Regolamento Edilizio - Comune di Minervino di Lecce
Comune di Lecce · Lecce, Puglia
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212 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
PROGETTISTA: Arch. Alberto GATTO - Maglie
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ANNESSO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
- I -
PARTE PRIMA
NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE
TITOLO I
NORME PRELIMINARI
MMA DI FABBRICAZIONE ---
MMA DI FABBRICAZIONE
- I -
PARTE PRIMA
NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE
TITOLO I
NORME PRELIMINARI
Art. I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. Scopo del presente Regolamento è la disciplina dell'attività costruttiva edilizia ed urbanistica in tutto il territorio comunale.
copo del presente Regolamento è la disciplina dell'attività costruttiva edilizia ed urbanistica in tutto il territorio comunale.
Il Regolamento edilizio pertanto contiene le norme che l'Autorità Comunale potrà adottare per controllare e regolare ogni forma di attività edilizia pubblica o privata sull'intero territorio comunale, atti-mi per garantire il rispetto delle caratteristiche funzionali, igieniche ed estetiche dei singoli edifici nonchè il loro ordinato inserimento nell'ambiente urbano.
caratteristiche funzionali, igieniche ed estetiche dei singoli edifici nonchè il loro ordinato inserimento nell'ambiente urbano.
aratteristiche funzionali, igieniche ed estetiche dei singoli edifici nonchè il loro ordinato inserimento nell'ambiente urbano.
**Art
ristiche funzionali, igieniche ed estetiche dei singoli edifici nonchè il loro ordinato inserimento nell'ambiente urbano.
Art. 2 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE. Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia e le seguenti norme legislative: codice civile; testo unico delle leggi sanitarie; cementizie, per l'aggetazione ed esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, per l'aggetazione idraulici
leggi sanitarie; cementizie, per l'aggetazione ed esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, per l'aggetazione idraulici, ecc
nonchè per l'uso del c.a. precompresso; disposizioni regolamentari per la protezione dagli incendi, per l'igiene del lavoro, per la prevenzione da-gli infortuni sul lavoro; norme concernenti la circolazione stradale; protezione delle bellezze naturali; disposizioni particolari per gli edifici pubblici o di interesse pubblico (scuole, ospedali, alberghi).
TITOLO II
COMMISSIONE EDILIZIA
TITOLO II
COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione Edilizia è composta da:
- a) Sindaco o Assessore delegato - Presidente;
- b) Assessore ai LL.PP.;
- c) Tecnico comunale, con funzioni di segretario;
- d) Uffciale sanitari;
- e) Un ingegnere o architetto libero professionista;
- f) Un geometra libero professionista;
- g) Un esperto nelle varie materie artistiche;
- h) Un rappresentante della Soprintendenza ai monumenti e gallerie o un suo delegato;
n esperto nelle varie materie artistiche;
- h) Un rappresentante della Soprintendenza ai monumenti e gallerie o un suo delegato;
- i) Un rappresentante dell'E.P.T..
I membri di cui alle lettere e), f), g) sono eletti dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto.
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Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta della stessa C.E., può invitare alle adunanze della Commissione Edilizia in qualità di Consulenti esterni altri esperti nel campo tecnico, urbanistico e legale per pareri su progetti di particolare importanza.
tà di Consulenti esterni altri esperti nel campo tecnico, urbanistico e legale per pareri su progetti di particolare importanza.
Art. 4 - DURATA IN CARICA - INCOMPATIBILITA'. I componenti la C.E. di cui alle lettere e), f), g) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle adunanze.
no considerati dimissionari e sostituiti se, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle adunanze.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti e discendenti, gli affini di I° grado, lo adottato o l'adottante.
Art. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione Edilizia dà pareri al Sindaco:
lo adottato o l'adottante.
Art. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione Edilizia dà pareri al Sindaco:
- Sui progetti delle opere soggette alla Licenza di costruzione di cui al successivo art. 8;
- Sui progetti di opere soggette ad autorizzazione di cui al successivo art. I8 (lottizzazioni, ecc.);
- Su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
art. I8 (lottizzazioni, ecc.); 3) Su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale; 4) Sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel cimitero o nel le pubbliche piazze; 5) Su qualunque opera di speciale interesse comunale; 6) Sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati;
Il giudizio della Commissione Edilizia curerà il rispetto delle disposizioni regolamentari nonchè l'aspetto igienico ed estetico dei progetti presentati, onde evitare eventuali deturpazioni architetto niche, discordanze di stile e di colore. La Commissione può quindi rinviare i progetti per uno nuovo studio esprimendo all'uopo eventua li direttive.
La determinazione del Sindaco in dissenso dal parere della Commissione Edilizia dovrà essere adeguatamente motivata.
direttive.
La determinazione del Sindaco in dissenso dal parere della Commissione Edilizia dovrà essere adeguatamente motivata.
E' consentito infine sottoporre all'esame della Commissione Edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza, onde ottenere un adeguato preliminare ed eventuali direttive per la esecuzione del progetto definitivo.
particolare importanza, onde ottenere un adeguato preliminare ed eventuali direttive per la esecuzione del progetto definitivo.
Art. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo ritenga necessario.
Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo ritenga necessario.
Gli inviti ai commissari devono essere notificati almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza; durante tale periodo i progetti devono essere depositati presso la segreteria del Comune a disposizione dei commissari stessi.
L'adunanza è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti, oltre il tecnico comunale segretario.
mmissari stessi.
L'adunanza è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti, oltre il tecnico comunale segretario.
Il parere della Commissione è espresso a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ale segretario.
Il parere della Commissione è espresso a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Tutti i progetti da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia dovranno essere preventivamente esaminati con opportuna istruttoria dall'Ufficio tecnico comunale per accertare la rispondenza alle prescrizioni e modalità di cui al successivo art. I2 ed al rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche contenute nel presente regolamento.
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ui al successivo art. I2 ed al rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche contenute nel presente regolamento.
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rispetto delle norme igieniche.
I pareri della Commissione o dei singoli membri saranno trascritti a verbale su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario e, nella seduta successiva, dagli altri componenti.
itti a verbale su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario e, nella seduta successiva, dagli altri componenti.
Il segretario provvederà inoltre ad annotare sommariamente il parere espresso dalla Commissione sull'incarico relativo alla domanda da esaminare ed ad apporre sui relativi grafici di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del ...", completata dalla data e dal visto del Sindaco o di suo delegato.
ra "esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del ...", completata dalla data e dal visto del Sindaco o di suo delegato.
Art. 7 - ASTENSIONE DEI SINGOLI COMMISSARI. I membri della Commissione non possono assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio su progetti da essi elaborati o in cui siano comunque direttamente o indirettamente interessati, a meno che non siano invitati a mente o indirettamente interessati, a meno che non siano invitati a fornire chiarimenti.
essati, a meno che non siano invitati a mente o indirettamente interessati, a meno che non siano invitati a fornire chiarimenti.
Della osservanza della suddetta prescrizione deve essere presa nota a verbale.
TITOLO III
LICENZA EDILIZIA
Art. 8 - OPERE SOGGETTE A LICENZA. Per l'esecuzione delle opere appresso indicate, su tutto il territorio comunale, è obbligatoria la richiesta di licenza al Sindaco da farsi nei modi e termini dei successivi artt. II e I2:
territorio comunale, è obbligatoria la richiesta di licenza al Sindaco da farsi nei modi e termini dei successivi artt. II e I2:
a) nuove costruzioni; b) ampliamenti, restauri, riattamenti, modifiche, trasformazioni straordinarie ed estetiche, demolizioni, ricostruzioni totali o parziali, sia all'interno che all'esterno, a costruzioni esistenti; c) introduzione di varianti ad opere già approvate prima o dopo che sia iniziata la costruzione;
terno, a costruzioni esistenti; c) introduzione di varianti ad opere già approvate prima o dopo che sia iniziata la costruzione; d) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate e recinsioni; e) modifiche, restauri e rifacimenti totali o parziali di intonaci, decorazioni e coloriture sui prospetti esterni degli edifici, pro spettino essi su strade, piazze od aree sia pubbliche che private;
razioni e coloriture sui prospetti esterni degli edifici, pro spettino essi su strade, piazze od aree sia pubbliche che private; f) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato: opere e costruzioni sotterranee; g) opere di urbanizzazione primaria del terreno; h) costruzione o modifica di edicole o monumenti funerari;
ruzioni sotterranee; g) opere di urbanizzazione primaria del terreno; h) costruzione o modifica di edicole o monumenti funerari; i) collocamento, rimozione e modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburanti e simili; l) collocamento o modifica di tende o tettoie sporgenti su suolo pubblico e privato, o comunque visibili da suolo pubblico.
Art. 9 - LAVORI ESEGUIBILI SENZA LICENZA. Possono essere eseguiti senza licenza edilizia, sempre che non interessino stabili dichiarati di interesse artistico o storico, i seguenti lavori:
a) demolizione e costruzione di di pavimenti interni; b) coloriture e decorazioni interne, e in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
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, e in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
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carichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.
ontenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.
ntenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.
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e in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.
Art. IO - LAVORI URGENTI. Potranno essere eseguite anche prima del rilascio della licenza edilizia le solo opere provvisònnàli di assoluta urgenza ritenute indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni
licenza edilizia le solo opere provvisònnàli di assoluta urgenza ritenute indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne tempestiva comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza con le modalità dei successivi artt
II e I2. Il proprietario inoltre risponderà della conformità delle opere alle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore con obbligo di attenersi alle prescrizioni che venissero in seguito fatte dal Sindaco, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle ancora da eseguirsi.
Art. II - DOMANDE DI LICENZA. Le domande per ottenere la licenza devono essere inoltrate al Sindaco in carta legale con gli allegati prescritti nel successivo art. I2
de per ottenere la licenza devono essere inoltrate al Sindaco in carta legale con gli allegati prescritti nel successivo art. I2. La licenza potrà essere richiesta anche da persona diversa dal proprietario del suolo, salva la facoltà della Amministrazione di accertare, prima del rilascio della licenza, che il richiedente non proprietario possa effettivamente disporre del suolo, fermo restando in ogni caso il principio che la licenza si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi.
La domanda di licenza ed i disegni allegati dovranno essere firmati dal richiedente e dal progettista. La firma del Direttore dei lavori e del costruttore potrà essere apposta anche posteriormente, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
del Direttore dei lavori e del costruttore potrà essere apposta anche posteriormente, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
I firmatari dovranno eleggere domicilio nel territorio del Comune, ove indirizzare tutte le comunicazioni inerenti la domanda stessa. Per il progettista ed il direttore dei lavori inoltre dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione al relativo Ordine o Albo professionale.
Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:
gli estremi dell'iscrizione al relativo Ordine o Albo professionale.
Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:
a) grafico delle opere da eseguire, redatto in conformità di quanto stabilito al successivo art. I2, in duplice o in triplice copia se vi sono opere in c.a., di cui una sempre in bollo; b) la ricevuta dell'avvenuto pagamento di eventuali diritti di Ufficio;
ia se vi sono opere in c.a., di cui una sempre in bollo; b) la ricevuta dell'avvenuto pagamento di eventuali diritti di Ufficio; c) il nulla osta da parte delle competenti Autorità nel caso di opere che interessano edifici esistenti destinati ad esproprio totale o parziale in virtù di piani urbanistici in vigore, la domanda dovrà contenere inoltre esplicita dichiarazione di rinuncia, in caso di esproprio, a maggiori indennità per effetto dei lavori da eseguire
enere inoltre esplicita dichiarazione di rinuncia, in caso di esproprio, a maggiori indennità per effetto dei lavori da eseguire, e la richiesta di stima dell'immobile nella sua attuale consistenza, da farsi in contraddittorio tra il richiedente e l'Ufficio tecnico comunale.
Art. I2 - ELABORATI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE. Per le opere di edilizia di cui all'art. 8, a corredo della domanda per il rilascio della licenza devono essere allegati i seguenti elaborati:
a) planimetria di insieme in scala non inferiore a I : 2000 (ossia stralcio dallo strumento urbanistico vigente) da cui risultino chiaramente i riferimenti al Programma di fabbricazione o ad even-
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rumento urbanistico vigente) da cui risultino chiaramente i riferimenti al Programma di fabbricazione o ad even-
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umento urbanistico vigente) da cui risultino chiaramente i riferimenti al Programma di fabbricazione o ad even-
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b) planimetria generale in scala non inferiore a I : 500 dalla quale risultino: l'orientamento, la larghezza delle strade adiacenti, la precisa ubicazione dell'opera, i nomi dei proprietari confinanti, la disposizione e le altezze degli edifici circostanti, le distanze dell'opera da eseguire rispetto ad essi
prietari confinanti, la disposizione e le altezze degli edifici circostanti, le distanze dell'opera da eseguire rispetto ad essi, ogni indicazione relativa alla sistemazione delle aree circostanti e delle recinzioni, nonchè alle aree di parcheggio esterne ed interne con re lative rampe di accesso;
c) piante quotate in scala non inferiore a I : IOO dei singoli piani, compreso lo scantinato e la copertura, con l'indicazione della destinazione dei singoli ambienti;
d) tutti i prospetti esterni ed interni in scala non inferiore a I:IOO con le quote riferite ai piani della strada, dei cortili o dei giardini e con l'indicazione precisa dei rapporti altimetrici rispetto agli spazi ed edifici confinanti;
rada, dei cortili o dei giardini e con l'indicazione precisa dei rapporti altimetrici rispetto agli spazi ed edifici confinanti;
e) almeno una sezione verticale quotata nel rapporto non inferiore a I:IOO in corrispondenza della scala o nella direzione della massima pendenza;
one verticale quotata nel rapporto non inferiore a I:IOO in corrispondenza della scala o nella direzione della massima pendenza;
ne verticale quotata nel rapporto non inferiore a I:IOO in corrispondenza della scala o nella direzione della massima pendenza;
f) una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle opere e delle strutture, dei materiali e colori che si intende impiegare nelle finiture esterne, dei sistemi per l'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile e per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque bianche e nere, sugli impianti, ecc
ionamento e distribuzione dell'acqua potabile e per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque bianche e nere, sugli impianti, ecc. nonchè i principali dati metrici della costruzione, ossia: superficie del lotto, superficie lorda coperta dei vari piani, il volume entro e fuori terra, il numero dei vani ed accessori.
Il Sindaco ha facoltà di chiedere che il progetto venga corredato di ulteriori elaborati costruttivi ed architettonici, anche in sca la diversa, di fotografie dei fabbricati contigui, di prospettive e di tutti quegli altri dati che ritenesse necessari per poter esprimere un adeguato giudizio sulla nuova opera.
di prospettive e di tutti quegli altri dati che ritenesse necessari per poter esprimere un adeguato giudizio sulla nuova opera.
Per gli elaborati di interesse artistico storico o semplicemente di pregio, o per quelli ad essi circostanti, per i luoghi di pubblico ritrovo, per depositi di materiali infiammabili o pericolosi, le domande devono essere corredate dal nulla osta delle competenti Autorità.
er depositi di materiali infiammabili o pericolosi, le domande devono essere corredate dal nulla osta delle competenti Autorità.
Nei progetti di sistemazioni, restauri, ampliamenti di Edifici, saranno indicato in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.
I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 2Ix29,7.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenza concernenti varianti o aggiunto a progetti già approvati.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenza concernenti varianti o aggiunto a progetti già approvati.
L'Amministrazione comunale rilascerà al richiedente una ricevuta dalla quale risultino il numero della pratica e la data di presentazione della domanda.
le rilascerà al richiedente una ricevuta dalla quale risultino il numero della pratica e la data di presentazione della domanda.
Art. I3 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI. L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro trenta giorni dagli Uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali e dove quello richiesto a norma dell'art. I3.
re richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali e dove quello richiesto a norma dell'art. I3.
Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunziato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto con ricorso giurisdizionale ovvero al Capo dello Stato; ciò senza che occorra alcun atto di diffida da parte del richiedente.
to con ricorso giurisdizionale ovvero al Capo dello Stato; ciò senza che occorra alcun atto di diffida da parte del richiedente.
Per i progetti approvati, l'autorizzazione all'esecuzione avviene mediante il rilascio della licenza edilizia, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.
iante il rilascio della licenza edilizia, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.
L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere notificato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della licenza edilizia in essa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.
ssenso dia luogo al rilascio della licenza edilizia in essa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.
Dell'avvenuto rilascio della licenza dovrà essere data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio fatta nei modi di Legge. chiunque potrà prendere visione presso gli Uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro l rilascio della licenza nel caso di contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento.
ti di progetto, e ricorrere contro l rilascio della licenza nel caso di contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento.
Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nal caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.
Art. I5 - VALIDITA' - RINNOVO - REVOCA DELLA LICENZA EDILIZIA. La licenza edilizia è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
erzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
La licenza edilizia è valida esclusivamente per il richiedente intestatario; dovrà essere conservata, anche in copia fotostatica, nel cantiere dei lavori ed esibita in ogni circostanza agli agenti comunali.
ovrà essere conservata, anche in copia fotostatica, nel cantiere dei lavori ed esibita in ogni circostanza agli agenti comunali.
In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o aventi causa dovranno chiedere la variazione della integrazione al Comune, il quale provvederà, a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che sarà dichiarata espressamente revocata.
une, il quale provvederà, a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che sarà dichiarata espressamente revocata.
La licenza edilizia ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, entro tale termine, lo opere a cui si riferisce risulti
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ne e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.
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ne e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.
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ne e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.
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ne e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.
Art. I4 - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - PUBBLICAZIONE. Nei centri abitati
i legge per il rilascio della licenza stessa.
Art. I4 - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - PUBBLICAZIONE. Nei centri abitati, nelle zone di completamento e di espansione il rilascio della licenza di costruzione è in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o della provisione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse o l'impegno dei privati di procedere alla attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza (art
Nelle nuove zone di espansione (Zone C) in particolare il rilascio della licenza edilizia è tassativamente subordinato alla preventiva approvazione della lottizzazione convenzionata da farsi nei modi e termini di legge.
Nelle zone rurali invece la concessione della licenza di costruzione non è subordinata alla esistenza o previsione delle opere di urbanizzazione; nè è richiesta lottizzazione.
icenza di costruzione non è subordinata alla esistenza o previsione delle opere di urbanizzazione; nè è richiesta lottizzazione.
La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza edilizia, da adottare dopo aver sentito il parere della Commissione edilizia, deve essere notificata all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di esperimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti a norma dell'art. I3.
la data di esperimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti a norma dell'art. I3.
Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunziato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto con ricorso giurisdizionale ovvero al Capo dello Stato; ciò senza che occorra alcun atto di diffida da parte del richiedente.
to con ricorso giurisdizionale ovvero al Capo dello Stato; ciò senza che occorra alcun atto di diffida da parte del richiedente.
Per i progetti approvati, l'autorizzazione all'esecuzione avviene mediante il rilascio della licenza edilizia, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.
iante il rilascio della licenza edilizia, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.
L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere notificato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della licenza edilizia in essa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.
ssenso dia luogo al rilascio della licenza edilizia in essa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.
Dell'avvenuto rilascio della licenza dovrà essere data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio fatta nei modi di Legge. chiunque potrà prendere visione presso gli Uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro l rilascio della licenza nel caso di contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento.
ti di progetto, e ricorrere contro l rilascio della licenza nel caso di contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento.
Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nal caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.
Art. I5 - VALIDITA' - RINNOVO - REVOCA DELLA LICENZA EDILIZIA. La licenza edilizia è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
erzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
La licenza edilizia è valida esclusivamente per il richiedente intestatario; dovrà essere conservata, anche in copia fotostatica, nel cantiere dei lavori ed esibita in ogni circostanza agli agenti comunali.
ovrà essere conservata, anche in copia fotostatica, nel cantiere dei lavori ed esibita in ogni circostanza agli agenti comunali.
In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o aventi causa dovranno chiedere la variazione della integrazione al Comune, il quale provvederà, a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che sarà dichiarata espressamente revocata.
une, il quale provvederà, a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che sarà dichiarata espressamente revocata.
La licenza edilizia ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, entro tale termine, lo opere a cui si riferisce risulti
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del termine suddetto potrà essere richiesto una tantum il rinnovo della licenza che il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.
il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.
La licenza edilizia potrà essere ancora re vocata:
I) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
ne, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
-
quando il titolare della licenza contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza stessa, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova autorizzazione;
-
quando la licenza sia stata rilasciata in contrasto con le norme legislative e regolamentari.
ottenuta nuova autorizzazione;
- quando la licenza sia stata rilasciata in contrasto con le norme legislative e regolamentari.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della licenza in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano portati a termine entro tre anni dalla data di inizio.
previsioni stesse, salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano portati a termine entro tre anni dalla data di inizio.
Art. I6 - DEROGHE. A norma dell'art. I6 della Legge 6.8.I965 n° 765 in deroga alle prescrizioni e limitazioni stabilite nel presente Regolamento Edilizio potranno essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le prescrizioni di zona riportate nella parte III del presente Regolamento.
d impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le prescrizioni di zona riportate nella parte III del presente Regolamento.
L'autorizzazione sarà accordata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza comunque della procedura prevista dall'art. 3 della Legge 2I.I2.I955 n.I357.
iberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza comunque della procedura prevista dall'art. 3 della Legge 2I.I2.I955 n.I357.
Art. I7 - RESPONSABILITA'. Il titolare della licenza, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'Impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle vigenti leggi, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamento e delle modalità esecutive prescritte nella licenza edilizia.
za, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamento e delle modalità esecutive prescritte nella licenza edilizia.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONI
Art. I8 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI. Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:
I
Art. I8 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI. Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:
- le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio, previo nulla osta delle competenti autorità;
- i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- i depositi su aree scoperte;
- le occupazioni di suolo pubblico.
er ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente; 3) i depositi su aree scoperte; 4) le occupazioni di suolo pubblico.
Art. I9 - LOTTIZZAZIONI. Nelle zone di completamento (ove richiesto dalle prescrizioni di zona) e nelle nuove zone di espansione pre-
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visto dal piano di fabbricazione, prima della edificazione è fatto obbligo ai proprietari dei terreni di chiedere al Comune l'autorizzazione a lottizzare.
azione, prima della edificazione è fatto obbligo ai proprietari dei terreni di chiedere al Comune l'autorizzazione a lottizzare.
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previo nulla osta del Provveditore Regionale alle OO.PP., sentita la Sezione Urbanistica e la competente Soprintendenza.
indaco, previo nulla osta del Provveditore Regionale alle OO.PP., sentita la Sezione Urbanistica e la competente Soprintendenza.
La domanda di autorizzazione pertanto, firmata da tutti i proprietari o dai loro rappresentanti legali, deve essere presentata al Sindaco corredata del piano di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio ed estese ad un intero comparto urbanisticamente già delimitato (v. planimetria P.F.).
si intendono utilizzare a scopo edilizio ed estese ad un intero comparto urbanisticamente già delimitato (v. planimetria P.F.).
Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti in una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione entro un congruo termine e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinare la redazione d'Ufficio.
Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è costituito dai seguenti elementi:
scano, può ordinare la redazione d'Ufficio.
Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è costituito dai seguenti elementi:
a) Estratto autentico di mappa, rilasciata in data non anteriore a sei mesi, dimostrativo della precisa ubicazione delle zone e delle proprietà interessate alla lottizzazione;
b) Stralcio in scala I:2000 del Programma di Fabbricazione vigente con l'indicazione della zona da lottizzare esteso anche alla zone adiacenti;
scala I:2000 del Programma di Fabbricazione vigente con l'indicazione della zona da lottizzare esteso anche alla zone adiacenti;
c) Stralcio delle norme attuative del P.F. vigente, relative alla zona da lottizzare;
tizzare esteso anche alla zone adiacenti;
c) Stralcio delle norme attuative del P.F. vigente, relative alla zona da lottizzare;
d) Planimetria in scala I:500 di progetto del piano di lottizzazione da cui risulti:
- la zona da lottizzare con l'altimetria, il parcellario del terreno e l'elenco dei proprietari interessati;
- la rete stradale interna e quella di allacciamento alla rete urbana, entrambe definite planimetricamente ed altimetricamente (sezioni e profili), nonchè le aree di parcheggio;
nto alla rete urbana, entrambe definite planimetricamente ed altimetricamente (sezioni e profili), nonchè le aree di parcheggio;
- la delimitazione e l'area dei singoli lotti;
- la delimitazione ed individuazione degli spazi riservati per attrezzature di zona a norma dell'art. 3 del D.M. 2.4.I968;
- il computo del volume costruibile e la sua distribuzione planivolumetrica;
- le opere di urbanizzazione esistenti e quelle previste o proposte per una migliore dotazione della zona;
one planivolumetrica;
- le opere di urbanizzazione esistenti e quelle previste o proposte per una migliore dotazione della zona;
- le eventuali rettifiche dei confini, le compensazioni fra i proprietari e quanto altro è necessario per realizzare l'edificazione proposta;
e) Planimetria generale in scala I:500 da cui risultino gli impianti tecnologici (rete idrica, elettrica e fognante) prevista a servizio della zona lottizzata;
f) Tavola o altro elaborato da cui risultino le norme attuative specifiche del piano di lottizzazione;
o della zona lottizzata;
f) Tavola o altro elaborato da cui risultino le norme attuative specifiche del piano di lottizzazione;
della zona lottizzata;
f) Tavola o altro elaborato da cui risultino le norme attuative specifiche del piano di lottizzazione;
g) Una relazione tecnica illustrativa dettagliata che descriva i criteri di impostazione urbanistica con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dal lo strumento urbanistico vigente; le caratteristiche tipologiche delle costruzioni previste, la funzionalità
resenti norme e dal lo strumento urbanistico vigente; le caratteristiche tipologiche delle costruzioni previste, la funzionalità, la congruità e la distribuzione dei servizi e delle attrezzature in programma ed esistenti.
Oltre al piano di lottizzazione occorrerà predisporre:
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- gli atti comprovanti che i richiedenti sono proprietari delle aree interessate dalla lottizzazione;
- lo schema del piano di lottizzazione riportato sulle mappe catastali, con l'ubicazione ed il calcolo delle sole aree da riservare ad usi pubblici;
- lo schema della convenzione, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8 della Legge 6.8.I967 n. 765.
ervare ad usi pubblici;
- lo schema della convenzione, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8 della Legge 6.8.I967 n. 765.
rvare ad usi pubblici;
- lo schema della convenzione, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8 della Legge 6.8.I967 n
rvare ad usi pubblici;
- lo schema della convenzione, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8 della Legge 6.8.I967 n. 765.
Gli elaborati di progetto, redatti da un tecnico laureato (ingegnere o architetto) e firmati dallo stesso, vanno presentati per il preventivo nulla osta in almeno cinque copie
o laureato (ingegnere o architetto) e firmati dallo stesso, vanno presentati per il preventivo nulla osta in almeno cinque copie, di cui una in bollo: una copia va alla Prefettura per l'approvazione da parte della C.P.A.; una copia va alla Sezione Urbanistica regionale ed altra al la competente Soprintendenza che devono esprimere il proprio parere; una copia resta presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP.: infine una copia viene restituita al Comune Vistata, unitamente al nulla osta Provveditoriale.
Sugli elaborati di progetto andranno poi trascritti gli estremi della delibera consiliare di adozione e della approvazione della GPA qualora il piano di lottizzazione sia di iniziativa pubblica, agli elaborati precedentemente indicati dovranno aggiungersi i seguenti:
a il piano di lottizzazione sia di iniziativa pubblica, agli elaborati precedentemente indicati dovranno aggiungersi i seguenti:
- Deliberazione di C.C. di adozione del piano di lottizzazione;
orati precedentemente indicati dovranno aggiungersi i seguenti:
- Deliberazione di C.C. di adozione del piano di lottizzazione;
- Elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare con annesso elaborato grafico, desunto dalle mappe catastali, in cui siano evidenziate le aree da espropriare o da vincolare, e le indicazioni relative alle varie Ditte alle quali, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 8 della Legge 6.8.I967 n
vincolare, e le indicazioni relative alle varie Ditte alle quali, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 8 della Legge 6.8.I967 n. 765, il piano di lottizzazione va notificato con l'invito a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione se accettano o meno il piano di lottizzazione di iniziativa pubblica.
Gli elaborati, in tale ultimo caso, andranno firmati dal tecnico progettista, dal Segretario Comunale e dal Sindaco.
Il rilascio della autorizzazione a lottizzare è sempre e comunque subordinato alla stipula e trascrizione nei registri immobiliari della convenzione, fatta ed approvata a norma di legge.
omunque subordinato alla stipula e trascrizione nei registri immobiliari della convenzione, fatta ed approvata a norma di legge.
Potrà eccezionalmente essere concesso anche prima della stipula della convenzione, quando ricorrano tutti i presupposti indicati, subordinandosi in tal caso la sua efficacia alla stipula stessa ed alla sua successiva trascrizione.
TITOLO V
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
o la sua efficacia alla stipula stessa ed alla sua successiva trascrizione.
TITOLO V
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 20 - RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI. Per le nuove costruzioni, ricostruzioni, modifiche ed ampliamenti di costruzioni esistenti, prima di dare inizio ai lavori il titolare della licenza dovrà chiedere alla Amministrazione Comunale i termini di allineamento ed i capisaldi altimetrici nei riguardi dei piani stradali e delle fognature.
Amministrazione Comunale i termini di allineamento ed i capisaldi altimetrici nei riguardi dei piani stradali e delle fognature.
Entro I5 giorni dalla data della richiesta, dovranno essere consegnati i punti fissi con la redazione, se necessario, di apposito verbale redatto in doppio esemplare e firmato dal titolare della licenza, dal costruttore, dal direttore dei lavori e dal rappresentante del Comune.
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firmato dal titolare della licenza, dal costruttore, dal direttore dei lavori e dal rappresentante del Comune.
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Art. 2I - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. Quando l'esecuzione dei lavori di qualsiasi natura comporti occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare della licenza deve ottenere preventivamente la autorizzazione presentando al Comune apposita domanda nella quale sa ranno indicate l'area da occupare e la durata presumibile della occupazione.
esentando al Comune apposita domanda nella quale sa ranno indicate l'area da occupare e la durata presumibile della occupazione.
Se necessario sarà fatto dal tecnico comunale accertamento preventivo dello stato dei luoghi ed in particolare dell'area o dei manufatti stradali da occupare.
ecnico comunale accertamento preventivo dello stato dei luoghi ed in particolare dell'area o dei manufatti stradali da occupare.
Ottenuta l'autorizzazione e prima della occupazione del suolo, il titolare della licenza deve effettuare il pagamento della tassa relativa che verrà fissata dall'Amministrazione Comunale, oltre di eventuale somma determinata dal Sindaco a titolo di anticipo-garanzia per danni o opere di ripristino stradali.
munale, oltre di eventuale somma determinata dal Sindaco a titolo di anticipo-garanzia per danni o opere di ripristino stradali.
Per ottenere la proroga della concessione, il titolare dovrà ottenere nuova autorizzazione presentando in tempo utile nuova domanda con la indicazione della ulteriore durata di occupazione.
I lavori per i quali occorre occupazione di suolo pubblico dovranno essere iniziati appena avvenuta di fatto l'occupazione e condotti con la maggiore possibile sollecitudine.
olo pubblico dovranno essere iniziati appena avvenuta di fatto l'occupazione e condotti con la maggiore possibile sollecitudine.
Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il titolare della licenza deve togliere gli steccati, i ponti e le barriere per il servizio dei medesimi, provvedere a sua cura e spese al ripristino della sede stradale e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
e a sua cura e spese al ripristino della sede stradale e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
a sua cura e spese al ripristino della sede stradale e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
**Art
cura e spese al ripristino della sede stradale e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
Art. 22 - FORMAZIONE DEL CANTIERE. Quando si devono eseguire i lavori di qualsiasi natura, con o senza occupazione di suolo pubblico, i quali interessano la sede stradale oppure disturbano e rendono pericoloso il traffico, il titolare della licenza, prima di dare inizio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito di altezza non inferiore a due metri
a, prima di dare inizio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito di altezza non inferiore a due metri, all'interno del quale dovranno essere disposti tutti i materiali ed arnesi di lavoro.
Gli assiti dovranno avere: aspetto decoroso, serramenti muniti di serrature ed apribil all'interno dei recinti; lanterne di color rosso ad ogni angolo perchè siano ben visibili, due o più idonei segnali sulla via antistante perchè avvertano i passanti di eventuali pericoli.
Qualora il recinto tocca la carreggiata stradale, l'assito dovrà venire segnalato con bande oblique bianche e nere.
i pericoli.
Qualora il recinto tocca la carreggiata stradale, l'assito dovrà venire segnalato con bande oblique bianche e nere.
Il Comune ha facoltà di servirsi senza alcun compenso degli assiti verso gli spazi pubblici per il servizio di affissioni e pubblicità.
ne ha facoltà di servirsi senza alcun compenso degli assiti verso gli spazi pubblici per il servizio di affissioni e pubblicità.
Nei cantieri infine deve affiggersi in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile e nella quale devono essere indicati: nome e cognome del titolare della licenza, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e dell'eventuale assistente ai lavori, data ed il numero della licenza.
l progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e dell'eventuale assistente ai lavori, data ed il numero della licenza.
Art. 23 - INIZIO - CONDUZIONE E TERMINE DEI LAVORI. E' vietato in senso assoluto dare inizio ai lavori prima che sia stata concessa la relativa licenza, e prima che sia stato ottemperato a quanto prescritto all'art. II circa la firma del Direttore dei lavori e del Costruttore all'art. 20 circa la consegna dei punti fissi.
prescritto all'art. II circa la firma del Direttore dei lavori e del Costruttore all'art. 20 circa la consegna dei punti fissi.
I lavori dovranno essere condotti in conformità dei disegni di
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progetto e delle condizioni contenute nella licenza edilizia, con con tinuità e con tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e cose.
contenute nella licenza edilizia, con con tinuità e con tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e cose.
In caso di interruzione dei lavori il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione all'Autorità Comunale ed adottare a sua cura e spese quei provvedimenti che il Sindaco riterrà necessari per l'incolumità pubblica ed il decoro cittadino.
La sospensione del lavoro per oltre trenta giorni comporta la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico.
no.
La sospensione del lavoro per oltre trenta giorni comporta la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico.
In ogni caso i lavori dovranno essere completati, salvo disposizioni particolari, entro tre anni dalla data di inizio.
Appena avvenuta l'ultimazione del rustico; il titolare della licenza deve darne denuncia al Comune onde fare accertare se la costruzione è stata eseguita in conformità del progetto e delle norme di regolamento.
nuncia al Comune onde fare accertare se la costruzione è stata eseguita in conformità del progetto e delle norme di regolamento.
Quando poi tutte le opere previste in progetto saranno terminate in ogni loro dettaglio, farà denuncia di ultimazione chiedendo la visita definitiva degli organi comunali per il rilascio del Certificato di abitabilità o agibilità, senza il quale gli edifici non possono essere abitati o usati.
unali per il rilascio del Certificato di abitabilità o agibilità, senza il quale gli edifici non possono essere abitati o usati.
Art. 24 - LICENZA DI ABITABILITA' E DI USO. La licenza di abitabilità o di uso viene rilasciata dal Sindaco previo accertamento della avvenuta effettiva ultimazione, della rispondenza delle opere eseguite alle norme contenute nel Regolamento Edilizio ed in quello di igiene ed alla constatazione che non sussistano condizioni o cause di insalubrità.
nute nel Regolamento Edilizio ed in quello di igiene ed alla constatazione che non sussistano condizioni o cause di insalubrità.
Quando nell'edificio siano state adoperate strutture in cemento armato con funzioni statiche, la licenza di abitabilità sarà subordinata al rilascio del Certificato d'uso rilasciato dalla Prefettura secondo la procedura prevista dalle leggi vigenti in materia.
nata al rilascio del Certificato d'uso rilasciato dalla Prefettura secondo la procedura prevista dalle leggi vigenti in materia.
Per gli edifici in condominio infine è previsto che la licenza di abitabilità possa essere rilasciata per le parti dell'edificio aventi i requisiti richiesti, purchè le irregolarità riscontrate in alcune appartamenti (per i quali non si rilascia il certificato) non costituiscano motivo di inabitabilità per l'inero stabile.
alcune appartamenti (per i quali non si rilascia il certificato) non costituiscano motivo di inabitabilità per l'inero stabile.
Art. 25 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI. L'Autorità comunale esercita nei modi e forme che ritenga più opportune la vigilanza sulle costruzioni e su tutti i lavori che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme di Legge e del presente Regolamento ed alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione.
r assicurarne la rispondenza alle norme di Legge e del presente Regolamento ed alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione.
I funzionari ed agenti comunali incaricati per tale vigilanza avranno libero accesso ovunque si eseguano lavori soggetti a licenza edilizia, la quale unitamente ai disegni allegati dovrà in ogni momento essere loro esibita fino a che l'opera non sia ultimata.
edilizia, la quale unitamente ai disegni allegati dovrà in ogni momento essere loro esibita fino a che l'opera non sia ultimata.
Il Sindaco può sostituirsi al privato in tutti i casi in cui questi non abbia adempiuto alle disposizioni ordinategli in base al presente Regolamento Edilizio, rivalendosi delle spese sostenute.
TITOLO VI
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 26 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. Il costruttore
- I2 -
VI
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 26 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. Il costruttore
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ha l'obbligo della rigorosa osservanza di tutte le norme di legge vigenti in materia di infortuni sul lavoro.
Dovrà inoltre curare a che le impalcature ed in genere le opere provvisionali esistenti in cantiere non diano luogo a caduta di oggetti o materiali sulla pubblica strada.
ed in genere le opere provvisionali esistenti in cantiere non diano luogo a caduta di oggetti o materiali sulla pubblica strada.
Il Sindaco ha facoltà di controllare mediante agenti o funzionari l'osservanza di tali norme ed imporre eventuali maggiori cautele, ferme restando le responsabilità dell'Impresa e del direttore dei lavori.
a di tali norme ed imporre eventuali maggiori cautele, ferme restando le responsabilità dell'Impresa e del direttore dei lavori.
Art. 27 - DEMOLIZIONI - SCAVI - TRASPORTI DI MATERIALI. Nelle opere di demolizioni, scavi e trasporti dovranno essere scrupolosamente rispettate le norme sulla prvenzione degli infortuni, quelle stabilite dal Regolamento generale di igiene nonchè quelle altre norme che il Sindaco riterrà opportuno impartire a secondo dei casi.
E pertanto dovrà evitarsi:
e di igiene nonchè quelle altre norme che il Sindaco riterrà opportuno impartire a secondo dei casi.
E pertanto dovrà evitarsi:
- il sollevamento della polvere, previe opportune cautele o abbondante innaffiamento;
- la caduta indiscriminata di materiali dalle impalcature o ponti di servizio, sia verso la pubblica strada che all'interno dello stesso cantiere;
- la demolizone di pozzi neri, ricettacoli di fogne e cantine infette senza la preventiva pulizia e disinfezione;
esso cantiere;
- la demolizone di pozzi neri, ricettacoli di fogne e cantine infette senza la preventiva pulizia e disinfezione;
- la caduta e spargimento di materiali dai mezzi di trasporto.
L'impresa infine dovrà provvedere a puntellare in maniera sicura le pareti degli scavi, specialmente quando questi interessano aree pubbliche o sottoposte a servitù di passaggio, e mantenere la pubblica via costantemente netta su tutto il fronte dei lavori e nelle immediate vicinanze.
servitù di passaggio, e mantenere la pubblica via costantemente netta su tutto il fronte dei lavori e nelle immediate vicinanze.
E' vietato in modo assoluto eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà di volta in volta le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.
za speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà di volta in volta le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.
Il rilascio della autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito cauzionale sul quale il Comune si rivarrà delle spese non rimborsate dall'interessato.
mento della relativa tassa ed al deposito cauzionale sul quale il Comune si rivarrà delle spese non rimborsate dall'interessato.
Le opere di ripristino infatti potranno essere eseguite a cura della Amm.ne Comunale a spese del titolare, cui spetta l'obbligo del rimborso, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento.
L'impresa infine dovrà porre ogni cura per evitare danni a manufatti, condutture ed opere per servizio pubblico.
di pagamento.
L'impresa infine dovrà porre ogni cura per evitare danni a manufatti, condutture ed opere per servizio pubblico.
di pagamento.
L'impresa infine dovrà porre ogni cura per evitare danni a manufatti, condutture ed opere per servizio pubblico.
**Art
amento.
L'impresa infine dovrà porre ogni cura per evitare danni a manufatti, condutture ed opere per servizio pubblico.
Art. 28 - RINVENIMENTO DI OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO. Il titolare della licenza, il direttore dei lavori ed il costruttore hanno l'obbligo di segnalare immediatamente alle Autorità Comunali o Statali competenti i ritrovamenti di interesse archeologico, storico o artistico che dovessero verificarsi per corso dei lavori
Statali competenti i ritrovamenti di interesse archeologico, storico o artistico che dovessero verificarsi per corso dei lavori, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Il Sindaco potrà disporre provvedimenti idonei in attesa dello intervento delle Autorità competenti
Art. 29 - USO DI SCARICHI ED ACQUE PUBBLICHE. I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'Ufficiale sanitario, e di essi può farsi menzione nella licenza edilizia o nelle autorizzazioni.
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ale, sentito l'Ufficiale sanitario, e di essi può farsi menzione nella licenza edilizia o nelle autorizzazioni.
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I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare il ristagno dell'acqua.
sistemati e spianati secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare il ristagno dell'acqua.
E' vietato, senza speciale autorizzazione del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane e fontanine pubbliche o corrente in canali pubblici, nonchè deviare, impedire, comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE
deviare, impedire, comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE
Art. 30 - SANZIONI E RESPONSABILITA'. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla Legge Urbanistica, dalla Legge Comunale e Provinciale salve le pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi e Regolamenti in vigore.
nistica, dalla Legge Comunale e Provinciale salve le pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi e Regolamenti in vigore.
Se le contravvenzioni si riferiscono ad occupazione di suolo pubblico od a spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori obbligatoria l'autorizzazione comunale la intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'immediata cessazione della occupazione o degli atti vietati rimuovendo ogni opera, oggetto e materiale.
comporta l'obbligo dell'immediata cessazione della occupazione o degli atti vietati rimuovendo ogni opera, oggetto e materiale.
Qualora sia constatata la inosservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari o per la rimessa in pristino.
co ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari o per la rimessa in pristino.
Tuttavia la sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato il provvedimento definitivo.
e efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato il provvedimento definitivo.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo la ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizi delle sanzioni penali.
Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizi delle sanzioni penali.
Quando l'inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici, agli effetti dell'art. 29 della Legge Urbanistica.
Le sanzioni penali per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento sono previste dall'art. I3 della Legge 6 agosto I967 n. 765.
penali per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento sono previste dall'art. I3 della Legge 6 agosto I967 n. 765.
L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei Committenti, dei Progettisti, dei Direttore ed Esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti o commissioni punite dalla Leggi vigenti.
ei Direttore ed Esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti o commissioni punite dalla Leggi vigenti.
Art. 3I - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO. Il presente regolamento, applicabile in tutto il territorio comunale, entrerà in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione a norma di Legge.
to, applicabile in tutto il territorio comunale, entrerà in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione a norma di Legge.
Dalla data di entrata in vigore verranno abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune, che siano incompatibili con il presente Regolamento Edilizio. Dovranno comunque essere rispettate le norme del Regolamento di igiene comunale.
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presente Regolamento Edilizio. Dovranno comunque essere rispettate le norme del Regolamento di igiene comunale.
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Art. 32 - APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI. I lavori di qualsiasi genere, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggetti alle nuove disposizioni in esso contenute, anche se le relative autorizzazioni siano state accordate a norma di disposizioni precedentemente in vigore.
in esso contenute, anche se le relative autorizzazioni siano state accordate a norma di disposizioni precedentemente in vigore.
I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedenti potranno essere ultimati, entro il termine di tre anni dalla data di inizio, ma dovranno uniformarsi alle presenti norme se ed in quanto applicabili.
ati, entro il termine di tre anni dalla data di inizio, ma dovranno uniformarsi alle presenti norme se ed in quanto applicabili.
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative alla occupazione permanente di suolo pubblico, concesse in base a precedenti disposizioni.
cate tutte le autorizzazioni relative alla occupazione permanente di suolo pubblico, concesse in base a precedenti disposizioni.
Analogamente, in occasione di restauri o trasformazioni totali o parziali di edifici, potrà essere prescritta la rimozione di strutture sporgenti sul pubblico suolo (es. gradini, paracapri, latrine, grondaie, tettoie, imposte di porte e finestre apribili verso l'esterno, ecc.), a meno che tale rimozione non sia urgente ed indifferibile.
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PARTE SECONDA
apribili verso l'esterno, ecc.), a meno che tale rimozione non sia urgente ed indifferibile.
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PARTE SECONDA
NORME TECNICHE IGIENICHE E FUNZIONALI
TITOLO I
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI INTERNI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
ECONDA
NORME TECNICHE IGIENICHE E FUNZIONALI
TITOLO I
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI INTERNI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
Art. 33 - FUNZIONALITA' E DISTRIBUZIONE DEI VANI DI ABITAZIONE. Negli edifici destinati ad uso di abitazione, qualunque sia il tipo della costruzione, la distribuzione ed il dimensionamento degli ambienti deve risultare razionale al fine di assicurare condizioni di vita igieniche e salubri.
Pertanto dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:
ionale al fine di assicurare condizioni di vita igieniche e salubri.
Pertanto dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) ogni alloggio deve usufruire delle migliori condizioni di aerazione e ventilazione; b) tutti i locali per abitazione devono essere abbondantemente e direttamente aerati ed illuminati, e comunicare con l'esterno a mezzo almeno di una finestra. c) ogni locale di abitazione deve avere superficie e cubatura utile adeguata alle funzioni cui è destinato.
ALTERATI - I VANI
ogni locale di abitazione deve avere superficie e cubatura utile adeguata alle funzioni cui è destinato.
ALTERATI - I VANI
Art. 34 - REQUISITI DEI VANI E DEI SERVIZI. L'altezza minima netta dei vani di abitazione è fissata in m. 3,30 a piano terra e 3,00 metri ai piani superiori.
2,70 2,40
La profondità massima del vano deve essere tale da consentire una sufficiente illuminazione della zona opposta alla finestra.
Le dimensioni minime dei vani, dal punto di vista igienico, saranno:
ufficiente illuminazione della zona opposta alla finestra.
Le dimensioni minime dei vani, dal punto di vista igienico, saranno:
- per vani di abitazione in genere mq. 8,00;
- per cucina in ambiente autonomo mq. 5,00;
- per bagno mq. 4,00;
- per servizio igienico mq. 2,50.
Rimane ancora stabilito quanto segue:
na in ambiente autonomo mq. 5,00;
- per bagno mq. 4,00;
- per servizio igienico mq. 2,50.
Rimane ancora stabilito quanto segue:
a) Corridoi: devono avere larghezza minima di m. I,IO per lunghezza fino a 6 metri, e di m. I,30 per lunghezza superiori a m. 8,00 è obbligatoria la finestratura diretta. Sono consentiti, oltre la misura massima del corridoio principale, disimpegni o passaggi di collegamento con larghezza non inferiore a m. 0,90 e lunghezza limitata a quella del vano da collegare.
disimpegni o passaggi di collegamento con larghezza non inferiore a m. 0,90 e lunghezza limitata a quella del vano da collegare.
b) Bagni e latrine - Ogni alloggio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico, con dimensioni minime non inferiori a m. I,IO per 2,IO, e comprendente: vaso e lavabo con acqua corrente.
un servizio igienico, con dimensioni minime non inferiori a m. I,IO per 2,IO, e comprendente: vaso e lavabo con acqua corrente.
I locali igienici devono essere rivestiti fino all'altezza minima di m. I,30, avere pavimenti di materiale impermeabile, accesso solo da corridoi o disimpegni; è consentito l'accesso diretto per le sole calcare da letto, purchè l'alloggio sia dotato di
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idoi o disimpegni; è consentito l'accesso diretto per le sole calcare da letto, purchè l'alloggio sia dotato di
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I servizi igienici devono essere dotati di condutture di scarico o di materiale impermeabile, collocate in opera in modo da non arrecare molestia ai vani d'abitazione.
di condutture di scarico o di materiale impermeabile, collocate in opera in modo da non arrecare molestia ai vani d'abitazione.
Dovranno inoltre essere dotati di aereazione diretta su pareti esterne con superficie non inferiore a mq. 0,60. Solo per servizi supplementari è consentita l'aereazione attraverso canne di ventilazione interna, purchè sia assicurata l'aspirazione forzata.
i supplementari è consentita l'aereazione attraverso canne di ventilazione interna, purchè sia assicurata l'aspirazione forzata.
Per edifici di carattere collettivo od uso pubblico i locali igienici dovranno avere sempre una antilatrina direttamente illuminata ed aereata dall'esterno e contenente al massimo i soli lavabi.
c) Ripostigli - I locali per ripostigli, dispense e spogliatoi, se privi di aereazione diretta, non potranno avere dimensioni superiori a mq. 2,50.
ocali per ripostigli, dispense e spogliatoi, se privi di aereazione diretta, non potranno avere dimensioni superiori a mq. 2,50.
Art. 35 - FINESTRATURE. Per i vani di normale abitazione (letto, soggiorno, pranzo, ecc.) la superficie delle finestre non deve essere inferiore ad I/8 di quella del pavimento a piano terreno e ad I/IO per i piani superiori, con un minimo assoluto di mq. I,40.
Per cucine normali la superficie finestrata non deve essere inferiore a mq. I,20.
uperiori, con un minimo assoluto di mq. I,40.
Per cucine normali la superficie finestrata non deve essere inferiore a mq. I,20.
Per scala la superficie minima complessiva delle finestrature deve essere di mq. I,20 per piano.
e essere inferiore a mq. I,20.
Per scala la superficie minima complessiva delle finestrature deve essere di mq. I,20 per piano.
essere inferiore a mq. I,20.
Per scala la superficie minima complessiva delle finestrature deve essere di mq. I,20 per piano.
Art. 36 - LOCALI SOTTERRANEI - SEMINTERRATI - SOTTOTETTI. E' vietato adibire ad abitazione locali sotterranei e seminterrati. I seminterrati potranno essere adibiti a cucine, magazzini ed altri servizi accessori della abitazione purchè abbiano una altezza utile non inferiore a m
ssere adibiti a cucine, magazzini ed altri servizi accessori della abitazione purchè abbiano una altezza utile non inferiore a m. 2,80, sporgano dal suolo almeno per un quarto della loro altezza e siano ben ventilati e direttamente illuminati.
I muri di detti locali devono essere ben difesi dall'umidità del sottosuolo o da infiltrazioni d'acqua; mentre i pavimenti dovranno essere realizzati su vespaio costipato di pietrame calcareo dello spessore non inferiore a cm. 30.
I locali interrati o seminterrati potranno essere destinati ad autorimesse o parcheggi.
dello spessore non inferiore a cm. 30.
I locali interrati o seminterrati potranno essere destinati ad autorimesse o parcheggi.
I locali ricavati nei sottotetti da destinare ad uso abitazione devono avere superficie ed aereazione minime non inferiori a quelle dei piani sottostanti, altezza media non inferiore a m. 2,50, altezza minima non inferiore a m. 2,00 e copertura con idonee caratteristiche di coibenza.
ltezza media non inferiore a m. 2,50, altezza minima non inferiore a m. 2,00 e copertura con idonee caratteristiche di coibenza.
Art. 37 - NEGOZI E MAGAZZINI. I locali destinati a botteghe, laboratori, pubblici esercizi e simili dovranno avere altezza netta utile non inferiore a m. 3,50. Per i locali ove sia prevista una lunga permanenza di pubblico (ristoranti, bar, ecc.) o per laboratori con elevato numero di personale, l'altezza minima sarà invece di m. 4,00.
a di pubblico (ristoranti, bar, ecc.) o per laboratori con elevato numero di personale, l'altezza minima sarà invece di m. 4,00.
Se destinati ad autorimesse per una sola vettura o depositi motocicli l'altezza minima potrà essere di m. 2,50.
Art. 38 - LOCALI A PIANO TERRA. Tutti i locali a piano terra, qualunque sia il loro uso e la loro destinazione, dovranno insistere su sotterranei o su vespai in pietra calcarea dello spessore di almeno cm. 30.
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destinazione, dovranno insistere su sotterranei o su vespai in pietra calcarea dello spessore di almeno cm. 30.
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I locali destinati ad abitazione inoltre dovranno essere più elevati rispetto al suolo circostante o ai marciapiedi di almeno cm. 35.
TITOLO II
ASPETTO, ALTEZZE E DISTACCHI DEGLI EDIFICI
i rispetto al suolo circostante o ai marciapiedi di almeno cm. 35.
TITOLO II
ASPETTO, ALTEZZE E DISTACCHI DEGLI EDIFICI
Art. 39 - DECORO DEGLI EDIFICI. Tutti gli edifici, in ogni loro parte, devono rispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia nelle strutture che nella architettura, nei materiali, nelle tinteggiature, ecc.
A tale scopo gli edifici che non raggiungano una autonoma unità architettonica devono armonizzarsi o fondersi architettonicamente con i fabbricati circostanti.
n raggiungano una autonoma unità architettonica devono armonizzarsi o fondersi architettonicamente con i fabbricati circostanti.
Per le nuove costruzioni è fatto divieto di lasciare muri ciechi a parete rustica visibili dall'esterno.
E' vietata l'apposizione sui muri esterni di condutture di fogna e tubazioni in genere.
a parete rustica visibili dall'esterno.
E' vietata l'apposizione sui muri esterni di condutture di fogna e tubazioni in genere.
Quando, a giudizio della Autorità Comunale, i fronti di un edificio siano in contrasto con il decoro cittadino, il Sindaco ha facoltà di ingiungere ai proprietari la sistemazione delle parti esposte al pubblico, secondo progetto da approvarsi a norma del presente Regolamento, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
co, secondo progetto da approvarsi a norma del presente Regolamento, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Tutti i muri di fabbrica ed i muri di cinta, visibili da luoghi pubblici, davnno essere mantenuti in buono stato, puliti, intonacati e tinteggiati, ad eccezione di quelli costruiti in pietra naturale o altro materiale con paramento esterno a perfetta regola d'arte.
nteggiati, ad eccezione di quelli costruiti in pietra naturale o altro materiale con paramento esterno a perfetta regola d'arte.
E' vietata la tinteggiatura parziale di un edificio o dei muri di costruzioni aventi uniformi architetture o formanti una unità architettonica anche se appartenenti a più proprietari.
In caso di inosservanza, salvo le sanzioni previste dalle norme in vigore, il Sindaco potrà ordinare il rifacimento e, in caso di inadempienza, eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.
gore, il Sindaco potrà ordinare il rifacimento e, in caso di inadempienza, eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.
E' vietato inoltre eseguire sulle facciate o su muri visibili da luoghi pubblici dipinture figurative ed ornamenti di qualsiasi genere senza ver prima ottenuta l'autorizzazione da chiedere al norma del presente regolamento, con apposita istanza corredata dei disegni.
a ver prima ottenuta l'autorizzazione da chiedere al norma del presente regolamento, con apposita istanza corredata dei disegni.
Art. 40 - ALTEZZE E DISTACCHI. Nel territorio comunale i limiti delle altezze e dei distacchi per ciascuna zona territoriale o per ciascun tipo edilizio sono precisati nelle norme del Programma di Fabbricazione.
distacchi per ciascuna zona territoriale o per ciascun tipo edilizio sono precisati nelle norme del Programma di Fabbricazione.
Potranno essere prescritte altezze inferiori a quelle massime previste dalle prescrizioni di zona per la vicinanza di edifici monumentali, incolti a norma di Legge o, comunque, di edifici di valore altezza, allo scopo di evitare preggiudizio estetico e conseguire un determinato inquadramento urbanistico.
di edifici di valore altezza, allo scopo di evitare preggiudizio estetico e conseguire un determinato inquadramento urbanistico.
L'altezza degli edifici va misurata dal piano marciapiede e, in difetto, dal suolo della via pubblica o del terreno naturale circostante, fino alla linea superiore di coronamento o alla linea esterna di gronda.
Sono eslusi dal computo dell'altezza massima i volumi tecnici
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e di coronamento o alla linea esterna di gronda.
Sono eslusi dal computo dell'altezza massima i volumi tecnici
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comprendenti il vano scala di accesso al terrazzo ed il locale macchine dell'ascensore purchè l'altezza di essi non sia superiore a metri 2,40.
Nel caso di strade in pendenza l'altezza massima viene misurata in corrispondenza della sezione mediana degli edifici.
ri 2,40.
Nel caso di strade in pendenza l'altezza massima viene misurata in corrispondenza della sezione mediana degli edifici.
Per i fabbricati in angolo prospettanti su due tratti di strada di larghezza diversa, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza potrà essere concessa anche per il prospetto sulla strada di minore larghezza per una lunghezza pari alla sezione della strada minore e comunque non superiore a 9 metri.
tto sulla strada di minore larghezza per una lunghezza pari alla sezione della strada minore e comunque non superiore a 9 metri.
to sulla strada di minore larghezza per una lunghezza pari alla sezione della strada minore e comunque non superiore a 9 metri.
La distanza dell'edificio dal confine di proprietà con un'area non ancora edificata potrà essere inferiore a quello consentito dalle norme solo nel caso in cui il proprietario edificante comprovi di aver stipulato con il confinante una convenzione debitamente trascritta per la costruzione di una servitù che avvalsa in altro modo la formazione del distacco regolamentare fra gli
itamente trascritta per la costruzione di una servitù che avvalsa in altro modo la formazione del distacco regolamentare fra gli edifici
Tale servitù deve essere tale da non poter essere rinunciata nè estinta nè modificata.
I distacchi fra edifici, anche se di proprietari diversi, prospicienti su pubbliche vie devono essere chiusi con cancelli o muri di cinta in modo decoroso e con criteri architettonicamente unitari.
Art. 4I - ARRETRAMENTO DAL FILO STRADALE. In caso di ricostruzione di un fabbricato, il Comune ha facoltà di imporre la rettifica di prospetto allo scopo di uniformarli all'allineamento generale della strada o piazza, senza ricorrere all'adozione di piano particolareggiato.
o scopo di uniformarli all'allineamento generale della strada o piazza, senza ricorrere all'adozione di piano particolareggiato.
scopo di uniformarli all'allineamento generale della strada o piazza, senza ricorrere all'adozione di piano particolareggiato.
Su fronti stradali per i quali lo strumento urbanistico non prevede arretramenti dagli edifici, questo può essere autorizzato nella misura non inferiore a m. 2,50 con destinazione a verde o a parcheggio privato, purchè possa realizzarsi per tutto il fronte di un isolato compreso tra due vie
con destinazione a verde o a parcheggio privato, purchè possa realizzarsi per tutto il fronte di un isolato compreso tra due vie. Pertanto, quando il predetto fronte appartenga a più proprietari, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di convenzione tra di essi, regolarmente registrata, che assicuri l'arretramento omogeneo su tutto il fronte.
Negli isolati ove già esiste un arretramento, anche se inferiore a m. 2,50, le nuove costruzioni o trasformazioni devono disporsi per tutta la lunghezza del fronte secondo l'arretramento già esistente.
L'area libera degli arretramenti, se destinata ad uso privato, deve essere mantenuta in stato decoroso. In caso di trascuratezza il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio rivalendosi delle spese.
sere mantenuta in stato decoroso. In caso di trascuratezza il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio rivalendosi delle spese.
Detta area inoltre, anche se già sistemata a verde privato, può essere resa di uso pubblico con esposito a Legge quando lo richieda il Comune.
ltre, anche se già sistemata a verde privato, può essere resa di uso pubblico con esposito a Legge quando lo richieda il Comune.
In caso di arretramento rispetto al filo stradale, infine, l'altezza degli edifici può essere determinata aggiungendo alla larghezza della pubblica strada quella dell'arretramento stesso, fermo restando il limite massimo di altezze prescritto per la zona.
hezza della pubblica strada quella dell'arretramento stesso, fermo restando il limite massimo di altezze prescritto per la zona.
Art. 42 - AGGETTI E SPORGENZE - BALCONI. Le decorazioni degli edifici e gli aggetti (cornici, pilastri, mensole, tende, persiano,ecc) non potranno sporgere più di cm. 5 sul suolo pubblico o d'uso pubblico fino all'altezza di m. 2,50 dal piano marciapiede; potranno sporgere cm. I5 superiormente all'altezza di m. 2,50.
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no all'altezza di m. 2,50 dal piano marciapiede; potranno sporgere cm. I5 superiormente all'altezza di m. 2,50.
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Aperture di tende, persiane, porte, ecc. verso l'esterno sono vietate fino alla altezza di m.
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