Regolamento Edilizio 1960 riadozione con modifiche ...
Comune di Brescia · Brescia, Lombardia
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OGGETTO n° 7 all'ordine del giorno.-
Riadozione del Regolamento Edilizio con le modifiche risultanti dal voto del Consiglio Superiore LL.PP.-
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Riferisce il Sindaco :
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 31. 3.1960 e 5.4.1960, deliberava di adottare il nuovo Regolamento Edilizio, a' sensi dell'art. 33 della legge urbanistica 7.8.1942 n. 1150.
5.4.1960, deliberava di adottare il nuovo Regolamento Edilizio, a' sensi dell'art. 33 della legge urbanistica 7.8.1942 n. 1150.
Tale deliberazione veniva successivamente modificata dal Consiglio stesso, a richiesta della G.P.A., con deliberazione 2.5.1961 n. 16529.
La G.P.A., sentito il parere del Consiglio
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ie di Brescia
Provinciale di Sanità, approvava in data 26.5.1961 il nuovo Regolamento Edilizio.
ere del Consiglio
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ie di Brescia
Provinciale di Sanità, approvava in data 26.5.1961 il nuovo Regolamento Edilizio.
Successivamente il testo del nuovo Regolamento e gli allegati costituenti il programma di fabbricazione venivano trasmessi, con il parere favorevole della Sezione Urbanistica, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, al Ministero dei Lavori Pubblici.
il parere favorevole della Sezione Urbanistica, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, al Ministero dei Lavori Pubblici.
Nella seduta del 17 marzo 1962 la VI^ Sezione del Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici esprimeva voto favorevole all'approvazione, suggerendo l'introduzione di alcune integrazioni alle norme igieniche, al fine di migliorare ulteriormente il testo e renderlo così chiaramente espresso e cautelativo di una buona disciplina edilizia.
l fine di migliorare ulteriormente il testo e renderlo così chiaramente espresso e cautelativo di una buona disciplina edilizia.
In data 19 maggio 1962 il Ministero dei Lavori Pubblici restituiva gli atti al Comune, subordinando l'approvazione definitiva del regolamento alle modifiche risultanti dal voto espresso dal Consiglio Superiore, riguardante gli articoli 54,56, 63, 64, 66,68 e 71, come sotto specificato :
Art. 54 - (comma IV) - Dopo la parola "fuoco" aggiungere: ""L'altezza minima del
sultanti dal voto espresso dal Consiglio Superiore, riguardante gli articoli 54,56, 63, 64, 66,68 e 71, come sotto specificato :
Art. 54 - (comma IV) - Dopo la parola "fuoco" aggiungere: ""L'altezza minima del sottotetto abitabile dovrà essere di metri 2 (m.2,50 per la copertura a tetto piano) misurata tra il pavimento ed il soffitto dal lato dell'impostatura del tetto (v. art. 63 I.M.).""
Art. 56 - (comma III°) - E' opportuno precisare che la costruzione di abitazioni
er la copertura a tetto piano) misurata tra il pavimento ed il soffitto dal lato dell'impostatura del tetto (v. art. 63 I.M.).""
Art. 56 - (comma III°) - E' opportuno precisare che la costruzione di abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni non sarà permessa se non a distanza di almeno
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omune di Brescia Comune
Art. 63 - Dopo la parola "ammessa" aggiungere "in via assolutamente eccezionale"
tazioni contro rilievi montuosi o terrapieni non sarà permessa se non a distanza di almeno
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omune di Brescia Comune
tre metri dal terreno, costruendo all'uopo appositi muri di sostegno di questo oltre che canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione (v. art. 55 I.M.).
Art. 63 - Dopo la parola "ammessa" aggiungere "in via assolutamente eccezionale".
Art. 63 - Dopo la parola "ammessa" aggiungere "in via assolutamente eccezionale"
eoriche o di infiltrazione (v. art. 55 I.M.).
Art. 63 - Dopo la parola "ammessa" aggiungere "in via assolutamente eccezionale".
Art. 64 - (lettera c) - Modificare la quota stabilendo che le finestre dovranno avere almeno m. 0,80 di altezza sul livello del terreno circostante (v. art. 60 lettera d) delle I.M.).
Art. 66 - (comma I°) - Si suggerisce di portare a m. 4 l'altezza (v.art. 63 I.M.) prevista in m. 3,50.
Art. 66 - (comma I°) - Si suggerisce di portare a m. 4 l'altezza (v.art. 63 I.M.
lettera d) delle I.M.).
Art. 66 - (comma I°) - Si suggerisce di portare a m. 4 l'altezza (v.art. 63 I.M.) prevista in m. 3,50.
Art. 66 - (comma II°) - Si suggerisce di portare a metri 3.50 l'altezza minima prevista in m. 3.25.
Art. 66 - (comma III°) - Si suggerisce di portare a metri 3 l'altezza minima prevista in m. 2,90 (v. art. 63 I.M.).
Art. 68 - (comma I°, rigo quinto) - Portare a mq. 2 il minimo di superficie sfinestrata previsto in mq. 1,60.
Art. 68 - (comma I°, rigo quinto) - Portare a mq. 2 il minimo di superficie sfin
v. art. 63 I.M.).
Art. 68 - (comma I°, rigo quinto) - Portare a mq. 2 il minimo di superficie sfinestrata previsto in mq. 1,60.
Art. 71 - (ultimo comma) - E' opportuno richiamare anche l'osservanza delle apposite norme sui serbatoi previste nell'articolo 88 delle I.M. del 20 giugno 1896.
Inoltre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato nel suo voto che le previsioni del
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omune di Brescia
noltre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato nel suo voto che le previsioni del
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omune di Brescia
programma di fabbricazione devono intendersi decadute di validità e sostituite con il P.R.G.
Pertanto, oltre agli articoli da modificare, espressamente previsti nel sopracitato voto 17.3.1962, si è dovuto modificare anche gli articoli 26, 28, 37, 39 e 48, contenenti prescrizioni del programma di fabbricazione decaduto di validità e sostituito con il P.R.G.
IL CONSIGLIO
coli 26, 28, 37, 39 e 48, contenenti prescrizioni del programma di fabbricazione decaduto di validità e sostituito con il P.R.G.
In conformità a tali prescrizioni l'Amministrazione Comunale ha predisposto tutte le richieste modifiche da apportare al nuovo Regolamento, come risulta dall'allegato schema di raffronto fra il testo originario e il testo modificato.
La Giunta sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente "ordine del giorno" :
IL CONSIGLIO
Udito il Relatore
delibera
IL CONSIGLIO
a sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente "ordine del giorno" :
IL CONSIGLIO
Udito il Relatore
delibera
di riadattare il Regolamento Edilizio, ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 17.marzo 1962, apportandovi le modifiche suggerite nel voto espresso dal Consiglio stesso e quali risultano dal testo allegato.
Dopo un intervento del Consigliere Bellevi, che chiede
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Comune di Brescia
so e quali risultano dal testo allegato.
Dopo un intervento del Consigliere Bellevi, che chiede
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Comune di Brescia
chiarimenti e al quale risponde esaurientemente l'Assessore Rubagotti, il SINDACO, nessuno più chiedendo di parlare mette ai voti per alzata di mano la proposta della Giunta e, in base al risultato della votazione, dà atto che essa è stata approvata all'unanimità.
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Allegato alla deliberazione consiliare 31 luglio 1962 Oggetto n° 7
Titolo III° Titolo III°
atto che essa è stata approvata all'unanimità.
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Allegato alla deliberazione consiliare 31 luglio 1962 Oggetto n° 7
RAFFRONTO FRA IL TESTO ORIGINARIO ED IL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO A SEGUITO DEL VOTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI IN DATA 17.3.1962.
Testo originario Testo modificato
Titolo III° Titolo III°
ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE -
Capo I° Capo I°
Art. 26 - Disposizioni generali Art. 26 - Piano Regolatore Generale e norme di a
itolo III°
ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE -
Capo I° Capo I°
Programma di Fabbricazione (P.d.F.) Disciplina dell'attività urbanistica
Art. 26 - Disposizioni generali Art. 26 - Piano Regolatore Generale e norme di attuazione
Art. 26 - Disposizioni generali Art. 26 - Piano Regolatore Generale e norme di a
Disciplina dell'attività urbanistica
Art. 26 - Disposizioni generali Art. 26 - Piano Regolatore Generale e norme di attuazione
Il Programma di Fabbricazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, indica i limiti delle zone nelle quali ha luogo la fabbricazione, i tipi edilizi propri di ciascuna zona e le direttrici di espansione dell'abitato; è composto dai seguenti elaborati:
ricazione, i tipi edilizi propri di ciascuna zona e le direttrici di espansione dell'abitato; è composto dai seguenti elaborati:
a) una planimetria in scala 1:5000 in cui è indicata la delimitazione delle singole zone nelle quali potrà essere consentita la fabbricazione, ivi comprese le zone di espansione;
b) una tabella dei tipi edilizi in cui sono precisate le caratteristiche inerenti a ciascun
ivi comprese le zone di espansione;
b) una tabella dei tipi edilizi in cui sono precisate le caratteristiche inerenti a ciascun
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) considera la totalità del territorio comunale, indica la rete delle principali vie di comunicazione, i limiti delle zone nelle quali può aver luogo la fabbricazione, i tipi edilizi, i caratteri ed i vincoli di zona da osservare nella edificazione,le aree da destinare all'uso pubblico e quelle da destinare ai servizi ed impianti collettivi.
a da osservare nella edificazione,le aree da destinare all'uso pubblico e quelle da destinare ai servizi ed impianti collettivi.
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:
a) planimetria di tutto il
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ipo edilizio: ltezza, aspetto esterno, distanze dai confini, distacchi da fabbricati preesistenti, rapporti tra area libera e coperta, volumi abbricativi;
c) relazione tecnica, nella quale sono illustrati i criteri di compilazione
orti tra area libera e coperta, volumi abbricativi;
c) relazione tecnica, nella quale sono illustrati i criteri di compilazione
territorio comunale, in scala 1:5000, nella quale è indicata la delimitazione delle singole zone;
b) planimetria in scala 1:2000 del Nucleo Antico,nella quale sono indicati i limiti dei principali Piani particolareggiati nonchè le rettifiche di allineamento;
c) norme Urbanistico Edilizie di attuazione del P.R.G. (N.U.E.);
d) Relazione illustrativa.
Art.28 - Zonizzazione Art.28 - Zonizzazione
chè le rettifiche di allineamento;
c) norme Urbanistico Edilizie di attuazione del P.R.G. (N.U.E.);
d) Relazione illustrativa.
Art.28 - Zonizzazione Art.28 - Zonizzazione
fini dell'utilizzazione delle aree comprese entro i limiti del d.F. della città si distinguono le seguenti zone:
- Zonizzazione
fini dell'utilizzazione delle aree comprese entro i limiti del d.F. della città si distinguono le seguenti zone:
ona del nucleo antico ona fascia marginale al nucleo antico uovo centro di vita (zona intensiva) ona residenziale semintensiva ona residenziale estensiva ona residenziale rada collinare ona a fabbricazione mista ona industriale ona ad edifici per attrezzature ollettive e per Servizi Pubblici ona a verde privato vincolato ona destinata a verde pubblico
le ona ad edifici per attrezzature ollettive e per Servizi Pubblici ona a verde privato vincolato ona destinata a verde pubblico ona destinata a verde igienico
Ai fini dell'utilizzazione delle aree comprese entro i limiti di P.R.G. della città si distinguono le seguenti zone:
1 - Zone residenziali A- Nucleo Antico Fascia marginale al Nucleo Antico (Settori B- -C-D) B- Nuovo centro di vita (zone intensive) C- Zone semi intensive D- Zone estensive E- Zone rade collinari F- Zone verdi private vincolate (zone X o rade di pianura)
2 - Zone per attività produttive
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E- Zone rade collinari F- Zone verdi private vincolate (zone X o rade di pianura)
2 - Zone per attività produttive
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sportivo G- Zone industriali -Zona agricola H- Zone miste -Zona di rispetto cimiteriale. I- Per ciascuna di dette zone sono L- Zone Agricole fissato le relative caratteristi 3 - Zone per attrezzature colche nella allegata TABELLA DEI lettive TIPI EDILIZI. M- Centri di vita zonali (o di quartiere) N- Zone per servizi pubblici ed Urbani O- Zone di Utilità Collettiva
TIPI EDILIZI. M- Centri di vita zonali (o di quartiere) N- Zone per servizi pubblici ed Urbani O- Zone di Utilità Collettiva 4 - Zone verdi P- Parchi Pubblici Q- Zone a verde attrezzato R- Parchi privati vincolati 5 - Zone speciali S- Aree vincolate per arterie stradali principali T- Aree di rispetto dalle strade U- Aree di rispetto cimiteriali
Per ciascuna di dette zone sono fissate le relative caratteristi che nelle N.U.E. di attuazione del P.R.G.
Art.37 - Indici di edificabilità Art.37 -Indici di edificabilità
Per ciascuna di dette zone sono fissate le relative caratteristi che nelle N.U.E. di attuazione del P.R.G.
Art.37 - Indici di edificabilità Art.37 -Indici di edificabilità Gli indici di edificabilità e le Nel Nucleo antico l'area coperta caratteristiche edilizie sono in non potrà eccedere i due terzi dicate nelle allegata tabella della superficie edificabile. dei TIPI EDILIZI. Gli indici di edificabilità e La volumetria può essere varia- le caratteristiche edilizie
erficie edificabile. dei TIPI EDILIZI. Gli indici di edificabilità e La volumetria può essere varia- le caratteristiche edilizie mente disposta anche superando nelle rimanenti zone sono indile altezze massime, purchè siano cate nelle N.U.E. di attuazione del P.R.G.
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lasciate libero le rimanenti aree La volumetria può essere svidell'intero lotto all'uso pubbli luppata a maggiori altezze,fer co e salve sempre le disposizioni me restando le norme relative di cui all'art.43 in merito alla agli indici di edificabilità, deroga ai limiti di altezza. purchè siano lasciate libere le rimanenti aree dell'intero lotto all'uso pubblico e salve le disposizioni di cui all'art. 43 in merito alla deroga ai limiti di altezza.
ree dell'intero lotto all'uso pubblico e salve le disposizioni di cui all'art. 43 in merito alla deroga ai limiti di altezza. In questo caso verranno applicate le disposizioni sulle distanze dai confini e sui distacchi fra i fabbricati previste per le zone a tipologia edilizia simile a quella dei fabbricati di cui viene proposta l'approvazione.
Art.39 -Recinzioni e muri divi- . Art.39 -Recinzioni e muri divisori sori
Art.39 -Recinzioni e muri divi- . Art.39 -Recinzioni e muri divisori sori
Art.39 -Recinzioni e muri divi- . Art.39 -Recinzioni e muri divisori sori
Art.39 -Recinzioni e muri divi- . Art.39 -Recinzioni e muri divisori sori
Nelle zone residenziali con co- In tutte le zone, gli spazi ver struzioni di tipo chiuso sono am so strada, quando le costruzio messi muri divisori interni con ni sorgano con distacco dai fi altezza non superiore a m.3.00. li stradali, per la profondità Nelle zone residenziali con co- stessa del distacco previsto struzioni di tipo apert o semi dovranno essere decorosamente aperto, quando queste sporgano sistemati a cortili o giardino
visto struzioni di tipo apert o semi dovranno essere decorosamente aperto, quando queste sporgano sistemati a cortili o giardino con distacco dai confini, l'area e recintati con muretto non scoperta, derivante dal distacco più alto di metri 1,20 e sostesso, dovrà essere decorosamen prastante cancellata in modo te sistemata a cortile od a giar che l'altezza complessiva non dino e recintata con muretto non superi i m. 2,20, oppure lapiù alto di m.1,20 con soprastan sciati liberi all'uso pubblico.
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te cancellata in modo che l'al- Nelle zone residenziali di titezza complessiva non superi i po aperto o semiaperto, quando m.2,20. queste sorgano con distacco In tutte le zone, quando le costru dai confini, l'area libera do zioni sorgano con distacco dai fi vrà essere sistemata nel modo li stradali, gli spazi verso stra suddetto, mentre la recintazio de e per una profondità pari al ne potrà avvenire oltre che distacco previsto per le costru- nel modo sopra indicato, anche
azio de e per una profondità pari al ne potrà avvenire oltre che distacco previsto per le costru- nel modo sopra indicato, anche zioni stesse, dovranno essere re con rete metallica. cintati e sistemati nel modo sud- Nelle zone residenziali con co detto oppure lasciati liberi al- struzioni di tipo chiuso sono l'uso pubblico. ammessi muri divisori interni L'altezza dei muri divisori o di con altezza non superiore a recinzione verrà misurata: m. 3.00.
. ammessi muri divisori interni L'altezza dei muri divisori o di con altezza non superiore a recinzione verrà misurata: m. 3.00. a) a partire dal livello del mar Nelle zone destinate ad attivi ciapiedi o, in mancanza di questo, tà produttive, potranno essere dal piano stradale per i fronti consentite recintazioni di ti verso strada; po cieco con altezza massima b) dai punti fissi altimetrici di di m. 2,20 per le zone miste
ite recintazioni di ti verso strada; po cieco con altezza massima b) dai punti fissi altimetrici di di m. 2,20 per le zone miste cui all'art.13 per i fronti verso e di m. 3,00 per quelle indufuture strade; striali ed agricole purchè dic) dal piano del terreno naturale stino almeno m.10 dai fili per i rimanenti tronchi. stradali e m.6.00 dalle facciaI lotti inedificati dovranno es- te di edifici ad uso abitaziosere recintati almeno con rete me ne civile.
e m.6.00 dalle facciaI lotti inedificati dovranno es- te di edifici ad uso abitaziosere recintati almeno con rete me ne civile. tallica sostenuta da ritti in fer L'altezza dei muri divisori o ro oppure con muretto e cancella- di recinzione verrà misurata: ta. a) a partire dal livello dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dal piano stradale per i fronti verso strada; b) dai punti fissi altimetrici di cui all'art.13 per i fronti
Art.48 - Distanze dai confini e Art.48 - Distanze dai confini
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verso future strade; c) dal piano del terreno naturale per i rimanenti tronchi. I lotti inedificati dovranno essere recintati almeno con rete metallica sostenuta da ritti in ferro oppure con muretto e cancellata.
Art.48 - Distanze dai confini e Art.48 - Distanze dai confini distacchi fra le co- e distacchi fra le costruziostruzioni ni
Art.48 - Distanze dai confini e Art.48 - Distanze dai confini
a.
Art.48 - Distanze dai confini e Art.48 - Distanze dai confini distacchi fra le co- e distacchi fra le costruziostruzioni ni
Le distanze delle costruzioni dai Nel nucleo antico è ammessa l'e confini di proprietà sono stabili dificazione in continuità. te nella Tabella dei TIPI EDILIZI. Le nuove costruzioni che sorChi fabbrica o rifabbrica,salvo gessero in arretramento dal con che nelle zone in cui è prevista fine inedificato dovranno rispet la possibilità della costruzione tare la distanza minima di un
che nelle zone in cui è prevista fine inedificato dovranno rispet la possibilità della costruzione tare la distanza minima di un in confine non lo faccia in con- terzo della propria altezza,sal tinuità, dovrà tenersi ad una di- vo quanto disposto nei paragrafi stanza minima dagli edifici conti seguenti. gui pari alla sommatoria delle Per le altre zone le distanze distanze stabilite per ogni fabbri dai confini di proprietà sono cato dal confine interno di pro- stabilite nelle Norme Urbanisti
istanze stabilite per ogni fabbri dai confini di proprietà sono cato dal confine interno di pro- stabilite nelle Norme Urbanisti prietà secondo quanto disposto dal co Edilizie di attuazione del la Tabella dei TIPI EDILIZI. P.R.G. Nella misurazione delle distanze Chi fabbrica o rifabbrica,salvo regolamentari non si tiene conto che nelle zone in cui è prevista degli sporti di piccola entità o la possibilità della costruzione che abbiano funzione complementare in confine, non lo faccia in con
sporti di piccola entità o la possibilità della costruzione che abbiano funzione complementare in confine, non lo faccia in con od ornamentale come cornicioni, tinuità, dovrà tenersi ad una estremità dei tetti, davanzali, distanza minima dagli edifici balconi aperti ecc. o che costi- contigui pari alla sommatoria tuiscano elemento accessorio,qua delle distanze stabilite per
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i canali, gronde e simili. ogni fabbricato dal confine di e distanze degli edifici dai con- proprietà. ini di proprietà contemplate dal- Pertanto, ove i fabbricati prea TABELLA DEI TIPI EDILIZI potran esistenti fossero stati edifica o essere convenzionalmente modi- ti ad una distanza dal confine icabili dalle parti fermo restan inferiore a quella prevista nel o il distacco prescritto tra e- le norme vigenti, il nuovo doificio ed edificio e salva la fa vrà essere arretrato oltre tale
el o il distacco prescritto tra e- le norme vigenti, il nuovo doificio ed edificio e salva la fa vrà essere arretrato oltre tale coltà dell'Amministrazione di im- limite, in modo da rispettare orne il rispetto. la sommatoria di cui al punto a servitù convenzionale dovrà es precedente. ere concretata in un atto pubbli Nella misurazione delle distano con l'intervento del Comune da ze regolamentari non si tiene rascriversi regolarmente nei re- conto degli sporti di piccola
tano con l'intervento del Comune da ze regolamentari non si tiene rascriversi regolarmente nei re- conto degli sporti di piccola distri immobiliari. entità o che abbiano funzione complementare ed ornamentale come cornicioni, sporgenze dei tetti, davanzali, balconi aperti ecc. o che costituiscano elemento accessorio, quali canali, gronde e simili. Le distanze degli edifici dai confini di proprietà contemplate dalle N.U.E. e da R.E. potranno essere convenzionalmente modifica
Le distanze degli edifici dai confini di proprietà contemplate dalle N.U.E. e da R.E. potranno essere convenzionalmente modifica bili dalle parti fermo restando il distacco prescritto tra edificio ed edificio e salva la facoltà dell'Amministrazione di imporne il rispetto. La servitù convenzionale dovrà essere concretata in un atto pubblico con l'intervento del
Art.54 - Soffitte, sottotetti, Art.54 - Soffitte,sottotetti,
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Comune, da trascriversi regolarmente nei registri immobiliari.
Art.54 - Soffitte, sottotetti, Art.54 - Soffitte,sottotetti, coperture, abbaini coperture, abbaini
Art.54 - Soffitte, sottotetti, Art.54 - Soffitte,sottotetti,
e nei registri immobiliari.
Art.54 - Soffitte, sottotetti, Art.54 - Soffitte,sottotetti, coperture, abbaini coperture, abbaini
Le soffitte od i sottotetti sovrà Le soffitte, od i sottotetti stanti a locali di abitazione do sovrastanti a locali di abitavranno essere acreati con conve- zione dovranno essere acreati nienti aperture, ed il solaio che con convenienti aperture, od li separa dai locali di abitazio il solaio che li separa dai lo ne dovrà avere un adeguato grado cali di abitazione dovrà avere
li separa dai locali di abitazio il solaio che li separa dai lo ne dovrà avere un adeguato grado cali di abitazione dovrà avere di coibenza. un adeguato grado di coibenza. Le coperture piane o inclinate, Le coperture piane o inclinate, soffittanti locali di abitazione soffittanti locali di abitaziodovranno avere requisiti idonei ne dovranno avere requisiti iper una sufficiente impermeabi- donei per una sufficiente imlità e difesa delle variazioni permeabilità e difesa delle
equisiti iper una sufficiente impermeabi- donei per una sufficiente imlità e difesa delle variazioni permeabilità e difesa delle termiche. variazioni termiche. Il tipo Il tipo e lo spessore delle strut e lo spessore delle stretture, ture, la camera d'aria isolante le camere d'aria isolante e le e le qualità dei materiali dovran qualità dei materiali dovranno no risultare specificatamente dal risultare specificatamente dal progetto. progetto. Qualora per la soffitta o per il Qualora per la soffitta o per
icatamente dal risultare specificatamente dal progetto. progetto. Qualora per la soffitta o per il Qualora per la soffitta o per sottotetto sia richiesta la ido- il sottotetto sia richiesta la neità all'uso abitazione, la co- idoneità all'uso abitazione,la pertura e le pareti di divisione copertura e le pareti di dividei vari ambienti dovranno esse- sione dei vari ambienti dovranre costruiti con materiali resi- no essere costruiti con materia stenti al fuoco. li resistenti al fuoco.
ei vari ambienti dovranre costruiti con materiali resi- no essere costruiti con materia stenti al fuoco. li resistenti al fuoco. Gli abbaini dovranno avere strut L'altezza minima del sottotetture incombustibili o rivestite to abitabile dovrà essere di da strato di materiali incombu- m.2 (m.2.50 per le coperture stibili, e qualora siano visibili a tetto piano) misurata tra il
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a strade o luoghi pubblici,ar- pavimento ed il soffitto dal onizzare col complesso architet lato della impostatura del tetonico delle facciate. to. Gli abbaini dovranno avere strutture incombustibili o rivestite da strato di materiale incombustibile, e qualora siano visibili da strade o luoghi pubblici, armonizzare col complesso architettonico delle facciate.
incombustibile, e qualora siano visibili da strade o luoghi pubblici, armonizzare col complesso architettonico delle facciate.
.rt.56 -Protezione dall'umidità Art.56 -Protezione dall'umidità n ogni edificio le murature di In ogni edificio le murature ondazione dovranno essere isola di fondazione dovranno essere se dai muri di elevazione per isolate dai muri di elevazione mezzo di strati di materiali im- per mezzo di strati di materia permeabili atti cioè ad impedire li impermeabili, atti cioè ad
e mezzo di strati di materiali im- per mezzo di strati di materia permeabili atti cioè ad impedire li impermeabili, atti cioè ad il risalire dell'umidità. impedire il risalire dell'umiIn terreni di notevole umidità, dità. dovrà essere provveduto ad oppor In terreni di notevole umidità bune opere di drenaggio a regola dovrà essere provveduto ad opd'arte. portune opere di drenaggio a Non sarà consentito di costruire regola d'arte.
aggio a regola dovrà essere provveduto ad opd'arte. portune opere di drenaggio a Non sarà consentito di costruire regola d'arte. locali di abitazione e di sog- Non sarà consentito di costruigiorno, neppure temporaneo, a ri re locali di abitazione e di dosso di terrapieni o di terreno soggiorno, neppure temporaneo, scosceso, se tra i muri perime- a ridosso di terrapieni o di trali dell'edificio ed il terra- terreno scosceso, se tra i mu piano o il terreno scosceso non ri perimetrali dell'edificio
o di trali dell'edificio ed il terra- terreno scosceso, se tra i mu piano o il terreno scosceso non ri perimetrali dell'edificio sia frapposta una intercapedine ed il terrapieno o il terreno screata dalla larghezza minima scosceso non intercorra una di alla base di m.0,60, costruita stanza di almeno m.3,00,costru in modo da permettere un rapido endo all'uopo appositi muri di
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efficace allontanamento delle sostegno del terreno,oltre che .ue meteoriche o di infiltra- canali di drenaggio per permettne. tere un rapido ed efficace allontanamento delle acque meteo riche o di infiltrazione.
iltra- canali di drenaggio per permettne. tere un rapido ed efficace allontanamento delle acque meteo riche o di infiltrazione.
;.63 - Apparecchiature di ae- Art.63 - Apparecchiature di reazione - acreazione - r gli edifici di particolare de Per gli edifici di particolare inazione ed entità, a giudizio destinazione ed entità, a giuclusivo del Sindaco, su parere dizio esclusivo del Sindaco,su ll'Uff.le Sanitario, sarà am- parere dell'Uff.le Sanitario,
, a giuclusivo del Sindaco, su parere dizio esclusivo del Sindaco,su ll'Uff.le Sanitario, sarà am- parere dell'Uff.le Sanitario, ssa l'acreazione di bagni e la- sarà ammessa in via del tutto ine mediante idonee apparecchia eccezionale l'acreazione di bare di aspirazione elettromecca- gni e latrine mediante idonee ca o comunque con mezzi ammessi apparecchiature di aspirazione collaudati dall'Ufficio Igiene. elettromeccanica o comunque con mezzi ammessi e collaudati dall'Ufficio Igiene.
.t.64 -Locali interrati o semin- Art.64 -Locali interrati o seminterrati - minterrati - .n riferimento agli artt.52 e 56 Con riferimento agli artt.52 e il presente Regolamento è vieta- 56 del presente Regolamento è ) adibire ad abitazione permanen vietato adibire ad abitazione ) alcun locale che, in tutto od permanente alcun locale che, ) parte, sia sotterraneo. in tutto o in parte, sia sot)trà essere concesso dal Sindaco, terraneo. entito l'Ufficiale Sanitario, il Potrà essere concesso dal Sin
to o in parte, sia sot)trà essere concesso dal Sindaco, terraneo. entito l'Ufficiale Sanitario, il Potrà essere concesso dal Sin oggiorno esclusivamente diurno daco, sentito l'Ufficiale Saei locali seminterrati per uso nitario, il soggiorno esclusicucine, locali di servizio,labora vamente diurno dei locali seori, magazzini e simili, subor- minterrati per uso cucine,loinatamente alle condizioni che: cali di servizio,laboratori, ) vengano adottati i provvedimen magazzini e simili, subordina-
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'arto necessari ad assicurare tamente alle condizioni che: carico dello acque, la venti= a) vengano adottati i provve one o la protezione dell'umi= dimenti d'arte necessari ad ; assicurare lo scarico dello onga assunta un'altezza dei acque, la ventilazione o la li non minore di m.3,10 dei protezione dell'umidità; i non più di m. 1,60 sotto b) venga assunta un'altezza a; dei locali non minore di me= ongano aperto finestre a luce tri 2,10 dei quali non più
1,60 sotto b) venga assunta un'altezza a; dei locali non minore di me= ongano aperto finestre a luce tri 2,10 dei quali non più rtta, aventi superficie netta di m. 1,60 sotto terra; . ad almeno 1/8 di quella del c) vengano aperto finestre a mento od a quota non inferio luce diretta, aventi superfi . m. 0,20 dal piano di spioca cio netta pari ad almeno 1/8 di quella del pavimento od a quota non inferiore a m.0,80 dal piano di spicato.
. 66 - Altezza dei locali Art. 66 - Altezza dei locali lo caso di nuova costruzione Nelle case di nuova costruzio ltezza del piano terreno,misu ne il soffitto dei locali al a dal pavimento al soffitto, piano terreno non potrà avere potrà essere minore di m.3,50. una quota inferiore al m.4,10 ndo però il piano terreno sia dal livello del marciapiedi o, vato oltre cm.50 sul piano in mancanza di questo,dal colmo adale o sul terreno circostan della strada.
ivello del marciapiedi o, vato oltre cm.50 sul piano in mancanza di questo,dal colmo adale o sul terreno circostan della strada. potrà essere consentita una L'altezza netta interna del lo ezza netta non inferiore a mq cali al piano terreno, misura= . 3,25, riducibili a m. 3,10 ta dal pavimento al soffitto, undo la sopraelevazione sia non potrà essere minore di ggiore di un metro. m.4,00. r gli ambienti dei piani supe= Per i soli locali adibiti ad ori a quello del terreno,l'al abitazione e quando il piano
. m.4,00. r gli ambienti dei piani supe= Per i soli locali adibiti ad ori a quello del terreno,l'al abitazione e quando il piano zza minima netta è stabilita in terreno sia elevato oltre i 3,00 o per quelli superiori al cm. 60 sul piano del marcia=
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into piano è stabilita in metri piedi,potrà essere consentita 90. un'altezza interna non infer r lo abitazioni nelle zone col= riore a m.3,50 riducibile a .nari o agricole o per le costru m.3,10 quando la sopraelevazioni ad edilizia sovvenzionata, zione sia maggiore di un mo altezza minimo interno degli tro. mbienti potremo essere ridotto Per gli ambienti dei piani m.3,20 per il piano terreno e superiori a quello terreno la m.2,85 per i piani superiori. altezza minima netta è stabili
i piani m.3,20 per il piano terreno e superiori a quello terreno la m.2,85 per i piani superiori. altezza minima netta è stabili ta in m.3,00. Per le abitazioni nelle zone collinari ed agricole e per le costruzioni ad edilizia sovvenzionata le altezze mini mo interno degli ambienti potranno essere ridotto a m.3,20 per il piano terreno ed a metri 2,90 per i piani superiori.
Art. 68 Illuminazione od aerea= Art.68 - Illuminazione od acreazione dei locali
Art. 68 Illuminazione od aerea= Art.68 - Illuminazione od acreazione dei locali reazione dei locali. Tutti i locali destinati ad uso Tutti i locali destinati ad di abitazioni debbono essere con uso di abitazione debbono es venientemente illuminati ed acrea sere convenientemente illumi ti o comunicare,almeno con una fi nati ed acreati o comunicare, nostra direttamente con l'esterno. almeno con una finestra,diret Lo finestre debbono avere una su tamente con l'esterno.Le fing
nostra direttamente con l'esterno. almeno con una finestra,diret Lo finestre debbono avere una su tamente con l'esterno.Le fing perficio non inferiore ad un ot= stre debbono avere una supertavo di quella del pavimento per ficio non inferiore ad un otil piano terreno e ad un decimo tavo di quella del pavimento per i piani superiori o, quando per il piano terreno e ad un vi sia una sola finestra,questa decimo per i piani superiori non deve avere una luce inferio o, quando vi sia una sola fi
ad un vi sia una sola finestra,questa decimo per i piani superiori non deve avere una luce inferio o, quando vi sia una sola fi re a mq. 1,00, o dove essere ubi nestra, questa non deve avecata in modo da consentire una re una luce inferiore a mq.
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razionale diffusione della luce. 2,00 e dove essere ubicata in Anche i corridoi o i vani scala modo da consentire una raziodovranno avere,di norma, illumi nale diffusione della luce. nazione ed acreazione diretta ma Anche i corridoi e i vani sca diante finestre. la dovranno avere, di norma, illuminazione ed acreazione diretta mediante finestre.
Art.71 - Impianti di acqua pota= Art.71 - Impianti di acqua po=
e i corridoi e i vani sca diante finestre. la dovranno avere, di norma, illuminazione ed acreazione diretta mediante finestre.
Art.71 - Impianti di acqua pota= Art.71 - Impianti di acqua po= bile. tabile. Le tubazioni di acqua potabile Le tubazioni di acqua potabile nell'interno delle case debbono nell'interno delle case debboessere di ferro zincato od altro no essere di ferro zincato o materiale riconosciuto idoneo, e altro materiale riconosciuto
debboessere di ferro zincato od altro no essere di ferro zincato o materiale riconosciuto idoneo, e altro materiale riconosciuto debbono essere collocate in modo idoneo, e debbono essere colche sia facile verificarne o ri- locate in modo che sia facile pararne i guasti. verificarne o ripararne i guaNel caso che la distribuzione sti. dell'acqua potabile esiga l'in- Nel caso che la distribuzione stallazione di serbatoi, questi dell'acqua potabile esiga l'in
ti. dell'acqua potabile esiga l'in- Nel caso che la distribuzione stallazione di serbatoi, questi dell'acqua potabile esiga l'in dovranno rispondere anche per i stallazione di serbatoi,questi materiali di cui sono formati, dovranno essere costruiti con alle esigenze dell'igiene in ma materiali che non possano alta niera che l'acqua sia sempre as rare la purezza dell'acqua an solutamente garantita da perico che con una lunga permanenza. li di inquinamento e da eccessi Le tubazioni ed i serbatoi non
an solutamente garantita da perico che con una lunga permanenza. li di inquinamento e da eccessi Le tubazioni ed i serbatoi non vo variazioni termiche. dovranno mai essere rivestiti internamente di piombo nè ricoperti con vernici contenenti piombo. I serbatoi dovranno essere col locati in luogo chiuso a chiave, ma di facile accesso per regolari o frequenti ispezioni e ripuliture; saranno prov
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visti di coperchio a difesi da pericoli di inquinamento e da eccessive variazioni termiche. L'acqua di sopravanzo non si scaricherà mai con tubo diretto nelle canne delle latrine o nei pozzi neri.
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