Regolamento edilizio (PDF - 925.92 kB)
Comune di Trapani · Trapani, Sicilia
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650 sezioni del documento
COMUNE DI TRAPANI PIANO REGOLATORE GENERALE
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 1 COMUNE DI TRAPANI PIANO REGOLATORE GENERALE Rielaborazione parziale Regolamento Edilizio con le modifiche introdotte dal D.D.G. ARTA DRU n° 42 del 12/02/2010 (in grassetto-corsivo le modifiche e le correzioni) Progetto dell’Ufficio del Piano Il Dirigente: Ing. Eugenio Sardo Geom. Giuseppe Guaiana Geom. Giuseppe Prestigiacomo Consulente del Piano Prof. Arch. Giuseppe Gangemi Trapani – Aprile 2011
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ardo Geom. Giuseppe Guaiana Geom. Giuseppe Prestigiacomo Consulente del Piano Prof. Arch. Giuseppe Gangemi Trapani – Aprile 2011
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Obiettivi
- Il Regolamento Edilizio ha per obiettivi: a) L’indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazio-
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a per obiettivi: a) L’indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazio- ne delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera costruita. b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale, fatte salve le esigenze di tutela del patrimonio salvaguardato. Art. 2 Contenuti e limiti del Regolamento Edilizio
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d ambientale, fatte salve le esigenze di tutela del patrimonio salvaguardato. Art. 2 Contenuti e limiti del Regolamento Edilizio
- Il Regolamento Edilizio deve contenere le normative attinenti alle attività di costruzione e trasforma- zione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza del Comune, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall’art. 33, primo comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942 n° 1150.
orme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall’art. 33, primo comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942 n° 1150. 2. Tutte le opere di edilizia, di urbanizzazione, di arredo urbano, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio ed ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, da chiunque eseguite, sono disciplinate dalle Norme e dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, dalle ta-
comunale, da chiunque eseguite, sono disciplinate dalle Norme e dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, dalle ta- vole del Piano Regolatore Generale con le relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché dalle leggi sta- tali e regionali e dagli altri regolamenti applicabili in materia. 3. In particolare il Regolamento Edilizio definisce: a) il procedimento per il rilascio delle Concessioni, delle Autorizzazioni, del certificato d’uso, del parere
dilizio definisce: a) il procedimento per il rilascio delle Concessioni, delle Autorizzazioni, del certificato d’uso, del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le competenze del Comune e della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costru- zione; b) i termini, le modalità di adempimento, delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da
parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e t
della costru- zione; b) i termini, le modalità di adempimento, delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a); c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di con- trollo;
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ettera a); c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di con- trollo; d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva prevista dall’art. 39 e le modalità per la sua redazio- ne, conservazione e aggiornamento; e) la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale; f) i tipi di intervento ed i parametri edilizi. Art. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge
Art. 3
Edilizia-Urbanistica Comunale; f) i tipi di intervento ed i parametri edilizi. Art. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge
- Disponendo l’art. 871 del Codice Civile che «le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dal- la legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali», per quanto non specificatamente indicato nel pre- sente Regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 4
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 3 Art. 4 Oggetto e definizioni
- Ai fini del presente Regolamento: a) per opera edilizia si intende il risultato di una attività di costruzione o di modificazione fisica relativa a qualsiasi immobile; b) per intervento si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente o organizza- tivamente, finalizzata alla realizzazione e/o modificazione fisica e/o funzionale degli immobili;
ate temporalmente o organizza- tivamente, finalizzata alla realizzazione e/o modificazione fisica e/o funzionale degli immobili; c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo, partecipano al processo di intervento. 2. Il presente Regolamento Edilizio Comunale prevede le definizioni dei tipi di intervento edilizio e dei fondamentali parametri edilizi, conformi alla legislazione vigente e coerenti con le normative di P.R.G.
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tervento edilizio e dei fondamentali parametri edilizi, conformi alla legislazione vigente e coerenti con le normative di P.R.G. secondo il Glossario dei termini urbanistici ed edilizi allegato in appendice. CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA-URBANISTICA COMUNALE Art. 5 Costituzione e attribuzioni della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale
- È costituita una Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale (C.E.U.C.) per esprimere parere sui pro-
izia-Urbanistica Comunale
- È costituita una Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale (C.E.U.C.) per esprimere parere sui pro- getti edilizi ed urbanistici e sulle questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio co- munale, sulla base della normativa vigente alla stregua delle previsioni del presente P.R.G. ed atti connes- si.
- Il parere della C.E.U.C. è atto interno obbligatorio e non vincola l’Amministrazione ad adottare in con-
ed atti connes- si. 2. Il parere della C.E.U.C. è atto interno obbligatorio e non vincola l’Amministrazione ad adottare in con- formità di esso i provvedimenti di sua competenza. Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità del parere espresso dalla Commissione. 3. La C.E.U.C., inoltre, esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed ar- chitettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale. Il parere della
, compositivi ed ar- chitettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale. Il parere della C.E.U.C. è un parere tecnico, diretto ad accertare la rispondenza del progetto presentato alle previsioni del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio. Tale parere non è perciò necessario ove altri motivi ostino al rilascio della Concessione (ad esempio: incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda; indisponibilità del terreno, etc.).
cessione (ad esempio: incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda; indisponibilità del terreno, etc.). 4. La C.E.U.C. esprime il proprio parere: a) su tutte le questioni di carattere urbanistico riguardanti il territorio comunale e gli strumenti urbanistici vigenti (generali ed attuativi), con esclusione dei nuovi strumenti urbanistici (generali ed attuativi); b) sulla pianificazione attuativa di iniziativa privata;
con esclusione dei nuovi strumenti urbanistici (generali ed attuativi); b) sulla pianificazione attuativa di iniziativa privata; c) sul Regolamento Edilizio e sue modificazioni, con esclusione di quelle riguardanti la C.E.U.C. (il suo funzionamento, la sua composizione e le sue competenze); d) in via preliminare, sui progetti di opere pubbliche e sui progetti di massima relativi ad opere di parti- colare rilevanza e ai fini dell’accertamento di conformità urbanistica, sui progetti esecutivi delle me-
tivi ad opere di parti- colare rilevanza e ai fini dell’accertamento di conformità urbanistica, sui progetti esecutivi delle me- desime opere; e) su progetti speciali, piani di settore, progetti e piani di interesse sovracomunale, regionale o statale nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. 5. Sono escluse dalle competenze di parere della C.E.U.C. tutte le opere soggette ad Autorizzazione e a Concessione Edilizia.
e. 5. Sono escluse dalle competenze di parere della C.E.U.C. tutte le opere soggette ad Autorizzazione e a Concessione Edilizia. 6. Gli interventi sotto elencati, soggetti a Titolo Abilitativo, Autorizzazione o Concessione Edilizia, sono sottoposti al parere della C.E.U.C. soltanto quando riguardino il patrimonio edilizio esistente soggetto ai vincoli di P.R.G. o vincolato ai sensi delle Leggi n° 1089/1939, n° 1497/1939, n° 431/1985, D.Lgs.
dilizio esistente soggetto ai vincoli di P.R.G. o vincolato ai sensi delle Leggi n° 1089/1939, n° 1497/1939, n° 431/1985, D.Lgs. n°42/2004 o ricadenti nelle Zone “A” del P.R.G., nonché in aree individuate nel P.R.G. di interesse stori- co-architettonico, archeologico, etno-antropologico, paleontologico o ricadenti in aree di parco o di ambi-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 4 to naturalistico: a) opere soggette a Concessione Edilizia; b) frazionamento di singole unità immobiliari, non connesse a trasformazioni fisiche; c) rifacimento e risanamento conservativo delle coperture; d) recinzioni che non comportino valutazioni di tipo estetico ed urbanistico; e) variazioni esterne relative alle coperture che non incidano sulla tipologia e morfologia dell’edificio; f) tettoie, piani di carico e pozzi;
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sterne relative alle coperture che non incidano sulla tipologia e morfologia dell’edificio; f) tettoie, piani di carico e pozzi; g) rinterri, scavi, depositi a cielo aperto; h) impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; i) opere costituenti pertinenze. Art. 6 Composizione della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale
- La C.E.U.C. è nominata dal Sindaco ed è così composta: a) dal Dirigente Comunale del Settore Urbanistico che la presiede;
ale
- La C.E.U.C. è nominata dal Sindaco ed è così composta: a) dal Dirigente Comunale del Settore Urbanistico che la presiede; b) da un architetto iscritto all’Ordine degli Architetti; c) da un ingegnere esperto nel settore geotecnico e/o di strutture iscritto all’Ordine degli Ingegneri; d) da un geometra iscritto al Collegio dei Geometri; e) da un Perito Industriale esperto di impiantistica; f) da un avvocato dell’Ufficio Legale del Comune o, in caso di indisponibilità, da un avvocato iscritto
sperto di impiantistica; f) da un avvocato dell’Ufficio Legale del Comune o, in caso di indisponibilità, da un avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati; g) da un dottore agronomo iscritto all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali; h) da un geologo iscritto all’Ordine dei Geologi. Partecipa alle sedute, all’occorrenza, il Capo Servizio Edilizia Privata e/o il Capo Servizio Urbanistica e/o il Capo Servizio della Sanatoria Edilizia e/o il Responsabile S.U.A.P. per le proprie competenze, senza
Servizio Urbanistica e/o il Capo Servizio della Sanatoria Edilizia e/o il Responsabile S.U.A.P. per le proprie competenze, senza diritto di voto, ai soli fini di illustrazione delle istruttorie dell’Ufficio. 2. I Componenti, eletti ad ogni inizio di mandato, durano in carica per tutta la durata del mandato del Sin- daco e non sono rinnovabili. 3. I Componenti, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
Sin- daco e non sono rinnovabili. 3. I Componenti, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. 4. I membri decaduti saranno sostituiti da altri Componenti, da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma 1 per il solo periodo di durata della Commissione. 5. Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, esperti in materia specifica, con inca- rico limitato alle sedute cui sono invitati.
a partecipare ai lavori della Commissione, esperti in materia specifica, con inca- rico limitato alle sedute cui sono invitati. 6. Nel caso di partecipazione alla seduta di esperti o consulenti estranei alla C.E.U.C., costoro devono al- lontanarsi dalla seduta prima della deliberazione di parere. 7. Non possono far parte della C.E.U.C. i rappresentanti e/o dipendenti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera in esame.
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tanti e/o dipendenti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera in esame. 8. Ai Componenti è attribuito un gettone di presenza oltre le eventuali spese di rito, nella misura stabilita con determinazione dirigenziale dell’U.T.C./Settore Urbanistico sulla base delle rispettive tariffe profes- sionali a vacazione. Art. 7 Funzionamento della Commissione Edilizia-Urbanistica
Art. 7
ico sulla base delle rispettive tariffe profes- sionali a vacazione. Art. 7 Funzionamento della Commissione Edilizia-Urbanistica
- La Commissione si riunisce su convocazione del Dirigente Comunale del Settore o, in caso di suo im- pedimento, dall’Assessore all’Urbanistica, nella sede municipale, di norma una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 5 2. La convocazione alla riunione della Commissione deve essere resa nota ai partecipanti con almeno tre giorni di anticipo. 3. Le sedute sono valide con l’intervento della metà più uno dei Componenti della Commissione, compre- so il Presidente (quorum costitutivo). 4. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Componenti. 5. I pareri saranno resi a maggioranza assoluta dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del
uno dei Componenti. 5. I pareri saranno resi a maggioranza assoluta dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. I Componenti della Commissione non potranno presenziare all’esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiari- menti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L’osservanza di tale prescrizione deve essere an- notata nel verbale.
ri- menti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L’osservanza di tale prescrizione deve essere an- notata nel verbale. 7. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno disimpegnate da un dipendente del Comune all’uopo designato dall’Amministrazione, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che do- vranno essere firmati dal Presidente. 8. Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle do-
firmati dal Presidente. 8. Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle do- mande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura “esaminato dalla Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale”, completata dalla data, dal numero della seduta, dal visto e dal giudizio di parere favorevole. In caso di parere non favorevole o di restituzione per chiarimenti e/o integrazione di documenti, si fa menzione soltanto nel verbale di seduta.
e non favorevole o di restituzione per chiarimenti e/o integrazione di documenti, si fa menzione soltanto nel verbale di seduta. 9. Gli elaborati esaminati con parere favorevole, nonché le schede istruttorie dei singoli progetti, devono essere siglati da almeno tre componenti della C.E.U.C. 10. Nel caso di pareri discordi tra i Componenti, nel verbale della seduta deve essere riportata, la motiva- zione dei voti contrari.
el caso di pareri discordi tra i Componenti, nel verbale della seduta deve essere riportata, la motiva- zione dei voti contrari. 11. La C.E.U.C. è chiamata ad esprimere il proprio parere successivamente alla istruttoria svolta dagli uf- fici comunali nei modi previsti dall’art. 20. 12. La partecipazione al voto su un’opera edilizia, viceversa, costituisce per i membri della C.E.U.C. mo- tivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione dei lavori o la costruzione dell’opera stessa.
a C.E.U.C. mo- tivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione dei lavori o la costruzione dell’opera stessa. 13. La C.E.U.C., nell’esame delle pratiche edilizie, non può rinviare le stesse pratiche per più di una volta e dovrà comunicare il proprio parere in forma sintetica e chiara, comprensibile anche a personale con competenze amministrative. 14. La partecipazione alla riunione di elementi estranei alla C.E.U.C., o non validamente designati a fare
parte di essa, inficia la validità delle delibere adottate, che non potrebbero e
tenze amministrative. 14. La partecipazione alla riunione di elementi estranei alla C.E.U.C., o non validamente designati a fare parte di essa, inficia la validità delle delibere adottate, che non potrebbero essere salvate dalla cosiddetta «prova di resistenza» in quanto, anche se il voto del soggetto illegittimamente partecipante alla riunione non sia stato determinante ai fini del raggiungimento del «quorum», non si potrebbe escludere che il suo
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tecipante alla riunione non sia stato determinante ai fini del raggiungimento del «quorum», non si potrebbe escludere che il suo intervento abbia potuto indurre altri Componenti a modificare il loro atteggiamento. Art. 8 Criteri e metodi della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale
- La C.E.U.C., all’atto del suo insediamento e prima dell’inizio dell’attività consultiva, formula in un do- cumento denominato Dichiarazione di indirizzi i criteri e metodi che adotterà nella valutazione dei pro-
tiva, formula in un do- cumento denominato Dichiarazione di indirizzi i criteri e metodi che adotterà nella valutazione dei pro- getti sottoposti al suo esame. La Dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio Comunale e successivamente resa pubblica in modo adeguato. 2. Al termine del proprio mandato la C.E.U.C. deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività. 3. La C.E.U.C. non ha competenza su interpretazioni di norme e regolamenti, neppure in sede consultiva.
sulla propria attività. 3. La C.E.U.C. non ha competenza su interpretazioni di norme e regolamenti, neppure in sede consultiva. Esse devono essere acquisite dagli uffici tecnici comunali preventivamente alle sedute della C.E.U.C..
Art. 9
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 6 TITOLO II NORME PROCEDURALI PRELIMINARI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Art. 9 Definizione
- Il certificato di destinazione urbanistica indica i vincoli e le prescrizioni riguardanti l’area o l’immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti. Il certificato indica, in particolare, la destinazione ur-
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ea o l’immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti. Il certificato indica, in particolare, la destinazione ur- banistica di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indi- ci e i parametri edilizi e urbanistici di zona ed ogni altro vincolo o prescrizione di natura urbanistico- territoriale, previsti da normative statali, regionali e comunali. Art. 10 Richiesta
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ncolo o prescrizione di natura urbanistico- territoriale, previsti da normative statali, regionali e comunali. Art. 10 Richiesta
- La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, predisposta sulla base di apposito fac-simile ela- borato dall’Amministrazione Comunale, deve comunque indicare tutti gli elementi utili per identificare l’area o l’edificio oggetto dell'istanza, nonché l’interesse o titolo che giustifichi la richiesta stessa. Art. 11 Rilascio
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care l’area o l’edificio oggetto dell'istanza, nonché l’interesse o titolo che giustifichi la richiesta stessa. Art. 11 Rilascio
- Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato agli aventi titolo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.
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un anno dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente. 3. Allo scadere dei 30 (trenta) giorni per il rilascio, il richiedente può sollecitare nelle forme di legge l’adempimento di tale obbligo. CAPO II PARERE PREVENTIVO Art. 12 Definizione
- I soggetti che hanno titolo al rilascio della Concessione e dell’Autorizzazione Edilizia, prima della pre-
rt. 12 Definizione
- I soggetti che hanno titolo al rilascio della Concessione e dell’Autorizzazione Edilizia, prima della pre- sentazione della domanda, possono richiedere agli Uffici Tecnici Comunali (U.T.C.) un esame preventivo su uno schema preliminare di progetto, tramite confronto in contraddittorio tra professionista incaricato e tecnico comunale addetto alla pratica.
- In tale occasione il professionista incaricato potrà porre domande, anche in forma scritta, in merito a
addetto alla pratica. 2. In tale occasione il professionista incaricato potrà porre domande, anche in forma scritta, in merito a specifici aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell’opera edi- lizia da realizzare, nonché su specifici aspetti di natura giuridico-urbanistico. 3. Sulle richieste avanzate in forma scritta, il Responsabile dell’U.T.C. dovrà esprimersi, con apposito at- to, entro 20 (venti) giorni.
richieste avanzate in forma scritta, il Responsabile dell’U.T.C. dovrà esprimersi, con apposito at- to, entro 20 (venti) giorni. 4. Nessuna richiesta invece potrà essere formulata dal professionista in ordine ad aspetti di carattere gene- rale del progetto medesimo.
Art. 13
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 7 Art. 13 Richiesta
- L’avente titolo a richiedere una Concessione o un’Autorizzazione Edilizia, prima della presentazione della domanda, può richiedere al Dirigente Comunale del Settore un parere preventivo su uno schema preliminare di progetto, qualora l’opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e di- mensionali, la consistenza e la localizzazione; in caso di variante urbanistica il Dirigente, prima di espri-
compositive e di- mensionali, la consistenza e la localizzazione; in caso di variante urbanistica il Dirigente, prima di espri- mersi sull’intervento, dovrà richiedere all’Amministrazione dettagliati indirizzi di natura politico- amministrativa. 2. Lo schema preliminare di progetto è di norma costituito dai seguenti elaborati in triplice copia: a) planimetria in scala 1:1.000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l’esatta indivi- duazione dell’immobile e/o area di intervento;
000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l’esatta indivi- duazione dell’immobile e/o area di intervento; b) rilievo dell’area e/o immobile oggetto d’intervento in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l’indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle albe- rature esistenti e in scala non inferiore a 1:200 per gli immobili, con l’ulteriore indicazione delle pian-
lotto e delle albe- rature esistenti e in scala non inferiore a 1:200 per gli immobili, con l’ulteriore indicazione delle pian- te di tutti i piani, adeguatamente quotate e corredate delle destinazioni d’uso dei locali, e con l’indicazione, altresì, dei prospetti e di almeno due sezioni; c) fotografie dello stato di fatto relative all’immobile e al suo intorno immediato a colori in formato mi- nimo di cm. 15x9;
i; c) fotografie dello stato di fatto relative all’immobile e al suo intorno immediato a colori in formato mi- nimo di cm. 15x9; d) relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, compren- dente anche l’individuazione dei principali materiali e dei colori da impiegare. L’illustrazione deve te- nere conto della specifica destinazione d’uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull’immobile.
tinazione d’uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull’immobile. 3. Nell’ipotesi prevista dal comma 1, gli uffici comunali, verificata la sottoscrizione degli elaborati dello schema preliminare di progetto da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto e che le previsioni di progetto corrispondano a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica,
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ntervento richiesto e che le previsioni di progetto corrispondano a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato, e nel Regolamento Edilizio per quel tipo di opera, trasmettono lo schema di progetto alla Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale. CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA Art. 14 Oggetto
- La Concessione Edilizia deve essere richiesta per tutte le opere edilizie, escluse quelle indicate ai suc-
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IA Art. 14 Oggetto
- La Concessione Edilizia deve essere richiesta per tutte le opere edilizie, escluse quelle indicate ai suc- cessivi articoli 23 e 28 del presente Regolamento e quelle di cui all’art. 31, comma 1, lettera a) della Leg- ge n° 457/1978.
- Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 della Legge n° 142/1990 e s.m.i., non è richiesta la Concessione Edilizia limitatamen- te alle opere ingiunte.
ensi dell’art. 38 della Legge n° 142/1990 e s.m.i., non è richiesta la Concessione Edilizia limitatamen- te alle opere ingiunte. 3. Potranno essere eseguiti senza preventiva Concessione Edilizia le sole opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare pericoli o danni. È comunque necessario che la condizione di urgenza sia accertata dall’U.T.C. o dal Direttore dei Lavori con perizia giurata. Resta fermo l’obbligo per il pro-
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ondizione di urgenza sia accertata dall’U.T.C. o dal Direttore dei Lavori con perizia giurata. Resta fermo l’obbligo per il pro- prietario di darne immediata comunicazione e di presentare la domanda di Concessione Edilizia. 4. La Concessione Edilizia è gratuita nei casi previsti dalla legge. 5. L’importo relativo alle Concessioni onerose è calcolato sulla base della normativa vigente alla data del rilascio. Art. 15 Opere soggette a Concessione Edilizia
Art. 15
oni onerose è calcolato sulla base della normativa vigente alla data del rilascio. Art. 15 Opere soggette a Concessione Edilizia
- Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica ed edilizia del territorio co-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 8 munale, è subordinata a Concessione Edilizia. Più precisamente, lo sono le seguenti opere sia pubbliche che private: a) nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate; b) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete i- drica, telefonica, rete di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illumi- nazione, spazi di verde attrezzato, etc.);
di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illumi- nazione, spazi di verde attrezzato, etc.); c) ampliamenti, soprelevazioni, demolizioni con riedificazione totale o parziale di fabbricati; d) ristrutturazione dei fabbricati; e) demolizioni totali o parziali di manufatti; f) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato per opere e costruzioni sotterranee, muri di so- stegno e rilevati in genere, ad eccezione delle opere di cui all’art. 6 della L.R. 37/1985;
costruzioni sotterranee, muri di so- stegno e rilevati in genere, ad eccezione delle opere di cui all’art. 6 della L.R. 37/1985; g) cappelle, edicole, tombe e monumenti funerari in genere; h) collocamento, rimozione o modifica di chioschi permanenti provvisori, distributori di carburante e si- mili; i) opere di sistemazione e/o ripristino ambientale e paesaggistico; opere di ingegneria naturalistica; j) parchi, giardini e simili, di iniziativa privata;
o ripristino ambientale e paesaggistico; opere di ingegneria naturalistica; j) parchi, giardini e simili, di iniziativa privata; k) discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti, depuratori, impianti di trattamento delle acque, im- pianti speciali in genere e di produzione dell’energia; l) impianti di rottamazione con depositi, accumuli, stoccaggio e trattamento dei relitti; m) cambio di destinazione d’uso che comporti opere edili di ampliamento, ristrutturazione edilizia, demo-
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attamento dei relitti; m) cambio di destinazione d’uso che comporti opere edili di ampliamento, ristrutturazione edilizia, demo- lizioni totali o parziali, modifiche di parti prospicienti su vie o spazi pubblici. Art. 16 Oneri contributivi per il rilascio. Pagamenti ed esoneri
- La Concessione Edilizia comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato dal Comune in conformità alle tabelle parametriche regionali, approvate
all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato dal Comune in conformità alle tabelle parametriche regionali, approvate con decreto dell’Assessore per lo sviluppo economico il 31/10/1977 e successive modifiche e aggiorna- menti, nonché al costo di costruzione, determinato dal decreto dell’Assessore Regionale allo sviluppo e- conomico l’11/11/1977 e successive modifiche e aggiornamenti. 2. La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione può essere rateizzato
difiche e aggiornamenti. 2. La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione può essere rateizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie fi- nanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicura- zione. 3. Il contributo commisurato al costo di costruzione non può essere corrisposto oltre 60 giorni dalla ulti- mazione dei lavori.
- Il contributo commisurato al costo di costruzione non può essere corrisposto oltre 60 giorni dalla ulti- mazione dei lavori.
- Il concessionario deve prestare le garanzie finanziarie di cui al comma precedente. Nessun concorso del contributo di cui al precedente 2º comma è dovuto nei casi previsti dalla lettera b) del 1º comma dell’art. 9 della Legge 28/01/1977, n° 10, e dell’ultimo comma dell’art. 27 della Legge 05/08/1978, n° 457.
tera b) del 1º comma dell’art. 9 della Legge 28/01/1977, n° 10, e dell’ultimo comma dell’art. 27 della Legge 05/08/1978, n° 457. 5. Nei casi previsti dall’art. 5 della Legge 28/01/1977, n° 10 i contributi sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati dai Comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate dall’Assessore Regionale per lo sviluppo economico con Decreto del 31/05/1977. 6. Nessun contributo è dovuto da coloro che chiedono Concessione Edilizia per fabbricati destinati a resi-
creto del 31/05/1977. 6. Nessun contributo è dovuto da coloro che chiedono Concessione Edilizia per fabbricati destinati a resi- denza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell’edilizia economica popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di altri immobili. Appartengono a questa categoria le cooperative edi- lizie che abbiano i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata.
er accedere ai finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata. 7. Gli insediamenti artigianali all’interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti indu- striali all’interno delle aree e dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizza- zione.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 9 8. Sono altresì esenti dal pagamento degli oneri contributivi tutte le opere ricadenti nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, anche se non elencate nel presente Regolamento. 9. Per le Concessioni Edilizie onerose deve essere allegata alla domanda un prospetto dimostrativo con il conteggio dei volumi e delle superfici, ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere
dimostrativo con il conteggio dei volumi e delle superfici, ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e la quota di contributo relativa al costo di costruzione. 10. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbaniz- zazione, la domanda deve essere presentata insieme alla domanda di Concessione Edilizia, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.
Art. 17
di Concessione Edilizia, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie. Art. 17 Richiesta e documentazione
- La richiesta di Concessione Edilizia per l’esecuzione delle opere di cui al precedente art. 15 redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato o da chi ne ha titolo, deve essere indirizzata al Sindaco.
- Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) il titolo di proprietà;
ne ha titolo, deve essere indirizzata al Sindaco. 2. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) il titolo di proprietà; b) l’impegno di osservare le Norme del presente Regolamento e le leggi vigenti; c) l’elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario; d) l’impegno di comunicare contestualmente all’inizio dei lavori il nome del Direttore dei Lavori nel ca- so che sia diverso dal progettista, del costruttore e dell’eventuale assistente e di denunciare entro gli
ore dei Lavori nel ca- so che sia diverso dal progettista, del costruttore e dell’eventuale assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione di ufficio della Concessione Edilizia. Progettista e Direttore dei Lavori, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in Albi o Collegi pro- fessionali della Repubblica;
te dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in Albi o Collegi pro- fessionali della Repubblica; e) l’eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intesta- ta la Concessione Edilizia, nel caso che sia diversa dal richiedente; f) il parere preventivo di cui al Titolo II, Capo II, artt. 12 e 13, ove richiesto e rilasciato; g) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in «diretta economia», quindi senza una impresa co-
hiesto e rilasciato; g) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in «diretta economia», quindi senza una impresa co- struttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere. 3. A corredo della domanda, é richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia: a) stralcio dello strumento urbanistico in scala non inferiore a 1:5.000 e per le opere ricadenti nei piani particolareggiati in scala non inferiore a 1:2.000;
anistico in scala non inferiore a 1:5.000 e per le opere ricadenti nei piani particolareggiati in scala non inferiore a 1:2.000; b) planimetria quotata delle località, in scala non inferiore a 1:1.000, estesa per un raggio di almeno ml. 40, riportante la precisa ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, le alberature esisten- ti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli
erature esisten- ti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell’immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive; c) planimetria dell’area in scala non inferiore a 1:500 con l’indicazione della sistemazione delle aree di pertinenza delle opere di giardinaggio e delle alberature, delle recinzioni, delle eventuali aree per par-
mazione delle aree di pertinenza delle opere di giardinaggio e delle alberature, delle recinzioni, delle eventuali aree per par- cheggio o rampe di accesso ai locali interrati; la planimetria dovrà essere corredata dal conteggio delle superfici fondiarie e dal volume edificato con verifica del rispetto delle prescrizioni urbanistiche; d) per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all’intervento con le
zioni urbanistiche; d) per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all’intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti e di almeno due sezioni significative; nel caso di divergenze tra quota e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche;
ti e di almeno due sezioni significative; nel caso di divergenze tra quota e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche; e) i prospetti, le piante di ogni piano con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei singoli locali e della copertura e con l’indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), nonché almeno una sezione vertica- le quotata in corrispondenza dell’edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad
no una sezione vertica- le quotata in corrispondenza dell’edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di ml. 20, con l’indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, in tutto in scala non inferiore a 1:100;
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 10 f) per interventi sull’esistente, pianta, sezioni, prospetti in scala 1:100, indicanti con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni, le parti di nuova costruzione e le parti da sostituire o da consolidare. I pro- spetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e nella stessa grafia; g) schema planimetrico dettagliato del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque bian-
e nella stessa grafia; g) schema planimetrico dettagliato del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque bian- che e nere, nonché delle reti elettriche e del gas; nel caso che le acque luride debbano allontanarsi uti- lizzando tubazioni o corsi d’acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche copia della relativa Concessione e nel caso che la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato
nche copia della relativa Concessione e nel caso che la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione della acque luride redatto secondo la legislazione vigente e approvato dall’Ufficiale Sanitario; h) relazione tecnica che illustri nel dettaglio l’intervento proposto e le opere in progetto, con particolare riguardo ai requisiti obbligatori e corredata dai relativi calcoli ove previsti o necessari e delle conside-
to, con particolare riguardo ai requisiti obbligatori e corredata dai relativi calcoli ove previsti o necessari e delle conside- razioni giustificative, tenuto conto anche della destinazione d’uso prevista; dovranno inoltre essere specificati i materiali impiegati e i cromatismi risultanti soprattutto nelle finiture esterne; i) documentazione fotografica dello stato dei luoghi e/o dell’immobile su cui si intende intervenire (a co- lori e in formato minimo cm. 9x15);
ne fotografica dello stato dei luoghi e/o dell’immobile su cui si intende intervenire (a co- lori e in formato minimo cm. 9x15); j) nulla-osta della Soprintendenza BB.CC.AA. competente per interventi sugli immobili vincolati ai sen- si della Legge n° 1089/1939 e per interventi in aree vincolate ai sensi delle Leggi n° 1497/1939 e n° 431/1985 e del D.Lgs. n° 42/2004; k) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n° 13/1989 e s.m.i. e
del D.Lgs. n° 42/2004; k) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n° 13/1989 e s.m.i. e del relativo decreto di attuazione (barriere architettoniche); l) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali ed alle altre attività pro- duttive, una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali disposizio-
lle altre attività pro- duttive, una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali disposizio- ni, idonea ad evidenziare il rispetto da parte dell’opera dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; m) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, etc. ove prescritti.
oro; m) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, etc. ove prescritti. 4. Nel caso di edifici costituiti da ripetizione di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante genera- li in scala 1:200 e pianta della singola cellula in scala 1:100. 5. Tutti gli elaborati devono contenere in testata l’indicazione dell’intervento, l’ubicazione, la firma
cellula in scala 1:100. 5. Tutti gli elaborati devono contenere in testata l’indicazione dell’intervento, l’ubicazione, la firma dell’avente titolo ad intervenire e la firma del progettista o dei progettisti. Gli elaborati, convenientemente piegati, dovranno rispettare il formato UNI-A4 (cm. 21,00x29,70). 6. I progetti di cui alle lettere k) ed l ) del precedente art. 15, dovranno illustrare il contesto ambientale di
21,00x29,70). 6. I progetti di cui alle lettere k) ed l ) del precedente art. 15, dovranno illustrare il contesto ambientale di riferimento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi e alle scale di rappresenta- zione adeguate. 7. Al momento della presentazione della domanda, l’Ufficio abilitato a riceverla rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e
al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda, nonché il nomi- nativo del Responsabile del procedimento. 8. Eventuali documenti aggiuntivi o integrativi devono essere richiesti dall’Ufficio nei successivi trenta giorni dalla presentazione. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al successivo articolo 21,
Art. 18
i successivi trenta giorni dalla presentazione. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al successivo articolo 21, comma 1, decorre dalla data di integrazione dei documenti. Art. 18 Richiesta di Concessione Edilizia in variante
- I lavori per i quali è stata conseguita Concessione Edilizia dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta ed alle eventuali prescrizioni contenute nella Concessione medesima.
formemente al progetto presentato a corredo della richiesta ed alle eventuali prescrizioni contenute nella Concessione medesima. 2. Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita “Con- cessione Edilizia in variante”. 3. La richiesta di tale Concessione, che dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 17 del presente Rego-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 11 lamento, deve essere corredata da quanto previsto per le opere edilizie nello stesso art. 17, relativamente alla parte in variante. 4. Le opere in variante non possono essere eseguite prima del rilascio della Concessione in variante. 5. In ogni caso la Concessione Edilizia in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità della Concessione originaria.
Art. 19
caso la Concessione Edilizia in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità della Concessione originaria. 6. La Concessione in variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario, mentre per le Concessioni di variante in ampliamento i termini di validità decorrono dal nuovo rilascio. 7. Restano efficaci le norme per le “Varianti in corso d’opera”, di cui all’art. 15 della Legge n°47/1985. Art. 19
Art. 19
ovo rilascio. 7. Restano efficaci le norme per le “Varianti in corso d’opera”, di cui all’art. 15 della Legge n°47/1985. Art. 19 Istruttoria per l’esame dei progetti
- Ai fini del rilascio della Concessione Edilizia, gli uffici comunali verificano che gli elaborati progettua- li presentati relativi ai calcoli, relazioni, dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e presta- zionali dell’opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto
, volumetrici e presta- zionali dell’opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto e che quanto dichiarato negli elaborati progettuali corrisponda a quanto previsto nello strumento urbanistico vigente, nonché al presente Regolamento Edilizio. 2. In particolare, quanto al soddisfacimento dei requisiti tecnici nelle previsioni di progetto, il rilascio del-
ento Edilizio. 2. In particolare, quanto al soddisfacimento dei requisiti tecnici nelle previsioni di progetto, il rilascio del- la Concessione Edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edili- zio, dal P.R.G. e dai Piani Particolareggiati. 3. Per gli insediamenti destinati ad attività industriale e ad altre eventuali attività produttive, il rilascio della Concessione Edilizia è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
tive, il rilascio della Concessione Edilizia è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali pre- scrizioni derivanti dalla normativa vigente. 4. Per le opere di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi delle Leggi n° 1089/1939, n° 1497/1939 e n° 431/1985 e del D.Lgs. n° 42/2004, per le aree di interesse archeologico e a rischio archeo-
eggi n° 1089/1939, n° 1497/1939 e n° 431/1985 e del D.Lgs. n° 42/2004, per le aree di interesse archeologico e a rischio archeo- logico, il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato al relativo nulla osta da produrre a cura dell’interessato. 5. Le verifiche di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali pro- poste, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.
ioni progettuali pro- poste, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. 6. Nei casi previsti dall’art. 5 del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento, entro quaran- tacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formu- la una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale
Art. 20
lla documentazione, formu- la una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni. 7. Sempre ai fini del rilascio della Concessione Edilizia, la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale esprime il proprio parere nei casi previsti dall’art. 5 del presente Regolamento. Art. 20 Rilascio
Art. 20
Edilizia-Urbanistica Comunale esprime il proprio parere nei casi previsti dall’art. 5 del presente Regolamento. Art. 20 Rilascio
- L’Amministrazione, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di Concessione Edilizia, notifica ai richiedenti le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dell’istruttoria degli uffici comunali di cui all’art. 19, e dell’eventuale parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale. Qualora la
ia degli uffici comunali di cui all’art. 19, e dell’eventuale parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale. Qualora la C.E.U.C. non dovesse rendere il parere di cui al comma 6 dell’art. 19, l’U.T.C. provvede sulla scorta della proposta motivata del Responsabile del procedimento. 2. Il Dirigente Comunale del Settore qualora non accolga il parere della Commissione Edilizia- Urbanistica Comunale, è tenuto ad indicare, con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento
ella Commissione Edilizia- Urbanistica Comunale, è tenuto ad indicare, con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento ed a comunicarle alla C.E.U.C.. 3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso nel caso in cui l’Amministrazione Comunale notifichi richie- sta di documenti aggiuntivi o integrativi e riprende a decorrere nuovamente per intero dalla ricezione de- gli atti. La richiesta deve essere formulata in una unica soluzione e una sola volta, ed indicare il termine
dalla ricezione de- gli atti. La richiesta deve essere formulata in una unica soluzione e una sola volta, ed indicare il termine per la regolarizzazione.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 12 4. Il titolare della Concessione Edilizia può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della Legge n° 10/1977, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi 90 giorni a cura degli Organi comunali. 5. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi allo accerta-
comunali. 5. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi allo accerta- mento della conformità edilizia-urbanistica, sono eseguiti dagli Uffici comunali o da un tecnico verifica- tore di cui all’art. 46. 6. Essendo la Concessione Edilizia personale, essa è valida esclusivamente per il titolare della Concessio- ne stessa. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dell’immobile, gli eredi, cessionari o
e della Concessio- ne stessa. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dell’immobile, gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la voltura dell’intestazione della relativa Concessione al Comune che, veri- ficati i motivi a fondamento della voltura richiesta, emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo di validità dell’originaria Concessione. 7. Le Concessioni Edilizie non possono avere validità complessive superiore a 3 (tre) anni dall’inizio dei
iginaria Concessione. 7. Le Concessioni Edilizie non possono avere validità complessive superiore a 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione dandone comu- nicazione al Comune. Eventuali proroghe del termine per la ultimazione dei lavori sono concesse solo ai sensi dell’art. 36 della L.R. n 71/1978. 8. La Concessione Edilizia decade nei seguenti casi: a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 7;
- La Concessione Edilizia decade nei seguenti casi: a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 7; b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e che ven- gano completati entro 3 anni dalla data di inizio; c) quando risulti che il Direttore dei Lavori (D.L.) indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini la prescritta comunica-
’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini la prescritta comunica- zione al Comune; d) quando la Concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell'inizio della costruzione; e) quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Re-
zio della costruzione; e) quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Re- golamento, o alle condizioni inserite nella Concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Concessione Edilizia; f) quando l’istituzione di parchi o riserve muti le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici, così come dettate dagli artt. 22 e 35 della L.R. 98/1984 e s.m.i..
ve muti le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici, così come dettate dagli artt. 22 e 35 della L.R. 98/1984 e s.m.i.. 9. Il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese preliminarmente alla costruzio- ne oggetto della Concessione. 10. Il rilascio della Concessione di edificare nell’ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinato
lla Concessione. 10. Il rilascio della Concessione di edificare nell’ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinato all’avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi oggetto della Con- cessione. Per la viabilità è sufficiente l’esecuzione del tracciato previsto, anche incompleto del manto di copertura. 11. La Concessione Edilizia, invece, non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone
del manto di copertura. 11. La Concessione Edilizia, invece, non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi. 12. Il rilascio della Concessione Edilizia è altresì subordinato alla consegna all’U.T.C. di: a) eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati all’art. 19, commi 3 e 4;
: a) eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati all’art. 19, commi 3 e 4; b) documentazione dell’avvenuto versamento sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria del Comu- ne degli oneri di urbanizzazione o atto d’obbligo contenente le modalità e le garanzie stabilite dal Comune nel caso in cui il titolare della Concessione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta,
le garanzie stabilite dal Comune nel caso in cui il titolare della Concessione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, per tale contributo, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione. 13. La Concessione Edilizia viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati e vistati dal Comune, con la comunicazione dell’ammontare del contributo commisurato al costo di costru-
a dei disegni approvati e vistati dal Comune, con la comunicazione dell’ammontare del contributo commisurato al costo di costru- zione da corrispondere in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, e comunque non oltre i 60 giorni dalla ultimazione dei lavori relativi all’oggetto della Concessione.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 13 14. Dell’avvenuto rilascio della Concessione Edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio del Comune. A chiunque è consentito proporre impugnativa. 15. L’atto di Concessione Edilizia, nonché l’atto di impegno unilaterale e la Convenzione previsti dall’art. 7 della Legge n° 10/1977, debbono essere trascritti a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese dei
Art. 21
nzione previsti dall’art. 7 della Legge n° 10/1977, debbono essere trascritti a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese dei richiedenti nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso. Art. 21 Silenzio assenso
- La domanda di Concessione Edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento
rt. 21 Silenzio assenso
- La domanda di Concessione Edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 8 dell’art. 17 del presente Regolamento, non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.
- Il titolare della Concessione Edilizia assentita con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo può iniziare i lavori dandone comunicazione al Sindaco, previo versamento al Comune degli oneri con-
mma 1 del presente articolo può iniziare i lavori dandone comunicazione al Sindaco, previo versamento al Comune degli oneri con- cessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al successivo comma 3 e, salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali. 3. Per quanto previsto al comma 1 del presente articolo, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve i- noltrare al Sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle norme
progettista deve i- noltrare al Sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle norme e alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente. 4. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli uffici e gli or-
mativa vigente. 4. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli uffici e gli or- gani del Comune devono ugualmente completare l’esame delle domande di Concessione Edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della Concessione, il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca
a mancanza dei requisiti per il rilascio della Concessione, il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca della Concessione assentita ai sensi del comma 1 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali re- sponsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate disposizioni. 5. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della Concessione Edilizia, di compe-
iamate disposizioni. 5. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della Concessione Edilizia, di compe- tenza di Amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. n° 10/1991 e s.m.i.. I termini decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il rilascio della Concessione
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° 10/1991 e s.m.i.. I termini decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il rilascio della Concessione Edilizia. Tali pareri, autorizzazioni o nulla-osta devono essere prodotti dai richiedenti la stessa Conces- sione Edilizia. CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Art. 22 Oggetto
- L’Autorizzazione Edilizia sostituisce la Concessione Edilizia per le opere di cui al successivo art. 23.
Art. 22
IZIA Art. 22 Oggetto
- L’Autorizzazione Edilizia sostituisce la Concessione Edilizia per le opere di cui al successivo art. 23.
- L’Autorizzazione è gratuita, non comporta gli oneri previsti dall’art. 3 della Legge n° 10/1977 ed è ri- lasciata dal Dirigente Comunale del Settore sulla scorta di specifici pareri espressi dall’U.T.C. e dall’Ufficiale Sanitario, fermi restando eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti da norme vigenti. Tut-
si dall’U.T.C. e dall’Ufficiale Sanitario, fermi restando eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti da norme vigenti. Tut- tavia, nel caso di cambio di destinazione d’uso, non è gratuita nel passaggio da una categoria ad un’altra più onerosa. 3. Le Autorizzazioni relative alle opere di cui al comma 6 dell’art. 5 del presente Regolamento sono rila- sciate dal Dirigente Comunale del Settore sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Co- munale.
amento sono rila- sciate dal Dirigente Comunale del Settore sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Co- munale. 4. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili, indifferibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 della Legge n° 142/1990 e s.m.i., non è richiesta l’Autorizzazione Edilizia limitatamente alle opere ingiunte.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 14 5. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più Autorizzazioni Edili- zie tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a Concessione Edilizia, l’interessato dovrà presentare, nel termine all’uopo fissato dal Sindaco, regolare istanza di Concessione Edilizia per le medesime opere. In corso di validità di una Concessione Edilizia, non è consentito richiedere una Auto-
Art. 23
cessione Edilizia per le medesime opere. In corso di validità di una Concessione Edilizia, non è consentito richiedere una Auto- rizzazione Edilizia. Eventuali ulteriori opere edilizie relative alla Concessione vanno richieste come “Va- riante in corso d’opera”. Art. 23 Opere soggette ad Autorizzazione
- L’Autorizzazione Edilizia è rilasciata dal Dirigente Comunale del Settore per le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria delle costruzioni limitatamente alle parti prospicienti su vie o spazi pubblici,
er le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria delle costruzioni limitatamente alle parti prospicienti su vie o spazi pubblici, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n° 37/1985; b) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti purché non eccedenti il 15% in termini volumetrici, nonché l’impianto di prefabbricati ad un sola elevazione non adibiti ad uso abitativo;
eccedenti il 15% in termini volumetrici, nonché l’impianto di prefabbricati ad un sola elevazione non adibiti ad uso abitativo; c) opere per consentire l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero; d) demolizioni di modesta entità escluse quelle di cui al comma 1, lett. e) dell’art. 15 del presente Rego- lamento; e) escavazione di pozzi e strutture ad essi connesse; f) costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di fondi rustici;
; e) escavazione di pozzi e strutture ad essi connesse; f) costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di fondi rustici; g) costruzione di strade interpoderali o vicinali, sentieristica e percorsi pedonali; h) rinterri e scavi di modesta entità escluse quelle di cui al comma 1, lett. f) dell’art. 15 del presente Re- golamento, che non riguardino le coltivazioni di cave e torbiere; i) modifiche di destinazione d’uso che non comportino trasformazioni fisiche di cui al comma 1, lett. m) dell’art. 15;
torbiere; i) modifiche di destinazione d’uso che non comportino trasformazioni fisiche di cui al comma 1, lett. m) dell’art. 15; j) scarico di acque reflue, ove previsto; k) opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n° 13/1989 e s.m.i.); l) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra di immobili già esistenti (art. 9 della Legge n° 122/1989 e s.m.i.); m) impianti di disinquinamento (art. 2 della Legge n° 650/1979 e s.m.i.);
à esistenti (art. 9 della Legge n° 122/1989 e s.m.i.); m) impianti di disinquinamento (art. 2 della Legge n° 650/1979 e s.m.i.); n) aumenti di superficie di locali commerciali (art. 1, comma 3º del D.L. n° 9/1987, convertito in Legge n° 121/1987 e s.m.i.); o) collocazione, rimozione o modifica di tende, pannelli solari, tralicci, antenna di emittenti radio-tv, pa- rabole, monumenti, insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, statue o pezzi d’arte situati in
mittenti radio-tv, pa- rabole, monumenti, insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, statue o pezzi d’arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico, purché non comportino trasformazioni edi- lizie o urbanistiche del territorio; p) abbattimento di alberature ed essenze vegetali assimilabili, sia di iniziativa pubblica che privata. q) installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili; r) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, etc.;
q) installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili; r) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, etc.; s) costruzione di passi carrabili, apertura e/o modifica di accessi privati su strade e piazze pubbliche e private, soggetti a pubblico transito; t) apertura e coltivazione di cave, nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 125; u) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, di cancellate e di recin-
successivo art. 125; u) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, di cancellate e di recin- zioni su strutture murarie e/o armate; v) qualsiasi altra opera per la quale la legislazione vigente richieda Autorizzazione Edilizia, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria e di risanamento e restauro conservativo.
Art. 24
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 15 Art. 24 Richiesta e documenti
- La richiesta di Autorizzazione Edilizia deve essere inoltrata al Sindaco dal proprietario o dall’avente titolo.
- Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia: a) copia del documento comprovante il titolo di proprietà; b) planimetria generale in scala 1:500 e 1:200, che consenta una esatta individuazione dell’immobile og- getto dell’intervento;
b) planimetria generale in scala 1:500 e 1:200, che consenta una esatta individuazione dell’immobile og- getto dell’intervento; c) pianta in scala 1:100 per interventi di cui alle lettere b), c), h), k), l), n), o), q), r), s), u) e v) dell’art. 23 di tutti i piani oggetto di intervento, adeguatamente quotati, con le indicazioni delle destinazioni d’uso dei singoli locali, sia riferite allo stato di fatto che al progetto; prospetti in scala 1:100 ed almeno due
destinazioni d’uso dei singoli locali, sia riferite allo stato di fatto che al progetto; prospetti in scala 1:100 ed almeno due sezioni, di cui una in corrispondenza della scala se esiste, con l’indicazione, attraverso adeguati gra- fismi o campiture, delle demolizioni, delle parti di nuova costruzione e delle parti da sostituire o da consolidare; d) relazione tecnico-descrittiva dell’intervento, corredata dai relativi calcoli ove previsti o necessari e
re o da consolidare; d) relazione tecnico-descrittiva dell’intervento, corredata dai relativi calcoli ove previsti o necessari e dalle considerazioni giustificative tenuto conto anche della destinazione d’uso prevista; e) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 13/1989 e s.m.i. e del relativo decreto di attuazione; f) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali e produttive, una specifica
di attuazione; f) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali e produttive, una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali disposizioni, idonea ad evidenzia- re il rispetto da parte dell’opera dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e si- curezza nei luoghi di vita e di lavoro; g) domanda di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue ove previsto;
igiene e si- curezza nei luoghi di vita e di lavoro; g) domanda di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue ove previsto; h) eventuali autorizzazioni o nulla-osta statali, regionali, comunali, etc. richiesti dalla legge; i) rilievo fotografico, datato, dei luoghi. 3. Tutti gli elaborati devono contenere, in testata, l’indicazione dell’intervento, l'ubicazione, la firma dell’avente titolo e la firma del progettista o dei progettisti.
testata, l’indicazione dell’intervento, l'ubicazione, la firma dell’avente titolo e la firma del progettista o dei progettisti. 4. Al momento della presentazione della domanda, l’Ufficio abilitato a riceverla rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda, nonché il nomi- nativo del Responsabile del procedimento.
Art. 25
necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda, nonché il nomi- nativo del Responsabile del procedimento. 5. Eventuali documenti aggiuntivi o integrativi devono essere richiesti dall’Ufficio nei successivi trenta giorni dalla presentazione. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al successivo articolo 27, comma 1, decorre dalla data di integrazione dei documenti. Art. 25 Istruttoria per l’esame dei progetti
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successivo articolo 27, comma 1, decorre dalla data di integrazione dei documenti. Art. 25 Istruttoria per l’esame dei progetti
- Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Edilizia, l’U.T.C., constatato che l’intervento proposto rientra nei casi descritti dall’art. 23, verificano che gli elaborati progettuali presentati, relativi ai calcoli, relazio- ni, dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, siano regolarmente
i calcoli, relazio- ni, dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto e che quanto dichia- rato negli elaborati progettuali corrisponda a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato, nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio per quel tipo di opera.
icato nel certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato, nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio per quel tipo di opera. 2. In particolare, quanto al soddisfacimento dei requisiti tecnici nelle previsioni di progetto, il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edilizio. 3. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive, il rilascio
amento Edilizio. 3. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive, il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia è, altresì, subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 16 4. Le verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali propo- ste, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. 5. Il Responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della doman- da o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola,
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esentazione della doman- da o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola, se dovuta, alla Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni. 6. Sempre ai fini del rilascio dell’Autorizzazione, la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale espri- me il proprio parere nei casi previsti. Art. 26 Rilascio
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ell’Autorizzazione, la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale espri- me il proprio parere nei casi previsti. Art. 26 Rilascio
- L’Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di Autorizzazione, notifica ai ri- chiedenti le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dell’istruttoria dell’U.T.C. di cui all’art. 25, vi- sto l’eventuale parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale. Qualora la C.E.U.C. non do-
T.C. di cui all’art. 25, vi- sto l’eventuale parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale. Qualora la C.E.U.C. non do- vesse rendere il parere di cui al comma 6 dell’art. 25, il Dirigente Comunale del Settore provvede sulla scorta della proposta motivata del Responsabile del procedimento. 2. Il Dirigente Comunale del Settore, qualora non accolga il parere della Commissione Edilizia- Urbanistica Comunale, è tenuto ad indicare, con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento
ella Commissione Edilizia- Urbanistica Comunale, è tenuto ad indicare, con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento ed a comunicarle alla C.E.U.C.. 3. I termini previsti al comma 1 sono sospesi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale notifichi ri- chiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e riprendono a decorrere nuovamente per intero dalla rice- zione degli atti. La richiesta deve essere formulata in un’unica soluzione e una sola volta, ed indicare il
r intero dalla rice- zione degli atti. La richiesta deve essere formulata in un’unica soluzione e una sola volta, ed indicare il termine per la regolarizzazione. 4. I controlli da effettuare ai fini del rilascio degli eventuali certificati di Abitabilità e di Agibilità, estesi all’accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli Uffici comunali. 5. Essendo l’Autorizzazione Edilizia personale, essa è valida esclusivamente per il titolare
ono eseguiti dagli Uffici comunali. 5. Essendo l’Autorizzazione Edilizia personale, essa è valida esclusivamente per il titolare dell’Autorizzazione stessa. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dell’immobile, gli e- redi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la voltura dell’intestazione della relativa Autorizzazione al Comune che, accertati i motivi a fondamento della voltura richiesta, emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo dell’originaria Autorizzazione.
ondamento della voltura richiesta, emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo dell’originaria Autorizzazione. 6. Il titolare decade dall’Autorizzazione Edilizia nei seguenti casi: a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al successivo comma 12. b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e che ven- gano completati entro il termine prescritto;
ove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e che ven- gano completati entro il termine prescritto; c) quando risulti che il Direttore dei Lavori (D.L.) indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o non sia stata data la prescritta comunicazione al Comune della sostituzione del D.L.; d) quando l’Autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e
ituzione del D.L.; d) quando l’Autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione; e) quando il titolare dell'Autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Re- golamento o alle condizioni inserite nell’Autorizzazione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Autorizzazione Edilizia;
izioni inserite nell’Autorizzazione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Autorizzazione Edilizia; f) quando l’istituzione di parchi o riserve muti le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici, così come dettato dagli artt. 22 e 35 della L.R. n° 98/1984. 7. Il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione prima- ria o all’impegno del privato costruttore, sotto forma di atto d’obbligo, di eseguire tali opere a proprie
urbanizzazione prima- ria o all’impegno del privato costruttore, sotto forma di atto d’obbligo, di eseguire tali opere a proprie spese preliminarmente alla costruzione oggetto dell’Autorizzazione. 8. L’Autorizzazione Edilizia non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi. 9. Il rilascio dell’Autorizzazione è, altresì, subordinato alla consegna all’U.T.C. di:
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 17 a) eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19; b) documentazioni dell’avvenuto versamento sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria del Comu- ne delle eventuali tasse o canoni. 10. L’Autorizzazione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati e vistati
uali tasse o canoni. 10. L’Autorizzazione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati e vistati dal Comune, con l’indicazione del termine di inizio e ultimazione dei lavori, nonché dell’ammontare del contributo della tassa o canone. 11. Dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune. A chiunque è consentito proporre impugnativa.
te affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune. A chiunque è consentito proporre impugnativa. 12. Il titolare decade dall’Autorizzazione qualora i lavori non vengano iniziati e ultimati nei termini indi- cati all’atto del rilascio. La decadenza deve essere dichiarata dal Dirigente Comunale del Settore con ap- posito atto e notificata agli interessati. 13. Per le Autorizzazioni Edilizie l’interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare do-
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a agli interessati. 13. Per le Autorizzazioni Edilizie l’interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare do- manda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Dirigente Comunale del Settore, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempre che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo. Art. 27 Silenzio assenso
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scio, sempre che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo. Art. 27 Silenzio assenso
- La domanda di Autorizzazione Edilizia si intende accolta qualora entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 24, non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.
- Il titolare dell’Autorizzazione Edilizia assentita con le modalità di cui al comma 1 può iniziare i lavori
tivato di diniego. 2. Il titolare dell’Autorizzazione Edilizia assentita con le modalità di cui al comma 1 può iniziare i lavori dandone comunicazione al Sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, se e in quanto dovuti, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al successivo comma 3 e, salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali. 3. Per quanto previsto al comma 1, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al Sindaco una
li uffici comunali. 3. Per quanto previsto al comma 1, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al Sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo dovuto in base alla normativa vigente. 4. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli uffici e gli or-
mativa vigente. 4. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli uffici e gli or- gani del Comune devono ugualmente completare l’esame delle domande di Autorizzazione Edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione, il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca
mancanza dei requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione, il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca dell’Autorizzazione assentita ai sensi del comma 1 e compie gli atti necessari a far valere l’eventuale re- sponsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate disposizioni. 5. Le autorizzazioni, pareri o nulla osta relativi alle opere oggetto dell’Autorizzazione Edilizia, di compe-
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mate disposizioni. 5. Le autorizzazioni, pareri o nulla osta relativi alle opere oggetto dell’Autorizzazione Edilizia, di compe- tenza di Amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. n° 6/1991 e s.m.i.. I termini decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia. CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA Art. 28
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mente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia. CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA Art. 28 Oggetto
- Non sono soggette a Concessione Edilizia né ad Autorizzazione Edilizia le opere interne alle costruzio- ni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento Edili-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 18 zio, non comportino modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizi alla statica dell’immobile, comprese le opere indicate all’art. 9 della L.R. n° 37/1985 e all’art. 20 della L.R. n°4/2003 e s.m.i. e, per quanto riguarda gli immobi-
le opere indicate all’art. 9 della L.R. n° 37/1985 e all’art. 20 della L.R. n°4/2003 e s.m.i. e, per quanto riguarda gli immobi- li compresi nelle Zone Omogenee Territoriali “A” o manufatti e aree appartenenti al patrimonio culturale individuato nel P.R.G., rispettino le originarie caratteristiche costruttive o dei luoghi. 2. Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi delle Leggi n°
he costruttive o dei luoghi. 2. Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi delle Leggi n° 1089/1939 e n° 1497/1939 ovvero ricadenti in aree vincolate ai sensi della Legge n° 431/1985 e del D.Lgs. n° 42/2004. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, non è considerata aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse.
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del comma 1, non è considerata aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse. 4. Le opere, sia pure asseverabili, ma che interessano parti strutturali, sono soggette alle vigenti disposi- zioni sismiche nazionali e regionali. Art. 29 Comunicazioni e modalità
- Nei casi di cui all’art. 28, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve darne comunicazione al Sindaco, presentando in allegato:
ente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve darne comunicazione al Sindaco, presentando in allegato: a) un elaborato grafico di massima indicante le opere da eseguire; b) una dichiarazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto della prescrizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nel caso degli interventi su inse-
ilizio e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nel caso degli interventi su inse- diamenti industriali destinati ad attività industriali e produttive; c) eventuale specifica documentazione, anche fotografica, per le opere ricadenti in Z.O.T. “A” o che in- teressano manufatti o aree appartenenti al patrimonio culturale individuato nel P.R.G., che attesti il ri- spetto delle originarie caratteristiche costruttive o dei luoghi;
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atrimonio culturale individuato nel P.R.G., che attesti il ri- spetto delle originarie caratteristiche costruttive o dei luoghi; d) rilievo fotografico, datato, dei luoghi. CAPO VI PRESCRIZIONI VARIE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) Art. 30 Opere pubbliche di competenza comunale
- Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale con obbli- go di rilascio di Concessione o Autorizzazione.
re pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale con obbli- go di rilascio di Concessione o Autorizzazione. 2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni contenute nel comma 2, lett. f) e nel comma 3 dell’art. 17, ovvero nel comma 2, lettera b) e seguenti, e nel comma 3 dell’art. 24. 3. Gli Uffici comunali effettuano comunque l’istruttoria atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e al Regolamento edilizio.
Art. 31
tuano comunque l’istruttoria atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e al Regolamento edilizio. 4. Successivamente all’istruttoria di cui al comma 3, deve essere acquisito il parere della C.E.U.C.. Art. 31 Interventi eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
- In alternativa alla Concessione Edilizia o all’Autorizzazione Edilizia, a scelta dell’interessato, in virtù
Attività (D.I.A.)
- In alternativa alla Concessione Edilizia o all’Autorizzazione Edilizia, a scelta dell’interessato, in virtù del combinato disposto dall’ art. 14 della L.R n° 2/2002 e dall’art. 1, comma 6, della Legge n° 443/2001, possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività, anche ai sensi del Capo 3°, artt. 22 e 23 del D.P.R. n° 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che
P.R. n° 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non comportino aumento di volume e/o modifica della sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È con-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 19 sentita mediante Denuncia di Inizio Attività anche la ristrutturazione attraverso demolizione e rico- struzione degli immobili ricadenti in Z.O.T. “A” e realizzati in epoca anteriore all’anno 1950, purché dettagliatamente disciplinata, sotto il profilo plano-volumetrico, tipologico, formale e costruttivo, in Piani Particolareggiati o negli appositi elaborati previsti dalla circolare D.R.U. n° 3/2000
pologico, formale e costruttivo, in Piani Particolareggiati o negli appositi elaborati previsti dalla circolare D.R.U. n° 3/2000 dell’11/07/2000 o da accordi negoziali aventi valore di piano di dettaglio, anche in variante del Piano Regolatore Generale; b) gli interventi sottoposti a Concessione Edilizia, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sus-
inati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sus- sistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stes- si piani (Piani di Lottizzazione, Programmi Costruttivi, Piani Particolareggiati, etc.); c) gli interventi di ampliamento, sopralzi, addizioni e nuove costruzioni in diretta esecuzione di idonei
ticolareggiati, etc.); c) gli interventi di ampliamento, sopralzi, addizioni e nuove costruzioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati nella superiore lettera b), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio; d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; e) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o
ento conservativo; e) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni o in manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio; se non per gli interventi me- desimi e/o opere ad essi connesse; f) le recinzioni e la realizzazione di muri di cinta e cancellate; g) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonché la realizzazione di volumi tecnici;
revisione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonché la realizzazione di volumi tecnici; h) le opere interne di singole unità immobiliari, nell’ipotesi in cui per esse sia prescritto il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia, che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechi- no pregiudizio alla statica dell’immobile; i) gli impianti destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria se non quella di mero servizio agli stessi;
mobile; i) gli impianti destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria se non quella di mero servizio agli stessi; j) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto di terreno su cui insiste il fabbricato. 2. Sono altresì realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività le varianti a Concessioni Edilizie rilascia- te che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione
essioni Edilizie rilascia- te che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia , nonché ai fini del rilascio del Certificato di Abitabilità e/o Agibilità, detta Denuncia di Inizio Attività, la quale deve essere presenta-
ini del rilascio del Certificato di Abitabilità e/o Agibilità, detta Denuncia di Inizio Attività, la quale deve essere presenta- ta prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, costituisce parte integrante del procedimento rela- tivo al rilascio della Concessione Edilizia almeno per l’intervento principale. 3. Gli interventi eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività sono soggetti, ove dovuto secondo le vi-
ntervento principale. 3. Gli interventi eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività sono soggetti, ove dovuto secondo le vi- genti disposizioni normative, all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico- artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio da parte del competente organo di
Art. 32
ti a tutela storico- artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio da parte del competente organo di tutela del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 32 Disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Il proprietario o chiunque ne abbia titolo deve presentare la Denuncia di Inizio Attività almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e
Attività almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una dettagliata relazione tecnica a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle o- pere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed al Regola- mento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
uelli adottati ed al Regola- mento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. Il Dirigente Comunale del Settore o il Responsabile del Servizio competente, ove entro il termine indi- cato al precedente comma 1 sia stata riscontrata l’assenza di una o più delle prescritte condizioni, dovrà notificare all’interessato l’ordine, con adeguata motivazione, di non effettuare il previsto intervento e, in
condizioni, dovrà notificare all’interessato l’ordine, con adeguata motivazione, di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione da parte del professionista abilitato, informare l’Autorità Giudiziaria ed il Con- siglio dell’Ordine Professionale di appartenenza. È, comunque, fatta salva la facoltà di ripresentare la De-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 20 nuncia di Inizio Attività, con le modifiche e/o le integrazioni necessarie per renderla conforme alle pre- scrizioni urbanistiche ed edilizie. 3. Nella Denuncia di Inizio Attività deve essere espressamente indicata l’impresa alla quale si intendono affidare i lavori o, nel caso di lavori da eseguire in economia, il soggetto responsabile del cantiere. L’esecuzione delle opere per le quali si esercita la D.I.A. è soggetta alla medesima disciplina dettata per
sabile del cantiere. L’esecuzione delle opere per le quali si esercita la D.I.A. è soggetta alla medesima disciplina dettata per le opere sottoposte a Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia. 4. Il termine massimo di validità della Denuncia di Inizio Attività è di anni tre, con l’obbligo di notificare al Comune la data di ultimazione dei lavori. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata dell’intervento necessita di una nuova D.I.A.
TITOLO III
di ultimazione dei lavori. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata dell’intervento necessita di una nuova D.I.A. 5. Ultimato l’intervento, l’interessato dovrà presentare al Comune un certificato di collaudo finale, redatto e debitamente sottoscritto dal progettista o da altro tecnico abilitato, all’uopo incaricato, attestante la con- formità dell’opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività. TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE CAPO I
Art. 33
al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività. TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE CAPO I NORME PROCEDURALI Art. 33 Inizio dei lavori
- Il titolare di Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia deve formalmente notificare per iscritto tramite Comunicazione al Dirigente Comunale del Settore la data di inizio dei lavori.
- Nella Comunicazione occorre allegare eventuale copia dell’Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del
ta di inizio dei lavori. 2. Nella Comunicazione occorre allegare eventuale copia dell’Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile, nonché dell’eventuale nulla-osta al vincolo idrogeologico rilasciato dall’Ispettorato Ripar- timentale delle Foreste, ove previsti dalle legislazioni vigenti. 3. Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere, altresì, allegate le comunicazioni del Direttore dei Lavori e del costruttore di accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato.
llegate le comunicazioni del Direttore dei Lavori e del costruttore di accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato. 4. Nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti e recinzioni, almeno 30 giorni prima della data prevista dell’inizio dei lavori, il titolare della Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia deve presentare al Dirigente Comunale del Settore richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote
Art. 34
deve presentare al Dirigente Comunale del Settore richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche. La visita deve essere eseguita entro 8 giorni dalla richiesta, da parte degli Uffici Tecnici comunali o, in subordine, dai tecnici compresi nell’elenco istituito con l’art. 46. 5. Trascorso il termine per l’effettuazione della verifica di cui al comma 4, i lavori possono essere iniziati. Art. 34 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
Art. 34
ettuazione della verifica di cui al comma 4, i lavori possono essere iniziati. Art. 34 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte degli Uffici Tecnici comunali, in qualsiasi mo- mento, per verificare la rispondenza dell’opera al progetto approvato, alla Concessione Edilizia o Auto- rizzazione Edilizia o Comunicazione asseverata ed alle norme vigenti in materia di costruzione.
lla Concessione Edilizia o Auto- rizzazione Edilizia o Comunicazione asseverata ed alle norme vigenti in materia di costruzione. 2. La copia della Concessione Edilizia o dell’Autorizzazione Edilizia o la Comunicazione asseverata, la copia dei disegni approvati e timbrati dall’Amministrazione Comunale devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche. 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile, delle dimensioni minime di cm. 100x70, con
incaricati alle verifiche. 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile, delle dimensioni minime di cm. 100x70, con l’indicazione chiaramente leggibile dell'opera, degli estremi della Concessione o Autorizzazione rilascia-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 21 ta, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice e del re- sponsabile del cantiere. 4. Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d’opera, definite dall’art. 15 della Legge n° 47/1985 e s.m.i., e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini dell’art. 2 e seguenti della L.R. n° 37/1985 e
Art. 35
i., e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini dell’art. 2 e seguenti della L.R. n° 37/1985 e s.m.i.. Art. 35 Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro
- Il costruttore e gli operatori del cantiere in genere, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deri- va, ai fini della responsabilità verso terzi.
nze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deri- va, ai fini della responsabilità verso terzi. 2. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno e notturno, integrati da illumi- nazione stradale e gestiti dal costruttore che ne è responsabile.
pericolo e di ingombro diurno e notturno, integrati da illumi- nazione stradale e gestiti dal costruttore che ne è responsabile. 3. Il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per la sicurezza dei cittadini portatori di handi- cap e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche da parte di cittadini porta- tori di disabilità motoria. 4. Per l’occupazione di suolo pubblico, l’avente diritto deve presentare al Sindaco separata domanda di
i di disabilità motoria. 4. Per l’occupazione di suolo pubblico, l’avente diritto deve presentare al Sindaco separata domanda di concessione temporanea del suolo per la durata dei lavori, con l’indicazione planimetrica dell’area da in- cludere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico e al ver- samento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo.
è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico e al ver- samento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo. 5. I tecnici comunali che, nell’effettuare sopralluoghi, constatassero la inosservanza di norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo della pubblica incolumità.
petenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo della pubblica incolumità. 6. Le recinzioni dei cantieri, anche sotto forma di palizzata lignea continua, devono rispondere, oltre ai requisiti di ordine e igiene, anche a caratteristiche di adeguato decoro e arredo urbano, sia pure provviso- rio. A tal fine è consentito realizzare, anche con l’uso di appositi teli di protezione, il trattamento delle su-
Art. 36
pure provviso- rio. A tal fine è consentito realizzare, anche con l’uso di appositi teli di protezione, il trattamento delle su- perfici verticali con apposite opere di tinteggiatura mimetica o decorazioni parietali (come murales e si- mili). CAPO II NORME PARTICOLARI Art. 36 Norme particolari per i cantieri edilizi
- Ogni cantiere è soggetto alle norme E.N.P.I..
- In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e
e norme E.N.P.I.. 2. In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi d’opera di qualsiasi tipo, dell’uso della energia elettrica e di combustibili, dei macchinari e della prevenzione incendi. 3. Si richiamano espressamente: a) L’obbligo, a termini di legge, della denuncia al Sindaco di eventuali ritrovamenti di presumibile inte-
iamano espressamente: a) L’obbligo, a termini di legge, della denuncia al Sindaco di eventuali ritrovamenti di presumibile inte- resse paleontologico, etnologico, archeologico, storico e artistico; analoga denuncia va fatta in caso di reperimento di ossa umane. Il Sindaco adotta i conseguenti provvedimenti di legge; b) la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei la- vori.
nti di legge; b) la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei la- vori. 4. I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina provvisoria ove possibile. 5. Il primo ponte di servizio ricadente su suolo pubblico non potrà essere costruito ad altezza inferiore a ml. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere co-
ad altezza inferiore a ml. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell’armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere co- struito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 22 e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell’arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei ma- teriali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei re- cipienti che li contengano. 6. Dovranno inoltre essere adottate tutte le disposizioni previste dal D.M. 07/01/1956 n° 164 e s.m.i., rela-
che li contengano. 6. Dovranno inoltre essere adottate tutte le disposizioni previste dal D.M. 07/01/1956 n° 164 e s.m.i., rela- tive alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 7. Il Sindaco potrà consentire l’esenzione dall’obbligo della recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata; b) si tratti di lavori esclusivamente interni; c) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
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lavori esclusivamente interni; c) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti; d) ostino ragioni di pubblico transito. Art. 37 Scarico di materiali di demolizione e pulizia delle strade adiacenti ai cantieri
- È assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno degli edifici, ma- teriali di qualsiasi genere.
- Durante i lavori, specie di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere me-
i di qualsiasi genere. 2. Durante i lavori, specie di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere me- diante opportuni accorgimenti. 3. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l’estensione della costruzione e delle immediate vicinanze. 4. Il trasporto dei materiali utili o di risulta deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accata-
Art. 38
ediate vicinanze. 4. Il trasporto dei materiali utili o di risulta deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accata- stamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Sindaco. Art. 38 Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico
- Dopo il compimento dei lavori, il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni poste per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento
Art. 39
i, barriere e recinzioni poste per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione relativa, e in ogni caso ripristinato al suo stato originario. 2. In caso di inadempienza il Sindaco può ordinare l’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario salve le sanzioni previste dalle norme vigenti. TITOLO IV NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE CAPO I FINE DEI LAVORI Art. 39
Art. 39
e le sanzioni previste dalle norme vigenti. TITOLO IV NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE CAPO I FINE DEI LAVORI Art. 39 Fine dei lavori. Comunicazione
- Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la fine dei lavori, fissato nell’atto di Concessione o Autorizzazione Edilizia, salvo richiesta di nuova Concessione o Autorizzazione per le opere non realiz- zate, deve essere formalmente notificata tramite Comunicazione al Dirigente Comunale del Settore la
one per le opere non realiz- zate, deve essere formalmente notificata tramite Comunicazione al Dirigente Comunale del Settore la fine dei lavori debitamente firmata dal titolare della Concessione o Autorizzazione e dal Direttore dei La- vori.
Art. 40
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 23 2. Alla Comunicazione di fine lavori deve essere allegata, oltre al rilievo fotografico dei luoghi, una di- chiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, resa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 14/06/1989, n° 236 e s.m.i.. Art. 40 Scheda Tecnica Descrittiva delle opere edilizie
- Per ogni unità immobiliare oggetto di intervento edilizio deve essere compilata o aggiornata, se esisten-
elle opere edilizie
- Per ogni unità immobiliare oggetto di intervento edilizio deve essere compilata o aggiornata, se esisten- te, una “Scheda Tecnica Descrittiva”, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali, urbanistici, metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedi- menti di competenza comunale afferenti l’immobile stesso. La Scheda Tecnica Descrittiva contiene anche
gli estremi dei provvedi- menti di competenza comunale afferenti l’immobile stesso. La Scheda Tecnica Descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destina- zione d’uso. 2. La Scheda Tecnica Descrittiva deve, altresì, contenere una dichiarazione di conformità resa dal profes- sionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, attestante che sono
esa dal profes- sionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, attestante che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli prescritti dal Regolamento Edilizio e che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato e alle varianti autorizzate. A tale fine il Regolamento Edilizio indica mo- dalità e forme per la redazione di dette attestazioni e gli elaborati da presentare unitamente ad esse ed alla Scheda Tecnica Descrittiva.
orme per la redazione di dette attestazioni e gli elaborati da presentare unitamente ad esse ed alla Scheda Tecnica Descrittiva. 3. La Scheda Tecnica Descrittiva ed i relativi allegati costituiscono documenti necessari per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia di cui al successivo art. 42. 4. La Scheda Tecnica Descrittiva può essere depositata incompleta dei dati relativi a quei requisiti il cui
successivo art. 42. 4. La Scheda Tecnica Descrittiva può essere depositata incompleta dei dati relativi a quei requisiti il cui controllo è legato alla stagionalità ed all’uso; per tali requisiti la scheda è completata dal professionista incaricato entro dodici mesi dalla data del primitivo deposito. 5. Copia della Scheda Tecnica Descrittiva è conservata a cura del Comune ed è rilasciata, a richiesta dei
el primitivo deposito. 5. Copia della Scheda Tecnica Descrittiva è conservata a cura del Comune ed è rilasciata, a richiesta dei soggetti aventi titolo, per essere allegata agli atti di trasferimento di proprietà dell’opera edilizia o di co- stituzione su di essa di diritti reali di godimento. 6. I dati contenuti nella Scheda Tecnica Descrittiva sono definiti tenendo conto anche della necessità di porre la base di una anagrafe qualitativa del patrimonio edilizio, come parte di un più ampio sistema in-
che della necessità di porre la base di una anagrafe qualitativa del patrimonio edilizio, come parte di un più ampio sistema in- formativo territoriale. 7. Sulla Scheda Tecnica Descrittiva il Comune svolge le opportune verifiche formali. 8. Gli interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia, con esclusione di quelli di restauro e risanamento conservativo, non sono tenuti all’obbligo della compilazione della Scheda Tecnica Descrittiva, fatto salvo l’aggiornamento di quella eventualmente esistente.
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all’obbligo della compilazione della Scheda Tecnica Descrittiva, fatto salvo l’aggiornamento di quella eventualmente esistente. 9. Analogamente sarà redatta una Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni approvate di cui al suc- cessivo Titolo VII, Capo I. 10. La Scheda Tecnica Descrittiva delle opere edilizie viene predisposta dall’U.T.C.. Art. 41 Verifica di conformità alla Concessione o Autorizzazione
Art. 41
Descrittiva delle opere edilizie viene predisposta dall’U.T.C.. Art. 41 Verifica di conformità alla Concessione o Autorizzazione
- Il Dirigente Comunale del Settore, a seguito della comunicazione di fine lavori e della contestuale di- chiarazione prevista dall’art. 39 verifica a campione la conformità edilizia dell’opera eseguita alla Con- cessione o Autorizzazione Edilizia, avvalendosi degli uffici comunali e, in subordine, dei tecnici compresi
a eseguita alla Con- cessione o Autorizzazione Edilizia, avvalendosi degli uffici comunali e, in subordine, dei tecnici compresi nell’elenco istituito con il successivo art. 46, entro quarantacinque giorni. 2. Il controllo prende in esame la documentazione dei progetti e l’opera eseguita, svolgendo tutte le veri- fiche che si ritengono opportune in ordine al rispetto dei requisiti cogenti del Regolamento Edilizio e del-
Art. 42
endo tutte le veri- fiche che si ritengono opportune in ordine al rispetto dei requisiti cogenti del Regolamento Edilizio e del- le Norme Tecniche di Attuazione e in ordine alla rispondenza dell’opera alla previsioni di progetto e a quanto previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia. Art. 42 Certificato di Conformità Edilizia
- Il Certificato di Conformità Edilizia, riferito alle destinazioni d’uso, attesta che l’opera edilizia rispon-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 24 de al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 2. Il certificato di conformità contiene altresì: a) il resoconto ed il sommario di tutti i documenti emessi dal Comune; b) la sintesi delle problematiche più importanti emerse durante l’attività di controllo; c) la riproposizione di eventuali riserve sull’opera non avviate a soluzione.
importanti emerse durante l’attività di controllo; c) la riproposizione di eventuali riserve sull’opera non avviate a soluzione. 3. Il Certificato di Conformità Edilizia non vale come autorizzazione all’esercizio di attività specifica qualora essa sia soggetta a nulla-osta sanitario. 4. Il Certificato di Conformità Edilizia è rilasciato dal Dirigente Comunale del Settore agli aventi titolo entro sessanta giorni dalla presentazione della Scheda Tecnica Descrittiva richiesta e dopo l’espletamento
re agli aventi titolo entro sessanta giorni dalla presentazione della Scheda Tecnica Descrittiva richiesta e dopo l’espletamento della verifica prevista dal precedente art. 41. Qualora non si proceda a tale verifica entro il termine peren- torio previsto, il Certificato è rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal pro- fessionista incaricato. 5. Il Certificato di Conformità Edilizia si intende rilasciato ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non
nista incaricato. 5. Il Certificato di Conformità Edilizia si intende rilasciato ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga dato al richiedente diversa comunicazione. 6. Alla richiesta di cui al superiore comma 5 deve essere allegata la dichiarazione di cui al precedente art. 39 a firma del Direttore dei Lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie ed ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta.
concessione, alle norme igienico-sanitarie ed ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta. 7. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal Responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i termini di cui al precedente comma 5 decorrono dalla data di integrazione della documentazione. 8. In caso di applicazione della disposizione di cui al precedente comma 7, gli uffici e gli organi del Co-
ella documentazione. 8. In caso di applicazione della disposizione di cui al precedente comma 7, gli uffici e gli organi del Co- mune devono ugualmente completare l’esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 9. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio del Certificato, il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 6, e compie
il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 6, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comuni- cata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.
Art. 43
ione della richiamata disposizione. La revoca è comuni- cata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione ur- banistica residenziale. CAPO II AUTORIZZAZIONI D’USO Art. 43 Autorizzazione di abitabilità e di agibilità
- Nessuna nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione può essere adibita all’uso
abitabilità e di agibilità
- Nessuna nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione può essere adibita all’uso che le è proprio prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Dirigente Comunale del Setto- re.
- L’agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale, direzionale o artigianale; l’abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione.
triale, commerciale, direzionale o artigianale; l’abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione. 3. Il titolare della Concessione Edilizia deve richiedere al Sindaco con apposita domanda, in carta bollata, a lavori ultimati, il Certificato di agibilità e/o abitabilità. Contemporaneamente deve depositare presso l’U.T.C. i seguenti documenti: a) certificato di collaudo statico redatto da un tecnico estraneo alla Direzione dei Lavori;
esso l’U.T.C. i seguenti documenti: a) certificato di collaudo statico redatto da un tecnico estraneo alla Direzione dei Lavori; b) attestato dell’avvenuto deposito del certificato di cui alla lett. a) presso l’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 1806/1971 e s.m.i., limitatamente alle opere in conglomerato cementi- zio e a strutture metalliche, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge;
limitatamente alle opere in conglomerato cementi- zio e a strutture metalliche, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge; c) certificato rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 28 della Legge 02/02/1974, n° 64 e
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 25 s.m.i.; d) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto; e) certificato dei VV.F. nei casi previsti dal titolo; f) nulla-osta dei VV. F. ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, op- pure riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elet- trico; g) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsti ai sensi della
nte elet- trico; g) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsti ai sensi della Legge n° 46/1990 e del D.Lgs. n° 37/2008 e s.m.i.; 4. Il rilascio dell’agibilità e/o abitabilità è subordinato alle seguenti condizioni: a) che sia stata rilasciata regolare Concessione o Autorizzazione Edilizia per i lavori eseguiti; b) che la costruzione o l’opera sia conforme al progetto approvato, secondo la verifica di conformità di
per i lavori eseguiti; b) che la costruzione o l’opera sia conforme al progetto approvato, secondo la verifica di conformità di cui al precedente art. 41 o al relativo Certificato di cui al precedente art. 42; c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte nella Concessione o Autorizzazione Edilizia; d) che siano state rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato;
ella Concessione o Autorizzazione Edilizia; d) che siano state rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato; e) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti di essa, sia dell’ambiente esterno circostante; f) che siano state rispettate le norme espresse dal P.R.G., nonché dal presente Regolamento Edilizio. 5. Gli accertamenti sono svolti dall’Ufficio Tecnico Comunale o dai tecnici verificatori di cui all’art. 46
egolamento Edilizio. 5. Gli accertamenti sono svolti dall’Ufficio Tecnico Comunale o dai tecnici verificatori di cui all’art. 46 entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 6. Il titolare della Concessione o Autorizzazione Edilizia, il Direttore dei Lavori, l’assuntore dei lavori stessi, debitamente avvertiti, possono essere presenti. 7. L’Autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Dirigente Comunale del Settore entro
ono essere presenti. 7. L’Autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Dirigente Comunale del Settore entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda qualora non sussistano impedimenti. 8. Il Certificato di abitabilità o di agibilità si intende rilasciato ove, entro sessanta giorni dalla richiesta non venga dato al richiedente diversa comunicazione. 9. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal Responsabile del procedimento entro
nte diversa comunicazione. 9. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal Responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i termini di cui al comma 7 decorrono dalla data di integrazione della documentazione. 10. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 9, gli uffici e gli organi del Comune devo- no ugualmente completare l'esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
ne devo- no ugualmente completare l'esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 11. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti del rilascio del Certificato, il Dirigente Comunale del Settore provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 8 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di
Art. 44
el comma 8 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comuni- cata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza. Art. 44 Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità. Sgombero.
- Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario o per richiesta del Medico Provinciale, su verifica dell’U.T.C. o
Art. 45
bilità. Sgombero.
- Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario o per richiesta del Medico Provinciale, su verifica dell’U.T.C. o dei tecnici compresi nell’elenco di cui al successivo art. 46, può dichiarare inabitabile o inagibile un edi- ficio o una parte di esso per ragioni igieniche e/o statiche e ordinarne lo sgombero. Art. 45 Vincolo di destinazione
- Nessun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati dalla Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia per essi rilasciato.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 26 2. Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal P.R.G., potranno essere consentiti con rilascio di nuove Concessioni Edilizie o Autorizzazioni Edilizie e delle relative nuove certificazioni di cui ai pre- cedenti articoli. 3. Ai fini delle modifiche di destinazione d’uso vengono individuate tre distinte categorie funzionali: a) residenziali; b) produttivo; c) commerciale – direzionale – turistico.
vengono individuate tre distinte categorie funzionali: a) residenziali; b) produttivo; c) commerciale – direzionale – turistico. 4. Sono considerate modifiche di destinazione d’uso i passaggi dall’una all’altra delle tre categorie di cui al comma 3. 5. Le modifiche di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale sono considerati come semplici cambi di utilizzo e pertanto non sono soggetti ad Concessione e/o Autorizzazione Edilizia, ma a
Art. 46
e sono considerati come semplici cambi di utilizzo e pertanto non sono soggetti ad Concessione e/o Autorizzazione Edilizia, ma a semplice Comunicazione al Sindaco, fermo restando gli eventuali contributi di cui agli artt. 5 e 6 della Legge n° 10/1977 e s.m.i.. 6. Il Dirigente Comunale del Settore, in caso di comunicazione di cambio di utilizzo, potrà predisporre ove dovuti opportuni accertamenti. Art. 46 Elenco dei tecnici verificatori
Art. 46
omunicazione di cambio di utilizzo, potrà predisporre ove dovuti opportuni accertamenti. Art. 46 Elenco dei tecnici verificatori
- Il Sindaco può istituire un elenco di tecnici verificatori, qualora risulti necessario avvalersi dell’opera di professionisti esterni alla struttura amministrativa per adempiere ai compiti di verifica di conformità delle opere edilizie anche nel corso dei lavori e comunque dopo la comunicazione di inizio dei medesimi .
verifica di conformità delle opere edilizie anche nel corso dei lavori e comunque dopo la comunicazione di inizio dei medesimi . 2. L’elenco è approvato con deliberazione motivata della Giunta Municipale, fra i nominativi di profes- sionisti qualificati (architetti, ingegneri, geometri) iscritti agli Ordini e Collegi professionali che ne abbia- no fatto istanza curriculare a seguito di pubblico avviso.
TITOLO V
geometri) iscritti agli Ordini e Collegi professionali che ne abbia- no fatto istanza curriculare a seguito di pubblico avviso. 3. È incompatibile con l’incarico di tecnico verificatore l’aver partecipato in qualunque forma alla proget- tazione alla direzione dei lavori ed alla costruzione dell’opera; nonché essere componente della Commis- sione Edilizia-Urbanistica Comunale, ferme restando tutte le incompatibilità di legge. TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI.
Art. 47
rbanistica Comunale, ferme restando tutte le incompatibilità di legge. TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI. PRESCRIZIONI PARTICOLARI A CONCLUSIONE DELLE OPERE CAPO I NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE Art. 47 Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade fuori dei centri abitati
- In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l’edificazione è sogget-
centri abitati
- In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l’edificazione è sogget- ta all’osservanza della fascia di rispetto indicata dalle norme del D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i. tranne i casi previsti dai Piani Particolareggiati.
- Tale fascia non sarà in ogni caso minore di quella determinata dal triangolo avente due lati sugli alline- amenti del distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della
ti sugli alline- amenti del distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada e il terzo lato sulla retta congiuntamente i due punti estremi dei lati precedenti, secondo quanto fissato dall’art. 5 del D.M. 01/04/1968, n° 1404 e s.m.i..
Art. 48
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 27 Art. 48 Altezza dei fabbricati in angolo di strada. Risvolti e conguagli
- Salvo quanto disposto dal P.R.G. e dalle norme tecniche per la costruzione di zone sismiche, nei fab- bricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentita nel fronte della strada più stretta e per uno svi- luppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui si prospetta, un’altezza uguale a quella
Art. 49
ta e per uno svi- luppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui si prospetta, un’altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga, come regolamentato dal D.M. 16/01/1996 e s.m.i.. Art. 49 Spazi interni agli edifici
- Negli spazi interni definiti nel Glossario come ampio cortile, cortile e patio possono affacciare ambien- ti di qualunque destinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature o impianti di pertinenza degli edifici.
estinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature o impianti di pertinenza degli edifici. 2. Negli spazi interni a edifici in Z.O.T. “A” potranno essere specificate particolari destinazioni d’uso anche in deroga se previsti in applicazione della Circolare A.R.TA./D.R.U. n° 3/2000. 3. Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i li-
.R.U. n° 3/2000. 3. Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i li- miti di densità fondiaria e di volume prescritto. L’uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla-osta dell’Autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l’altezza del solo piano terreno.
iti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l’altezza del solo piano terreno. 4. Negli spazi interni definiti nel Glossario come chiostrine possono affacciarsi soltanto disimpegni verti- cali o orizzontali, locali igienici, di servizio e sgombero e cucine. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze né rientranze. 5. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, so-
nze né rientranze. 5. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, so- no ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati. 6. Per i cortili da costruire in confine con altre proprietà debbono essere soddisfate le dimensioni e carat-
Art. 50
fognoli sifonati. 6. Per i cortili da costruire in confine con altre proprietà debbono essere soddisfate le dimensioni e carat- teristiche prescritte, supponendo costruito sui lati del cortile a confine un muro di altezza pari a metri li- neari tre. Art. 50 Sporgenze – Aggetti – Balconi – Pensiline – Tettoie
- Negli edifici e sui muri prospettanti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 rispetto all’allineamento stradale sino all’altezza di ml. 2,50 dal
lico sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 rispetto all’allineamento stradale sino all’altezza di ml. 2,50 dal piano del marciapiede. Non sono consentite zoccolature sul suolo pubblico; è però facoltà del Dirigen- te Comunale del Settore, su conforme parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, con- sentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo per gli edifici pubblici;
Edilizia-Urbanistica Comunale, con- sentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo per gli edifici pubblici; b) porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure di altro tipo che si aprano all’esterno ad un’altezza inferio- re a ml. 3,00 dal marciapiede pedonale o, in mancanza, dal piano stradale. 2. Negli edifici e sui muri prospettanti il suolo pubblico o di uso pubblico valgono le seguenti prescri- zioni:
piano stradale. 2. Negli edifici e sui muri prospettanti il suolo pubblico o di uso pubblico valgono le seguenti prescri- zioni: a) tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si aprano verso l’esterno, salvo quando l’apertura verso l’esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza, nel qual ca- so dovrà essere opportunamente arretrata dal filo verticale della facciata;
richiesta da prescrizioni di sicurezza, nel qual ca- so dovrà essere opportunamente arretrata dal filo verticale della facciata; b) i balconi e le pensiline non possono collocarsi ad altezza minore di ml. 3,50 sopra il piano di marcia- piede o della carreggiata. Tale altezza va misurata dal piano di spiccato a quello di intradosso del bal- cone o della pensilina; c) balconi e pensiline non sono permessi lungo spazi pubblici che non raggiungano almeno i ml. 9,00 di
cone o della pensilina; c) balconi e pensiline non sono permessi lungo spazi pubblici che non raggiungano almeno i ml. 9,00 di larghezza. Lungo spazi pubblici uguali o superiori a ml. 9,00 di larghezza sono consentiti aggetti di balconi e pensiline non superiori a un decimo della larghezza, purché non superino la larghezza del marciapiede e in ogni caso fino a un massimo di ml. 1,20;
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 28 d) nel caso di fabbricati contigui, i balconi dovranno terminare almeno a ml. 1,50 dal confine; e) la lunghezza di ogni balcone non dovrà essere superiore a ml. 3,00 e dovrà distare dall’eventuale suc- cessivo balcone almeno ml. 1,50; f) lungo gli spazi pubblici di larghezza inferiore a ml. 10,00, sono consentiti aggetti di cornicioni, di co- ronamento e di gronde di tetto non superiori ad un ventesimo della larghezza.
,00, sono consentiti aggetti di cornicioni, di co- ronamento e di gronde di tetto non superiori ad un ventesimo della larghezza. 3. Lungo gli spazi pubblici uguali o superiori a ml. 10,00 di larghezza, sono consentiti aggetti di cornicio- ni di coronamento e di gronde di tetto non superiori a un decimo della larghezza con un massimo di ml. 1,50. 4. Nell’ambito del vecchio centro edificato è vietato praticare aggetti di balconi o pensiline in corrispon-
assimo di ml. 1,50. 4. Nell’ambito del vecchio centro edificato è vietato praticare aggetti di balconi o pensiline in corrispon- denza del piano primo su strade pubbliche o private aventi una larghezza sino a ml. 4,00. Per le strade a- venti larghezza compresa tra i ml. 4,00 e i ml. 8,00 l’aggetto non potrà superare il 10% della larghezza stradale. 5. Nelle strade aventi larghezza fino a ml. 4,00 è consentito l’aggetto di balconi o pensiline non superiore
Art. 51
larghezza stradale. 5. Nelle strade aventi larghezza fino a ml. 4,00 è consentito l’aggetto di balconi o pensiline non superiore a cm. 40 per i piani elevati oltre il primo. Tali norme si applicano nei casi di ricostruzione degli aggetti preesistenti e di ristrutturazione di vecchi edifici. Per la larghezza stradale ai fini dell’applicazione dei pa- rametri sopra fissati si intende la distanza minima esistente tra i due fabbricati frontisti misurata a raso ter- ra. Art. 51 Bow-windows
Art. 51
opra fissati si intende la distanza minima esistente tra i due fabbricati frontisti misurata a raso ter- ra. Art. 51 Bow-windows
- Per bow-window s’intende l’aggetto di parte della facciata, anche se a pareti vetrate, oltre il piano ver- ticale di essa.
- Il bow-window su spazio pubblico è ammesso a condizione: a) che la strada sulla quale prospetta sia di larghezza superiore o uguale a ml. 10,00 misurato da prospet- to a prospetto; b) che lo sporto massimo consentito non superi ml. 1,50;
Art. 52
zza superiore o uguale a ml. 10,00 misurato da prospet- to a prospetto; b) che lo sporto massimo consentito non superi ml. 1,50; c) che il volume del bow-window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbrica- to; d) che per esso venga pagata la tassa di occupazione suolo pubblico; e) che non sia al piano terra. 3. Il bow-window al piano terra è ammesso a condizione che non interessi il suolo pubblico. CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI Art. 52 Prescrizioni qualitative
Art. 52
ondizione che non interessi il suolo pubblico. CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI Art. 52 Prescrizioni qualitative
- Le opere edilizie devono rispondere ai requisiti di qualità formale e compositiva dell’opera e al suo in- serimento nel contesto urbano e ambientale.
- I requisiti indicati al comma 1 sono valutati dalla Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale in sede di rilascio del parere sulle richieste di Parere preventivo o di Concessione Edilizia o Autorizzazione Edili-
a Comunale in sede di rilascio del parere sulle richieste di Parere preventivo o di Concessione Edilizia o Autorizzazione Edili- zia, in base alla propria Dichiarazione di indirizzi, di cui all’art. 8 del presente Regolamento ed ai Piani o Programmi previsti dal comma 3 del presente articolo. 3. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, adotterà appositi Pro- grammi o Piani del colore, del verde, dell’arredo urbano, per l’abbattimento delle barriere architettoniche
otterà appositi Pro- grammi o Piani del colore, del verde, dell’arredo urbano, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di circolazione urbana (P.U.T.), che interessino tutto il territorio comunale, con i quali saranno stabilite le prescrizioni in materia, cui dovranno attenersi gli interventi pubblici e privati.
Art. 53
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 29 Art. 53 Estetica degli edifici
- Tutti i fabbricati, nonché ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, con speciale ri- guardo alla loro ubicazione, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consono al relativo carattere tipologico e morfologico e al contesto urbano e ambientale in cui sorgono, armonizzati con l’insieme di cui sono parte e tali da corrispondere all'esigenza del decoro architettonico cittadino e del ter-
armonizzati con l’insieme di cui sono parte e tali da corrispondere all'esigenza del decoro architettonico cittadino e del ter- ritorio. 2. Le parti di un edificio comunque visibili da spazi pubblici dovranno essere sistemati decorosamente. 3. Non si possono costruire né conservare servizi igienici, condutture e altre tubazioni relative sporgenti dai muri quando siano visibili da spazi pubblici, e neppure costruire, ristrutturare e restaurare, o comun- que modificare servizi igienici esterni nei cortili.
Art. 54
a spazi pubblici, e neppure costruire, ristrutturare e restaurare, o comun- que modificare servizi igienici esterni nei cortili. 4. I caratteri architettonici del centro storico devono ispirarsi in generale alla tradizione, ai tipi costruttivi locali, all’edilizia esistente, con molta cautela nell’adozione di prospetti a colori vivaci che generalmente vanno sconsigliati; applicazioni violente o in ogni caso che non si inseriscono nei contesti edilizi circo- stanti, sono respinti. Art. 54
Art. 54
sigliati; applicazioni violente o in ogni caso che non si inseriscono nei contesti edilizi circo- stanti, sono respinti. Art. 54 Opere esterne ai fabbricati
- Salve le eccezioni espressamente previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., tutte le ope- re incidenti all’esterno dei fabbricati esistenti sono soggette alle disposizioni relative alle nuove costru- zioni.
- Le opere di consolidamento, di ordinaria e straordinaria manutenzione (comprese le coloriture, anche
lle nuove costru- zioni. 2. Le opere di consolidamento, di ordinaria e straordinaria manutenzione (comprese le coloriture, anche parziali), il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernenti i fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diver- si, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso.
appartenenti a proprietari diver- si, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso. 3. Le stesse disposizioni si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, nonché a quelli venuti a scoprirsi per trasformazione comunque prodotta. 4. Il Dirigente Comunale del Settore, sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale,
Art. 55
ione comunque prodotta. 4. Il Dirigente Comunale del Settore, sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, deve ordinare il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei mu- ri di cinta e di sostegno che non rispondano alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell’ambiente, mediante diffida e intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo consentito per l’esecuzione dei lavori. Art. 55
Art. 55
a e intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo consentito per l’esecuzione dei lavori. Art. 55 Cavi elettrici, telefonici e antenne
- I cavi per l’energia elettrica, i cavi telefonici e in generale le tubazioni dei servizi a rete e le relative at- trezzature di sostegno, non possono essere realizzati per via aerea o sulle facciate degli edifici prospicienti su spazi pubblici o di uso pubblico a meno di accertata e motivata impossibilità tecnica e per casi limitati.
Art. 56
ifici prospicienti su spazi pubblici o di uso pubblico a meno di accertata e motivata impossibilità tecnica e per casi limitati. 2. Antenne radio e televisive non devono essere visibili da spazi pubblici o di uso pubblico; fanno ecce- zione le tipologie di case isolate. 3. Negli edifici condominiali o assimilabili è fatto obbligo dell’istallazione dell’antenna centralizzata. Art. 56 Serramenti. Persiane e infissi in genere
Art. 56
li o assimilabili è fatto obbligo dell’istallazione dell’antenna centralizzata. Art. 56 Serramenti. Persiane e infissi in genere
- Le porte dei negozi, ingressi di abitazione, etc., prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi verso l’interno (salvo quando l’apertura verso l’esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza) e non presentare, aperte o chiuse, alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro. Le finestre a piano terra, a-
sicurezza) e non presentare, aperte o chiuse, alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro. Le finestre a piano terra, a- venti quota inferiore a ml. 2,50 dal piano di marciapiede, non potranno essere munite di persiane o gelosie verso l’esterno. 2. Nelle Z.O.T. “A” (Centro storico), nelle Zone agricole “E” e nelle zone sottoposte a vincoli di tutela, è fatto divieto di utilizzare infissi in alluminio anodizzato; è fatto altresì divieto di alterare la luce e la sa-
Art. 57
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 30 goma dei vani originari di apertura con eccezione degli edifici realizzati nel 2° dopoguerra. È consentito il ripristino di vani di apertura originari laddove sostituiti o modificati. Art. 57 Iscrizioni – Insegne – Mostre – Vetrine – Fioriere
- La posizione di insegne, mostre (anche luminose), vetrine di botteghe e negozi, fioriere, inferriate, car-
Vetrine – Fioriere
- La posizione di insegne, mostre (anche luminose), vetrine di botteghe e negozi, fioriere, inferriate, car- telli anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque al- tro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggere all’esterno degli edifici, è subordinato all’Autorizzazione comunale.
- Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell’edificio e devo-
rizzazione comunale. 2. Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell’edificio e devo- no inserirsi in questo con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio stesso e del conte- sto. 3. Gli aggetti non debbono oltrepassare cm. 10 dall’allineamento verticale del muro. 4. Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino disturbo alla viabilità,
o verticale del muro. 4. Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell’ambiente e la loro installazione sia accettata dai proprietari dei fabbricati in forma di esplicita dichiarazione da allegare alla richiesta di autorizzazione. 5. È vietato apporre insegne su pali ricadenti su spazi pubblici. 6. La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d’arte, edicole
Art. 58
nti su spazi pubblici. 6. La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d’arte, edicole votive, pilastri, mostre, basamenti e zoccolature dovrà essere preventivamente denunciata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, deve intimarne la cautelativa conser- vazione per il riconosciuto valore storico e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza o in luogo opportunamente prestabilito e sistemato. Art. 58
Art. 58
e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza o in luogo opportunamente prestabilito e sistemato. Art. 58 Tende aggettanti nello spazio pubblico
- Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, l’Amministrazione può permettere, con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
elle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 2. Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale. 3. Nelle strade fornite di marciapiedi, l’aggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di cm. 50 dal ciglio del marciapiede. 4. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a ml. 2,50
o del marciapiede. 4. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a ml. 2,50 dal marciapiede. 5. Per immobili di interesse storico, artistico, archeologico, il rilascio è subordinato al nulla-osta della So- printendenza BB.CC.AA.. 6. L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
Art. 59
torizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. 7. In osservanza del D.P.R. n° 384/1978 e s.m.i., qualora il marciapiede supera la larghezza di ml. 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di ml. 1,00 alla libera circolazione. Art. 59 Numeri civici – Tabelle stradali – Indicatori di pubblici servizi e segnali turistici
Art. 59
ml. 1,00 alla libera circolazione. Art. 59 Numeri civici – Tabelle stradali – Indicatori di pubblici servizi e segnali turistici
- Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, etc., nonché di ganci, lampade e relativi accessori per la pubblica illumina- zione, indicatori viari e segnali turistici.
- L’apposizione e conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese degli interessati.
iari e segnali turistici. 2. L’apposizione e conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese degli interessati. L’apposizione e conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità, etc. è fatta dal Comune a proprie spese. 3. I proprietari interessati sono tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti
Art. 60
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 31 ad essi imputabili. 4. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di non occultarli alla pubblica vista. 5. Il numero civico viene collocato alla porta d’ingresso a destra di chi guarda; ad un altezza variabile da due a tre metri. Art. 60 Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte
- Nel caso s’intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte e le
private scoperte
- Nel caso s’intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte e le aree non ancora edificate tra fabbricati, strade e piazze pubbliche e da questi visibili, tali recinzioni non devono superare l’altezza di ml. 2,00 salvo diverse disposizioni di P.R.G. e comunque in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione.
- Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l’estetica del-
niche di Attuazione. 2. Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l’estetica del- la località e da non cagionare alcun inconveniente igienico. 3. Le recinzioni non debbono impedire o disturbare la visibilità per la circolazione. 4. I cortili saranno rifiniti con pavimentazioni di carattere permanente. 5. I percorsi di transito, di larghezza non inferiore a ml. 1,00, dovranno essere realizzati in materiale li-
Art. 61
attere permanente. 5. I percorsi di transito, di larghezza non inferiore a ml. 1,00, dovranno essere realizzati in materiale li- scio, uniforme e non sdrucciolevole, senza discontinuità planimetriche e altimetriche. CAPO III CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI Art. 61 Locali abitabili. Locali ad uso commerciale, artigianale e industriale
- Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici pubblici e privati, nonché aule scolasti-
e e industriale
- Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici pubblici e privati, nonché aule scolasti- che dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: a) essere illuminati ed areati direttamente da spazi liberi esterni con una superficie finestrata apribile complessiva non inferiore a un ottavo della superficie del pavimento; b) nel caso di vani prospettanti verso un terrapieno, deve lasciarsi o crearsi un intervallo di isolamento
rficie del pavimento; b) nel caso di vani prospettanti verso un terrapieno, deve lasciarsi o crearsi un intervallo di isolamento di almeno ml. 3,00 completamente libero da balconi, bow-windows ed altri aggetti (misurati al piede del fabbricato dalla proiezione del corpo più aggettante) e deve essere costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane; c) avere una larghezza minima di ml. 2,00, una superficie minima di mq. 9,00 ed una cubatura di alme- no mc. 24,30;
que piovane; c) avere una larghezza minima di ml. 2,00, una superficie minima di mq. 9,00 ed una cubatura di alme- no mc. 24,30; d) avere altezza minima netta al finito non minore di ml. 2,70; per i locali accessori (bagni, corridoi, ri- postigli, ingressi e disimpegni, garage, box auto, cantine, locali di sgombero, locali tecnici e simili), l’altezza minima netta al finito non può essere inferiore a ml. 2,40; i corridoi non devono avere lar- ghezza minore di ml. 1,00.
’altezza minima netta al finito non può essere inferiore a ml. 2,40; i corridoi non devono avere lar- ghezza minore di ml. 1,00. 2. I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono: a) avere altezza al finito non minore di ml. 3,00 anche a seguito di cambio di destinazione d’uso, salvo i casi di restauro e di ristrutturazione nelle Z.O.T. “A” in cui l’altezza minima non può comunque essere inferiore a ml. 2,70;
Art. 62
i casi di restauro e di ristrutturazione nelle Z.O.T. “A” in cui l’altezza minima non può comunque essere inferiore a ml. 2,70; b) essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più aperture aventi superficie comples- siva non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimenti salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale. Art. 62 Locali monovani
Art. 62
el pavimenti salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale. Art. 62 Locali monovani
- Gli alloggi monovani, anche a seguito di cambio di destinazione d’uso, salvo i casi di restauro e di ri-
Art. 63
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 32 strutturazione nelle Z.O.T. “A”, devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non infe- riore a mq. 28,00 se per una persona, e non inferiori a mq. 38,00 se per due persone. La zona cottura, e- ventualmente annessa al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Art. 63 Cucine
Art. 63
e ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Art. 63 Cucine
- Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina con superfi- cie non inferiore a mq. 5,00. Qualora la cucina sia ricavata nell’ambiente soggiorno, questo dovrà avere una superficie minima di mq. 16,00. Art. 64 Servizi igienico-sanitari
Art. 64
a sia ricavata nell’ambiente soggiorno, questo dovrà avere una superficie minima di mq. 16,00. Art. 64 Servizi igienico-sanitari
- Ogni alloggio destinato ad uso abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere almeno un servizio igienico con lavabo, vaso, bidet, e vasca da bagno o doccia.
- Gli appartamenti, i locali, i depositi, i laboratori artigianali, non destinati ad abitazione, dovranno com- prendere un servizio igienico con lavabo e vaso e bidet.
i, i laboratori artigianali, non destinati ad abitazione, dovranno com- prendere un servizio igienico con lavabo e vaso e bidet. 3. Tutti i pubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno, distinti per sesso. 4. Nei gabinetti per uffici, negozi, opifici e simili, dovrà essere collocato un bidet fisso ad acqua corrente, salvo le opportune modifiche e accorgimenti, nel caso sia previsto l’uso da parte dei disabili;
n bidet fisso ad acqua corrente, salvo le opportune modifiche e accorgimenti, nel caso sia previsto l’uso da parte dei disabili; 5. Ai servizi igienici non si potrà accedere direttamente dalle cucine. 6. I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambienti di abitazione, salvo che non ser- vano esclusivamente una camera da letto e l’appartamento sia dotato di altro servizio igienico.
i abitazione, salvo che non ser- vano esclusivamente una camera da letto e l’appartamento sia dotato di altro servizio igienico. 7. Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00 con il la- to minimo di almeno ml. 1,00. 8. Le pareti che dividono i servizi igienici dagli altri locali dovranno essere in muratura ed avere uno spessore minimo di cm. 15 almeno nella parte inferiore per un’altezza minima di ml. 0,90.
vranno essere in muratura ed avere uno spessore minimo di cm. 15 almeno nella parte inferiore per un’altezza minima di ml. 0,90. 9. I servizi igienici, ove illuminati e areati direttamente dall’esterno, dovranno essere muniti di finestre, con luce netta non inferiore a mq. 0,80 prospettanti su strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento. 10. Ove non direttamente areati dall’esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchiature di ventilazione forzata che assicurino il ricambio di almeno cinque volumi l’ora. 11. I servizi igienici e le relative colonne di scarico dovranno essere sistemati nell’interno degli alloggi o
que volumi l’ora. 11. I servizi igienici e le relative colonne di scarico dovranno essere sistemati nell’interno degli alloggi o all’esterno purché rispecchino quanto prescritto dai commi 2 e 3 dell’art. 53 del presente Regolamento. 12. In tutti gli edifici collettivi ed in quelli pubblici o aperti al pubblico, almeno un gabinetto per piano dovrà essere conforme alle norme previste per l’uso da parte dei disabili, per dimensioni dell’ambiente e
Art. 65
un gabinetto per piano dovrà essere conforme alle norme previste per l’uso da parte dei disabili, per dimensioni dell’ambiente e per disposizione degli apparecchi; in caso di ristrutturazione di edifici esistenti può essere previsto un solo gabinetto, purché in prossimità di adeguato servizio di ascensore. Art. 65 Abitazioni al piano terreno
- Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno cm. 10 sul livello della siste-
Art. 66
ioni al piano terreno
- Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno cm. 10 sul livello della siste- mazione esterna e devono essere provvisti, salvo il caso di sottostanti locali sotterranei o seminterrati, di un vespaio areato dell’altezza minima di almeno cm. 40. Lo spessore di detto rialzo non va computato ai fini della volumetria ammissibile. Art. 66 Sottotetti
- I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 33 condizione che le falde vengano impostate a non più di cm. 50 dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzon- tale o soffitto e abbiano pendenze comprese tra il 25% e il 35% ed altezza massima interna non superiore a ml. 2,40. 2. Diversamente verranno conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all’intradosso delle fal- de e l’altezza massima del fabbricato sarà riferita al punto medio dell’intradosso delle falde, fra l’imposta ed il colmo.
fal- de e l’altezza massima del fabbricato sarà riferita al punto medio dell’intradosso delle falde, fra l’imposta ed il colmo. 3. Nei sottotetti sono ammessi locali abitabili a condizione che: a) i vani abbiano altezza netta minima di ml. 2,20 e media di ml. 2,70; b) i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni) abbiano altezza netta minima di ml. 2,20 e media di ml. 2,40; c) vengano conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all’intradosso delle falde;
di ml. 2,20 e media di ml. 2,40; c) vengano conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all’intradosso delle falde; d) l’altezza massima del fabbricato sia riferita al punto medio dell’intradosso delle falde; e) la copertura delle aperture sia realizzata o mediante abbaini o mediante interruzioni delle falde in cor- rispondenza delle aperture stesse, per tutta la loro larghezza, incrementata di cm. 20 per lato; f) siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili.
Art. 67
ro larghezza, incrementata di cm. 20 per lato; f) siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili. 4. Sono vietati gli abbaini o interruzioni delle falde di copertura di qualsiasi forma e natura nel caso di sottotetti utilizzati per deposito occasionale, con esclusione di uso abitativo. Art. 67 Scale e vani per ascensori
- Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.
Art. 67
so abitativo. Art. 67 Scale e vani per ascensori
- Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.
- Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni mq. 500 di super- ficie coperta ve ne sia almeno una con larghezza della rampa non inferiore a ml. 1,20.
- Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a
riore a ml. 1,20. 3. Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a mq. 1,00 per ogni ripiano, aperte su strade, cortili, passaggi laterali, zone di stacco o chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento. 4. Le scale, tuttavia, potranno essere areate a mezzo di condotte di ventilazione, munite di aperture ad o- gni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La sezione di tali condotte di venti-
di aperture ad o- gni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La sezione di tali condotte di venti- lazione dovrà avere dimensione minima non inferiore ad ml. 1,20. 5. Negli edifici a due o tre piani fuori terra, anche se plurifamiliari, l’illuminazione e la ventilazione po- tranno avvenire a mezzo di lanterna a vetri. 6. Nelle nuove abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle
di lanterna a vetri. 6. Nelle nuove abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle scale potrà avere larghezza minima di ml. 0,80 per alloggi la cui superficie è inferiore o uguale a mq. 75 e ml. 1,00 per alloggi la cui superficie è superiore a mq. 75; l’illuminazione e ventilazione potranno avveni- re anche attraverso i vani di abitazione. 7. Dai vani delle scale non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e
vani di abitazione. 7. Dai vani delle scale non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e corridoi anche a seguito di cambio di destinazione d’uso, salvo i casi di restauro e di ristrutturazione nelle Z.O.T. “A”. 8. Tutte le suddette norme valgono anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazio- ne, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o di Regolamento.
one diversa da quella di abitazio- ne, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o di Regolamento. 9. È vietato costruire scale di legno quando queste servono più appartamenti. Esse sono consentite solo in abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani. 10. Le pareti del vano scala e degli ascensori al confine coi vani abitabili debbono avere uno spessore mi- nimo di grezzo di cm. 30, se in muratura, e di cm. 20 se in cemento armato.
ne coi vani abitabili debbono avere uno spessore mi- nimo di grezzo di cm. 30, se in muratura, e di cm. 20 se in cemento armato. 11. Le gabbie delle scale e degli ascensori non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi, deposi- ti, autorimesse pubbliche, officine, etc. o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici privati, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama, inoltre, quanto contenuto nei successivi articoli 82, 83 e 84.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 34 12. Nelle abitazioni private dotate di ascensore i ripiani di arrivo dovranno avere la lunghezza minima di ml. 1,70. 13. Eventuali ascensori in abitazioni private dovranno avere la cabina delle dimensioni minime interne di ml. 1,30x0,90 con porta scorrevole sul lato minore e apertura minima di ml. 0,80. La bottoniera di co- mando va istallata sul lato lungo con il bottone più alto posto all’altezza di ml. 1,20.
Art. 68
inima di ml. 0,80. La bottoniera di co- mando va istallata sul lato lungo con il bottone più alto posto all’altezza di ml. 1,20. 14. Per quanto riguarda gli ascensori e i montacarichi si fa riferimento alle specifiche norme di legge e di Regolamento. Art. 68 Seminterrati e scantinati
- I locali seminterrati potranno ospitare attività commerciali, professionali, attività di servizio, e indu- striali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi, ripostigli, depositi. Tutte le attività indicate debbono soddi-
izio, e indu- striali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi, ripostigli, depositi. Tutte le attività indicate debbono soddi- sfare i requisiti di compatibilità con la funzione abitativa dei piani superiori. In ogni caso essi dovranno avere: a) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro l’umidità con materiali idonei e con intercapedine area- ta; tali intercapedini se su suolo pubblico devono avere larghezza rapportata a quella del marciapiede e
con intercapedine area- ta; tali intercapedini se su suolo pubblico devono avere larghezza rapportata a quella del marciapiede e comunque non superiore a ml. 1,00 al lordo; la chiusura di tali intercapedini deve essere realizzata con grata in ferro ad elementi tra loro distanti non più cm. 1 o con formelle in vetro pedonabili. b) l’intradosso del soffitto a non meno di ml. 1,00 fuori terra; c) vespaio ventilato sotto il pavimento e di altezza non inferiore a cm. 40.
so del soffitto a non meno di ml. 1,00 fuori terra; c) vespaio ventilato sotto il pavimento e di altezza non inferiore a cm. 40. 2. I locali scantinati potranno ospitare soltanto depositi, parcheggi, attività commerciali ed esercizi pub- blici, con l’osservanza prescritta al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo. 3. Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro e/o di ritrovo, do-
del presente articolo. 3. Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro e/o di ritrovo, do- vranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro e di pubblici ritrovi. 4. I progetti relativi agli scantinati debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naturali ed artificiali) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fognatura
Art. 69
hema dei sistemi di illuminazione (naturali ed artificiali) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fognatura ed il relativo schema di impianti di isolamento dalle acque nel caso in cui la fognatura non permetta un deflusso diretto. Art. 69 Coperture
- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo e devono essere concepite in rela- zione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
menti di rilevante interesse figurativo e devono essere concepite in rela- zione alle caratteristiche dell’ambiente circostante. 2. Il manto delle coperture a tetto inclinato dovrà essere eseguito con tegole in cotto, piane o curve. 3. In particolari casi il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto. 4. La struttura portante potrà essere in legno o in ferro o in cemento armato. 5. In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una pen-
o in cemento armato. 5. In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una pen- denza minima del 3% in modo da facilitare lo scolo della acque piovane. 6. Nelle coperture a tetto dovranno aversi canali di gronda opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50%. 7. Nelle coperture a terrazzo, il numero dei pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto sca-
riore allo 0,50%. 7. Nelle coperture a terrazzo, il numero dei pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto sca- rico delle acque piovane dovrà essere munito in numero massimo di 1 per ogni mq. 80 di superficie. 8. Nei locali abitabili sotto terrazza o sotto tetto, dovrà essere costruito una intercapedine parallela alla falda del tetto o alla terrazza. Essa dovrà essere ventilata ed avere altezza non inferiore a cm. 15 ed essere
ne parallela alla falda del tetto o alla terrazza. Essa dovrà essere ventilata ed avere altezza non inferiore a cm. 15 ed essere realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato. È consentito sostituire la predetta camera d’aria con opportuni materiali isolanti, purché il potere isolante complessivo della copertura sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 60. È comunque vietato l’impiego di mate- riali eccessivamente igroscopici.
lo di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 60. È comunque vietato l’impiego di mate- riali eccessivamente igroscopici. 9. I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere realizzati in modo tale da escludere
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 35 qualsiasi spinta orizzontale. 10. I tetti con struttura portante in legno, se di lunghezza superiore a ml. 30 devono essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria, da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 40 e dell’altezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto della copertura. 11. Gli eventuali vani posti nel sotto tetto saranno separati da tramezzi in muratura; le aperture di comu-
nto della copertura. 11. Gli eventuali vani posti nel sotto tetto saranno separati da tramezzi in muratura; le aperture di comu- nicazione saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili; dovrà essere previsto un comodo accesso al tetto per ogni zona compresa tra due muri tagliafuoco. 12. Gli abbaini dovranno distare almeno ml. 3 dai suddetti muri tagliafuoco. 13. Il Dirigente Comunale del Settore, su parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, potrà
Art. 70
ddetti muri tagliafuoco. 13. Il Dirigente Comunale del Settore, su parere della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà. Art. 70 Salubrità del terreno
- Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver
deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. 2. Se il terreno sul quale s’intende costruire un edificio è umido od esposto alla invasione di acque sotter- ranee o superficiali, si deve convenientemente procedere al necessario drenaggio. 3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fonda- zioni ai muri sovrastanti.
Art. 71
ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fonda- zioni ai muri sovrastanti. Art. 71 Isolamento termico
- I progetti per i quali si chiede la Concessione Edilizia o l’Autorizzazione a costruire dovranno essere redatti nella scrupolosa osservanza delle norme di cui alla Legge 30/04/1976 n° 373 e s.m.i., nonché dei decreti applicativi della stessa.
- A tale scopo è fatto obbligo ai richiedenti la Concessione o l’Autorizzazione di allegare agli elaborati
Art. 72
cativi della stessa. 2. A tale scopo è fatto obbligo ai richiedenti la Concessione o l’Autorizzazione di allegare agli elaborati progettuali una relazione esplicativa dell’impianto termico che s’intende realizzare nella quale dovrà esse- re effettuato il calcolo dell'isolamento termico, anche di massima, in applicazione delle leggi citate al pre- cedente comma. Art. 72 Isolamento fonico
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni so-
2 Isolamento fonico
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni so- stanziali di fabbricati esistenti non residenziali, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata: a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazione a più alloggi: i solai devono essere costituiti con materiale e spessore tali da assicurare per l’ambiente sottostante un livello massimo di rumore al cal-
no essere costituiti con materiale e spessore tali da assicurare per l’ambiente sottostante un livello massimo di rumore al cal- pestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70db per frequenze tra 100Hz e 3.000Hz; b) pareti interne (tramezzi): le pareti divisorie tra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androne, scale, etc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45db per
a appartamenti e locali di uso comune (androne, scale, etc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45db per frequenza tra 100Hz e 3.000Hz; per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un assorbimento minimo di 30db per le stesse frequenze; c) pareti esterne: per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45db, per le frequenze tra 100Hz e
imetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45db, per le frequenze tra 100Hz e 3.000Hz; per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili, devono essere adottati tutti gli ac- corgimenti necessari (quali la perfetta tenuta e un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dell’esterno. 2. Per tutti gli impianti tecnici che possano generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari,
ori dell’esterno. 2. Per tutti gli impianti tecnici che possano generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, etc.) devono essere adottati accorgimenti spe- cifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo per
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 36 l’Agibilità e l’Abitabilità dei locali, l’U.T.C. dovrà collaudarne l’efficacia. 3. Le strutture perimetrali dei fabbricati prospettanti strade e piazze devono essere distaccate, mediante giunti elastici ed altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con essa. 4. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali o uffici devono essere specificate le carat-
Art. 73
tatto con essa. 4. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali o uffici devono essere specificate le carat- teristiche dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività. Art. 73 Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua
- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale, distri-
i di sollevamento acqua
- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale, distri- buita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio.
- Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi pri- vati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori di igiene competenti e l’uso deve es-
ata da pozzi pri- vati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori di igiene competenti e l’uso deve es- sere consentito dalle Autorità competenti. È fatto comunque divieto di prelevamento da pozzi di acqua ad uso potabile all’interno delle zone parzialmente o totalmente urbanizzate (Z.O.T. “A”–“B”–“C”–“D”– “F”) del P.R.G. . 3. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio, devono essere costruiti a
Art. 74
“F”) del P.R.G. . 3. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio, devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto. CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE Art. 74 Smaltimento delle acque pluviali
- Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convo-
delle acque pluviali
- Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convo- gliate al collettore comunale. In ogni caso è vietato lo spandimento dell’acqua sul suolo pubblico per le nuove costruzioni.
- Sono esclusi dalle prescrizioni del precedente comma i sistemi di smaltimento di antica fattura e i cui terminali sono costituiti da elementi tubolari lapidei o in cotto o simili in aggetto. Essi devono essere con-
a fattura e i cui terminali sono costituiti da elementi tubolari lapidei o in cotto o simili in aggetto. Essi devono essere con- siderati di interesse storico-artistico perché testimonianza della cultura costruttiva tradizionale del luogo; pertanto tali sistemi di smaltimento sono soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e restauro con- servativo subordinati a Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia.
i a interventi di manutenzione ordinaria e restauro con- servativo subordinati a Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia. 3. Parimenti è consentita la collocazione ex novo di tali elementi in aggetto, ancorché rifatti con gli stessi materiali (lapidei, cotto, ceramiche e simili), in caso di restauro o ristrutturazione conservativa del sistema di copertura in Z.O.T. “A” e negli edifici o complessi edilizi individuati di interesse storico-artistico, ar- chitettonico e ambientale.
Art. 75
ura in Z.O.T. “A” e negli edifici o complessi edilizi individuati di interesse storico-artistico, ar- chitettonico e ambientale. 4. Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle pluviali. 5. In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, approntare un provvisorio riparo e immediatamente dopo procedere alla stabile ripara- zione. Art. 75 Smaltimento delle acque di rifiuto
Art. 75
are un provvisorio riparo e immediatamente dopo procedere alla stabile ripara- zione. Art. 75 Smaltimento delle acque di rifiuto
- Non è consentita la costruzione di pozzi neri o impianti di fogne perdenti in alcuna parte del territorio comunale, comprese le zone rurali.
- Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai proprietari sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto.
o ai proprietari sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto. 3. Per le località sprovviste di fognatura, ovvero a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 37 smaltimento, compresa la zona rurale, deve essere previsto un adeguato impianto autonomo di convo- gliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride. 4. Ogni manufatto dovrà avere caratteristiche tali da resistere ad eventuali scosse sismiche. 5. In ogni caso, lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere previsto in conformità alle norme vi- genti in materia e al Regolamento comunale di fognatura.
lle acque di rifiuto dovrà essere previsto in conformità alle norme vi- genti in materia e al Regolamento comunale di fognatura. 6. Ogni bocchetta di scarico deve essere provvista di sifone. 7. I condotti di scarico delle acque luride dovranno essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti di i- spezione a chiusura idraulica, di tubi di aerazione del diametro interno non minore di cm. 5, prolungati sopra il tetto dell’edificio, e di un pozzetto finale di ispezione.
razione del diametro interno non minore di cm. 5, prolungati sopra il tetto dell’edificio, e di un pozzetto finale di ispezione. 8. I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma comunque mai inferiore a cm. 10 nelle discese e a cm. 12 nei collettori, e pendenza non inferiori all’1,50%. 9. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione con elementi prefabbricati che abbiano i re- quisiti di omologazione rispetto alle leggi vigenti in materia.
Art. 76
mento e depurazione con elementi prefabbricati che abbiano i re- quisiti di omologazione rispetto alle leggi vigenti in materia. 10. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione, di fattura artigianale, costruiti in lo- co. 11. Nel caso di realizzazione di fosse settiche esse devono essere poste in conformità alle leggi in materia vigenti e ad almeno ml. 1,00 dal perimetro dell’edificio e ml. 20,00 da pozzi e prese idriche e da altri si- stemi di smaltimento. Art. 76
Art. 76
ad almeno ml. 1,00 dal perimetro dell’edificio e ml. 20,00 da pozzi e prese idriche e da altri si- stemi di smaltimento. Art. 76 Camini – Forni – Focolari – Condotti di calore – Canne fumarie e scarichi di vapore a gas
- Gli impianti collettivi di riscaldamento, come quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, cu- cine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, opportunamente isolate, pro-
ni a gas, le stufe, cu- cine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, opportunamente isolate, pro- lungate al di sopra del tetto o terrazza di almeno due metri; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di venti metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. 2. Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscal-
a uguale o superiore. 2. Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscal- damento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo. I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile e inalterabile al calore. Ne è vietata la costruzione a vi- sta sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e de-
a costruzione a vi- sta sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e de- corativo. In caso contrario devono essere circondate da murature piene in cemento armato, opportuna- mente isolate. 3. Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori ed appa- recchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atte ad evitare danni e molestie a
chi di motori ed appa- recchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atte ad evitare danni e molestie a persone e cose sia nell’ambiente di lavoro che nel vicinato. In ogni caso debbono essere osservate le nor- me contro l’inquinamento atmosferico. 4. Ai fini dell’autorizzazione di abitabilità e/o agibilità è indispensabile il nulla osta dei Vigili del Fuoco ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di
Art. 77
a dei Vigili del Fuoco ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento elettrico. 5. Tutti gli impianti di riscaldamento devono ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti. Art. 77 Deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani
- In ogni edificio i rifiuti solidi dovranno essere raccolti, a cura degli abitanti, negli appositi sacchetti a
i solidi urbani
- In ogni edificio i rifiuti solidi dovranno essere raccolti, a cura degli abitanti, negli appositi sacchetti a perdere i quali saranno depositati all’esterno degli edifici stessi nello spazio pubblico antistante in deter- minati contenitori predisposti dal Comune.
- La raccolta e l’eventuale compattazione dei rifiuti solidi urbani è regolamentata da Ordinanza del Sin- daco.
- Nelle zone extraurbane di villeggiatura o turistico-alberghiere, nonché nelle zone rurali, sarà cura del
nanza del Sin- daco. 3. Nelle zone extraurbane di villeggiatura o turistico-alberghiere, nonché nelle zone rurali, sarà cura del Comune collocare in siti adeguati e lungo le vie pubbliche di accesso i contenitori comunali di cui al comma 1 del presente articolo, per la raccolta dei rifiuti solidi in numero congruo e adeguato alle esigenze
Art. 78
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 38 funzionali della zona servita. Art. 78 Efficacia del vigente Regolamento di Igiene
- Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie si fa riferimento a quanto prescritto nel Regolamento di Igiene e Sanità. CAPO V USO DI SUOLO. SPAZI E SERVIZI PUBBLICI Art. 79 Occupazione temporanea o permanente di spazi, suolo o sottosuolo pubblico
- È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza preventiva autorizza-
lo o sottosuolo pubblico
- È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza preventiva autorizza- zione del Dirigente Comunale del Settore, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l’occupazione stessa non contrastante con le esigenze urbanistiche e con il decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.
- Per l’attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare negli stabili od uscirne,
a pubblica igiene. 2. Per l’attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare negli stabili od uscirne, deve essere richiesta al Comune la costruzione dell’apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non comportare molestia al transito pedonale o veicolare, abbattimento di alberi fiancheggian- ti il marciapiedi, pregiudicare il transito di carrozzine per handicappati. Inoltre non deve essere causa di ristagni di acque piovane.
arciapiedi, pregiudicare il transito di carrozzine per handicappati. Inoltre non deve essere causa di ristagni di acque piovane. 3. Le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente se- gnalate. Tra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, etc.) deve in- tercorrere una distanza minima di almeno ml. 10,00 misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve
cinema, etc.) deve in- tercorrere una distanza minima di almeno ml. 10,00 misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. 4. Il Dirigente Comunale del Settore, sentita la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, potrà anche consentire l’occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al
ica Comunale, potrà anche consentire l’occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l’esigenza della viabilità. 5. Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al prece- dente art. 50.
stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al prece- dente art. 50. 6. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al transito per piantarvi pa- li, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro mo- tivo, senza specifica Autorizzazione comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzio- ne dei lavori, compresi quelli di ripristino.
torizzazione comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzio- ne dei lavori, compresi quelli di ripristino. 7. Il rilascio della suddetta Autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al versamen- to del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.
mune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 8. Il Dirigente Comunale del Settore potrà, sentita la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, con- cedere l’occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche etc., oltre che con chioschi, il cui progetto però deve rispettare le
lici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche etc., oltre che con chioschi, il cui progetto però deve rispettare le norme di cui al Titolo II, Capo III e Capo IV del presente Regolamento. 9. Il Concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l’uso del suolo pubblico, è te- nuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso
Art. 80
uolo pubblico, è te- nuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico tran- sito. Art. 80 Rinvenimenti e scoperte
- Fermo restando l’obbligo di denuncia alle Autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 39 presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il Direttore e l’assuntore dei Lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumi- bile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.
Art. 81
avori di qualsiasi genere. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane. 3. Le persone di cui al comma 1 sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determina- zioni delle competenti Autorità. Art. 81 Uso di scarichi e di acque pubbliche
Art. 81
li scoperte, in attesa delle definitive determina- zioni delle competenti Autorità. Art. 81 Uso di scarichi e di acque pubbliche
- I luoghi per gli scarichi sono stabiliti dal Tecnico comunale sentito l’Ufficiale Sanitario e di essi è data indicazione nella Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia ai sensi dell’art. 15, lettera k) e dell’art. 23, lettera j) del presente Regolamento.
- I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati secondo le indicazioni dell’U.T.C. e, comun-
CAPO VI
presente Regolamento. 2. I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati secondo le indicazioni dell’U.T.C. e, comun- que, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua. 3. È vietato, senza speciale nulla-osta del Comune, servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di quest’ultimi. CAPO VI
Art. 82
o corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di quest’ultimi. CAPO VI NORME RELATIVE ALLA STABILITÁ E SICUREZZA DEI FABBRICATI Art. 82 Norme generali di buona costruzione
- Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione e/o modificazione di edifici, devono provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d’arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge.
parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
esponsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d’arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge. 2. Per le strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso, debbono essere scrupo- losamente osservate le apposite prescrizioni di legge e i regolamenti vigenti all’atto della loro esecuzione. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
li da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici. 3. Le costruzioni permanenti aventi strutture portanti e pareti costruite con travi in legno e tavole sono ammesse purché conformi ai requisiti di legge, nonché al nulla-osta del Comando dei VV.F.. 4. Sono ammesse altresì costruzioni in legno per mostre ed esposizioni temporanee, previo nulla-osta del Comando dei VV.F..
Art. 83
.F.. 4. Sono ammesse altresì costruzioni in legno per mostre ed esposizioni temporanee, previo nulla-osta del Comando dei VV.F.. 5. Le strutture e gli impianti elettrici dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme comunitarie di sicurezza così come recepiti dalla legislazione nazionale. Art. 83 Norme di prevenzione antincendio
- Gli edifici e gli impianti tecnologici degli stessi, in relazione alla loro tipologia e destinazione d’uso,
zione antincendio
- Gli edifici e gli impianti tecnologici degli stessi, in relazione alla loro tipologia e destinazione d’uso, debbono essere conformi alla vigente normativa di prevenzione incendi ed in particolar modo a quella di cui alla Legge 07/12/1984, n° 818 e s.m.i., nonché ai decreti ministeriali di attuazione.
- Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, etc.) negli edifici adibiti a deposito di
Art. 84
i di attuazione. 2. Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, etc.) negli edifici adibiti a deposito di materiale combustibile e nei casi prescritti dall’Autorità competente, dovranno essere adeguatamente pro- tette contro il fuoco. Art. 84 Scale, ascensori, bocche antincendio
- La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materia-
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 40 le di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calce- struzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di
, laterizia o di calce- struzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a ml. 0,90. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascenso- re, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. 2. Ogni scala, in edifici fino a ml. 30,00 di altezza, può servire fino ad un massimo di mq. 500 di superfi- cie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano.
i altezza, può servire fino ad un massimo di mq. 500 di superfi- cie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano. 3. Ogni scala, che serva edifici da ml. 17,00 a ml. 30,00 di altezza, deve essere dotata all’ultimo piano di una apertura munita di infisso apribile dal piano terreno. 4. Sono consentite scale interne “a pozzo” soltanto in edifici di altezza superiore ai quattordici metri.
ile dal piano terreno. 4. Sono consentite scale interne “a pozzo” soltanto in edifici di altezza superiore ai quattordici metri. 5. Ogni scala, in edificio superiore ai ml. 24,00 di altezza, deve essere fornito al piano terreno e a piani al- terni di una bocca antincendio. 6. In edifici di altezza superiore a ml. 30,00, una scala non può servire più di mq. 400 di superficie coper- ta; quelle eventuali ulteriori non possono servire più di mq. 300 o frazione. In questi casi, la scala deve
di superficie coper- ta; quelle eventuali ulteriori non possono servire più di mq. 300 o frazione. In questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo. 7. Ai fini dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulati nelle gabbie di scala, queste, qualora servano tre o più piani, dovranno essere sopralzate di almeno ml. 1,50 sopra la copertura ed avere, nelle pareti di sopralzo, finestre facilmente apribili e, se coperte da lucernai a vetri, questi dovranno essere reti- nati.
re, nelle pareti di sopralzo, finestre facilmente apribili e, se coperte da lucernai a vetri, questi dovranno essere reti- nati. 8. Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade e con cortili aperti. Potranno essere adottate soluzione diverse qualora dette soluzioni abbiano ottenuto caso per caso l’approvazione del com- petente Comando dei VV.F.. 9. Il pozzo dell’ascensore che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti
Art. 85
nte Comando dei VV.F.. 9. Il pozzo dell’ascensore che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco le quali devono avere lo spessore non minore di cm. 30 se in muratura e non minore di cm. 20 se in cemento armato. 10. Nelle vie e nei cortili larghi meno di ml. 8,00 le gronde dovranno essere realizzate in materiali resi- stenti al fuoco. Art. 85 Canne fumarie
Art. 85
i cortili larghi meno di ml. 8,00 le gronde dovranno essere realizzate in materiali resi- stenti al fuoco. Art. 85 Canne fumarie
- Le canne fumarie devono essere costituite da materiali idoneo e resistente al fuoco e impermeabile, op- portunamente sigillate nei giunti e in modo che si possa provvedere alla loro pulitura. Quando sono pre- vedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti
a. Quando sono pre- vedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questi casi sono da evitare i contatti con i vani dell’ascensore. 2. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all’igiene e alla pulizia, secondo le norme vigenti. 3. È vietato inserire canne fumarie nei muri portanti in pietrame (art. 1, lett. a della Legge 02/02/1974, n°
le norme vigenti. 3. È vietato inserire canne fumarie nei muri portanti in pietrame (art. 1, lett. a della Legge 02/02/1974, n° 64 e s.m.i.; D.M. 16/01/1996 e s.m.i., paragrafo C.9.8.1). 4. Le canne fumarie non possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione e con uffici privati o pubblici. 5. I condotti del fumo dovranno essere provvisti di bocchette e sportelli per l’ispezione e la pulitura. Gli
Art. 86
privati o pubblici. 5. I condotti del fumo dovranno essere provvisti di bocchette e sportelli per l’ispezione e la pulitura. Gli sportelli dovranno essere distanti almeno ml. 10 da ogni struttura in legno, a perfetta tenuta e isolati tecni- camente dalle strutture adiacenti. Art. 86 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti.
- Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprie-
i. Edifici pericolanti.
- Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprie- tari, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune e, nei casi di urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per allontanare la minaccia.
Art. 87
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 41 2. L’Amministrazione Comunale, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenti pericolo e che sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dispone i dovuti accertamenti e adotta i provvedimenti di competenza previsti dall’Ordinamento degli Enti Locali. Art. 87 Rinvio a leggi particolari
- Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse, depositi
leggi particolari
- Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabile sono soggetti a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti.
- Anche edifici speciali, aventi particolare destinazione di uso o interesse pubblico come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostan-
Art. 88
le spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostan- no inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari. CAPO VII CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE Art. 88 Norme generali
- Tutte le attività urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento Edilizio, dal P.R.G., nonché dai Piani Particolareggiati di esecuzione del P.R.G. e dai Piani di Lottizzazione convenzionati.
Art. 89
to Edilizio, dal P.R.G., nonché dai Piani Particolareggiati di esecuzione del P.R.G. e dai Piani di Lottizzazione convenzionati. 2. Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree nelle va- rie zone, i volumi e le altezze massime , le caratteristiche della edificazione, della rete viaria, i vincoli e le modalità, aventi come scopo l’ordine e la funzionalità urbanistica del territorio. Art. 89
Art. 89
ne, della rete viaria, i vincoli e le modalità, aventi come scopo l’ordine e la funzionalità urbanistica del territorio. Art. 89 Norme particolari per corpi di fabbrica aggiuntivi e sistemazioni a verde
- L’Autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, la- vanderie, etc., a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione
ntrali termiche, la- vanderie, etc., a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell’insieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricado- no. È consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nelle coperture, purché tale sistemazione assi- curi la continuità degli spazi a verde quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l’opportunità.
Art. 90
e sistemazione assi- curi la continuità degli spazi a verde quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l’opportunità. 2. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti. Art. 90 Aree private scoperte
- L’utilizzazione di aree scoperte asservite agli edifici deve prevedere nelle previsioni di progetto apposi-
Art. 91
private scoperte
- L’utilizzazione di aree scoperte asservite agli edifici deve prevedere nelle previsioni di progetto apposi- to arredo vegetale tra cui la messa a dimora di alberature di alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate ad attrezzature, giochi, etc..
- Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili dal pubblico. Art. 91 Parcheggi asserviti alle costruzioni
Art. 91
uata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili dal pubblico. Art. 91 Parcheggi asserviti alle costruzioni
- Si definisce “posteggio” lo spazio, al chiuso od all’aperto, riservato alla sosta di un autoveicolo, costi- tuente pertinenza della costruzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del Codice Civile.
- Spazi per parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, manovra e all’accesso degli auto- veicoli.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 42 3. Fatto salvo il rispetto dell’osservanza dell’art. 18 della Legge 06/08/1967, n° 765 e s.m.i. (di cui deve darsi dimostrazione grafica e numerica) e dell’art. 5/1-2 del D.I. 02/04/1968, n° 1444 e s.m.i., gli edifici di nuova costruzione debbono avere la seguente dotazione di spazi di sosta per veicoli: a) Abitazioni: mq. 1,00 ogni mc. 10, garantendo almeno un posto auto per alloggio. Nei casi di ristruttu-
di sosta per veicoli: a) Abitazioni: mq. 1,00 ogni mc. 10, garantendo almeno un posto auto per alloggio. Nei casi di ristruttu- razione, demolizione e ricostruzione, per gli edifici ricadenti nelle Z.O.T. “A” e “B” si applica la ri- duzione del 50% (mq. 1,00 ogni mc. 20). Nei casi di sopraelevazione o ampliamento non è necessario prevedere ulteriore superficie a parcheggio. b) Esercizi pubblici:
- Alberghi: posteggi non inferiori a mq. 1,00 ogni mc. 10 di costruzione e comunque non inferiori ad
ggio. b) Esercizi pubblici:
- Alberghi: posteggi non inferiori a mq. 1,00 ogni mc. 10 di costruzione e comunque non inferiori ad un posteggio ogni 3 posti letto dichiarati in licenza;
- Motel: posteggi non inferiori a mq. 1,00 ogni mc. 10 di costruzione e comunque non inferiori ad un posteggio interno per ogni camera da letto dichiarata in licenza;
- Sale da spettacolo: per gli edifici di nuova costruzione (teatri, cinematografi, sale da concerto e di
dichiarata in licenza;
- Sale da spettacolo: per gli edifici di nuova costruzione (teatri, cinematografi, sale da concerto e di conferenza, discoteche, etc.) posteggi non inferiori a mq. 1,00 ogni mc. 10 di costruzione e co- munque non inferiori a mq. 1,00 per spettatore; c) Case di cura private: è da prevedere mq. 1,00 ogni mc. 13 costruiti fuori terra (D.M. 05/08/1977 e s.m.i.); d) Strutture o centri commerciali o piazze mercato: posteggi non inferiori a mq. 1,00 ogni mc. 10 di co-
. 05/08/1977 e s.m.i.); d) Strutture o centri commerciali o piazze mercato: posteggi non inferiori a mq. 1,00 ogni mc. 10 di co- struzione e comunque non inferiori a mq. 1,00 per utente. 4. Sono esenti dall’obbligo del parcheggio gli edifici situati in zone in cui non è possibile o non è previsto un accesso stradale agli immobili sia per motivi di carattere tecnico che giuridico. 5. I posteggi debbono avere le seguenti dimensioni minime: a) autovetture: in autorimessa singola: ml. 5,00x2,60;
che giuridico. 5. I posteggi debbono avere le seguenti dimensioni minime: a) autovetture: in autorimessa singola: ml. 5,00x2,60; in autorimessa multipla: ml. 5,00x2,20; in autorimessa all’aperto: ml. 5,00x2,20; b) autocarri e autobus: ml. 12,00x4,00; c) motociclette e scooter: ml. 2,50x1,00; d) autoarticolati: ml. 20,00x4,00. Ai fini della “dotazione”, i posteggi duplex, cioè per due veicoli in linea, si contano come “semplici”. 6. Ogni posteggio deve:
Ai fini della “dotazione”, i posteggi duplex, cioè per due veicoli in linea, si contano come “semplici”. 6. Ogni posteggio deve: essere immediatamente accessibile da uno spazio sgombro (strada, passaggio, area di manovra) di a- deguata dimensione; essere disimpegnato dalla strada in punti controllabili e tali da non creare pericolo o disagio per il traf- fico; consentire il parcheggio o la rimozione dell’autoveicolo comodamente, con sicurezza ed in ogni mo- mento, senza doverne prima rimuovere altri.
parcheggio o la rimozione dell’autoveicolo comodamente, con sicurezza ed in ogni mo- mento, senza doverne prima rimuovere altri. La congruità dello spazio sgombro di disimpegno o di manovra deve essere dimostrata graficamente. 7. Allorché il richiedente dimostri l’impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto od in parte, la dotazione prescritta, oppure l’Amministrazione Comunale giudichi che il disimpegno del parcheggio possa costitui-
d in parte, la dotazione prescritta, oppure l’Amministrazione Comunale giudichi che il disimpegno del parcheggio possa costitui- re una fonte di disturbo o di pericolo per il traffico, quest’ultima nell’ambito di una convenzione da tra- scrivere può: accettare che i posteggi mancanti siano ricavati in aree, debitamente asservite per tale uso, esterne al lotto, all’edificio, all’esercizio od alla struttura commerciale; negli ultimi due casi, le aree asservite
tale uso, esterne al lotto, all’edificio, all’esercizio od alla struttura commerciale; negli ultimi due casi, le aree asservite debbono distare non più di ml. 50 per singoli negozi e non più di ml. 100 per sistemi e centri commer- ciali; accettare il pagamento di un giusto corrispettivo perché l’Amministrazione Comunale realizzi i po- steggi mancanti su un’area vicina, pubblica o da rendere pubblica.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 43 8. I posteggi di uso privato debbono essere utilizzati solo dai residenti o dagli utenti dell’edificio servito; tale impegno, se richiesto dall’Amministrazione Comunale, deve essere sottoscritto dal Concessionario nell’impegnativa di osservanza dei vincoli di P.R.G. che accompagna la Concessione. 9. La realizzazione dei parcheggi dovrà essere rispondente alle normative del Nuovo Codice della Strada
Art. 92
compagna la Concessione. 9. La realizzazione dei parcheggi dovrà essere rispondente alle normative del Nuovo Codice della Strada ed al suo regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.). 10. L’asservimento a posteggio dovrà risultare da una dichiarazione di vincolo permanente delle aree e dei locali destinati allo scopo, registrata e regolarmente trascritta a cura e spese del richiedente. Art. 92 Protezione degli ambienti
Art. 92
ali destinati allo scopo, registrata e regolarmente trascritta a cura e spese del richiedente. Art. 92 Protezione degli ambienti
- L’attività edilizia nell’ambiente storico è soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il tradizionale assetto della Città, si adotteranno i criteri esposti nel Capo II del presente Regolamento Edi- lizio.
onvolgere il tradizionale assetto della Città, si adotteranno i criteri esposti nel Capo II del presente Regolamento Edi- lizio. 2. Devono comunque essere rispettate le norme di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. n° 70/1976 e s.m.i., all’art. 55 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. e all’art. 13 della L.R. n° 37/1985 e s.m.i.. 3. In mancanza di vincoli regolarmente costituiti in aree o immobili individuate dal P.R.G. di interesse
Art. 93
R. n° 37/1985 e s.m.i.. 3. In mancanza di vincoli regolarmente costituiti in aree o immobili individuate dal P.R.G. di interesse storico-architettonico e ambientale, gli interventi e relativi progetti sono regolamentati dal presente Rego- lamento Edilizio e dalle norme del P.R.G., senza l’obbligo di parere o nulla-osta da parte degli organi competenti. CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI Art. 93 Parametri edilizi
Art. 93
’obbligo di parere o nulla-osta da parte degli organi competenti. CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI Art. 93 Parametri edilizi
- L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dal P.R.G., anche in relazione delle desti- nazioni d’uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell’allegato Glossario dei termini urbanisti- ci ed edilizi e nelle Norme Tecniche di Attuazione. Art. 94 Distanza tra i fabbricati
Art. 94
’allegato Glossario dei termini urbanisti- ci ed edilizi e nelle Norme Tecniche di Attuazione. Art. 94 Distanza tra i fabbricati
- Le distanze minime fra i fabbricati nelle diverse zone del P.R.G. sono quelle indicate nelle Norme Tec- niche di Attuazione del P.R.G..
- Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Particolareggiati o Lottizzazioni convenzio- nate con previsioni planovolumetriche, sono ammesse distanze anche diverse da stabilirsi all’interno dei
Art. 95
ottizzazioni convenzio- nate con previsioni planovolumetriche, sono ammesse distanze anche diverse da stabilirsi all’interno dei relativi piani ed in funzione delle tipologie edilizie consentite. Art. 95 Volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici
- I volumi tecnici devono: a) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici;
stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici; b) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne prevedere l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa. 2. Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici
umetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti impo- sti dalle norme urbanistiche (Circ. Min. LL.PP. 31/01/1973, n° 2474 e Cons. Sup. LL.PP. Voto n° 214 del 14/03/1972).
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 44 3. Sono quindi da considerare volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di venti- lazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
Art. 96
nea di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. 4. La definizione dei volumi tecnici sopra esplicitata trova applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie sopravvenienti. TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE Art. 96 Edifici ad uso o interesse collettivo
Art. 96
ie sopravvenienti. TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE Art. 96 Edifici ad uso o interesse collettivo
- Gli edifici o parte di essi destinati a: albergo, scuole, edifici collettivi, asili nido, teatri, cinema, arene, sale riunioni, auditorium, musei, case di cura e simili, fabbricati industriali e commerciali, edifici religio- si, collegi, autorimesse e officine, macelli e mattatoi, magazzini e deposito merci, impianti sportivi e in
li, edifici religio- si, collegi, autorimesse e officine, macelli e mattatoi, magazzini e deposito merci, impianti sportivi e in generale tutti gli edifici aventi particolare destinazione di uso o di interesse pubblico, compresi quelli pri- vati aperti al pubblico, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate da leggi, regolamenti, prescrizioni di pubblica sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi, barriere architettoniche, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento.
Art. 97
disposizioni sulla prevenzione degli incendi, barriere architettoniche, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento. 2. Le autorimesse e le officine devono risultare attrezzate in modo tale che i rumori prodotti dai motori e dai macchinari, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine. Art. 97 Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole
- Qualora si tratti di edifici o locali per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, in
merciali, agricole
- Qualora si tratti di edifici o locali per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, in cui debbono presumibilmente essere addetti più di un operaio oltre il titolare, si dovrà dare notizia all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, per i provvedimenti di conformità alla legislazione vigente.
- I progetti relativi, oltre che alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio, dovranno osservare an-
islazione vigente. 2. I progetti relativi, oltre che alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio, dovranno osservare an- che quelle del Regolamento di Igiene, ovviamente adeguato alle Direttive CEE vigenti in materia. 3. Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, distinti per sesso; dovrà comunque essere previ- sto almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo per ogni venti persone e di adeguati spogliatoi e docce.
sere previ- sto almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo per ogni venti persone e di adeguati spogliatoi e docce. 4. I lavabi devono essere forniti di acqua calda e fredda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata ottenuta da un rubinetto pre-miscelatore nonché di dispositivi per la pulizia e la disinfezione del- le mani e di asciugamani da usare una sola volta. I lavabi collocati in prossimità delle latrine devono esse-
disinfezione del- le mani e di asciugamani da usare una sola volta. I lavabi collocati in prossimità delle latrine devono esse- re provvisti di rubinetti che non possono essere azionati a mano (D.P.R. 17/05/1988, n° 194, Allegato A, paragrafo L, 2º comma). 5. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere innocuo ed inodore e si dovranno osservare le norme che saran- no fissate dal Comune concordemente alle norme di legge in materia.
nocuo ed inodore e si dovranno osservare le norme che saran- no fissate dal Comune concordemente alle norme di legge in materia. 6. I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da un relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentari da eliminare attraverso i liquami e dei prodotti gassosi, con l’illustrazione degli accorgimenti per evitare la contaminazione dei liquami e dell’atmosfera.
Art. 98
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 45 Art. 98 Depositi e magazzini
- I muri interni dei depositi e magazzini dovranno avere gli intonaci lisci e pitturati. Quelli dei depositi e dei magazzini destinati a contenere derrate alimentari dovranno essere verniciati o rivestiti con materiale liscio, impermeabile o lavabile fino all’altezza di ml. 1,80 dal pavimento.
- I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un totale ed efficace lavaggio dal punto di
. 1,80 dal pavimento. 2. I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un totale ed efficace lavaggio dal punto di vista igienico; il pozzetto di raccolta dell’acqua dovrà essere sifonato e munito di chiusura idraulica. 3. L’illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione. 4. Nel caso di depositi e magazzini di generi alimentari, si dovranno rispettare le norme riguardanti l’eliminazione degli insetti parassiti.
Art. 99
i depositi e magazzini di generi alimentari, si dovranno rispettare le norme riguardanti l’eliminazione degli insetti parassiti. 5. I servizi igienici dovranno essere muniti di antibagno, spogliatoi e docce, con almeno un servizio igie- nico per ogni dieci addetti. I servizi igienici dovranno essere separati per sesso. Art. 99 Case rurali
- Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al
Art. 99
Art. 99 Case rurali
- Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che, pure sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale, anche se stagionale, come ville, villini, chalet, etc..
- Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme integrative di quelle dettate dal P.R.G. e dal presente Regolamento:
. Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme integrative di quelle dettate dal P.R.G. e dal presente Regolamento: a) ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare; tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a 1/5 dell’intero edificio; b) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea, per la conservazione o manipo-
ell’intero edificio; b) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea, per la conservazione o manipo- lazione dei prodotti agricoli; c) i dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno mc. 15 per ogni individuo ospitato, bene asciutti e con aperture che permettano facilmente il ricambio dell’aria dall’esterno; devono inoltre avere un servizio igienico con doccia, lavabo e bidet per ogni
ano facilmente il ricambio dell’aria dall’esterno; devono inoltre avere un servizio igienico con doccia, lavabo e bidet per ogni dieci persone; i servizi igienici devono essere divisi per sesso e devono essere immediatamente conti- gui ai dormitori; d) le stalle, le concimaie, i depositi di materiale putrescibile devono essere dotati degli adatti disinfettan- ti; le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di ml. 100 dalle abitazioni, devono essere
Art. 100
li adatti disinfettan- ti; le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di ml. 100 dalle abitazioni, devono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi e il propagarsi di insetti nocivi. 3. Il Sindaco o il Dirigente Comunale del Settore, nell’interesse dell’igiene del suolo e dell’abitato, potrà fare eseguire ispezioni dai funzionari e dagli agenti comunali al fine di constatare l’osservanza delle nor- me vigenti in materia. Art. 100 Ricoveri per gli animali
Art. 100
i e dagli agenti comunali al fine di constatare l’osservanza delle nor- me vigenti in materia. Art. 100 Ricoveri per gli animali
- Al di fuori delle Z.O.T. “E” del P.R.G. non sono ammesse ricoveri per gli animali anche da cortile.
- Nelle Z.O.T. “E” non è consentito costruire nuove abitazioni a distanza inferiore a ml. 30,00 dai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero al di sopra dei medesimi.
ve abitazioni a distanza inferiore a ml. 30,00 dai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero al di sopra dei medesimi. 3. Nel caso in cui non sia possibile distanziare l’abitazione, il Dirigente Comunale del Settore sentita la Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, potrà consentire la costruzione di case destinate ad abita- zione in aderenza ai muri di detti ricoveri i quali, però, non potranno comunicare con i locali destinati ad
destinate ad abita- zione in aderenza ai muri di detti ricoveri i quali, però, non potranno comunicare con i locali destinati ad abitazione, né avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a distanza minore di ml. 3,00 da questa. Le distanze dalle abitazioni non dovranno essere inferiori a ml. 50,00 per le porci- laie. 4. I locali adibiti a ricovero di animali dovranno essere costruiti in maniera tale da impedire l’espandersi
per le porci- laie. 4. I locali adibiti a ricovero di animali dovranno essere costruiti in maniera tale da impedire l’espandersi sul terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto e dovranno essere bene ventilati ed illuminati.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 46 5. L’altezza misurata dall’imposta della copertura non dovrà essere minore di ml. 3,00. La cubatura dovrà essere di almeno mc. 22,00 per ogni capo di bestiame grosso e di almeno mc. 30,00 per ogni bovino, di almeno mc. 15,00 per ogni capo di bestiame minuto e di almeno mc. 3,00 per gli animali da cortile. 6. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie dovranno essere costruiti con materiale impermeabile;
li animali da cortile. 6. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; le cunette, inoltre, devono confluire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori dal ricovero. 7. Le pareti dei locali devono essere intonacati a cemento e rivestite con materiale impermeabile all’altezza di ml. 2,00 dal pavimento. 8. Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, etc. mediante tramezzi in
0 dal pavimento. 8. Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, etc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto e non devono essere in comunicazione con i medesimi a mezzo di porte e fine- stre. Dovranno, inoltre, essere completati di locali destinati alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotati di acque potabili con pavimenti lavabili.
inati alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotati di acque potabili con pavimenti lavabili. 9. Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanate ogni giorno e portate alle apposite concimaie. 10. Il fienile, nel caso eccezionale sia stata consentita la continuità del fabbricato, dovrà essere separato da un muro tagliafuoco in calcestruzzo o di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 40. Detto muro do-
Art. 101
dovrà essere separato da un muro tagliafuoco in calcestruzzo o di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 40. Detto muro do- vrà proseguire oltre al manto di copertura per una altezza non inferiore a ml. 1,00. 11. Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne le operazioni funziona- li. 12. I locali per allevamento e ricovero animali sottostanno, oltre che alle norme del presente Regolamen- to, a quelle previste dalle leggi particolari relative. Art. 101 Concimaie
Art. 101
ostanno, oltre che alle norme del presente Regolamen- to, a quelle previste dalle leggi particolari relative. Art. 101 Concimaie
- Le concimaie possono essere consentite solo nelle Z.O.T. “E” di P.R.G..
- Per la costruzione ed ubicazione delle concimaie e per la tenuta del letame dovranno osservarsi le pre- scrizioni delle leggi sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in volta dagli Or- gani competenti.
scrizioni delle leggi sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in volta dagli Or- gani competenti. 3. Le concimaie dovranno essere impermeabili e a distanza non inferiore da quelle stabilite per le stalle dalle case di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell’acqua potabile nonché dalla pubbli- ca via, e ad un livello inferiore all’apertura del pozzo dell’acqua potabile.
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serbatoi dell’acqua potabile nonché dalla pubbli- ca via, e ad un livello inferiore all’apertura del pozzo dell’acqua potabile. 4. La superficie della concimaia non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame tenuto nella stalla. 5. La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere do- tata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fossa di macerazione e nei pozzetti. Art. 102
Art. 102
do- tata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fossa di macerazione e nei pozzetti. Art. 102 Impianti di distribuzione di energia elettrica, di radiodiffusione e di telefonia mobile
- Al fine di assicurare la tutela della salute dagli effetti nocivi derivanti dalle esposizioni a campi elet- tromagnetici e per un corretto inserimento urbanistico e ambientale, nelle more di un apposito e dettaglia-
izioni a campi elet- tromagnetici e per un corretto inserimento urbanistico e ambientale, nelle more di un apposito e dettaglia- to Regolamento di settore, per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dell’energia elettrica (e- lettrodotti, e/o cabine di trasformazione), di radiodiffusione (ripetitori TV e radio) e di telefonia mobile (G.S.M. e similari) e delle relative antenne radio base, nonché per la costruzione di edifici in prossimità
di telefonia mobile (G.S.M. e similari) e delle relative antenne radio base, nonché per la costruzione di edifici in prossimità degli impianti suddetti e/o già esistenti, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione fissati dalle vi- genti disposizioni normative, dovranno essere inderogabilmente osservate le prescrizioni riportate nei successivi commi. 2. Per la realizzazione di nuovi elettrodotti non è consentito l’utilizzo di linee elettriche aeree esterne, es-
ccessivi commi. 2. Per la realizzazione di nuovi elettrodotti non è consentito l’utilizzo di linee elettriche aeree esterne, es- sendo ammessi soltanto cavi interrati debitamente schermati. La costruzione di nuovi elettrodotti e delle cabine di trasformazioni sono soggetti a Concessione Edilizia. Tra gli elettrodotti e/o le cabine di trasfor- mazione, ad eccezione di quelli a bassa tensione, e le abitazioni, le scuole, gli ospedali e qualunque altro
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 47 fabbricato che comporti tempi prolungati di permanenza di persone, dovranno osservarsi le seguenti di- stanze minime: 30 metri per gli impianti a media tensione (fino a 132 kV); 60 metri per gli impianti di al- ta tensione (fino a 220 kV); 100 metri per gli impianti ad altissima tensione (fino a 380 kV). 3. Gli impianti di radiodiffusione (ripetitori radio e TV) sono soggetti a Concessione Edilizia, la quale
sione (fino a 380 kV). 3. Gli impianti di radiodiffusione (ripetitori radio e TV) sono soggetti a Concessione Edilizia, la quale può essere rilasciata previa analisi di compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale. I ripetitori devono rispettare una distanza di almeno 1.000 metri dagli immobili destinati a civile abitazio- ne, asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo ed ogni altra sede di convivenza.
li immobili destinati a civile abitazio- ne, asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo ed ogni altra sede di convivenza. 4. La realizzazione degli impianti per la telefonia cellulare e delle opere connesse, sono soggette a Con- cessione Edilizia, previo parere dell’Ufficio Sanitario per la valutazione dei campi elettromagnetici o, in alternativa, previa presentazione di una certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in ma-
ttromagnetici o, in alternativa, previa presentazione di una certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in ma- teria attestante la conformità degli impianti alla normativa vigente e alle direttive comunitarie. L’installazione di nuovi impianti per la telefonia cellulare con potenza complessiva superiore a 10 Watt e fino a 50 Watt è assolutamente vietata ad una distanza inferiore di 400 metri dalle abitazioni, asili, scuole
eriore a 10 Watt e fino a 50 Watt è assolutamente vietata ad una distanza inferiore di 400 metri dalle abitazioni, asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo e da ogni altro edificio nei quali è prevista una permanenza prolungata di persone. Le Concessioni per impianti con potenza superiore a 50 Watt e fino ad un massimo consentito di 200 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne al centro abitato e do-
re a 50 Watt e fino ad un massimo consentito di 200 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne al centro abitato e do- vranno rispettare una distanza dalle strutture e dagli edifici sopra citati, anche se isolati, non inferiore a metri 750. Le distanze devono essere calcolate secondo un sistema di misurazione radiale (360°) rispetto al centro di emissione del segnale. All’istanza di Concessione Edilizia dovranno essere allegati: a) una
radiale (360°) rispetto al centro di emissione del segnale. All’istanza di Concessione Edilizia dovranno essere allegati: a) una scheda tecnica dell’impianto, contenente l’indicazione della potenza immessa in antenna e della potenza dei trasmettitori, nonché del numero e della potenza dei canali per ciascun trasmettitore; b) uno studio di impatto ambientale; c) uno studio di impatto acustico; d) un atto unilaterale d’obbligo contenente
asmettitore; b) uno studio di impatto ambientale; c) uno studio di impatto acustico; d) un atto unilaterale d’obbligo contenente l’impegno alla rimozione dell’impianto e delle opere di pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi en- tro tre mesi dalla eventuale scadenza della Concessione ministeriale e/o nel caso in cui l’impianto venga autonomamente disattivato; contenente tra l’altro l’obbligo di effettuare controlli, almeno una volta
so in cui l’impianto venga autonomamente disattivato; contenente tra l’altro l’obbligo di effettuare controlli, almeno una volta l’anno, per valutare correttamente i limiti delle emissioni. Nel caso di violazione di norme o di supera- mento dei limiti di emissione o in caso di non presentazione delle risultanze dei controlli annuali, previa diffida ad adempiere, in caso di recidiva inottemperanza la Concessione viene prima sospesa e nei succes-
trolli annuali, previa diffida ad adempiere, in caso di recidiva inottemperanza la Concessione viene prima sospesa e nei succes- sivi trenta giorni revocata in danno, con l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. 5. Fra la documentazione da allegare all’istanza di Concessione Edilizia dovrà esserci una idonea plani- metria a scala adeguata, con l’indicazione delle antenne presenti nel raggio di azione dell’impianto da in-
ci una idonea plani- metria a scala adeguata, con l’indicazione delle antenne presenti nel raggio di azione dell’impianto da in- stallare, in modo da poter verificare se eventuali sinergie imputabili ad altri impianti operanti nella stessa area sono tali da superare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa. 6. Ricorrendo le circostanze di Variante urbanistica, è ammesso il ricorso al procedimento della Confe-
revisti dalla normativa. 6. Ricorrendo le circostanze di Variante urbanistica, è ammesso il ricorso al procedimento della Confe- renza di Servizio, al fine di valutare congiuntamente e con l’intervento degli organismi tecnici competenti (A.S.P., Ministero delle Poste, A.R.P.A., A.R.T.A., Soprintendenza BB.CC.AA., etc.) il progetto di in- stallazione sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che dell’impatto ambientale e sanitario.
Art. 103
.CC.AA., etc.) il progetto di in- stallazione sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che dell’impatto ambientale e sanitario. 7. In nessun caso è possibile ricorrere alla procedura di denuncia di inizio attività (D.I.A.) per l’installazione degli impianti di cui al presente articolo. TITOLO VII LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. ESECUZIONE. CONCESSIONE Art. 103 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti
Art. 103
IO CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. ESECUZIONE. CONCESSIONE Art. 103 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti
- Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare al Sindaco apposita do- manda in carta da bollo, con il progetto di Lottizzazione delle aree.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 48 2. L’area sottoposta a Lottizzazione deve ricadere interamente nella zona omogenea o sottozona prevista nel P.R.G., la cui attuazione è normata da Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, nel rispetto dell’indice di densità territoriale comprese le aree di viabilità interna e gli spazi pubblici da cede- re sempre al suo interno (mq. 7,00 ad abitante). Sono escluse dal Piano di Lottizzazione le aree e gli spazi
i pubblici da cede- re sempre al suo interno (mq. 7,00 ad abitante). Sono escluse dal Piano di Lottizzazione le aree e gli spazi pubblici vincolati a standard e viabilità dal P.R.G. e subordinate all’esproprio. 3. Qualora l’area da lottizzare appartenga a più proprietari la domanda deve essere firmata da tutti i pro- prietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati. 4. Nel caso in cui l’area non possa raggiungere l’estensione minima fissata nelle Norme Tecniche di At-
presentanti autorizzati. 4. Nel caso in cui l’area non possa raggiungere l’estensione minima fissata nelle Norme Tecniche di At- tuazione in mq. 10.000 e sino a mq. 6.000 (area documentalmente relitta o residua, previo accertamento dell’U.T.C.) il Piano di Lottizzazione deve in ogni caso prevedere la cessione di aree pubbliche (mq. 7,00 ad abitante) in misura ragguagliata o equivalente a mq. 10.000, per garantire l’unità minima funzionale
aree pubbliche (mq. 7,00 ad abitante) in misura ragguagliata o equivalente a mq. 10.000, per garantire l’unità minima funzionale delle aree pubbliche da standard (verde pubblico e/o attrezzato 4,50 mq/ab. e parcheggio pubblico 2,50 mq/ab.). Un’area non può essere considerata relitta o residua soltanto sulla base del rifiuto a lottizzare dei proprietari confinanti. 5. Nel caso in cui l’area (documentalmente relitta o residua, previo accertamento dell’U.T.C.) sia inferiore
rietari confinanti. 5. Nel caso in cui l’area (documentalmente relitta o residua, previo accertamento dell’U.T.C.) sia inferiore a mq. 6.000 e fino a mq. 3.000, il Piano di Lottizzazione deve in ogni caso prevedere la cessione di aree pubbliche in misura doppia (mq. 14,00 ad abitante), ubicate lungo il fronte stradale principale e confinanti con l’area medesima ovvero nello spazio di accesso e con forma geometrica effettivamente utilizzabile al- lo scopo (parcheggio e verde).
ea medesima ovvero nello spazio di accesso e con forma geometrica effettivamente utilizzabile al- lo scopo (parcheggio e verde). 6. Nel caso in cui l’area non possa raggiungere l’estensione minima fissata nelle Norme Tecniche di At- tuazione (area documentalmente relitta o residua inferiore a mq. 3.000, previo accertamento dell’U.T.C.), ma sia dotata delle urbanizzazioni primarie nelle aree circostanti e siano ancora in vigore i vincoli previsti
nto dell’U.T.C.), ma sia dotata delle urbanizzazioni primarie nelle aree circostanti e siano ancora in vigore i vincoli previsti dal P.R.G. per le aree da sottoporre a urbanizzazioni secondarie, non è richiesto il Piano di Lottizzazione. In questo caso, ai fini del rilascio della Concessione Edilizia, il richiedente ha l’obbligo di presentare un progetto plano-volumetrico degli interventi previsti esteso all’intera area, con profili e sezioni in scala
igo di presentare un progetto plano-volumetrico degli interventi previsti esteso all’intera area, con profili e sezioni in scala 1:200, con indicazione delle tipologie edilizie e dei tracciati degli allacciamenti ai servizi a rete comunali esistenti. 7. Il progetto di Lottizzazione, redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi Albi professionali, è composto dai seguenti elaborati, esibiti in cinque copie:
o da ingegneri o architetti iscritti ai relativi Albi professionali, è composto dai seguenti elaborati, esibiti in cinque copie: a) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500 con l’indicazione dei capisaldi di riferi- mento; b) planimetria di progetto in scala 1:500; c) profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati; d) schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto; e) individuazione della suddivisione delle aree in lotti o in isolati;
ci in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto; e) individuazione della suddivisione delle aree in lotti o in isolati; f) schemi planimetrici in scala 1:500 della rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti degli spazi di sosta e di parcheg- gio; g) la progettazione di massima, in scala adeguata, della rete fognante, idrica, telefonica, del gas per uso
a e di parcheg- gio; g) la progettazione di massima, in scala adeguata, della rete fognante, idrica, telefonica, del gas per uso domestico, di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell’insediamento, con l’indicazione dei rispettivi allaccia- menti alle reti di distribuzione esistenti; h) gli edifici destinati alla demolizione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia;
alle reti di distribuzione esistenti; h) gli edifici destinati alla demolizione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia; i) gli spazi di uso pubblico: essendo le aree per le urbanizzazioni secondarie già individuate nel P.R.G., vanno reperite nell’ambito della Lottizzazione soltanto le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria. Tali aree da cedere devono garantire, per la loro dimensione e la loro ubicazione accorpata,
e opere di urbanizzazione primaria. Tali aree da cedere devono garantire, per la loro dimensione e la loro ubicazione accorpata, l’unità minima funzionale per la realizzazione degli usi pubblici previsti; l) tabelle dei dati di progetto, nelle quali devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corri- spondenti alle diverse destinazioni d’uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di
e le superfici corri- spondenti alle diverse destinazioni d’uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria; nonché ogni altro dato dimensionale utile che dimostri il soddisfacimento dei parametri edilizi ed urbanistici del P.R.G.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 49 e delle sue Norme Tecniche di Attuazione; m) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, etc.; n) relazione illustrativa del progetto, contenente l’inserimento della Lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione; o) estratto autentico di mappa catastale dei terreni inclusi nella Lottizzazione in data non inferiore ai sei mesi; p) planimetria su base catastale in scala 1:2.000 riportante i limiti delle proprietà nonché le destinazioni d’uso del suolo previste dal P.R.G.; q) schema di convenzione, conforme a quella tipo approvata dal Consiglio Comunale, che dovrà essere
Art. 104
l suolo previste dal P.R.G.; q) schema di convenzione, conforme a quella tipo approvata dal Consiglio Comunale, che dovrà essere stipulata tra il Comune e proprietari, di cui faranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti. Art. 104 Proposta di Convenzione
- La proposta di Convenzione deve prevedere: a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
le aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.; b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e la ces- sione gratuita delle stesse al Comune; c) il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree per le urbanizzazioni se-
delle stesse al Comune; c) il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree per le urbanizzazioni se- condarie, computata con i criteri previsti dalle leggi vigenti, in rapporto agli abitanti da insediare. Nel caso in cui le aree per le urbanizzazioni secondarie previste dal P.R.G. ricadano all’interno della Lot- tizzazione, la cessione gratuita delle stesse va computata in rapporto agli abitanti da insediare. Il Co-
all’interno della Lot- tizzazione, la cessione gratuita delle stesse va computata in rapporto agli abitanti da insediare. Il Co- mune in questo caso può convenire, in luogo della cessione eventualmente parziale delle aree, che es- se vengano cedute integralmente a scomputo o conguaglio degli oneri; d) la corresponsione al Comune, all’atto del rilascio della Concessione Edilizia per i fabbricati da realiz- zare, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 5 della Legge
per i fabbricati da realiz- zare, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 5 della Legge 28/01/1977, n° 10 e s.m.i.. Tale contributo corrisponde all’aliquota determinata dal Comune ai sensi dell’art. 41 della L.R. 27/12/1978, n° 71 e s.m.i., limitatamente alla quota parte afferente alle opere di urbanizzazione secondaria previste nelle tabelle parametriche di cui al Decreto dell’Assessore Regio- nale per lo Sviluppo Economico del 31/05/1977 e successivi aggiornamenti;
e parametriche di cui al Decreto dell’Assessore Regio- nale per lo Sviluppo Economico del 31/05/1977 e successivi aggiornamenti; e) la corresponsione del contributo sul costo di costruzione, se dovuto, ai sensi della tabella di cui al De- creto dello Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico dell’11/11/1977 e successivi aggiorna- menti; f) i termini, non superiori a 10 anni, per la cessione delle aree e delle relative opere di cui ai punti prece- denti;
a- menti; f) i termini, non superiori a 10 anni, per la cessione delle aree e delle relative opere di cui ai punti prece- denti; g) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione; h) rimborso delle spese di progettazione per le Lottizzazioni compilate d’ufficio ai sensi dell’art. 113 del presente Regolamento Edilizio. 2. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di adottare specifico schema di Convenzione-tipo, confor- me alle norme di cui al comma precedente.
Art. 105
azione Comunale ha l’obbligo di adottare specifico schema di Convenzione-tipo, confor- me alle norme di cui al comma precedente. Art. 105 Scheda Tecnica Descrittiva per le Lottizzazioni
- Per ogni Lottizzazione di area a scopo edificatorio deve essere compilata o aggiornata, se esistente una Scheda Tecnica Descrittiva per le Lottizzazioni, dove sono riportati i dati catastali, urbanistici, metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti amministrativi di competenza sia comunali che regio-
, urbanistici, metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti amministrativi di competenza sia comunali che regio- nali.
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 50 2. La Scheda Tecnica Descrittiva per le Lottizzazioni deve altresì contenere una dichiarazione di confor- mità resa dal professionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, attestante l’inserimento della Lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche e di un pro- gramma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione.
Art. 106
atto e nelle previsioni urbanistiche e di un pro- gramma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione. 3. La Scheda Tecnica Descrittiva per le Lottizzazioni ed i relativi allegati, costituiscono documenti neces- sari alla stipula della Convenzione. 4. La Scheda Tecnica Descrittiva per le Lottizzazioni viene predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale. Art. 106 Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo
Art. 106
ne predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale. Art. 106 Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo
- Per i Piani di Lottizzazione che riguardano complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso col- lettivo, quali ad esempio complessi turistico-alberghieri, campeggi, etc., la Convenzione di cui al prece- dente art. 104 non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di ur-
e di cui al prece- dente art. 104 non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di ur- banizzazione primaria e secondaria, ricadenti all’interno del complesso. 2. In tali casi il lottizzante deve eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria, non- ché i servizi e gli impianti necessari all’insediamento autonomo proposto. 3. Le opere suddette come le relative aree, non vanno cedute al Comune. Va, invece, corrisposto il contri-
Art. 107
to autonomo proposto. 3. Le opere suddette come le relative aree, non vanno cedute al Comune. Va, invece, corrisposto il contri- buto sul costo di costruzione di cui alla Legge 28/01/1977, n° 10 e s.m.i.. Art. 107 Procedura per l’Autorizzazione della Lottizzazione
- Il Dirigente Comunale del Settore, sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, alla quale il progetto di Piano deve essere espressamente sottoposto,
omunale e della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale, alla quale il progetto di Piano deve essere espressamente sottoposto, quando la Lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.R.G., respinge la domanda dandone comunicazione scritta all’interessato, restituendo contemporanea- mente tre delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda.
ione scritta all’interessato, restituendo contemporanea- mente tre delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda. 2. Quando invece la Lottizzazione risulti meritevole di Autorizzazione, acquisito il parere del Genio Civi- le ai sensi dell’art. 13 della Legge 2 Febbraio 1974, n° 64 e s.m.i. e quello della competente Soprinten- denza BB.CC.AA. nei casi previsti, se dovuto, entro 90 giorni dalla presentazione sottopone
e quello della competente Soprinten- denza BB.CC.AA. nei casi previsti, se dovuto, entro 90 giorni dalla presentazione sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il progetto della Lottizzazione e lo schema di Convenzione. La relativa delibera diventa esecutiva dopo la pubblicazione, salvo i casi in cui è necessario il nulla-osta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e previsti alle lettere a), b), e c) dell’art. 12 del- la L.R. n° 71/1978 e s.m.i..
ato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e previsti alle lettere a), b), e c) dell’art. 12 del- la L.R. n° 71/1978 e s.m.i.. 3. Intervenuta l’approvazione della Delibera Consiliare e, ove prescritto, il nulla-osta regionale suddetto, si procede alla stipula della Convenzione che va sottoscritta da tutti i proprietari dei terreni lottizzati e tra- scritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi.
Art. 108
a da tutti i proprietari dei terreni lottizzati e tra- scritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi. 4. Il Dirigente Comunale del Settore, quindi, rilascia l’Autorizzazione alla Lottizzazione corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario o a un rappresentante autorizzato. Art. 108 Validità della Autorizzazione per le Lottizzazioni
- L’Autorizzazione per la Lottizzazione ha la validità massima di 10 (dieci) anni. Art. 109
Art. 109
Autorizzazione per le Lottizzazioni
- L’Autorizzazione per la Lottizzazione ha la validità massima di 10 (dieci) anni. Art. 109 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi
- Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono tutte quelle espressamente previste nel P.R.G. e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione.
- I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria o quelli per l’allacciamento della zona inte-
iche di Attuazione. 2. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria o quelli per l’allacciamento della zona inte- ressata ai pubblici servizi sono soggetti a Concessione Edilizia, così come è previsto dall’art. 15 del pre- sente Regolamento.
Art. 110
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 51 3. Gli Uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di control- lo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare co- municazione dell’inizio dei lavori e dell’ultimazione dei medesimi. Art. 110 Penalità per inadempienza da parte del lottizzante
- Qualora scaduto il termine di validità dell’Autorizzazione a lottizzare le opere di urbanizzazione com-
Art. 111
parte del lottizzante
- Qualora scaduto il termine di validità dell’Autorizzazione a lottizzare le opere di urbanizzazione com- plessivamente eseguite risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione. Art. 111 Svincolo della cauzione a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione
- Lo svincolo della cauzione può avvenire, su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%, solo
Art. 112
e opere di urbanizzazione
- Lo svincolo della cauzione può avvenire, su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, col- laudo da effettuarsi a cura del Comune.
- Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultima- zione e favorevole collaudo di tutte le opere previste. Art. 112 Concessione di edificare nella Lottizzazione
Art. 112
, a totale ultima- zione e favorevole collaudo di tutte le opere previste. Art. 112 Concessione di edificare nella Lottizzazione
- Per la domanda ed il rilascio delle Concessioni di edificare nell’ambito della Lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo II del presente Regolamento, fatta salva la corresponsione degli oneri di ur- banizzazione e del costo di costruzione già effettuato in sede di Lottizzazione.
Art. 113
atta salva la corresponsione degli oneri di ur- banizzazione e del costo di costruzione già effettuato in sede di Lottizzazione. 2. Il rilascio delle Concessioni Edilizie dei singoli lotti è subordinato all’esistenza delle opere di urbaniz- zazione primaria relative ai lotti stessi. CAPO II COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE Art. 113 Compilazione d’ufficio dei progetti di Lottizzazione
Art. 113
essi. CAPO II COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE Art. 113 Compilazione d’ufficio dei progetti di Lottizzazione
- Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presen- tare entro congruo termine un progetto di Lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sinda- co provvede per la compilazione d’ufficio.
- Il progetto di Lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle
lazione d’ufficio. 2. Il progetto di Lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino e se intendano attuar- lo; ove i proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di Lottizzazione in con- formità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere all’espropriazione delle aree.
delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere all’espropriazione delle aree. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso che i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino un progetto di Lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all’art. 103 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previ- sioni difformi alle norme del P.R.G..
Art. 114
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 52 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 114 Opere già autorizzate
- Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di adozione del presente Regola- mento non sono soggette alle nuove disposizioni, purché l’inizio dei lavori avvenga entro la data di ado- zione medesima e le opere vengano ultimate entro i termini previsti dall’atto concessorio e/o autorizzati- vo.
o la data di ado- zione medesima e le opere vengano ultimate entro i termini previsti dall’atto concessorio e/o autorizzati- vo. 2. Analogamente i Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, di cui non siano stati esegui- ti né iniziati i lavori delle opere di urbanizzazione primaria alla data di adozione del presente Regolamen- to, sono soggetti alle nuove disposizioni. 3. Sono fatte salve le opere e i Piani di Lottizzazione già assentiti che ricadono nelle eccezioni delle nor-
Art. 115
uove disposizioni. 3. Sono fatte salve le opere e i Piani di Lottizzazione già assentiti che ricadono nelle eccezioni delle nor- me di salvaguardia. Art. 115 Depositi di materiali nelle zone residenziali
- I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 1 (uno) anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 116 Canne fumarie esistenti
Art. 116
re eliminati entro il termine di 1 (uno) anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 116 Canne fumarie esistenti
- Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lascino tracce all’esterno degli edifici devono esse- re sostituite con canne regolamentari (o abolite, se possibile), entro il termine di sei mesi dalla data di en- trata in vigore del presente Regolamento e nel rispetto delle norme del presente Regolamento Edilizio. Art. 117 Autorimesse, lavanderie, forni, etc.
Art. 117
presente Regolamento e nel rispetto delle norme del presente Regolamento Edilizio. Art. 117 Autorimesse, lavanderie, forni, etc.
- Le autorimesse, le lavanderie, i forni, e gli altri impianti o servizi esistenti ai piani terra non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate alle norme vigenti entro il termine di 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Art. 118
Art. 118
entro il termine di 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Art. 118 Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti
- Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia-Urbanistica Comu- nale, ordinare la demolizione di costruzioni o la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite conformemente alle norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pa-
o restringenti le sedi stradali ed eseguite conformemente alle norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pa- gamento dell’indennità spettante ai proprietari. 2. Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, nelle parti interessate da ricostruzioni o ristrutturazioni, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.
Art. 119
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 53 Art. 119 Superficie fondiaria di pertinenza. Mappa delle pertinenze.
- È compito obbligatorio dell’U.T.C. la redazione, la tenuta ed il tempestivo aggiornamento della cosid- detta “Mappa delle pertinenze”, redatta sui fogli catastali del Comune, sui quali debbono essere riportate, individuate e perimetrate con opportuna simbologia grafica le aree costituenti pertinenza urbanistica degli
no essere riportate, individuate e perimetrate con opportuna simbologia grafica le aree costituenti pertinenza urbanistica degli edifici, alla stregua di asservimento alla volumetria esistente, assentita e/o autorizzata. 2. All’entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente o da costruire, ma già provvisto di Con- cessione Edilizia, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso pertinente e/o asservita. Lo stesso
rovvisto di Con- cessione Edilizia, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso pertinente e/o asservita. Lo stesso effetto consegue per le Concessioni che saranno rilasciate successivamente. 3. Per i fabbricati esistenti o già autorizzati all’entrata in vigore del P.R.G., la superficie fondiaria ad essi pertinente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue e fun-
ondiaria ad essi pertinente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue e fun- zionalmente connesse a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere, ove possibile, il valore degli indici indicati dalle norme urbanistiche. Per detti volumi esistenti, o già autorizzati, la super- ficie fondiaria può risultare inferiore a quella derivante dagli indici del nuovo P.R.G.. In tal caso le rico-
Art. 120
izzati, la super- ficie fondiaria può risultare inferiore a quella derivante dagli indici del nuovo P.R.G.. In tal caso le rico- struzioni sono consentite riducendo del 50% l’eventuale eccedenza di volume. 4. Eventuali frazionamenti di fondi successivi al momento della costituzione della pertinenza urbanistica non eliminano l’asservimento alla volumetria realizzata, assentita e/o autorizzata. Art. 120 Riferimento alla vigente legislazione antisismica
Art. 120
l’asservimento alla volumetria realizzata, assentita e/o autorizzata. Art. 120 Riferimento alla vigente legislazione antisismica
- Ogni opera di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e soprele- vazione, nonché ogni nuova costruzione, dovrà avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni anti- sismiche nazionali e regionali contenute nelle vigenti leggi, decreti e regolamenti concernenti le costru- zioni in zone sismiche. Art. 121
Art. 121
zionali e regionali contenute nelle vigenti leggi, decreti e regolamenti concernenti le costru- zioni in zone sismiche. Art. 121 Eliminazione delle barriere architettoniche
- Gli edifici pubblici, privati e di edilizia residenziale pubblica, gli spazi all’aperto destinati alla libera fruizione devono possedere tutti i requisiti dettati dalle norme vigenti finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
dere tutti i requisiti dettati dalle norme vigenti finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Sia nella Concessione Edilizia che nell’Autorizzazione Edilizia, deve darsi atto dell’applicazione, nei relativi progetti, delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visita- bilità degli edifici di cui al comma 1, conformemente alle norme e disposizioni di cui alla Legge n°
l’adattabilità e la visita- bilità degli edifici di cui al comma 1, conformemente alle norme e disposizioni di cui alla Legge n° 13/1989 e s.m.i. al D.M. LL. PP. 14/06/1989, n° 236, nonché alla Circolare Ministeriale LL. PP. 22/06/1989, n° 1669. Alla domanda di Concessione o di Autorizzazione dovrà essere allegata apposita di- chiarazione a firma di un professionista abilitato che attesti l’osservanza delle norme in materia di elimi- nazione delle barriere architettoniche.
di un professionista abilitato che attesti l’osservanza delle norme in materia di elimi- nazione delle barriere architettoniche. 3. Fanno eccezione gli edifici ricadenti in Z.O.T. “A” nonché gli edifici sottoposti a vincolo storico- ar- chitettonico e monumentale ai sensi delle Leggi n° 1089/1939 e s.m.i. e n° 1497/1939 e s.m.i. e quelli in- dividuati dal P.R.G. appartenenti al patrimonio culturale. 4. É comunque, su autorizzazione del Sindaco, consentito installare, previa richiesta di autorizzazione, di-
Art. 122
trimonio culturale. 4. É comunque, su autorizzazione del Sindaco, consentito installare, previa richiesta di autorizzazione, di- spositivi temporanei e rimovibili e non distruttivi, atti a garantire la visitabilità e l’accessibilità negli edi- fici laddove è prevista la libera fruizione degli edifici oggetto del comma 3 del presente articolo. Art. 122 Deroghe
- L’Amministrazione Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare
Art. 122
te articolo. Art. 122 Deroghe
- L’Amministrazione Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
- Tale facoltà può essere esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell’art. 4 della L.R n° 71/1978 e s.m.i. e nella L.R. n° 65/1981 e s.m.i..
Art. 123
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 54 Art. 123 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
- Il Sindaco esercita, anche mediante i funzionari e gli agenti del Comune, la vigilanza sull’attività urba- nistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di Regolamen- to, ivi compreso il presente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella Concessione o Autorizzazione.
Art. 124
l presente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella Concessione o Autorizzazione. 2. Si applica l’art. 4 della Legge n° 47/1985, nel testo come modificato con l’art. 2 della L.R n° 37/1985 e s.m.i.. Art. 124 Rimozione di opere che occupano il suolo pubblico
- Il Comune prescrive, per ragioni di pubblico interesse, la demolizione o la rimozione di opere costruite
no il suolo pubblico
- Il Comune prescrive, per ragioni di pubblico interesse, la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali balconi, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, im- poste di porte e finestre a piano terreno che aprono all’esterno e che siano in contrasto con il presente Re- golamento.
- All’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, potranno essere riviste, modificate ed even-
Art. 125
presente Re- golamento. 2. All’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, potranno essere riviste, modificate ed even- tualmente revocate tutte le Autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni. Art. 125 Autorizzazioni speciali: cave
- Le autorizzazioni per aperture e coltivazioni di cave saranno rilasciate soltanto se le cave stesse non in-
ni speciali: cave
- Le autorizzazioni per aperture e coltivazioni di cave saranno rilasciate soltanto se le cave stesse non in- sistono su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a suppor- to dell’attività agricola, o ricadono in aree destinate dal P.R.G. a Parchi e/o ad Ambiti naturalistici, ovvero a ZPS e/o SIC, o in aree vincolate paesaggisticamente.
Art. 126
in aree destinate dal P.R.G. a Parchi e/o ad Ambiti naturalistici, ovvero a ZPS e/o SIC, o in aree vincolate paesaggisticamente. 2. Essi sono subordinate alla stipula di atto d’obbligo nei confronti del Comune, con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, un’adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamen- to della cava stessa ed in ogni caso quando tale sfruttamento venga sospeso per più di un anno. Art. 126 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici
Art. 126
caso quando tale sfruttamento venga sospeso per più di un anno. Art. 126 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici
- Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e solleva- mento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, etc., sono valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.
Art. 127
i di risalita, etc., sono valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali. 2. Detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata. Art. 127 Sanzioni
- Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edilizio vengono applicate ai sensi delle leggi vigenti nell’ambito della Regione Siciliana e della Repubblica Italiana.
- L’inosservanza delle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall’art. 334 del
a Repubblica Italiana. 2. L’inosservanza delle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall’art. 334 del T.U. sulle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n° 1265 e s.m.i.. 3. Si applica il regime sanzionatorio di cui ai Capi I e II della Legge n° 47/1985, con le modifiche ed in- tegrazioni disposte con la L.R. n° 37/1985 e s.m.i.; agli artt. 48, 50, 53 e 54 della L.R. n° 71/1978; agli artt. 8, 10 e 24 della L.R. n° 37/1985.
con la L.R. n° 37/1985 e s.m.i.; agli artt. 48, 50, 53 e 54 della L.R. n° 71/1978; agli artt. 8, 10 e 24 della L.R. n° 37/1985. 4. È severamente proibito manomettere le opere pubbliche (strade, fognature, acquedotti, etc.) per qualsi- asi motivo e ragione, senza la preventiva autorizzazione comunale ed il versamento di congruo deposito cauzionale da stabilirsi dagli uffici competenti. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Art. 128
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 55 Art. 128 Glossario dei termini urbanistici ed edilizi
- I termini urbanistici ed edilizi, contenuti nel Regolamento Edilizio, nelle Norme Tecniche di Attuazio- ne e nel P.R.G., sono definiti nell’apposito Glossario dei termini urbanistici ed edilizi allegato al presente Regolamento Edilizio. Art. 129 Normativa regionale e normativa nazionale
- La normativa regionale e la normativa nazionale di riferimento nel presente Regolamento Edilizio non-
Art. 130
e e normativa nazionale
- La normativa regionale e la normativa nazionale di riferimento nel presente Regolamento Edilizio non- ché le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., costituiscono allegati integranti del presente Regola- mento. Art. 130 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso conte- nute.
tte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso conte- nute. 2. In particolare, il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio, nonché tutte le norme igieniche, di interesse e carattere edilizio e urbanistico in esso contenute.
Art. 1 Obiettivi................................................................
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 56 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 2 CAPO I NORME PRELIMINARI ....................................................................................................... 2 Art. 1 Obiettivi............................................................................................................................ 2 Art. 2 Contenuti e limiti del Regolamento Edilizio .................................................................... 2
Art. 2 Contenuti e limiti del Regolamento Edilizio .............................
.... 2 Art. 2 Contenuti e limiti del Regolamento Edilizio .................................................................... 2 Art. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge ........................................................................ 2 Art. 4 Oggetto e definizioni ........................................................................................................ 3 CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA-URBANISTICA COMUNALE ........................................... 3
Art. 5 Costituzione e attribuzioni della Commissione Edilizia-Urbanistica Comuna
.............................. 3 CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA-URBANISTICA COMUNALE ........................................... 3 Art. 5 Costituzione e attribuzioni della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale .............. 3 Art. 6 Composizione della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale ................................. 4 Art. 7 Funzionamento della Commissione Edilizia-Urbanistica ................................................ 4
Art. 7 Funzionamento della Commissione Edilizia-Urbanistica ....................
............... 4 Art. 7 Funzionamento della Commissione Edilizia-Urbanistica ................................................ 4 Art. 8 Criteri e metodi della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale ............................... 5 TITOLO II NORME PROCEDURALI PRELIMINARI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE 6 CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ..................................................... 6
Art. 9 Definizione .............................................................
ESECUZIONE DELLE OPERE 6 CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ..................................................... 6 Art. 9 Definizione ....................................................................................................................... 6 Art. 10 Richiesta ........................................................................................................................... 6
Art. 11 Rilascio ...............................................................
ta ........................................................................................................................... 6 Art. 11 Rilascio ............................................................................................................................. 6 CAPO II PARERE PREVENTIVO ...................................................................................................... 6
Art. 12 Definizione ............................................................
PO II PARERE PREVENTIVO ...................................................................................................... 6 Art. 12 Definizione ....................................................................................................................... 6 Art. 13 Richiesta ........................................................................................................................... 7
Art. 14 Oggetto ................................................................
ta ........................................................................................................................... 7 CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA ................................................................................................ 7 Art. 14 Oggetto ............................................................................................................................. 7
Art. 15 Opere soggette a Concessione Edilizia...................................
............................................................................................................................. 7 Art. 15 Opere soggette a Concessione Edilizia............................................................................. 7 Art. 16 Oneri contributivi per il rilascio. Pagamenti ed esoneri ................................................... 8 Art. 17 Richiesta e documentazione ............................................................................................. 9
Art. 18 Richiesta di Concessione Edilizia in variante...........................
t. 17 Richiesta e documentazione ............................................................................................. 9 Art. 18 Richiesta di Concessione Edilizia in variante................................................................. 10 Art. 19 Istruttoria per l’esame dei progetti ................................................................................. 11
Art. 20 Rilascio ...............................................................
rt. 19 Istruttoria per l’esame dei progetti ................................................................................. 11 Art. 20 Rilascio ........................................................................................................................... 11 Art. 21 Silenzio assenso ............................................................................................................. 13
Art. 22 Oggetto ................................................................
ilenzio assenso ............................................................................................................. 13 CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ...................................................................................... 13 Art. 22 Oggetto ........................................................................................................................... 13
Art. 23 Opere soggette ad Autorizzazione .......................................
o ........................................................................................................................... 13 Art. 23 Opere soggette ad Autorizzazione .................................................................................. 14 Art. 24 Richiesta e documenti .................................................................................................... 15
Art. 25 Istruttoria per l’esame dei progetti ...................................
24 Richiesta e documenti .................................................................................................... 15 Art. 25 Istruttoria per l’esame dei progetti ................................................................................. 15 Art. 26 Rilascio ........................................................................................................................... 16
Art. 27 Silenzio assenso .......................................................
o ........................................................................................................................... 16 Art. 27 Silenzio assenso ............................................................................................................. 17 CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA................................................................................. 17
Art. 28 Oggetto ................................................................
......... 17 CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA................................................................................. 17 Art. 28 Oggetto ........................................................................................................................... 17 Art. 29 Comunicazioni e modalità .............................................................................................. 18 CAPO VI PRESCRIZIONI VARIE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) ................... 18
Art. 30 Opere pubbliche di competenza comunale .................................
.................................... 18 CAPO VI PRESCRIZIONI VARIE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) ................... 18 Art. 30 Opere pubbliche di competenza comunale ..................................................................... 18 Art. 31 Interventi eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ............................... 18 Art. 32 Disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.)........................................................ 19
Art. 32 Disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.)...................
.... 18 Art. 32 Disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.)........................................................ 19 TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE 20 CAPO I NORME PROCEDURALI ................................................................................................... 20 Art. 33 Inizio dei lavori .............................................................................................................. 20
Art. 34 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ..............................
zio dei lavori .............................................................................................................. 20 Art. 34 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ...................................................................... 20 Art. 35 Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro ................................................. 21 CAPO II NORME PARTICOLARI ................................................................................................... 21
Art. 36 Norme particolari per i cantieri edilizi ...............................
CAPO II NORME PARTICOLARI ................................................................................................... 21 Art. 36 Norme particolari per i cantieri edilizi ........................................................................... 21 Art. 37 Scarico di materiali di demolizione e pulizia delle strade adiacenti ai cantieri .............. 22 Art. 38 Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico ................................................................ 22
Art. 39 Fine dei lavori. Comunicazione..........................................
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 57 TITOLO IV NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE 22 CAPO I FINE DEI LAVORI ............................................................................................................... 22 Art. 39 Fine dei lavori. Comunicazione...................................................................................... 22 Art. 40 Scheda Tecnica Descrittiva delle opere edilizie ............................................................. 23
Art. 40 Scheda Tecnica Descrittiva delle opere edilizie ........................
.... 22 Art. 40 Scheda Tecnica Descrittiva delle opere edilizie ............................................................. 23 Art. 41 Verifica di conformità alla Concessione o Autorizzazione ............................................ 23 Art. 42 Certificato di Conformità Edilizia .................................................................................. 23 CAPO II AUTORIZZAZIONI D’USO .............................................................................................. 24
Art. 43 Autorizzazione di abitabilità e di agibilità ...........................
3 CAPO II AUTORIZZAZIONI D’USO .............................................................................................. 24 Art. 43 Autorizzazione di abitabilità e di agibilità ...................................................................... 24 Art. 44 Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità. Sgombero. .................................................. 25 Art. 45 Vincolo di destinazione .................................................................................................. 25
Art. 46 Elenco dei tecnici verificatori ........................................
45 Vincolo di destinazione .................................................................................................. 25 Art. 46 Elenco dei tecnici verificatori ......................................................................................... 26 TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI. PRESCRIZIONI PARTICOLARI A 26 CONCLUSIONE DELLE OPERE 26 CAPO I NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ........................................ 26
Art. 47 Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade fuori dei
I A 26 CONCLUSIONE DELLE OPERE 26 CAPO I NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ........................................ 26 Art. 47 Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade fuori dei centri abitati ...... 26 Art. 48 Altezza dei fabbricati in angolo di strada. Risvolti e conguagli ..................................... 27 Art. 49 Spazi interni agli edifici ................................................................................................. 27
Art. 50 Sporgenze – Aggetti – Balconi – Pensiline – Tettoie ....................
Spazi interni agli edifici ................................................................................................. 27 Art. 50 Sporgenze – Aggetti – Balconi – Pensiline – Tettoie ..................................................... 27 Art. 51 Bow-windows ................................................................................................................ 28 CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ................................................ 28
Art. 52 Prescrizioni qualitative ...............................................
........................ 28 CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ................................................ 28 Art. 52 Prescrizioni qualitative ................................................................................................... 28 Art. 53 Estetica degli edifici ....................................................................................................... 29
Art. 54 Opere esterne ai fabbricati ............................................
stetica degli edifici ....................................................................................................... 29 Art. 54 Opere esterne ai fabbricati .............................................................................................. 29 Art. 55 Cavi elettrici, telefonici e antenne .................................................................................. 29
Art. 56 Serramenti. Persiane e infissi in genere ...............................
t. 55 Cavi elettrici, telefonici e antenne .................................................................................. 29 Art. 56 Serramenti. Persiane e infissi in genere .......................................................................... 29 Art. 57 Iscrizioni – Insegne – Mostre – Vetrine – Fioriere ......................................................... 30 Art. 58 Tende aggettanti nello spazio pubblico .......................................................................... 30
Art. 58 Tende aggettanti nello spazio pubblico .................................
30 Art. 58 Tende aggettanti nello spazio pubblico .......................................................................... 30 Art. 59 Numeri civici – Tabelle stradali – Indicatori di pubblici servizi e segnali turistici ........ 30 Art. 60 Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte ................................................. 31 CAPO III CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI ................................................................ 31
Art. 61 Locali abitabili. Locali ad uso commerciale, artigianale e industriale .
.............. 31 CAPO III CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI ................................................................ 31 AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI ....................................................................................... 31 Art. 61 Locali abitabili. Locali ad uso commerciale, artigianale e industriale ........................... 31 Art. 62 Locali monovani ............................................................................................................. 31
Art. 63 Cucine .................................................................
Locali monovani ............................................................................................................. 31 Art. 63 Cucine ............................................................................................................................ 32 Art. 64 Servizi igienico-sanitari.................................................................................................. 32
Art. 65 Abitazioni al piano terreno ............................................
4 Servizi igienico-sanitari.................................................................................................. 32 Art. 65 Abitazioni al piano terreno ............................................................................................. 32 Art. 66 Sottotetti ......................................................................................................................... 32
Art. 67 Scale e vani per ascensori .............................................
tti ......................................................................................................................... 32 Art. 67 Scale e vani per ascensori ............................................................................................... 33 Art. 68 Seminterrati e scantinati ................................................................................................. 34
Art. 69 Coperture ..............................................................
8 Seminterrati e scantinati ................................................................................................. 34 Art. 69 Coperture ........................................................................................................................ 34 Art. 70 Salubrità del terreno ....................................................................................................... 35
Art. 71 Isolamento termico .....................................................
Salubrità del terreno ....................................................................................................... 35 Art. 71 Isolamento termico ......................................................................................................... 35 Art. 72 Isolamento fonico ........................................................................................................... 35
Art. 73 Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua....................
Isolamento fonico ........................................................................................................... 35 Art. 73 Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua................................................... 36 CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE .................................................................................... 36 Art. 74 Smaltimento delle acque pluviali ................................................................................... 36
Art. 74 Smaltimento delle acque pluviali .......................................
Art. 74 Smaltimento delle acque pluviali ................................................................................... 36 Art. 75 Smaltimento delle acque di rifiuto ................................................................................. 36 Art. 76 Camini – Forni – Focolari – Condotti di calore – Canne fumarie e scarichi di vapore a gas 37 Art. 77 Deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani ................................................................. 37
Art. 77 Deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani ..........................
as 37 Art. 77 Deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani ................................................................. 37 Art. 78 Efficacia del vigente Regolamento di Igiene .................................................................. 38 CAPO V USO DI SUOLO. SPAZI E SERVIZI PUBBLICI ............................................................ 38 Art. 79 Occupazione temporanea o permanente di spazi, suolo o sottosuolo pubblico .............. 38
Art. 79 Occupazione temporanea o permanente di spazi, suolo o sottosuolo pubblic
......................... 38 Art. 79 Occupazione temporanea o permanente di spazi, suolo o sottosuolo pubblico .............. 38 Art. 80 Rinvenimenti e scoperte ................................................................................................. 38 Art. 81 Uso di scarichi e di acque pubbliche .............................................................................. 39
Art. 82 Norme generali di buona costruzione ....................................
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 58 CAPO VI NORME RELATIVE ALLA STABILITÁ E SICUREZZA DEI FABBRICATI ......... 39 Art. 82 Norme generali di buona costruzione ............................................................................. 39 Art. 83 Norme di prevenzione antincendio ................................................................................. 39 Art. 84 Scale, ascensori, bocche antincendio .............................................................................. 39
Art. 84 Scale, ascensori, bocche antincendio ...................................
9 Art. 84 Scale, ascensori, bocche antincendio .............................................................................. 39 Art. 85 Canne fumarie ................................................................................................................ 40 Art. 86 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti. ............................................. 40
Art. 86 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti. .........
..... 40 Art. 86 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti. ............................................. 40 Art. 87 Rinvio a leggi particolari ................................................................................................ 41 CAPO VII CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE ........................................................... 41 Art. 88 Norme generali ............................................................................................................... 41
Art. 89 Norme particolari per corpi di fabbrica aggiuntivi e sistemazioni a verd
orme generali ............................................................................................................... 41 Art. 89 Norme particolari per corpi di fabbrica aggiuntivi e sistemazioni a verde ..................... 41 Art. 90 Aree private scoperte ...................................................................................................... 41 Art. 91 Parcheggi asserviti alle costruzioni ................................................................................ 41
Art. 91 Parcheggi asserviti alle costruzioni ...................................
Art. 91 Parcheggi asserviti alle costruzioni ................................................................................ 41 Art. 92 Protezione degli ambienti ............................................................................................... 43 CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI ................................................................................ 43
Art. 93 Parametri edilizi ......................................................
.... 43 CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI ................................................................................ 43 Art. 93 Parametri edilizi ............................................................................................................. 43 Art. 94 Distanza tra i fabbricati .................................................................................................. 43
Art. 95 Volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici ........
Distanza tra i fabbricati .................................................................................................. 43 Art. 95 Volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici ........................................ 43 TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE 44 PARTICOLARE 44 Art. 96 Edifici ad uso o interesse collettivo ................................................................................ 44
Art. 97 Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole .................
rt. 96 Edifici ad uso o interesse collettivo ................................................................................ 44 Art. 97 Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole .................................................... 44 Art. 98 Depositi e magazzini ...................................................................................................... 45
Art. 99 Case rurali ............................................................
8 Depositi e magazzini ...................................................................................................... 45 Art. 99 Case rurali ...................................................................................................................... 45 Art. 100 Ricoveri per gli animali .................................................................................................. 45
Art. 101 Concimaie .............................................................
0 Ricoveri per gli animali .................................................................................................. 45 Art. 101 Concimaie ...................................................................................................................... 46 Art. 102 Impianti di distribuzione di energia elettrica, di radiodiffusione e di telefonia mobile .. 46 TITOLO VII LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO 47
Art. 103 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti .......................
ne di energia elettrica, di radiodiffusione e di telefonia mobile .. 46 TITOLO VII LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO 47 CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. .................................................... 47 ESECUZIONE. CONCESSIONE ....................................................................................................... 47 Art. 103 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti ......................................................... 47
Art. 103 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti .......................
....... 47 Art. 103 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti ......................................................... 47 Art. 104 Proposta di Convenzione ................................................................................................ 49 Art. 105 Scheda Tecnica Descrittiva per le Lottizzazioni ............................................................ 49 Art. 106 Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ....................... 50
Art. 106 Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso colletti
............... 49 Art. 106 Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ....................... 50 Art. 107 Procedura per l’Autorizzazione della Lottizzazione....................................................... 50 Art. 108 Validità della Autorizzazione per le Lottizzazioni ......................................................... 50 Art. 109 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi ...................................... 50
Art. 109 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi .........
............ 50 Art. 109 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi ...................................... 50 Art. 110 Penalità per inadempienza da parte del lottizzante ......................................................... 51 Art. 111 Svincolo della cauzione a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione ....... 51 Art. 112 Concessione di edificare nella Lottizzazione ................................................................. 51
Art. 112 Concessione di edificare nella Lottizzazione ..........................
.. 51 Art. 112 Concessione di edificare nella Lottizzazione ................................................................. 51 CAPO II COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE .................... 51 Art. 113 Compilazione d’ufficio dei progetti di Lottizzazione ..................................................... 51 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 52 CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE ......................................................................................... 52
Art. 114 Opere già autorizzate .................................................
52 CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE ......................................................................................... 52 Art. 114 Opere già autorizzate ...................................................................................................... 52 Art. 115 Depositi di materiali nelle zone residenziali................................................................... 52
Art. 115 Depositi di materiali nelle zone residenziali..........................
52 Art. 115 Depositi di materiali nelle zone residenziali................................................................... 52 Art. 116 Canne fumarie esistenti .................................................................................................. 52 Art. 117 Autorimesse, lavanderie, forni, etc. ................................................................................ 52
Art. 118 Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti .............
rt. 117 Autorimesse, lavanderie, forni, etc. ................................................................................ 52 CAPO II DISPOSIZIONI FINALI ..................................................................................................... 52 Art. 118 Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti ......................................... 52 Art. 119 Superficie fondiaria di pertinenza. Mappa delle pertinenze. .......................................... 53
Art. 119 Superficie fondiaria di pertinenza. Mappa delle pertinenze. ...........
.......... 52 Art. 119 Superficie fondiaria di pertinenza. Mappa delle pertinenze. .......................................... 53 Art. 120 Riferimento alla vigente legislazione antisismica .......................................................... 53 Art. 121 Eliminazione delle barriere architettoniche .................................................................... 53
Art. 121 Eliminazione delle barriere architettoniche ...........................
53 Art. 121 Eliminazione delle barriere architettoniche .................................................................... 53 Art. 122 Deroghe .......................................................................................................................... 53 Art. 123 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ..................................................................... 54
Art. 124 Rimozione di opere che occupano il suolo pubblico .....................
Comune di Trapani – Regolamento Edilizio pagina 59 Art. 124 Rimozione di opere che occupano il suolo pubblico ...................................................... 54 Art. 125 Autorizzazioni speciali: cave .......................................................................................... 54 Art. 126 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici ..................................................... 54
Art. 126 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici ...............
... 54 Art. 126 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici ..................................................... 54 Art. 127 Sanzioni .......................................................................................................................... 54 Art. 128 Glossario dei termini urbanistici ed edilizi ..................................................................... 55
Art. 128 Glossario dei termini urbanistici ed edilizi ..........................
4 Art. 128 Glossario dei termini urbanistici ed edilizi ..................................................................... 55 Art. 129 Normativa regionale e normativa nazionale ................................................................... 55 Art. 130 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio ................................................................... 55 INDICE .......................................................................................................................... 56
CE .......................................................................................................................... 56 ALLEGATO: Glossario dei termini urbanistici ed edilizi.
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