1 COMUNE DI NOTO (PROV. SIRACUSA) PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE
Comune di Siracusa · Siracusa, Sicilia
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COMUNE DI NOTO (PROV. SIRACUSA) PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTU
1 COMUNE DI NOTO (PROV. SIRACUSA) PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE con le modifiche approvate con D.A.n.634 del 22 NOV 2001
Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.
(PROV. SIRACUSA) PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE con le modifiche approvate con D.A.n.634 del 22 NOV 2001
2 Nota: Le modifiche sono riportate in corsivo TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - Generalità Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) gli elaborati e le tavole indicate di seguito:
- Relazione generale
- Regolamento edilizio Tav. A1 - Previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento;
indicate di seguito:
- Relazione generale
- Regolamento edilizio Tav. A1 - Previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento; “ A2/1 - Beni culturali ed ambientali (Noto Centro) L.N. 431/85; “ A2/2 - Beni culturali ed ambientali (Zone Collinari) L.N. 431/85; “ A2a/1 - Beni culturali ed ambientali (Noto Centro) Parchi, Riserve e vincoli ambientali; “ A2a/2 - Beni culturali ed ambientali (Zone Collinari) Parchi, Riserve e vincoli ambientali; “ A3/1 - Beni culturali ed ambientali CENTRO URBANO
lturali ed ambientali (Zone Collinari) Parchi, Riserve e vincoli ambientali; “ A3/1 - Beni culturali ed ambientali CENTRO URBANO (Zona S. Giovanni); “ A3/2 - Beni culturali ed ambientali CENTRO URBANO (Zona Stazione) “ A4/1 - Infrastrutture Territoriali esistenti (Zona Costiera); “ A4/2 - Infrastrutture Territoriali esistenti (Zona collinare); “ A5 - Gravitazioni territoriali; “ A6 - Delimitazione delle aree urbane e servizi urbani; “ A7/1 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano
itazioni territoriali; “ A6 - Delimitazione delle aree urbane e servizi urbani; “ A7/1 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano “ A7/2 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano (Zona S. Giovanni); “ A7/3 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano Calabernardo - Lido di Noto “ A7/4 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano Zona Marzamemi -S. Lorenzo “ A7/5 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano Zona S. Corrado Fuori le Mura “ A7/6 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano Zona Madonna della Scala
ometrici - Centro Urbano Zona S. Corrado Fuori le Mura “ A7/6 - Rilevamenti fotometrici - Centro Urbano Zona Madonna della Scala “ P1/a - Assetto urbanistico del territorio (Zona Pachino) “ P1/b - Assetto del territorio (Zona Vendicari)
3 “ P1/c - Assetto del territorio (Zona Noto Centro) “ P1/d - Assetto del territorio (Zona Avola) “ P1/e - Assetto del territorio (Zona Canicattini Bagni) “ P2 - Zonizzazione Centro Urbano “ P3 - Zonizzazione aree costiere (Marzamemi S. Lorenzo) “ P4 - Zonizzazione aree costiere (Calabernardo) “ P5 - Zonizzazione aree costiere (Lido di Noto) “ P6 - Zonizzazione aree collinari (S. Corrado) “ P7 - Zonizzazione aree collinari ( Madonna della Scala) “ P8 - Zonizzazione aree collinari (Testa dell’Acqua)
Art. 2 - Applicazione del P.R.G.
ari (S. Corrado) “ P7 - Zonizzazione aree collinari ( Madonna della Scala) “ P8 - Zonizzazione aree collinari (Testa dell’Acqua) Art. 2 - Applicazione del P.R.G. Ai sensi della legge 1781942 n. 1150 e successive modificazioni della legge 28/1/1977 n.10 nonchè delle leggi Regionali Siciliane 31/3/1972 n.19, legge 26/5/1973 n. 21 e legge 27/12/1978 n. 71, la disciplina urbanistica edilizia del P.R.G. si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle presenti norme di
Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria.
istica edilizia del P.R.G. si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle presenti norme di attuazione. CAPO II - Indici urbanistici ed edilizi. Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria. 1 - Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle previste dall’art.4 della legge 29/9/ n.847 Le opere di cui sopra sono: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
Art. 4 - Aree di parcheggio e autorimesse
ali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; Art. 4 - Aree di parcheggio e autorimesse Sono ricavate: a) nelle zone per parcheggi pubblici indicati dal P.R.G. attraverso le planimetrie; b) nelle zone per la viabilità anche se non indicati espressamente dalle planimetrie, in base al progetto esecutivo dei singoli tronchi stradali;
la viabilità anche se non indicati espressamente dalle planimetrie, in base al progetto esecutivo dei singoli tronchi stradali; c) in tutte le zone pubbliche e private, in base ai parametri indicati dalle presenti norme. I parcheggi e le autorimesse di cui ai commi a) e b) sono esclusivamente pubblici anche se realizzati in concessione temporanea del diritto di superficie.
4 Quelli di cui al comma c) sono di uso pubblico e privato. In tutti i parcheggi al livelli stradale saranno messe a dimora piante di alto fusto calcolate in base alla superficie totale destinata a parcheggio. Nei parcheggi e autorimesse di cui ai commi a) e b) possono essere ricavati distributori di carburante, destinando ad essi una superficie non superiore ad 1/50 di quella del parcheggio e curando comunque la fluidità del traffico fra il distributore e la viabilità.
e non superiore ad 1/50 di quella del parcheggio e curando comunque la fluidità del traffico fra il distributore e la viabilità. La realizzazione dei nuovi distributori sarà utilizzata prioritariamente per eliminare i detti distributori la cui posizione risulta pregiudizievole al traffico urbano ed extra- urbano. All’interno delle aree di pertinenza delle costruzioni devono essere previsti spazi di parcheggio nella misura prevista dall’art. 18 della L.765/1967, modificata dalla
Art. 5 - Opere di urbanizzazione secondaria urbana
lle costruzioni devono essere previsti spazi di parcheggio nella misura prevista dall’art. 18 della L.765/1967, modificata dalla L.122/1989, nonchè dall’art.31 della L.R. 21/1973, limitatamente ai casi di applicabilità. Art. 5 - Opere di urbanizzazione secondaria urbana 1- Le opere di urbanizzazione secondaria urbana ai sensi dell’art. 44 della L. 865/71 sono: a) asilo nido o scuole materne; b) scuole dell’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali;
Art. 6 - Opere di urbanizzazione secondaria territoriale
della L. 865/71 sono: a) asilo nido o scuole materne; b) scuole dell’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere. Art. 6 - Opere di urbanizzazione secondaria territoriale 1 - Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale ai sensi dello art. 4 comma 5 del D.M. 2/4/68 N.1444 sono:
a territoriale 1 - Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale ai sensi dello art. 4 comma 5 del D.M. 2/4/68 N.1444 sono: a) gli impianti per l’istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte; b) le attrezzature sanitarie e ospedaliere; c) le attrezzature per il tempo libero d’interesse urbano e territoriale, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche, gli impianti balneari e nautici d’interesse urbano e territoriale.
Art. 7 - Interventi infrastrutturali
interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche, gli impianti balneari e nautici d’interesse urbano e territoriale. Art. 7 - Interventi infrastrutturali 1 - Gli interventi infrastrutturali riguardano gli impianti seguenti, con esclusione dei tratti a servizio interno e locale: a) rete idrica; b) rete fognante e impianti di depurazione; c) rete di distribuzione dell’energia elettrica; d) rete di distribuzione del gas; e) rete di distribuzione del telefono;
5 f) conduttore a servizio delle zone portuali e industriali (metanodotti, oleodotti e affini); g) rete viaria completa di svincoli, aree annesse di sosta e servizio, aree di rispetto; h) rete ferroviaria completa di linee, piazzali, svincoli, fabbricati di servizio, ecc. e delle aree di rispetto. 2 - Gli interventi relativi alla rete viaria e alla rete ferroviaria (lettere g) e h) del precedente comma 1) sono indicate nelle tavole del P.R.G.; i tracciati hanno valore
e alla rete ferroviaria (lettere g) e h) del precedente comma 1) sono indicate nelle tavole del P.R.G.; i tracciati hanno valore vincolante fino alla redazione dei progetti esecutivi, mentre hanno valore di massima per l’ente pubblico incaricato della redazione del progetto esecutivo. 3 - Fuori del “perimetro” delle aree abitate come definito nella tavola del P.R.G. ai sensi dell’art. 19 della L. 765/1967 e del D.M.1404/68, le distanze minime da
e abitate come definito nella tavola del P.R.G. ai sensi dell’art. 19 della L. 765/1967 e del D.M.1404/68, le distanze minime da osservarsi nella edificazione, a partire dal ciglio stradale, sia per le strade esistenti, che per quelle di progetto, sono quelle previste dagli artt. 3 e 4 del D.M. 1/4/68 n. 1404 4 - Alberature di alto fusto e impianti di telecomunicazioni ed elettrici dovranno rispettare, nei casi di cui al comma 3 la distanza minima dal ciglio stradale di m.
Art. 8 - Interventi edilizi
i di telecomunicazioni ed elettrici dovranno rispettare, nei casi di cui al comma 3 la distanza minima dal ciglio stradale di m. 10,00 salvo casi di impianti esistenti. 5 - A lato degli impianti della rete ferroviaria esistente e di progetto, devono essere osservate le prescrizioni contenute all’art. 50 del D.M. n. 753/1980. Art. 8 - Interventi edilizi 1 - Gli interventi edilizi riguardano:
- i fabbricati esistenti
- i fabbricati di nuova costruzione
Art. 8 - Interventi edilizi
Art. 8 - Interventi edilizi 1 - Gli interventi edilizi riguardano:
- i fabbricati esistenti
- i fabbricati di nuova costruzione
- le aree su cui non insistono fabbricati od esterne ai fabbricati. 2 - Gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono quelli previsti dall’art. 20 della L.R. 71/1978. Per ogni zona della città gli articoli del TITOLO III delle presenti norme specificano quali dei suddetti interventi sono ammessi e se essi possono comportare anche cambiamenti di uso.
Art. 9 - Destinazione d’uso
lle presenti norme specificano quali dei suddetti interventi sono ammessi e se essi possono comportare anche cambiamenti di uso. 3 - Per interventi di demolizione si intende la demolizione totale di un fabbricato sia per la ricostruzione secondo gli indici previsti per le varie zone, sia per la disponibilità dell’area per ricomposizione particellare o per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. Art. 9 - Destinazione d’uso
Art. 9 - Destinazione d’uso
r ricomposizione particellare o per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. Art. 9 - Destinazione d’uso 1 - Il P.R.G. stabilisce per ogni zona le destinazioni d’uso (TITOLO III) ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con il P.R.G.
6 Le destinazioni d’uso sono fondamentalmente le seguenti: a) Abitazioni e residenze in genere. b) Uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, di grandi società, banche e simili. c) Uffici privati e studi professionali. d) Attività amministrative di servizio (come agenzie di banche, di assicurazione, turistiche e di viaggio, di pratiche, ambulatori medici e veterinari, ecc.).
servizio (come agenzie di banche, di assicurazione, turistiche e di viaggio, di pratiche, ambulatori medici e veterinari, ecc.). e) Esercizi commerciali e para-commerciali al dettaglio (come bar, ristoranti, ecc.). f) Botteghe per attività artigianali di servizio moleste (come idraulico, fabbro, falegname, carrozziere, meccanico, elettrauto, ecc.). g) Impianti (stabilimenti ed opifici) artigianali ed industriali. h) Depositi e magazzini non di vendita ubicati nei locali sotterranei e terreni di
menti ed opifici) artigianali ed industriali. h) Depositi e magazzini non di vendita ubicati nei locali sotterranei e terreni di edifici aventi altre destinazioni; autorimesse private. i) Esercizi commerciali all’ingrosso; depositi e magazzini in genere; autorimesse pubbliche. l) Centri commerciali; locali di esposizione; grandi esercizi di vendita con superficie utile superiore a mq. 300. m) Alberghi, pensioni, case per ferie, ecc. per i quali sono prescritte autorizzazioni
con superficie utile superiore a mq. 300. m) Alberghi, pensioni, case per ferie, ecc. per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative d’esercizio secondo le leggi in materia; ricettività a rotazione d’uso in genere. n) Attrezzature complementari turistiche; edifici in genere per il godimento del tempo libero. 2 - Qualunque cambiamento delle destinazioni d’uso è subordinato ad autorizzazione o concessione da parte dell’Amministrazione Comunale.
unque cambiamento delle destinazioni d’uso è subordinato ad autorizzazione o concessione da parte dell’Amministrazione Comunale. E’ soggetto ad autorizzazione il cambiamento della destinazione d’uso fra quelle ammesse nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee, purchè non comporti modifiche dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. I rimanenti cambiamenti di destinazione d’uso sono soggette a concessione. Il mutamento di destinazione d’uso senza concessione equivale agli effetti delle
destinazione d’uso sono soggette a concessione. Il mutamento di destinazione d’uso senza concessione equivale agli effetti delle sanzioni legali o convenzionali applicabili, ad edificazioni senza concessione. In caso di mutamento della destinazione d’uso senza concessione sono revocate le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei locali interessati.
Art. 10 - Strumenti di attuazione del P.R.G.
7 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 10 - Strumenti di attuazione del P.R.G. 1 - Il P.R.G. si attua attraverso i seguenti atti: a) Piani Regolatori Particolareggiati, ai sensi degli artt.9 e 12 della L.R.71/78; b) Piani convenzionati di lottizzazione; c) Piani per insediamenti produttivi (pip), ai sensi dell’art. 27 della L. 865/1971, e dell’art. 18 della L.R.S. 27/12/1978 n. 71. d) Piani per l’edilizia Economica e popolare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R.
Art. 11 - Mappa del P.R.G.
dell’art. 18 della L.R.S. 27/12/1978 n. 71. d) Piani per l’edilizia Economica e popolare ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 71/78 e della legge 167/62 e successive modifiche. Art. 11 - Mappa del P.R.G. 1 - Presso l’Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmata dal Sindaco, che viene aggiornata a cura di detto Ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei mutamenti per i quali è stata rilasciata concessione. TITOLO III - NORME PER ZONE
Art. 12 - Divisione in zone del territorio comunale
sulla base delle costruzioni realizzate e dei mutamenti per i quali è stata rilasciata concessione. TITOLO III - NORME PER ZONE CAPO I - Generalità Art. 12 - Divisione in zone del territorio comunale 1 - Il P.R.G. suddivide il territorio comunale ai sensi dell’Art.2 del D.M. 1444/1968 in applicazione dell’Art. 17, della L.R. 37/85 e della l: 765/1967 nelle seguenti zone: ZONE A, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati
37/85 e della l: 765/1967 nelle seguenti zone: ZONE A, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d’insieme o d’impianto d’interesse storico o naturale, sono descritte negli articoli del CAP II del presente titolo; ZONE B, comprendenti le parti del territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientrate nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi; sono
territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientrate nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi; sono descritte negli articoli del CAP III del presente titolo; ZONE C, comprendenti le parti del territorio comunale in cui il P.R.G. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali; sono descritte negli articoli del CAP IV del presente titolo.
8 ZONE D, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in cui il P.R.G. ne prevede la costruzione; sono descritti negli articoli del CAP V del presente titolo. ZONE E, comprendenti le parti del territorio comunale interessate dalla produzione agricola; sono descritte nel CAP VI del presente titolo. ZONE F, comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale
Art. 13 - Zone A
cola; sono descritte nel CAP VI del presente titolo. ZONE F, comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o non siano descritte negli articoli del CAP VII del presente titolo. CAPO II - Zone A Art. 13 - Zone A 1 - Classificazione delle zone A Le zone classificate "A" ai dell'art.2 del D.M.1444/1968, delimitate nelle tavole di P.R.G. sono le seguenti:
- le parti di territorio interessati di agglomerati urbani che rivestono caratteri
tate nelle tavole di P.R.G. sono le seguenti:
- le parti di territorio interessati di agglomerati urbani che rivestono caratteri storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzione di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le masserie di interesse storico documentativo, in uno con gli spazi liberi circostanti individuate nelle tavole di P.R.G. con la lettera M;
di interesse storico documentativo, in uno con gli spazi liberi circostanti individuate nelle tavole di P.R.G. con la lettera M;
- le Ville e Chiese rurali di interesse storico documetativo, in uno con gli spazi liberi circostanti - Individuate nelle tavole del P.R.G. con la lettera C;
- Beni archeologici - storico artistici - architettonici. Individuate nelle tavole di P.R.G. con la lettera A. 2 Finalità degli interventi Gli interventi nella zona A hanno come scopo:
- mantenere la popolazione attuale;
con la lettera A. 2 Finalità degli interventi Gli interventi nella zona A hanno come scopo:
- mantenere la popolazione attuale;
- mantenere la struttura del quartiere;
- progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici destinati al commercio e all'artigianato;
- garantire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per quanto attiene alla residenza al commercio e all'artigianato non nocivo;
e la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per quanto attiene alla residenza al commercio e all'artigianato non nocivo;
- stabilire nome per l'allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo del quartiere;
- prevedere la possibilità di modificare la destinazione d'uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative: subordinatamente per attività commerciali ed artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori;
associative: subordinatamente per attività commerciali ed artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori;
- prevedere l'utlizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà e di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze sociali di quartiere e della città;
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- prevedere l'allestimento e l'utilizzazione, fino dove è possibile, allo interno del patrimonio edilizio esistente, delle abitazioni per il rialloggio permanente o a rotazione della popolazione residente nei fabbricati in corso di restauro. 3 - Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente
di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prove di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq. 4 - Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di
conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico. 5 - E’ obbligatoria la redazione del P.P. e/o di Piani di Recupero (Legge 457/78) anche limitatamente a singoli quartieri.
tico. 5 - E’ obbligatoria la redazione del P.P. e/o di Piani di Recupero (Legge 457/78) anche limitatamente a singoli quartieri. 6 - Nelle more della formazione dei piani esecutivi sono consentiti, attraverso singola concessione, gli interventi previste dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 71/78. Nelle zone interessate dai vincoli di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985 il rilascio della concessione è subordinato al parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
431/1985 il rilascio della concessione è subordinato al parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. 6 bis - I progetti edilizi relativi agli interventi diretti da realizzare nella zona A devono essere corredati da: a) rilievo analitico dei prospetti dell'edificio, a scala non inferiore a 1/50, con l'indicazione di tutti gli elementi del linguaggio architettonico e dei tipi di finitura (tegole, gronde, infissi, ringhiere, ecc.);
dicazione di tutti gli elementi del linguaggio architettonico e dei tipi di finitura (tegole, gronde, infissi, ringhiere, ecc.); b) fotografie dei fronti dell'edificio, sia interni che esterni; c) disegno dei fronti a scala non inferiore a 1/50 con l'indicazione puntuale degli interventi da eseguire, delle parti da sostituire, delle finiture da impiegare; d) relazione tecnica in forma di scheda informativa, contenente notizie storiche
rti da sostituire, delle finiture da impiegare; d) relazione tecnica in forma di scheda informativa, contenente notizie storiche sull’immobile oggetto di intervento, derivate possibilmente da ricerche di archivio presso gli uffici comunali inerenti l'epoca di costruzione, i nominativi dei progettisti e dei maestri d'opera che l’anno realizzata se noti con sufficiente certezza, eventuali interventi o manomissioni e superfetazioni subite nel tempo,
a che l’anno realizzata se noti con sufficiente certezza, eventuali interventi o manomissioni e superfetazioni subite nel tempo, notizie sulle condizioni statiche dell'immobile, sullo stato dei servizi tecnologici, ed indicazioni puntuali del tipo e delle modalità dell'intervento da effettuare;
10 6 ter - Tutti gli interventi diretti sugli immobili ricadenti nella zona A, si devono comunque attenere alle seguenti prescrizioni e codici di comportamento: a) obbligo di usare intonaci esterni in calce e sabbia tradizionali, colorati in pasta con tinte deboli tipiche del contesto, sulle tonalità predominanti del grigio, del giallo chiaro, del rosa chiaro; b) omissis; c) divieto di usare come chiusura ed oscuramento esterno serrande avvolgibili di
del giallo chiaro, del rosa chiaro; b) omissis; c) divieto di usare come chiusura ed oscuramento esterno serrande avvolgibili di qualsiasi materiale, bensì persiane a lamelle orientabili, ovvero scuretti tradizionali ad ante interne e vetro all'esterno; d) obbligo di usare, nelle coperture a falde inclinate, materiale di rivestimento con tegole di argilla del tipo "siciliano", nuove o di recupero; e) divieto, nelle coperture a falde inclinate, di usare aggetti in misura superiore a
del tipo "siciliano", nuove o di recupero; e) divieto, nelle coperture a falde inclinate, di usare aggetti in misura superiore a cm 20 non sagomati e rastremati tipo a cornicione; f) divieto di installare portoncini di ingresso su strada in materiali diversi dal legno con inserti in vetro di vario tipo; g) obbligo di ornare l'intradosso dei balconi con mensole in pietra naturale lavorata, con esclusione di qualsiasi imitazione in similpietra;
ornare l'intradosso dei balconi con mensole in pietra naturale lavorata, con esclusione di qualsiasi imitazione in similpietra; h) obbligo della conservazione e del ripristino delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi delle facciate cosi' come rilevate nell'analisi; i) obbligo della rimozione dalle facciate dei materiali, delle finiture e degli elementi aggiunti in epoca recente e non armonici con l'aspetto originario dell'edificio;
dei materiali, delle finiture e degli elementi aggiunti in epoca recente e non armonici con l'aspetto originario dell'edificio; l) divieto di usare grondaie e pluviali in plastica, bensì in lamiera zincata lavorata artigianalmente; m) obbligo di usare riquadrature dei vani aperture con stipiti, architravi e fascie in pietra naturale di calcare tenero di larghezza adeguata, con esclusione dei vari tipi di marmo; u) divieto di installare ringhiere per balconi in alluminio o parapetti in pannelli
uata, con esclusione dei vari tipi di marmo; u) divieto di installare ringhiere per balconi in alluminio o parapetti in pannelli pieni in muratura o in calcestruzzo, bensì ringhiere in ferro battuto; v) divieto di demolire, modificare o alterare nell'aspetto originario, per tutti gli elementi formali caratteristici delle tipologie edilizie storiche, quali ad esempio balconi-terrazza a piano terra con balaustre in pietra, gradinate in pietra dura
e tipologie edilizie storiche, quali ad esempio balconi-terrazza a piano terra con balaustre in pietra, gradinate in pietra dura per l'accesso ai piani rialzati di edifici di antica costruzione, anche se occupano porzioni di marciapiede;
11 w) altre eventuali prescrizioni ritenute opportune dalla Commissione Edilizia comunale in sede di esame del progetto. 6 quater - E' vietata la realizzazione di tettoie, stenditoi e simili, di qualunque genere e con qualsiasi tecnologia costruttiva, al piano terrazza degli edifici; 6 quinquies - Ai fini della protezione sismica, gli immobili ricadenti nella zona A dovranno essere considerati, nella progettazione degli interventi strutturali e di
sismica, gli immobili ricadenti nella zona A dovranno essere considerati, nella progettazione degli interventi strutturali e di miglioramento statico, come ricadenti in zona sismica di 1.a categoria. 7 - Gli spazi liberi sono inedificabili sino alla formazione dei piani attuativi. 8 - Le zone da sottoporre a piani di recupero saranno di volta in volta delimitate previa delibera del Consiglio Comunale. 9 - Le zone A puntuali, indicativamente individuate nella Tav. P1 del P.R.G. alla
mitate previa delibera del Consiglio Comunale. 9 - Le zone A puntuali, indicativamente individuate nella Tav. P1 del P.R.G. alla scala 1:10.000 con un cerchio ed una lettera (C o M), debbono intendersi definite da una linea continua avente distanza di m.50 dal perimetro dell'edificato esistente alla data di adozione del piano. All'interno di tali zone sono consentiti solamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 20 della L.R. 71/1978, con esclusione di interventi di demolizione e
Art. 14 - Classificazione delle Zone B
gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 20 della L.R. 71/1978, con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione. E' prescritta una fascia di inedificabilità di m. 50 salvo maggiori distanze imposte ai sensi di legge, attorno alle aree archeologiche perimetrate nella tav. P1 del P.R.G. alla scala 1:10000 e individuate con la lettera A seguita da un numero. CAPO III - Zone B Art. 14 - Classificazione delle Zone B
Art. 14 - Classificazione delle Zone B
alla scala 1:10000 e individuate con la lettera A seguita da un numero. CAPO III - Zone B Art. 14 - Classificazione delle Zone B 1 - Le zone classificate B ai sensi del DM 1444/1968 e delimitati nelle tavole del P.R.G. sono le zone a prevalenza residenziale esistenti o in via di completamento che non presentino valori storico-ambientali da salvaguardare, nella esigenza di una radicale trasformazione storico igienica. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: a) residenza;
esigenza di una radicale trasformazione storico igienica. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: a) residenza; b) servizi sociali di proprietà pubblica; c) associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose; nonchè limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G., in caso di ricostruzione o trasformazione; d) istituzioni pubbliche statali e rappresentative; e) attrezzature a carattere religioso; f) ristoranti, bar, locali di divertimento;
12 g) artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza; h) commercio a dettaglio; i) teatri e cinematografi; l) uffici pubblici e privati, studi professionali; m) alberghi e pensioni, n) garages di uso pubblico. 2) - Le zone B sono suddivise nelle sottoelencate sottozone: B0 - Mantenimento dell’esistente; B0* - Aree edificate entro la fascia di mt. 150 dalla battigia;
Art. 15 - Zone B0, mantenimento dell’esistente
nelle sottoelencate sottozone: B0 - Mantenimento dell’esistente; B0* - Aree edificate entro la fascia di mt. 150 dalla battigia; B1 - Zone adiacenti al centro storico, e a morfologia compatta; B2 - Zone di recente edificazione, ed in via di completamento; BR - Zone normate con Piani di recupero ai sensi della L.R.37; B3 - Borgate costiere; B4 - Borgate collinari. Art. 15 - Zone B0, mantenimento dell’esistente 1 - Sono state classificate zone B0 i nuclei urbani edificati in zone geologicamente
. 15 - Zone B0, mantenimento dell’esistente 1 - Sono state classificate zone B0 i nuclei urbani edificati in zone geologicamente instabili, nonchè i nuclei costieri in prossimità di scogliere attaccate da erosione marina. 2 - Nelle zone B0 è previsto il mantenimento dell’esistente, pertanto sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 20 della legge 71/78. 3 - Sono consentiti lavori di consolidamento del suolo, di iniziativa pubblica o privata.
Art. 16 - Zone B0*, Aree edificate entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia
) e d) dell’art. 20 della legge 71/78. 3 - Sono consentiti lavori di consolidamento del suolo, di iniziativa pubblica o privata. Art. 16 - Zone B0*, Aree edificate entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia L’art. 16 è stato interamente cassato e quindi soppresso. Art. 17 - Zone B1. Abitato esistente adiacente al Centro Storico 1 - La zona B1 comprende le aree completamente edificate ed interamente urbanizzate. 2 - Con concessione singola sono consentiti interventi di ampliamento e
aree completamente edificate ed interamente urbanizzate. 2 - Con concessione singola sono consentiti interventi di ampliamento e trasformazione anche mediante demolizione e ricostruzione nonchè di nuove costruzioni. 3 - La densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq. 5. 4 - I lotti interclusi possono venire utilizzati a scopo residenziale:
13 a) per lotti avente una superficie non superiore a mq. 120 la densità fondiaria massima sarà di 9 mc./mq. b) per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiori a mq. 200 il volume massimo consentito è di m. 1000: c) singole licenze per lotti interclusi con superficie inferiore a mq 1000. 5 - Mantenimento delle tipologie esistenti, per demolizione e ricostruzione sono ammesse le tipologie esistenti o edifici a schiera o edifici isolati.
tipologie esistenti, per demolizione e ricostruzione sono ammesse le tipologie esistenti o edifici a schiera o edifici isolati. 6 - Distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti mt.10. 7 - Distanza minima dai confini: ai fini della distanza dei confini sono consentite le seguenti situazioni: a) aderenza sul confine; b) in caso di distacco mt. 5.00; c) in presenza di costruzioni: mt.10.00 da parete finestrata; il rispetto di detta
sul confine; b) in caso di distacco mt. 5.00; c) in presenza di costruzioni: mt.10.00 da parete finestrata; il rispetto di detta distanza si applica nel caso di prospicienza diretta di pareti o parti di pareti finestrate, non si applica nel caso di pareti entrambe non finestrate. 8 - Altezza massima assoluta una volta e mezza la larghezza della strada su cui prospetta ed in ogni caso non superiore a m. 11. 9 - Piani fuori terra massimo tre.
Art. 18 - Zone B2, Abitato di recente edificazione e di completamento
lta e mezza la larghezza della strada su cui prospetta ed in ogni caso non superiore a m. 11. 9 - Piani fuori terra massimo tre. Art. 18 - Zone B2, Abitato di recente edificazione e di completamento 1 - La zona B2 comprende le aree di recente edificazione e parzialmente edificate, non ancora dotate di tutte le urbanizzazioni. 2 - Con concessione singola sul preesistente allineamento stradale e senza piano di lottizzazione sono consentiti interventi di trasformazione, sopraelevazione,
preesistente allineamento stradale e senza piano di lottizzazione sono consentiti interventi di trasformazione, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione ed utilizzazione dei lotti interclusi, nei casi previsti dall'art. 21 della L.R. 27/12/78 n° 71, con le modalità in esso prescritte. 3 - Densità edilizia fondiaria massima mc/mq 5. 4 - Tipologie ammesse: edifici in aderenza, a schiera ed isolati. 5 - Distanza minima tra i fabbricati: ai fini della distanza dei confini sono
mmesse: edifici in aderenza, a schiera ed isolati. 5 - Distanza minima tra i fabbricati: ai fini della distanza dei confini sono consentite le seguenti situazioni: a) aderenza sul confine; b) in caso di distacco, non inferiore a mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 6 - Distanza minima dai confini: ai fini della distanza dei confini sono consentite le seguenti situazioni:
14 a) aderenza sul confine; b) in caso di distacco mt. 5.00; c) in presenza di costruzioni: mt.10,00 da parete finestrata; il rispetto di detta distanza si applica nel caso di prospicienza diretta tra pareti o parti di pareti finestrate, non si applica nel caso di pareti non finestrate. 7 - E' consentita la costruzione di un solo piano attico purchè contenuto, su ogni fronte, entro i piani inclinati a 45°condotti verso l'interno del fabbricato a partire
Art. 19 - Zone BR, normate dai Piani di recupero (L.R. 37/85)
lo piano attico purchè contenuto, su ogni fronte, entro i piani inclinati a 45°condotti verso l'interno del fabbricato a partire dalle rette orizzontali poste alle altezze massime consentite. 8 - Rapporto di copertura: 1:1 9 - Altezza massima: ml. 11. Art. 19 - Zone BR, normate dai Piani di recupero (L.R. 37/85) 1 - Le zone classificate R ai sensi della legge Regionale 37/85 sono le Zone interessate dall’abusivismo edilizio e con forte concentrazione di costruzioni abusivamente costruite.
ionale 37/85 sono le Zone interessate dall’abusivismo edilizio e con forte concentrazione di costruzioni abusivamente costruite. 2 - In queste zone si applica la normativa ed il dimensionamento planivolumetrico previsto nei Piani di Recupero; 3 – l’art.4, comma 4 delle Norme di Attuazione dei Piani di Recupero viene cosi’ modificato ed integrato: 4) Distanza minima dai confini: ai fini della distanza dei confini sono consentite le seguenti situazioni: a) aderenza sul confine;
Art. 20 - Zone B3, Borgate costiere
Distanza minima dai confini: ai fini della distanza dei confini sono consentite le seguenti situazioni: a) aderenza sul confine; b) in caso di distacco mt. 5.00; c) in presenza di costruzioni: mt.10.00 da parete finestrata; il rispetto di detta distanza si applica nel caso di prospicienza diretta di pareti o parti di pareti finestrate, non si applica nel caso di pareti entrambe non finestrate. Art. 20 - Zone B3, Borgate costiere 1 - Le zone B3 comprendono le aree quasi completamente edificate ed urbanizzate
Art. 20 - Zone B3, Borgate costiere
finestrate. Art. 20 - Zone B3, Borgate costiere 1 - Le zone B3 comprendono le aree quasi completamente edificate ed urbanizzate nelle frazioni costiere. 2 - Il rilascio della concessione singola è subordinata all'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 21 della L.R. 71/78 come modificato dall'art.39 della L.R. 37/85. 3 - Con concessione singola, ove ne siano riscontrati requisiti previsti dal superiore comma, sul presistente allineamento stradale e senza piano di lottizzazione sono
no riscontrati requisiti previsti dal superiore comma, sul presistente allineamento stradale e senza piano di lottizzazione sono consentiti interventi di trasformazione, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione ed utilizzazione dei lotti interclusi. 4 - Densità edilizia fondiaria massima mc/mq 1,2.
15 5 - Tipologie ammesse: edifici in aderenza, a schiera ed isolati. 6 - Distanza minima tra i fabbricati: a) aderenza; b) in caso di distacco, pari all’altezza massima dell’edificio in progetto e comunque non inferiore a mt. 10.00 nel caso di prospicienza diretta tra edifici con parete finestrata, anche se solo una delle due sia finestrata. Tale distanza non si applica nel caso di prospicienza di pareti entrambe non finestrate. 7 - Distanza minima fra i confini: distacco pari a metà dell'altezza massima e
i prospicienza di pareti entrambe non finestrate. 7 - Distanza minima fra i confini: distacco pari a metà dell'altezza massima e comunque non inferiore a m. 5. 8 - Numero dei piani fuori terra: 2. 9 - Rapporto di copertura: 0,50. 10 - Lotto minimo mq. 600; e’ ammessa la edificazione di lotti urbanistici inferiori a mq. 600 solo se interclusi; 11 - Altezza massima: ml. 7. 12 - Destinazione d'uso: residenze stabili, stagionali, esercizi commerciali, locali
Art. 21 - Zone B4, Borgate Collinari
se interclusi; 11 - Altezza massima: ml. 7. 12 - Destinazione d'uso: residenze stabili, stagionali, esercizi commerciali, locali di ristoro e di vago, attrezzature per il turismo in genere. Art. 21 - Zone B4, Borgate Collinari 1- Le zone classificate B4 comprendono le aree parzialmente edificate ed in parte dotate di opere di urbanizzazione. 2- Il rilascio della concessione singola è subordinata all'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 21 della L.R. 71/78 come modificato dall'art. 39 della L.R. 37/85.
è subordinata all'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 21 della L.R. 71/78 come modificato dall'art. 39 della L.R. 37/85. 3 - Con concessione singola, ove ne siano riscontrati requisiti previsti dal superiore comma, sul preesistente allineamento stradale e senza piano di lottizzazione sono consentiti interventi di trasformazione, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione ed utilizzazione dei lotti interclusi. 4 - Densità edilizia fondiaria massima mc/mq 0,75.
elevazione, demolizione, ricostruzione ed utilizzazione dei lotti interclusi. 4 - Densità edilizia fondiaria massima mc/mq 0,75. 5 - Tipologie ammesse: edifici a schiera ed isolati. 6 - Distanza minima tra i fabbricati: distacco pari all’altezza dell’edificio in progetto, e comunque non inferiore a mt. 10 in caso di prospicenza diretta tra fabbricati con parete finestrata, anche se solo una delle due pareti sia finestrata. Tale distanza non si applica nel caso di pareti entrambe non finestrate.
16 7 - Distanza minima fra i confini: con distacco pari a metà dell'altezza massima e comunque non inferiore a m: 5. 8 - Numero dei piani fuori terra: 2. 9 - Rapporto di copertura: 0,50. 10 - Lotto minimo mq. 600; e’ ammessa la edificazione di lotti urbanistici inferiori a mq. 600 solo se interclusi; 11 - Altezza massima: ml. 7. 12 - Destinazione d'uso: residenze stabili, stagionali, esercizi commerciali, locali di ristoro e di vago, attrezzature per il turismo in genere.
Art. 22 - Generalità e classificazione delle Zone C
d'uso: residenze stabili, stagionali, esercizi commerciali, locali di ristoro e di vago, attrezzature per il turismo in genere. CAPO IV - Zone C espansione residenziale Art. 22 - Generalità e classificazione delle Zone C 1 - Le zone classificate C ai sensi dell’art. 3 del DM 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G. comprendono le aree del territorio comunale su cui è prevista la costruzione di nuovi complessi residenziali. 2 - L’edificazione avverrà a mezzo di strumenti di attuazione riferiti ad aree
a la costruzione di nuovi complessi residenziali. 2 - L’edificazione avverrà a mezzo di strumenti di attuazione riferiti ad aree aventi una superficie non inferiore a Ha 2,0. Sono ammesse superfici più ridotte nel caso di comparti definiti da un unico simbolo alfanumerico nella cartografia dell’azzonamento di P.R.G. Può essere consentita la presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata anche su superfici inferiori qualora a causa della avvenuta edificazione
tazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata anche su superfici inferiori qualora a causa della avvenuta edificazione circostante non sia possibile raggiungere la superficie minima stabilita. Tale circostanza deve essere documentata con l’esplicita dichiarazione di indisponibilità da parte dei proprietari di lotti edificati limitrofi e già’ regolarizzati ai sensi di legge a partecipare alla lottizzazione e la deroga dovrà essere assentita in via preliminare dal Consiglio Comunale.
ai sensi di legge a partecipare alla lottizzazione e la deroga dovrà essere assentita in via preliminare dal Consiglio Comunale. 3 - Le zone C sono suddivise nelle sottoelencate sottozone: a) sottozona C1: riguarda le aree di espansione adiacente al centro urbano e per le quali è prevista una edilizia residenziale intensiva; b) sottozona C2: riguarda le aree di espansione urbana con edilizia semintensiva; c) sottozona C3: riguarda le aree di espansione costiera;
a C2: riguarda le aree di espansione urbana con edilizia semintensiva; c) sottozona C3: riguarda le aree di espansione costiera; d) sottozona C3*: riguarda le aree interessate da complessi turistici alberghieri; e) sottozona C4 riguarda le aree di espansione collinare; f) sottozona C5: riguarda le aree a ricettività turistica adiacente al parco del Cassibile e Canicattini Bagni;
17 4 - Gli strumenti attuativi (Piani Particolareggiati, e Piani di Lottizzazione convenzionata) per queste zone devono prevedere; a) la viabilità di comparto; b) le aree per le opere di urbanizzazione nella misura prevista dal D.M 2/4/1968 e dalla circolare A.T.A. n. 2/79 del 3/2/1979. 5 - In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: a) residenza; b) servizi sociali; c) commercio al dettaglio; d) ristoranti, bar, locali di divertimento;
Art. 23 - Sottozona C1, edilizia intensiva
seguenti destinazioni: a) residenza; b) servizi sociali; c) commercio al dettaglio; d) ristoranti, bar, locali di divertimento; e) artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza; f) teatri e cinematografi; g) uffici pubblici e privati, studi professionali; h) alberghi e pensioni, n) garages di uso pubblico. Art. 23 - Sottozona C1, edilizia intensiva 1 - La sottozona C1 riguarda le aree adiacenti al centro urbano.
Art. 23 - Sottozona C1, edilizia intensiva
ges di uso pubblico. Art. 23 - Sottozona C1, edilizia intensiva 1 - La sottozona C1 riguarda le aree adiacenti al centro urbano. 2 - Nella sottozona C1 sono previsti i seguenti indici: a) densità territoriale abitanti per ettaro 150; b) densità edilizia fondiaria massima mc/mq 2,52; c) tipologie edilizie ammesse case isolate, a nastro continuo, lineari o a schiera; d) distanza tra i confini in aderenza in caso di distacco uguale all’altezza
se isolate, a nastro continuo, lineari o a schiera; d) distanza tra i confini in aderenza in caso di distacco uguale all’altezza massima e comunque non inferiore a metri 5;uguale all'altezza massima e comunque non inferiore a metri 5; e) distanza minima dal ciglio delle strade metri 5 per strade fino a metri 7, metri 7,50 per strade da 7 a 13 metri, metri 10 per strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati
r strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde; f) distanza minima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti metri 10; g) altezza massima assoluta metri 10,50; h) piani fuori terra tre; i) rapporto di copertura 0,40; l) aree per attrezzature D.M. 2/4/68 mq/Ab. 20,00; m) destinazione d'uso:
- residenza;
- servizi sociali;
rto di copertura 0,40; l) aree per attrezzature D.M. 2/4/68 mq/Ab. 20,00; m) destinazione d'uso:
- residenza;
- servizi sociali;
- commercio al dettaglio;
- ristorante, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza;
- teatri e cinematografi;
Art. 24 - Sottozona C2, edilizia semintensiva
18
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- alberghi e pensioni. Art. 24 - Sottozona C2, edilizia semintensiva 1 - La sottozona C2 riguarda le aree esterne al centro urbano. 2 - Nella sottozona C2 sono previsti i seguenti indici: a) densità territoriale abitanti per ettaro 130; b) densità edilizia fondiaria massima mc/mq 2,00; c) tipologie edilizie ammesse case isolate, a nastro continuo, lineari o a schiera; d) distanza tra i confini uguale all’altezza massima e comunque non inferiore a metri 5;
a nastro continuo, lineari o a schiera; d) distanza tra i confini uguale all’altezza massima e comunque non inferiore a metri 5; e) distanza minima dal ciglio delle strade metri 5 per strade fino a metri 7, metri 7,50 per strade da 7 a 13 metri, metri 10 per strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde;
richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde; f) distanza minima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti metri 10; g) altezza massima assoluta metri 10,50; h) piani fuori terra tre; i) rapporto di copertura 0,50; l) aree per attrezzature D.M. 2/4/68 mq/Ab. 20,00; m) destinazione d'uso:
- residenza;
- servizi sociali;
- commercio al dettaglio;
- ristorante, bar, locali di divertimento;
,00; m) destinazione d'uso:
- residenza;
- servizi sociali;
- commercio al dettaglio;
- ristorante, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza;
- teatri e cinematografi;
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- alberghi e pensioni. 3 - Le zone C2/3, C2/5, C2/6 sono destinate ad edilizia economica e popolare, come si rileva dal Cap XI della Relazione Tecnica del P.R.G
Art. 25 - Sottozona C3, aree di espansione costiera
ne C2/3, C2/5, C2/6 sono destinate ad edilizia economica e popolare, come si rileva dal Cap XI della Relazione Tecnica del P.R.G Art. 25 - Sottozona C3, aree di espansione costiera 1 - La sottozona C3 riguarda le aree di espansione dei nuclei costieri 2 - Nella sottozona C2 sono previsti i seguenti indici: a) densità territoriale abitanti per ettaro 55; b) densità edilizia fondiaria massima mc/mq 0,75; c) tipologie edilizie ammesse case isolate;
rritoriale abitanti per ettaro 55; b) densità edilizia fondiaria massima mc/mq 0,75; c) tipologie edilizie ammesse case isolate; d) distanza tra i confini uguale all’altezza massima e comunque non inferiore a metri 5;
19 e) distanza minima dal ciglio delle strade metri 5 per strade fino a metri 7, metri 7,50 per strade da 7 a 13 metri, metri 10 per strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde; f) distanza minima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti metri 10; g) altezza massima assoluta metri 7; h) piani fuori terra due;
ima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti metri 10; g) altezza massima assoluta metri 7; h) piani fuori terra due; i) rapporto di copertura 1/3; l) aree per attrezzature D.M. 2/4/68 mq/Ab. 25,00; m) lotto minimo mq. 800, n) lunghezza minimo di fronte metri 20; o) destinazione d'uso:
- residenza;
- servizi sociali;
- commercio al dettaglio;
- ristorante, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti,
Art. 26 - Sottozona C4, aree di espansione collinare
aglio;
- ristorante, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza;
- teatri e cinematografi;
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- alberghi e pensioni. Per le zone C3* previste nel polo di sviluppo turistico S. Lorenzo e Marzamemi, le destinazioni d’uso debbono escludere l’edilizia residenziale continua o stagionale Art. 26 - Sottozona C4, aree di espansione collinare
Art. 26 - Sottozona C4, aree di espansione collinare
zioni d’uso debbono escludere l’edilizia residenziale continua o stagionale Art. 26 - Sottozona C4, aree di espansione collinare 1 - La sottozona C4 riguarda le aree esterne al centro urbano. 2 - Per le zone C4 si applica la normativa sottoindicata. 3 - sono previsti i seguenti indici: a) densità territoriale abitanti per ettaro 45; b) densità edilizia fondiaria massima mc/mq 0,50; c) tipologie edilizie ammesse case isolate; d) distanza tra i confini uguale all’altezza massima e comunque non inferiore a
,50; c) tipologie edilizie ammesse case isolate; d) distanza tra i confini uguale all’altezza massima e comunque non inferiore a metri 5; e) distanza minima dal ciglio delle strade metri 5 per strade fino a metri 7, metri 7,50 per strade da 7 a 13 metri, metri 10 per strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde;
richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde; f) distanza minima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti metri 10; g) altezza massima assoluta metri 7; h) piani fuori terra due; i) rapporto di copertura 1/3; l) aree per attrezzature D.M. 2/4/68 mq/Ab. 25,00; m) lotto minimo mq. 800,
20 n) lunghezza minimo di fronte metri 20; o) destinazione d'uso:
- residenza;
- servizi sociali;
- commercio al dettaglio;
- ristorante, bar, locali di divertimento;
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza;
- teatri e cinematografi;
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- alberghi e pensioni. 4 - Nella formazione di strumenti attuativi, (Piani di lottizzazioni, Piani
Art. 27 - Generalità e classificazione delle Zone D
privati, studi professionali;
- alberghi e pensioni. 4 - Nella formazione di strumenti attuativi, (Piani di lottizzazioni, Piani Particolareggiati), sono ammessi lotti inferiori ai 1.200 metri, sempre che siano interclusi, o già edificati. Per questi lotti si dovrà provvedere una cubatura proporzionale alla superficie effettiva in rapporto alla densità fondiaria prevista per la zona stessa. CAPO V - Zone produttive D Art. 27 - Generalità e classificazione delle Zone D
Art. 27 - Generalità e classificazione delle Zone D
la densità fondiaria prevista per la zona stessa. CAPO V - Zone produttive D Art. 27 - Generalità e classificazione delle Zone D 1 - Le zone classificate D ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del Piano Regolatore, sono quelle destinate agli insediamenti produttivi. 2 - La zona D è suddivisa nelle sottolencate sottozone: a) sottozona D1 - zona per insediamenti artigianali e piccola industria. b) sottozona D2 - zone già interessate ad insediamenti artigianali o di piccole
Art. 28 - Zone D1 - aree per insediamenti artigianali e piccola industria.
er insediamenti artigianali e piccola industria. b) sottozona D2 - zone già interessate ad insediamenti artigianali o di piccole industrie. Art. 28 - Zone D1 - aree per insediamenti artigianali e piccola industria. 1 - La sottozona D1 riguarda le aree destinate all'insediamento di piccole industrie e laboratori artigianali. 2 - Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata.
io della concessione edilizia è subordinato alla formazione di strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata. La convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree da destinare ai parcheggi ed ai servizi in misura, in ogni caso non inferiore al 10% dell’area totale, nonchè l’assunzione a carico del richiedente degli oneri relativi alla costruzione delle strade, dei parcheggi degli allacci viari, delle fognature, degli
co del richiedente degli oneri relativi alla costruzione delle strade, dei parcheggi degli allacci viari, delle fognature, degli impianti di depurazione, della rete idrica, elettrica, della pubblica illuminazione. 3 - Lotto minimo: mq 500;
Art. 29 - Zone D2 - aree già interessate da insediamenti artigianali e piccola i
21 4 - Rapporto di copertura massimo è fissato nella misura del 40%; 5 - Distacco dai confini eguale all'altezza e in ogni caso non inferiore a m. 5,00; 6 - Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq.1,2; 7 - Altezza massima ml. 8,00, salvo impianti ed attrezzature speciali. Art. 29 - Zone D2 - aree già interessate da insediamenti artigianali e piccola industria 1 - Le sottozone D2 riguardano le aree già interessate da insediamenti artigianali e di piccole industrie.
CAPO VI - Zone Agricole E
i e piccola industria 1 - Le sottozone D2 riguardano le aree già interessate da insediamenti artigianali e di piccole industrie. 2 - In queste zone con concessione singola sono ammessi gli interventi previsti all’art. 20 della L.R. 71/78 commi a), b), c) e d); 3 - Per eventuali ampliamenti si applica quanto previsto dall’art. 36 L.R. 37/85. 4 - Nel caso di demolizione e ricostruzione si applicano le norme previste dal superiore art. 28. CAPO VI - Zone Agricole E
Art. 30 - Generalità e classificazione delle Zone E
/85. 4 - Nel caso di demolizione e ricostruzione si applicano le norme previste dal superiore art. 28. CAPO VI - Zone Agricole E Art. 30 - Generalità e classificazione delle Zone E 1 - Le zone agricole sono destinate all’esercizio dell’agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale. 2 - In queste zone sono consentite abitazioni, e attrezzature necessarie alle attività
o e dell’equilibrio ecologico e naturale. 2 - In queste zone sono consentite abitazioni, e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonchè impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento dei caratteri artigianale di risorse naturali, purchè il numero degli addetti non sia superiore a 20 così come previsti dall’art. 22 della legge Regionale 27/12/1978 n. 71.
i, purchè il numero degli addetti non sia superiore a 20 così come previsti dall’art. 22 della legge Regionale 27/12/1978 n. 71. In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonchè dagli affittuari o dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto
di licenza, nonchè dagli affittuari o dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa. La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro
22 dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici culturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell’azienda ed ai suoi programmi produttivi. Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all’allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi. 3 - Si applicano per queste zone nelle nuove costruzioni i seguenti indici e parametri:
Art. 31 - Zona E1 - Agricola di salvaguardia ambientale
isure per la depurazione degli scarichi. 3 - Si applicano per queste zone nelle nuove costruzioni i seguenti indici e parametri: a) indice di fabbricabilità fondiaria:
- per abitazioni mc/mq. 0,03; b) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini; c) distanza minima dai confini metri 10. Art. 31 - Zona E1 - Agricola di salvaguardia ambientale 1 - Riguardo le nuove zone dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria,
Zona E1 - Agricola di salvaguardia ambientale 1 - Riguardo le nuove zone dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale e del prossimo abitato. 2 - In queste zone è imposto il mantenimento e la creazione di viali alberati, filari di alberi, gruppi di alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti. 3 - Per l'eccesso e l'utilizzo delle limitrofe potranno essere individuate nelle zone
siepi di recinzione ed altri consistenti. 3 - Per l'eccesso e l'utilizzo delle limitrofe potranno essere individuate nelle zone agricole di salvaguardia ambientale percorsi pedonali o automobilistici di accesso. 4 - Si applicano per queste zone i seguenti indici e parametri: a) Densità edilizia e fondiaria massima per gli usi agricoli e per la residenza non potrà superare 0,01 mc/mq; b) l'altezza massima assoluta degli edifici ed accessori non superiori a metri 4.
Art. 32 - Masserie e fabbricati rurali di pregio ambientale
er la residenza non potrà superare 0,01 mc/mq; b) l'altezza massima assoluta degli edifici ed accessori non superiori a metri 4. 5 - Agriturismo: nelle zone agricole E1 sono consentite le attività di agriturismo ai sensi dell’art.23 della l.r. n. 71/78 e della l.r. n. 25 del 9/6/94 solo su immobili esistenti. Non si applica nelle zone agricole E1 le facolta’ previste dal 2° comma dell’art.23 della l.r. n.71/78. Art. 32 - Masserie e fabbricati rurali di pregio ambientale
Art. 32 - Masserie e fabbricati rurali di pregio ambientale
E1 le facolta’ previste dal 2° comma dell’art.23 della l.r. n.71/78. Art. 32 - Masserie e fabbricati rurali di pregio ambientale 1 - Sono stati individuati nell'ambito delle zone agricole, ville, case padronali e masserie di interesse agricolo ambientale e riportati nelle tavole di P.R.G. con cerchio e retinatura a puntini. 2 - Per questi fabbricati si applica la sottoelencata normativa:
- sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 20 della L.71/78 commi a), b), c) e d);
Art. 33 - Classificazione delle Zone F
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- i materiali per le opere di finitura devono essere preventivamente autorizzati all'approvazione del progetto e si dovranno usare materiali compatibili con le caratteristiche ambientali e tecnologiche degli edifici.
- le nuove costruzioni dovranno distaccarsi di metri 20 dalle costruzioni esistenti di pregio ambientale. CAPO VII - Zone pubbliche e di interesse generale F Art. 33 - Classificazione delle Zone F 1 - Le zone classificate F ai sensi dell’art.2 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle
Art. 33 - Classificazione delle Zone F
le F Art. 33 - Classificazione delle Zone F 1 - Le zone classificate F ai sensi dell’art.2 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G. sono suddivise nel centro urbano nelle elencate sottozone: Fu - Aree per l’istruzione dell’obbligo; Fic - Aree per attrezzature di interesse comune; Fs - Spazi pubblici attrezzati; P - Parcheggi; Fti - Attrezzature per l’istruzione superiore; Fts - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere; Ftp - Parchi urbani e territoriali.
Art. 34 - Zone per l’attrezzatura scolastica dell’obbligo (Fu)
Fti - Attrezzature per l’istruzione superiore; Fts - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere; Ftp - Parchi urbani e territoriali. Art. 34 - Zone per l’attrezzatura scolastica dell’obbligo (Fu) 1 - Sono destinate alle seguenti attrezzature:
- asili nido;
- scuola materne;
- scuole elementari;
- scuole medie dell'obbligo. 2 - Nelle nuove costruzioni si applicano gli indici e parametri previsti della l. 412/75, del D.M. 18/12/75 e successive modifiche e integrazioni;
Art. 35 - ZONE Fic - Attrezzature di interesse comune
struzioni si applicano gli indici e parametri previsti della l. 412/75, del D.M. 18/12/75 e successive modifiche e integrazioni; 3 - I rapporti planovolumetrici da applicare sono: a) altezza massima metri 10,50; b) parcheggi 1 mq. ogni 4 mq. di superficie utile. Art. 35 - ZONE Fic - Attrezzature di interesse comune 1 - Sono destinate alle seguenti attrezzature:
- partecipative;
- amministrative;
- culturali;
- sociali;
- associative;
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- sanitarie;
- assistenziali;
- ricreative;
- direzionali;
- commerciali
- religiose. 2 - La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione, ad esclusione delle attrezzature ricreative, direzionali e commerciali. Per queste ultime è ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, costruendo l'edificio a proprie spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del
che, costruendo l'edificio a proprie spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non superiore a 35, eventualmente garantendo durante questo periodo il controllo pubblico del Comune: scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.
Art. 36 - ZONE Fs - Spazi pubblici attrezzati
della concessione, il Comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario. 3 - Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri: a) indice di utilizzazione fondiaria 0.60 mq./mq.; b) altezza massima metri 10.50; c) parcheggi 1 mq. ogni 2 mq. utili. Art. 36 - ZONE Fs - Spazi pubblici attrezzati 1 - Sono destinate, per la ricettività degli impianti di interesse di quartiere urbano di verde pubblico attrezzato sottoelencati:
Art. 37 - Parcheggi
- Sono destinate, per la ricettività degli impianti di interesse di quartiere urbano di verde pubblico attrezzato sottoelencati:
- impianti sportivi coperti;
- impianti sportivi scoperti immerse nel verde pubblico;
- aree di verde attrezzate per i giochi e per il tempo libero. 2 - In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri: a) per impianti coperti, utilizzazione fondiaria 0,25 mq/mq., altezza massima mt. 10,50, parcheggi 1 mq per ogni 10 mq di superficie fondiaria. Art. 37 - Parcheggi
Art. 37 - Parcheggi
one fondiaria 0,25 mq/mq., altezza massima mt. 10,50, parcheggi 1 mq per ogni 10 mq di superficie fondiaria. Art. 37 - Parcheggi 1 - Sono le aree destinate a pubblico parcheggio di interesse urbano e di quartiere 2 - Queste aree possono essere sistemate a raso, oppure sotterranei ed in elevazione 3 - Per i parcheggi in elevazione l’altezza massima non può superare quella prevista per la zona entra la quale ricade il parcheggio Art. 38 - ZONE Fti - Attrezzature per l’istruzione superiore
Art. 39 - Zone Fts - Attezzature sanitarie e ospedaliere
25 1 - Le zone Fti sono quelli destinati alle attrezzature necessarie per la istruzione superiore di ogni ordine e grado; 2 - In queste zone si applica la normativa prevista dalla L.412/75, del D.M. 18/12/75, e successive modifiche e integrazioni. 3 - Gli indici di utilizzazione sono: a) altezza massima m. 10,50; b) parcheggi 2mq. ogni 5 mq. di superficie utile. Art. 39 - Zone Fts - Attezzature sanitarie e ospedaliere 1 - Sono destinate ad Unità sanitarie territoriali;
Art. 39 - Zone Fts - Attezzature sanitarie e ospedaliere
i superficie utile. Art. 39 - Zone Fts - Attezzature sanitarie e ospedaliere 1 - Sono destinate ad Unità sanitarie territoriali; Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri: a) indice di utilizzazione fondiaria 0,40 mq/mq; b) altezza massima metri 10,50; c) parcheggi 1 mq. ogni 2 mq di superficie utile Art. 40 - Zone Ftp - Parchi urbani e territoriali 1 - Sono destinate a Parchi urbani e Territoriali le aree da attrezzare per il gioco dei
Zone Ftp - Parchi urbani e territoriali 1 - Sono destinate a Parchi urbani e Territoriali le aree da attrezzare per il gioco dei bambini, per il riposo e lo svago degli adulti. 2 - In queste aree i progetti di sistemazione dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente naturale, nonchè la conservazione della flora caratterizzante il territorio e della fauna. 3 - Sono consentiti locali destinati al ristoro, anche su iniziativa privata su
Art. 41 - Zone K - Camping
ora caratterizzante il territorio e della fauna. 3 - Sono consentiti locali destinati al ristoro, anche su iniziativa privata su concessione della pubblica amministrazione. 4 - In queste aree le costruzioni di cui sopra devono essere realizzate in armonia con i carattere dell'ambiente e non possono avere un'altezza superiore ai mt. 5. Art. 41 - Zone K - Camping 1 - La normativa da applicare per queste zone è quella stabilita dalla L.R. 14 del 13/3/1982 e successive modifiche.
Art. 42 - Cimiteri
K - Camping 1 - La normativa da applicare per queste zone è quella stabilita dalla L.R. 14 del 13/3/1982 e successive modifiche. CAPO VIII - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI Art. 42 - Cimiteri
Art. 43 - Pubblica discarica
26 1 - In questa zona si applicano le norme previste dagli artt. 228, 337 e 338 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, e gli artt.52, 53, 54, 55, 56 e 57 del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 43 - Pubblica discarica 1 - In queste aree si applica la normativa prevista dal D.P.R. 915/82, della L.R. 67/84 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 44 - Impianti di depurazione 1 -In queste zone è prescritta una fascia di rispetto così come prevista dall’art. 46
Art. 44 - Impianti di depurazione
razioni. Art. 44 - Impianti di depurazione 1 -In queste zone è prescritta una fascia di rispetto così come prevista dall’art. 46 della L.R. 27/86 2 - Per la costruzione di impianti deve essere applicata la normativa prevista dalla L.R. n. 27/86. della L.R. 181/81. della L.R. 67/84 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 45 - Aree con vincolo archeologico 1 - In queste zone si applica la normativa prevista dalla L. 1/6/39 n. 1089, e della L. 29/6/39 n. 1497, della L. 431/85.
Art. 46 - Aree con vincolo ambientale
logico 1 - In queste zone si applica la normativa prevista dalla L. 1/6/39 n. 1089, e della L. 29/6/39 n. 1497, della L. 431/85. Art. 46 - Aree con vincolo ambientale 1 - In queste zone si applica la normativa della Legge 29/6/39 n. 1497, e della Legge n. 431/85. Art. 47 - Aree con vincolo ambientale (150 m. dall’alveo dei torrenti L. 431/85) 1 - In queste zone si applica la normativa della Legge 29/6/39 n.1497,e della L. n. 431/85.
Art. 48 - Aree con vincolo di inedificabilità assoluta (m.150 dalla battigia L.R
. dall’alveo dei torrenti L. 431/85) 1 - In queste zone si applica la normativa della Legge 29/6/39 n.1497,e della L. n. 431/85. Art. 48 - Aree con vincolo di inedificabilità assoluta (m.150 dalla battigia L.R. 78/76) 1 - Ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone omogenee A e B, in tutte le altre aree le costruzioni dovranno arretrarsi di mt. 150 dalla battigia del mare, di m. 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso,
retrarsi di mt. 150 dalla battigia del mare, di m. 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso, di m. 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. Entro la fascia dei mt. 150 dalla battigia sono consentite opere ed impianti temporanei destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.
Art. 49 - Aree con vincolo ambientale (300 m.dalla battigia L.431/85)
alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati. Vanno altresì rispettati i limiti di densità territoriale stabiliti allo art. 15 lett. b) e c) della L.R. 78/76 Art. 49 - Aree con vincolo ambientale (300 m.dalla battigia L.431/85)
Art. 50 - Area di rispetto del nastro stradale (D.M. 1/4/68 n. 1404)
27 1 - In queste zone si applica la normativa della Legge 29/6/39 n. 1497,e della L. n. 431/85. Art. 50 - Area di rispetto del nastro stradale (D.M. 1/4/68 n. 1404) 1- Per le strade extraurbane, relativamente alla fascia di rispetto si applica la normativa prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, dell’art.19 della L. 6/agosto 1967 n. 765, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n.495. Art. 51 - Aree con vincolo idrogeologico
Art. 51 - Aree con vincolo idrogeologico
19 della L. 6/agosto 1967 n. 765, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n.495. Art. 51 - Aree con vincolo idrogeologico 1 - In queste zone si applica la normativa di cui alla legge 3917/1811 e al R.D. 3267/1923 e successive modifiche. Art. 52 - Aree sottoposte a vincolo di rimboschimento 1 - In queste zone si applica la normativa prevista della L. 431/85. Art. 53 - Parchi e riserve di interesse regionale 1 - In queste zone si applica la normativa contenuta nel Decreto istitutivo della riserva.
Art. 54 - Aree umide
rchi e riserve di interesse regionale 1 - In queste zone si applica la normativa contenuta nel Decreto istitutivo della riserva. Art. 54 - Aree umide L’art. 54 è stato cassato. Art. 55 - Aree di rispetto delle zone umide L’art. 55 è stato cassato Art. 56 - Classificazione e generalità 1 - Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico (dinamico e statico). In queste zone l’intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione. Art. 57 - Zone per la viabilità
Art. 57 - Zone per la viabilità
inamico e statico). In queste zone l’intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione. Art. 57 - Zone per la viabilità 1 - Sono destinate alla conservazione, all’ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma. 2 - Nell’ambito delle zone per la viabilità le sedi stradali ed i relativi nodi sono così suddivisi:
28 a) VIABILITA’ ATTREZZATA TERRITORIALE, con funzione nazionale e regionale, all’interno del sistema ed accessibile solo attraverso i nodi attrezzati indicati nelle tavole del P.R.G. La distanza da osservarsi nell’edificazione, misurata a partire dal ciglio della strada, è quella prevista per la cat. B del D.M.1/4/1968, pari a metri 40; b) VIABILITA’ COMPRENSORIALE, con funzione strategica per la città. Fuori del sistema urbano, le distanze da osservarsi nell’edificazione,
TA’ COMPRENSORIALE, con funzione strategica per la città. Fuori del sistema urbano, le distanze da osservarsi nell’edificazione, misurate a partire dal ciglio della strada, saranno quelle previste per la cat. C del D.M. 1/4/1968, pari a metri 30; c) VIABILITA’ URBANA PRINCIPALE, con funzione di raccordo fra il tessuto urbano ed extraurbano. La nuova viabilità urbana principale dovrà curare principalmente la fluidità del traffico meccanico. d) VIABILITA’ URBANA SECONDARIA con funzione capillare nel tessuto
vrà curare principalmente la fluidità del traffico meccanico. d) VIABILITA’ URBANA SECONDARIA con funzione capillare nel tessuto urbano.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
29 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - Generalità ART. 1 Elementi costitutivi del P.R.G Pag. 2 2 Applicazione del P.R.G. “ 3 CAPO II – Indici urbanistici ed edilizi 3 Opere di urbanizzazione primaria “ 3 4 Aree di parcheggio e autorimesse “ 3 5 Opere di urbanizzazione secondaria urbana “ 4 6 Opere di urbanizzazione secondaria territoriale “ 4 7 Interventi infrastrutturali “ 4 8 Interventi edilizi “ 5 9 Destinazione d’uso “ 5 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. ART.
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
e “ 4 7 Interventi infrastrutturali “ 4 8 Interventi edilizi “ 5 9 Destinazione d’uso “ 5 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. ART. 10 Strumenti di attuazione del P.R.G Pag. 7 11 Mappa del P.R.G. “ 7 TITOLO III - NORME PER ZONE CAPO I - Generalità ART. 12 Divisione in zone del territorio comunale Pag. 7 CAPO II – Zone A 13 Zone “A” “ 8 CAPO III – Zone B 14 Classificazione delle zone “B” “ 11 15 Zone B0, mantenimento dell’esistente “ 12 16 Sottozone B0*, aree edificate entro la fascia di rispetto dei 150 mt.
CAPO IV – Zone C espansione residenziale
e “B” “ 11 15 Zone B0, mantenimento dell’esistente “ 12 16 Sottozone B0*, aree edificate entro la fascia di rispetto dei 150 mt. dalla battigia (art. soppresso) 12 17 Zone B1, abitato esistente adiacente al Centro Storico “ 12 18 Zone B2, abitato di recente edificazione e di completam. “ 13 19 Zone BR, normate dai piani di recupero “ 14 20 Zone B3, borgate costiere “ 14 21 Zone B4, Borgate collinari “ 15 CAPO IV – Zone C espansione residenziale 22 Generalità e classificazione delle zone C “ 16
CAPO IV – Zone C espansione residenziale
14 21 Zone B4, Borgate collinari “ 15 CAPO IV – Zone C espansione residenziale 22 Generalità e classificazione delle zone C “ 16 23 Sottozona C1, edilizia intensiva “ 17
CAPO V – Zone produttive D
30 24 Sottozona C2, edilizia semintensiva “ 17 25 Sottozona C3, aree di espansione costiera “ 18 26 Sottozona C4, aree di espansione collinare “ 19 CAPO V – Zone produttive D 27 Generalità e classificazione delle zone D “ 20 28 Zone D1, aree per insediamenti artigianali, piccola industria “ 20 29 Zona D2, aree già interessate “ 21 CAPO VI – Zone Agricole E 30 Generalità e classificazione delle zone E “ 21 31 Zona E1, Agricola di salvaguardia ambientale “ 22 32 Masseria e fabbricati di pregio ambientale “ 22
CAPO VII – Zone pubbliche e di interesse generale F
azione delle zone E “ 21 31 Zona E1, Agricola di salvaguardia ambientale “ 22 32 Masseria e fabbricati di pregio ambientale “ 22 CAPO VII – Zone pubbliche e di interesse generale F 33 Classificazione delle zone F “ 23 34 Zone per l’attrezzatura scolastica dell’obbligo (Fu) “ 23 35 Zone Fic - attrezzature per interesse comune “ 23 36 Zone Fs - spazi pubblici attrezzati “ 24 37 Parcheggi “ 24 38 Zone Fti . attrezzature per l’istruzione superiore “ 24 39 Zone Fts- attrezzature sanitarie e ospedaliere “ 25
CAPO VIII – Zone sottoposte a vincoli
Parcheggi “ 24 38 Zone Fti . attrezzature per l’istruzione superiore “ 24 39 Zone Fts- attrezzature sanitarie e ospedaliere “ 25 40 Zone Ftp- parchi urbani e territoriali “ 25 41 Zone K- Camping “ 25 CAPO VIII – Zone sottoposte a vincoli 42 Cimiteri “ 25 43 Pubblica discarica “ 25 44 Impianti di depurazione “ 25 45 Aree con vincolo archeologico “ 26 46 Aree con vincolo ambientale “ 26 47 Aree con vincolo ambientale (150m. dall’alveo dei torrenti - L. 431/85) “ 26
ologico “ 26 46 Aree con vincolo ambientale “ 26 47 Aree con vincolo ambientale (150m. dall’alveo dei torrenti - L. 431/85) “ 26 48 Aree con vincolo di inedificabilità assoluta (m. 150 dalla battigia - L.R. 78/76) “ 26 49 Aree con vincolo ambientale (300 m. dalla battigia – L. 431/85) “ 26 50 Aree di rispetto del nastro stradale (D.M. 1/4/68 n. 1404) “ 26 51 Aree con vincolo idrogeologico “ 26 52 Aree sottoposte a vincolo di rimboschimento “ 27 53 Parchi e riserve di interesse regionale “ 27
n vincolo idrogeologico “ 26 52 Aree sottoposte a vincolo di rimboschimento “ 27 53 Parchi e riserve di interesse regionale “ 27 54 Aree umide “ 27 55 Aree di rispetto delle zone umide “ 27 56 Classificazione e generalità “ 27 57 Zone per la viabilità “ 27
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