dal filo stradale si dovrà fare riferimento alla quota media della superficie da costruirsi.
ce che la costruzione sia arretrata dal filo stradale si dovrà fare riferimento alla quota media della superficie da costruirsi.
L'altezza non potrà mai superare una volta e mezzo la larghezza della strada. In tale larghezza saranno computati gli eventuali arretramenti dal filo della strada.
Superiormente al piano di gronda potranno esclusivamente situarsi:
a) le falde inclinate nel caso di copertura a tetto;
trada.
Superiormente al piano di gronda potranno esclusivamente situarsi:
a) le falde inclinate nel caso di copertura a tetto;
b) le berole di accesso ai terrazzi, le canne fumarie, gli alloggiamenti dei macchinari degli ascensori i parapetti, le balaustrate e le eventuali opere di giardinaggio.
Tali sovrastrutture dovranno essere chiaramente indicate in progetto e presentare soluzioni architettoniche.
Il materiale di copertura dei tetti dovrà essere costituito esclusivamente di ardesia.
e presentare soluzioni architettoniche.
Il materiale di copertura dei tetti dovrà essere costituito esclusivamente di ardesia.
Le costruzioni dovranno distare non meno di m. 5 dai confini del lotto, e m. 4 dall'asse delle strade vicinali e private.
I proprietari di due o più lotti contigui potranno d'accordo chiedere l'autorizzazione a costruire fuori dalla linea del comune confine, ferme restando le limitazioni già fissate.
Art. 4
d'accordo chiedere l'autorizzazione a costruire fuori dalla linea del comune confine, ferme restando le limitazioni già fissate.
Non sono consentite costruzioni nei distacchi nè pareti cieche, la pianta dei fabbricati sarà a tipo aperta, senza cortili chiusi nè chiostrati.
Art. 4
Zona 2ª Semiintensiva a palazzine
Art. 4
che, la pianta dei fabbricati sarà a tipo aperta, senza cortili chiusi nè chiostrati.
Art. 4
Zona 2ª Semiintensiva a palazzine
Costruzioni isolate in arretramento dalla strada, distacchi dai confini di almeno m. 6, rapporto fra area coperta ed area scoperta ¼, quattro piani, altezza m. 15 misurati dal piano di gronda o dal terrazzo alla quota media di livello della superficie fabbricabile.
Art. 5
ttro piani, altezza m. 15 misurati dal piano di gronda o dal terrazzo alla quota media di livello della superficie fabbricabile.
Non sono consentite costruzioni nei distacchi nè pareti cieche. La pianta del fabbricato sarà a tipo aperto, senza cortili interni nè chiostrati, le fronti del fabbricato non potranno superare i trenta metri di lunghezza.
Art. 5
Zona 3ª Estensiva di primo grado a villini
Costruzioni isolate in arretramento dal bordo stradale e distacchi dai confini di almeno metri sei.
va di primo grado a villini
Costruzioni isolate in arretramento dal bordo stradale e distacchi dai confini di almeno metri sei.
Rapporto fra area coperta ed area scoperta 1/5, tre piani, altezza metri 11,50 misurata dal punto di gronda più elevato dell'edificio (anche in caso di torre) alla quota media della superficie da costruirsi. E consentito
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di gronda più elevato dell'edificio (anche in caso di torre) alla quota media della superficie da costruirsi. E consentito
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l'abbinamento di due edifici; salvo restando il rapporto di area coperta e scoperta, solo quando essi siano studiati come insieme architettonico unico e siano costruiti contemporaneamente.
Art. 6
area coperta e scoperta, solo quando essi siano studiati come insieme architettonico unico e siano costruiti contemporaneamente.
Non sono consentite altre costruzioni oltre il limite di superficie fabbricabile fatta eccezione per le costruzioni poste anche a filo stradale limitatamente però al caso che il dislivello naturale del terreno ne consenta la totale costruzione in sottosuolo.
Art. 6
Zona 4ª Estensiva di secondo grado a villini.
Art. 6
llo naturale del terreno ne consenta la totale costruzione in sottosuolo.
Art. 6
Zona 4ª Estensiva di secondo grado a villini.
Costruzioni isolate in arretramento dal bordo stradale e distacchi dai confini di almeno 6 metri. Le costruzioni dovranno essere contenute nel rapporto di 1/8 fra area coperta e scoperta, tre piani altezza m. 11,50.
L'altezza di metri 11,50 sarà misurata dalla quota media del terreno al piano del terrazzo od alla gronda nel punto più elevato.
L'altezza di metri 11,50 sarà misurata dalla quota media del terreno al piano del terrazzo od alla gronda nel punto più elevato.
'altezza di metri 11,50 sarà misurata dalla quota media del terreno al piano del terrazzo od alla gronda nel punto più elevato.
Oltre il limite di superficie fabbricabile indicata per la zona sarà consentita l'utilizzazione di altri metri quadri 30 di area quando questa venga utilizzata per la costruzione di un edificio secondario ad uso esclusivo di portineria ed autorimessa, o in alternativa si potrà avere altezza superiore ai metri 6 misurata analogamente a quella delle normali costruzioni
torimessa, o in alternativa si potrà avere altezza superiore ai metri 6 misurata analogamente a quella delle normali costruzioni, nè distanza minore di metri quattro dall'asse stradale.
Art. 7
Art. 7
Zona 5ª Estensiva di terzo grado.
Costruzioni isolate aventi una superficie coperta non superiore a 1/25 (venticinquesimo) dell'area totale del lotto di proprietà altezza metri 8,50 due piani. Oltre a tali limiti è consentita l'utilizzazione di mq. 50 di area per la costruzione di un edificio ad uso esclusivo di portineria ed autorimessa.
Ogni altra condizione come la zona precedente.
Art. 8
Zona 6ª Estensiva di quarto grado.
Art. 8
lusivo di portineria ed autorimessa.
Ogni altra condizione come la zona precedente.
Art. 8
Zona 6ª Estensiva di quarto grado.
Costruzioni isolate aventi una superficie coperta non superiore a 1/50 (un cinquantesimo) dell'area totale del lotto di proprietà, due piani, altezza metri 8,50.
Oltre tali limiti è consentita la utilizzazione di mq. 50 di area per la costruzione di un edificio ad uso esclusivo di portineria ed autorimessa.
Ogni altra condizione come per la zona quarta.
Art. 9
Art. 9
ostruzione di un edificio ad uso esclusivo di portineria ed autorimessa.
Ogni altra condizione come per la zona quarta.
Art. 9
Zona 7ª Industriale case di civile abitazione.
In detta zona per le costruzioni ad uso di civile abitazione vale l'art. 3º - Zona Prima. Per le costruzioni ad uso industriale saranno ammesse quelle deroghe ed esigenze particolari dell'industria.
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Art. 10
Zona 8ª Verde privato.
Art. 10
ndustriale saranno ammesse quelle deroghe ed esigenze particolari dell'industria.
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Art. 10
Zona 8ª Verde privato.
Le proprietà private vincolate come verde privato debbono essere conservate per quanto riguarda il loro aspetto esteriore nello stato in cui si trovano al momento dell'approvazione del presente piano territoriale paesistico.
Qualsiasi lavoro che ne possa comunque interessare l'aspetto esteriore dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 11
e possa comunque interessare l'aspetto esteriore dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 11
Zona 8ª bis Verde privato tratteggiato.
Potranno essere consentite costruzioni isolate nel rapporto di 1/8 fra area coperta ed area scoperta, due piani, altezza m. 8,50 ogni altra condizione come per la zona quarta.
Art. 12
Zona verde pubblico.
Art. 12
perta ed area scoperta, due piani, altezza m. 8,50 ogni altra condizione come per la zona quarta.
Art. 12
Zona verde pubblico.
È totalmente vincolata e dichiarata inedificabile. Non sono consentite nuove costruzioni; quelle esistenti non potranno venire ampliate ma semplicemente restaurate o modificate quando da tali lavori possa derivare un effettivo miglioramento nel carattere architettonico in rapporto all'ambiente.
Art. 13
odificate quando da tali lavori possa derivare un effettivo miglioramento nel carattere architettonico in rapporto all'ambiente.
Per qualsiasi opera di manutenzione esterna dovrà chiedersi la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Monumenti, la quale avrà facoltà di ordinare quel lavori anche di modifica, o di adozione di quei materiali e quei colori che e suo giudizio siano opportuni per restituire l'antico carattere agli edifici che in passato abbiano subito alterazioni.
Art. 13
Art. 13
suo giudizio siano opportuni per restituire l'antico carattere agli edifici che in passato abbiano subito alterazioni.
Art. 13
Tutte le costruzioni da erigersi al di sopra della Via Somma Donato, fermi restando i rapporti e le distanze previste dalle rispettive zone, non potranno avere più di due piani ed un'altezza di m. 8,50 oppure un piano e altezza di m. 5,50, nei punti di particolare importanza panoramica.
più di due piani ed un'altezza di m. 8,50 oppure un piano e altezza di m. 5,50, nei punti di particolare importanza panoramica.
Lungo tutta la Via Somma Donato e su ambedue i lati dovrà essere comunque rispettato un arretramento di m. 5 dal bordo stradale.
Per la zona a valle della Via Somma Donato è mantenuto il vincolo di piano regolatore per cui le altezze dei fabbricati non potranno superare la linea di visuale corrispondente alla congiungente ideale della quota di Via Somma Donato, al mare.
Art. 14
cati non potranno superare la linea di visuale corrispondente alla congiungente ideale della quota di Via Somma Donato, al mare.
Analogo vincolo è esteso per le zone sottoposte alla Via S. Ilario e alla nuova strada del Piano Regolatore da S. Ilario a S. Rocco.
Art. 14
Art. 14
lo è esteso per le zone sottoposte alla Via S. Ilario e alla nuova strada del Piano Regolatore da S. Ilario a S. Rocco.
Art. 14
Qualora le altezze previste nelle varie zone siano deliberatamente ridotte dagli stessi proprietari, potrà essere autorizzata la compensazione di volume consentendo di coprire proporzionalmente alla diminuzione del volume, una maggiore area.
Art. 15
Per tutti i nuovi edifici nel caso di coperture a tetto è prescritto l'impiego di lastre di ardesia.
Art. 15
na maggiore area.
Art. 15
Per tutti i nuovi edifici nel caso di coperture a tetto è prescritto l'impiego di lastre di ardesia.
La coloritura delle facciate sia delle nuove costruzioni come di quelle esistenti dovrà essere concordata con la Soprintendenza ai Monumenti.
Art. 16
Art. 16
cciate sia delle nuove costruzioni come di quelle esistenti dovrà essere concordata con la Soprintendenza ai Monumenti.
Art. 16
Sono sottoposti ai vincoli precedenti anche gli edifici pubblici e di pubblica utilità, nonchè gli edifici termali ed alberghieri. Per essi potranno essere fatte deroghe caso per caso a seconda dell'ubicazione dello edificio e per gli edifici alberghieri quando ne sia fatta richiesta dall'Ente Provinciale per il Turismo.
Art. 17
Art. 17
azione dello edificio e per gli edifici alberghieri quando ne sia fatta richiesta dall'Ente Provinciale per il Turismo.
Art. 17
Le recinzioni di terreni privati saranno regolate come segue: nella prima e seconda zona si potranno eseguire chiusure aventi l'altezza massima di m. 2 e composte da un muretto non più alto di cm. 50 dalla strada o dal terreno più elevato con sovrastante griglia, traliccio o cancellata.
ste da un muretto non più alto di cm. 50 dalla strada o dal terreno più elevato con sovrastante griglia, traliccio o cancellata.
Nelle altre zone si potranno eseguire recinzioni aventi l'altezza massima di m. 1,30 composte da uno zoccolo non più alto di cm. 20 dalla strada o dal terreno più elevato con sovrastante griglie, traliccio o cancellata alta m. 1,10.
Art. 18
colo non più alto di cm. 20 dalla strada o dal terreno più elevato con sovrastante griglie, traliccio o cancellata alta m. 1,10.
È facoltà della Soprintendenza ai Monumenti di prescrivere per queste zone, volta per volta, il tipo di cancellata o di griglie, ed anche in casi particolari di ordinare che la recinzione venga semplicemente eseguita con una siepe, o limitata in altezza.
Art. 18
Art. 18
he in casi particolari di ordinare che la recinzione venga semplicemente eseguita con una siepe, o limitata in altezza.
Art. 18
Per la costruzione di strade anche interne alla proprietà dovrà ottenersi la preventiva approvazione del relativo progetto.
Art. 19
Art. 19
la costruzione di strade anche interne alla proprietà dovrà ottenersi la preventiva approvazione del relativo progetto.
Art. 19
I proprietari dei terreni compresi nelle zone 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, che intendono procedere all'esecuzione delle costruzioni ammesse dal presente regolamento dovranno ottenere la preventiva approvazione del piano di utilizzazione o lottizzazione nel quale sarà indicata la
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nno ottenere la preventiva approvazione del piano di utilizzazione o lottizzazione nel quale sarà indicata la
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ubicazione e la superficie dell'edificio o degli edifici in progetto e la posizione del terreno da assoggettare a servitù non edificandi in funzione delle nuove opere secondo il rapporto indicato per ciascuna zona.
l terreno da assoggettare a servitù non edificandi in funzione delle nuove opere secondo il rapporto indicato per ciascuna zona.
La Soprintendenza ha facoltà di far variare la posizione proposta per le nuove costruzioni e nel caso di utilizzazione parziale della proprietà di far modificare il perimetro della zona da asservire quando ciò serva ai fini della difesa panoramica o del carattere paesistico.
far modificare il perimetro della zona da asservire quando ciò serva ai fini della difesa panoramica o del carattere paesistico.
Il piano di lottizzazione comprenderà una planimetria della località ed adicacenze in scala non inferiore ad 1/1000 un piano generale quotato della proprietà scala 1/500 con indicazione di tutti i fabbricati esistenti, dei confini e dei nomi dei confinanti strada, accessi, ecc., nonchè fotografie della località in numero sufficiente per l'esatto giudizio del progetto.
dei confinanti strada, accessi, ecc., nonchè fotografie della località in numero sufficiente per l'esatto giudizio del progetto.
Al piano dovranno unirsi un certificato catastale comprovante che l'interessato è il proprietario, l'estratto della mappa catastale per l'identificazione del fondo ed un certificato ipotecario dal quale risulti che la proprietà non sia già stata assoggettata a servitù per effetto di nuove costruzioni e sarà accompagnata da una domanda imperativa firmata dallo stesso proprietario.
Art. 20
tata a servitù per effetto di nuove costruzioni e sarà accompagnata da una domanda imperativa firmata dallo stesso proprietario.
Nel caso che siano edificate varianti si dovrà presentare un nuovo piano ed una nuova domanda.
Qualora l'approvazione di un piano si procederà alla regolare trascrizione della servitù non edificandi.
Art. 20
Art. 20
uova domanda.
Qualora l'approvazione di un piano si procederà alla regolare trascrizione della servitù non edificandi.
Art. 20
I progetti particolari delle nuove costruzioni dovranno essere accompagnati da una domanda contenente i dati di approvazione del piano di lottizzazione della trascrizione della relativa servitù e conterranno i seguenti elaborati in tre copie:
provazione del piano di lottizzazione della trascrizione della relativa servitù e conterranno i seguenti elaborati in tre copie:
- Planimetria generale quotata della proprietà in iscala non minore di 1/500 con indicazione dei limiti del terreno nascedificabile, dell'area inedificabile, di tutti i fabbricati esistenti, anche se di carattere rurale e delle eventuali opere di sistemazione esterna come: muri, viali, scale o passaggi delle strade, di accesso, e degli ingressi.
e delle eventuali opere di sistemazione esterna come: muri, viali, scale o passaggi delle strade, di accesso, e degli ingressi.
-
Progetto generale dell'edificio in iscala 1/100 ivi compresi i prospetti di tutte le facciate esterne, piante e sezioni.
-
Fotografie dell'ambiente secondo i principali punti di vista.
-
Certificato catastale della proprietà nella sua consistenza all'epoca del decreto di vincolo sulla località pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 22/8/1949.
Art. 21
nella sua consistenza all'epoca del decreto di vincolo sulla località pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 22/8/1949.
La Soprintendenza, nei casi di maggiore importanza paesistica si riserva di richiedere la presentazione di un plastico in fotografie del plastico stesso riportato in giusta scala nell'ambiente naturale.
Art. 21
Agli effetti del computo dell'area fabbricabile sulle zone 3ª, 4ª, 5ª, 6ª ed a forza tener conto della superficie dei fabbricati esistenti anche se di carattere rurale.
icabile sulle zone 3ª, 4ª, 5ª, 6ª ed a forza tener conto della superficie dei fabbricati esistenti anche se di carattere rurale.
Nel caso però che il lotto superi i 20.000 mq. e la effettiva destinazione del fondo ad uso agricolo lo richieda (il che dovrà anche, constar del certificato de e competenti organizzazioni dell'agricoltura) sarà consentita in deroga di tali limitazioni la costruzione di una casa colonica per ogni 20.000 mq. di superficie coltivata.
) sarà consentita in deroga di tali limitazioni la costruzione di una casa colonica per ogni 20.000 mq. di superficie coltivata.
Ciascuna casa colonica non potrà accedere la superficie di mq. 70 nè superare i due piani compreso il terreno seminterrato (considerato tale se per effetto dei dislivelli naturali risulti seminterrato).
Art. 22
are i due piani compreso il terreno seminterrato (considerato tale se per effetto dei dislivelli naturali risulti seminterrato).
È in facoltà della Soprintendenza, sentito il parere dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, di concedere deroghe alla regolamentazione esclusivamente per le costruzioni di carattere speciale come cimiteri, chiese, edifici pubblici, turistici e sportivi.
Art. 22
Art. 22
esclusivamente per le costruzioni di carattere speciale come cimiteri, chiese, edifici pubblici, turistici e sportivi.
Art. 22
Le costruzioni comprese nella zona tratteggiata di « Vincolo Edilizio » non possono essere ampliate, nè sovraelevate, nè in alcuna maniera modificate, salvo quanto verrà prescritto dal piano regolatore.
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regolatore.
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p. 7 – COMMISSIONI E PREFAZIONI 23 – DECRETI E DELIBERE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 77 – RELAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 197 – RELAZIONE SULLA VIABILITA' DEL P.R.G. 205 – RELAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 213 – SITUAZIONE DELLE ZONE VERDI 217 – SITUAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI 221 – NORME DI FABBRICABILITA' DEL P.R.G. 227 – PIANO REGOLATORE DI ALBARO
LE ZONE VERDI 217 – SITUAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI 221 – NORME DI FABBRICABIL
LE ZONE VERDI 217 – SITUAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI 221 – NORME DI FABBRICABILITA' DEL P.R.G. 227 – PIANO REGOLATORE DI ALBARO 247 – PIANO REGOLATORE DI S. FRUTTUOSO 261 – PIANO REGOLATORE DI MARASSI 271 – PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DEL CENTRO DELLA CITTA' 285 – PIANO DI ESECUZIONE PER LE ZONE DI PIAZZA DANTE - CARIGNANO
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