Regolamento Edilizio - Comune di Cocconato
Comune di Asti · Asti, Piemonte
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568 sezioni del documento
COMUNE DI COCCONATO
COMUNE DI COCCONATO (Provincia di Asti) REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con D.C. n. del……
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Articolo 1 Superficie territoriale (ST) 8
COMUNE DI COCCONATO (Provincia di Asti) REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con D.C. n. del……
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3 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi Articolo 1 Superficie territoriale (ST) 8 Articolo 2 Superficie fondiaria (SF) 8 Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT) 8 Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) 8 A Articolo 5 Carico urbanistico (CU) 8 Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) 9
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) 9
icolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) 8 A Articolo 5 Carico urbanistico (CU) 8 Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) 9 Articolo 7 Sedime 9 Articolo 8 Superficie coperta (SC) 9 Articolo 9 Superficie permeabile (SP) 9 Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) 9 Articolo 11 Indice di copertura (IC) 10 Articolo 12 Superficie totale (STot) 10 Articolo 13 Superficie lorda (SL) 10 Articolo 14 Superficie utile (SU) 10 Articolo 15 Superficie accessoria (SA) 10
Articolo 13 Superficie lorda (SL) 10
le (STot) 10 Articolo 13 Superficie lorda (SL) 10 Articolo 14 Superficie utile (SU) 10 Articolo 15 Superficie accessoria (SA) 10 Articolo 16 Superficie complessiva (SCom) 11 Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa) 11 Articolo 18 Sagoma 11 Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) 12 Articolo 20 Piano fuori terra 12 Articolo 21 Piano seminterrato 12 Articolo 22 Piano interrato 12 Articolo 23 Sottotetto 12 Articolo 24 Soppalco 12 Articolo 25 Numero dei piani (NP) 12
Articolo 22 Piano interrato 12
terrato 12 Articolo 22 Piano interrato 12 Articolo 23 Sottotetto 12 Articolo 24 Soppalco 12 Articolo 25 Numero dei piani (NP) 12 Articolo 26 Altezza lorda (HL) 13 Articolo 27 Altezza del fronte (HF) 13 Articolo 28 Altezza dell'edificio (H) 13 Articolo 29 Altezza utile (HU) 13 Articolo 30 Distanze (D) 14 Articolo 31 Volume tecnico 14 Articolo 32 Edificio 14 Articolo 33 Edificio Unifamiliare 14 Articolo 34 Pertinenza 14 Articolo 35 Balcone 15 Articolo 36 Ballatoio 15 Articolo 37 Loggia/Loggiato 15
Articolo 34 Pertinenza 14
dificio Unifamiliare 14 Articolo 34 Pertinenza 14 Articolo 35 Balcone 15 Articolo 36 Ballatoio 15 Articolo 37 Loggia/Loggiato 15 Articolo 38 Pensilina 15 Articolo 39 Portico/Porticato 15 Articolo 40 Terrazza 15 Articolo 41 Tettoia 15 Articolo 42 Veranda 15 Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT) 15 Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF) 16
Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Spo
4 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I Disposizioni organizzative e procedurali CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale 34
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con spec
rgano, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale 34 Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale 39 Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP 39 CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati 40
Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati
procedure e adempimenti edilizi Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati 40 A Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU) 40 Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi 40 Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità 40 Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni 40 Articolo 53 Pareri preventivi 40
Articolo 53 Pareri preventivi 40
buto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni 40 Articolo 53 Pareri preventivi 40 Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia 41 Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 41 Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti 41 Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili 41 TITOLO II Disciplina dell’esecuzione dei lavori
Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili 41
tanti 41 Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili 41 TITOLO II Disciplina dell’esecuzione dei lavori CAPO I Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc 42 Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori 42
Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori 42
avori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc 42 Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori 42 Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico 42 Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.. 43 CAPO II Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori 44 Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello 44
Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori 44
ecuzione dei lavori Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori 44 Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello 44 Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie 44 Articolo 65 Cartelli di cantiere 45
Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 46
5 Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni 46 Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze 46 Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera 46 Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici 46 Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori 47
Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavor
ica e di ritrovamenti di ordigni bellici 46 Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori 47 Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali 47 TITOLO III Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici 48
Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici 48
ttive, funzionali CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici 48 Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo 48
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
cocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo 48 Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale 49 Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici,
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
i urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti 49 Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon 49 Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 49
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "line
77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 49 Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") 50 Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa 51 CAPO II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Articolo 80 Strade 52 Articolo 81 Portici… 52 Articolo 82 Piste ciclabili 52
Articolo 80 Strade 52
lina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Articolo 80 Strade 52 Articolo 81 Portici… 52 Articolo 82 Piste ciclabili 52 Articolo 83 Aree per parcheggio 52 Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate 52 Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi 52 Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse 53 Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico 53 Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fro
87 Chioschi/dehor su suolo pubblico 53 Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato 54 Articolo 89 Recinzioni 55 Articolo 90 Numerazione civica 56
Articolo 91 Aree Verdi 57
6 CAPO III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Articolo 91 Aree Verdi 57 Articolo 92 Parchi urbani 57 Articolo 93 Orti urbani 57 Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale 57 Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini 57 Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo 57 CAPO IV Infrastrutture e reti tecnologiche Articolo 97 Approvvigionamento idrico 58 Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque 58 Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 58
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque 58
co 58 Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque 58 Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 58 Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica 58 Articolo 101 Distribuzione del gas 58 Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici 58 Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento 59 Articolo 104 Telecomunicazioni 59 CAPO V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
Articolo 104 Telecomunicazioni 59
eleriscaldamento 59 Articolo 104 Telecomunicazioni 59 CAPO V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 60 Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio 60 Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali 60 Articolo 108 Allineamenti 61 Articolo 109 Piano del colore 61 Articolo 110 Coperture degli edifici 61 Articolo 111 Illuminazione pubblica 62
Articolo 109 Piano del colore 61
Allineamenti 61 Articolo 109 Piano del colore 61 Articolo 110 Coperture degli edifici 61 Articolo 111 Illuminazione pubblica 62 Articolo 112 Griglie ed intercapedini 62 Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici 62 Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici 62 Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe 63 Articolo 116 Cartelloni pubblicitari 63 Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno 63
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari 63
mmerciali, mostre, vetrine, tende, targhe 63 Articolo 116 Cartelloni pubblicitari 63 Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno 63 Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici 64 Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici 64 Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani 64 CAPO VI Elementi costruttivi Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 65
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
uttivi Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 65 Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari 65 Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 65 Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali 65 Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe 66 Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine 67 Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni 67
Articolo 128 Recinzioni 68
7 Articolo 128 Recinzioni 68 Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici 68 Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza 68 Articolo 131 Piscine 68 Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici 68 TITOLO IV Vigilanza e sistemi di controllo Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio 69 Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori 69 Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari 69
Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori 69
o 69 Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori 69 Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari 69 TITOLO V Norme transitorie Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio 70 Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento 70
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)
8 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 1 Superficie territoriale (ST) Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)
vi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 2 Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT )
torio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT ) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale,
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
ndice di edificabilità territoriale (IT ) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)
el corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). Articolo 5 Carico urbanistico (CU)
Articolo 5 Carico urbanistico (CU)
m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). Articolo 5 Carico urbanistico (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)
9 Indicazioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).
sta dalla legge o dal piano. Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o
Articolo 7 Sedime
este vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977. Articolo 7 Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2). Articolo 8 Superficie coperta (SC)
Articolo 8 Superficie coperta (SC)
pertinenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2). Articolo 8 Superficie coperta (SC) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)
coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Articolo 9 Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Indicazioni e specificazioni tecniche
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)
rra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche
meabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).
Articolo 11 Indice di copertura (IC)
10 Articolo 11 Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF). Articolo 12 Superficie totale (STot) Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
Articolo 13 Superficie lorda (SL)
ma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot). Articolo 13 Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno
Articolo 13 Superficie lorda (SL)
ronimo (STot). Articolo 13 Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi. Articolo 14 Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie
Articolo 14 Superficie utile (SU)
ppalchi. Articolo 14 Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie utile si misura in metri quadrati (m2). Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)
all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili. Articolo 15 Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)
Articolo 15 Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a) i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla
ci, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente; c) le cantine e i relativi corridoi di servizio; d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80; f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
11 g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2).
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)
ni degli ascensori, i depositi. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26. Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)
l’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26. Articolo 16 Superficie complessiva (SCom) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA) Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom).
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)
imo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)
ifici). Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCa). Articolo 18 Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro
Articolo 18 Sagoma
i utilizzare l’acronimo (SCa). Articolo 18 Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m. Indicazioni e specificazioni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle
ndicazioni e specificazioni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la
n la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)
12 Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3). Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. Articolo 20 Piano fuori terra
Articolo 20 Piano fuori terra
colo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. Articolo 20 Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 21 Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad
Articolo 22 Piano interrato
va a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 22 Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Articolo 23 Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
Articolo 24 Soppalco
lo 23 Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana. Articolo 24 Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Articolo 25 Numero dei piani (NP)
Articolo 25 Numero dei piani (NP)
uta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Articolo 25 Numero dei piani (NP) E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Indicazioni e specificazioni tecniche Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti
nalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto.
ll'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.
Articolo 26 Altezza lorda (HL)
13 Articolo 26 Altezza lorda (HL) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del
Articolo 27 Altezza del fronte (HF)
zionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del pavimento all’intradosso del soffitto o copertura. Articolo 27 Altezza del fronte (HF) L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea
za all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati
nza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell’orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del fronte.
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)
gia e idrografia del proprio territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del fronte. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo 31. Articolo 28 Altezza dell'edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si misura in metri (m). Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H). Articolo 29 Altezza utile (HU)
Articolo 29 Altezza utile (HU)
metri (m). Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H). Articolo 29 Altezza utile (HU) Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza utile si misura in metri (m).
si determina calcolando l'altezza media ponderata. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima
icavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
Articolo 30 Distanze (D)
14 Articolo 30 Distanze (D) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Indicazioni e specificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D).
ificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D). Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il
Articolo 31 Volume tecnico
ella strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Articolo 31 Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di
e apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Indicazioni e specificazioni tecniche Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite,
istemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti
Articolo 32 Edificio
i, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc…. Articolo 32 Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al
Articolo 33 Edificio Unifamiliare
pure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Articolo 33 Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più
Articolo 34 Pertinenza
ello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Articolo 34 Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
Articolo 35 Balcone
15 Articolo 35 Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 36 Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Articolo 37 Loggia/Loggiato
Articolo 37 Loggia/Loggiato
a lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Articolo 37 Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Articolo 38 Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Articolo 39 Portico/Porticato
Articolo 39 Portico/Porticato
aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Articolo 39 Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Articolo 40 Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 41 Tettoia
Articolo 41 Tettoia
parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Articolo 41 Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Articolo 42 Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili,
stiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Indicazioni e specificazioni tecniche La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)
o termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione
i misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)
16 Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA
17 CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito.
agina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Cocconato. a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, devono essere reperibili e
dilizi e delle destinazioni d'uso La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi
it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere
ia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell’Ente. c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o
egata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta
ione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
18 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
i in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54 LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” ) LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di
in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n.
e 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
dino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
ina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26
la legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26 A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010
i energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l‟autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
19 A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica”) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
ltezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17
ervare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
gge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
bblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei
A REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
el demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
20 DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
vare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
he per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
rezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
ell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
spetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)
recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
21 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
ttenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
patibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l‟impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge
izioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio
per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore
ne, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio
l D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008
unicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità
22 non superiore a 0,8 ) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Demanio fluviale e lacuale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle
SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”) B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella
i e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa )
), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del
eni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
iugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee
eressate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento
e Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
23 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l‟anno 2007 ), in particolare articolo 43
Parte II, Titolo I, Capo I
ale 28 agosto 1995, n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l‟anno 2007 ), in particolare articolo 43 C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
Parte II, Titolo I, Capo I
lturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell‟ambito comunale) C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
Parte III
odice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall‟autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento
tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della
ENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l‟adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Roero e Monferrato”)
olamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Roero e Monferrato”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 „Tutela dell‟uso del suolo‟)
24 C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
islazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
. 27) C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle
904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle
la tutela delle aree naturali e della biodiversità) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40.
EGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la
/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del
25 calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976
a dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di
ca alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la
in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l‟applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527
di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
D. NORMATIVA TECNICA
i allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l‟integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA
D. NORMATIVA TECNICA
erritoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del
mente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
26 D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
duazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l‟applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
ecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
truzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
ELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell‟edilizia”)
lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell‟edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656
e della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
smico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
Parte II, Capo III
a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
27 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
l superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti
a valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
tività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
carichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
ti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative
esidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della
28 regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
NO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario
utela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di
di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di
vanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094
ento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste
IUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni
azione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009
ettiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
29 manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell‟uso dell‟energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell‟uso dell‟energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
O DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell‟applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
ni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell‟edilizia ai sensi dell‟articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell‟edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119
posizioni in materia di rendimento energetico nell‟edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli
dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno
restazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell‟ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull‟inquinamento acustico)
rumore negli ambienti abitativi e nell‟ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull‟inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
30 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4 LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14
2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la
TA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo
mporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell‟utilizzazione delle terre e rocce da scavo) LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
elle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”)
acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”)
/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
31 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell‟ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell‟aria) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
a qualità dell‟aria) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l‟insediamento del
IGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l‟insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme
novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
rto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi
n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento „Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8‟), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di
semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento „Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3‟), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo
to A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di
32 agriturismo), in particolare articoli 8 e 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell‟ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante
ge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l‟ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014) E.5 Sale cinematografiche LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28
LLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme
gionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all‟edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
re e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
(CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra
I TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
33 E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l‟esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento
ERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in
e 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell‟atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
EPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell‟atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l‟esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Terre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
erre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”) LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
ne dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del
teria di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Spo
34 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia
istrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 Sportello unico edilizia Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall’articolo 5 del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico dell’edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia
zione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Ai fini dell’accesso telematico al SUE si rimanda al sito internet istituzionale http://www.comune.cocconato.at.it/ alla sezione Edilizia Privata. 45.2 Sportello unico attività produttive Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del
ata. 45.2 Sportello unico attività produttive Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta
el decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell’attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e specifica le relazioni con lo SUE.
efinisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e specifica le relazioni con lo SUE. Ai fini dell’accesso telematico al SUAP si rimanda al sito internet istituzionale http://www.comune.cocconato.at.it/ alla sezione Sportello Unico Attività Produttive. 45.3 Commissione edilizia
- La commissione edilizia è facoltativa e quando nominata costituisce l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico, architettonico ed edilizio.
oltativa e quando nominata costituisce l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico, architettonico ed edilizio. 2. La commissione edilizia è composta da nove componenti. 3. I membri sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie
tti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed
35 alla gestione dei suoli, competenti alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale. 4. I componenti sono individuati tra le categorie professionali di architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti edili, esperti in urbanistica, esperti in storia dell’arte, esperti nelle discipline artistiche, iscritti, ove previsto, ai rispettivi ordini o collegi
istica, esperti in storia dell’arte, esperti nelle discipline artistiche, iscritti, ove previsto, ai rispettivi ordini o collegi professionali in rappresentanza degli operatori del settore edilizio, dell’urbanistica nonché della proprietà edilizia e/o costruttori. I soggetti per i quali si richiede l’iscrizione all’albo professionale, possono essere individuati anche facendo riferimento ad una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini o collegi di appartenenza.
ssere individuati anche facendo riferimento ad una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini o collegi di appartenenza. 5. Nella seduta d’insediamento della commissione edilizia, i componenti nominano quelli che tra loro svolgeranno la funzione di presidente e di vice presidente della commissione medesima. 6. Il Responsabile del Settore Tecnico o un suo delegato, svolge la funzione di segretario senza diritto di voto. 7. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli
e la funzione di segretario senza diritto di voto. 7. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. 8. Non possono, altresì, far parte della commissione edilizia il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali. 9. Non possono, inoltre, far parte della commissione edilizia i membri della commissione locale per il paesaggio istituita ai sensi della L. R. 01/12/2008, n. 32. 10. La commissione resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale che l’ha
tuita ai sensi della L. R. 01/12/2008, n. 32. 10. La commissione resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo consiglio comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita. 11. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in
e periodo deve essere eventualmente ricostituita. 11. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a quando il consiglio comunale non li abbia sostituiti. 12. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate ai precedenti commi e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
atibilità, ove siano accertate situazioni contemplate ai precedenti commi e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 13. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 14. La commissione esprime parere preventivo obbligatorio per:
ecadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 14. La commissione esprime parere preventivo obbligatorio per:
- ogni elemento decorativo (segnaletica privata, bacheche o vetrinette, insegne commerciali, insegne luminose, transenne e dissuasori, fioriere);
- de hors, chioschi e edicole;
- tende da sole aggettanti su spazi pubblici, coperture esterne e tettoie;
- fontane
- La commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le
ci, coperture esterne e tettoie;
- fontane
- La commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante per: a) l’adozione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata; b) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, relativi agli interventi di cui all’art. 10, comma 1, D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
36 16. il parere della commissione edilizia, di norma, attiene principalmente all’inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale e architettonico preesistenti, all’architettura dei fabbricati ed al modello tipologico e qualitativo delle costruzioni. 17. Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale o degli Uffici comunali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, anche integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può
- ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, anche integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere consultivo su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di varianti al P.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio
riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza; 18. La Commissione Edilizia, all'atto del suo insediamento, o entro i successivi tre mesi, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia
criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia dell'inserimento dei progetti edilizi nel contesto urbano, sia della qualità richiesta negli interventi. 19. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando
mente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 20. Nel caso in cui alla riunione fossero assenti sia il presidente e sia il vice presidente, in via del tutto straordinaria, svolge la funzione di presidente pro- tempore il componente più anziano d’età presente alla seduta. 21. I richiedenti e/o i loro tecnici – a seguito di motivata richiesta – possono
ponente più anziano d’età presente alla seduta. 21. I richiedenti e/o i loro tecnici – a seguito di motivata richiesta – possono assistere alla discussione della propria istanza ma debbono allontanarsi dall’aula quando i commissari esprimono il loro parere. 22. Assiste ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio tecnico comunali istruttore degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
itto di voto, il responsabile del servizio tecnico comunali istruttore degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa. 23. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma. 24. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi
nzione nel verbale di cui al successivo comma. 24. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta in esame; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento
siva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 25. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente;
a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente. 26. La commissione, qualora ciò non comporti pregiudizio per il rispetto del termine di cui al comma 3, art.20 del D.P.R. 380/2001, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse
ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali nonché richiedere al responsabile del procedimento il completamento della documentazione, rinviando – nei casi suddetti – l’espressione del parere.
37 27. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Eventuali prescrizioni tipologiche impartite devono essere chiaramente definite e riportate sul verbale e comunque, devono essere tali da non stravolgere l’impostazione architettonica del progetto; le modifiche saranno verificate dall’ufficio. 28. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
del progetto; le modifiche saranno verificate dall’ufficio. 28. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta. 29. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
a di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 30. l verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia. 31. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 45.4 Commissione locale per il paesaggio
- La commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico-scientifiche è
mpenso. 45.4 Commissione locale per il paesaggio
- La commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico-scientifiche è istituita ai sensi dell’articolo 148 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 nonché ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32.
- La commissione locale per il paesaggio è composta da cinque componenti scelti dal sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, in
composta da cinque componenti scelti dal sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, con esperienza
ntale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, con esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie. 3. Non possono far parte della commissione locale per il paesaggio il sindaco, assessori e consiglieri comunali. Non possono far parte della commissione medesima, inoltre, i membri della commissione edilizia, qualora nominata, istituita ai
. Non possono far parte della commissione medesima, inoltre, i membri della commissione edilizia, qualora nominata, istituita ai sensi dell’articolo 45.3 del presente regolamento. 4. Il comune trasmette alla regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula nonché gli atti dai quali risulti l’individuazione del responsabile al quale è demandato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
isulti l’individuazione del responsabile al quale è demandato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 5. Nella seduta di insediamento della commissione locale per il paesaggio, i componenti nominano quelli che tra loro svolgeranno la funzione di presidente e di vice presidente della commissione medesima. 6. Il responsabile dei procedimenti paesaggistici o suo delegato, svolge la funzione di segretario della commissione senza diritto di voto.
nsabile dei procedimenti paesaggistici o suo delegato, svolge la funzione di segretario della commissione senza diritto di voto. 7. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta per pari periodo. 8. I componenti della commissione locale per il paesaggio possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al
missione locale per il paesaggio possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a quando il sindaco non li abbia sostituiti. 9. I componenti della commissione locale per il paesaggio decadono dall’incarico per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive: la decadenza è dichiarata dal sindaco. 10. I componenti della commissione locale per il paesaggio decaduti o dimissionari
utive: la decadenza è dichiarata dal sindaco. 10. I componenti della commissione locale per il paesaggio decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della lettera di dimissioni o da quella di esecutività della deliberazione che ne dichiara la decadenza. 11. La commissione locale per il paesaggio esprime i pareri previsti dall’articolo 148, comma 3, Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del
38 paesaggio”, di supporto al soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonché dall’articolo 7, Legge Regionale 01/12/2008, n. 32, secondo le vigenti disposizioni in materia. 12. Gli interventi edilizi oggetto di richiesta di permesso di costruire che vengono sottoposti all’esame della commissione locale per il paesaggio per la formulazione del parere di competenza, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
ocale per il paesaggio per la formulazione del parere di competenza, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 13. La commissione locale per il paesaggio, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
ga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 14. Nel caso in cui alla riunione fossero assenti sia il presidente e sia il vice presidente, in via del tutto straordinaria, svolge la funzione di presidente pro- tempore il componente più anziano d’età presente alla seduta. 15. I componenti della commissione locale per il paesaggio interessati alla
l componente più anziano d’età presente alla seduta. 15. I componenti della commissione locale per il paesaggio interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula: dell’osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere. 16. Vi è interesse all’argomento quando il componente della commissione stessa partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi in
quando il componente della commissione stessa partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta in esame; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della commissione locale per il paesaggio; quando appalti la
concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della commissione locale per il paesaggio; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente l’autorizzazione paesaggistica o del progettista. 17. La commissione all’atto dell’insediamento può enunciare dettagliatamente in un documento, in maniera il più possibile oggettiva, i criteri e i parametri di valutazione a cui si atterrà nell’esprimere i propri pareri.
, in maniera il più possibile oggettiva, i criteri e i parametri di valutazione a cui si atterrà nell’esprimere i propri pareri. 18. La commissione locale per il paesaggio esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto: in caso di parità prevale il voto del presidente. 19. Il segretario della commissione locale per il paesaggio redige il verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario medesimo e viene allegato agli atti
locale per il paesaggio redige il verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario medesimo e viene allegato agli atti relativi all’autorizzazione paesaggistica richiesta. 20. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso, con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o
ella pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso, con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 21. La commissione locale per il paesaggio, qualora ciò non comporti pregiudizio per il rispetto dei termini prescritti per la conclusione del procedimento, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha la facoltà di
i per la conclusione del procedimento, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha la facoltà di convocare e di sentire i richiedenti o i loro delegati anche insieme ai progettisti e di eseguire sopralluoghi collegiali, rinviando – nei casi suddetti – l’espressione del parere. 22. La commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere il quale può essere favorevole o contrario. Eventuali prescrizioni tipologiche impartite devono
saggio esprime il proprio parere il quale può essere favorevole o contrario. Eventuali prescrizioni tipologiche impartite devono essere chiaramente definite e riportate sul verbale e comunque, devono essere tali da non stravolgere l’impostazione architettonica del progetto. In ogni caso, la commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 23. Per la realizzazione degli interventi che interessano immobili (aree e fabbricati)
e risultanze della relazione istruttoria. 23. Per la realizzazione degli interventi che interessano immobili (aree e fabbricati) per i quali sussiste un vincolo paesistico, ambientale, storico od artistico, è comunque necessario acquisire, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, i pareri, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati, degli enti competenti alla tutela del vincolo medesimo.
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con spec
39 45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica) E’ la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016). Il comune esercita la funzione inerente l’organo tecnico, in forma singola o associata, in convenzione o in avvalimento ai sensi dell’articolo 3 bis della l.r. 56/1977. Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con spec
’articolo 3 bis della l.r. 56/1977. Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale Le pratiche edilizie possono essere presentate in via telematica attraverso l’apposito “portale” istituito all’uopo secondo le indicazioni pubblicate sul sito web comunale. Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
istituito all’uopo secondo le indicazioni pubblicate sul sito web comunale. Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP
- Lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) di cui al precedente articolo 45.2, gestisce in autonomia le pratiche relative all’edilizia produttiva ossia riguardanti immobili, aree o fabbricati, ad uso non residenziale, destinati allo svolgimento di una qualunque attività produttiva o di prestazione di servizi.
abbricati, ad uso non residenziale, destinati allo svolgimento di una qualunque attività produttiva o di prestazione di servizi. 2. Le suddette pratiche, sia in forma “semplice” e sia quali atti endo-procedimentali di un procedimento unico, siano esse istanze, segnalazioni, comunicazioni, dichiarazioni, etc., devono essere presentate tutte direttamente al S.U.A.P., salvo che riguardino gli impianti e le infrastrutture
hiarazioni, etc., devono essere presentate tutte direttamente al S.U.A.P., salvo che riguardino gli impianti e le infrastrutture espressamente escluse dall’ambito di applicazione del D.P.R. 160/2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dello stesso.
Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati
40 CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati L’esercizio del potere di autotutela e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati, avvengono nel rispetto delle vigenti normative in materia sovraordinate (L. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. 56/1977). Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanisti
1/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. 56/1977). Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
alità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
azioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il certificato urbanistico (C.U.) è emesso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Il certificato di destinazione urbanistica (C.d.U) è emesso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
ni dalla richiesta. 4. Il certificato di destinazione urbanistica (C.d.U) è emesso nel termine di trenta giorni dalla richiesta. 5. Il certificato di destinazione urbanistica (C.d.U) conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi La proroga ed il rinnovo dei permessi di costruire nonché le modalità di svolgimento dei relativi
Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
rinnovo dei titoli abilitativi La proroga ed il rinnovo dei permessi di costruire nonché le modalità di svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi avvengono nel rispetto delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.P.R. 380/2001). Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità Le modalità di sospensione all’uso e la dichiarazione di inagibilità degli immobili, avvengono nel rispetto delle vigenti normative in materia sovraordinate (R.D. 1265/1934, D.P.R. 380/2001, L.R.
Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: crite
à degli immobili, avvengono nel rispetto delle vigenti normative in materia sovraordinate (R.D. 1265/1934, D.P.R. 380/2001, L.R. 56/1977). Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, avviene nel rispetto della vigente normativa in materia sovraordinata (D.P.R. 380/2001) ed è disciplinato, in maniera organica, nelle specifiche deliberazioni comunali.
Articolo 53 Pareri preventivi
tiva in materia sovraordinata (D.P.R. 380/2001) ed è disciplinato, in maniera organica, nelle specifiche deliberazioni comunali. Articolo 53 Pareri preventivi
- La commissione edilizia, qualora nominata, e la commissione locale per il paesaggio, esprimono pareri preventivi a seguito di adeguata istanza dei titolari.
41 2. Qualora l’intervento edilizio proposto non ricadesse in un caso specifico da sottoporre all’esame da parte della commissione edilizia, se nominata, oppure della commissione locale per il paesaggio, la richiesta di parere preventivo può essere esaminata dagli uffici preposti all’istruttoria delle pratiche edilizie. 3. Il proprietario di un immobile, o il titolare di altro diritto equivalente ai sensi di legge, può
Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edili
ia delle pratiche edilizie. 3. Il proprietario di un immobile, o il titolare di altro diritto equivalente ai sensi di legge, può presentare al Comune, in caso di interventi edilizi o urbanistici di particolare complessità normativa o per una valutazione di carattere estetico/architettonica, un progetto che illustri sinteticamente l'intervento per l'ottenimento di un parere preliminare o di massima non vincolante. Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edili
ere preliminare o di massima non vincolante. Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento
ll'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà, con apposita ordinanza, al
nsistenza delle operazioni medesime. 2. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà, con apposita ordinanza, al proprietario di procedere senza indugio agli interventi urgenti necessari (sgombero, puntellamenti, riparazioni o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) al fine di rimuovere la situazione di pericolo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 3. Se il pericolo non fosse ritenuto imminente, l'Ufficio comunale competente, ai sensi dell'art. 107
l D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 3. Se il pericolo non fosse ritenuto imminente, l'Ufficio comunale competente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, con apposita ordinanza, comunicherà al proprietario lo stato delle cose con l'ingiunzione ad eseguire i lavori necessari in un tempo fissato dal provvedimento stesso. 4. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità
o dal provvedimento stesso. 4. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 5. Qualora venga accertato lo stato di degrado di aree inedificate o di edifici dismessi che
e normali condizioni di intervento. 5. Qualora venga accertato lo stato di degrado di aree inedificate o di edifici dismessi che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica, disagio per il decoro e la qualità urbana, il Comune intimerà con apposita ordinanza al proprietario di eseguire i necessari interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza. 6. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di
Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedi
izia e messa in sicurezza. 6. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio il comune applica la specifica normativa vigente sovraordinata ed il regolamento comunale in materia di accesso agli atti ed ai
Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
il comune applica la specifica normativa vigente sovraordinata ed il regolamento comunale in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.Lgs. 33/2013) Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti I contenuti del presente articolo sono disciplinati dalla normativa in vigore e dalle forme regolamentari previste dall’Ente, pubblicate all’interno del sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.cocconato.at.it/
Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
lamentari previste dall’Ente, pubblicate all’interno del sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.cocconato.at.it/ Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili Qualora ritenuto utile ed opportuno, ai fini della valorizzazione dell’ambiente urbano, della qualità architettonica, del paesaggio rurale nonché per la realizzazione di opere pubbliche mediante risorse finanziarie pubbliche e/o private, la progettazione urbanistica e/o di architettura, potrebbe
i opere pubbliche mediante risorse finanziarie pubbliche e/o private, la progettazione urbanistica e/o di architettura, potrebbe avvenire attraverso concorsi pubblici di idee o di progettazione.
Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e
42 TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- Le comunicazioni di inizio dei lavori, di differimento dei lavori, di sostituzione e variazioni, per
ri, della sicurezza etc.
- Le comunicazioni di inizio dei lavori, di differimento dei lavori, di sostituzione e variazioni, per i diversi interventi edilizi, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia sovraordinate (L.241/1990 e D.P.R. 380/2001).
- Dette comunicazioni sono conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte ed adottata dal Comune di Cocconato, reperibile sul sito web comunale.
stica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte ed adottata dal Comune di Cocconato, reperibile sul sito web comunale. 3. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti. 4. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere
la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. 5. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli
anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine. 6. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici
Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori
re conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori La comunicazione di fine lavori per i diversi interventi edilizi avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia sovraordinate (L. 241/1990 e D.P.R. 380/2001) e sono conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte ed adottata dal
Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
.R. 380/2001) e sono conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte ed adottata dal Comune di Cocconato, reperibile sul sito web comunale. Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare
ressino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento; 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al
olo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere; 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese
43 Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. La comunicazione di avvio delle opere relative alle diverse bonifiche, tra cui quelle per l’amianto e quelle per ordigni bellici, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia sovraordinate (D.Lgs. 152/2006, L.R. 30/2008, D.G.R. 25-6899/2013, D.G.R. 58-4532/2016).
Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
o delle vigenti disposizioni in materia sovraordinate (D.Lgs. 152/2006, L.R. 30/2008, D.G.R. 25-6899/2013, D.G.R. 58-4532/2016).
44 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
bilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
i siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
ecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni
ere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
ntieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
li spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori; 2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione
io comunale - provvede: a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria; 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente; 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n.
recinzioni provvisorie
- Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
45 2. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate dall’articolo 21, D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e dall’articolo 40, D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione). 3. Il titolare dell'atto abilitativo a costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa denuncia al Comune recingere provvisoriamente
erventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa denuncia al Comune recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. 4. In ogni caso devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua; tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori deve essere contenuto all'interno dell'area recinta per il cantiere.
; tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori deve essere contenuto all'interno dell'area recinta per il cantiere. 5. Le recinzioni provvisorie di cantiere, da realizzarsi con pannellature continue di materiale resistente, devono avere aspetto decoroso ed essere alte almeno m. 2,00; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice
; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m., che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non
organo sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di m. 10,00, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di cmq. 50,00, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che
ono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle
addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. L'Amministrazione può consentire l'inserimento sulle recinzioni provvisorie di messaggi pubblicitari o di spazi per affissioni in coerenza con i disposti del vigente regolamento per la
inzioni provvisorie di messaggi pubblicitari o di spazi per affissioni in coerenza con i disposti del vigente regolamento per la pubblicità ed a condizione che siano mantenuti in condizioni decorose. Sulle recinzioni provvisorie possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni dell'andamento dei lavori, secondo modelli e tipologie che possono essere stabilite dall'Amministrazione.
Articolo 65 Cartelli di cantiere
tizie sulle previsioni dell'andamento dei lavori, secondo modelli e tipologie che possono essere stabilite dall'Amministrazione. 9. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 10. Il comune, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 65 Cartelli di cantiere
Articolo 65 Cartelli di cantiere
di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 65 Cartelli di cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
one; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
46 Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di
anti posti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di
ltre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio
l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle
on diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. 8. Tutti i materiali derivanti da terre da rocce e scavo devono integralmente rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze In ordine alle misure di cantiere ed alle eventuali tolleranze, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.P.R. 380/2001 e L.R. 19/1999).
Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei ris
uali tolleranze, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.P.R. 380/2001 e L.R. 19/1999). Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera Relativamente alle attività svolte nei cantieri si richiamano integralmente le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimarcando la particolare attenzione da porre, durante lo svolgimento
Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeolo
nte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimarcando la particolare attenzione da porre, durante lo svolgimento delle stesse, a provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in particolare tutte le lavorazioni che interferiscono con il suolo pubblico e i relativi sottoservizi. Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
osizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori,
all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti
speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione
47 all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede
azione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in
un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. 4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavor
ella salute. 4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a
uti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici
Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
l costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano
uito ad eventi accidentali
- E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente
hio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà
enti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
o; b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal
o strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
48 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di edifici esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati oppure in aree ad essi pertinenti, deve provvedere,
i installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati oppure in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza o di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;
- sicurezza nell’impiego;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
e; 6. risparmio energetico e ritenzione del calore; 7. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al
oni pubbliche diverse dal comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al comune gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico competente. 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio
Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità a
rofessionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportare per esteso le condizioni imposte; il comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l’ufficio suddetto. Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei
ifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o
dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua
alle strutture sovrastanti. 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in
ificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
49 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici sogget
la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
difici soggetti a flessibilità progettuale
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o
matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. 3. Il responsabile del servizio tecnico, sentito eventualmente il parere della commissione edilizia, qualora nominata, in sede di rilascio del permesso di costruire, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere
, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 4. Il responsabile del servizio tecnico, sentito eventualmente la commissione edilizia, qualora nominata, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti, quali: scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, superfetazioni, ecc., che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edifica
li: scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, superfetazioni, ecc., che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 5. I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all’edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato. Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati
degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- In ordine agli incentivi in oggetto, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.P.R. 380/2001, L. 106/2011, L.R. 20/2009).
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del
tto, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.P.R. 380/2001, L. 106/2011, L.R. 20/2009). 2. Eventuali incentivi consistenti nella riduzione del contributo di costruzione sono previsti nelle deliberazioni comunali appositamente adottate. Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon In ordine alle misure di prevenzione del rischio gas radon, si applicano le disposizioni delle vigenti
Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie de
one del rischio gas radon In ordine alle misure di prevenzione del rischio gas radon, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (in particolare l’articolo 11 della L.R. 5/2010). Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale
abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a
è misurata "sottotrave". 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il
50 volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. 3. L’altezza minima interna utile, misurata tra pavimento e soffitto dei locali adibiti ad abitazione o ad usi comportanti la presenza umana anche non permanente, per i quali non sussistano normative specifiche che ne regolino l’altezza minima, è fissata per tutto il territorio comunale in
per i quali non sussistano normative specifiche che ne regolino l’altezza minima, è fissata per tutto il territorio comunale in metri 2,70 (riducibile a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli e tutti i locali accessori). 4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
truzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque
tteristiche originarie. 5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente. 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad
izio sanitario competente. 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, un’altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. 7. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 8. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e
tta del vano in cui esso è ricavato. 8. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 9. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "line
lle seguenti prescrizioni: a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "line
deve risultare non inferiore a 2,20 m. Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") In ordine alle misure di sicurezza ed ai dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sulle coperture, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 20/2009 e regolamento regionale 23/05/2016, n. 6/R).
Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature
51 Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa In ordine alle prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 9/2016).
Articolo 80 Strade
cito e la raccolta della scommessa, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 9/2016).
52 CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Articolo 80 Strade Si rimanda al Codice della Strada e alle relative norme di attuazione. Articolo 81 Portici
- Non contemplato nel P.R.G.C. Articolo 82 Piste ciclabili
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
Articolo 82 Piste ciclabili
tici
- Non contemplato nel P.R.G.C. Articolo 82 Piste ciclabili
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette. Articolo 83 Aree per parcheggio In ordine alle aree a parcheggio, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L. 122/1989, L.R. 56/1977).
Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate
le aree a parcheggio, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L. 122/1989, L.R. 56/1977). Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26. Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate Articolo non in vigore Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti
assaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed
tuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
ono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni
za non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, tranne nel centro storico.
mità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, tranne nel centro storico. 8. Nelle aree storico ambientali i percorsi pedonali d’uso pubblico devono essere realizzati in pietra di fiume, in blocchetti di porfido o di altro materiale lapideo quale lastre di serizzo con eventuali parti in ammattonato. 9. Devono essere rispettate le prescrizioni dell’art.5 delle norme di attuazione del P.R.G.C..
Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
53 Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
ecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,50 m e
ve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,50 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m, salvo casi particolari. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o
pazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
ità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili,
rmazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992,
Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico
urezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo
ari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni
llazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 che tengano conto del contesto ambientale in cui si inseriscono le strutture. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
i, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
upazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. L’Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, consentire a titolo precario, su aree pubbliche, private o vincolare dal P.R.G. per servizi pubblici, l’installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante, somministrazione al
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fro
54 pubblico di bevande, alimenti, ecc.), tali attrezzature non possono avere una superficie superiore a mq. 20. È vietato l’uso dell’alluminio anodizzato naturale o color bronzo, in legno naturale chiaro e del cemento armato a vista. Devono essere usati materiali tradizionali, quali ferro battuto, vetro, legno, mattoni pieni vecchi aventi come legante la calce. Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fro
i vecchi aventi come legante la calce. Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza,
l'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando
attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento
io della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il
termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto,
ministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all‟articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all‟articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione. 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
ana e numeri civici; b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g. lapidi commemorative;
recchi relativi; f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g. lapidi commemorative; h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
55 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti
per cui è effettuata. 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti
Articolo 89 Recinzioni
cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. Articolo 89 Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al
posti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
i di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muro pieno esistente, previsti solo parziali rifacimenti; b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0.80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2.00 m; c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2.00 m da piano strada;
e o siepi per un'altezza massima complessiva di 2.00 m; c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2.00 m da piano strada; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2.00 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizio a vista o
l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizio a vista o intonacato oppure quelli tradizionali ritenuti più idonei al fine dell’inserimento architettonico ed ambientale, eventualmente integrati con cancellate in ferro. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro o rete metallica. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al
sono ferro o rete metallica. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o
elle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all’articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata
edesimo articolo 86 comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. I cancelli a movimento motorizzato possono, eventualmente, essere posizionati anche a filo delle recinzioni.
rezza degli utenti. I cancelli a movimento motorizzato possono, eventualmente, essere posizionati anche a filo delle recinzioni. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
Articolo 90 Numerazione civica
56 Articolo 90 Numerazione civica
- Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile
irettamente raggiungibili. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro
ono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo o in ceramica dipinta a mano. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.
Articolo 91 Aree Verdi
57 CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE Articolo 91 Aree Verdi
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- Il comune, con ordinanza o con esplicita condizione apposta ai permessi di costruire, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di
ai permessi di costruire, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici o altre aree normative. 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di
,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a
visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 6. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile
Articolo 92 Parchi urbani
i che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. Articolo 92 Parchi urbani Il comune, nell’ambito della propria attività di governo del territorio, favorisce e promuove la realizzazione e la sistemazione dei parchi urbani ed aree verdi pubbliche. Articolo 93 Orti urbani Articolo non in vigore Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale
Articolo 93 Orti urbani
rbani ed aree verdi pubbliche. Articolo 93 Orti urbani Articolo non in vigore Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale Il Piano Regolatore Comunale individua all’interno di ambiti di particolare valore storico-ambientale percorsi di valorizzazione turistica e del paesaggio agricolo. Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini Articolo non in vigore Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo In ordine alla tutela del suolo e del sottosuolo, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in
suolo e del sottosuolo In ordine alla tutela del suolo e del sottosuolo, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 22/1996).
Articolo 97 Approvvigionamento idrico
58 CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Articolo 97 Approvvigionamento idrico In ordine all’approvvigionamento idrico, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.Lgs. 152/2006, L.R. 22/1996, regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R, regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, D.C.R. 117-10731/2007 Piano di tutela delle acque). Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque
onale 11/12/2006, n. 15/R, D.C.R. 117-10731/2007 Piano di tutela delle acque). Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque In ordine alla depurazione e smaltimento delle acque, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (deliberazione del Comitato dei Ministri 04/02/1977, D.Lgs. 152/2006, L.R. 13/1990, L.R. 48/1993, L.R. 6/2003, regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R, Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
/1990, L.R. 48/1993, L.R. 6/2003, regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R, Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007). Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati In ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.Lgs. 156/2006, L.R. 24/2002, Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con D.C.R. 19/04/2016,n. 140- 14161).
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica
2002, Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con D.C.R. 19/04/2016,n. 140- 14161). Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica In ordine alla distribuzione dell’energia elettrica, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 43/2000, L.R. 19/2004, Piano energetico ambientale regionale approvato con D.C.R. 03/02/2004, n. 351-3642, D.G.R. 02/07/2012, n. 19-4076, D.G.R. 30/05/2016, n. 29-3386).
Articolo 101 Distribuzione del gas
mbientale regionale approvato con D.C.R. 03/02/2004, n. 351-3642, D.G.R. 02/07/2012, n. 19-4076, D.G.R. 30/05/2016, n. 29-3386). Articolo 101 Distribuzione del gas In ordine alla distribuzione del gas, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 43/2000, D.C.R. 11/01/2007, n. 98-1247). Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso
ca dei veicoli elettrici Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi intereventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione
.4.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la
ione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali (art. 4, comma 1ter, D.P.R. 380/2001).
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti
59 Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento In ordine alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.G.R. 04/08/09, n. 45-11967, D.G.R. 04/08/09, n. 46-11968, D.G.R. 14/12/2010, n. 3-1183, D.D. 03/03/2016, n 66). Articolo 104 Telecomunicazioni
Articolo 104 Telecomunicazioni
n. 45-11967, D.G.R. 04/08/09, n. 46-11968, D.G.R. 14/12/2010, n. 3-1183, D.D. 03/03/2016, n 66). Articolo 104 Telecomunicazioni In ordine alle telecomunicazioni, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.Lgs. 259/2003, L.R. 19/2004, e deliberazioni regionali di attuazione, D.D. 09/07/2014, n. 218).
Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei l
60 CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche
al decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
ione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è
iguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di
rtinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone,
o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
vere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Il comune promuove la qualità architettonica delle facciate degli edifici e degli altri elementi architettonici di pregio prospicienti spazi pubblici o da essi percepibili.
- Si vedano, in proposito, le indicazioni contenute nella D.G.R. 22/03/2010, n. 30-13616.
- Si richiamano le prescrizioni dell’art.5 comma 1 lett. a) delle norme di attuazione del P.R.G.C..
Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
R. 22/03/2010, n. 30-13616. 3. Si richiamano le prescrizioni dell’art.5 comma 1 lett. a) delle norme di attuazione del P.R.G.C.. Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m;
lla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,20 m; b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono: c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m (fatte salve verifiche della compatibilità con le vigenti normative in materia di sicurezza e protezione antinfortunistica).
61 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
- per le zone A, B e E, e per solo gli edifici di pregio, di antico impianto e di valore documentario, ferro o ghisa o esempio fabbricati esistenti;
- per tutte le altre zone sono ammessi tutti i materiali;
- il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
li;
- il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
- Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le
opertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione. 4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che
le seguenti sporgenze massime: a. 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; b. 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
Articolo 108 Allineamenti
ciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. c. 0,05 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3.00 m. 5. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. Articolo 108 Allineamenti
Articolo 108 Allineamenti
bliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. Articolo 108 Allineamenti L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Articolo 109 Piano del colore
Articolo 109 Piano del colore
ali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Articolo 109 Piano del colore Non si ritiene di introdurre regole di dettaglio Articolo 110 Coperture degli edifici
- Le coperture devono essere a semplici falde, con manto in coppi vecchi o similari nelle parti sottostanti ed orditure in legno. Le tegole portoghesi “tipo vecchio”, coppo nuovo antichizzato sono
cchi o similari nelle parti sottostanti ed orditure in legno. Le tegole portoghesi “tipo vecchio”, coppo nuovo antichizzato sono consentiti solo per gli interventi all’esterno della zona storico ambientale; all’interno di questa, in casi di oggettiva impossibilità di utilizzo di materiali previsti, è consentito l’utilizzo di lastre sottocoppo e soprastanti coppi, nelle modalità di cui sopra. 2. Le coperture dei casotti agricoli devono avere orditura in legno e coppi alla piemontese con
pi, nelle modalità di cui sopra. 2. Le coperture dei casotti agricoli devono avere orditura in legno e coppi alla piemontese con pendenza massima del 35%. 3. I cornicioni devono essere con orditura e manto a vista con gronda in vista in rame a sezione tonda o con tavolato ove già esistente o con sagomature solo ove esistente è possibile mantenere o ricostruire il cornicione in tavolato. 4. Sono ammesse coperture con lastre ondulate in lamiera (tipo coppo con coloriture tipiche
costruire il cornicione in tavolato. 4. Sono ammesse coperture con lastre ondulate in lamiera (tipo coppo con coloriture tipiche piemontesi ) solo su magazzini agricoli, stalle o edifici similari. 5. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino rifacimento totale della struttura della copertura e qualora sia dimostrata con specifica relazione ed analisi tecnica l’impossibilità di utilizzo di coppi o tegole portoghesi “tipo vecchio”, per motivazioni di carattere
lazione ed analisi tecnica l’impossibilità di utilizzo di coppi o tegole portoghesi “tipo vecchio”, per motivazioni di carattere statico è ammessa deroga, solo per i fabbricati in area agricola, la realizzazione del manto di
Articolo 111 Illuminazione pubblica
62 copertura con lastre ondulate in lamiera (tipo coppo coloriture tipiche piemontesi). Articolo 111 Illuminazione pubblica Il comune cura la corretta illuminazione degli spazi pubblici o di uso pubblico del concentrico e dei nuclei abitati posti sul territorio, in applicazione dei principi di sicurezza, efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento luminoso e comunque, nel rispetto delle normative tecniche
Articolo 112 Griglie ed intercapedini
di sicurezza, efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento luminoso e comunque, nel rispetto delle normative tecniche sovraordinate. Nelle aree storico ambientali deve essere realizzata con corpi illuminanti dello stesso tipo e modello di quelli tradizionalmente in uso nel centro storico. Articolo 112 Griglie ed intercapedini Per quanto riguarda le griglie e le intercapedini, si rimanda all’articolo 127 del presente regolamento.
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed
riglie ed intercapedini Per quanto riguarda le griglie e le intercapedini, si rimanda all’articolo 127 del presente regolamento. Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o
o, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela
a antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle
e mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
ralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5. Relativamente agli impianti di condizionamento si applicano le disposizioni delle vigenti normative tecniche in materia sovraordinate.
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
vamente agli impianti di condizionamento si applicano le disposizioni delle vigenti normative tecniche in materia sovraordinate. 6. È vietata l’installazione di condizionatori, esposti in aggetto su pubblica via, nel Centro Abitato. Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi
ici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso
spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella
gnato dal transito dei veicoli. 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. 4. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
63 Edilizia, se istituita, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. 5. Nelle zone A, B e E i serramenti devono essere in legno impregnato o verniciato opaco con oscuramenti esterni (tipo persiane) di colore adeguato a quello delle facciate o alluminio preverniciato o PVC di tipologie adeguate al centro storico secondo le coloriture storicamente consolidate. Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
centro storico secondo le coloriture storicamente consolidate. Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal
cioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non
e di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
i domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
tivi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. Gli interventi riguardanti ogni elemento decorativo funzionale ed accessorio al contesto cittadino quali segnaletica privata, bacheche o vetrinette, insegne commerciali, insegne luminose,
ale ed accessorio al contesto cittadino quali segnaletica privata, bacheche o vetrinette, insegne commerciali, insegne luminose, transenne e dissuasori devono ottenere il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia, se costituita, che deve giudicarne l’idoneità in funzione del contesto urbano ed ambientale. 8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
ntesto urbano ed ambientale. 8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. 9. Devono essere rispettate le prescrizioni dell’art.5 delle norme di attuazione del P.R.G.C.. Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari
Devono essere rispettate le prescrizioni dell’art.5 delle norme di attuazione del P.R.G.C.. Articolo 116 Cartelloni pubblicitari In ordine ai cartelloni pubblicitari in fregio alle strade pubbliche si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992). Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza preferibilmente non
olo 117 Muri di cinta e di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza preferibilmente non superiore a 6,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore 2,00 m.
- Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 6,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti
zza non inferiore 2,00 m. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 6,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento
64 superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere rinverditi o intonacati con intonaco scazzuolato grezzo e tinteggiato o rivestiti in mattoni vecchi o mattoni fatti a mano con inserimento di eventuali pietre lavorati faccia a vista.
e tinteggiato o rivestiti in mattoni vecchi o mattoni fatti a mano con inserimento di eventuali pietre lavorati faccia a vista. 5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
ale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici
to di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici In ordine ai beni culturali ed agli edifici storici, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.Lgs. 42/2004). Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici Non si ritiene di introdurre regole di dettaglio o integrazioni rispetto alla normativa in vigore. Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urba
tegrazioni rispetto alla normativa in vigore. Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani Il comune persegue, nell’ambito della propria attività di realizzazione e gestione degli spazi e delle infrastrutture pubbliche e di governo dell’azione privata di trasformazione del territorio, la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere
del territorio, la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica ed alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche in riferimento ai principi ed alle disposizioni della Legge 18/04/2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'ab
65 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- In ordine al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche, si applicano le
Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari
delle barriere architettoniche. 2. In ordine al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L. 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 380/2001). Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari In ordine alle serre bioclimatiche e solari, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 13/2007, D.G.R. 45-11967/2009).
Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a serviz
he e solari, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (L.R. 13/2007, D.G.R. 45-11967/2009). Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici In ordine agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.M. 10/09/2010, D.Lgs. 28/2011, D.D. 66/2016). Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
ve in materia sovraordinate (D.M. 10/09/2010, D.Lgs. 28/2011, D.D. 66/2016). Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a
aini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature;
olo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
sterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
luviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
tture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. 8. Devono essere rispettate le prescrizioni dell’art.5 delle norme di attuazione del P.R.G.C..
Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
66 Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria; b. alla manutenzione e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
ne e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale; e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima
, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 3,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza
ne di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico
e destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
rminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono
i con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 15 lx (lux) sul piano stradale. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
o e di pubblica sicurezza. 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. 11. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 12. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
ono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 12. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è: a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
ppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 13. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
67 a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco
Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora
zi luce e chiostrine
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di
oni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni,
'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
- Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e
azione e canalizzazioni
- Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
i locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli,
ri frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
68 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata
atili ed animali in genere. 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
rmabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il
Articolo 128 Recinzioni
impedire la risalita dei ratti. 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. Articolo 128 Recinzioni Si rimanda all’articolo 89 del presente regolamento. Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
o 128 Recinzioni Si rimanda all’articolo 89 del presente regolamento. Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici In ordine ai materiali ed alle tecniche costruttive degli edifici, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.P.R. 380/2001, Prima parte – Capo II del presente regolamento). Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza Le aree di pertinenza dei fabbricati devono essere sistemate e mantenute nel rispetto di quanto
Articolo 131 Piscine
relative alle aree di pertinenza Le aree di pertinenza dei fabbricati devono essere sistemate e mantenute nel rispetto di quanto disposto dal vigente P.R.G.C.. Articolo 131 Piscine La costruzione di piscine è consentita su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie. Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale
e opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazi
69 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
- Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012. 2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla
tino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine
Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
pese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente. Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
- Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore, sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, con il direttore
e, sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori, a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo (articolo 29, comma 1, D.P.R. 380/2001). 2. Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini, nel rispetto delle norme vigenti.
Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altr
e necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini, nel rispetto delle norme vigenti. 3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell’articolo 27, comma 4, D.P.R. 380/2001. Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia,
lle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si
dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio
70 TITOLO V NORME TRANSITORIE Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all’articolo 3 della l.r. 19/1999. Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento
- Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi),
1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento. 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
71 ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è stato approvato con:
- deliberazione del C.C. n. 29 in data 27 luglio 2002
- divenuta esecutiva in data ……………
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. .............. in data .......................... Cocconato, lì Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale
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